Diapositiva 1
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VideoLavoro 17 gennaio 2013 Autoliquidazione Inail 2013; Adempimenti collocamento obbligatorio A cura di Alberto Bortoletto e Monica Livella IL COLLOCAMENTO IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI OBBLIGATORIO DEI DISABILI Legge 12/03/1999 n.n.6868- D.P.R. n.333 333 Legge 12/03/1999 - D.P.R.10/10/2000 10/10/2000 n. 2 Il collocamento obbligatorio rappresenta un servizio di sostegno e di collocamento mirato delle persone disabili; si sostanzia in un obbligo, imposto alle aziende che soddisfano specifici requisiti dimensionali, ad assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati (numero che varia in relazione alle dimensioni aziendali) che, altrimenti, in considerazione delle loro condizioni fisiche e psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel mondo del lavoro. 3 • COMPETENZE: le competenze del collocamento obbligatorio per le persone disabili sono state trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni e alle Province. • Più precisamente, tra le competenze affidate ai servizi per l'impiego territoriali rientrano la cura dell'avviamento lavorativo, la gestione delle graduatorie, il rilascio delle autorizzazioni relative agli esoneri parziali e alle compensazioni territoriali, la stipula delle convenzioni e l'attuazione del collocamento mirato. 4 Quali sono le Categorie Protette? INVALIDI CIVILI: Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. L’Organo accertante è la Commissione medica istituita presso le ULSS ed integrata da un operatore sociale e da un medico specialista (art. 4 L.104/92). La Commissione formula una diagnosi rivolta a valutare la capacità globale del disabile(profilo lavorativo, psico-fisico, ed inserimento sociale) ed una relazione conclusiva (cd Verbale di relazione conclusiva) 5 I documenti per l'invalido civile •Certificato di prima istanza (contiene la patologia e la percentuale di invalidità) che viene rilasciato esclusivamente al lavoratore •La Relazione Conclusiva (non contiene la patologia, ma le capacità lavorative che possiede il soggetto) documento che viene rilasciato al lavoratore, ma anche inviato in copia al comitato tecnico 6 Iter procedurale – invalido civile - • Per l’iscrizione negli appositi elenchi, il lavoratore si rivolgerà al CPI competente, allegando: • copia della relazione conclusiva • dichiarazione dei redditi dell’anno precedente • apposita scheda informativa (una sorta di intervista utile per individuare il percorso scolastico, le precedenti esperienze lavorative, le autonomie di spostamento e le aspirazioni lavorative) 7 Le Categorie Protette INVALIDI DEL LAVORO: Soggetti che in età lavorativa, dopo: • Un INFORTUNIO sul lavoro • MALATTIA PROFESSIONALE hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% ORGANO ACCERTANTE: Inail → formula una diagnosi rivolta a valutare la capacità globale del disabile (profilo psico-fisico e lavorativo) ed una relazione conclusiva 8 Le Categorie Protette INVALIDI DI GUERRA O PER SERVIZIO → Persone aventi minorazioni rientranti tra la prima e l’ottava delle categorie indicate in allegato al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/78). → possono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei disabili anche i coniugi ed i figli dei grandi invalidi per causa di servizio o di guerra a condizione che essa avvenga in via sostituiva dell’avente diritto 9 Le Categorie Protette - Invalidi di guerra •L’Organo accertante è la Commissione medica per le pensioni di guerra •La Commissione si pronuncia con l’intervento di 3 membri, uno dei quali deve essere uno dei medici designati dall’associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l’invalido • La Commissione redige un verbale della visita eseguita, esprimendo il proprio parere in merito all’inabiltà a proficuo lavoro 10 Le Categorie Protette CENTRALINISTI NON VEDENTI (Legge 113/85) → Soggetti privi di vista o con vista non superiore ad un decimo iscritti in un albo professionale costituito presso ogni Direzione Regionale del Lavoro Requisiti per l’iscrizione all’albo dei centralinisti non vedenti: 1) diploma di centralinista rilasciato da un istituto autorizzato 2) certificato dell’ASL comprovante sia la condizione di cieco che il non pregiudizio dell’attività di centralinista per la minorazione 11 Le Categorie Protette MASSAGGIATORI E MASSIOFISIOTERAPISTI CIECHI (L. 686/61 + L. 403/71) TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI (L. 29/94) necessitano dell’iscrizione in un apposito albo professionale i datori di lavoro dove possono essere occupati e le modalità di assunzione sono particolari e specifiche 12 Le Categorie Protette Art. 18 – Legge 68/99 – Le quote di RISERVA • Orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro o di servizio • Profughi italiani rimpatriati → A favore di tali soggetti è stabilita una quota di riserva da applicare ai datori di lavoro con più di 50 dipendenti, fissata nella misura di un punto percentuale 13 Le Categorie Protette Art. 18 – Legge 68/99 – RISERVA Sono considerati tali: •Gli orfani o in alternativa il coniuge superstite dei caduti sul lavoro o di coloro che siano deceduti per l’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo al trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (art. 3 co. 123 l. 244/2007) •Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (legge 302/90, art. 1 co.2 legge 407/98, legge 206/2004) •soggetti feriti nell’adempimento del loro dovere a causa di azioni criminose e, se uccisi nelle medesime circostanze, i loro familiari superstiti (DPR 243/2006) 14 Le Categorie Protette Art. 18 – Legge 68/99 – RISERVA •“Vittime del dovere”: magistrati, militari dei carabinieri, finanza, funzionari di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio in conseguenza di eventi di contrasto alla criminalità, ordine pubblico, operazioni di soccorso, tutela della pubblica incolumità (Legge 466/80). •Coloro che hanno contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuata dentro o fuori dai confini nazionali (Legge 266/2005) 15 Particolarità di alcune categorie • Centralinisti non vedenti: datori di lavoro che hanno un centralino telefonico con almeno 5 linee urbane; nei centralini con più posti deve essere riservato il 51% dei posti (Circ. Min. Lav.21/03/1990 n. 22) • Datori di lavoro che installano o trasformano i centralini sono tenuti a darne comunicazione al competente servizio provinciale; lo stesso obbligo è in capo agli operatori telefonici (Circ. Min. Lav. 28/05/2001) • In caso di trasformazione del centralino cui consegua una riduzione dei posti e ci sia un esubero, il lavoratore non vedente ha diritto alla retribuzione per 24 mesi 16 Particolarità di alcune categorie Massaggiatori e massofisioterapisti ciechi: Datori di lavoro → •Enti ospedalieri, quando abbiano più di 200 posti letto, in ragione di 1 lavoratore ogni 700 posti letto, ogni 300 per i letti eccedenti •Ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, in ragione di 1 lavoratore ogni 50 posti letto •Case di cura con almeno 200 posti letto, cliniche specializzate, stabilimenti idrotermali •Terapisti della riabilitazione non vedenti: Datori di lavoro: istituti, case di cura, centri di riabilitazione con più di 35 dipendenti 17 DISABILI ED ALTRE CATEGORIE PROTETTE - Schema • Invalidi civili oltre il 45% • Invalidi del lavoro oltre il 33% disabili • Non vedenti e sordomuti (anche centralinisti e terapisti) • Invalidi di guerra, civili di guerra e di servizio • Vittime di terrorismo, criminalità organizzata e dovere • Familiari delle vittime della criminalità e del dovere altre • Familiari delle vittime del lavoro e di guerra categorie • Profughi rimpatriati art. 1 e 18 della L. n. 68/1999 18 L’OBBLIGO DI RISERVA organico quota di riserva di cui da 15 a 35 1 (disabili) 1 nominativa da 36 a 50 2 (disabili) 1 nominativa 1 numerica 7% (disabili) 1% (altre cat.) 60% nominativa 40% numerica oltre 50 art. 3 e 18 L. n. 68/1999 19 AZIENDE DA 15 A 35 DIPENDENTI In caso di una nuova assunzione effettuata in aggiunta al personale già in forza, l’assunzione del lavoratore disabile deve avvenire entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui il lavoratore ha preso servizio. 20 COMPUTO DELLA QUOTA D’OBBLIGO determinazione limite dimensionale (art. 4 legge 68/99, art. 3 DPR 333/2000, circ. min. lav. 17/01/2000 n.4). Soggetti esclusi • Apprendisti • assunti con contratto di inserimento o reinserimento • tempo determinato, con durata inferiore a 6 mesi !! (Da 9 a 0 con L. 92/2012 e successivamente da 0 A 6 con L. 134/2012) Ministero Lavoro–Circ.18 del 18/7/2012 PRO QUOTA 2 tempi deteriminato x 9 mesi =1,5 lavoratore) • somministrati • dirigenti • soci di cooperative di produzione e lavoro • lavoratori a domicilio e telelavoro • assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero • lavoratori divenuti inabili dopo l’assunzione • lavoratori assunti come disabili • I part-time si contano per la quota di orario effettivamente svolto con riferimento al normale orario contrattuale; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità • I contratti intermittenti computano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre art. 4 L. n. 68/1999 ed art. 3 D.P.R. n. 333/2000 21 DISABILITÀ SOPRAVVENUTA 1. lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di infortunio NON lavorativo o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e che non sia stata determinata da violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro da parte dello stesso datore di lavoro 2. lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità pari almeno al 34% non causata da violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro da parte dello stesso datore di lavoro. 