manifestazione di interesse

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CITTÀ DI LAMEZIA TERME
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DI MERCATINI TEMATICI
PREMESSA E FINALITA’
L’Amministrazione Comunale, in continuità delle linee strategiche del programma di mandato e degli
indirizzi programmatici per gli anni 2008 e 2009, sulla promozione di iniziative e l’attuazione di
interventi finalizzati a riassegnare ai centri storici la tradizionale funzione di fulcro cittadino della vita
commerciale, con delibera di Giunta Comunale n. 466 del 19 ottobre 2009, ha istituito in fase
sperimentale i seguenti mercati tematici, la cui partecipazione è aperta a cittadini ed imprese dell’area
lametina 1 :
A) Mercatino delle pulci, dell’artigianato e del libro usato, per valorizzare una esperienza maturata
negli anni, dall’indubbia valenza culturale e sociale, per offrire un punto strutturato di incontro per la mostra e lo
scambio di prodotti dell’artigianato locale e di oggetti di particolare valore culturale, storico, artistico ma anche del
collezionismo, dell’hobbistica e del libro usato.
B) Mercati della terra dell’area lametina (Farmer market), comprensivi della sezione
“Prodotti da agricoltura biologica”, per valorizzare e promuovere le produzioni tipiche dell’area lametina, con
particolare riguardo alle produzioni biologiche: prodotti freschi, sani e genuini, frutto del lavoro appassionato degli
agricoltori della nostra terra lametina ma anche formaggi, salumi, olio, vino, aceto, miele, marmellate, prodotti di
panetteria e dolci della tradizione e quant’altro si produce dalla terra, ma anche prodotti avicoli e uova; per favorire
l’acquisto dei prodotti agricoli locali direttamente dagli agricoltori. Con l’obiettivo finale di migliorare la conoscenza delle
produzione di qualità, per migliorare il reddito delle imprese agricole ed assicurare ai consumatori il miglior rapporto
qualità/prezzo per i prodotti commercializzati, secondo i criteri della sicurezza alimentare, della qualità garantita,
della tracciabilità, della trasparenza nei confronti dei consumatori non solo dei prezzi ma anche rispetto a provenienza,
freschezza e qualità dei prodotti.
C)Mercatino dei fiori,delle piante,delle ceramiche e delle terracotte, per valorizzare il florovivaismo
locale, riscoprire il valore e la ricchezza della tradizione artigiana della lavorazione dell’argilla.
Le iniziative sono ritenute idonee ad assolvere allo scopo sopraindicato, perché costituiscono
strumento di attrazione, in quanto richiamano pubblico di residenti e non residenti, oltre a svolgere
un’importante funzione di socializzazione, di valorizzazione delle produzioni locali, di calmieramento
dei prezzi e di integrazione della rete distributiva cittadina, a beneficio del rispettivo posizionamento
nei confronti della grande distribuzione organizzata.
1 Per “area lametina” si intendono i territori dei comuni dell'area di Platania, Lamezia Terme, San Mango d’Aquino, Conflenti, Jacurso, Amato, Maida, Feroleto Antico, Carlopoli, Falerna, Pianopoli, Curinga, Gizzeria, San Pietro a Maida, Soveria Mannelli, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, San Pietro Apostolo, Cicala, Decollatura, Gimigliano, Miglierina, Nocera Terinese, Serrastretta, Tiriolo. 1
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Le suddette iniziative sono attivate in fase di sperimentale, al fine di accertare l’effettivo riscontro dei
consumatori e degli operatori e potere quindi nella fase successiva optare o meno per la definitiva
istituzione.
CHI PUO’ PARTECIPARE
A) Al mercatino delle pulci, dell’artigianato e del libro usato possono partecipare :
1) gli artigiani, regolarmente iscritti al relativo Albo e conseguente annotazione nel registro delle
imprese della Camera di Commercio di Catanzaro, per l'esposizione e la vendita degli articoli di
propria produzione;
2) i soggetti non professionali e cioè coloro che non esercitano attività commerciale in modo
professionale ma vendono beni ed oggetti di loro esclusiva proprietà e/o di loro creazione, non
previsti dalla legge n.1062/71 2 , in modo sporadico ed occasionale e quindi cittadini che non siano
commercianti abituali e che dichiarino che le merci e/o oggetti esposti per la vendita, non aventi
valore storico ed artistico, sono di proprietà personale ovvero rappresentano opere del proprio
ingegno e vendono ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
Merceologie ammesse
Ori, argenti, gioielli, numismatica, filatelia, quadri, arazzi, collezionismo, vasellame, libri,
oggettistica varia, antiquariato in genere, pelletteria ed abbigliamento d’epoca e della produzione
artigiana dell’area lametina, strumenti musicali, ecc.
