PROGRAMMA ANNUALE DI LAVORO 2004

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PROGRAMMA ANNUALE DI LAVORO 2004
PROGRAMMA ANNUALE DI LAVORO 2004
ARGO
In data 13 giugno 2002 il Consiglio dell'UE ha adottato una decisione, qui di seguito
denominata decisione ARGO, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla
cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e
dell'immigrazione1. Il programma d'azione si riferisce al quinquennio 2002-2006. Il bilancio
previsto per l'applicazione del programma di lavoro annuale è di 21 300 000 euro.
1. FINALITÀ DEL PROGRAMMA D'AZIONE
Il programma d'azione ARGO si prefigge principalmente di promuovere la
cooperazione amministrativa tra i servizi nazionali preposti all'attuazione delle
norme comunitarie nei settori disciplinati dagli articoli 62 e 63 del trattato. La
decisione ARGO, ai sensi dell'articolo 3, prevede il conseguimento dei seguenti
obiettivi :
-
promuovere la cooperazione tra i servizi nazionali nell'attuazione delle norme
comunitarie, badando in particolare a mettere in comune le risorse e a seguire
prassi coordinate e omogenee;
-
promuovere l'applicazione uniforme del diritto comunitario, al fine di
armonizzare le decisioni adottate dai servizi nazionali dei vari Stati membri, onde
evitare le disfunzioni che potrebbero compromettere la realizzazione progressiva
di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
-
migliorare l'efficienza complessiva dei servizi nazionali nell'adempimento delle
loro funzioni quando attuano le norme comunitarie;
-
garantire che si tenga in debito conto la dimensione comunitaria
nell'organizzazione dei servizi nazionali che contribuiscono all'attuazione delle
norme comunitarie;
-
promuovere la trasparenza delle azioni intraprese dai servizi nazionali
rafforzando le loro relazioni con le altre organizzazioni competenti, nazionali e
internazionali, governative e non governative.
Questo programma d'azione dovrebbe inoltre permettere di migliorare la reciproca
comprensione tra i servizi nazionali e lo sviluppo di metodi comuni di lavoro, che
agevolerebbero i necessari contatti bilaterali.
2. AZIONI COPERTE DAL PROGRAMMA
A seconda dell'organismo responsabile e del modo in cui vengono attuate, le azioni
previste dal programma ARGO possono essere suddivise in tre categorie:
1
Decisione n. 2002/463/CE del Consiglio, GU L 161 del 19.6.2002.
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I.
AZIONI
PROPOSTE DAGLI
PRESENTARE PROPOSTE
STATI
MEMBRI IN RISPOSTA ALL'INVITO ANNUALE A
Il programma ARGO sostiene varie attività nei settori delle frontiere esterne, del
rilascio dei visti, della politica di asilo, nonché dell'immigrazione, conformemente
agli articoli da 4 a 7 della decisione ARGO, secondo i tipi di azione indicati
nell'articolo 8 delle decisione ARGO. Le azioni proposte devono essere conformi ad
almeno uno degli obiettivi specifici e delle priorità tematiche fissati di anno in anno
(si veda il punto 3).
Quest'anno una novità è rappresentata dalla partecipazione a pieno titolo dei dieci
paesi in via di adesione2 in quanto i trattati di adesione hanno previsto che i nuovi
Stati membri potranno beneficiare degli strumenti di finanziamento comunitario,
conformemente alle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie, a partire dal 1°
gennaio 2004. I dieci paesi in via di adesione sono quindi invitati a rispondere
all'invito a presentare proposte che sarà pubblicato dopo l'adozione da parte della
Commissione del programma di lavoro annuale. Non possono tuttavia essere
effettuati impegni o pagamenti di bilancio prima del 1° maggio 2004, data in cui essi
diverranno Stati membri.
II.
AZIONI SPECIFICHE (URGENTI) PROPOSTE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA DECISIONE ARGO
DAGLI
STATI
MEMBRI
AI
SENSI
L'obiettivo di azioni di questo tipo è di affrontare situazioni d'emergenza derivanti,
per esempio, da avvenimenti politici imprevisti o da situazioni di crisi che espongano
le amministrazioni nazionali a circostanze eccezionali nell'ambito della messa in atto
di una politica comune nel settore dei visti, del controllo delle frontiere esterne,
dell'asilo, della protezione internazionale e della gestione dei flussi migratori. La
domanda di cofinanziamento sarà attivata su richiesta autonoma di un'agenzia
nazionale qualora si verifichi una situazione del genere. I dieci paesi in via di
adesione possono parteciparvi alle stesse condizioni previste per gli Stati membri (si
veda sopra il punto I).
