REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI RICREATIVI E DI

Transcript

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI RICREATIVI E DI
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
REGOLAMENTO COMUNALE DEI
CENTRI RICREATIVI E DI
AGGREGAZIONE SOCIALE PER IL
TEMPO LIBERO PER MINORI
Approvato con atto di C. C. n° 81 del 25/07/2008
1
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
(Provincia di Perugia)
SSeettttoorree SSoocciioo--A
Assssiisstteennzziiaallee
REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE
PER IL TEMPO LIBERO PER MINORI
Art . 1 -
OGGETTO REGOLAMENTO
Il presente regolamento nel quadro delle normative di riferimento
Legge 285 /97
Legge 328/2000
Disciplina il funzionamento dei Centri Ricreativi e di aggregazione sociale per il tempo
libero
Art. 2 –
DEFINIZIONE E FINALITÀ
I centri Ricreativi in sintonia con la legislazione regionale si configurano come un luogo
finalizzato alla promozione e alla diffusione della cultura della pratica del gioco.
Sono comprese in questa categoria tutte le attività di carattere ricreativo-culturale, di
socializzazione, orientamento e formazione finalizzate a promuovere potenzialità e
competenze sociali, relazioni interpersonali, coscienza collettiva.
Si configurano come luoghi di opportunità educative che favoriscono in stretta
collaborazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità
dei bambini e delle bambine, nel rispetto dell’identità di ciascuno; svolgono un’azione di
prevenzione relativamente a svantaggi di tipo fisico psico e sociale; riconoscono le
famiglie quali co-protagoniste del progetto educativo dei Servizi,elaborando percorsi
condivisi,aprono il confronto senza predefinire la soluzione finale, privilegiando le
pianificazioni”instabili”, cioè trasformabili con il cambiare dei tempi e delle esigenze,
promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio e
in generale, con tutte le istituzioni e agenzie le cui attività riguardano la realtà
dell’infanzia.
Si configurano come luoghi di elaborazione, produzione, documentazione e diffusione di
una aggiornata cultura dell’infanzia,in un’ottica di sensibilizzazione rispetto ai diritti dei
bambini e delle bambine nell’interesse dell’intera comunità.
2
Art 3-
DEFINIZIONE DEI CENTRI RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE
PER IL TEMPO LIBERO PER MINORI
I Centri ricreativi sono servizi socio educativi articolati in formule educative, ludiche e
di aggregazione sociale S’intende per Centro ricreativo, lo spazio gestito direttamente
dall’Amministrazione Comunale, ovvero affidato apposita convenzione a terzi. In ogni
caso il Centro ricreativo non sostituisce le strutture educativo - scolastiche. I centri
Ricreativi devono rispettare i tempi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, attraverso un
orario di apertura rispettoso dei loro bioritmi, delle loro necessità relazionali e affettive
con le figure genitoriali
I Centri ricreativi del Comune di Città di Castello sono presenti nei quartieri La Tina ,
Riosecco, e nel centro urbano di Trestina
- Centro ricreativo La Bottega di Merlino, Città di Castello Via Cadibona
- Centro ricreativo Marameo, Trestina Piazza Garinei
- Centro ricreativo La Sfera Magica , Città di Castello, via L. Milani
Art. 4 -
PROGETTO EDUCATIVO
Il valore educativo del gioco, svolto nella ludoteca, deve essere espresso attraverso
l’elaborazione di un documento tecnico definito “Progetto Educativo” redatto dal
responsabile educativo e dagli operatori
Il progetto educativo persegue i seguenti obiettivi:
a) La sperimentazione d’esperienze di comunicazione, relazione, socializzazione,
nonché d’interazione con l‘ambiente;
b) Lo sviluppo dei vari processi d’apprendimento attraverso il gioco;
c) L’espressione della creatività;
d) L’educazione alle regole della convivenza, alla cooperazione, alla tolleranza;
e) L’acquisizione dell’autonomia, della libertà di scelta, della libera iniziativa
1) Le modalità d’inserimento e di accoglienza per i minori, favorendo l’integrazione dei
soggetti diversamente abili
3) La documentazione relativa alle attività svolte;
4) La partecipazione delle famiglie alla attività ludica.