B) Ai mercati della terra dell’area lametina (detti Farmer Market), soggetti alla disciplina di cui
all'art.1 comma 1065 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), del Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole 20/11/2007 e L.R 14/8/2008 n. 29, possono partecipare:
1) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile 3 , iscritti nel registro delle imprese
tenuto dalla Camera di Commercio di Catanzaro, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e
2 La esposizione e vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico,soggette alla disciplina del commercio 3
Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo
(articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 228 del 2001.
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; articolo 9. Imprenditori agricoli
«1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in
connessione con l'azienda agricola.»
Legge 5 febbraio 1992, n. 102; articolo 2 (come modificato dall'articolo 9, legge n. 122 del 2001)
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loro consorzi ai sensi dell'art.1 co. 2 del D. Lgs. 18/5/2001 n. 228 4 , nonché le società di cui all'art.1
comma 1094 della legge 27/12/2006 n. 296 5 . Le aziende agricole e/o di allevamento devono essere
ubicate nei Comuni dell’area lametina;
2) sono altresì ammessi, nella proporzione di 1 a 10 rispetto agli imprenditori agricoli, gli artigiani che
trasformano o conservano prodotti agricoli o di allevamento, regolarmente iscritti al relativo Albo e
conseguente annotazione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Catanzaro, in
quanto documentino che i prodotti agricoli e/o di allevamento utilizzati hanno origine in aziende di
cui al n.1.
Quali prescrizioni discriminanti ai fini della partecipazione, i prodotti agricoli posti in vendita, anche
ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) provenire dall’ambito territoriale dei comuni dell’area lametina;
b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori
agricoli dell’ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui
all'art. 2135 del codice civile 6 .
c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del
luogo di origine. Il luogo di origine dovrà essere indicato in relazione al comune di provenienza del
prodotto.
Inoltre, l’imprenditore agricolo dovrà indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali
prodotti provenienti da altre aziende agricole (per la prevalenza ved. nota 6) e, per tali prodotti, dovrà
indicare denominazione e sede dell’impresa produttrice ricadente sempre nell’area lametina. In caso di
vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con
cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari
DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto
riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.
3) Alla Sezione “prodotti da agricoltura biologica” 7 sono ammesse le aziende agricole e/o di
allevamento di cui sia verificata l'appartenenza al sistema di controllo per le produzioni biologiche ai
«1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di
altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le
connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.»
4 Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
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Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e le societa' a responsabilita limitata, costituite da imprenditori agricoli, che
esercitano esclusivamente le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli
ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 25 per cento
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Art.5,comma 3 della L.R. n.29/2008 :”I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un’azienda agricola quando, avuto
riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquisiti da terzi siano quantitativamente inferiori. Se la vendita diretta ha ad oggetto
prodotti riferibili a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei beni provenienti dall’azienda del soggetto interessato qualora i beni stessi
abbiano un valore superiore a quelli acquisiti da terzi”.
Deve intendersi per prodotto ottenuto con metodo biologico:
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sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni,
documentato dalla relativa certificazione di conformità ( in via transitoria e fino all’adeguamento alle
nuove normative, l’attestato di conformità aziendale): copia di tale certificato dovrà essere esposto al
pubblico in sede di vendita diretta al mercato 8 .
I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6,
del D.lgs. 18/5/2001 n. 228. 9
I prodotti agricoli biologici posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o
trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
a. provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da altre aziende
agricole biologiche in possesso dei requisiti soprarichiamati con sede nell’ambito territoriale dell’area
lametina, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all’art. 2135 del codice civile e devono riportare ben
in chiaro e visibile al pubblico, l'indicazione del fondo o impresa agricola di produzione;
b. essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
c. essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del
luogo di origine.
d. provenire da aziende in possesso di certificazione rilasciata da associazioni di produttori riconosciute
dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPA) a norma del regolamento CEE 2092/91 e
inseriti nella sezione a) dell’elenco regionale degli operatori biologici ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 17
marzo 1995 n. 220 , in riferimento solo alle aziende biologiche e in conversione.
