FASCICOLO INFORMATIVO

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FASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO
INFORMATIVO
(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)
Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale per i Notai iscritti al Ruolo
(Contratto di Assicurazione di secondo rischio)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa;
b) Condizioni di Assicurazione;
c) Scheda di adesione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA DANNI
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AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 15/01/2013
Per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo informativo si rinvia al sito internet
dell’Assicuratore www.aig.co.it ).
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della
polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio
2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono, oneri e obblighi a carico del
Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze,
rivalse nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35.
I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle
condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente
previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali
pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute
nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE
1. Informazioni Generali
AIG Europe Limited
•
AIG Europe Limited Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: Tje AIG
building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB resentanza Generale per l’Italia, impresa di
assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di AIG Europe Limited.
•
La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per
l’Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36
90 222
•
•
Sito Internet: www.aig.co.it
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
•
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di
vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è
autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di
assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited –
Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel
Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.
LLOYD’S
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del
Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono
assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di
Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato
nella Scheda di Polizza)
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AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni
Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è
responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni
membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al
Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri
del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e
non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido
per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione
assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle
quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in
mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di
Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è
possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di
responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio
di ciascun membro di Lloyd’s.
c.
In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: +39026378881,
[email protected] e www.lloyds.com.
e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa
in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge
attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’IVASS delle imprese
di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di
stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services
Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Assicuratore1
AIG Europe Limited
•
•
L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la
parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali
ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni).
L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente
è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del
Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia
LLOYD’S
Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd’s
ammonta ad EUR 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 16.070
milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni.
1
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato
al 30 novembre 2011
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Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.
L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il
risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei
deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine
minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli
importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di
Lloyd’s del 2010*.
*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2010: http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financialperformance/Annual-Reports/2010-Annual-Report
** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it )
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile
al seguente link: http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo
( Art. 37, Regolamento IVASS n. 35/2010).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e si intende automaticamente cessato alla sua naturale
scadenza.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente polizza di Assicurazione prevede le seguenti garanzie.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Nei limiti ed alle condizioni di contratto, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni importo che
questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi
di legge nell’esercizio di attività di notaio iscritto al Ruolo in conseguenza a negligenza, imprudenza o imperizia,
errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori, o persone del cui operato deve rispondere a
norma di legge.
La presente polizza opera in eccesso rispetto alle polizze:
- polizza di primo rischio n. IFL0005993; e
- polizza di secondo rischio n. IFL0006100,
innalzando ulteriormente il massimale come già elevato in virtù della predetta polizza di secondo rischio n.
IFL0006100.
L’Assicurazione è ripartita per quote fra le compagnie assicuratrici AIG Europe Limited e LLOYD’S,
secondo quanto previsto agli articoli 8 e 11 delle condizioni di Assicurazione, ciascuna delle quali è tenuta
alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni
responsabilità solidale.
Avvertenza:
Poiché la presente polizza è di secondo rischio, condizione essenziale per la validità della garanzia è che la
polizza di primo rischio n. IFL0005993 sia validamente operante durante il periodo di efficacia della
presente polizza e, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 delle condizioni di Assicurazione, essa è prestata alle stesse
condizioni, limitazioni ed esclusioni della polizza di primo rischio n. IFL0005993.
Si rinvia all’art. 1 delle condizioni di Assicurazione, nonché a quanto rispettivamente previsto nelle
condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa della polizza di primo rischio n. IFL0005993 per gli
aspetti di dettaglio.
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Avvertenza:
La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che
possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Poiché la presente polizza è di secondo rischio, si rinvia a quanto rispettivamente previsto nelle condizioni
di Assicurazione e nella Nota Informativa della polizza di primo rischio n. IFL0005993 per gli aspetti di
dettaglio, nonché, per le eventuali esclusioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella polizza di primo
rischio, agli articoli 1, 2, 5 e 10 delle condizioni di Assicurazione.
Avvertenze:
La presente garanzia è prestata secondo la modalità claims made. Pertanto, l’Assicurazione risponde
qualunque sia l’epoca in cui la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia, siano stati commessi a condizione
che la conseguente richiesta di Risarcimento sia per la prima volta pervenuta all’Assicurato durante il
periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunciata. Si rinvia all’articolo 7 delle condizioni di
Assicurazione della polizza di primo rischio n. IFL0005993 per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
La garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. Poiché la presente
polizza è di secondo rischio, si rinvia a quanto rispettivamente previsto nelle condizioni di Assicurazione e
nella Nota Informativa della polizza di primo rischio n. IFL0005993 per gli aspetti di dettaglio, nonché
all’Attestato di Assicurazione ed agli articoli 1 e 5 delle condizioni di Assicurazione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:
Massimale:
Richiesta di risarcimento
Franchigia
Danno liquidabile
€ 10.000.000,00
€ 5.000.000,00
€ 50.000,00
€ 4.950.000,00
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento o
diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice
Civile.