Queste azioni specifiche non rientrano pertanto nell'invito annuale a presentare
proposte. A esse si applicano tuttavia gli stessi criteri di selezione, previsti dalla
decisione ARGO, tranne per quel che riguarda la conformità al programma annuale
di lavoro. Ai sensi dell'articolo 12 della decisione, sarà consultato il Comitato
ARGO.
III.
AZIONI
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO
PARAGRAFO 3 DELLA DECISIONE ARGO.
10,
Nel programma annuale di lavoro la Commissione propone determinate azioni che
intende intraprendere per promuovere gli obiettivi generali del programma ARGO e
per sostenere le attività nei settori previsti dal programma d'azione (frontiere esterne,
rilascio dei visti, politica di asilo e immigrazione).
Per il 2004 la Commissione propone le seguenti azioni:
− Studi sull'integrazione tecnica e l'uso degli elementi di identificazione biometrici,
dei metodi e delle procedure in relazione ai visti e ai documenti d'identità. Al fine
di migliorare l'identificazione delle persone, la qualità e sicurezza dei visti e degli
2
Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
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altri documenti ufficiali di identificazione e dei passaporti, la Commissione deve
esaminare, in linea con gli sviluppi tecnologici, i dispositivi tecnici da integrare
in tali documenti relativamente all'inserimento e all'utilizzo di dispositivi
biometrici. Lo studio dovrà fornire soluzioni realizzabili collegate alle tecnologie
esistenti o future relativamente ai documenti sopra menzionati.
− Studio diretto ad esaminare la possibilità di preparare uno strumento giuridico per
conferire poteri esecutivi ai funzionari di Stati membri che operano alle frontiere
esterne di un altro Stato membro o nell'ambito dell'esecuzione di rimpatri.
− Programmi per la messa in comune di risorse al fine di tradurre in svariate lingue
dell'UE e diffondere relazioni di missioni di accertamento e altri tipi di relazioni
sui paesi redatte dalle autorità nazionali competenti in materia di asilo e
trasmesse agli Stati membri e alla Commissione europea.
− Studio ed eventuale sviluppo di un sistema di scambio sicuro di informazioni per
l'attuazione dell’accordo SDA (Status di destinazione autorizzata)3 con la Cina,
con particolare riguardo ai dati relativi alle agenzie di viaggio che partecipano a
tale accordo.
− Studio da realizzare in collaborazione con gli Stati membri sull'attuazione del
sistema di informazione sui visti (Visa Information System - VIS) negli Stati
membri e la creazione di uffici consolari comuni.
Gli interessati sono invitati a non presentare per il momento offerte, proposte o
manifestazioni di interesse di alcun tipo in relazione a questa categoria di azioni. Se
del caso, il relativo bando di gara sarà pubblicato successivamente, conformemente
alle procedure applicabili.
3. OBIETTIVI E PRIORITÀ SPECIFICI PER IL 2004
La presente sezione costituisce la parte centrale del programma annuale di lavoro, in
cui per ogni settore (frontiere esterne, visti, politica d'asilo e immigrazione) vengono
esposti gli obiettivi specifici e le priorità tematiche per il 2004. La conformità a
questi obiettivi e priorità è uno dei principali criteri in base ai quali avviene la
selezione tra le azioni proposte in risposta all'invito annuale.
La Commissione nella comunicazione del giugno 20034 ha esaminato alcune maniere
per reperire risorse finanziarie supplementari per il controllo delle frontiere esterne
che nel 2004 potrebbero essere stanziate attraverso il programma ARGO. Il
Consiglio europeo ha appoggiato tale approccio e l'Autorità di bilancio ha deciso di
aumentare il bilancio totale da stanziare per il programma senza assegnare un
importo specifico per il controllo delle frontiere esterne.
FRONTIERE ESTERNE
Le attività nel settore delle frontiere esterne, che rientrano nel Piano di gestione delle
frontiere esterne degli Stati membri dell'UE, comprendono lo sviluppo di una
cooperazione per la gestione delle frontiere allo scopo di preparare il lavoro di una
3
4
Accordo sottoscritto il 12 febbraio 2004 tra la Comunità europea e l’amministrazione nazionale del
turismo cinese.
