Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di
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Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di
"Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di imprese, si estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni: Domanda n. 1: In merito alla partecipazione alla gara in oggetto chiediamo se la Lista delle Categorie da utilizzare per l’offerta sia quella scaricabile dal sito oppure deve essere ritirata in originale cartaceo presso i Vs. Uffici Risposta n. 1: Può essere utilizzata quella scaricabile dal sito. Domanda n. 2: Visto il “Parere di Precontenzioso n. 207 del 31/07/2008 – rif. PREC299/08/L D.lgs 163/06 Articoli 64 – Codici 64.1 Autorità Lavori Pubblici. Il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28 è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale. Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario (cfr. determinazione n. 8/2002). Visto che nel bando di gara non è indicata alcuna clausola in contrario alla partecipazione alla gara con le singole categorie impiantistiche OS3, OS28 e OS30, sostituibili con la categoria OG11, Visto che la sottoscritta Impresa possiede l’attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: OG1 classifica V (€ 5.164.569); OS30, classifica III (€ 1.032.913); OS28, classifica II (€ 516.457) e OS3, classifica I (€ 258.228), Visto che la sommatoria degli importi delle categorie impiantistiche possedute dalla sottoscritta (OS30 € 1.032.913 + OS28 € 516.457 + OS3 € 258.228 = € 1.807.598), copre abbondantemente la classifica II della categoria OG11 richiesta (€ 480.853,34), SI CHIEDE Ai fini dell’ammissione e corretta partecipazione alla gara, se la sottoscritta Impresa può partecipare alla gara con le qualifiche possedute (attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: OG1, classifica V (€ 5.164.569); OS30, classifica III (€ 1.032.913); OS28, classifica II (€ 516.457) e OS3, classifica I (€ 258.228)). Risposta n. 2: No, l’impresa in possesso di attestazione SOA con le qualificazioni nelle categorie indicate non può partecipare alla gara. Il bando e il disciplinare di gara indicano infatti la categoria di lavorazioni OG11 quale categoria scorporabile ex art 37, comma 11, D.Lgs 163/06 e s.m.i.. Il disciplinare di gara, al “N.B. (1)” del punto 1) precisa al riguardo che: “Le lavorazioni della categoria scorporabile OG11 costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 37, c. 11 D.Lgs 163/06 e s.m.i. di importo superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto e sono subappaltabili, ai sensi degli art 37, comma 11 e 118, comma 2, del D. Lgs 163/06 e s.m.i in misura non superiore al 30%. I concorrenti che non siano in possesso di attestazione SOA per tale categoria e per classifica adeguata sono tenuti a costituire, a pena esclusione dalla gara, raggruppamenti temporanei di tipo verticale con imprese in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 e per classifica adeguata. Si applica l’art 92, comma 7, del DPR 207/2010 e s.m.i.”. Il principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate riconosciuto dall’Autorità di Vigilanza e da parte della giurisprudenza riguarda la possibilità per le imprese in possesso della qualificazione nella categoria OG11 di partecipare alle gare nelle quali sia richiesto la qualificazione nelle categorie OS3 e/o OS28 e/o OS30, e non il contrario, costituendo la categoria OG11 un quid pluris rispetto alle singole categorie specializzate. Domanda n. 3: Con riferimento a quanto in oggetto, nello specifico: 1. IMPORTO A BASE D’ASTA L’importo a ……. OS6 Euro 387.118,58 OS7 Euro 150.678,45 OS8 Euro 373.527,31 N.B. (2) Non è ammesso, a pena esclusione, per il concorrente, sia singolo che in raggruppamento, sommare, ai fini della qualificazione nella/e categoria/e OS6 e/o OS7 e/o OS8, la qualificazione posseduta nella/e medesima/e categoria/e con la qualificazione posseduta nella categoria OG1. Ritengo non sia chiaro cosa si intenda con la nota 2 e quindi nello specifico domando: “per costituenda ATI con qualificazione: Mandante