5) Favorire l’integrazione fra culture ed etnie diverse
Il personale educativo ha il compito in sinergia con la famiglia ed ai servizi educativi, di
favorire la crescita psico-fisica e l’acquisizione di abilità sia sul piano individuale che di
gruppo nei soggetti durante l’età evolutiva, in quanto, attraverso le esperienze ludiche, i
bambini ed i ragazzi sperimentano e sviluppano le capacità cognitive ed affettive,
relazionali e comunicative, scoprendo i propri interessi ed attitudini.
L’ottica privilegiata è quella della promozione che diventa cercare insieme le coordinate e
le condizioni dell’educare
La dinamica promozionale agita in primo luogo attraverso il gioco offre la possibilità bi-univoca
di cambiamento reciproco tra i soggetti coinvolti dentro una relazione educativa, dove ognuno con
il proprio ruolo, accoglie le competenze dell’altro e accetta la sfida di un processo educativo che
supera la semplice collaborazione generando co-evoluzione
3
Art. 5 -
ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
I tempi quotidiani e le attività sono regolate in base alle esigenze dei bambini della loro
capacità di interagire in base alla propria creatività , autonomia e motivazione.
Gli Operatori del Centro ricreativo e il Responsabile educativo dei centri ricreativi
preparano il programma annuale delle attività e il progetto educativo che intendono
svolgere e le seguenti modalità attuative:
− Le modalità di gioco libero e organizzato;
− Le attività di laboratorio (manuali, artistiche, creative);
− Le modalità d’interazione con le strutture scolastiche del territorio;
− Le attività all’aperto, e la possibilità di avviare progetti con i soggetti riconosciuti dal
mondo dello sport e della cultura;
− La creazione di un luogo di studio su giochi, giocattoli e tradizioni popolari, al fine di
stabilire rapporti tra le diverse generazioni;
− Le attività che favoriscono l’integrazione e la socializzazione dei minori in situazioni di
disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale;
− I momenti di partecipazione e di incontro con i genitori o altri esercenti la potestà
genitoriale;
− L’organizzazione di feste e seminari sul gioco anche in correlazione a quanto realizzato
nelle ludoteche durante l’anno;
− L’organizzazione di un laboratorio del libro e di una biblioteca;
− L’utilizzazione di strumenti tecnologici per consentire ai minori di sperimentare i nuovi
mezzi di comunicazione e di conoscenza con la presenza di un operatore e per tempi
definiti a seconda delle fasce d’età:
Le attività previste sono :
¾ Sostegno scolastico: attraverso l’aiuto ad acquisire un più adeguato metodo di studio migliorare il
proprio adattamento all’ambiente normativo e relazionale della scuola. A migliorare, quindi , le
proprie relazioni con gli insegnanti, i compagni l’istituzione scolastica.
¾ Il Sostegno Scolastico collabora con l’Istituzione scolastica,e gli operatori dei servizi sociosanitari, tramite incontri da concordare con tali agenzie.
¾ Attività ludico –ricreative attraverso giochi di gruppo, tradizionali, di animazione
¾ Laboratori tematici da realizzare in collaborazione con i bambini
¾ Incontri con le famiglie per il coinvolgimento nelle attività del centro e per una maggiore
informazione sulle problematiche dell’infanzia e l’adolescenza.
¾ Incontri con gli Operatori per monitorare e valutare l’andamento del servizio.
Art. 6 -
NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Tutti i servizi della ludoteca devono essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità
civile.
Gli operatori della ludoteca vigilano sul corretto utilizzo e la custodia dei giocattoli e dei
materiali ludici, al fine di evitare situazioni pericolose, soprattutto per i bambini più
piccoli.
I giocattoli rispondono ai requisiti previsti dalla normativa europea vigente.
Sono, in ogni caso vietati giochi la cui fabbricazione derivi dall’utilizzo di lavoro minorile
o la cui filiera sia incerta.
4
Art. 7 –
COMPITI DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLA SALUTE DEL BAMBINO
Al personale in servizio è fatto obbligo di avvertire immediatamente i genitori o chi ne fa
le veci per qualsiasi sintomo che desti preoccupazione in relazione al suo stato di salute.
