Proteggere il patrimonio. Fondo Patrimoniale

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Proteggere il patrimonio. Fondo Patrimoniale
GENTE MONEY – 24 LUGLIO 2013
(SEZIONE ECONOMIA – PORTALE LEONARDO.IT)
Proteggere il patrimonio: che cosa è e quando conviene il Fondo Patrimoniale
avv. Roberto lenzi – Lenzi e Associati
Una recente sentenza del Tribunale di Milano (6 marzo 2013) ha riproposto l’attenzione su
una delle più elementari forme di protezione patrimoniale: il fondo patrimoniale, istituto
previsto dal nostro ordinamento e regolato dagli artt. 167 e segg. del codice civile.
Secondo la giurisprudenza meneghina (e in questo senso, anche in posizione contraria ad
altra parte della giurisprudenza come, ad esempio il Tribunale di Ancona del 19 marzo 2013)
i coniugi (entrambi con consenso espresso pubblicamente attraverso un notaio) possono
fare cessare un fondo patrimoniale precostituito (famiglia con presenza di figli minori), senza
che sia necessaria richiedere l’autorizzazione al giudice tutelare.
A prescindere dalla pronuncia giurisprudenziale su uno specifico aspetto, è un dato di fatto
come la crisi economica in atto abbia, in un contesto più generale, ampliato, in molti casi, la
situazione debitoria di imprese e professionisti. Si è, così, riproposta la necessità di ripensare
ad una qualche forma di protezione del patrimonio personale; in specie per tutelarsi da future
ed eventuali azioni aggressive dei creditori nei confronti del patrimonio personale del loro
debitore.
In questo senso, il fondo patrimoniale è strumento che potrebbe tornare a diffondersi anche
se, invero, non ha conosciuto, dalla sua origine (Riforma del diritto di famiglia del 1975) ad
oggi, una grande diffusione (soprattutto per alcuni limiti che lo contraddistinguono) se
confrontato con altri strumenti quali, ad esempio, il trust o la polizza vita.
Ma quali sono gli aspetti fondamentali di questo istituto ?
Altrimenti caratterizzabile come convenzione matrimoniale bilaterale secondo la dottrina e la
giurisprudenza prevalenti (ex art. 162 codice civile), il fondo patrimoniale è sostanzialmente
un vincolo sopra determinati beni per “far fronte ai bisogni della famiglia”.
Svariati sono i caratteri distintivi dello strumento.
Prima fra tutti l’esistenza di una famiglia legittima; vale a dire la presenza di due persone
coniugate (anche se la giurisprudenza prevalente ha ammesso il fondo patrimoniale
nell’ambito di un matrimonio in fieri con entrambi i nubendi noti e con matrimonio probabile).
Non è necessaria la presenza di figli (né minorenni, né maggiorenni). I discendenti rilevano,
infatti, solamente sotto altro profilo; vale a dire quando il fondo viene a cessare (ad esempio,
per la morte di uno dei coniugi) ed in tale momento vi siano figli minorenni. In tale caso,
l’esistenza del fondo permarrebbe sino a compimento della maggiore età del figlio più
giovane. Oppure, ancora, in caso di alienazione dei beni sottoposti a vincolo patrimoniale,
sarebbe necessaria l’autorizzazione alla vendita da parte del giudice tutelare in presenza di
figli minorenni (sempre che nell’atto costitutivo del fondo non venga disattivata questa
necessità).
I coniugi, pertanto, potranno costituire il fondo con un atto notarile, anche durante il
matrimonio; fermo restando che non è preclusa la formazione dell’istituto da parte di un
terzo, anche con disposizione testamentaria, a condizione che vi sia espressa accettazione
dei coniugi. L’atto dovrà essere annotato nell’atto di matrimonio onde potere esercitare
una delle sue connotazioni distintive: la opponibilità ai terzi
Un secondo carattere distintivo è rappresentato dal particolare regime di proprietà dei beni
conferiti; le principali ipotesi configurabili possono essere le seguenti:
costituzione del fondo da parte di entrambi i coniugi. In questo caso è possibile
attribuire la proprietà ad entrambi o anche ad uno solo di essi, anche se in caso di
immobili cointestati sarebbe preferibile lasciare la situazione esistente ex ante;
costituzione del fondo da parte di un solo coniuge (con accettazione dell’altro
coniuge). Tale fattispecie consente di attribuire la proprietà ad entrambi i coniugi;
ovvero, di riservare al coniuge-costituente la proprietà; oppure ancora di trasferire la
proprietà all’altro coniuge;
costituzione del fondo da parte di un terzo inter vivos (che resta obbligato con
l’accettazione dei coniugi). Anche in questo caso è possibile attribuire la proprietà ad
entrambi i coniugi, ad uno solo o riservare a favore del terzo la proprietà;
costituzione del fondo da parte di un terzo mortis causa. Rappresenta un’ipotesi
residuale attuabile a certe condizioni. Imprescindibile, in ogni caso, l’esistenza di un
matrimonio al momento dell’apertura della successione e l’esistenza di beni
individuati specificatamente.