6. Premi
Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso, e verrà corrisposto in un’unica
soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nelle condizioni di Assicurazione.
A tal proposito, si rinvia all’Attestato di Assicurazione ed all’art. 7 delle condizioni di Assicurazione.
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Avvertenza:
Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell’Assicuratore o
dell’Intermediario.
7. Rivalse
Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del risarcimento liquidato per la parte eccedente la
franchigia, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato.
Inoltre gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato limitatamente alla
franchigia non opposta al terzo danneggiato.
Si rinvia all’articolo 2, punto II, e 10, delle condizioni di Assicurazione della polizza di primo rischio n.
IFL0005993 per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Le parti possono recedere dal contratto di Assicurazione mediante comunicazione da inviare per iscritto
tramite lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata all’indirizzo di controparte, con preavviso
non inferiore a sei mesi.
Si rinvia all’articolo 14 delle condizioni di Assicurazione della polizza di primo rischio n. IFL0005993 per
gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di
assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice
Civile.
10. Legge applicabile al rapporto con il contraente, al contratto - Lingua delle comunicazioni.
La legislazione italiana è quella sulla quale l’Assicuratore si basa per instaurare rapporti con il Contraente ed è
quella applicabile al contratto. La lingua con la quale sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni
preliminari, è la lingua italiana. L’Assicuratore si impegna a comunicare con la medesima lingua con il Contraente
per la durata del contratto.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%.
Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 10 giorni da quando ne ha avuto
conoscenza all’Ufficio Centrale Sinistri, con sede in Roma, via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio
Nazionale del Notariato.. La denuncia della richiesta di Risarcimento deve contenere:
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la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze, eventuali documenti allegati, il nome
ed il domicilio del richiedente e degli altri danneggiati, nonché l’indicazione delle conseguenze, del luogo e
delle cause della richiesta di Risarcimento. L’Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo
possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi alla Richiesta di Risarcimento.
Allorchè l’Ufficio centrale Sinistri ritenga la pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla
all’Assicuratore entro i successivi 15 giorni.
Qualora pervenga all’Assicurato una citazione giudiziaria, questa dovrà essere trasmessa in fotocopia
entro 5 giorni dal ricevimento all’Assicuratore ed all’Ufficio Centrale Sinistri.
L’Assicuratore comunica le proprie decisioni in merito al Sinistro all’Ufficio Centrale Sinistri ed
all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di Sinistro e della relativa documentazione.
Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l’Assicurato può opporsi al pagamento
dell’indennizzo come determinato dall’Assicuratore, In mancanza di opposizione, l’Assicuratore liquiderà
l’Indennizzo al terzo danneggiato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’opposizione.
Senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, l’Assicurato non deve ammettere alcuna
responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.
Si rinvia all’art. 4 delle condizioni di Assicurazione, nonché agli articoli 8, 8 bis e 9, nonché agli articoli 18,
19, 20 e 21 della delle condizioni di Assicurazione della polizza di primo rischio n. IFL0005993 per gli
aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
13. Reclami
Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio
non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati
per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a:
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222
e-mail: [email protected]
Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo,
entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima
possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati
direttamente a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET
•
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata
osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle
norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
•
i reclami già presentati direttamente a noi e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento da parte nostra o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non
soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
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a)
b)
c)
d)
e)
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di
cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la
quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano
nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Non è prevista una procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie relative alla presente polizza di
assicurazione.
GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un
contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di
assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di
assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di
Assicurazione.
Assicurato
nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché
titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione
l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto
(Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente
il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente
può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente
assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile
danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di
eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia
l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo
carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo
la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il
controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione
(agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
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Massimale
l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo
prevista per una specifica garanzia.
Polizza
il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore.
Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento
la somma dovuta dall’Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa
il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente
all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati,
nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la
propria prestazione.
Sinistro
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore
La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività
assicurativa, autorizzata dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione
la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi
all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto
illecito di un terzo.