Il personale non è tenuto alla somministrazione di farmaci ai bambini.
Al personale è fatto obbligo di avvertire immediatamente i genitori e il Responsabile del
servizio per qualsiasi forma di infortunio occorra al bambino.
A
Arrtt.. 88 --
O
OPPEERRA
ATTO
ORRII
11)) SSono
ono pprevisti
revisti 22 ooperatori
peratori :: ppeerr ll’’aaiiuuttoo ccoom
mppiittii ppeerr uunn m
maassssiim
moo ddii 2200 bbaam
mbbiinnii,,
per il centro ricreativo per un massimo di 30 bambini;
Gli Operatori dovranno possedere qualifica professionale;
Per poter operare all’interno della struttura ludico-ricreativa, devono essere in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio:
1) Diploma di Scuola Media Superiore con corso di formazione di animatore o con almeno
un anno di esperienza nel settore socio-educativo;
2) Diploma di Maturità Magistrale o di Liceo Pedagogico;
3) Diploma d’Assistente o Dirigente di Comunità Infantile o diplomi equipollenti;
4) Diploma di Scuola Media Superiore e un attestato di formazione professionale per
attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato e/o dalla Regione
Umbria
5) Diploma di Scuola Media Superiore, con il possesso del Diploma di Laurea o Diploma
Universitario in materie rientranti nelle Scienze della Formazione e dell’Educazione o in
discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.
Di norma il numero degli operatori presenti nella struttura, è determinato in relazione al
seguente rapporto operatore/utenti:
- 1 a 15 per il centro ricreativo
1 a10 per l’aiuto compiti
In ogni caso è obbligatoria la presenza, contemporanea, nella ludoteca, di almeno due
operatori anche quando di bassa frequenza.
Per garantire una migliore qualità del servizio, il gestore promuove il costante
aggiornamento professionale di tutte le figure professionali presenti nel Centro Ricreativo
attraverso la partecipazione a corsi, convegni e seminari, che potranno essere organizzati
anche dall’Amministrazione Comunale.
Art. 9 -
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
L’attività di coordinamento del Servizio è svolto da un operatore sociale di Codesta
Amministrazione .
L’attività di coordinamento garantisce l’unitarietà, la coerenza e la continuità degli
interventi, nonché la loro verifica di efficacia, in un’ottica di ottimizzazione, nell’ambito
degli standard prescritti dalla normativa vigente, dell’impiego delle risorse.
. Il coordinatore assolve prioritariamente ai seguenti compiti:
¾ orientamento, sostegno e verifica del progetto educativo nei servizi;
¾ raccordo con le famiglie, i servizi educativi, sociali, culturali, sanitari;
5
¾ promozione e monitoraggio della qualità intrinseca e percepita;
¾ valorizzazione della documentazione delle esperienze dei servizi;
¾ promozione della cultura dell’infanzia all’interno della comunità locale per una
piena realizzazione dei diritti dei bambini delle bambine.
MONITORAGGIO
A tal fine ogni Centro Ricreativo cura la compilazione e la conservazione di:
a) Un Registro annuale delle iscrizioni;
b) Una scheda giornaliera delle presenze e delle attività;
e) Una scheda mensile delle presenze e delle attività.
Art. 10 -
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Al fine di favorire l’accesso dei bambini e dei ragazzi all’attività della ludoteca,
Amministrazione Comunale assicura:
1) La predisposizione di un’informazione precisa alle famiglie da parte dei Responsabili
delle ludoteche. relativamente all’organizzazione generale e alle finalità del Progetto
Educativo;
2) L’organizzazione d’incontri periodici con le famiglie anche al fine di promuovere la
cultura ludica e il valore sociale del gioco;
3) L’organizzazione di momenti d’interazione tra genitori e tigli, mediante la condivisione
dell’esperienza ludica;
4) L’elaborazione di progetti educativi, adeguati alle diverse fasce di età dei minori;
5) L’elaborazione di progetti concordati con le famiglie, la scuola, le strutture pubbliche e
private, volti a consentire un efficace inserimento dei bambini.
