Packaging - imballaggi alimentari
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Packaging - imballaggi alimentari M. Sciarroni Foro di Roma E- mail [email protected] Riassunto Il confezionamento e l’imballaggio degli alimenti risulta essere un settore in notevole espansione. La sua finalità principale consiste nell’ottenere il massimo grado di protezione per i prodotti al fine di evitare che i stessi possano subire alterazioni rischiose per la salute dei consumatori. Le funzioni principali degli imballaggi e dei contenitori riguardano il ruolo da essi svolto in merito sia alla conservazione dei prodotti alimentari e sia alla loro idoneità all’uso. A tale proposito si sono sviluppate nuove tecnologie e sono state poste in essere numerose ricerche per escludere che mediante tecniche errate di confezionamento possano scaturire pregiudizi e danni per i consumatori. Allo scopo di prolungare la shelf- life ( vita commerciale) dei prodotti e, quindi, assicurare una maggiore tutela agli utenti finali- consumatori, hanno trovato realizzazione i cosiddetti “imballaggi attivi” e “imballaggi intelligenti, i quali vengono creati con materiali che, interagendo con gli alimenti, svolgono un ruolo non soltanto di contenimento e di protezione, ma permettono anche di accrescerne l’utilità aggiungendo ulteriori funzioni. La ratio che ispira l’intera disciplina dei materiali a contatto degli alimenti, di cui gli imballaggi e i recipienti ne sono un esempio tipico, è fondata sul raggiungimento del più alto tenore di sicurezza di siffatti materiali. Le sostanze chimiche presenti negli imballaggi, infatti, possono trasferirsi da quest’ultimi e raggiungere il cibo, mettendo in serio pericolo la salute umana. La normativa, pertanto, impone che tali materiali debbano essere creati e ideati secondo precise disposizioni di legge. Siffatte disposizioni sono improntate sulle buone pratiche di fabbricazione per scongiurare l’originarsi di contaminazioni, di mutamenti e di deterioramenti nella composizione del prodotto che comporterebbero molti rischi per i consumatori a causa della migrazione negli alimenti di sostanze nocive. La presente disamina ha avuto ad oggetto l’esame e l’analisi della normativa vigente in materia di materiali che possono venire a contatto diretto con gli alimenti, con particolare attenzione alla regolamentazione degli imballaggi e dei contenitori. Introduzione-discussione Il confezionamento o il packaging dei prodotti alimentari viene attuato attraverso una serie di operazioni tecnologiche che hanno lo scopo di evitare che i prodotti medesimi vengano danneggiati nella loro composizione da eventuali alterazioni. Il porre gli alimenti in confezioni adeguate per la conservazione e la distribuzione risulta di particolare importanza nell’ambito della commercializzazione dei prodotti. Ciò sia per gli operatori dell’imprese alimentari sia per i distributori, nonché per i consumatori. I produttori hanno interesse a utilizzare tipi di imballaggi economici ed idonei all’uso cui sono 49 La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 1, chiamati a servire. Si segnala il fatto che le nuove tecnologie applicate durante il confezionamento sono molte costose rispetto a quelle tradizionali e ciò comporta maggiori costi da sostenere per le imprese di produzione. I distributori intendono usare packaging dinamici in grado di prolungare la vita dei prodotti ( shelf life), ma anche per consentire una loro efficace promozione; del pari, i consumatori sono più attenti agli aspetti legati alla praticità e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente. Detto questo, appare chiaro come nell’ambito del settore del confezionamento alimentare convergano numerosi interessi relativi ai soggetti sopra illustrati. Dacché ha trovato origine l’enorme sviluppo del comparto relativo alla realizzazione e alla fabbricazione degli imballaggi per i prodotti alimentari. Il packaging, infatti, deve essere considerato un utile strumento affinché il cibo giunga sulle tavole dei consumatori indenne dalle contaminazioni. Il corretto confezionamento, oltre ad assicurare la qualità e l’igiene, esplica funzioni di contenimento, di protezione, nonché quella, non trascurabile, di promozione e di informazione dei prodotti. Di seguito vengono indicate le funzioni principali di una confezione alimentare: • Contenere