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della
completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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Rappresentanza Generale per l'Italia
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Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
MODULO SECONDO
OPZIONE A) AUMENTO DEL MASSIMALE DA EURO 3.000.000,00
A EURO 7.500.000,00
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
ASSICURAZIONE IN ECCESSO
IFL0006101
SOCIETÀ:
CONTRAENTE/ASSICURATO:
BROKER
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
DURATA DELLA COPERTURA:
POLIZZA DEL C.N.N.:
POLIZZA AUMENTO MASSIMALE DA
EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00
AIG
Il Notaio iscritto a Ruolo che abbia sottoscritto la presente polizza.
Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON
S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante Banchero
Costa Insurance Broker S.p.A.;
Dalle h 24 dell’01.02.2013 alle h. 24 dell’01.02.2014
Dalle h 24 del giorno dell’adesione alle h 24 dell’01.02.2014
Il contratto n. IFL0005993 sottoscritto da AIG e dal Consiglio Nazionale
del Notariato.
Il contratto sottoscritto da AIG e dal Notaio
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Premesso che:
a) Con effetto dall’01.02.2013 il Consiglio Nazionale del Notariato ha stipulato con la Società una Polizza a copertura
della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, punto II Indennizzo, Art. 3, un
massimale di Euro 150.000,00 per ciascun Assicurato
b) l’Assicurato ha sottoscritto con la Società la Polizza Aumento del massimale da Euro 150.000,00 a Euro 3.000.000,00
messa a disposizione in convenzione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e la Società a copertura della
Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
l’aumento del massimale previsto dalla Polizza del CNN da Euro 150.000,00 a Euro 3.000.000,00 in aggregato
la presente Polizza opera in eccesso rispetto alle predette Polizze elevando tale massimale a Euro 7.500.000,00.
Le garanzie della presente Polizza verranno prestate alle seguenti condizioni:
a) in eccesso al massimale della Polizza Aumento del massimale DM sottoscritta tra il Notaio e la Società, ove questo sia
insufficiente a risarcire il danno o sia stato ridotto a causa di altri sinistri, oppure:
b) alle stesse condizioni della predetta Polizza Aumento del massimale DM nel caso sia stato esaurito, a seguito di sinistri
pagati e riconosciuti risarcibili, il massimale da questa previsto.
ART. 2 – CONDIZIONE DI VALIDITA’
E’ condizione essenziale per la validità della garanzia che la Polizza del C.N.N. sia validamente operante durante il
periodo di efficacia della presente Polizza.
ART. 3 – SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA’
Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà
essere sostenuta per conto della Società senza il suo preventivo consenso.
Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte dell’Assicurato potrà essere fatto senza il
preventivo consenso della Società.
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ART. 4 – NOTIFICA DI SINISTRO
La notifica di sinistro presentata dall’Assicurato in conformità a quanto previsto dalla Polizza del C.N.N. vale anche ai fini
della presente Polizza.
Qualora il sinistro rimandi a fatti e a circostanze suscettibili di aver causato danni a terzi che erano noti all’Assicurato
all’inizio del Periodo di Assicurazione, l’Assicurazione sarà operante a condizione che l’Assicurato, nel momento in cui è
venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze, avesse in vigore:
a) Una Polizza di assicurazione dell’eccesso
e/o
b) Una Polizza individuale operante a primo rischio.
L’Assicurazione in tal caso opererà nei limiti del massimale in vigore al momento in cui l’Assicurato è venuto a
conoscenza di tali fatti e circostanze, con il massimo di quanto previsto all’articolo 1 della presente Polizza.
ART. 5 – SPECIFICA DELLA COPERTURA
La presente Polizza è soggetta alle stesse garanzie, esclusioni, termini, condizioni e definizioni fissate nella Polizza del
C.N.N. a eccezione di quanto previsto dai successivi articoli 8 e 10
Eventuali modifiche a tale Polizza del C.N.N. dovranno essere accettate preventivamente dalla Società.
Inoltre, a parziale deroga dell’art. 7 lettera b) Sezione Prima della Polizza del C.N.N. n. IFL0005993 in caso di cessazione
dell’attività notarile intervenuta nel periodo di assicurazione per cause diverse dalla cancellazione dal Ruolo per
provvedimenti disciplinari, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta Polizza del C.N.N. le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato o ai suoi eredi entro cinque anni dalla cessazione dell’attività,
fermo il resto. E’ facoltà dei singoli Notai cessati o degli aventi diritto dei Notai deceduti richiedere alla Società, trascorsi
cinque anni dalla cessazione dell’attività, la proroga della garanzia postuma fino a dieci anni, fermo il massimale previsto
in Polizza. La Società si riserva di valutare la richiesta e di determinare il premio della proroga.