Vengono organizzate insieme alle famiglie iniziative di carattere ludico, laboratoriale e
formativo al fine di promuovere la cultura dell’infanzia prodotta all’interno dei servizi.
Art. 11 -
MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
Il Responsabile del servizio collabora con le agenzie socio- educative e sanitarie del
territorio per verificare l’efficacia e l’opportunità di inserimenti di bambini in difficoltà e
diversamente abili
L’inserimento è comunque subordinato
al numero di bambini frequentanti e al numero
di casi problematici già presenti nello stesso centro
Gli inserimenti di bambini diversamente abili, avvengono tramite la collaborazione
dell’equipe del centro infanzia della ASL con l’elaborazione di un progetto individuale
che valuta l’opportunità , la fattibilità e l’efficacia dell’inserimento.
Inoltre il servizio si può avvalere di figure di supporto,quali volontari del servizio civile,
tirocinanti e della collaborazione delle associazioni del territorio che operano nel settore
dell’infanzia e di personale ausiliario.
Art. 12 -
DESTINATARI
6
I Centri ricreativi accolgono i bambini /e dai 6 anni agli 11 anni, residenti nel Comune di
Città di Castello, senza discriminazioni di razza, etnia,cultura,religione, con priorità di
ammissione per i bambini diversamente abili e per bambini orfani di entrambi i genitori.
attività sono articolate per fasce d’età e rispondono alle esigenze dei soggetti
frequentanti.
Art. 13 -
CARATTERISTICHE DELLA LUDOTECA
I Centri Ricreativi sono ubicati in luoghi pubblici e privati e posti di norma a piano terra,
privi di barriere architettoniche coerente con la legge 626/94 e, provvista di:
Spazi adeguati alle diverse fasce di età;
Spazi adeguatamente strutturati per lo svolgimento delle attività;
Una superficie non inferiore agli 80 metri quadrati;
Uno livello adeguato di luce naturale ed aerabilità;
Uno spazio esterno utilizzabile per lo svolgimento delle attività.
In relazione alla superficie disponibile, alla tipologia d’attività e alle diverse
fasce d’età dei minori, la ludoteca dispone di:
1) Uno spazio per il gioco libero;
2) Uno spazio per i giochi da tavolo;
3) Uno spazio per la lettura;
4) Laboratori ludico-espressivi;
5) Uno spazio per i bambini più piccoli
6) Uno spazio all’aperto
7) Una spazio per il sostegno scolastico
In relazione alle attività ludiche gli spazi possono essere strutturati diversamente in base
alle esigenze del servizio.
A
Arrtt.. 1144 --
A
AC
CC
CEESSSSO
OA
AII LLO
OC
CA
ALLII
L’accesso ai locali è consentito ai genitori utenti o a chi ne fa le veci, per l’affidamento e
per il ricongiungimento giornaliero dei bambini o per altre iniziative collegate all’itinerario
educativo previsto (riunioni ,feste,laboratori).
I bambini possono essere riconsegnati anche ad altre persone di fiducia della famiglia,
purché maggiorenni e in ogni caso,previa autorizzazione scritta da parte dei genitori.
Art. 15 -
REGOLAMENTAZIONE DELLA PRIVACY
Al fine di tutelare il diritto alla privacy ed in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003,
il Comune di Città di Castello si avvale, all’interno dei Centri ricreativi, di documenti
autorizzativi sottoscritti dai genitori dei bambini e delle bambine utenti, finalizzati
all’utilizzo di fotografie, diapositive, riprese video del proprio figlio per uso
esclusivamente didattico-formativo all’interno del servizio di appartenenza e/o in altre
eventuali occasioni quali assemblee, seminari, convegni, presentazioni e programmi
7
televisivi di carattere specificatamente pedagogico-educativo-informativo, portale del
Comune di Città di Castello.
E’ richiesta, altresì, preventiva autorizzazione da parte dei genitori affinché i familiari del
gruppo di bambini utenti possano effettuare fotografie, diapositive, riprese video, in
occasione di feste e di incontri laboratoriali, per uso esclusivamente familiare.
Art. 16 –
RICETTIVITA’
Per ogni Centro Ricreativo la ricettività è fino a 30 Minori; per il recupero e sostegno
scolastico la recettività è fino a 20.