adeguatamente il prodotto; • Proteggere l’alimento da danni meccanici; • Rappresentare una barriera per gas e vapori; • Prevenire o ritardare la degradabilità biologica; • Prevenire o ritardare la degradabilità fisica; • Presentare il prodotto in forme attraenti; • Facilitare la movimentazione e il magazzinaggio; • Rappresentare opportune informazioni; • Consentire l’identificazione sicura dei prodotti. Il ruolo maggiormente conosciuto, e anche quello più antico, è quello inerente al contenimento. Tale ruolo assume rilievo soprattutto per taluni prodotti, quali i cosiddetti free flowing, 50 gennaio-aprile 2014, ANNO 43 ovvero i prodotti liquidi e i prodotti granulari. Quest’ultimi, in ragione della loro natura non solida, presentano la necessità di essere appropriatamente contenuti durante tutto il ciclo produttivo. Si segnalano, quelli datati: otri di pelle e anfore di terracotta e di ceramica; per passare poi alle bottiglie di vetro, di plastica, fino ad arrivare ai moderni contenitori realizzati con materiali innovativi e all’avanguardia. La funzione di protezione della confezione ha acquistato notevole importanza, rappresenta, invero “ l’interfaccia tra il prodotto e l’ambiente circostante, quindi una fondamentale barriera protettiva per la qualità originale del prodotto” ( L. Piergiovanni). In altri termini, la funzione relativa alla protezione permette un’ampia garanzia di salvaguardia e di tutela nei confronti delle sollecitazioni meccaniche ed esterne, nonché nei confronti delle eventuali contaminazioni microbiche e chimiche. Non può essere trascurato, altresì, il ruolo di “ venditore silenzioso” ( silent seller) attribuito all’imballaggio che evidenzia l’influenza dello stesso in tema di comunicazione. Il dato rileva, non solo sotto l’aspetto prettamente commerciale e di marketing. Appare indubbia, infatti, la capacità di catturare l’attenzione con colori, con forme particolari, con immagini e con decorazioni, ma la confezione può diventare anche un utile strumento per veicolare al consumatore informazioni relative ai valori nutrizionali, ai marchi, alle date, ai contrassegni, alle indicazioni metrologiche. Tutte comunicazioni poste a tutela della salute dei stessi consumatori. Quest’ultimi soffermano la propria l’attenzione sia sugli aspetti pratici della confezione che ne permettono un uso facilitato, come le aperture flessibili o il diretto uso nel forno a microonde, sia sugli aspetti riguardanti la sicurezza e l’impatto ambientale delle confezioni medesime. Al riguardo è opportuno accennare che di sovente la realizzazione dei contenitori e degli imballaggi viene strettamente collegata ad obiettivi di protezione ambientale. Ciò con particolare riferimento alla composizione dei materiali con Packaging - imballaggi alimentari i quali simili imballaggi vengono fabbricati e al loro smaltimento. Negli ultimi anni le tecniche e le operazioni di confezionamento, oltre ad aver avuto una crescita esponenziale, hanno raggiunto alti livelli di perfezionamento allo scopo di garantire e di allungare la vita commerciale dei prodotti, soprattutto di quelli freschi e facilmente deperibili. La funzione di contenimento, quella più tradizionale e antica, è stata, pertanto, affiancata da alcune funzioni specifiche, innovative e legate alla vigilanza e al controllo di eventi che possono provocare la diminuzione della qualità e della salubrità dei prodotti confezionati. Di conseguenza hanno trovato realizzazione i cosiddetti “ Active Packaging”, ovvero gli imballaggi funzionali di cui si tratterà nel prosieguo. Il veloce sviluppo delle operazioni tecniche e dei processi tecnologici ha comportato un aggiornamento della disciplina giuridica relativa al confezionamento dei prodotti alimentari. Il primo importante provvedimento del legislatore italiano, inerente alla disciplina igienica degli imballaggi, dei recipienti, degli utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, risale al DM del 21.03.1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20.04.1973, attraverso il quale sono stati individuati: gli elementi e i componenti che nell’ambito della produzione dei predetti imballaggi e dei recipienti devono essere utilizzati per la loro fabbricazione; le prove e gli esperimenti effettuati per valutare la loro idoneità all’uso per cui sono destinati; nonché tutte le condizioni