REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI RICREATIVI E DI
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REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI RICREATIVI E DI
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER IL TEMPO LIBERO PER MINORI Approvato con atto di C. C. n° 81 del 25/07/2008 1 COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO (Provincia di Perugia) SSeettttoorree SSoocciioo--A Assssiisstteennzziiaallee REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER IL TEMPO LIBERO PER MINORI Art . 1 - OGGETTO REGOLAMENTO Il presente regolamento nel quadro delle normative di riferimento Legge 285 /97 Legge 328/2000 Disciplina il funzionamento dei Centri Ricreativi e di aggregazione sociale per il tempo libero Art. 2 – DEFINIZIONE E FINALITÀ I centri Ricreativi in sintonia con la legislazione regionale si configurano come un luogo finalizzato alla promozione e alla diffusione della cultura della pratica del gioco. Sono comprese in questa categoria tutte le attività di carattere ricreativo-culturale, di socializzazione, orientamento e formazione finalizzate a promuovere potenzialità e competenze sociali, relazioni interpersonali, coscienza collettiva. Si configurano come luoghi di opportunità educative che favoriscono in stretta collaborazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e delle bambine, nel rispetto dell’identità di ciascuno; svolgono un’azione di prevenzione relativamente a svantaggi di tipo fisico psico e sociale; riconoscono le famiglie quali co-protagoniste del progetto educativo dei Servizi,elaborando percorsi condivisi,aprono il confronto senza predefinire la soluzione finale, privilegiando le pianificazioni”instabili”, cioè trasformabili con il cambiare dei tempi e delle esigenze, promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio e in generale, con tutte le istituzioni e agenzie le cui attività riguardano la realtà dell’infanzia. Si configurano come luoghi di elaborazione, produzione, documentazione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia,in un’ottica di sensibilizzazione rispetto ai diritti dei bambini e delle bambine nell’interesse dell’intera comunità. 2 Art 3- DEFINIZIONE DEI CENTRI RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER IL TEMPO LIBERO PER MINORI I Centri ricreativi sono servizi socio educativi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale S’intende per Centro ricreativo, lo spazio gestito direttamente dall’Amministrazione Comunale, ovvero affidato apposita convenzione a terzi. In ogni caso il Centro ricreativo non sostituisce le strutture educativo - scolastiche. I centri Ricreativi devono rispettare i tempi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, attraverso un orario di apertura rispettoso dei loro bioritmi, delle loro necessità relazionali e affettive con le figure genitoriali I Centri ricreativi del Comune di Città di Castello sono presenti nei quartieri La Tina , Riosecco, e nel centro urbano di Trestina - Centro ricreativo La Bottega di Merlino, Città di Castello Via Cadibona - Centro ricreativo Marameo, Trestina Piazza Garinei - Centro ricreativo La Sfera Magica , Città di Castello, via L. Milani Art. 4 - PROGETTO EDUCATIVO Il valore educativo del gioco, svolto nella ludoteca, deve essere espresso attraverso l’elaborazione di un documento tecnico definito “Progetto Educativo” redatto dal responsabile educativo e dagli operatori Il progetto educativo persegue i seguenti obiettivi: a) La sperimentazione d’esperienze di comunicazione, relazione, socializzazione, nonché d’interazione con l‘ambiente; b) Lo sviluppo dei vari processi d’apprendimento attraverso il gioco; c) L’espressione della creatività; d) L’educazione alle regole della convivenza, alla cooperazione, alla tolleranza; e) L’acquisizione dell’autonomia, della libertà di scelta, della libera iniziativa 1) Le modalità d’inserimento e di accoglienza per i minori, favorendo l’integrazione dei soggetti diversamente abili 3) La documentazione relativa alle attività svolte; 4) La partecipazione delle famiglie alla attività ludica. 