Altresì collegata è la previsione di amministrazione del fondo. La stessa potrà avere
carattere ordinario o straordinario. Nel primo caso può essere affidata disgiuntamente a
ciascun coniuge; nel secondo caso, invece, deve essere, di regola, condotta
congiuntamente, fermo restando che in determinate situazioni la stessa possa essere
affidata, con autorizzazione del Tribunale, ad un solo coniuge (ad esempio, in caso di
impedimento dell’altro).
Gli atti di alienazione o di garanzia (pegno e ipoteca) sui beni (e sui frutti derivanti) del fondo
non potranno essere attuati senza il consenso di entrambi i coniugi; fatto salvo il caso della
presenza di figli minori ove occorrerà (sempre che non sia diversamente previsto nell’atto
costitutivo) l’autorizzazione del giudice tutelare.
Ulteriori caratteri distintivi riguardano le finalità del fondo patrimoniale ed i beni conferibili.
Sotto il primo aspetto, è stato già evidenziato come il fondo patrimoniale si ponga come
obiettivo “il soddisfacimento dei bisogni della famiglia”. Tali saranno (per la dottrina e la
giurisprudenza prevalenti) non solamente le spese per necessità materiali; ma anche quelle
finalizzate a bisogni di natura spirituale, culturale sia immediati che futuri, a condizione che
siano socialmente apprezzabili e che siano diretti a potenziare e migliorare lo sviluppo della
famiglia (si pensi, ad esempio, all’esigenza di potenziare le capacità lavorative di un
componente della famiglia). Ne verranno, pertanto, escluse le spese di carattere voluttuario
o tali da perseguire finalità speculative.
Ed in rapporto alla definizione di famiglia saranno esclusi i nuclei rappresentati da coppie di
fatto, da single o ancora dal coniuge superstite senza figli minori.
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Il secondo aspetto, che concerne i beni conferibili, è uno degli elementi più determinanti per
esercitare l’opzione del fondo patrimoniale, ferme restando, ovviamente, le altre condizioni.
Non ogni bene, infatti, può essere vincolato nel fondo patrimoniale. Alcuni conferimenti sono
certi, altri non possibili, alcuni ancora “incerti”, essendovi per quest’ultima fattispecie
interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali diverse (tavola 1).
Tavola 1 Fondo patrimoniale e beni conferibili (Fonte: Lenzi e Associati)
Beni immobili; beni mobili iscritti in pubblici registri; titoli
Beni conferibili con certezza
di credito (azioni, obbligazioni, Titoli di Stato)(*)
(*) I titoli di credito non nominativi debbono essere resi
nominativi con annotazione del vincolo di destinazione
loro afferente
Denaro liquido; crediti; gestioni patrimoniali; polizze
Beni esclusi
assicurative; universalità dell’azienda
Diritti reali personalissimi (uso, abitazione, servitù);
quote di OICVR; partecipazioni societarie diverse dalle
azioni; singoli beni aziendali: pertinenze di beni mobili
Beni di incerta conferibilità
Il fondo patrimoniale realizza, come accennato in precedenza, un vero e proprio vincolo di
destinazione. Questo, infatti, è al contempo ulteriore elemento caratterizzante l’istituto
nonché principale effetto della finalità perseguita.
I beni conferiti nel fondo (ed i frutti che ne derivano) per i bisogni della famiglia costituiscono
a tutti gli effetti un patrimonio separato. Come tale non aggredibile dai creditori con
procedure esecutive. In altre parole, il terzo-creditore, per debiti derivanti dall’attività
professionale o imprenditoriale dei coniugi, non potrà agire per soddisfarsi sui beni vincolati
nel fondo patrimoniale)
E’ necessario, però, che il fondo patrimoniale venga costituito in tempi “non sospetti” (in
bonis); vale a dire, non utilizzato scientemente in danno ai creditori. Pertanto, manifesterà la
sua difesa se attuato con largo anticipo rispetto al prospettarsi di eventuali situazioni
patologiche o di eventuali iniziative di terzi che possono “turbare” sotto il profilo patrimoniale.
(ad esempio, nell’imminenza di un sequestro o di un’azione esecutiva). In tali casi, infatti, le
procedure esecutive avrebbero vita facile, vanificando l’esistenza stessa del fondo.
Per i debiti sorti prima della costituzione del fondo, i creditori potranno sempre proporre
l’azione revocatoria ordinaria entro 5 anni dalla costituzione del fondo (sempre che
dimostrino che il fondo è stato creato al solo scopo di frodare i creditori).