COM (2003) 323.
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"Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne"
che dovrebbe essere attiva nel 2005.
Obiettivi e priorità specifici:
-
Migliorare i controlli e la vigilanza delle frontiere marittime tra l'altro con azioni
che fanno seguito allo studio sulla fattibilità dei controlli alle frontiere marittime
e con il programma di misure per lottare contro l'immigrazione clandestina
attraverso le frontiere marittime dell'UE,
-
promuovere lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia più avanzata per il controllo e
la vigilanza alle frontiere esterne,
-
applicare un modello comune di analisi dei rischi e un'analisi dei rischi concepita
specificatamente per frontiere regionali, settori e bisogni o temi specifici,
-
armonizzare le qualifiche e i cicli di formazione delle guardie di frontiera,
secondo l'evoluzione delle tecnologie applicabili agli incarichi di controllo e
vigilanza alle frontiere esterne,
-
armonizzare le istruzioni impartite alle autorità preposte ai controlli e stilare un
manuale per le guardie di frontiera (istruzioni pratiche e testi legislativi),
-
rafforzare la cooperazione tra servizi responsabili della gestione delle frontiere
esterne tra l'altro con operazioni congiunte e centri operativi comuni,
-
iniziative destinate ai funzionari competenti (per es. scambi di personale, visite,
conferenze, ecc.), in particolare azioni di formazione comuni incentrate sugli
aspetti linguistici e giuridici al fine di migliorare le loro qualifiche per gli scambi
e le operazioni comuni,
-
migliorare la gestione dei compiti di controllo e vigilanza alle frontiere esterne
terrestri ed aeree al fine di aumentare il livello di sicurezza in particolare per una
migliore gestione del traffico frontaliero locale.
VISTI
Le attività nel settore della politica dei visti riguardano in particolare il
miglioramento della sicurezza dei documenti, l'intensificazione della cooperazione
consolare comune, l'analisi della fattibilità di un sistema di informazione sui visti e la
rete di consultazione dei visti.
Obiettivi e priorità specifici
-
Migliorare la sicurezza dei documenti sfruttando le nuove tecnologie, in
particolare biometriche,
-
rafforzare la cooperazione consolare, per esempio attraverso l'assistenza
reciproca nella formazione del personale in materia di scambio di informazioni,
individuare le migliori prassi e forme di gestione per trattare un numero molto
elevato di richieste di visti,
-
promuovere l'armonizzazione nell'esame delle richieste di visti, ivi comprese
strutture e procedure amministrative comuni,
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-
preparare l'attuazione dell'accordo SDA con la Cina,
-
migliorare le procedure di consultazione,
-
promuovere la diffusione di un sistema di informazione sui visti (VIS) in
particolare negli uffici consolari degli Stati membri.
ASILO
Attività in materia di politica d'asilo che comprendono le condizioni di accoglienza
per i richiedenti asilo, la determinazione dello Stato membro responsabile dell'esame
di una richiesta di asilo, le condizioni per beneficiare dello stato di profugo e/o della
protezione sussidiaria, le procedure per concedere asilo e i programmi di
reinsediamento.
Obiettivi e priorità specifici
5
6
-
Applicazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri5; gestione corrente dei
centri di accoglienza, organizzazione delle condizioni materiali di accoglienza e
sussistenza offerte a persone che abbiano esigenze particolari e ai minori
richiedenti asilo;
-
applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (Dublino II)6 che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo;
-
miglioramento della qualità delle decisioni di primo grado nelle procedure d'asilo
(ivi compresi la raccolta, condivisione e diffusione delle informazioni sul paese
d'origine, i metodi per stabilire l'identità e la nazionalità, l'analisi della lingua e
l'utilizzo di tali informazioni e tecniche per la valutazione della richiesta di asilo).
Sono comprese le attività volte ad aumentare la conoscenza delle pratiche dei
funzionari e giudici competenti.
-
sostegno di iniziative volte all'applicazione della direttiva sul riconoscimento
dello status di rifugiato (ivi compresa la giurisprudenza in materia di
interpretazione della convenzione del 1951 sui profughi, con riferimento anche
alla concessione, cessazione o esclusione dalla protezione sussidiaria);
-
iniziative a seguito del documento di lavoro della Commissione sul rapporto che
intercorre tra la salvaguardia della sicurezza interna e il rispetto degli obblighi e
degli strumenti previsti dalla normativa internazionale in materia di protezione.