Art. 17 -
FUNZIONAMENTO
II cceennttrrii ssoonnoo aappeerrttii ppeerr 1100 m
meessii ddii lluugglliioo ee aaggoossttoo;; llee
meessii ll’’aannnnoo ccoonn iinntteerrrruuzziioonnee nneeii m
ffeessttiivviittàà pprreevviissttee nneell ccaalleennddaarriioo aannnnuuaallee..
L’attività del centro viene svolta per 5 giorni la settimana con orario dalle 14,30alle 16,30
per il Recupero e sostegno scolastico ,e dalle 15,30 alle 18,00 per il centro ricreativo di
Trestina e Riosecco , e dalle 15,30 –18,30 per il centro ricreativo La Bottega di Merlino
Art. 18 -
DOMANDE D’ISCRIZIONE
Le domande ai centri ricreativi e al recupero e sostegno scolastico si accolgono dal mese
indicato nel pubblico avviso;
Le iscrizioni dovranno essere presentate e firmate dal genitore su apposito modulo.
Il Comune di Città di Castello provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l’inizio
del ciclo di frequenza, a dare pubblicità ai servizi nei confronti dei suoi potenziali utenti,
mediante affissione di pubblico avviso ed altre modalità informative.
Tali informazioni riguardano il tipo di servizio, il suo funzionamento ed i criteri selettivi
per l’accesso.
Le domande di iscrizione devono essere presentate all’ufficio di competenza nel periodo
indicato nel pubblico avviso, utilizzando gli appositi moduli, reperibili presso: ufficio
servizi sociali, ufficio relazioni con il pubblico, strutture educative interessate o sito
internet. www.cdcnet.net
Art. 19 –
GRADUATORIE D’ACCESSO
Il Comune di Città di Castello assume la tabella, di cui al presente regolamento, relativa ai
criteri e ai punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie,
prevedendo comunque meccanismi che diano priorità di accesso ai bambini diversamente
abili e ai bambini orfani di entrambi i genitori. Le graduatorie stilate per l’ammissione ai
centri ricreativi comunali sono tre: una accoglie le istanze per il centro ricreativo La
Bottega di Merlino, una per il centro ricreativo Marameo” di Trestina., una per il centro
ricreativo La Sfera Magica di Riosecco.
Scaduti i termini previsti dal pubblico avviso per la presentazione delle domande
d’iscrizione, l’ufficio competente predispone le graduatorie definitive sulla base del
punteggio acquisito nelle singole tabelle.
8
Qualora il numero delle domande d’iscrizione ai centri ricreativi superi il numero dei posti
disponibili, le graduatorie rimarranno valide fino ad esaurimento delle richieste e,
comunque, non oltre 31 marzo dell’anno educativo di riferimento.
In caso contrario, ovvero qualora il numero delle domande d’iscrizione ai centri ricreativi
comunali non sia sufficiente a coprire il numero dei posti disponibili, l’ufficio competente
ne darà comunicazione attraverso avviso pubblico al fine di predisporre nuove
graduatorie.
Art. 20 -
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI : LE RETTE
Il comune di Città di Castello quale titolare dei Centri ricreativi inserito nel sistema
pubblico dell’offerta determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese
di gestione dei servizi e definisce annualmente :
La quota di partecipazione annuale all’iscrizione al servizio
La quota di partecipazione mensile all’iscrizione alla frequenza al Recupero e Sostegno
Scolastico
La quota di partecipazione mensile all’iscrizione alla frequenza al Centro Ricreativo
La quota di partecipazione mensile all’iscrizione alla frequenza di entrambi i servizi:
Recupero e Sostegno Scolastico e Centro Ricreativo
Quota di iscrizione annuale al servizio : € 10,00
Quota d’iscrizione mensile per la frequenza del Recupero e Sostegno scolastico
pomeridiano : € 15,00
Quota d’iscrizione mensile per la frequenza al Centro Ricreativo : € 25,00;
Quota d’iscrizione mensile per la frequenza al Centro Ricreativo e del Recupero e
Sostegno scolastico pomeridiano : € 35,00
I.
II.
