Separazione e divorzio In esecuzione di quanto

Transcript

Separazione e divorzio In esecuzione di quanto
Servizio “AFFARI GENERALI”
Stato Civile
Responsabile del Procedimento
Antonio Pappalardo
Separazione e divorzio
In esecuzione di quanto stabilito dal Decreto legge n. 132/2014 convertito con
legge
10
novembre
2014,
n.
162
recante
“
Misure
urgenti
di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in
materia di processo civile ”;
SI RENDE NOTO
CHE è possibile, mediante procedure semplificate, ottenere, presso l’Ufficio Stato
Civile del Comune, separazioni e divorzi nonchè modifiche di precedenti medesimi
accordi.
I coniugi che, consensualmente, intendono procedere ad una separazione, divorzio
o modifica di precedenti condizioni possono:
1)
Esperire la procedura di negoziazione assistita, con l’assistenza di almeno
un legale per parte;
2)
Servirsi, a determinate condizioni, dell’Ufficiale dello Stato Civile
Le suddette modalità, meglio sotto specificate, producono atti che assumono la
veste di provvedimenti giudiziali a tutti gli effetti di legge.
1) Procedura di negoziazione assistita con l’ausilio di un legale
In caso di accordo i coniugi interessati possono concludere, con l’assistenza di
almeno un avvocato per parte, un accordo di negoziazione assistita sia per una
separazione, sia per un divorzio ( cessazione effetti civili di matrimonio religioso o
scioglimento) sia per una modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Restano fermi i tempi per il divorzio dettati dalla legge 898/1970 ( tre anni)
L’accordo raggiunto, per essere trascritto dall’Ufficiale di Stato Civile, deve essere
munito:
A) di NULLA OSTA del Procuratore della Repubblica competente per territorio
quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti;
B) di AUTORIZZAZIONE rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa
valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non
autosufficienti.
Resta cura degli avvocati trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione del citato
Nulla Osta/ autorizzazione, al Comune competente (comune di celebrazione del
matrimonio in forma civile o in forma religiosa, di trascrizione del matrimonio
celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino
Straniero) l’atto di negoziazione assistita.
La presentazione dell’accordo al Comune, anche via pec con firma digitale, potrà
avvenire in unico esemplare a condizione che la richiesta sia sottoscritta da
entrambi i legali.
2)Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile ( con
l’assistenza facoltativa di un avvocato)
Quando vi sia reciproco consenso fra i coniugi la separazione e/o il Divorzio, o le
eventuali modifiche agli accordi già stipulati, possono essere richiesti direttamente
all’Ufficiale di Stato Civile :
- del Comune di residenza di uno di loro,
- di celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa,
- di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero:
Quanto sopra, solo a condizione che non ci siano:

figli minori

figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo
3, comma 3 della Legge 104/1992;

figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della
casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica
tra i coniugi dichiaranti)
Per utilizzare la prassi sopra indicata gli interessati devono:

contattare l’Ufficiale di Stato Civile per concordare un appuntamento;

compilare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, così come da
allegato, da inviare all’ufficio e fornire eventuale documentazione;

presentarsi muniti di documento di riconoscimento;
Nel giorno stabilito sarà stipulato l’accordo e fissato un successivo appuntamento,
non prima di trenta giorni , nel quale i coniugi dovranno espressamente confermare
quanto precedentemente sottoscritto. La mancata comparizione al secondo
appuntamento sarà considerata come mancata conferma.
La decorrenza della separazione o del divorzio sarà quella della data della sua prima
sottoscrizione.
E’ previsto il pagamento di un diritto, da riscuotere in contanti, pari al valore
dell’imposta di bollo vigente.