22 DISABILITÀ SOPRAVVENUTA Il datore di lavoro deve presentare all’ufficio competente della Provincia del proprio territorio un’apposita richiesta contenente le informazioni atte a dimostrare la sussistenza di una delle due fattispecie in capo al lavoratore divenuto disabile 23 IL COMPUTO DEL PART TIME I lavoratori part-time sono computati in proporzione alle ore di lavoro settimanale effettivamente svolto, riproporzionato all’orario settimanale previsto dal Ccnl applicato: l’eventuale frazione superiore al 50% viene arrotondata all’unità superiore e viceversa. ESEMPIO Forza aziendale: 4; Orario normale settimanale: 40 ore 1 lavoratore a 20 h/sett. 1 lavoratore a 24 h/sett. 2 lavoratori a 30 h/sett. Totale ore: 104 : 40= 2,6 quindi 3 unità ai fini della computabilità 24 DATORI DI LAVORO ESONERATI • Datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante; • Datori di lavoro del settore edile limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto; Personale di cantiere indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori anche direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici o nelle realtive opere di manutenzione svolte in cantiere (L. 92/2012) • Datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore degli impianti a fune limitatamente al personale adibito direttamente alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto; • Datori di lavoro del settore dell’autotrasporto, per quanto riguarda il personale viaggiante; • Datori di lavoro che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti (iscritte nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio) e che operano con mezzi propri in quanto inquadrabili (sul punto si veda Min.Lav. risposta ad interpello n. 1 del 15/01/2010) nel settore del trasporto terrestre, per quanto riguarda il personale viaggiante. 25 DATORI DI LAVORO ESONERATI • i partiti politici, le organizzazioni sindacali e organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore della solidarietà sociale, sussistenza e riabilitazione (la quota si computa con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative); • servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale (per il personale operativo); • Le cooperative sociali. 26 I RECENTI CHIARIMENTI MINISTERIALI Interpello n.36 del 15 ottobre 2010: i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi, nel caso in cui svolgano attività afferenti la produzione di manufatti per il settore dell’edilizia stradale, non possono rientrare nella definizione di “personale di cantiere”, per cui non possono essere esclusi dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva in quanto non presentano i requisiti dettati dall’art. 5, co.2, della L. n.68/99. Interpello n.41 del 5 novembre 2010, il personale dipendente non dirigente, appartenente alla categoria dei “produttori” del settore assicurativo. Ha risposto negativamente anche a questo quesito, non essendo possibile l’esclusione non può essere escluso dalla base di computo, tranne nel caso in cui non sia stato assunto mediante l’utilizzo delle tipologie contrattuali indicate dall’art.4 della L. n.68/99. 27 Modalità per assolvere all'obbligo L'obbligo di occupare il disabile si applica in caso di superamento dei limiti fissati dalla legge. Dall'insorgenza dell’obbligo, l’azienda ha 12 mesi di tempo; qualora effetti un’altra assunzione, deve provvedere all’assunzione del disabile entro 60 giorni. NON si considerano nuove assunzioni: •La sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, anche se la sostituzione avviene per mansioni diverse (art.2 dpr 333/2000) •Dopo una nuova assunzione, seguono repentinamente le dimissioni del nuovo assunto o la cessazione di altro dipendente e quindi venga ripristinato il precedente organico (Circ. Min. Lavoro 26/06/2000 n. 41) •Assunzioni di categorie escluse dal computo e disabili L’assunzione nelle aziende sino a 35 dipendenti di un disabile con percentuale superiore al 50%, è computato come una unità qualsiasi l’orario svolto 28 Modalità per assolvere all'obbligo MEDIANTE: richiesta nominativa: assumendo un disabile a propria scelta ed individuato tramite qualsiasi canale; tale possibilità è concessa nella misura 1) aziende da 15 a 35 dipendenti = tutte 2) aziende da 35 a 50 dipendenti = 50% 3) aziende con più di 50 dipendenti = 60% la richiesta nominativa non rappresenta un obbligo, ma una facoltà, pertanto non incorre in sanzione il datore di lavoro che non assuma nominativamente (Nota Min. Lav. 18/03/2005 n.325); in questo caso sopperisce l’invio numerico 29 Modalità per assolvere all'obbligo Richiesta Numerica: con tale richiesta, l’azienda è tenuta ad assumere il disabile che verrà inviato dagli uffici competenti. Il datore non può opporre una generica incollocabilità dello stesso, ma ha l’obbligo di reperire mansioni compatibili con lo stato di minorazione fisica e confacenti alla categoria di appartenenza (Cassazione del 28 luglio 2000 n. 9981) Il datore può ritenersi giustificato nel rifiutare l’avviamento numerico, esclusivamente quando riesca a dimostrare l’impossibilità di un utile collocamento, e che tale inserimento sia pregiudizievole per il soggetto stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti (Cassazione del 24 marzo 2001 n. 4300) 30 Modalità per assolvere all'obbligo Passaggio Diretto: è ammissibile questa forma di inserimento quando sussistono le condizioni: 1.il rapporto con l’azienda di provenienza deve risultare instaurato nel rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio 2.il lavoratore deve aver svolto effettive prestazioni lavorative presso l’azienda cedente per un periodo non inferiore ad un anno 3.le nuove mansioni cui viene adibito il lavoratore devono essere identiche o analoghe a quelle precedentemente svolte presso l’azienda cedente (Nota Min. Lav. 18/07/2002) 31 ASSUNZIONI A TERMINE Ministero del Lavoro, risposta ad interpello n.66/09: i datori di lavoro possono assumere lavoratori disabili con un contratto a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. n.368/01, per coprire la quota di riserva anche al di fuori dei limiti imposti dalla convenzione stipulata con gli uffici provinciali: il contratto deve avere una durata superiore a nove mesi, in caso contrario il lavoratore non può essere conteggiato nella quota di riserva. ... NUOVA LETTURA??? 32 INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO I datori di lavoro soggetti all’obbligo di riserva, devono inviare ai servizi competenti un prospetto informativo da cui risulti il numero dei dipendenti computabili, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di legge e le mansioni disponibili per assolvere l’obbligo. Il prospetto dev’essere riferito alla data del 31 dicembre ed inviato con modalità e periodicità definite con decreto del Ministro del lavoro, entro /il 31 gennaio di ogni anno (per l’anno 2013 entro il 15/2 – Decreto Direttoriale 2/08/2012). La presentazione del prospetto informativo vale come richiesta di avviamento (numerico). art. 9, c. 6, L. n. 68/1999, modificato dall’art. 42, c. 4, D.L. n. 112/2008; D.M. 22/11/1999 33 LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DAL 25/06/2008 L’invio diventa telematico con modulo definito dal Min. del lavoro di concerto con il Min. per l’innovazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto informativo ai servizi competenti per il collocamento obbligatorio, in assenza di variazioni tali da modificare l’obbligo risultante dall'ultimo prospetto inviato Non occorre più produrre il certificato di ottemperanza al fine di partecipare alle gare per appalti pubblici, ma basta una semplice dichiarazione art. 9, c. 6, L. n. 68/1999, mod. dall’art. 42, c. 4, D.L. n. 112/2008 ed art. 6,c. 5, L. n. 99/2009; art. 17, c. 1, L. n. 68/1999, modificato dall’art. 40, c. 5, D.L. n. 112/2008 34 LA VARIAZIONE OCCUPAZIONALE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE Si ha “variazione occupazionale” quando l’impresa, per effetto di nuove assunzioni, superi i quindici dipendenti o venga variata la fascia (15-35, 35-50, maggiore di 50 dipendenti) entro la quale si situava la precedente soglia occupazionale. 35 LA VARIAZIONE OCCUPAZIONALE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE L’interpello n.65/09 ricorda che l’assunzione di un lavoratore non rientrante nella base occupazionale, ad esempio un apprendista, che aumenta l’organico ai fini del calcolo della quota di disabili da assumere, non determinando una modifica dell’obbligo, non impone l’invio del prospetto informativo non incidendo sull’obbligo di assunzione del lavoratore diversamente abile. 36 UNICITÀ DEL PROSPETTO ll prospetto è unico a livello nazionale: 1)Anche per le aziende che hanno sede legale e unità produttive ubicate in due o più Regioni, e che adempiono all’obbligo di invio direttamente, dovranno inoltrare il documento informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda. 2)Qualora l’obbligo venga adempiuto per il tramite di un soggetto abilitato, quest’ultimo invierà tutto il prospetto presso il servizio competente ove è ubicata la sede legale dell’intermediario. 37 ERRORI NELLA COMPILAZIONE In caso di errore nella compilazione il prospetto può essere: • ANNULLATO entro la scadenza del termine previsto per l’invio; • RETTIFICATO entro 5 giorni dall’invio ma limitatamente ai dati non essenziali. 38 COMPENSAZIONE TERRITORIALE: Novità art. 9 D.L. 138/2011 (L. 148/2011) Modica: art. 5, comma 8 della legge n. 68/99, Introducendovi, di seguito, i commi 8bis, 8ter e 8quater. Circ. M.L. 24/10/2011, n. 27 39 COMPENSAZIONE TERRITORIALE: La nuova impostazione normativa consente in ambito nazionale: • - ai datori di lavoro privati - che occupano personale in diverse unità produttive - di poter assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive; 40 COMPENSAZIONE TERRITORIALE: La nuova impostazione normativa consente, di conseguenza, in ambito nazionale: - alle imprese che sono parte di un gruppo, secondo la definizione dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di poter assumere - ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa - in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. 