L`orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali

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L`orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali
N.298
del 14.07.2011
La Memory
A cura di Riccardo Malvestiti
L’orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali
Il corpo principale della disciplina dell’orario di lavoro è rappresentata dal D.Lgs. n. 66/2003 e
successive modifiche. In materia di orario di lavoro e durata normale si ricorda che secondo quanto
stabilito dall’articolo 2107 del codice civile “La durata giornaliera e settimanale della prestazione di
lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative”. Sulla base di
quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 66/2003, così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 213/2004,
l’orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali. L’orario di lavoro settimanale così come viene
definito dalla legge può essere ridotto dalla contrattazione collettiva che, inoltre, può riferire tale
durata alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. In materia di
riposo giornaliero, invece, ricordiamo che secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003,
ferma restando la durata dell’orario settimanale il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo
ogni 24 ore. Tali disposizione, però non si applica alle lavorazioni caratterizzate dal frazionamento della
prestazione: a tal proposito il DL n. 112/2008 ha stabilito che il limite non si applica ai lavoratori
reperibili oppure al telelavoro. La contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, può prevedere
delle deroghe rispetto alla disciplina legale che, di fatto, per effetto del citato DL il D.Lgs. n. 66/2003
ha assunto carattere “cedevole” pur limitatamente all’ambito del riposo giornaliero. In mancanza della
contrattazione collettiva, inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può disporre delle
deroghe alla disciplina dei riposi giornalieri. Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n.
66/2003, invece, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro
ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
previste dall’articolo 7 dello stesso decreto. Con le modifiche apportate dal DL n. 112/2008 detto
periodo di riposo consecutivo è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni, fatta
eccezione per alcuni casi previsti dalla legge.
1
Premessa
La regolamentazione attuale dell'orario di lavoro, dei riposi giornalieri e di quelli
settimanali è dettata dal D.Lgs. 66/2003 e successive modifiche. Tale disposizione è
entrata in vigore in data 29.04.2003 e ha dato attuazione alle Direttive
93/104/CE
e
2000/34/CE
le
quali
riguardavano
alcuni
aspetti,
appunto,
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, disciplinando:
 la durata dell'orario normale di lavoro;
 le ferie;
 i riposi;
 il lavoro straordinario;
 il lavoro notturno;
 il lavoro a turni;
 il lavoro mobile, ovvero quello svolto dal personale viaggiante o di volo;
 il lavoro offshore in cui la prestazione è caratterizzata dallo svolgimento prevalente
presso una postazione offshore.
La disciplina in oggetto esplica la sua efficacia nei confronti dei lavoratori
subordinati e degli apprendisti maggiorenni di datori di lavoro pubblici e
privati, fatta eccezione per i seguenti “settori di attività”:
 gente di mare;
 personale di volo dell'aviazione civile;
 personale viaggiante o di volo impiegato presso un'impresa che svolga servizi di
trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per mare, ovvero a impianto
fisso non ferroviario (c.d. lavoratori mobili);
 personale della scuola;
 personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché degli addetti al servizio
di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente
istituzionali;
 talune ipotesi riguardanti il personale dei servizi di protezione civile (compresi quelli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), delle strutture giudiziarie, penitenziarie in
subordine all'emanazione di appositi decreti ministeriali.
Ciò detto, di seguito illustriamo la disciplina delineata dal D.Lgs. 66/2003 e
successive modifiche riguardo all’orario di lavoro e ai correlati riposi
giornalieri e settimanali.
L’orario di
lavoro,
durata
normale e
massima
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2107 del codice civile “La durata giornaliera e
settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi
speciali o dalle norme corporative”. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del
D.Lgs. 66/2003, così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, l’orario di lavoro
normale è fissato in 40 ore settimanali.
2
OSSERVA
Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2005 la durata
massima giornaliera del lavoro è, comunque, fissata dalla contrattazione
collettiva.
L’orario di lavoro settimanale, così come viene definito dalla legge, può, quind,i
essere ridotto dalla contrattazione collettiva che, inoltre, può riferire tale durata
alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
Ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 66/2003 si considera orario di lavoro qualsiasi
periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell’esecuzione della sua attività o delle sue funzioni.