5) Favorire l’integrazione fra culture ed etnie diverse Il personale educativo ha il compito in sinergia con la famiglia ed ai servizi educativi, di favorire la crescita psico-fisica e l’acquisizione di abilità sia sul piano individuale che di gruppo nei soggetti durante l’età evolutiva, in quanto, attraverso le esperienze ludiche, i bambini ed i ragazzi sperimentano e sviluppano le capacità cognitive ed affettive, relazionali e comunicative, scoprendo i propri interessi ed attitudini. L’ottica privilegiata è quella della promozione che diventa cercare insieme le coordinate e le condizioni dell’educare La dinamica promozionale agita in primo luogo attraverso il gioco offre la possibilità bi-univoca di cambiamento reciproco tra i soggetti coinvolti dentro una relazione educativa, dove ognuno con il proprio ruolo, accoglie le competenze dell’altro e accetta la sfida di un processo educativo che supera la semplice collaborazione generando co-evoluzione 3 Art. 5 - ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI I tempi quotidiani e le attività sono regolate in base alle esigenze dei bambini della loro capacità di interagire in base alla propria creatività , autonomia e motivazione. Gli Operatori del Centro ricreativo e il Responsabile educativo dei centri ricreativi preparano il programma annuale delle attività e il progetto educativo che intendono svolgere e le seguenti modalità attuative: − Le modalità di gioco libero e organizzato; − Le attività di laboratorio (manuali, artistiche, creative); − Le modalità d’interazione con le strutture scolastiche del territorio; − Le attività all’aperto, e la possibilità di avviare progetti con i soggetti riconosciuti dal mondo dello sport e della cultura; − La creazione di un luogo di studio su giochi, giocattoli e tradizioni popolari, al fine di stabilire rapporti tra le diverse generazioni; − Le attività che favoriscono l’integrazione e la socializzazione dei minori in situazioni di disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale; − I momenti di partecipazione e di incontro con i genitori o altri esercenti la potestà genitoriale; − L’organizzazione di feste e seminari sul gioco anche in correlazione a quanto realizzato nelle ludoteche durante l’anno; − L’organizzazione di un laboratorio del libro e di una biblioteca; − L’utilizzazione di strumenti tecnologici per consentire ai minori di sperimentare i nuovi mezzi di comunicazione e di conoscenza con la presenza di un operatore e per tempi definiti a seconda delle fasce d’età: Le attività previste sono : ¾ Sostegno scolastico: attraverso l’aiuto ad acquisire un più adeguato metodo di studio migliorare il proprio adattamento all’ambiente normativo e relazionale della scuola. A migliorare, quindi , le proprie relazioni con gli insegnanti, i compagni l’istituzione scolastica. ¾ Il Sostegno Scolastico collabora con l’Istituzione scolastica,e gli operatori dei servizi sociosanitari, tramite incontri da concordare con tali agenzie. ¾ Attività ludico –ricreative attraverso giochi di gruppo, tradizionali, di animazione ¾ Laboratori tematici da realizzare in collaborazione con i bambini ¾ Incontri con le famiglie per il coinvolgimento nelle attività del centro e per una maggiore informazione sulle problematiche dell’infanzia e l’adolescenza. ¾ Incontri con gli Operatori per monitorare e valutare l’andamento del servizio. Art. 6 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA Tutti i servizi della ludoteca devono essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile. Gli operatori della ludoteca vigilano sul corretto utilizzo e la custodia dei giocattoli e dei materiali ludici, al fine di evitare situazioni pericolose, soprattutto per i bambini più piccoli. I giocattoli rispondono ai requisiti previsti dalla normativa europea vigente. Sono, in ogni caso vietati giochi la cui fabbricazione derivi dall’utilizzo di lavoro minorile o la cui filiera sia incerta. 