OG1 Classe IV Mandataria OG11 Classe IV sono sufficienti le classifiche? Risposta n. 3: La costituenda ATI così come indicata non può essere ammessa alla gara in quanto, ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.P.R. 207/2010: “Per i raggruppamenti temporanei (…) di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente”. Dunque la categoria OG1 deve essere assunta dalla mandataria/capogruppo, e la categoria OG11, scorporabile ex art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dalla mandante. Così configurata, la costituenda ATI sopra indicata è in possesso della classifiche sufficienti a partecipare alla gara, in quanto la mandataria è qualificata per un importo sufficiente a coprire l’importo delle lavorazioni OG1, OS6, OS7 e OS8, e la mandante è qualificata per un importo sufficiente a coprire le lavorazioni della categoria OG11, come richiesto dai documenti di gara e dalla normativa in materia. Domanda n. 4: Sono a richiedere se per la gara in oggetto è previsto un sopralluogo e/o una presa visione della documentazione obbligatoria Risposta n. 4: Il sopralluogo presso il luogo dei lavori con personale dell’Ente e la visione della documentazione obbligatoria presso gli Uffici dell’Ente non è prevista. Il concorrente è unicamente obbligato a rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4.6), lettera o), del disciplinare di gara, riportata altresì alla lettera o) del modello di Istanza di ammissione alla gara di cui al punto 4.6) del disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono pubblicati sul sito internet A.T.C., compresa la “Lista delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, vidimata in ogni foglio dal RUP, che deve essere utilizzata, a pena esclusione, per formulare l’offerta economica, come previsto al punto 6) del disciplinare di gara. Domanda n. 5: In riferimento alla gara in oggetto con la presente chiediamo un chiarimento sui requisiti di partecipazione all’appalto. Su bando e disciplinare sono indicate le seguenti lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG1 € 551.980,36 OG11 € 480.853,34 OS6 € 387.118,58 OS7 € 150.678,45 OS8 € 373.527,31. A pag. 2) del disciplinare è precisato quanto segue: N.B. (2) Non è ammesso, a pena esclusione, per il concorrente, sia singolo che in raggruppamento, sommare, ai fini della qualificazione nella/e categoria/e OS6 e/o OS7 e/o OS8, la qualificazione posseduta nella/e medesima/e categoria/e con la qualificazione posseduta nella categoria OG1. Noi abbiamo intenzione di partecipare alla gara in forma di Costituenda ATI di tipo verticale così strutturata: 1) CAPOGRUPPO - Impresa edile di costruzione, attestata SOA per la Cat. OG1 classifica VII; 2) MANDANTE - Impresa impiantista, attestata SOA per la Cat. OG11 classifica II; In sede di offerta la Costituenda ATI dichiarerà di subappaltare le lavorazioni delle Cat. OS6, OS7 e OS8. È sufficiente per poter partecipare e non venire esclusi ? O in alternativa ci dobbiamo associare anche con un’impresa attestata SOA per le Cat. OS6, OS7 e OS8 ? Risposta n. 5: Sì, la costituenda ATI strutturata come indicato può partecipare alla gara in quanto in possesso delle qualificazioni richieste. Domanda n. 6: In riferimento all'appalto in oggetto, Vi comunichiamo che la penultima pagina del documento n. C0134001, posto a base di gara, non è leggibile in quanto risulta in un formato molto piccolo. Pertanto Vi chiediamo cortesemente di fornire una copia leggibile. **** In riferimento all’appalto in oggetto, chiedo cortesemente che sia effettuata una verifica sul computo metrico estimativo (C0134001-1) in quanto nella penultima pagina non si legge nessuna voce, essendoci probabilmente un errore di stampa. La pagina risulta infatti stampata in maniera troppo piccola Risposta n. 6: La pagina in questione del computo metrico estimativo (documento C0134001-1) disponibile sul sito internet di A.T.C. è stata riprodotta su più pagine per consentire una migliore visualizzazione (data 25/01/2012). Domanda n. 7: Con riferimento all’appalto in oggetto sono a porre le seguenti domande: 1. A