Sono comprese le attività volte ad aumentare la conoscenza delle pratiche dei
funzionari e giudici competenti.
-
iniziative a seguito degli studi su "la procedura unica d'asilo" nella prospettiva
della seconda fase del processo di armonizzazione. Sono comprese le attività
volte ad aumentare la conoscenza della legislazione nazionale e delle pratiche dei
funzionari e giudici competenti su una procedura unica d'asilo;
GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
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-
iniziative a seguito degli studi su programmi di reinsediamento nella prospettiva
della seconda fase del processo di armonizzazione. Sono comprese le attività
volte ad aumentare la conoscenza della legislazione nazionale e delle pratiche dei
funzionari competenti e delle organizzazioni che partecipano a programmi di
reinsediamento.
IMMIGRAZIONE
Attività relative all'ammissione e alle condizioni di soggiorno di cittadini di paesi
terzi, comprendenti tra l'altro l'assunzione di lavoratori migranti, il controllo dei
flussi migratori, le azioni volte a combattere la migrazione clandestina e il ritorno di
persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per essere ammesse,
essere presenti o soggiornare nel territorio degli Stati membri dell'UE.
Obiettivi e priorità specifici
-
Applicazione dei relativi strumenti legislativi adottati recentemente che sono
entrati in vigore e i cui termini per il recepimento nel diritto nazionale per la
direttiva sono scaduti:
a) regolamento (CE) n. 859/20037 del Consiglio che estende le disposizioni
del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai
cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili
unicamente a causa della nazionalità.
b) Direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi e decisione
2004/191/CE8 che definisce i criteri e le modalità pratiche per la
compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della
direttiva 2001/40/CE del Consiglio.
c) Direttiva 2001/51/CE9 che integra le disposizioni dell'articolo 26 della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno
1985 sulla responsabilità dei vettori.
d) Regolamento 2004/377/CE relativo alla creazione di una rete di
funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione10.
e) Decisione 2004/XX sull'organizzazione di voli comuni per
l'allontanamento dal territorio di due o più Stati membri di cittadini di
paesi terzi nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti individuali
di allontanamento11.
-
Preparazione per l'applicazione dei relativi strumenti legislativi adottati
recentemente e i cui termini per il recepimento nel diritto nazionale per la
direttiva sono vicini:
7
GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
GU L 60 del 27.2.2004
9
GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.
10
GU L 64 del 2.3.2004
11
Procedura 2003/821/CNS in attesa del voto nella sessione plenaria del PE
8
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a) direttiva 2003/86/CE12 del
ricongiungimento familiare;
Consiglio
relativa
al
diritto
al
b) direttiva 2003/109/CE13 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo;
c) direttiva 2003/110/CE14 relativa all'assistenza durante il transito
nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea;
-
migliorare lo scambio di informazioni sulla politica di immigrazione e sui flussi
migratori con particolare riguardo alla loro interazione con altre politiche, in
particolare la politica economica, sociale, commerciale e dello sviluppo;
-
migliorare lo scambio di informazioni e di buone pratiche relativamente alla
selezione e all'assunzione di lavoratori migranti negli Stati membri;
-
attuazione e follow-up del piano d'azione per l'ammissione dei ricercatori
cittadini di paesi terzi.
4. BILANCIO E CALENDARIO INDICATIVI PER L'INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE 2004
Il bilancio previsto per il programma d'azione ARGO nel 2004 ammonta a
21 300 000 euro a prescindere dalla spesa per l'assistenza tecnica e amministrativa.
Distribuzione indicativa del bilancio per categorie di azioni definite in funzione dei
settori del programma e dei promotori delle azioni:
Categorie
Settori
A
Azioni proposte dagli Stati membri nel settore
delle frontiere esterne in risposta all'invito
annuale a presentare proposte
14 000 000
B
Azioni proposte dagli Stati membri negli altri
settori del programma in risposta all'invito a
presentare proposte
4 000 000
C
Azioni della Commissione (si veda il punto
2.III)
2 300 000
D
Azioni specifiche (urgenti) (si veda il punto
2.II)
1 000 000
Totale
21 300 000
12
GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.