4 Art. 7 – COMPITI DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLA SALUTE DEL BAMBINO Al personale in servizio è fatto obbligo di avvertire immediatamente i genitori o chi ne fa le veci per qualsiasi sintomo che desti preoccupazione in relazione al suo stato di salute. Il personale non è tenuto alla somministrazione di farmaci ai bambini. Al personale è fatto obbligo di avvertire immediatamente i genitori e il Responsabile del servizio per qualsiasi forma di infortunio occorra al bambino. A Arrtt.. 88 -- O OPPEERRA ATTO ORRII 11)) SSono ono pprevisti revisti 22 ooperatori peratori :: ppeerr ll’’aaiiuuttoo ccoom mppiittii ppeerr uunn m maassssiim moo ddii 2200 bbaam mbbiinnii,, per il centro ricreativo per un massimo di 30 bambini; Gli Operatori dovranno possedere qualifica professionale; Per poter operare all’interno della struttura ludico-ricreativa, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) Diploma di Scuola Media Superiore con corso di formazione di animatore o con almeno un anno di esperienza nel settore socio-educativo; 2) Diploma di Maturità Magistrale o di Liceo Pedagogico; 3) Diploma d’Assistente o Dirigente di Comunità Infantile o diplomi equipollenti; 4) Diploma di Scuola Media Superiore e un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato e/o dalla Regione Umbria 5) Diploma di Scuola Media Superiore, con il possesso del Diploma di Laurea o Diploma Universitario in materie rientranti nelle Scienze della Formazione e dell’Educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali. Di norma il numero degli operatori presenti nella struttura, è determinato in relazione al seguente rapporto operatore/utenti: - 1 a 15 per il centro ricreativo 1 a10 per l’aiuto compiti In ogni caso è obbligatoria la presenza, contemporanea, nella ludoteca, di almeno due operatori anche quando di bassa frequenza. Per garantire una migliore qualità del servizio, il gestore promuove il costante aggiornamento professionale di tutte le figure professionali presenti nel Centro Ricreativo attraverso la partecipazione a corsi, convegni e seminari, che potranno essere organizzati anche dall’Amministrazione Comunale. Art. 9 - ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO L’attività di coordinamento del Servizio è svolto da un operatore sociale di Codesta Amministrazione . L’attività di coordinamento garantisce l’unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, in un’ottica di ottimizzazione, nell’ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, dell’impiego delle risorse. . Il coordinatore assolve prioritariamente ai seguenti compiti: ¾ orientamento, sostegno e verifica del progetto educativo nei servizi; ¾ raccordo con le famiglie, i servizi educativi, sociali, culturali, sanitari; 5 ¾ promozione e monitoraggio della qualità intrinseca e percepita; ¾ valorizzazione della documentazione delle esperienze dei servizi; ¾ promozione della cultura dell’infanzia all’interno della comunità locale per una piena realizzazione dei diritti dei bambini delle bambine. MONITORAGGIO A tal fine ogni Centro Ricreativo cura la compilazione e la conservazione di: a) Un Registro annuale delle iscrizioni; b) Una scheda giornaliera delle presenze e delle attività; e) Una scheda mensile delle presenze e delle attività. Art. 10 - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE Al fine di favorire l’accesso dei bambini e dei ragazzi all’attività della ludoteca, Amministrazione Comunale assicura: 1) La predisposizione di un’informazione precisa alle famiglie da parte dei Responsabili delle ludoteche. relativamente all’organizzazione generale e alle finalità del Progetto Educativo; 2) L’organizzazione d’incontri periodici con le famiglie anche al fine di promuovere la cultura ludica e il valore sociale del gioco; 3) L’organizzazione di momenti d’interazione tra genitori e tigli, mediante la condivisione dell’esperienza ludica; 4) L’elaborazione di progetti educativi, adeguati alle diverse fasce di età dei minori; 5) L’elaborazione di progetti concordati con le famiglie, la scuola, le strutture pubbliche e private, volti a consentire un