Separazione e divorzio In esecuzione di quanto
Transcript
Separazione e divorzio In esecuzione di quanto
Servizio “AFFARI GENERALI” Stato Civile Responsabile del Procedimento Antonio Pappalardo Separazione e divorzio In esecuzione di quanto stabilito dal Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante “ Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile ”; SI RENDE NOTO CHE è possibile, mediante procedure semplificate, ottenere, presso l’Ufficio Stato Civile del Comune, separazioni e divorzi nonchè modifiche di precedenti medesimi accordi. I coniugi che, consensualmente, intendono procedere ad una separazione, divorzio o modifica di precedenti condizioni possono: 1) Esperire la procedura di negoziazione assistita, con l’assistenza di almeno un legale per parte; 2) Servirsi, a determinate condizioni, dell’Ufficiale dello Stato Civile Le suddette modalità, meglio sotto specificate, producono atti che assumono la veste di provvedimenti giudiziali a tutti gli effetti di legge. 1) Procedura di negoziazione assistita con l’ausilio di un legale In caso di accordo i coniugi interessati possono concludere, con l’assistenza di almeno un avvocato per parte, un accordo di negoziazione assistita sia per una separazione, sia per un divorzio ( cessazione effetti civili di matrimonio religioso o scioglimento) sia per una modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Restano fermi i tempi per il divorzio dettati dalla legge 898/1970 ( tre anni) L’accordo raggiunto, per essere trascritto dall’Ufficiale di Stato Civile, deve essere munito: A) di NULLA OSTA del Procuratore della Repubblica competente per territorio quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti; B) di AUTORIZZAZIONE rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti. Resta cura degli avvocati trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione del citato Nulla Osta/ autorizzazione, al Comune competente (comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa, di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino Straniero) l’atto di negoziazione assistita. La presentazione dell’accordo al Comune, anche via pec con firma digitale, potrà avvenire in unico esemplare a condizione che la richiesta sia sottoscritta da entrambi i legali. 2)Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile ( con l’assistenza facoltativa di un avvocato) Quando vi sia reciproco consenso fra i coniugi la separazione e/o il Divorzio, o le eventuali modifiche agli accordi già stipulati, possono essere richiesti direttamente all’Ufficiale di Stato Civile : - del Comune di residenza di uno di loro, - di celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, - di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero: Quanto sopra, solo a condizione che non ci siano: figli minori figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992; figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti) Per utilizzare la prassi sopra indicata gli interessati devono: contattare l’Ufficiale di Stato Civile per concordare un appuntamento; compilare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, così come da allegato, da inviare all’ufficio e fornire eventuale documentazione; presentarsi muniti di documento di riconoscimento; Nel giorno stabilito sarà stipulato l’accordo e fissato un successivo appuntamento, non prima di trenta giorni , nel quale i coniugi dovranno espressamente confermare quanto precedentemente sottoscritto. La mancata comparizione al secondo appuntamento sarà considerata come mancata conferma. La decorrenza della separazione o del divorzio sarà quella della data della sua prima sottoscrizione. E’ previsto il pagamento di un diritto, da riscuotere in contanti, pari al valore dell’imposta di bollo vigente.