41 COMPENSAZIONE TERRITORIALE: Dalle modifiche apportate all'art. 5, comma 8, della legge n. 68/99, derivano importanti conseguenze sotto il profilo della semplificazione amministrativa, venendo meno la complessa procedura per la richiesta dell'autorizzazione alla compensazione prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 333/2000 ed ulteriormente regolamentata dal D.M. 24 aprile 2007, di competenza del Ministero del Lavoro, in caso di unità produttive ubicate in Regioni diverse, e del Servizio provinciale del territorio, ove le unità produttive fossero situate in Province della medesima Regione. 42 COMPENSAZIONE TERRITORIALE: • Con l'abrogazione del D.M. 24 aprile 2007, la compensazione, al verificarsi delle condizioni ammesse dalla norma, non trova ostacoli sotto il profilo geografico essendo possibile, sia tra unità produttive della stessa impresa, sia tra imprese dello stesso gruppo, indipendentemente dalla relativa collocazione sul territorio nazionale. 43 COMPENSAZIONE TERRITORIALE: • Secondo quanto previsto dal nuovo comma 8bis, introdotto nell'art. 5 della legge n. 68/99, per usufruire della compensazione territoriale sono previsti specifici adempimenti di carattere formale. • La compensazione dei lavoratori soggetti alla disciplina del collocamento mirato è infatti subordinata all'obbligo della trasmissione telematica, a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda o le sedi delle diverse imprese del gruppo, del prospetto - per la denuncia degli invalidi - di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68/99. 44 COMPENSAZIONE TERRITORIALE: In ogni caso la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Dalla comunicazione dovrà risultare l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva, ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. 45 LA SOSPENSIONE TEMPORANEA L’obbligo di riserva resta temporaneamente sospeso per le imprese che attraversano un periodo di crisi, fino a quando: • versano in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria • ricorrono alla CIGS o a contratti di solidarietà difensivi • ricorrono alla procedura di mobilità, finché perdura il diritto di precedenza dei lavoratori in esubero (6 mesi) - art. 3, 5° comma, Legge n. 68/1999 - • Ricorrono alla CIGS in deroga (Interpello Min. Lav. 10 del 10/04/2012) 46 L’ESONERO PARZIALE • I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con oltre 35 dipendenti possono chiedere l’esonero parziale dall’obbligo di riserva in ragione della particolarità, faticosità o pericolosità dell’attività lavorativa svolta, dietro pagamento di un contributo di esonero di €. 30,64 al giorno • L’esonero non può eccedere il 60% della quota d’obbligo (80% nei settori della vigilanza e del trasporto privato) • La domanda va presentata al servizio competente per la sede legale e comporta la sospensione temporanea dell’obbligo, nella misura in cui se ne chiede l’esonero, con versamento contestuale del contributo sostitutivo • Il termine del procedimento è di 120 gg., prorogabile a 150 gg., ma senza l’automatismo del silenzio-assenso 47 CONVENZIONI: • Per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili è prevista la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra lavoratori, datori di lavoro, uffici per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili ed enti interessati. • Gli obiettivi perseguiti dalle convenzioni possono essere la creazione di un programma personalizzato di interventi, la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro dei lavoratori disabili, la valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali come luoghi di crescita professionale. 48 LE CONVENZIONI • • • • • • • Le convenzioni stipulate con i servizi competenti possono consentire: assolvimento graduale dell’obbligo di riserva ampliamento della facoltà di richiesta nominativa ampliamento del periodo di prova ampliamento dell'assunzione a termine ampliamento dei limiti di età per apprendistato (e CFL) assolvimento dell’obbligo mediante tirocini formativi agevolazioni economiche art. 11 Legge n. 68/1999 49 Esistono quattro tipologie di convenzioni: 1) convenzioni ordinarie, che prevedono la determinazione di un programma per favorire un efficace inserimento lavorativo; 2) convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario; 3) convenzioni con cooperative sociali o liberi professionisti disabili, che individuano un percorso formativo personalizzato per lavoratori non in grado di accedere direttamente al mercato del lavoro; 4) convenzioni di inserimento lavorativo, introdotte a decorrere dall'1.1.2008. 50 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE Le Regioni possono riconoscere ai datori di lavoro privati un incentivo alle assunzioni concordate con i servizi competenti, nei limiti del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: - fino al 60% del costo salariale, se invalido all’80% (I-III cat.) - fino al 25% del costo salariale, dal 67% al 79% (IV-VI cat.) - rimborso forfettario delle spese di adeguamento della postazione di lavoro o telelavoro purchè: l’assunzione sia a tempo indeterminato, l’eventuale periodo di prova abbia avuto esito positivo ed il rapporto di lavoro perduri fino alla concessione del contributo, l’anno successivo. art. 13 Legge n. 68/1999, modificato dall’art. 1, comma 37, Legge n. 247/2007 (Protocollo Welfare) 51 CONVENZIONI DI INSERIMENTO TEMPORANEO Comportano l’assunzione a tempo indeterminato ed il contestuale distacco del lavoratore disabile presso cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo, con oneri retributivi e contributivi a carico del soggetto ospitante, al quale il datore di lavoro assicura commesse di lavoro di importo non inferiore limiti: solo una persona o fino al 30% della quota; durata: fino a 12 mesi, prorogabili per altri 12 art. 12 Legge n. 68/1999, modificato dall’art. 1, comma 37, Legge n. 247/2007 (Protocollo Welfare) 52 CONVENZIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO • Comportano l’assunzione diretta del lavoratore disabile da parte di cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo, ai quali il datore di lavoro obbligato assicura commesse di lavoro di importo non inferiore agli oneri retributivi e contributivi derivanti dall’assunzione • limiti: solo fino al 10% della quota d’obbligo e solo per disabili con particolari difficoltà d’inserimento • durata: non inferiore a 3 anni, prorogabile una sola volta, per un ulteriore periodo non inferiore a 2 anni • al termine, è possibile l’assunzione agevolata a tempo indeterminato con richiesta nominativa art. 12-bis, Legge n. 68/1999, introdotto dall’art. 1, comma 37, Legge n. 247/2007 (Protocollo Welfare) 53 CONVENZIONI-QUADRO PREVISTE DALLA ‘RIFORMA BIAGI’ Stipulate dai servizi competenti con le parti sociali e le associazioni di categoria delle cooperative sociali, previa convalida della Regione, sentita la commissione tripartita di concertazione di cui al D.Lgs. n. 469/1997, stabiliscono: • i criteri di individuazione dei soggetti svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa, a cura dei servizi competenti; • il coefficiente di calcolo del valore delle commesse, ai fini della copertura della quota d’obbligo, legato al numero di lavoratori disabili o svantaggiati inseriti al lavoro nella cooperativa sociale ed al costo del lavoro • i limiti massimi di copertura della quota d’obbligo con questo strumento (non applicabili alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, tenuti ad assumere solo disabile) ( art. 14 D.Lgs. n. 276/2003 ) 54 COMPATIBILITÀ DELLE MANSIONI Il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore disabile una prestazione non compatibile con le sue condizioni Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore o significative variazioni dell’organizzazione aziendale, il lavoratore disabile o il datore di lavoro possono chiedere una verifica della compatibilità delle mansioni svolte, da parte della Commissione medica di cui alla legge n. 104/1992 art. 10, commi 2 e 3, Legge n. 68/1999 55 LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE OBBLIGATORIAMENTE ASSUNTO Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo di un lavoratore assunto d’obbligo non può essere determinato dalla disabilità e presuppone la prova in altre mansioni. Il licenziamento per riduzione di personale o giustificato motivo oggettivo, è annullabile qualora il numero dei disabili rimanenti sia inferiore alla quota d’obbligo. La comunicazione telematica al Centro per l’impiego vale anche ad assolvere l’obbligo di comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro ai servizi competenti, entro 10 giorni, ai fini della sostituzione con altro avente diritto. art. 10, commi 4 e 5, Legge n. 68/1999 ; Min. Lavoro, 21/12/2007, prot. 8371 56 SANZIONI AMMINISTRATIVE PROSPETTO INFORMATIVO Per non aver inviato il prospetto informativo entro il 31 gennaio €. 578,43 + 28, 02 al giorno ASSUNZIONE DEI DISABILI Per ogni disabile non assunto entro 60 gg. €. 57,17 al giorno Per non avere versato CONTRIBUTO DI il contributo ESONERO PARZIALE giornaliero di €. 