pagina 2 del disciplinare al seguente punto: Categorie scorporabili/subappaltabili a qualificazione non obbligatoria: OS6 € 387.118,58 OS7 € 150.678,45 OS8 € 373.527,31 N.B. (2) Non è ammesso, a pena esclusione, per il concorrente, sia singolo che in raggruppamento, sommare, ai fini della qualificazione nella/e categoria/e OS6 e/o OS7 e/o OS8, la qualificazione posseduta nella/e medesima/e categoria/e con la qualificazione posseduta nella categoria OG1. Noi siamo in possesso della categoria OG1 class. VIII e OG11 class. III, possiamo partecipare alla gara dichiarando di subappaltare per intero le categorie: OS6-OS7 e OS8? 2. Punto 6 del disciplinare “OFFERTA ECONOMICA” : OFFERTA ECONOMICA A pena esclusione, nella busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo recante la dicitura “Offerta Economica" il concorrente deve inserire l’offerta economica, in bollo, validamente sottoscritta., formulata esclusivamente, a pena esclusione, mediante la compilazione della “Lista delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, vidimata in ogni foglio dal RUP. E’ richiesta una sola marca da bollo sull’offerta? Risposta n. 7: 1. Sì, l’impresa in possesso delle qualificazioni indicate può partecipare alla gara dichiarando di subappaltare per intero le categorie OS6, OS7 e OS8 2. Sì, è richiesta una sola marca da bollo sull’offerta Domanda n. 8: E’ obbligatorio effettuare la presa visione? Rilasciate l’attestato? Risposta n. 8: Si rimanda alla domanda n. 4 e relativa risposta. Domanda n. 9: La lista da compilare per la procedura in oggetto, è quella inserita sul sito? Risposta n. 9: Si rimanda alla domanda n. 1 e relativa risposta. Domanda n. 10: In riferimento ai lavori segnalati in oggetto, con la presente si chiede se occorre apporre la marca da bollo solo nell'ultima pagina dove verrà compilato il prezzo offerto ed il relativo sconto (nr. 75) della lista delle categorie (offerta economica) o se occorre apporre una marca da bollo ogni 4 pagine. Risposta n. 10: Si rimanda alla domanda n. 7.2 e relativa risposta. Domanda n. 11: In merito all’appalto in oggetto sono a chiedere le seguenti delucidazioni. CAUZIONE PROVVISORIA: come costituenda ATI, la cauzione deve essere intestata a tutte le ditte facenti parte dell’associazione temporanea Non essendo specificato nulla nel punto 4.2 del disciplinare di gara, sono a chiedere se nella cauzione si devono obbligatoriamente indicare le percentuali di costituzione dell’ATI o è sufficiente indicare il nominativo delle imprese con specifica di capogruppo e mandante. Risposta n. 11: E’ sufficiente il nominativo delle imprese con specifica di capogruppo e mandante Domanda n. 12: In merito alla formazione e alla compilazione del modello dell'offerta economica cortesemente richiedo un chiarimento sulla natura dei codici da voi utilizzati e la loro relazione con il prezziario regionale del Piemonte. La domanda verte sul come poter formulare un prezzo all'interno del modello da voi fornito. Risposta n. 12: I codici da noi utilizzati sono riferiti alle Istruzioni Operative del Sistema Qualità di ATC. Nella prima colonna della lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell'opera è indicato il codice relativo alla descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto. Tale codice in uso in ATC è codificato con una istruzione operativa del Sistema di Qualità; esso raggruppa o definisce, per una migliore facilità di consultazione e di individuazione delle lavorazioni presenti nel singolo progetto, la lavorazione da svolgersi, dando l’opera completa ad opera d’arte, così come meglio illustrato nell’esempio seguente: Descrizione: Fornitura e posa in opera di cls comprensivo di getto e vibratura …… esempio: codice prezzario regionale A01.P50.XXX - fornitura cls Euro 0,00 A01.P30.XXX - getto cls Euro 0,00 A01.P10.XXX – vibratura Euro 0,00 Totale Euro 0,00 Il codice, ad esempio FP.A.1.b.002.1, è un "Codice parlante". Con tale termine si intende un particolare metodo di codifica che consente di individuare direttamente dal codice, alcune delle caratteristiche o rintracciabilità della