Orario di lavoro
effettivo
Il comma 3 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 66/2003 ha stabilito che rimangono non
retribuiti o computati come orario di lavoro i seguenti periodi, da distinguere in
relazione alla tipologia di azienda per cui il lavoratore presta la propria opera:
 aziende industriali;
 aziende agricole.
Periodi esclusi sia dalla retribuzione che dal computo dell’orario di lavoro
Riposi intermedi che siano presi sia all’interno che
all’esterno dell’azienda.
Il tempo impiegato per recarsi al lavoro, anche in caso
AZIENDE
di trasferta a meno che le parti stabiliscano diversamente.
INDUSTRIALI E
COMMERCIALI
Le soste sul lavoro di durata non inferiore a 10 minuti
e complessivamente non superiori a 2 ore comprese tra
l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro
durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione
all’operaio o all’impiegato. Saranno invece considerate
nell’orario di lavoro effettivo le soste superiori a 15 minuti
necessitate dalla tipologia di lavorazione, se molto faticosa.
I riposi intermedi.
AZIENDE
AGRICOLE
Il tempo per l’andata al campo o al posto di lavoro e
quello per il ritorno.
Tempo necessario per la martellatura della falce.
3
Durata
massima della
prestazione
settimanale
Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 66/2003 viene fissata in via
generale in 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario, la durata
massima dell’orario di lavoro.
La durata massima, in tal caso, va riferita a un periodo di 4 mesi qualora i contratti
collettivi non dispongano diversamente. In particolare, questi possono:
 elevare la durata massima settimanale;
 elevare il periodo riferibile alla durata media a 6 o 12 mesi.
Per quanto concerne i periodi di ferie, i periodi di assenza o malattia oppure le
ore di straordinario che confluiscono nei riposi compensativi non vengono
considerati al fine del calcolo dell’orario medio settimanale.
OSSERVA
Tale limite vale per tutte le categorie di aziende, non vi è alcuna distinzione tra
aziende industriali o agricole.
ORARIO
NON superiore a 40
DURATA
NORMALE
ore settimanali
MASSIMA
DI
DELLA
LAVORO
PRESTAZIONE
(art.3,
D.Lgs
66/2003)
I contratti collettivi
possono stabilire, ai
fini contrattuali, una
durata minore e
riferire
l’orario
normale alla durata
media
della
prestazione in un
periodo
non
superiore a un anno
Non è previsto il
limite giornaliero, in
ogni caso, a norma
dell’art.7 del D.Lgs
66/2003,
il
lavoratore ha diritto
LAVORATIVA
1 Per legge
48 ore settimanali
medie, compreso il
lavoro straordinario
(art.4, D.Lgs
66/2003)
Periodo
di
riferimento (per il
calcolo della media)
non superiore a 4
mesi
2 Il contratto
collettivo
4
ad almeno 11 ore di
riposo
consecutivo
ogni 24 ore
Può
stabilire
una
minore durata massima
dell’orario di lavoro
settimanale medio
Periodo di riferimento
(per il calcolo della
media) non superiore a
6 mesi ovvero a 12
mesi a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o
inerenti
all’organizzazione del
lavoro
Ipotesi di
esclusione dalla
durata
dell’orario
normale
Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 66/2003 sono escluse dalla
disciplina della durata dell’orario normale settimanale le seguenti ipotesi,
riguardanti in particolare alcune tipologie di personale o di situazioni:
 nei lavori agricoli a carattere stagionale il superamento della soglia di orario normale
di lavoro deve essere valutato nel periodo della lavorazione stagionale;
 nei casi di forza maggiore;
 nelle industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi;
 lavori discontinui e di semplice attesa o custodia;
 commessi viaggiatori o piazzisti;
 personale viaggiante dei servizi di trasporto per via terrestre;
 gli operai agricoli a tempo determinato;
 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di
giornali, periodici, agenzie di stampa o esercenti servizi radiotelevisivi;
 il personale poligrafico;
 personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva;
 prestazione rese da personale addetto a particolari settori;
OSSERVA
Per particolari settori il legislatore fa riferimento alle aree operative nel settore
poste, autostrade, servizi portuali e aeroportuali, personale di servizi di trasporto
pubblico, personale di aziende di erogazione di energia, gas, calore e acqua, addetti di
aziende di servizi di raccolta dei rifiuti, trattamento, smaltimento e trasporto, personale
addetto ai servizi funebri e cimiteriali nel caso di richiesta dall’autorità giudiziaria,
sanitaria o di pubblica sicurezza.