30,64 dal 5 al 24 % e decadenza beneficio art. 15 L. n. 68/1999 57 DISABILI: ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE • • • Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 15 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.1 del 3 gennaio 2011, ha reso noto l’adeguamento, nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla normativa sul lavoro dei disabili, dell'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il ritardato invio del prospetto informativo entro il termine del 31 gennaio comportava l'applicazione della sanzione amministrativa (art. 15, comma 1, Legge n. 68/1999 modificato dal D.M. 12 dicembre 2005) del pagamento di una somma pari a € 578,43, maggiorata di € 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo. L’importo della suddetta sanzione, già adeguato con D.M. 12 dicembre 2005, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale, è elevato da «euro 578,43» ad «euro 635,11». Mentre la maggiorazione risulta elevata da «euro 28,02» ad «euro 30,76». Ma ad esser rivalutata è anche la sanzione prevista per la mancata copertura delle quote riservate. Infatti, la mancata assunzione del disabile per cause imputabili al datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 57,17 al giorno per ciascun soggetto disabile non assunto (art. 15, comma 4, Legge n. 68/1999 modificato dal D.M. 12/12/2005), la quale, per effetto dell'applicazione della già citata variazione percentuale, passa da «euro 57,17» ad «euro 62,77». 58 ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ MANSIONI DISABILITÀ • • • • Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro possono chiedere, ai sensi dell’art.10 della L. n.68/99, l’accertamento della compatibilità delle mansioni con la condizione di salute del lavoratore e con le sue capacità residue. Nello specifico, la norma prevede esplicitamente le seguenti fattispecie: 1. aggravamento delle condizioni di salute; 2. significative variazioni dell’organizzazione del lavoro. L’accertamento della compatibilità con le mansioni svolte, finalizzato alla definizione del profilo socio-lavorativo della persona disabile, ivi compreso il grado di compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale, oltre che delle conseguenti capacità residue nonché l’indicazione delle eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici 10 È opportuno che il datore di lavoro, prima di inoltrare la richiesta agli uffici competenti, verifichi le procedure operative definite a livello locale: è molto probabile trovare modelli e fac simili di richieste, così come procedure definite, elenco di documenti. Una ricognizione telefonica e/o sul sito internet dell’ufficio competente può facilitare ogni tipo di adempimento. necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile stessa, è svolto della commissione medica, di cui all’art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sentito il comitato tecnico di cui all’art.6 della L. n.68/99. 59 ACCERTAM ENTO COMPATIBILITÀ MANSIONI DISABILITÀ Nel periodo intercorrente tra la richiesta e l’esito della valutazione ad opera degli organismi citati sono possibili due percorsi: 1. sospensione non retri buita del rapporto di lavoro, cui può seguire un suo impiego in tirocinio formativo; 2. continuazione del rapporto di lavoro con esplicita disponibilità del disabile interessato. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, i predetti organismi accertino la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, i predetti organismi accertino la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. 60 L’autoliquidazione dei premi INAIL 2012/2013 A cura di Monica Livella 61 NORMATIVA DI RIFERIMENTO • TESTO UNICO delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni) • D.Lgs 81/08 e 106/09 • Dlgs.38/2000 CIRCOLARE 1/12 e 43/12 (invio telematico) CIRCOLARI INAIL DI RIFERIMENTO PER AUTOLIQUIDAZIONE 12/13 CIRCOLARE 16/12 (imponibili) CIRCOLARE 42/12(minimali e massimali ) CIRCOLARE 39/10 (imponibile contributivo) CORCOLARE 51/10 (imponibile edili) 62 IL RAPPORTO ASSICURATIVO Datore di lavoro obbligo assicurativo presentazione della denuncia di esercizio rapporto assicurativo 63 I SOGGETTI Sono quasi sempre tre IL DATORE DI LAVORO L’ENTE ASSICURATORE IL LAVORATORE 64 PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO OBBLIGO ASSICURATIVO Requisiti Oggettivi Art. 1 T.U. Attività Svolte Requisiti Soggettivi Art. 4 T.U. Soggetti Assicurati ENTRAMBI 65 REQUISITI OGGETTIVI (ART 1 TU) ATTIVITÀ SVOLTE addetti a macchina (meccanismo che utilizza energia animata o meccanica per ottenere un maggior rendimento con minore sforzo, non mossa dalla persona che la usa) occupati in ambienti con macchine (rischio ambientale) elencazione di 28 attività protette a prescindere dalla presenza di macchine (presunzione di pericolosità) 66 REQUISITI SOGGETTIVI (ART 4 TU) Persone che in modo permanente od avventizio (non occasionale) prestano opera manuale retribuita alle dipendenze e sotto la direzione altrui Sovrintendenti – Soci di società Artigiani Apprendisti Familiari coadiuvanti, soci di coop… etc 67 SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO INAIL Titolari di ditta individuale non artigiana Commercianti (ditte individuali) Liberi professionisti Altri soggetti (assicurati INPGI, ENASARCO ecc) Marittimi (assicurati presso l’ex IPSEMA ora Inail anche se le modalità assicurative continuano ed essere quelle precedenti l’accorpamento degli enti ) 68 SOGGETTI ASSICURATI INTRODOTTI D.LGS 38/00 dal 16 marzo 2000 (D.Lgs 38/00) • I dipendenti dell’area dirigenziale • I lavoratori parasubordinati • Gli sportivi professionisti • Le casalinghe 69 LA TARIFFA DEI PREMI è uno strumento tecnico che consente la corrispondenza tra premio e rischio è la classificazione tecnica delle lavorazioni adottata con decreto ministeriale 70 I SETTORI Con decorrenza 1.1.2000 all’interno della Gestione Industria di cui al Titolo I° T.U. sono state individuate 4 diverse gestioni tariffarie: 1. Industria 2. Artigianato 3. Terziario 4. Altre attività 71 LA STRUTTURA DELLA TARIFFA • elenco classificativo di lavorazioni suddivise secondo criteri tecnici • divisione delle lavorazioni in 10 grandi gruppi • • articolazione di ciascun grande gruppo in gruppi, sottogruppi e voci 72 IL PREMIO È il costo dell’assicurazione ed è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell’artigiano o del lavoratore autonomo dell’agricoltura e delle casalinghe. Per i lavoratori dipendenti, il premio si calcola sull’importo delle retribuzioni ed in relazione alla pericolosità della lavorazione svolta. Per gli artigiani si fa riferimento a retribuzioni fisse convenzionali. Il premio è fisso (9 classi di rischio) Per i lavoratori autonomi dell’agricoltura il premio consiste in un contributo fisso procapite versato all’INPS unitamente agli altri contributi previdenziali. 73 Azienda Codice fiscale Codice ditta INAIL P.A.T.n…. P.A.T. 2 P.A.T.1 Polizza dipendenti e assimilati Polizza artigiani Voci, retribuzioni e tasso Sil./asb. Persone ass.te classi di rischio 74 L’AUTOLIQUIDAZIONE La scadenza principale per il pagamento dei premi Inail è fissata al 16 febbraio (se non festivo). Entro il 16 febbraio di ciascun anno va effettuata l’autoliquidazione dei premi Inail, ossia il calcolo della regolazione a consuntivo dell’anno precedente e della rata anticipata per l’anno in corso e va presentato entro il 16 marzo , telematicamente, il dato relativo alle retribuzioni effettive erogate nell’anno precedente. 75 Entro il 31/12/2012 l’Inail ha notificato i tassi da applicare per l’anno 2013, con il modello 20 SM , che riporta l’andamento infortunistico di ogni voce di rischio nell’ambito di ogni PAT aziendale. Cosa è bene controllare: che le retribuzioni del Quadro B corrispondano a quelle dichiarate (o accertate) nel triennio 2009/2011 che gli infortunati indicati nel Quadro C siano dipendenti della ditta, assicurati con quella PAT e per quella voce che non vi siano “infortuni in itinere” (sono oneri indiretti) 76 . Allegato 2 SETTORE TASSO AL 1 GENNAIO 2008 M EDIO AP P LICAB ILE CODICE OSCILLAZIONE (*) INDUSTRIA ARTIGIANTO TERZIARIO ATTIVITA' VARIE VOCE % INCIDENZA QUADRO A - CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI ELABORAZIONE QUADRO B - CLASSIFICAZIONE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE SEDE P.A. DATA- DAL DATA- AL VOCE INC VOC E INC VOC E INC VOC E INC VOC E INC VOC E INC VOC E INC IL MOD 20SM QUADRO C - EVENTI DEFINITI NUM ERO DATA EVENTO NOM INATIVO ASSIC URATO T/D/M GG.INDENN SOM M A INDENNITA' QUADRO D - DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE ANNO TEM P. REND. M ORT. ONERI DI TEM PORANEA ONERI DI RENDITA RISERVA SINISTRI RETRIB .ASSIC . DETERM INAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO DI OSSERV AZIONE TASSO SPEC IFIC O AZIENDALE OPERAI/ANNO OSC ILLAZIONE 1 OSC ILLAZIONE 2 OSC ILLAZIONE TOTALE 77 L’Inail notifica anche le “Basi di calcolo”: un modello che riporta gli elementi essenziali per poter procedere al calcolo del premio dovuto. Dal dicembre 2012 la comunicazione delle basi di calcolo è stata trasmessa via PEC a quelle ditte che è risultato abbiano comunciato l’indirizzo al Registro delle imprese. L’invio delle Basi di Calcolo riportano la situazione assicurativa aziendale Cosa è bene controllare: l’esatta corrispondenza di “codice ditta”, codice fiscale, PAT, voci di rischio e periodi assicurativi l’esatta corrispondenza di quanto indicato come “Importo della Rata anticipata richiesta per l’anno 2012”, con quanto calcolato (e pagato) dall’azienda come Rata 2012 l’indicazione sulla “Addizionale amianto L 244/07” (SI o NO) 78 Dal dicembre 2012 il prospetto delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2012/2013 è stato modificato sia nella parte grafica che nei tracciati record. Il prospetto prevede : • una sezione regolazione polizza dipendenti con l’indicazione del campo POND per le pat ponderate e la nuova tabella regolazione anno 2012 con una colonna Agevolazioni ( solo 003 riduzione Campione d’Italia; 005 cooperative e consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli in zone agricole svantaggiate ; 025 cooperative e consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli in zone montane svantaggiate ;127 riduzione imprese artigiane L 296/06) Il prospetto prevede : • una sezione rata polizza dipendenti con la eventuale indicazione nel campo PRESUNTO del’importo delle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio sulle quali calcolare il premio relativo al pagamento della rata anticipata riferita al primo anno solare successivo all’inizio dell’attività •una sezione regolazione soggetti autonomi artigiani relativa sezione Agevolazioni •Una sezione rata soggetti autonomi artigiani •Una sezione contributi associativi con la LE NUOVE BASI DI CALCOLO 81 La possibilità di chiedere la riduzione del tasso applicato entro il 29 febbraio 2013 attraverso il mod. OT/24 è possibile chiedere uno sconto del tasso per prevenzione per l’anno 2013. La compilazione e l’inoltro alla competente Sede INAIL dell’istanza di riduzione del tasso mod. OT24 deve essere solo on-line, nel “Punto Cliente” all’interno del sito Internet www.inail.it, richiamando l’applicazione “Moduli on line” e la funzione “Modulo OT24”. Da quest’anno il modulo presenta ulteriori nuovi elementi. 