efficace inserimento dei bambini. Vengono organizzate insieme alle famiglie iniziative di carattere ludico, laboratoriale e formativo al fine di promuovere la cultura dell’infanzia prodotta all’interno dei servizi. Art. 11 - MODALITA’ DI COLLABORAZIONE Il Responsabile del servizio collabora con le agenzie socio- educative e sanitarie del territorio per verificare l’efficacia e l’opportunità di inserimenti di bambini in difficoltà e diversamente abili L’inserimento è comunque subordinato al numero di bambini frequentanti e al numero di casi problematici già presenti nello stesso centro Gli inserimenti di bambini diversamente abili, avvengono tramite la collaborazione dell’equipe del centro infanzia della ASL con l’elaborazione di un progetto individuale che valuta l’opportunità , la fattibilità e l’efficacia dell’inserimento. Inoltre il servizio si può avvalere di figure di supporto,quali volontari del servizio civile, tirocinanti e della collaborazione delle associazioni del territorio che operano nel settore dell’infanzia e di personale ausiliario. Art. 12 - DESTINATARI 6 I Centri ricreativi accolgono i bambini /e dai 6 anni agli 11 anni, residenti nel Comune di Città di Castello, senza discriminazioni di razza, etnia,cultura,religione, con priorità di ammissione per i bambini diversamente abili e per bambini orfani di entrambi i genitori. attività sono articolate per fasce d’età e rispondono alle esigenze dei soggetti frequentanti. Art. 13 - CARATTERISTICHE DELLA LUDOTECA I Centri Ricreativi sono ubicati in luoghi pubblici e privati e posti di norma a piano terra, privi di barriere architettoniche coerente con la legge 626/94 e, provvista di: Spazi adeguati alle diverse fasce di età; Spazi adeguatamente strutturati per lo svolgimento delle attività; Una superficie non inferiore agli 80 metri quadrati; Uno livello adeguato di luce naturale ed aerabilità; Uno spazio esterno utilizzabile per lo svolgimento delle attività. In relazione alla superficie disponibile, alla tipologia d’attività e alle diverse fasce d’età dei minori, la ludoteca dispone di: 1) Uno spazio per il gioco libero; 2) Uno spazio per i giochi da tavolo; 3) Uno spazio per la lettura; 4) Laboratori ludico-espressivi; 5) Uno spazio per i bambini più piccoli 6) Uno spazio all’aperto 7) Una spazio per il sostegno scolastico In relazione alle attività ludiche gli spazi possono essere strutturati diversamente in base alle esigenze del servizio. A Arrtt.. 1144 -- A AC CC CEESSSSO OA AII LLO OC CA ALLII L’accesso ai locali è consentito ai genitori utenti o a chi ne fa le veci, per l’affidamento e per il ricongiungimento giornaliero dei bambini o per altre iniziative collegate all’itinerario educativo previsto (riunioni ,feste,laboratori). I bambini possono essere riconsegnati anche ad altre persone di fiducia della famiglia, purché maggiorenni e in ogni caso,previa autorizzazione scritta da parte dei genitori. Art. 15 - REGOLAMENTAZIONE DELLA PRIVACY Al fine di tutelare il diritto alla privacy ed in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003, il Comune di Città di Castello si avvale, all’interno dei Centri ricreativi, di documenti autorizzativi sottoscritti dai genitori dei bambini e delle bambine utenti, finalizzati all’utilizzo di fotografie, diapositive, riprese video del proprio figlio per uso esclusivamente didattico-formativo all’interno del servizio di appartenenza e/o in altre eventuali occasioni quali assemblee, seminari, convegni, presentazioni e programmi 7 televisivi di carattere specificatamente pedagogico-educativo-informativo, portale del Comune di Città di Castello. E’ richiesta, altresì, preventiva autorizzazione da parte dei genitori affinché i familiari del gruppo di bambini utenti possano effettuare fotografie, diapositive, riprese video, in occasione di feste e di incontri laboratoriali, per uso esclusivamente familiare. Art. 16 – RICETTIVITA’ Per ogni Centro Ricreativo la ricettività è fino a 30 Minori; per il recupero e sostegno scolastico la recettività è fino a 20. Art. 17 - FUNZIONAMENTO