I prodotti posti in vendita devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni:
- nome dell’organismo di controllo autorizzato, e suo codice, preceduto dalla sigla IT;
- codice dell’azienda controllata;
•
•
•
•
i prodotti agricoli vegetali, gli animali e i prodotti animali (mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi), ottenuti
secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE
2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
E inoltre:
nel caso di prodotto agricolo vegetale trasformato e non: il prodotto esente, nelle parti destinate al consumo alimentare, da residui di
prodotti fitosanitari non ammessi dalle norme di cui al punto precedente. Il prodotto si considera esente anche qualora sia riscontrabile, sulla parte
edule, un residuo di prodotti fitosanitari non ammessi uguale o inferiore al limite, riferito alla contaminazione indiretta, di cui all'Ordinanza
Ministeriale del Ministero della Sanità in data 18 Luglio 1990 art. 2 secondo comma e Circolare del Ministero della Sanità 12 Ottobre 1985 n. 42 e loro successive
modificazioni ed integrazioni, pari a 0,01 mg./Kg (= 0,01 ppm = 10 ppb).
nel caso di animali e prodotti animali, mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi: il prodotto ottenuto
nel rispetto delle norme previste dal Reg. CE 1804/99 che modifica il Reg. CEE 2092/91 e le relative disposizioni applicative nazionali.
per tutti i prodotti: il prodotto ottenuto senza l’impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti da tali organismi, nei termini
previsti dal Reg CE 1804/99 e le relative disposizioni applicative nazionali.
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. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso di certificazione proveniente da associazioni di produttori
riconosciute dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPA) a norma del regolamento CEE 2092/91 e inseriti nella sezione a)
dell’elenco regionale degli operatori biologici, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220, in riferimento solo alle aziende
biologiche e in conversione.
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Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone
giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne
con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza
di condanna.
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- numero di autorizzazione (sia per i prodotti agricoli freschi che trasformati)
- la dicitura “organismo di controllo autorizzato con D.M. Mi.R.A.A.F. n……. del ……… in applicazione del
Reg. CEE n.2092/91”.
Sono invece facoltative:
- l’indicazione “Agricoltura biologica-Regime di controllo CE”
- il marchio europeo
Alla fine la dicitura in etichetta potrà essere:
Agricoltura biologica – Regime di controllo CE (facoltativo)
Controllato da XXX, organismo di controllo autorizzato con D.M. Miraaf
n. XXX del XXX in applicazione del Reg. CEE n.2092/91
IT XXX Z123 T 000001
4) Gli ambiti produttivi per i quali è consentita la partecipazione delle imprese di cui ai nn. precedenti
sono:a) Vino,bevande analcoliche,distillati e liquori
b) Olio di oliva
c) prodotti vegetali e frutta fresca e/o manipolati,conservati,trasformati o valorizzati;
d) pasta,pane,prodotti da forno, biscotteria,dolci
e) formaggi ed altri prodotti lattiero caseari
f) marmellate , miele e derivati
g) avicoli;
h) uova;
i) salumi,insaccati ed altri tipici prodotti ottenuti dalla lavorazione delle carni del maiale
5) E’ vietato l’utilizzo di ogm (organismi geneticamente modificati) in ogni fase se della produzione dei
generi presesenti ai mercati.
6) L'imprenditore agricolo deve indicare, in modo chiaro e per tutti i prodotti posti in vendita, con
appositi cartelli ben leggibili al pubblico, l'azienda agricola di produzione e la sede della medesima.
C) Al mercatino dei fiori,delle piante,delle ceramiche e delle terracotte possono partecipare
rispettivamente:
C1- Per quanto al mercato dei fiori, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile 10 ,
iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Catanzaro, comprese le
cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, per le attività florovivaistiche.
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2135 Imprenditore agricolo
(articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 228 del 2001.
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
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Le aziende agricole e/o di allevamento devono essere ubicate nei Comuni dell’area lametina.