82 Le pecentuali di oscillazione- correlate alla dimensione aziendale espressa in lavoratori /anno (mod 20SM)sono: Fiano a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 100 Da 101 a 500 Da 201 a 500 Oltre 500 30% 23% 18% 15% 12% 7% Condizioni per la concessione dello sconto: regolarità assicurativa, regolarità contributiva, anche nei confronti di altri Enti, regolare applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e 106/09 aver realizzato, nell’anno 2012, degli interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime previste e cioè, in alternativa: un “grande intervento” della sezione “A” del mod. OT24 interventi nelle sezioni da “B” a “N” del mod. OT24 con un punteggio totale di 100 84 Tutti i soggetti assicuranti che sono titolari di PAT presso l’INAIL hanno l’obbligo di fare l’autoliquidazione, di compilare e trasmettere la Dichiarazione delle retribuzioni mod. 10 3 1. Sono esonerate dal fare la dichiarazione delle retribuzioni, le aziende artigiane che nell’anno 2012 non hanno occupato dipendenti, o hanno occupato soltanto apprendisti 85 L’esonero però non opera nel caso queste stesse aziende artigiane: • abbiano comunque corrisposto un premio anticipato (rata 2012) per i dipendenti, da conguagliare con la regolazione Se invece intendono: per la prima volta di pagare ratealmente i premi dovuti (o di riproporla in fosse stata revocata) revocare la rateazione ex l 449/97 usufruire dello sconto ex l 296/06 nell’autoliquidazione 2013/2014 …è possibile contattare il Contac Center entro il 16 marzo 86 Va ricordato che hanno l’obbligo di fare l’autoliquidazione e,quindi, di compilare e trasmettere la Dichiarazione delle retribuzioni mod. 10 3 1: • le aziende individuali “non artigiane” che occupano familiari coadiuvanti del titolare • le società “non artigiane” che occupano soci lavoratori • le aziende che occupano collaboratori parasubordinati Ciò in quanto per questi soggetti, a differenza di quanto avviene per gli artigiani, devono sempre essere dichiarate le retribuzioni convenzionali o di ragguaglio da assoggettare al calcolo del premio assicurativo 87 Il mod. 10 3 1 SEZIONE 1 ANAGRAFICA SEZIONE 2 RETRIBUZIONI SEZIONE 3 SCONTI SEZIONE 4 DETTAGLIO Q.E. SEZIONE 5 DETTAGLIO Q.E. 100 % SEZIONE 6 RATEAZIONE E RIDUZIONE ARTIGIANI L 296/06 88 Modalità e termini di trasmissione della dichiarazione dei salari Le dichiarazioni delle retribuzioni vanno trasmesse SOLO con modalità telematica il termine di trasmissione è il 16 marzo 2013 89 LA SANZIONE AMMINISTRATIVA La mancata o tardata presentazione nei termini della dichiarazione delle retribuzioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa : Euro 770 Euro 250 misura ridotta Euro 125 misura minima 90 MODALITÀ DI VERSAMENTO MODELLO F 23 SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DPL 91 MODALITÀ DI VERSAMENTO MODELLO F23 CODICE TRIBUTO 907T 698T FAET DESCRIZIONE IMPORTO versamento fondo speciale infortuni di cui art. 197 del TU Importo sanzione previsto dalla norma maggiorazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di Importo lavoro, legislazione sociale, maggiorazioni previdenza e tutela della sicurezza e finanziaria 2007 salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.1, cc 1177 e 1178, della Legge n. 296/2006 recupero spese di notifica relative alle Costo raccomandata sanzioni emesse dall’INAIL a/r 92 Le retribuzioni da dichiarare 93 Le retribuzioni devono essere dichiarate distintamente per ciascuna voce di rischio, anche nel caso di PAT classificate a più voci (ponderate o meno). Non vanno denunciate le retribuzioni degli Apprendisti e quelle convenzionali dei componenti il nucleo Artigiano (titolare, familiari coadiuvanti e soci di aziende artigiane) Il modulo 10 3 1 non prevede campi riservati ai decimali di Euro che quindi non devono mai essere aggiunti - nemmeno “,00” perché le retribuzioni vanno arrotondate 94 POSIZIONE ASS. C. C. VOC E DI TARIFFA POSIZIONE ASS. C. C. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 7 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 GEST. INQ. SIL/ASB 1 DAL (g g /mm) 0 1 / AL (g g /mm) 3 1 0 1 / GEST. INQ. SIL/ASB 1 1 2 ( in c l u s eq u e l l ed e is o c ief a m il i a r in o n 1 0 5 9 5 3 e s c l u s eq u e l l ec o n e s e n z io n e t o t a l e d e l C 2 0 7 9 5 RETRIB UZIONI SPEC IFICHE SIL/ASB g ià inclus e in A AL (g g /mm) DAL (g g /mm) 0 1 / 0 1 3 1 / 1 2 RETRIB UZIONI C OM PLESSIVEa r t i g ia n i , A QUOTE DI RETRIB . PARZIALM ENTE ESENTI g ià inclus e in A B 3 1 1 0 ( in c l u s eq u e l l ed e is o c ie f a m il i a r in o n RETRIB UZIONI C OM PLESSIVE a r t i g ia n i , A 1 VOC E DI TARIFFA 3 9 2 7 0 5 e s c l u s eq u e l l ec o n e s e n z io n et o t a l ed e l QUOTE DI RETRIB. PARZIALM ENTE ESENTI g ià incluse in A B C RETRIBUZIONI SPEC IFIC HE SIL/ASB g ià inclus e in A 4 4 5 6 8 Retribuzioni complessive Quote di retribuzioni parzialmente esenti Retribuzioni specifiche del rischio silicosi/asbestosi 95 Le retribuzioni da dichiarare nel campo A del mod. 10 3 1 possono essere quelle: effettive, pari cioè al reddito da lavoro dipendente (art. 51 DPR 917/86), preso al lordo di qualsiasi ritenuta, con il criterio di “competenza” e non della cassa. convenzionali, quando sussistono obiettive difficoltà ad accertare le retribuzioni reali (art 118 Tu) . Per determinati lavoratori o prestatori d’opera. di ragguaglio, Nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa e nei casi in cui non sia stabilita una retribuzione convenzionale 96 Retribuzioni effettive 2012 Minimale Retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti (*): • giornaliero: • mensile: € 45,70 € 1188,20 (*) esclusi gli operai agricoli e le erogazioni speciali da non adeguare al minimale (integrazioni di prestazioni previdenziali, per legge o CCNL a carico dei datori di lavoro, quali malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza e puerperio, c.i.g., ecc.). Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato (commi 1 e 2 – art. 4 – L. 142/2001) 97 Retribuzioni convenzionali 2012 Pari al “Minimale di Rendita” Periodo 01/01/2012-31/12/2012 Annuo €15514,80 Mensile Giornaliero € 1292,90 € 51,72 È la retribuzione convenzionale per gli allievi dei corsi prof.li, i tirocinanti (stagisti), i detenuti, gli internati, LSU,PIP,LPU. È inoltre l’imponibile minimo per Collaboratori a progetto e Sportivi professionisti dipendenti. 98 Retribuzioni convenzionali 2012 Pari al “Massimale di Rendita” Periodo Annuo 01/01/2012-31/12/2012 € 28813,20 Mensile € 2401,10 Giornaliero € 96,04 È la retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area Dirigenziale ed è l’imponibile massimo per Collaboratori a progetto e Sportivi professionisti dipendenti. 99 Retribuzioni di Ragguaglio 2012 Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 38/00, che ha modificato il 4° c. - art. 30 del DPR 1124/65, dal 16/3/2000 sono pari al Minimale di Rendita ex art. 116 del DPR 1124/65 in vigore: Periodo 01/01/2012-31/12/2012 Annuo €15514,80 Mensile Giornaliero € 1292,90 € 51,72 È la retribuzione imponibile per i Soci e i Familiari coadiuvanti di imprese non artigiane, e per gli Associati in Partecipazione a imprenditore non artigiano, nelle Province in cui non sono fissate retribuzioni convenzionali ex art. 118 del DPR 1124/65 100 Retribuzioni impresa famigliare di cui all’art 230-bis c.c. anno 2012 Periodo Annuo Mensile 01/01/2012-31/12/2012 € 15582,00 € 1298,54 Giornaliero €51,94 È la retribuzione imponibile per i partecipanti all’impresa famigliare costituita ex art 230-bis c.c (impresa non artigiana) 101 La Retribuzione imponibile Part-time 2012 (commi 1 e 3 - art. 9 del D.Lgs. 61/00) La base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (la maggiore tra la minima e la tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurato (ore di effettiva presenza comprese le ore di assenze per ferie, festività riconosciute,permessi retribuiti,infortunio,malattia ,ore di lavoro supplementare e straordinario ecc..entro il limite massimo di 25 gg ) 102 Retribuzione oraria minima = retrib.oraria minimale: ore di lavoro settimanale normale previste da CCNL a tempo pieno ( o territoriale o aziendale o individuale) Retribuzione oraria tabellare = retrib.annua tabellare prevista da CCNL ( o territoriale o aziendale o individuale):ore annua previste da CCNL ( o territoriale o aziendale o individuale) per i lavoratori a tempo pieno. ( NB: retribuzione tabellare annua = solo paga base comprese le mensilità aggiuntive ma escluso ogni altro emolumento contrattuale quale contingenza–anche se conglobata-, scatti ecc ) 103 Esempio: • Retribuzione tabellare annua : € 12.500,00 • Orario settimanale: 40 ore • Ore lavorative annue: 40 ore x 52 sett. = 2.080 ore Retribuzione tabellare oraria: € 12.500,00 : 2080 ore = € 6,01 Retribuzione minima oraria 2010 € 45,70 x 6 gg.: 40 ore = € 6,85 L’imponibile sarà pari a € 6,85 per le ore retribuite 104 Medesimo calcolo dell’imponibile va effettuato per i “soci di cooperative” con contratto part-time, tranne per quelli che pagano i premi speciali (facchini, barrocciai, vetturini, ecc.) Un diverso criterio di calcolo dell’imponibile è previsto per i “dirigenti” con contratto part-time (si assume il massimale di rendita orario – gg:8 - per il n° delle ore previste dal contratto part-time per il 2011: 01/01/12-31/12/12 €12,01 Questa modalità di calcolo dell’imponibile part-time non è valida per gli “insegnanti”, per i quali è prevista l’applicazione di particolari premi speciali. 