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 personale dipendente da impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
 personale non impiegatizio di stabilimenti balneari, marini, piscinali, lacuali e fluviali;
Si evidenzia, però che la deroga non riguarda la durata massima media
settimanale.
Lavoratori
senza
limitazioni di
orario
Le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro normale e l’orario di lavoro massimo
non si applicano ai dirigenti, al personale direttivo delle aziende, alla
manodopera familiare, ai lavoratori del settore liturgico, ai lavoratori a
domicilio e ai telelavoratori.
LE ESCLUSIONI
Gente di mare, personale di volo dell'aviazione civile,
personale viaggiante o di volo impiegato presso un'impresa
che svolga servizi di trasporto passeggeri o merci su strada,
ESCLUSIONE
per via aerea o per mare, ovvero a impianto fisso non
DALL’APPLICAZIONE
ferroviario (c.d. lavoratori mobili), personale della scuola,
DEL D.LGS. N.
personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché
66/2003
degli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in
relazione alle attività operative specificamente istituzionali,
talune ipotesi riguardanti il personale dei servizi di
protezione civile (compresi quelli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), delle strutture giudiziarie, penitenziarie in
subordine all'emanazione di appositi decreti ministeriali.
Lavori agricoli a carattere stagionale il superamento della
soglia di orario normale di lavoro deve essere valutato nel
periodo della lavorazione stagionale, casi di forza maggiore,
ESCLUSIONE
industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, lavori
DALL’APPLICAZIONE
discontinui e di semplice attesa o custodia, commessi
DELL’ORARIO
viaggiatori o piazzisti, personale viaggiante dei servizi di
MASSIMO DI
trasporto per via terrestre, gli operai agricoli a tempo
LAVORO
determinato, giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti
dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici, agenzie
di stampa o esercenti servizi radiotelevisivi, il personale
poligrafico, personale addetto ai servizi di informazione
radiotelevisiva, prestazione rese da personale addetto a
particolari settori, personale dipendente da impianti di
distribuzione di carburante non autostradali, personale non
impiegatizio di stabilimenti balneari, marini, piscinali, lacuali
e fluviali.
6
ESCLUSIONE
DALL’APPLICAZIONE
DELL’ORARIO
Dirigenti,
al
personale
direttivo
delle
aziende,
alla
manodopera familiare, ai lavoratori del settore liturgico, ai
lavoratori a domicilio e ai telelavoratori
NORMALE DI
LAVORO
Lavoro
straordinario
L’articolo 5 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce, in via generale che il ricorso al lavoro
straordinario – ovvero il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali ovvero oltre i limiti
fissati dai contratti collettivi - deve essere contenuto.
La prestazione del lavoro straordinario è ammessa nelle seguenti ipotesi:
 eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle con
l’assunzione di nuovi lavoratori;
 forza maggiore o per far fronte a situazioni di pericolo;
 eventi come mostre, fiere, e manifestazioni collegate all’attività produttiva.
Riguardo al ricorso al lavoro straordinario vengono stabiliti i seguenti limiti:
 un limite generale è rappresentato nel limite di durata massima del lavoro;
 le limitazioni stabilite dai CCNL;
 250 ore annue in assenza di disciplina collettiva applicabile.
Retribuzione e
banca ore
Riguardo alla retribuzione, al lavoro straordinario devono applicarsi le maggiorazioni
previste dalla contrattazione collettiva. Alla retribuzione, i CCNL possono
prevedere in alternativa o in aggiunta alla retribuzione periodi di riposo
compensativi (c.d. banca dati ore)
Il riposo
giornaliero
Secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003, ferma restando la durata
dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni
24 ore. Tali disposizione, però non si applica alle lavorazioni caratterizzate dal
frazionamento della prestazione: a tal proposito il DL n. 112/2008 ha stabilito che il
limite non si applica ai lavoratori reperibili oppure al telelavoro.
La contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, può prevedere delle
deroghe rispetto alla disciplina legale che, di fatto, per effetto del citato DL il D.Lgs. n.
