Packaging - imballaggi alimentari

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Packaging - imballaggi alimentari
Packaging - imballaggi alimentari
M. Sciarroni
Foro di Roma
E- mail [email protected]
Riassunto
Il confezionamento e l’imballaggio degli alimenti risulta essere un settore in notevole espansione.
La sua finalità principale consiste nell’ottenere il massimo grado di protezione per i prodotti al fine
di evitare che i stessi possano subire alterazioni rischiose per la salute dei consumatori. Le funzioni
principali degli imballaggi e dei contenitori riguardano il ruolo da essi svolto in merito sia alla conservazione dei prodotti alimentari e sia alla loro idoneità all’uso. A tale proposito si sono sviluppate
nuove tecnologie e sono state poste in essere numerose ricerche per escludere che mediante tecniche
errate di confezionamento possano scaturire pregiudizi e danni per i consumatori. Allo scopo di prolungare la shelf- life ( vita commerciale) dei prodotti e, quindi, assicurare una maggiore tutela agli
utenti finali- consumatori, hanno trovato realizzazione i cosiddetti “imballaggi attivi” e “imballaggi
intelligenti, i quali vengono creati con materiali che, interagendo con gli alimenti, svolgono un ruolo
non soltanto di contenimento e di protezione, ma permettono anche di accrescerne l’utilità aggiungendo ulteriori funzioni. La ratio che ispira l’intera disciplina dei materiali a contatto degli alimenti,
di cui gli imballaggi e i recipienti ne sono un esempio tipico, è fondata sul raggiungimento del più
alto tenore di sicurezza di siffatti materiali. Le sostanze chimiche presenti negli imballaggi, infatti,
possono trasferirsi da quest’ultimi e raggiungere il cibo, mettendo in serio pericolo la salute umana.
La normativa, pertanto, impone che tali materiali debbano essere creati e ideati secondo precise
disposizioni di legge.
Siffatte disposizioni sono improntate sulle buone pratiche di fabbricazione per scongiurare l’originarsi di contaminazioni, di mutamenti e di deterioramenti nella composizione del prodotto che
comporterebbero molti rischi per i consumatori a causa della migrazione negli alimenti di sostanze
nocive.
La presente disamina ha avuto ad oggetto l’esame e l’analisi della normativa vigente in materia di
materiali che possono venire a contatto diretto con gli alimenti, con particolare attenzione alla regolamentazione degli imballaggi e dei contenitori.
Introduzione-discussione
Il confezionamento o il packaging dei prodotti
alimentari viene attuato attraverso una serie di
operazioni tecnologiche che hanno lo scopo di
evitare che i prodotti medesimi vengano danneggiati nella loro composizione da eventuali
alterazioni. Il porre gli alimenti in confezioni
adeguate per la conservazione e la distribuzione risulta di particolare importanza nell’ambito
della commercializzazione dei prodotti. Ciò sia
per gli operatori dell’imprese alimentari sia per
i distributori, nonché per i consumatori. I produttori hanno interesse a utilizzare tipi di imballaggi economici ed idonei all’uso cui sono
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chiamati a servire. Si segnala il fatto che le nuove
tecnologie applicate durante il confezionamento
sono molte costose rispetto a quelle tradizionali
e ciò comporta maggiori costi da sostenere per le
imprese di produzione. I distributori intendono
usare packaging dinamici in grado di prolungare
la vita dei prodotti ( shelf life), ma anche per consentire una loro efficace promozione; del pari, i
consumatori sono più attenti agli aspetti legati
alla praticità e alla salvaguardia della salute e
dell’ambiente. Detto questo, appare chiaro come
nell’ambito del settore del confezionamento alimentare convergano numerosi interessi relativi
ai soggetti sopra illustrati. Dacché ha trovato
origine l’enorme sviluppo del comparto relativo
alla realizzazione e alla fabbricazione degli imballaggi per i prodotti alimentari.
Il packaging, infatti, deve essere considerato
un utile strumento affinché il cibo giunga sulle
tavole dei consumatori indenne dalle contaminazioni. Il corretto confezionamento, oltre ad assicurare la qualità e l’igiene, esplica funzioni di
contenimento, di protezione, nonché quella, non
trascurabile, di promozione e di informazione
dei prodotti. Di seguito vengono indicate le funzioni principali di una confezione alimentare:
• Contenere adeguatamente il prodotto;
• Proteggere l’alimento da danni meccanici;
• Rappresentare una barriera per gas e vapori;
• Prevenire o ritardare la degradabilità biologica;
• Prevenire o ritardare la degradabilità fisica;
• Presentare il prodotto in forme attraenti;
• Facilitare la movimentazione e il magazzinaggio;
• Rappresentare opportune informazioni;
• Consentire l’identificazione sicura dei prodotti.
Il ruolo maggiormente conosciuto, e anche
quello più antico, è quello inerente al contenimento. Tale ruolo assume rilievo soprattutto per
taluni prodotti, quali i cosiddetti free flowing,
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ovvero i prodotti liquidi e i prodotti granulari.