voce. Il codice parlante è strutturato, ovvero presenta uno schema ben definito dove ogni carattere, o gruppo di caratteri, indica una specifica caratteristica della voce in oggetto. Il codice di cui sopra può avere la seguente definizione FP.C.NN.x.n.s. o AP.C.NN.x.n.s. dove: • FP. = Identifica Formazione Prezzi (Voci accorpate del prezzario regionale o voce di prezzo del prezzario regionale la cui descrizione individua perfettamente la lavorazione da svolgersi non creando dubbi o incertezze circa l’interpretazione della voce di prezziario di riferimento) • AP. = Identifica Analisi Prezzi (Voci contenenti prezzi di mercato o ricerche di mercato o di altro prezziario eventualmente integrate con voci del prezzario Regionale) categoria specialistica di riferimento della voce di prezzario definite come indicato nella seguente tabella o • C. = Classe di appartenenza A S M E R Z • NN. = Categoria lavorazioni • x. = subcategoria lavorazioni Architettonico Strutture Meccanico Elettrico Restauro Sicurezza numerazione progressiva categoria lavorazioni di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. Esempio vedasi tabella seguente: 1 2 3 4 OG1 OS1 OS23 OS6 5 6 7 OS7 OS8 … EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI LAVORI IN TERRA DEMOLIZIONE DI OPERE FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONI ………………… elenco progressivo subcategoria lavorazioni di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. Esempio vedasi tabella seguente: 1 OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI a Opere provvisionali b Opere varie c Fondazioni …. ………………. • n. = Numerazione voce SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM 60, COMPRESO L'EVENTUALE DISSODAMENTO E/O DISFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, L'ACCUMULO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIA FP.S.2.a.001.1 Cm 40 eseguito a mano • s. = subnumerazione progressiva della voce in caso di voci consimili FP.S.2.a.001 SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM 60, COMPRESO L'EVENTUALE DISSODAMENTO E/O DISFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, L'ACCUMULO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIA FP.S.2.a.001.1 Cm 40 eseguito a mano FP.S.2.a.001.2 Cm 60 eseguito a mano Domanda n. 13: Con la presente intendiamo richiedere chiarimenti in merito all’Appalto n. 1701 - Nuova costruzione “Casa Passiva” in Ciriè (To). 1) Intendiamo partecipare all’appalto in ATI per soddisfare la copertura della Categoria Prevalente OG1 e scorporabile OG11. Si richiede se le categorie a qualificazione non obbligatoria OS6, OS7 e OS8 sono interamente subappaltabili ad imprese in possesso delle attestazioni SOA relative, in quanto non è chiaro quanto da Voi espresso con N.B. (2) a pagina 2 del Disciplinare di Gara. 2) Ai fini della Categoria Prevalente OG1, è necessaria la classifica IV o nel caso specifico, considerati gli importi, è sufficiente possedere la Categoria OG1 classifica III bis per un importo di € 1.500.000,00 (che con l’incremento del 20% come previsto dalla normativa, copre lavori di importo fino ad € 1.800.000,00)? 3) Pertanto, sulla base dei punti sopra elencati, siamo a chiederVi: - Possiamo partecipare all’appalto in oggetto costituendo ATI tra 2 imprese qualificate SOA (OG1 III bis e OS7 II) + (OG1 II - OG10 III - OG11 IV - OS28 I e OS30 III) utilizzando la Categoria in possesso OG1 III bis per coprire la categoria prevalente OG1; la Categoria OG11 IV per coprire la categoria Scorporabile OG11; la categoria OS7 II per coprire la categoria scorporabile/subappaltabile OS7 e subappaltare interamente i lavori delle categorie a qualificazione non obbligatoria OS6 ed OS8? Risposta n. 13: 1) Sì, le categorie a qualificazione non obbligatoria OS6, OS7 e OS8 sono interamente subappaltabili ad imprese in possesso delle attestazioni SOA relative, come indicato al punto 6 del bando di gara e al punto 1 del disciplinare 2) La domanda non è chiara, perché la qualificazione nella categoria prevalente può richiedere classifiche diverse a seconda di quali categorie scorporabili vengono