105 In assenza di retribuzioni da denunciare, a causa della temporanea sospensione dell’attività o della temporanea mancanza di assicurati, nella sola riga delle retribuzioni complessive (campo “A”), scrivere la cifra 0 (zero) e... nient’altro 106 Gli sconti e le agevolazioni 107 POSIZIONE ASS. C. C. VOC E DI TARIFFA POSIZIONE ASS. C. C. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 1 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 GEST. INQ. SIL/ASB 1 DAL (g g /mm) 0 1 / RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO 0 1 AL (g g /mm) 3 1 / 1 2 TIPO (v. le ge nda) GEST. INQ. SIL/ASB 1 DAL (g g /mm) 0 1 / 0 1 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO VOC E DI TARIFFA 0 7 2 3 AL (g g /mm) 3 1 / 1 2 TIPO (v. le ge nda) 7 0 5 9 5 2 2 0 5 7 3 7 7 0 5 9 5 2 2 0 5 7 3 7 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. P ARZIALM ENTE ESENTI (CAM P O B) DETTAGLIO DETTAGLIO QUOTE RETRIBUZIONI DI RETRIB. P ARZIALM P ARZIALM ENTE ENTE ESENTI ESENTI (CAM P O B) 108 LO SCONTO EDILI (LEGGE N. 222/2002) Lo sconto è previsto solo per la regolazione 2012 ed è pari all’11,50 % La riduzione contributiva dei premi dovuti verrà applicata per gli operai che effettuano un orario di 40 ore settimanali - dipendenti da aziende edili - soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili. Non si applica sul PSU Non è cumulabile con altri benefici Le aziende devono essere in regola con il versamento dei contributi Codice “TIPO” : 1 109 Le aziende devono essere: in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva (Inps, Inail e CE) applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali autocertificare alla DTL(se per la prima volta entro il 16/02/13) l’assenza di provvedimenti amm.vi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Se il modello è già stato presentato alla DPL in passato per godere del beneficio non va ripresentato (salvo modifiche) autocertificare all’Inail (entro il 16 febbraio) l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della l. 248/06 110 www.inail.it - Assicurazione – Modulistica – Download modelli – Autoliquidazione - Modello autocertificazione sconto edile 111 www.lavoro.gov.it – Attività ispettiva – DURC – Modulo autocertificazione 112 INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI (LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, ART. 13) Per ogni lavoratore assunto dai datori di lavoro privati è previsto, a seconda della percentuale di riduzione della capacità lavorativa, il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) dei premi dovuti. Sia in regolazione che in rata. L’agevolazione è usufruibile solo per le aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007 Codice “TIPO”: 5 (50%) Oppure 6 (100%) 113 SETTORE DELLA PESCA (Leggi 343/2000; 388/2000; 350/2003 e 311/2004) Riduzione del premio in favore delle imprese, con dipendenti e senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera, e la pesca nelle acque interne e lagunari Anno 2012 sconto del 60,00 % Anno 2013 sconto del 63,20 % CODICE “TIPO”: 3 114 REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (ART. 20 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266) Alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai Consorzi tra esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori e per un periodo non superiore a dodici mesi, un contributo pari al 50% dei premi assicurativi dovuti sia in regolazione che in rata. Le aziende devono essere in regola con i versamenti contributivi Codice “TIPO”: 4 115 SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ: SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN ASTENSIONE (LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53, ART. 10) Sgravio nella misura del 50% per i contributi dovuti per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici (o lavoratori) in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro. Sia in regolazione che in rata. Le aziende devono essere in regola con i versamenti contributivi CODICE “TIPO”: 7 116 IMPRESE IN ZONE SVANTAGGIATE (art 9,c5, l.67/88 e ss) Per le cooperative e i loro consorzi operanti in territori svantaggiati l’agevolazione si applica nella misura del: Regolazione 2012 - 75% per territori montani particolarmente svantaggiati - 68% per le zone agricole svantaggiate Rata 2013 - 75% per le aree di montagna particolarmente svantaggiate - 68% per altre aree svantaggiate CODICE “TIPO”: 5 e 25 117 LA RIDUZIONE DEL PSU ARTIGIANI AUTOTRASPORTATORI Per le imprese ARTIGIANE di autotrasporto (VOCI 9121 E 9123 ) è prevista una riduzione del premio speciale unitario del 11,90% (applicabile a titolari, soci, associati in partecipazione…). È previsto solo per la regolazione 2012 e solo per le voci 9121 e 9123 118 SCONTO ARTIGIANI l. 296/06 Per le aziende artigiane che non hanno denunciato infortuni – escluse le franchigie - nel biennio precedente (es per la regolazione 2012 il biennio di osservazione è 2010-2011). Le aziende devono essere in regola con i versamenti contributivi. Le aziende devono preventivamente presentare richiesta di accesso al beneficio barrando la casella “SI”del modello 1031 “certifico di essere in regola con i requisiti ex l.296/06…” Per avere lo sconto sulla regolazione 2013 (autoliquidazione 2013/2014) va valorizzato l’apposito campo sulla prima schermata della procedura Alpi On line oppure il campo apposito del tracciato record in anagrafica cliente nel caso di invio telematico (record retributivo trk100) 119 SCONTO ARTIGIANI l. 296/06 Per la Regolazione 2012 La misura dello sconto è del 6,95% e si applica alle imprese che nel 2012 abbiano manifestato tale richiesta attraverso il modello 1031 oppure accedendo al sito Inail (in sede di autoliquidazione 2011/2012) 120 REQUISITI PER TUTTI I BENEFICI CONTRIBUTIVI Requisiti per la concessione dei benefici contributivi (compresa istanza riduzione tasso ex artt 20 e 24 Mat): Rispetto degli accordi contrattuali: viene eventualmente verificata in sede di vigilanza dal personale ispettivo (il Ministero ha chiarito che non può essere autocertificata) Regolarità contributiva : viene verificata direttamente dall’Ente che in caso di inadempiente può revocare i benefici ma invita la ditta a regolarizzarsi entro 15 giorni Assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro: il DL deve inviare l’ autocertificazione alla DTL competente per territorio la mancanza dei requisiti determina La revoca del beneficio 121 LE QUOTE PARZIALMENTE ESENTI ( i n c l u s e RETRIB UZIONI C OM PLES SIVE a r A q u e l l e d e i s o c i 1 0 q u e l l e 5 c o n C f a m i l i a r i 2 0 9 5 e s e n z i o n e Q UOTE DI RETRIB . PARZIALM ENTE ES ENTI B e n o n ( i n c l u s e RETRIB UZIONI C O M PLESSIVE a r t i g i a n i , e s c l u s e A 3 t o t a l e d e l g ià inclus e in A 7 9 q u e l l e d e i s o c i 5 1 q u e l l e 5 c o n 5 4 B C pie gare e s c lus ivame nte lungo la line a tratte ggiata f a m i l i a r i 1 e s e n z i o n e QUO TE DI RETRIB . PARZIALM ENTE ESENTI R ETRIB UZIONI S PEC IFIC HE SIL/ASB g ià inc lus e in A e 0 0 5 4 d e l g ià inc lus e in A 8 R ETRIB UZIO NI S PEC IFIC HE SIL/AS B g ià inc lus e in A 1 5 t o t a l e 9 9 8 5 3 pie gare e s clus ivame nte lungo la line a tratte ggiata DETTAGLIO P ARZIALM ENTE DETTAGLIO QUOTE DI RETRIBUZIONI RETRIB . PARZIALM ENTE ESENTI (CESENTI AM PO B ) DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB . PARZIALM ENTE ESENTI (C AM PO B ) (CAM P O B) 1 1 2 2 8 A 1 0 6 2 3 A 9 5 6 7 D 2 0 2 1 2 F 1 0 0 6 3 D pie gare es clus ivamente lungo la line a tratteggiata DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100% piegare es clus ivamente lungo la linea tratteggiata A = CFL/Contratti di inserimento con esenzione 25% B = CFL con applicazione della regola "de minimis" L M D = CFL/Contratti di inserimento con esenzione 40% P F R = CFL/Contratti di inserimento con esenzione 50% DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100% = Contratti Riallin. Contributivo (Evasione totale 4° anno: 40%) = Contratti Riallin. Contributivo (Evasione totale 5° anno: 20%) G S = Contratti Riallin. Contributivo (Evasione parziale 3° anno: 30%) H T = Contratti Riallin. Contributivo (Evasione parziale 4° anno: 20%) U = Contratti Riallin. Contributivo (Evasione parziale 5° anno: 10%) I n o n t i g i a n i , e s c l u s e = Contratti Riallin. Contributivo (Evasione totale 3° anno: 60%) 122 LE QUOTE TOTALMENTE ESENTI DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100% 2 0 5 5 5 DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100% C Fog lio n° C = Contratti di inserimento esenzione 100% con di n° N E 123 INCENTIVI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO CON CFL È prevista una riduzione delle retribuzioni (pari al 25 o 50 %) per le Pubbliche Amministrazioni che operano rispettivamente nel Centro Nord