Quest’ultimi, in ragione della loro natura non
solida, presentano la necessità di essere appropriatamente contenuti durante tutto il ciclo produttivo. Si segnalano, quelli datati: otri di pelle
e anfore di terracotta e di ceramica; per passare
poi alle bottiglie di vetro, di plastica, fino ad arrivare ai moderni contenitori realizzati con materiali innovativi e all’avanguardia.
La funzione di protezione della confezione
ha acquistato notevole importanza, rappresenta, invero “ l’interfaccia tra il prodotto e l’ambiente
circostante, quindi una fondamentale barriera protettiva per la qualità originale del prodotto” ( L. Piergiovanni). In altri termini, la funzione relativa
alla protezione permette un’ampia garanzia di
salvaguardia e di tutela nei confronti delle sollecitazioni meccaniche ed esterne, nonché nei confronti delle eventuali contaminazioni microbiche
e chimiche.
Non può essere trascurato, altresì, il ruolo di
“ venditore silenzioso” ( silent seller) attribuito
all’imballaggio che evidenzia l’influenza dello
stesso in tema di comunicazione. Il dato rileva,
non solo sotto l’aspetto prettamente commerciale e di marketing. Appare indubbia, infatti, la
capacità di catturare l’attenzione con colori, con
forme particolari, con immagini e con decorazioni, ma la confezione può diventare anche un utile strumento per veicolare al consumatore informazioni relative ai valori nutrizionali, ai marchi,
alle date, ai contrassegni, alle indicazioni metrologiche. Tutte comunicazioni poste a tutela della
salute dei stessi consumatori.
Quest’ultimi soffermano la propria l’attenzione sia sugli aspetti pratici della confezione che
ne permettono un uso facilitato, come le aperture flessibili o il diretto uso nel forno a microonde,
sia sugli aspetti riguardanti la sicurezza e l’impatto ambientale delle confezioni medesime. Al
riguardo è opportuno accennare che di sovente
la realizzazione dei contenitori e degli imballaggi viene strettamente collegata ad obiettivi
di protezione ambientale. Ciò con particolare
riferimento alla composizione dei materiali con
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i quali simili imballaggi vengono fabbricati e al
loro smaltimento.
Negli ultimi anni le tecniche e le operazioni di
confezionamento, oltre ad aver avuto una crescita esponenziale, hanno raggiunto alti livelli di
perfezionamento allo scopo di garantire e di allungare la vita commerciale dei prodotti, soprattutto di quelli freschi e facilmente deperibili. La
funzione di contenimento, quella più tradizionale e antica, è stata, pertanto, affiancata da alcune
funzioni specifiche, innovative e legate alla vigilanza e al controllo di eventi che possono provocare la diminuzione della qualità e della salubrità dei prodotti confezionati. Di conseguenza
hanno trovato realizzazione i cosiddetti “ Active
Packaging”, ovvero gli imballaggi funzionali di
cui si tratterà nel prosieguo.
Il veloce sviluppo delle operazioni tecniche e
dei processi tecnologici ha comportato un aggiornamento della disciplina giuridica relativa
al confezionamento dei prodotti alimentari.
Il primo importante provvedimento del legislatore italiano, inerente alla disciplina igienica
degli imballaggi, dei recipienti, degli utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, risale al DM del 21.03.1973, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20.04.1973, attraverso il quale sono stati individuati: gli elementi e i componenti che nell’ambito della produzione dei predetti imballaggi e dei recipienti
devono essere utilizzati per la loro fabbricazione;
le prove e gli esperimenti effettuati per valutare
la loro idoneità all’uso per cui sono destinati;
nonché tutte le condizioni di utilizzo per limitare ed evitare le eventuali contaminazioni degli
alimenti e, quindi prevenire ed evitare eventuali
rischi e pericoli per la salute dell’uomo. Successivamente è intervenuto il DPR 23.08.1982 n. 777,
in attuazione della Direttiva CEE 76/893 in tema
di materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. In seguito il Reg. CE
1935/2004 ha concretizzato l’opera di adeguamento normativo resa necessaria dalla continua
evoluzione tecnologica che ha investito il settore
di cui si discute.
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Il Reg. CE 1935/2004 prescrive precisi dettami
generali e specifici per i materiali e gli oggetti
che, appunto, entrano in contatto con gli alimenti, o dei quali si prevede che possano ragionevolmente entrare in contatto con i medesimi. Tale
Regolamento ha uniformato tutta la normativa
Europea previgente e ha consolidato il principio
per cui simili materiali devono possedere una
determinata caratteristica, ovvero essere “ inerti”, in maniera da impedire il passaggio di elementi e di sostanze, o peggio ancora la contaminazione, ai prodotti alimentari causando gravi
rischi per i consumatori.
In precedenza si è accennato alla circostanza
relativa allo studio e alla realizzazione di imballaggi definiti “ active packaging”, i quali vengono utilizzati per allungare la vita commerciale
dei prodotti.