Sotto il profilo, infine, della legge fallimentare, è inefficace anche la costituzione del fondo
attuata dal fallito nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento.
Pare opportuno rilevare, anche una recente (e contraria) sentenza della Corte di Cassazione
(4011 /2013) che ha legittimato il pignoramento dei beni costituiti in fondo patrimoniale
dall’imprenditore in situazione debitoria con il proprio istituto di credito; e, questo, sulla base
del principio che il debito contratto per motivi lavorativi (o imprenditoriali) può intendersi
come assunto anche nell’interesse della famiglia.
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L’ultimo carattere distintivo riguarda la durata del fondo patrimoniale. Connesso all’esistenza
del matrimonio, il fondo terminerà a seguito dell’annullamento, dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio (fatte salve le ipotesi già descritte in presenza di
figli minori).
Il fondo patrimoniale, dunque, può consentire di raggiungere determinati obiettivi e
limitatamente a certe tipologie di beni può essere costituito un vincolo segregativo efficace e
opponibile, a certe condizioni, da azioni aggressive di terzi.
Altresì, consente, la gestione di eventuali conflitti familiari, individuando uno specifico
interesse meritevole in favore del quale costituire un vincolo; oltre a permettere di realizzare
una politica di asset protection (al pari di altri strumenti) consentendo la separazione dei
determinati beni dal patrimonio personale; pur con la limitazione ad asset ben definiti (solo
alcuni) e per un certo ordine temporale (si scioglie con la cessazione degli effetti civili del
matrimonio).
Infine, rispetto ad altri istituti idonei a creare un patrimonio separato, presenta un basso
costo fiscale (tavola 2).
Tavola2 : Aspetti fiscali del fondo patrimoniale (Fonte: Lenzi e Associati)
Imposte dirette
Redditi
I frutti spettano in misura uguale ad entrambi i coniugi
(art. 4 – TUIR). Principio della non rilevanza dell’effettiva
proprietà dei beni costituiti nel fondo patrimoniale.
Esempio: immobile di proprietà della moglie trasferito al
fondo senza alcun trasferimento di proprietà e locato a
terzi: reddito di locazione dichiarato al 50% dalla moglie
e dal marito.
Plusvalenze
Medesima regole che disciplinano la vendita di beni.
IMU (ove applicabile)
Tassato (di regola) il coniuge proprietario.
Imposte indirette(*)
Tipologia di fondo patrimoniale
Imposte indirette
Costituito con beni di entrambi in coniugi senza Imposta registro fissa (168/euro) (**)
trasferimento di proprietà (no effetto traslativo)
No imposta successione/donazione (non vi è alcun
trasferimento a titolo gratuito)
Costituito con beni di proprietà di un solo coniuge senza
trasferimento di proprietà (no effetto traslativo: Imposta registro fissa (168/euro) (**)
“funzionale ai bisogni della famiglia” – Cass. 5415 del
7/5/92
Costituito per atto testamentario
Imposta registro fissa (168/euro) (**)
Costituito con beni di entrambi i coniugi o di uno solo di Imposta registro fissa (168/euro) (**)
essi che non mantenga la proprietà ma con assenza di
accettazione dell’altro coniuge (no effetto traslativo)
Gli atti di destinazione non sono più soggetti a imposta
di donazione se effettuati a favore del coniuge, dei
Con accettazione dell’altro coniuge (si effetto traslativo) parenti in linea retta (con franchigie previste nel caso)
Costituito con beni, attribuiti contestualmente alla Imposta di successione/donazione (con franchigie
costituzione del vincolo, di proprietà di un terzo che non previste nel caso)
mantenga la proprietà e con accettazione (si effetto
traslativo)
Costituito con i beni di un terzo che mantenga la Imposta sugli atti di trasferimento a titolo gratuito in
quanto “deriva per i coniugi il vantaggio di carattere
proprietà (no effetto traslativo)
economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi
sono destinati”. Nonostante un preciso richiamo nella
Circolare n. 221/E del 2000, parte della dottrina e della
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giurisprudenza ritiene dubbia l’applicazione di questo
principio.
Imposta ipo-catastale in misura fissa
Imposta ipo-catastale in misura proporzionale. Imposta
fissa se in presenza di trasferimento di abitazione non di
lusso ed uno dei beneficiari possegga requisiti per
accedere alle agevolazioni prima casa.
Senza trasferimento di immobili
Con trasferimento di immobili
Note:
(*) Principali fonti di riferimento:
Circolare Ministeriale n. 221/E del
30/11/2000;
Circolare Agenzia Entrate n. 3/E del
22/1/2008;
DLG 347 del 31/10/1990 (artt. 1, 4 e
10 tariffa allegata).
(**) Principio del trasferimento del vincolo di
destinazione e non della titolarità dei beni.
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