GU L 16 del 23.1.2004
14
GU L 321 del 6.12.2003
13
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Importo:
I fondi non impegnati per una qualunque di tali categorie (ad esempio A, B, ecc.)
possono essere destinati alle altre conformemente alle regole stabilite nella decisione
ARGO e nel presente programma annuale di lavoro.
Calendario indicativo
Invito a presentare proposte:
Pubblicazione dell'invito a presentare proposte
marzo 2004
Termine per il ricevimento delle proposte
metà giugno 2004
Valutazione delle proposte
luglio/agosto 2004
Elenco dei beneficiari
settembre 2004
Firma delle convenzioni di sovvenzione
a partire da ottobre 2004
Bando di gara per azioni della Commissione
Il bando di gara, se del caso, sarà pubblicato nel primo semestre del 2004.
5. REGOLE GENERALI DI FINANZIAMENTO (SOVVENZIONI)
5.1
Candidati ammissibili
Le proposte devono essere presentate da agenzie nazionali, ossia dalle autorità
amministrative e giudiziarie degli Stati membri o da altri organismi incaricati da tali
autorità di attuare la legislazione comunitaria fondata sugli articoli 62 e 63 del
trattato e sull'articolo 66 del trattato nella misura in cui si riferisce alla cooperazione
tra agenzie nazionali nei settori coperti dagli articoli 62 e 63.
5.2
Proposte ammissibili
Le proposte presentate da un'agenzia nazionale di uno Stato membro devono:
a)
prevedere la partecipazione di:
– almeno altri due Stati membri o
– un altro Stato membro e un paese candidato, al fine di preparare l'adesione di
quest'ultimo o
– un altro Stato membro e un paese terzo, qualora ciò sia utile allo scopo
dell'azione proposta;
b)
perseguire uno degli obiettivi generali di cui all'articolo 3 della decisione
ARGO;
c)
mettere in atto una delle attività rispettivamente previste nei settori di cui agli
articoli 4, 5, 6 o 7 della decisione ARGO e
d)
essere in linea con almeno uno degli obiettivi specifici e delle priorità
tematiche stabiliti per ogni anno (cfr. punto 3).
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5.3
Regole di bilancio
Può essere finanziato al massimo il 60% delle spese direttamente imputabili alla
realizzazione dell'azione, sostenute durante il periodo stabilito nella convenzione di
finanziamento. In casi eccezionali il livello del cofinanziamento potrà essere
aumentato fino all'80%. Per quanto riguarda la successione delle operazioni, è
importante prendere nota che:
-
per effetto delle procedure di pagamento applicate dalla Commissione, il
prefinanziamento delle azioni sarà a carico dei richiedenti;
-
le azioni cofinanziate a carico del bilancio 2004 devono essere state avviate
prima della fine del 2004;
-
le azioni devono essere portate a termine, al più tardi, un anno dopo la decisione
di concessione del contributo. Eventuali richieste di proroga devono essere
presentate formalmente per iscritto.
Le domande che non comprendano un preventivo dettagliato che consenta di valutare
la congruità della spesa rispetto ai diversi contenuti dell'azione non saranno prese in
esame. Un modello di preventivo è disponibile su Internet.
6. SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE (SOVVENZIONI)
Le proposte conformi ai requisiti di ammissibilità di cui al punto 5 saranno valutate e
selezionate in base ai seguenti criteri:
a) conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui
all'articolo 3 e alle attività indicate per ciascun settore negli articoli 4, 5, 6 o 7
della decisione ARGO;
b) dimensione europea dell'azione proposta e/o possibilità di partecipazione di paesi
candidati;
c) compatibilità con i lavoro intrapresi o programmati nel quadro delle priorità
politiche della Comunità nei settori che rientrano nel campo d'applicazione degli
articoli 62 e 63 del trattato;
d) complementarità con altre azioni di cooperazione amministrativa passate,
presenti o future;
e) capacità delle agenzie nazionali di attuare l'azione proposta;
f) qualità intrinseca dell'azione proposta in termini di concezione, organizzazione,
presentazione e risultati attesi;
g) ammontare del sostegno chiesto nel quadro del programma ARGO e sua
proporzionalità ai risultati attesi;
h) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali enunciati all'articolo 3 e sulle
attività indicate per ciascun settore negli articoli 4, 5, 6 o 7 della decisione
ARGO.
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