II cceennttrrii ssoonnoo aappeerrttii ppeerr 1100 m meessii ddii lluugglliioo ee aaggoossttoo;; llee meessii ll’’aannnnoo ccoonn iinntteerrrruuzziioonnee nneeii m ffeessttiivviittàà pprreevviissttee nneell ccaalleennddaarriioo aannnnuuaallee.. L’attività del centro viene svolta per 5 giorni la settimana con orario dalle 14,30alle 16,30 per il Recupero e sostegno scolastico ,e dalle 15,30 alle 18,00 per il centro ricreativo di Trestina e Riosecco , e dalle 15,30 –18,30 per il centro ricreativo La Bottega di Merlino Art. 18 - DOMANDE D’ISCRIZIONE Le domande ai centri ricreativi e al recupero e sostegno scolastico si accolgono dal mese indicato nel pubblico avviso; Le iscrizioni dovranno essere presentate e firmate dal genitore su apposito modulo. Il Comune di Città di Castello provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l’inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità ai servizi nei confronti dei suoi potenziali utenti, mediante affissione di pubblico avviso ed altre modalità informative. Tali informazioni riguardano il tipo di servizio, il suo funzionamento ed i criteri selettivi per l’accesso. Le domande di iscrizione devono essere presentate all’ufficio di competenza nel periodo indicato nel pubblico avviso, utilizzando gli appositi moduli, reperibili presso: ufficio servizi sociali, ufficio relazioni con il pubblico, strutture educative interessate o sito internet. www.cdcnet.net Art. 19 – GRADUATORIE D’ACCESSO Il Comune di Città di Castello assume la tabella, di cui al presente regolamento, relativa ai criteri e ai punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che diano priorità di accesso ai bambini diversamente abili e ai bambini orfani di entrambi i genitori. Le graduatorie stilate per l’ammissione ai centri ricreativi comunali sono tre: una accoglie le istanze per il centro ricreativo La Bottega di Merlino, una per il centro ricreativo Marameo” di Trestina., una per il centro ricreativo La Sfera Magica di Riosecco. Scaduti i termini previsti dal pubblico avviso per la presentazione delle domande d’iscrizione, l’ufficio competente predispone le graduatorie definitive sulla base del punteggio acquisito nelle singole tabelle. 8 Qualora il numero delle domande d’iscrizione ai centri ricreativi superi il numero dei posti disponibili, le graduatorie rimarranno valide fino ad esaurimento delle richieste e, comunque, non oltre 31 marzo dell’anno educativo di riferimento. In caso contrario, ovvero qualora il numero delle domande d’iscrizione ai centri ricreativi comunali non sia sufficiente a coprire il numero dei posti disponibili, l’ufficio competente ne darà comunicazione attraverso avviso pubblico al fine di predisporre nuove graduatorie. Art. 20 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI : LE RETTE Il comune di Città di Castello quale titolare dei Centri ricreativi inserito nel sistema pubblico dell’offerta determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e definisce annualmente : La quota di partecipazione annuale all’iscrizione al servizio La quota di partecipazione mensile all’iscrizione alla frequenza al Recupero e Sostegno Scolastico La quota di partecipazione mensile all’iscrizione alla frequenza al Centro Ricreativo La quota di partecipazione mensile all’iscrizione alla frequenza di entrambi i servizi: Recupero e Sostegno Scolastico e Centro Ricreativo Quota di iscrizione annuale al servizio : € 10,00 Quota d’iscrizione mensile per la frequenza del Recupero e Sostegno scolastico pomeridiano : € 15,00 Quota d’iscrizione mensile per la frequenza al Centro Ricreativo : € 25,00; Quota d’iscrizione mensile per la frequenza al Centro Ricreativo e del Recupero e Sostegno scolastico pomeridiano : € 35,00 I. II. I criteri di determinazione delle rette possono prevedere meccanismi di temporanea o continuativa riduzione nei seguenti casi: In caso di assenza per un intero mese, causa malattia debitamente certificata o altro valido motivo opportunamente documentato, riduzione del 70 %; per la frequenza al Centro Ricreativo, nello