Italia o nel Mezzogiorno 124 INCENTIVI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO CON CONTRATTO DI INSERIMENTO È prevista una riduzione delle retribuzioni (pari al 25, 40, 50 o 100%)nelle condizioni previste dal D.Lgs 276/03 e Regolamento CE n. 2204/2002 125 Il calcolo del premio 126 Il calcolo del premio “infortuni” Per i lavoratori dipendenti di qualsiasi qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti, …), per i parasubordinati e per i soci e i familiari coadiuvanti di aziende non artigiane, i premi vanno calcolati, distinti per ciascuna voce di rischio: Tasso x retribuzioni imponibili (effettive, convenzionali o di ragguaglio) + l’addizionale ANMIL dell’1% L’importo dei singoli addendi (premio infortuni, silicosi,…) che compongono il premio dovuto dovrà essere calcolato con 5 (CINQUE) cifre decimali Il calcolo del premio “artigiani” Per il titolare artigiano, i familiari coadiuvanti, e i soci di aziende artigiane, il premio è quello “speciale unitario” fissato con D.M. per la classe di rischio, e per la retribuzione convenzionale prescelta, più l’addizionale 1% 127 Il calcolo del premio “silicosi/asbestosi” Il premio supplementare per il rischio della silicosi e/o dell’asbestosi, quando dovuto, si calcola applicando alle Retribuzioni generali (campo A del mod. 10 3 1) il Tasso supplementare previsto dall’apposita tabella dell’incidenza percentuale tra le retribuzioni di cui sopra, e quelle degli esposti al rischio (campo C del mod. 10 3 1). ESEMPIO: Retribuzioni generali (campo A) € 509.507,00 Retribuzioni specifiche (campo C) € Incidenza percentuale 13,68 % 69.725,00 Tasso applicabile (fascia da 12,51% a 15%) 16 per mille 128 TABELLA INCIDENZA SILICOSI 129 Regolazione 2012 - premio infortuni: (retribuzioni per tasso infortuni 2012) - premio artigiani (rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL) - premio silicosi/asbestosi(retribuzioni per tasso suppl. sil/asb) più addizionale ANMIL 1% = Totale meno rata anticipata 2012 dovuta Regolazione 2012 Rata 2013 - premio infortuni: (retribuzioni* per tasso infortuni 2013) - premio artigiani (rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL) - premio silicosi/asbestosi (retribuzioni per tasso suppl. sil/asb**) più addizionale ANMIL 1% Rata 2013 € _________ € _________ € _________ € _________ € _________ € _________ € € € € _________ _________ _________ _________ € _________ * Uguali a quelle del 2012 o ridotte se è stata inviata la riduzione del presunto ** Il tasso supplementare di rata deve essere sempre uguale a quello di regolazione 130 Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo vittime dell’amianto La Finanziaria 2008 ha introdotto presso l’Inail il Fondo Vittime per l’amianto i cui beneficiari sono i lavoratori titolari di rendita diretta, riconosciuta a seguito di una patologia asbesto correlata per esposizione all’amianto, e i famigliari dei lavoratori vittime dell’amianto 131 Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo vittime dell’amianto Il Fondo è per ¼ a carico delle aziende classificate alle voci: a) gestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200 b) gestione Industria – voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220 c) gestione terziario – voci di tariffa 3620, 4100, 6100,6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220 d) gestione altre attività – voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100 NB : vedasi basi di calcolo 132 Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo vittime dell’amianto Per l’autoliquidazione 2012/2013 l’addizionale a carico delle aziende è pari al 1,08 % e va calcolata sul premio ordinario dovuto sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa specificate, al netto di eventuali sconti (o riduzioni per ditte artigiane) e al netto della quota Anmil. Il calcola va effettuato sia per la regolazione 2012 che per la rata 2013 ed anche sul sovra premio silicosi 133 Il calcolo del premio “infortuni” e il Fondo vittime dell’amianto Regolazione 2012 - premio infortuni: (retribuzioni per tasso infortuni 2012) - premio artigiani (rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL) - premio silicosi/asbestosi (retribuzioni per tasso suppl. sil/asb) - premio vittime amianto più addizionale ANMIL 1% = Totale meno rata anticipata 2012 dovuta Regolazione 2012 € _________ € _________ € _________ € _________ € _________ € _________ Rata 2012 - premio infortuni: (retribuzioni* per tasso infortuni 2013) € - premio artigiani (rilevare dalle Basi di Calcolo INAIL) € - premio silicosi/asbestosi (retribuzioni per tasso suppl. sil/asb**) € -premio vittime amianto € più addizionale ANMIL 1% € Rata 2013 € _________ _________ _________ _________ _________ _________ * Uguali a quelle del 2012 o ridotte se è stata inviata la riduzione del presunto ** Il tasso supplementare di rata deve essere sempre uguale a quello di 134 regolazione LA RIDUZIONE DEL PRESUNTO Le aziende che prevedono di erogare nell’anno 2013 retribuzioni inferiori a quelle effettive erogate e denunciate per l’anno 2012 per ogni PAT e voce possono inoltrare, entro il 16 febbraio 2013, solo telematicamente, motivata di riduzione, indicando il nuovo importo sul quale intendono pagare la rata 2013. Le aziende che prevedono invece di erogare nell’anno 2013 retribuzioni superiori a quelle effettive erogate e denunciate per l’anno 2012, devono segnalarlo all’INAIL nei termini di legge, ma effettuare comunque l’autoliquidazione dei premi sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno 2012. 135 LE POSIZIONI NUOVE EMESSE Tutte le nuove Aziende (cod. ditta), iscritte verso la fine dell’anno 2011, e che comunque non hanno ancora ricevuto il Certificato di Assicurazione, e quindi le Basi di Calcolo, NON devono effettuare l’autoliquidazione a febbraio 2013 ma devono attendere l’invio della modulistica (Basi di Calcolo e mod.10 3 1) e la fissazione, da parte dell’INAIL, di un nuovo, diverso termine di scadenza per eseguire l’adempimento (giugno 2013). 136 LE CESSAZIONI Ai sensi del TU (DPR 1124/65) vige l’obbligo di effettuare la denuncia delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione ma solo quando a cessare è tutta l’azienda (codice ditta), e non le singole PAT, o le singole voci, se ne restano comunque in vigore delle altre. Per questa casistica è consentito ancora l’uso del modello 1031 cartaceo 137 NB Ricordarsi l’applicazione dell’1% (ANMIL) anche sul PSU Gli sconti (edili, reimpiego dirigenti sostegno maternità/paternità, disabili ) si applicano anche eventualmente sul sovrapremio silicosi. Gli sconti si detraggono prima dell’applicazione dell’1% (ANMIL) Rinviare telematicamente le DS inoltrate in formato cartaceo fin ora (il cartaceo è previsto solo per le aziende cessate) Calcolare correttamente il premio “Fondo vittime amianto”, se dovuto 138 Il pagamento 139 LE COMPENSAZIONI Le stesse modalità di calcolo dei premi in autoliquidazione consentono di compensare, in automatico, gli eventuali crediti di regolazione (2012) con i debiti di rata (2013) tra le varie PAT della stessa azienda. La compensazione di eventuali crediti “pregressi” potrà essere effettuata solo previo accertamento dell’esistenza e dell’entità dei crediti stessi, ed inoltrando apposita informativa in tal senso alla Sede INAIL competente. 140 LE FORME DI PAGAMENTO Il pagamento dei premi di autoliquidazione 2012, anche quest’anno, può essere effettuato: • in un’unica soluzione entro il 18 febbraio 2013 • in 4 rate trimestrali con scadenza al 18 febbraio 2013, al 16 maggio 2013, al 20 agosto 2013 e al 18 novembre 2013. Il pagamento rateale comporta il riconoscimento di un interesse fissato con apposito D.M. Il tasso da applicare alla 2, 3 e 4 rata pari a 3,11% ed i relativi coefficienti verranno comunicati entro la rata di maggio. 141 LE MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento dei premi di autoliquidazione va eseguito solo mediante il modulo unico di versamento di tributi, contributi e premi F24, compilando la sezione riservata all’INAIL. Ogni azienda (codice ditta) dovrà sempre compilare una sola riga della sezione INAIL del mod. F24 riportando tutti i dati richiesti e l’importo netto del premio da pagare. Nel campo ancora intestato “posizione assicurativa” andrà invece sempre indicato il codice ditta (nel campo “numero”) e il relativo codice di controllo (nel campo “cc”). Più di una riga andranno compilate soltanto nel caso di pagamento contestuale dei Contributi Associativi. 142 F24 1.Codice Sede: è il codice identificativo della Sede INAIL competente territorialmente rispetto alla sede legale aziendale rilevabile dal Modulo di dichiarazione delle retribuzioni 10 3 1. 2.Codice Ditta: è il codice identificativo dell’azienda 3.Codice di controllo del Codice Ditta (controcodice) 4.Numero di riferimento dell’autoliquidazione: 902013 5.Causale: valorizzare con la lettera “P” (premi) 143 F24 EP Modello per Enti e Organismi pubblici – tabelle A e B legge 720/84) 1 2 3 4 5 6 7 1. Sezione: indicare in valore “N” 2.Codice tributo/causale: indicare 90213 3.Codice: indicare il codice della sede Inail (indicato sul mod 1031) 4.Estremi identificativi: indicare il codice ditta (privo del cc) 5.Riferimento A: valorizzare con la lettera “P” (premi) 6. Riferimento B: campo da Non compilare 7. Importi a debito versati: importo da versare 144 LE COMPENSAZIONI CON F24 • Sono possibili compensazioni con Altre amministrazioni o con altri crediti Inail (previa verifica) • Se il saldo finale da autoliquidazione è un credito per il datore di lavoro può essere usato in compensazione in tutto o in parte anche su altri debiti Inail purchè non iscritti a ruolo esattoriale e l’eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare il dovuto ad altre Amministrazioni. • Il credito Inail può essere usato per pagare i contributi associativi, ma non è possibile il viceversa , ovvero pagare premi o accessori Inail con crediti da contributi associativi. • Per i pagamenti disposti con mod F24 EP non è possibile effettuare compensazioni e per farlo si deve usare il modello “ordinario” 145 La rateazione ex l 449/97 e l 144/90 4 rate (trimestrali) 146 Barrare la casella SI nell’apposito campo presente nella prima schermata del servizio ALPI on line nell’apposito campo del Record retributivo -anagrafica cliente - nel caso del Invio telematico del file o comunicare tale volontà al Contact Center assume un valore sostanziale. vuol dire esprimere la volontà di volersi avvalere del pagamento rateale di legge mentre il non farlo configura l’implicita rinuncia a tale facoltà concessa dalla legge. 