ART. 6 – MODALITA’ DI ADESIONE E DECORRENZA DELLA COPERTURA
Il Notaio interessato all’Assicurazione che forma oggetto della presente Polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax,
una comunicazione di adesione utilizzando l’apposita SCHEDA DI ADESIONE.
La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della
SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario validamente disposto alle condizioni di cui al
successivo art. 7. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di Polizza.
ART. 7 – PREMIO
Il premio annuo dovuto dall’Assicurato è di Euro 900,00 comprensivo delle imposte.
Tale premio deve essere versato in un’unica soluzione mediante:
Bonifico bancario sul conto corrente
Banca Passadore Sede di Genova
Intestato a: AON S.p.A
IBAN: IT 27 E 03332 01400 000000943266
SWIFT/BIC: PASBITGG
ART. 8 – RIPARTO
La garanzia di cui alla presente Polizza deve intendersi ripartita tra le seguenti Compagnie Assicuratrici:
-
CHARTIS Europe S.a.
Lloyd’s
Società Delegataria
Coassicuratrice
- quota 65%
- quota 35%
Totale 100%
ART. 9 - CLAUSOLA DI GESTIONE – LEGITTIMAZIONE
Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la Polizza in seguito alla
comunicata adesione con il loro espresso consenso.
Il CNN, Contraente l'accordo quadro con la Società/Assicuratore, e gli assicurati, questi ultimi per effetto delle adesioni al
programma assicurativo integrativo cosi come pervenute agli atti, hanno affidato all’intermediario “Raggruppamento
Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante
Banchero Costa Insurance Broker S.p.A.”, di seguito nominato “broker”, il servizio di assistenza, consulenza,
intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli
assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai.
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L’Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker.
Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione di quelli relativi ai sinistri che sono
regolati nella Sezione III della Polizza C.N.N. richiamata all’art. 1, saranno svolti per conto dell’Assicurato dal broker ed
ogni comunicazione data o spedita dall’Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei
confronti della Società e viceversa.
La Società/l’Assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente Polizza alla
mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese, AON Spa.
ART. 10 – ESCLUSIONI
La Società non indennizza gli Assicurati per:
a) perdite, danni, costi e spese di difesa imputabili direttamente o indirettamente, conseguenti o relativi alla estrazione,
lavorazione, trasformazione, distribuzione, messa in sicurezza, stoccaggio, eliminazione, vendita, uso o esposizione
all’asbesto o a materiali o prodotti che lo contengono anche se il danno fosse provocato, esclusivamente, contestualmente
o in qualsivoglia sequenza da altra causa;
b) perdite, danni, costi, spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relative all’esistenza di muffe,
funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato.
ART. 11 – COASSICURAZIONE E DELEGA
L’Assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie Assicuratrici indicate all’art. 5, ciascuna delle quali è tenuta alla
prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. La
Compagnia Coassicuratrice dà incarico alla Società di gestire a tutti gli effetti la presente Polizza nonché il rapporto con il
Contraente e gli Assicurati.
Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza devono trasmettersi unicamente per il tramite della Società. Ogni
comunicazione si intende data e ricevuta dalla Società nel nome e per conto anche della Coassicuratrice. Ogni modifica
alla Polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
La Società è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell’esazione dei premi o importi comunque dovuti dall’Assicurato in
dipendenza della Polizza. L’impegno dei Coassicuratori risulta dal “Certificato di Polizza” emesso e firmato dalla società
delegataria anche in loro nome e per loro conto.
La gestione dei sinistri spetta alla Società e conseguentemente il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite.