I prodotti florovivaistici posti in vendita devono provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci
imprenditori agricoli localizzate nel territori dei comuni dell’area lametina.
L'imprenditore agricolo deve indicare, in modo chiaro e per tutti i prodotti posti in vendita, con appositi
cartelli ben leggibili al pubblico, l'azienda agricola di produzione e la sede della medesima
C2 – Per quanto al mercato delle ceramiche e delle terrecotte:
1) gli artigiani, regolarmente iscritti al relativo Albo e conseguente annotazione nel registro delle
imprese della Camera di Commercio di Catanzaro, per l'esposizione e la vendita degli articoli di
propria produzione;
2) chi vende le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, ai sensi dell’art.4,
comma 2, punto h del D.Lgs. n.114/1998.
Merceologie ammesse
Il mercato dei fiori, piante verdi e da fiore, piantine aromatiche, composizioni di fiori freschi recisi e di fiori secchi, bulbi
e sementi; vasi, sottovasi, coprivasi ed altri prodotti locali anche ornamentali , di ceramica e terracotta.
REQUISITI E REGOLE GENERALI
¨Requisiti generali
1) Non possono esercitare l’attività nei mercatini i non imprenditori e gli imprenditori singoli o soci di
società di persone o le persone giuridiche i cui amministratori, che, salvo abbiano ottenuto la
riabilitazione:
a) siano stati dichiarati falliti;
b) abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno
dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona
a scopo di estorsione, rapina;
d) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del codice penale per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali.
e) siano stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; articolo 9. Imprenditori agricoli
«1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in
connessione con l'azienda agricola.»
Legge 5 febbraio 1992, n. 102; articolo 2 (come modificato dall'articolo 9, legge n. 122 del 2001)
«1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di
altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le
connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.»
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nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
2) L’attività di vendita all’interno dei mercatini dev’essere esercitata :
- direttamente e personalmente da coloro che sono ammessi in quanto proprietari ovvero creatori dei
prodotti posti in vendita;.
- dai titolari dell’impresa ovvero dai relativi familiari coadiuvanti ovvero dai soci o amministratori in
caso di società, cooperativa o consorzio ovvero dal personale dipendente dell’impresa.
3) Possono richiedere l’ammissione al mercato le persone fisiche e le imprese, rispettivamente aventi
residenza o sede in uno dei comuni dell’area lametina.
¨Posteggi
1. L’assegnazione dell’area di posteggio, ad ogni singolo operatore, avrà durata limitata ad un anno e
sarà effettuata attraverso il sorteggio tra tutti coloro che avranno proposto domanda, regolare e
completa, nei termini stabiliti di presentazione
2. Il posteggio, come pure l’attività, deve essere gestita personalmente dal titolare del posteggio se
trattasi di singola persona, se impresa individuale anche di familiari coadiuvanti e/o dai propri
dipendenti, se società/cooperativa/consorzio dai soci e/o collaboratori familiari e/o amministratori
e/o dipendenti o impresa .
3. Il titolare del posteggio o suo delegato con piena responsabilità dovrà:
- essere presente nell’area del posteggio;
- non occupare spazi esterni al posteggio assegnato;
- occupare l’area solamente nel rispetto degli orari stabiliti;
- evitare categoricamente l’uso del proprio posteggio a terzi a qualsiasi titolo;
- evitare lo scambio di posteggi fra operatori;
- lasciare libero e pulito il posteggio a fine manifestazione.
4. Non potrà essere concesso più di un posteggio a operatore.
5. Il posteggio non utilizzato per più di due manifestazioni nell’arco dell’anno, salvo documentati casi di
malattia e simili, sarà oggetto di perdita di diritto.
6. la vendita deve svolgersi con l'utilizzo delle strutture (gazebo e quant’altro) messe a disposizione o
approvate, nella forma e nei colori, dall'Amministrazione Comunale.
7. per ogni esigenza gli espositori faranno riferimento ai delegati dell’ente gestore cui è affidata
l’organizzazione e il funzionamento del mercato.
¨Orari
1. Di norma, l’orario dei mercati sarà il seguente:
Estate (ora legale) inizio occupazione ore 08:00/termine occupazione ore 20:00
Inverno (ora solare) inizio occupazione ore 09:00/termine occupazione ore 19:00
2. Nell’area del posteggio non potranno trovare posto autoveicoli e autocarri dei concessionari. Tali
mezzi dovranno essere regolarmente posti in sosta nelle aree atte allo scopo.