147 Il DL che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex legge 449/97 ed abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà è esonerato dall’obbligo esprimere nuovamente tale volontà Il DL che intende modificare la modalità di pagamento rateale versando il premio in un’unica soluzione, deve esprimere tale volontà selezionando la scelta NO telematicamente o manifestare tale volontà al Contact Center 148 NB: Nel caso in cui la ditta abbia chiesto la revoca della rateazione della precedente autoliquidazione (o sia stata revocata d’ufficio a seguito istanza di rateazione “tradizionale” a scadenza mensile) va NUOVAMENTE indicato SI 149 TASSI DI INTERESSE Il pagamento della prima rata al 18 febbraio sarà pari al 25% del complessivo dovuto e alle successive rate (maggio,agosto,novembre 2013) si dovrà applicare una maggiorazione a titolo di interessi (tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno 2012 pari al 3,11%)) 150 La c.d. rateazione tradizionale (rate mensili) 151 Nel caso in cui l’azienda volesse rateizzare il debito (non inferiore a 1.000 euro) in un numero di rate diverso, dovrà presentare domanda* (motivata) alla sede Inail territorialmente competente, versando una rata provvisoria pari all’importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle richieste. * Modello scaricabile dal sito Inail 152 È competente a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi: Il Dirigente di Sede per l’autorizzazione delle rateazioni per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedenti le 12 mensilità . Il Dirigente regionale per le domande di rateazione relative ad importi superiori a 258.000 euro, ovvero per un numero di rate eccedenti le 12 e non superiori a 24 Il Dirigente regionale, previa approvazione del Ministero del lavoro, per rate oltre le 24 mensilità (per queste va presentata garanzia fideiussoria per qualsiasi importo) 153 In caso di mancata risposta da parte dell’Inail entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza,il datore di lavoro può ritenere accettata la richiesta di rateazione avanzata. Attualmente il tasso di dilazione applicato è del 6,75% 154 I servizi ON LINE 155 L’INAIL ha da tempo iniziato il progressivo trasferimento in rete dei suoi servizi, e rende disponibili, a singole Aziende e “Grandi Utenti”, una serie di servizi telematici già pienamente fruibili dal sito www.inail.it – area Punto Cliente - quali: • la Denuncia di Iscrizione (esercizio) on –line • le Denunce di Variazione on –line • la Denuncia di Cessazione on –line • l’istanza di riduzione del tasso per prevenzione (mod. OT24) on –line • la richiesta del D.U.R.C. • la richiesta di riduzione del presunto • Le richieste di finanziamento 156 la consultazione di tutti i dati aziendali (anagrafici, contabili e classificativi, debiti/crediti, …) • la Denuncia di Infortunio e m.p. • la consultazione on line degli infortuni cui è stato riconosciuto il “danno biologico” • la consultazione dello stato delle “pratiche”. • La denuncia di nuovo lavoro • L’esonero dalla denuncia di nuovo lavoro • Autorizzazioni Libro Unico del Lavoro • Alpi on line • Invio telematico della dichiarazione dei salari • Visualizzazione e richiesta basi di calcolo • 157 L’ACCESSO AI SERVIZI Per usare i servizi telematici sono necessarie credenziali di accesso Le aziende accedono previa registrazione in www-inail.it – registrazione attraverso il “ codice ditta” (username) indicato sui certificati Inail e sulle Basi di calcolo e il PIN1 (indicato sulle Basi di calcolo o richiesto alla Sede Inail). Dopo la registrazione si entra in possesso del PIN2 ( se smarrito richiedibile al Contact Center). Successivamente la password andrà personalizzata. 158 L’utente può comunque recarsi a una Sede Inail e richiedere una password “provvisoria”. L’utente titolare di azienda può anche abilitare dei “subdelegati” che accederanno al sistema attraverso il loro codice fiscale alfanumerico che costituirà la loro username 159 I “Grandi Utenti” (consulenti del lavoro, associazioni e altri professionisti abilitati ai sensi di legge - CED –) per accedere ai servizi on line devono invece essere in possesso del “codice utente” e della “password” assegnate, su loro richiesta, dalle Sedi INAIL e che sono rappresentati dal codice fiscale e da una password provvisoria, da modificare al primo accesso. Anche per i Grandi Utenti è possibile creare dei “subdelegati”, fermo restando la responsabilità diretta e esclusiva del titolare dell’utenza. . 160 L’INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI: Consente, direttamente dal sito INAIL - Funzione Punto Cliente Area Aziende o Grandi Utenti, l’ “Invio telematico dichiarazione salari” dei dati relativi all’autoliquidazione , realizzati con vari altri tipi di software, purchè compatibili. 161 L’INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI: Al momento dell’invio il file viene sottoposto ad un controllo formale e sostanziale e viene immediatamente rilasciata una ricevuta a video e poi viene inviata una mail, assieme alla immagine della dichiarazione inoltrata. 162 LA PROCEDURA ALPI ON-LINE: Consente , restando in collegamento diretto con il Punto Cliente del sito INAIL, di elaborare tutte le fasi dell’autoliquidazione: • importazione automatica delle Basi di calcolo • inserimento manuale dei dati retributivi • calcolo della regolazione 2012 e della rata 2013 dei premi, e degli eventuali contributi associativi, per tutte le voci e per tutte le PAT del Codice Ditta • stampe riepilogative dei conteggi eseguiti SOLO PER I CLIENTI IN DELEGA O DALLA DITTA STESSA DIRETTAMENTE 163 LA PROCEDURA ALPI ON-LINE: Anche con il servizio Alpi on line l’artigiano può chiedere l’ammissione ai benefici ex legge 296/06 per la regolazione 2013 selezionando il campo SI sulla prima schermata del servizio Alpi on line 164 LA PROCEDURA ALPI ON-LINE: • stampa dell’eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte 2013 • calcolo dell’eventuale rateazione l 449/97 • facsimile del mod. F24 per eseguire il pagamento • invio automatico della dichiarazione delle retribuzioni 2012 • stampa della ricevuta dell’avvenuto invio. 165 L'OBBLIGO DELL'INVIO TELEMATICO Da quest’anno vanno inviate obbligatoriamente tramite il servizio telematico (oltre alla apertura del rapporto assicurativo e alcune variazioni) La dichiarazione annuale delle retribuzioni La riduzione del presunto La comunicazione del pagamento in quattro rate La domanda di ammissione alla riduzione per gli artigiani L’elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini L’istanza per riduzione tasso ex artt 20 e 24 MAT La denuncia di nuovo lavoro temporaneo e suo esonero 166 L'OBBLIGO DELL'INVIO TELEMATICO Con la Circolare 43/2012 sono state previste le scadenze per l’avvio dell’uso esclusivo del servizio telematico Inail per ciascuna tipologia di comunicazione all’Istituto. Il cronoprogramma prevede gli ultimi passaggi alla procedura informatica obbligatoria per ogni trasmissione al giugno 2013 (a giugno diverrà obbligatorio per esempio l’invio telematico delle autoliquidazioni di ditte cessate, istanze di rimborso, istanze di rettifica classificazioni, invio dichiarazioni salari per anni precedenti e altro) 167 IL CONTACT CENTER MULTICANALE 803164 Il CCM eroga anche informazioni inoltre il servizio è stato potenziato con: - Servizio Inail risponde (dal portale) per richiedere info - Servizio Chat durante l’uso di Punto cliente - Servizio Web collaboration per condividere il desktop con gli operatori CCM - Servizio Skipe per usare la connessione per attivare una conversazione con gi operatori CCM 168 IL CONTACT CENTER MULTICANALE 803164 Il CCM eroga poi i servizi per gli artigiani senza dipendenti (e assimilati) relativi alla comunicazione del pagamento del premio in quattro rate e alla certificazione del possesso dei requisiti per la riduzione del premio L 296/06 (per l’autoliquidazione 2012/2013) Per accedere al servizio Contact Center(803164 e dal 21 gennaio 2013 da cellulari tel n. 06 164164) l’artigiano deve essere in possesso di PIN1 e PIN2 e di un indirizzo e-mail al quale viene inviata la ricevuta relativa al servizio erogato 169 L’ASSISTENZA Sono a disposizione degli utenti i seguenti canali di accesso: Il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it) per richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali; Il servizio “Chat”, un sistema di messaggistica istantanea, attivabile durante l'utilizzo dei servizi on line di Punto cliente, per ricevere in modalità interattiva assistenza dagli operatori del Ccm; Il servizio di “Web collaboration”, attivabile durante l’utilizzo dei servizi di Punto cliente, al fine di condividere il proprio desktop con gli operatori del Ccm per una più efficace assistenza nell'utilizzo dei servizi on line. Arrivederci al prossimo incontro VideoLavoro 14 febbraio 2013 Modello CUD 2013; Incentivi alle assunzioni dopo la riforma del mercato del lavoro A cura di Guido Andrea Lanfranchi