LA SOCIETA’
LA COASSICURATRICE
IL CONTRAENTE
________________
________________________
_____________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le
disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente Polizza:
ART. 2 - Condizione di validità
ART. 3 - Spese sostenute ed ammissione di responsabilità
ART. 4 - Notifica di sinistro
ART. 5 - Specifica della copertura
ART. 6 - Modalità di adesione e decorrenza della copertura
ART. 8 - Riparto
ART. 9 - Clausola di Gestione –Legittimazione
ART. 10 - Esclusioni
ART. 11 - Coassicurazione e delega
IL CONTRAENTE
______________
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Tel.: +39 0236901, Fax: +39 023690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano n. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 - C.F. 08037550962 - P. I. 08037550962
Sede Secondaria di AIG Europe Limited – Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede Legale : The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, Regno Unitoo – Capitale Sociale Sterline 197.118.478
banchero costa
SERVIZI ASSICURATIVI PER IL NOTARIATO ITALIANO
SCHEDA DI ADESIONE
del Notaio _____________________________________________________
comunico l’adesione alle seguenti coperture assicurative integrative a RTI Aon / banchero costa
fax: 02.87230093
mail: [email protected]
2) POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSICURAZIONE IN ECCESSO
assicuratori: AIG – Lloyd’s - scadenza copertura assicurativa: 1 febbraio 2014
NB: la presente polizza è riservata ai notai che hanno sottoscritto la copertura aumento del massimale
da Euro 150.000,00 a Euro 3.000.000,00 con la presente Convenzione
Intendo tutelare il mio patrimonio, elevando il massimo risarcimento previsto dalla polizza di
responsabilità civile professionale n. IFL0005993 per un importo eccedente la soglia di Euro □ SI □ NO
3.000.000,00
Se SI, barrare la casella corrispondente all’opzione scelta
Aumento del massimale
Premio
Euro
900,00
□ A da Euro 3.000.000,00 a Euro 7.500.000,00
□B
□C
□D
□E
□F
da Euro 3.000.000,00 a Euro 15.00.000,00
da Euro 3.000.000,00 a Euro 22.500.000,00
Euro
Euro
2.100,00
3.200,00
da Euro 3.000.000,00 a Euro 30.000.000,00
Euro
4.200,00
da Euro 3.000.000,00 a Euro 40.000.000,00
da Euro 3.000.000,00 a Euro 50.000.000,00
Euro
Euro
5.000,00
5.700,00
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DELLE ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
Il pagamento dei premi inerenti le coperture assicurative integrative per cui è stata effettuata l’adesione, pari ad Euro
___________,_____, deve essere effettuato presso:
Banca Passadore - Sede di Genova
IBAN:
IT 27 E 03332 01400 000000943266
intestazione:
Aon S.p.A.
causale:
Nome + Cognome (indicare per esteso nome e cognome del Notaio cui si riferisce l’importo
versato)
ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA SCHEDA DI ADESIONE
La scheda di adesione, completa di tutte le pagine e debitamente compilata e sottoscritta ove indicato, deve essere
restituita unitamente a copia del bonifico bancario a mezzo:
fax:
02.87230093
@mail:
[email protected]
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Contraente/Assicurato, preso atto dell’Informativa sulla Privacy ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. n. 196/03:
al trattamento dei dati personali, comprendendo eventualmente in tale
definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di salute)
ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o imputato)
*☐
☐ ACCONSENTE
☐ NON ACCONSENTE
per le finalità di cui al punto 1-A dell'informativa e nelle modalità di cui al
punto 2
alla comunicazione dei dati personali, comprendendo eventualmente in
tale definizione anche i dati sensibili (dati idonei a rivelare lo stato di
salute) ed i dati giudiziari (dati idonei a rivelare la qualità di indagato o
*☐
☐ ACCONSENTE
☐ NON ACCONSENTE
imputato) alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5
dell’informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità
di cui al punto 1-A della medesima informativa
allo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale
dei pacchetti assicurativi dei soggetti indicati nell’informativa nei
☐ ACCONSENTE
☐ NON ACCONSENTE
confronti dell'interessato
Data: _____ / _____ / __________
Firma:___________________________________________________________
*ATTENZIONE: il mancato consenso pregiudica il buon fine della pratica
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5/2006, del Regolamento ISVAP n. 34/2010 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010 il
Contraente/Assicurato dichiara:
i.
di aver ricevuto il documento Informazioni da rendere al contraente prima che lo stesso sia vincolato dal contratto
ii.
di aver ricevuto i Fascicoli Informativi completi di nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione e scheda di
adesione le coperture assicurative integrative presenti nella scheda di adesione
iii.
di confermare il consenso già preventivamente espresso all’utilizzo da parte dell’intermediario e degli assicuratori delle
tecniche di comunicazione a distanza, riconoscendo la piena validità delle comunicazioni e dei documenti che la tali soggetti
dovessero inviare per mezzo di tali modalità, ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto
iv.
di voler sottoscrivere la proposta di assicurazione, per le coperture assicurative integrative indicate nella scheda di adesione
Data: _____ / _____ / __________
Firma:___________________________________________________________
____