ricondotte, ai fini della qualificazione, alla qualificazione posseduta nella categoria prevalente. Nel caso specifico le categorie scorporabili che possono essere ricondotte, ai fini della qualificazione, nella categoria prevalente, sono le categorie OS6, OS7 e OS8. L’importo di tali categorie sommato all’importo della categoria OG1 è pari a € 1.463.304,70. Per tale importo è sufficiente la qualificazione nella categoria OG1 class. III-bis. A tale qualificazione occorrerà ovviamente aggiungere quella nella categoria OG11, scorporabile ex art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per classifica adeguata. 3) La costituenda ATI indicata (verticale, in quanto pare di capire che le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 verranno assunte completamente dalla Capogruppo) può partecipare alla gara. Parte delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1 potrebbero essere assunte anche dalla mandante: in tal caso la costituenda ATI diverrebbe un’ATI mista, e nell’istanza di ammissione andrebbero correttamente indicate le percentuali di lavorazioni assunte da ciascuna impresa componente l’ATI, corrispondenti alla quota di partecipazione all’ATI, coerenti con le qualificazioni possedute e con la disciplina in materia. Domanda n. 14: In riferimento alla gara in oggetto è sufficiente ai fini della qualificazione, una ati da costituirsi tra le imprese con le seguenti categorie? CAPOGRUPPO OG1 III MANDANTE OG1 III OG11 III Risposta n. 14: Sì, l’ATI indicata può partecipare alla gara. Si rammenta che coma previsto al punto 2, quarto capoverso, del disciplinare di gara: “I raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari e GEIE di cui all’art. 34 c. 1 lett. d), e) ed f) D.Lgs. 163/2006 dovranno indicare, a pena esclusione, nell’istanza di ammissione alla gara di cui al successivo punto 4.6) o con dichiarazione a parte, le categorie di lavorazioni e la percentuale delle stesse, corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, che ciascuna impresa raggruppata o consorziata assume. La somma delle percentuali delle singole categorie di lavorazioni dovrà essere, per ciascuna categoria di lavorazioni in appalto, pari a 100, nel rispetto delle percentuali minime stabilite dall’art. 92, comma 2, DPR 207/2010 e s.m.i.”. Buongiorno, Domanda n. 15: In riferimento al Bando di Gara relativo all’“Intervento di nuova costruzione “Casa Passiva” per complessivi 14 alloggi e pertinenze in Ciriè (TO) località “Case Sparse Battandero”” si richiede, facendo riferimento al Disciplinare di Gara - Capitolo 6 “OFFERTA ECONOMICA”, cosa si intenda esattamente con la seguente affermazione ivi riportata: “La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”. Esempio: 1-Se non vi fossero errori di calcolo nelle somme o nei prodotti relativi ad ogni singola voce, i prezzi unitari offerti, in caso di stipula dì contratto, costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali o questi verranno calcolati e normalizzati sulla percentuale di sconto offerto? 2-Se invece vi fossero errori di calcolo nelle somme o nei prodotti di alcune voci, che di conseguenza porterebbero una variazione alla percentuale di sconto totale offerta, oltre a correggere la singola voce errata ed il totale risultante verrebbero modificati anche tutti gli altri prezzi unitari in modo tale da normalizzarli alla percentuale di sconto offerta? 4-Essendo comunque l’Appalto a corpo, che vi sia o meno un errore di calcolo (che ovviamente in questo secondo caso porterebbe comunque ad una correzione sull’importo totale dei lavori offerto) i prezzi unitari avranno validità contrattuale o verrà considerato solo l’importo complessivo totale offerto ? 