Siffatti imballaggi consistono in contenitori e
in sistemi in grado di interagire con gli alimenti,
svolgendo funzioni aggiuntive e diverse rispetto
alla funzione di contenimento e di protezione.
Ai sensi dell’articolo 2, par.2 lett.a e lett.b, del
suindicato Regolamento vengono indicati: a) “
i materiali e oggetti attivi ”, intesi come materiali
preposti a prolungare la conservabilità o a mantenere inalterate le condizioni del prodotto alimentare, ad esempio regolando le concentrazioni di anidrite carbonica, di ossigeno e di umidità,
oppure rilasciando sostanze antienzimatiche e
antimicrobiche; b) “ materiali e oggetti intelligenti”
, ovvero materiali in grado di controllare le condizioni dei prodotti imballati o del suo ambiente
che potrebbero compromettere la sicurezza degli
alimenti ( esempio: tempo/temperatura TTI che
avvertono in caso di interruzione della catena
del freddo).
I successivi articoli 3-4, del Regolamento in
esame, stabiliscono espressamente i requisiti
generali e speciali dei materiali oggetto della
nostra analisi, compresi quelli attivi e quelli
intelligenti. Al proposito viene sancito che essi
devono essere realizzati in maniera conforme
alle buone pratiche di fabbricazione per evitare
il trasferimento agli alimenti di componenti che
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possano: 1) costituire un pericolo per la salute
umana; 2) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; 3)
comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Grande risalto viene,
altresì, rivolto all’etichettatura, alla pubblicità
e alla presentazione dei predetti materiali che
non devono trarre in inganno il consumatore.
Una chiara e adeguata etichetta consente, infatti, ai consumatori di identificare correttamente
le parti non commestibili; permette, inoltre di
individuare i materiali attivi e i materiali intelligenti in modo da non confondere i stessi. Si precisa che i sistemi di confezionamento intelligente risultano essere un valido strumento in grado
di fornire informazioni e comunicazioni relative alle condizioni dei prodotti da essi contenuti,
con la particolarità che non devono rilasciare e
trasmettere ai prodotti gli elementi di cui sono
composti. I sistemi intelligenti, pertanto, sono
generalmente posizionati sulla superficie esterna dell’imballaggio e vengono divisi dagli alimenti mediante una barriera posta all’interno
dei materiali destinati a venire in contatto con
i prodotti per impedire la migrazione verso gli
alimenti medesimi.
La disciplina giuridica è stata arricchita con il
Regolamento CE 450/2009 attraverso il quale la
Commissione Europea, oltre ad aver conferito
piena attuazione al Regolamento emanato nel
2004, ha anche inteso regolare e codificare il sistema delle innovazioni scientifiche apportate
dalla ricerca tecnologica.
Il Reg. CE 450/2009 stabilisce norme specifiche
per la commercializzazione degli imballaggi attivi e di quelli intelligenti al fine della loro immissione nel mercato comunitario. Il Regolamento
del 2009, inoltre, prevede determinate misure
per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti
in aggiunta a quelle generali già prescritte dal
Reg. CE 1935/2004. Al riguardo viene disposta
la realizzazione di un elenco comunitario di tutte
le sostanze che possono essere usate nelle composizioni degli imballaggi suindicati. L’elenco
puntualizza l’identità delle sostanze e la fun-
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zione delle stesse, il numero di riferimento e, se
necessario anche le condizione di utilizzazione
del componente o delle sostanze. La redazione,
l’ adozione dell’elenco delle sostanze usate, nonché l’autorizzazione alla commercializzazione
del packaging sono sottoposte alla verifica e alla
successiva validazione da parte dell’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare ( EFSA).
Ciò allo scopo di evitare ogni tipo di pericolo e
di danno per il consumatore.
Appare opportuno precisare che la normativa
suindicata ha una portata generale, viene applicata a ogni tipo di imballaggio e di confezionamento. Del pari ha trovato attuazione anche una
disciplina verticale e più dettagliata per specifici
materiali ed oggetti, si citano ad esempio: le materie plastiche, la pellicola di cellulosa rigenerata, le ceramiche, nonché gli oggetti di alluminio
e le leghe di alluminio.
Come ben si pone in evidenza tutta la legislazione relativa ai materiali di imballaggio è incentrata sulla sicurezza e sulla tutela della salute
umana. Al contempo, l’incremento sempre più
pressante delle tecnologie, delle nuove tecniche
di confezionamento e dei nuovi materiali rende
necessario, non solo un costante aggiornamento
degli elenchi dei materiali e degli elementi ammessi nella fabbricazione del packaging, ma anche un maggiore completamento da parte della
disciplina giuridica.
Bibliografia
DPR 23.08.1982 n. 777;
Reg. CE 1935/2004;
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TEDESCO A. “ Igiene degli alimenti” Hoepli
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MASINI S. “ Corso di diritto alimentare” Giuffrè
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PIERGIOVANNI L. –LIMBO S. “ Food Packaging: materiali, tecnologie e soluzioni” CSI
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www.foodpackages.net ;
www.alimentibevande.it