66/2003 ha assunto carattere “cedevole” pur limitatamente all’ambito del riposo
giornaliero. In mancanza della contrattazione collettiva, inoltre, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali può disporre delle deroghe alla disciplina dei
riposi giornalieri. Tale facoltà, però, è riconosciuta solamente in relazione ad alcune
tipologie di attività o personale:
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DEROGHE MINISTERIALI ALLA DISCIPLINA DEI RIPOSI GIORNALIERI
Caso I
Attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il
luogo di residenza del lavoratore.
Caso II
Attività di guardia, sorveglianza e permanenza.
Caso III
Attività caratterizzate dalla necessità di continuità del servizio
o della produzione.
Caso IV
Sovraccarico prevedibile di attività.
Caso V
Personale del settore dei lavori ferroviari.
Caso VI
Incidente o rischio incidente.
Caso VII
Attività di lavoro a turni.
Caso VIII
Personale mobile.
Caso IX
Attività caratterizzate dal periodo di lavoro frazionato durante
la giornata.
OSSERVA
Per gli addetti alla vigilanza esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 i limiti
legali devono essere dedotti dalla contrattazione collettiva.
Il riposo
settimanale
Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 66/2003 il lavoratore ha diritto
ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di
riposo giornaliero previste dall’articolo 7 dello stesso decreto.
Calcolo del
periodo di
riposo
Con le modifiche apportate dal DL n. 112/2008 detto periodo di riposo consecutivo
è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni, fatta eccezione
per i seguenti casi:
 attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non
possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del
successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
 le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
 per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto
ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
 i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse.
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Secondo quanto previsto dalla disciplina del riposo settimanale attualmente vigente, tali
disposizioni si applicano anche ai seguenti soggetti:
 soci di cooperative;
 dirigenti.
Il giorno di
riposo e la
domenica
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso
dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale
interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero
addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
FRUIZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE FUORI DALLA DOMENICA
Caso I
Operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a
combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni
collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di
energia elettrica ed operazioni collegate.
Caso II
Attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo
svolgimento continuativo per ragioni tecniche.
Caso III
Industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza
riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del
loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il
cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi
all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attività con un
decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi.
Caso IV
Servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda
ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della
collettività ovvero sia di pubblica utilità.
Caso V
Attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad
alta intensità di capitali o ad alta tecnologia.
Caso VI
Attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370
vale a dire attività di vendita al minuto.
Caso VII
attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24
ottobre 2000, n. 323 relativo a comuni ad economia
prevalentemente turistica e stabilimento balneari.
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Ministero del
Lavoro –
interpello
n.26/2011
OSSERVA
In data 27.06.2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcuni
interpelli: tra questi, l’interpello n. 26 tratta, in particolare, la disciplina dei riposi
settimanali e la possibilità che questi siano fruiti in un giorni diverso dalla
domenica. Rispetto a tale questione il Ministero del Lavoro sottolinea che nell’ambito
del quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 66/2003 la fattispecie del lavoro a
turni costituisce una peculiare modalità organizzativa del lavoro, attuata
mediante l’avvicendamento di diverse unità lavorative nell’espletamento
della medesima attività.
Nello specifico, secondo quanto disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. f del D.Lgs. n.
66/2003, ogni singolo lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività “ad ore
differenti su un periodo determinato di giorni o settimane”, consentendo al datore di
lavoro di utilizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di continuità, nel
rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si ricorda al
riguardo, che l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del
lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni (…) di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare
con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”. In merito a tale aspetto il Ministero, in
linea con le direttive europee di riferimento nonché con la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Cassazione, ha già avuto modo di chiarire che il principio della
coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria
solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango
costituzionale.
Di conseguenza, non sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua
derogabilità. Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 26 ritiene che
nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare
la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel
sistema di turnazione fruire del riposo settimanale in un giorno diverso
dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata.
Casi particolari
Ci sono delle attività in cui possono verificarsi delle situazioni che determinano il
mancato godimento del riposo settimanale nella giornata di domenica. Tali ipotesi
sono le seguenti:
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IPOTESI DI MANCATO FODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE
Art. 9
Industrie all’aperto soggette ad interruzioni per intemperie che
legge 370/34
sospendono l’attività per 24 ore consecutive: il giorno di
sospensione è giorno di riposo in sostituzione della domenica
successiva, se non viene effettuato il recupero.