3. Gli operatori possono accedere alle aree interessate al commercio 30 minuti prima dell’inizio
dell’orario del mercato.
4. Le aree devono essere liberate entro 1 ora dall’orario di chiusura delle operazioni di vendita.
5. Il titolare del posteggio non potrà abbandonare l’area assegnata con un anticipo superiore a 30 minuti
sul termine orario fissato per la mattina.
6. Eventuali reiterate violazioni (massimo tre – anche non consecutive) comportano la revoca
dell’assegnazione del posteggio, se la violazione non è giustificata da validi motivi ritenuti tali dal
Dirigente dell’Area Promozione del Territorio anche segnalati dal soggetto gestore del mercato.
¨Vendita ed altre attività consentite
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1. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso
netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. mod., rese disponibili dai singoli operatori. Per quanto
riguarda le vendite a cassette verrà messa a disposizione 2. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il
prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Inoltre, nel mercato i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli
articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
3. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono sostare
nell’area del mercato;
4. In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto
intervento e agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare lo
spazio assegnato prima dell’orario prestabilito.
5. Nell’ambito dei mercati della terra , oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :
a. attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli
ammessi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
b. degustazione dei prodotti per la promozione dell’attività produttiva delle aziende agricole ammesse;
c. esposizione e vendita di prodotti alimentari certificati per il commercio equo e solidale da parte di
associazioni e cooperative portatrici di valori affini agli indirizzi del mercato;
In tutti i mercati sono ammesse attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari,
tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da
altri soggetti sinergici alle attività concordate con l’ente comunale, tra i quali associazioni culturali,
ambientaliste e di volontariato che hanno tra i loro scopi istituzionali la promozione e la valorizzazione
della tipicità, la divulgazione del tema del corretto consumo e della filiera corta.
LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI, CONFIGURAZIONE CONSISTENZA DEI
POSTEGGI
„ Mercato delle pulci, dell’artigianato e del libro usato
Giorno di svolgimento: ogni primo sabato del mese (anche se coincidente con festività)
Area di svolgimento: C.so Numistrano e Corso G. Nicotera (isola pedonale).
Posteggi previsti: n. 10 della dimensione 4,00 ml x 4,00 ml (superficie mq 16,00), posizionati come da
mappa allegata. La distribuizione mnerceologica tra le due aree sarà operata sulla base del
numero delle adesioni ai vari settori.
Nota: gli esercizi commerciali ubicati nel centro storico, nella giornata e nelle ore di svolgimento del
mercatino, possono esporre all’esterno del locale di vendita, i propri prodotti. Tale esposizione non
deve arrecare intralcio al passaggio dei pedoni o delle autovetture.
„Mercati della terra dell’area lametina (Farmer market)
1) Mercato della terra di Via Misiani
Giorno di svolgimento: ogni prima domenica del mese
Area di svolgimento: Area Mercatale “B” di via Misiani.
Posteggi previsti: n. 10 della dimensione 4,00 ml x 4,00 ml (superficie mq 16,00) e n. 10 della
dimensione 5,00 ml x 5,00 ml (superficie mq 25,00), posizionati come da mappa allegata.
2) Mercato della terra di Piazza Diaz / piazza Escrivà
Giorno di svolgimento: ogni seconda domenica del mese
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Area di svolgimento: Area pubblica di piazza Diaz e/o di piazza Escrivà.
Posteggi previsti: n. 10 della dimensione 4,00 ml x 4,00 ml (superficie mq 16,00) e n. 10 della
dimensione 5,00 ml x 5,00 ml (superficie mq 25,00), posizionati come da mappa allegata.
3) Mercato della terra di Piazza Italia
Giorno di svolgimento: ogni terza domenica del mese
Area di svolgimento: Area pubblica di piazza Italia.
Posteggi previsti: n. 5 della dimensione 4,00 ml x 4,00 ml (superficie mq 16,00) e n. 5 della
dimensione 5,00 ml x 5,00 ml (superficie mq 25,00), posizionati come da mappa allegata.