I criteri di determinazione delle rette possono prevedere meccanismi di temporanea
o continuativa riduzione nei seguenti casi:
In caso di assenza per un intero mese, causa malattia debitamente certificata o altro
valido motivo opportunamente documentato, riduzione del 70 %;
per la frequenza al Centro Ricreativo, nello stesso anno educativo, di 2, 3 o più
figli dello stesso nucleo familiare:
- retta intera per il primo figlio
- riduzione del 50 % per il secondo figlio
- riduzione del 70 % per il terzo ed altri figli.
L’esonero dal pagamento della retta delle famiglie viene definita in base
all’attestazione ISEE con soglia definita in € 5.000,00 presentata al momento
dell’accettazione del posto, all’ufficio competente. Le famiglie si impegnano al
pagamento della quota di partecipazione mensile sottoscritta al momento
dell’accettazione del posto assegnato. La mancata presentazione di attestazione
ISEE determina l’applicazione della retta massima.
Qualora, durante il corso dell’anno, si verifichino incrementi o riduzioni di reddito,
la nuova situazione, su richiesta dell’interessato, potrà essere valutata da
un’apposita commissione composta da:
9
Assessore alle politiche educative e scolastiche, Dirigente di Settore, Responsabile
del servizio, Difensore Civico.
Il mancato pagamento della retta per oltre tre mensilità comporta la dimissione
d’ufficio del bambino dal servizio educativo frequentato.
Art. 21 –
DIMISSIONI
La dimissione del bambino utente del Centro ricreativo può avvenire su richiesta scritta
presentata all’ufficio competente, non oltre il 31 marzo, dai genitori o da chi ne fa le veci;
in tal caso i genitori sono tenuti al pagamento della quota riferita al mese in cui viene
presentata la richiesta.
La dimissione d’ufficio del bambino dal servizio educativo frequentato può avvenire nei
seguenti casi:
ƒ mancato pagamento della retta per oltre tre mensilità;
ƒ mancata frequenza al servizio educativo per un mese consecutivo, non giustificata
da certificazione medica o da altro valido motivo opportunamente documentato;
ƒ mancato rispetto, immotivato e ripetuto, degli orari di funzionamento del servizio,
comprovato da segnalazione formale da parte del servizio di riferimento.
Art. 22 –
DISPOSIZIONI FINALI
I modelli organizzativi sono suscettibili di variazioni in relazione alle diversificate esigenze
che potranno determinarsi a seguito di trasformazioni socio-economico-familiari e di
modifiche della normativa in materia.
Art. 23 –
ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE NORME
Le norme del presente regolamento s’intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del
presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.
********************************************************************************
Comune di Città di Castello
Tabella dei criteri e dei punteggi per l’ammissione al Centro ricreativo
10
CRITERI
A
PRECEDENZA
Punti
1
Bambini orfani di entrambi i genitori
25
2
Bambini diversamente abili
20
3
Uno o entrambi i genitori con grave deficit psico - fisico
20
ituazioni familiari di grave disagio socio-economico-culturale
4
20
tale da compromettere la salute psico-fisica del bambino
5
Bambini orfani di un genitore
18
6
Bambini riconosciuti da un solo genitore
15
Presenza all’interno del nucleo familiare di un componente con
7
12
grave malattia
Bambini conviventi con un solo genitore pur essendo stati
8
3
riconosciuti da entrambi
9
Bambini in affido
3
10
Bambini adottati
2
11
Figlio/a unico/a
1
PUNTEGGI
-------------------------------------------------------
-------
-------------
-------------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Totale
Tabella di ulteriori criteri e dei punteggi per l’ammissione al Centro ricreativo
ULTERIORI CRITERI
A
1
2
3
Stato di occupazione dei genitori
Entrambi i genitori occupati
Residenza nel quartiere
Un genitore occupato
PUNTEGGI
Punti
20
10
5
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Totale
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL CENTRO RICREATIVO
IN CORRISPONDENZA ALLA TABELLA DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI
1
2
Relazione rimessa dai servizi sociali di riferimento per il punto 4 dei criteri di precedenza
Autocertificazione per tutti gli altri criteri previsti : Art. 46 D.P.R. 445/2000 - Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni - Art. 47 D.P.R. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà
11