Art. 10
legge 370/74
Industrie con periodi di eccezionale attività: viene sospeso per
6 settimane l’obbligo del riposo.
Art. 11
Opifici mossi direttamente dal vento o dall’acqua: il riposo può
legge 370/74
essere dato per 10 settimane, per turno di 24 ore consecutive
ogni 2 settimane
Categorie
particolari
Vi sono delle categorie di lavoratori a cui si applicano disposizioni differenti da
quelle appena illustrate. Di seguito esponiamo i casi particolari di lavoratori e la
disciplina ad essi applicabile.
Lavoratori
marittimi
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i CCNL o in loro assenza le
restanti forme di contrattazione collettiva possono derogare la disciplina
riguardante la durata giornaliera, il numero massimo di ore e il numero
minimo di ore di riposo.
Autoferrotranvieri
Per i lavoratori appartenenti alla categoria degli autoferrrotranvieri vige un regime
specifico in materia di orario di lavoro stabilito dalla legge n. 138/1958 che prevede
quanto segue:
Disciplina dell’orario di lavoro degli autoferrotranvieri
LAVORO
STRAORDINARIO
PAUSA GIORNALIERA
RIPOSO GIORNALIERO
La durata massima della prestazione straordinaria non
può superare le 2 ore al giorno e le 12 settimanali.
Almeno 1 ora.
Diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore medie
nell’arco di 4 settimane con un minimo di 9 ore per
ciascuna giornata.
RIPOSO SETTIMANALE
24 ore da fruire di norma alla domenica, eccetto il
personale viaggiante.
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Per i lavoratori domestici, in considerazione del particolare tipo di attività valgono
le seguenti regole specifiche, dettate dalla legge n. 339/58:
Disciplina dell’orario di lavoro dei lavoratori domestici
PAUSA
Conveniente periodo di riposo durante il giorno.
RIPOSO GIORNALIERO
Almeno 8 ore di riposo notturno.
RIPOSO SETTIMANALE
Una giornata intera, di regola coincidente con la
domenica, o di 2 mezze giornate, di regola coincidenti
con la domenica.
Lavoratori di
fede ebraica
Il giorno di riposo per i lavoratori di fede ebraica cade di sabato e le modalità di
godimento possono essere di due tipi:
 nell’ambito della flessibilità dell’organizzazione del lavoro;
 con possibilità di recupero in altro giorno della settimana, senza diritto ad alcun
compenso straordinario.
Lavoratori
mobili
Per quanto concerne gli autotrasportatori, oltre i limiti di guida previsti dal
Regolamento Ce n. 561/2006 (pari a 56 ore settimanali e 90 bisettimanali), l’articolo 4
del D.Lgs. n. 234/2007 stabilisce che la durata massima media della settimana
lavorativa non può superare le 48 ore settimanali. Sono previsti, inoltre, riposi
intermedi obbligatori:
 di almeno 30 minuti per una prestazione di lavoro di durata tra le 6 e le 9
ore;
 di 45 minuti per una prestazione di lavoro di durata superiore a 9 ore.
Minori
Per i lavoratori minori valgono i seguenti limiti orari, imposti dalla legge n.
977/1967:
 adolescenti: il limite è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali;
 bambini: il limite è di 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali
Sanzioni
A decorrere dal 01.09.2004 il correttivo del D.Lgs. n. 66/2003 ha provveduto a
fissare specifiche sanzioni penali e amministrative. Le sanzioni in materia di orario
di lavoro sono le seguenti:
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IPOTESI DI MANCATO FODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE
Superamento della media
Sanzione amministrativa da 100 a 750 euro.
di 48 ore settimanali
Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è
oppure mancata fruizione
verificata in almeno tre periodi di riferimento la
del riposo settimanale un
sanzione passa da 400 a 1.500 euro. Se si è verificata
giorno diverso dalla
per più di 5 periodi di riferimento la sanzione passa da
denuncia
1.000 a 5.000.
Inadempienze in materia
Sanzione da 50 a 150 euro. Se la violazione riguarda
di riposo giornaliero
più di 5 lavoratori o tre periodi di 24 ore la sanzione
passa da 300 a 1.000 euro. Se la sanzione riguarda più
di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di
24 ore la sanzione passa da 900 a 1.500 euro.
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