„Mercatini del biologico (annessi ai mercati della terra o farmer market)
1) Sezione prodotti da agricoltura biologica annessa al mercato della terra di Via Misiani
Giorno di svolgimento: ogni prima domenica del mese
Area di svolgimento: Area Mercatale “B” di via Misiani.
Posteggi previsti: n. 5 della dimensione 4,00 ml x 4,00 ml (superficie mq 16,00), posizionati come da
mappa allegata.
3) Sezione prodotti da agricoltura biologica annessa al mercato della terra di Piazza Italia
Giorno di svolgimento: ogni terza domenica del mese
Area di svolgimento: Area pubblica di piazza Italia.
Posteggi previsti: n. 5 della dimensione 4,00 ml x 4,00 ml, posizionati come da mappa allegata.
„ Mercatino dei fiori, delle piante, delle ceramiche e delle terracotte
Giorno di svolgimento: ogni quarto sabato del mese
Area di svolgimento: Area pubblica di piazza Mercato Nuovo.
Posteggi previsti: n. 10 della dimensione 4,00 ml x 4,00 ml (superficie mq 16,00) e n. 5 della
dimensione 5,00 ml x 5,00 ml (superficie mq 25,00), posizionati come da mappa allegata. La
distribuzione merceologica sarà operata sulla base del numero delle adesioni ai vari settori
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, prodotte secondo i modelli allegati al presente avviso, dovranno essere
indirizzate all’Area Promozione del Territorio del Comune di Lamezia Terme – Via Sen. A. Perugini –
88046 Lamezia Terme e pervenire entro il giorno 18 gennaio 2010.
Si accetteranno domande inviate nel seguente modo:
- recapitate a mano presso il Protocollo Generale del Comune, sito in via Sen. A. Perugini – piano Terra
(Sportello per i Cittadini) - aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e nel pomeriggio di
martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30;
- spedite via posta (farà fede il timbro postale di invio);
- spedite a mezzo fax al n.ro 0968/207209(farà fede il rapporto di trasmissione);
- spedite via posta elettronica all’indirizzo [email protected] (farà fede la data di invio).
Responsabile di procedimento è il Dott. Fernando Perri, Responsabile Servizio Promozione
Territoriale, stanza 5 - piano Terra di via Sen. A. Perugini, tel. 0968/207208; e-mail:
[email protected]; riceve il martedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e
dalle 15,30 alle 17,30.
SANZIONI
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CITTÀ DI LAMEZIA TERME
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Le violazioni alle disposizioni al presente Avviso, sono punite ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della L.
689/81, come indicato nella Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 139/1Bis/11 del 04.03.2001, con il
pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 258,00.= a Euro 1.032,00.= e la confisca delle
attrezzature e della merce. La Polizia Municipale è incaricata di farle osservare.
Cause di estromissione dal mercato
1) Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione e al rispetto di quanto disciplinato
con il presente avviso e al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della
cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.
2) La violazione di una o più delle disposizioni del disciplinare del mercato ripetuta per più di due volte
nell’anno solare o l’assenza dal mercato non giustificata per n. 3 edizioni nell'arco dell'anno solare,
comportano il richiamo e la sospensione dell’operatore dal mercato stesso.
Dopo tre richiami in un anno sarà disposta l’estromissione dal mercato.
NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Il Comune o per esso l’ente gestore del mercato si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione qualora
ritenga che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità.Il rifiuto di ammissione non può
dare luogo ad alcuno indennizzo o titolo.
2. Le prime edizioni delle fiere saranno programmate per il mese di febbraio secondo il
calendario provvisorio che sarà comunicato in un apposito incontro da tenersi, ad avviso
scaduto, con tutti coloro che avranno aderito.
2. A regime, per i mercati della terra, riconosciuti da Slow Food, è prevista la costituzione di un
Comitato di Gestione, organo che ha il compito di organizzare le attività dei Mercati della Terra, di
promuoverli e di garantire il rispetto delle linee guida e delle norme che regolano la partecipazione dei
produttori. Nel Comitato di Gestione devono essere presenti i soggetti facenti parte dell’Alleanza Slow
Food, ci attraverso un proprio rappresentante.
Lamezia Terme 30 dicembre 2009
IL DIRIGENTE
DELL’AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Ing. Pasqualino Nicotera 1