stesso anno educativo, di 2, 3 o più figli dello stesso nucleo familiare: - retta intera per il primo figlio - riduzione del 50 % per il secondo figlio - riduzione del 70 % per il terzo ed altri figli. L’esonero dal pagamento della retta delle famiglie viene definita in base all’attestazione ISEE con soglia definita in € 5.000,00 presentata al momento dell’accettazione del posto, all’ufficio competente. Le famiglie si impegnano al pagamento della quota di partecipazione mensile sottoscritta al momento dell’accettazione del posto assegnato. La mancata presentazione di attestazione ISEE determina l’applicazione della retta massima. Qualora, durante il corso dell’anno, si verifichino incrementi o riduzioni di reddito, la nuova situazione, su richiesta dell’interessato, potrà essere valutata da un’apposita commissione composta da: 9 Assessore alle politiche educative e scolastiche, Dirigente di Settore, Responsabile del servizio, Difensore Civico. Il mancato pagamento della retta per oltre tre mensilità comporta la dimissione d’ufficio del bambino dal servizio educativo frequentato. Art. 21 – DIMISSIONI La dimissione del bambino utente del Centro ricreativo può avvenire su richiesta scritta presentata all’ufficio competente, non oltre il 31 marzo, dai genitori o da chi ne fa le veci; in tal caso i genitori sono tenuti al pagamento della quota riferita al mese in cui viene presentata la richiesta. La dimissione d’ufficio del bambino dal servizio educativo frequentato può avvenire nei seguenti casi: mancato pagamento della retta per oltre tre mensilità; mancata frequenza al servizio educativo per un mese consecutivo, non giustificata da certificazione medica o da altro valido motivo opportunamente documentato; mancato rispetto, immotivato e ripetuto, degli orari di funzionamento del servizio, comprovato da segnalazione formale da parte del servizio di riferimento. Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI I modelli organizzativi sono suscettibili di variazioni in relazione alle diversificate esigenze che potranno determinarsi a seguito di trasformazioni socio-economico-familiari e di modifiche della normativa in materia. Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE NORME Le norme del presente regolamento s’intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta. ******************************************************************************** Comune di Città di Castello Tabella dei criteri e dei punteggi per l’ammissione al Centro ricreativo 10 CRITERI A PRECEDENZA Punti 1 Bambini orfani di entrambi i genitori 25 2 Bambini diversamente abili 20 3 Uno o entrambi i genitori con grave deficit psico - fisico 20 ituazioni familiari di grave disagio socio-economico-culturale 4 20 tale da compromettere la salute psico-fisica del bambino 5 Bambini orfani di un genitore 18 6 Bambini riconosciuti da un solo genitore 15 Presenza all’interno del nucleo familiare di un componente con 7 12 grave malattia Bambini conviventi con un solo genitore pur essendo stati 8 3 riconosciuti da entrambi 9 Bambini in affido 3 10 Bambini adottati 2 11 Figlio/a unico/a 1 PUNTEGGI ------------------------------------------------------- ------- ------------- ------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- Totale Tabella di ulteriori criteri e dei punteggi per l’ammissione al Centro ricreativo ULTERIORI CRITERI A 1 2 3 Stato di occupazione dei genitori Entrambi i genitori occupati Residenza nel quartiere Un genitore occupato PUNTEGGI Punti 20 10 5 ------------------------------------------- ------------------------------------------- Totale DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL CENTRO RICREATIVO IN CORRISPONDENZA ALLA TABELLA DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI 1 2 Relazione rimessa dai servizi sociali di riferimento per il punto 4 dei criteri di precedenza Autocertificazione per tutti gli altri criteri previsti : Art. 46 D.P.R. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Art. 47 D.P.R. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 11