4-Qualora si rendessero necessarie perizie di variante suppletive o di assestamento il nuovo importo come verrebbe calcolato? Secondo la Lista Prezzi Unitari Offerti per singole voci compilata dall’Impresa oppure secondo i prezzi presenti nel Computo Metrico Estimativo da Voi consegnatoci (TAV. C0134001-1) scontati del ribasso percentuale offerto? Risposta n. 15: La frase citata, riportata al punto 6 del disciplinare di gara, riproduce la disposizione dell’art. 119, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il citato art. 119 del d.P.R. 207/2010 disciplina, nei commi 2, 6 e 7 (riportati al punto 6 del disciplinare di gara) la procedura da seguire, nelle gare indette con il criterio dell’offerta a prezzi unitari, nel caso di discordanza tra le varie parti dell’offerta del concorrente, dando la prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere. Infatti il comma 2 prevede espressamente che il concorrente deve indicare nella “Lista”, compilata secondo le modalità nello stesso comma specificate e riportate al punto 6 del disciplinare, il prezzo complessivo offerto “unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo offerto ed il ribasso sono indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. Il comma 6 prevede espressamente e coerentemente con il comma 2 che: “L’autorità che presiede la gara … legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, ……”. Infine il comma 7, riportato nel punto 6 del disciplinare, prevede che eventuali discordanze fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica dei conteggi della “Lista” operata dalla stazione appaltante e quello risultante dal ribasso percentuale offerto vanno risolte, solo dopo l’aggiudicazione definitiva, correggendo tutti i prezzi unitari espressi dall’aggiudicatario in modo costante in base alla percentuale di discordanza in modo da rendere coerente l’importo totale con il ribasso percentuale espresso in lettere. Premesso quanto sopra, in relazione alle singole ipotesi sopra formulate, si evidenzia che: 1. Nell’ipotesi in cui, a seguito della verifica dei conteggi della “Lista” effettuata dalla stazione appaltante dopo l’aggiudicazione definitiva, non emergano errori di calcolo nelle somme o nei prodotti relativi alle singole voci, né discordanze fra i dati indicati in calce alla “Lista” (riferiti sia al prezzo sia alla percentuale di ribasso), i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario nella “Lista” costituiranno, senza alcuna correzione, l’elenco prezzi da allegare al contratto (con l’unica efficacia sotto specificata). 2. Nell’ipotesi in cui vi siano errori di calcolo nei prodotti o nella somma di cui al comma 2 dell’art. 119 d.P.R. 207/2010, si procede con un doppio passaggio. In un primo momento, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari offerti, si correggono i prodotti o la somma di cui al comma 2. Se il prezzo complessivo risultante da tale verifica non concorda con il prezzo che si ottiene applicando all’importo a base di gara il ribasso offerto indicato in lettere, si procede alla correzione di tutti i prezzi unitari in modo costante, sulla base della percentuale di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dalla prima verifica sopra indicata e il prezzo complessivo risultante dall’applicazione del ribasso offerto in lettere all’importo a base di gara. 3. Ferma restando nel caso di errori di calcolo l’applicazione della disciplina sopra delineata, trattandosi nel caso di specie di appalto a “corpo”, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., del punto 6, comma 5, del disciplinare di gara e dell’art. 3, comma 2, del capitolato speciale d’appalto, i prezzi unitari offerti non hanno alcuna efficacia contrattuale e non hanno effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, sebbene determinato mediante l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, terzo periodo del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Pertanto verrà considerato l’importo complessivo totale offerto risultante dal ribasso percentuale indicato in lettere. 4. Come espressamente previsto all’art. 3, comma 3, del Capitolato speciale d’appalto, qualora si rendessero necessarie varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, e qualora le stesse fossero ammissibili ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il relativo importo sarà calcolato in base ai prezzi unitari, eventualmente corretti secondo le modalità sopra riportate, offerti dall’aggiudicatario nella “Lista”.