di utilizzo per limitare ed evitare le eventuali contaminazioni degli alimenti e, quindi prevenire ed evitare eventuali rischi e pericoli per la salute dell’uomo. Successivamente è intervenuto il DPR 23.08.1982 n. 777, in attuazione della Direttiva CEE 76/893 in tema di materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. In seguito il Reg. CE 1935/2004 ha concretizzato l’opera di adeguamento normativo resa necessaria dalla continua evoluzione tecnologica che ha investito il settore di cui si discute. M. Sciarroni Il Reg. CE 1935/2004 prescrive precisi dettami generali e specifici per i materiali e gli oggetti che, appunto, entrano in contatto con gli alimenti, o dei quali si prevede che possano ragionevolmente entrare in contatto con i medesimi. Tale Regolamento ha uniformato tutta la normativa Europea previgente e ha consolidato il principio per cui simili materiali devono possedere una determinata caratteristica, ovvero essere “ inerti”, in maniera da impedire il passaggio di elementi e di sostanze, o peggio ancora la contaminazione, ai prodotti alimentari causando gravi rischi per i consumatori. In precedenza si è accennato alla circostanza relativa allo studio e alla realizzazione di imballaggi definiti “ active packaging”, i quali vengono utilizzati per allungare la vita commerciale dei prodotti. Siffatti imballaggi consistono in contenitori e in sistemi in grado di interagire con gli alimenti, svolgendo funzioni aggiuntive e diverse rispetto alla funzione di contenimento e di protezione. Ai sensi dell’articolo 2, par.2 lett.a e lett.b, del suindicato Regolamento vengono indicati: a) “ i materiali e oggetti attivi ”, intesi come materiali preposti a prolungare la conservabilità o a mantenere inalterate le condizioni del prodotto alimentare, ad esempio regolando le concentrazioni di anidrite carbonica, di ossigeno e di umidità, oppure rilasciando sostanze antienzimatiche e antimicrobiche; b) “ materiali e oggetti intelligenti” , ovvero materiali in grado di controllare le condizioni dei prodotti imballati o del suo ambiente che potrebbero compromettere la sicurezza degli alimenti ( esempio: tempo/temperatura TTI che avvertono in caso di interruzione della catena del freddo). I successivi articoli 3-4, del Regolamento in esame, stabiliscono espressamente i requisiti generali e speciali dei materiali oggetto della nostra analisi, compresi quelli attivi e quelli intelligenti. Al proposito viene sancito che essi devono essere realizzati in maniera conforme alle buone pratiche di fabbricazione per evitare il trasferimento agli alimenti di componenti che 51 La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 1, possano: 1) costituire un pericolo per la salute umana; 2) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; 3) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Grande risalto viene, altresì, rivolto all’etichettatura, alla pubblicità e alla presentazione dei predetti materiali che non devono trarre in inganno il consumatore. Una chiara e adeguata etichetta consente, infatti, ai consumatori di identificare correttamente le parti non commestibili; permette, inoltre di individuare i materiali attivi e i materiali intelligenti in modo da non confondere i stessi. Si precisa che i sistemi di confezionamento intelligente risultano essere un valido strumento in grado di fornire informazioni e comunicazioni relative alle condizioni dei prodotti da essi contenuti, con la particolarità che non devono rilasciare e trasmettere ai prodotti gli elementi di cui sono composti. I sistemi intelligenti, pertanto, sono generalmente posizionati sulla superficie esterna dell’imballaggio e vengono divisi dagli alimenti mediante una barriera posta all’interno dei materiali destinati a venire in contatto con i prodotti per impedire la migrazione verso gli alimenti medesimi. La disciplina giuridica è stata arricchita con il Regolamento CE 450/2009 attraverso il quale la Commissione Europea, oltre ad aver conferito piena attuazione al Regolamento emanato nel 2004, ha anche inteso regolare e codificare il sistema delle innovazioni scientifiche apportate dalla ricerca tecnologica. Il Reg. CE 450/2009 stabilisce norme specifiche per la commercializzazione degli imballaggi attivi e di quelli intelligenti al fine della loro immissione nel mercato comunitario. Il Regolamento del 2009, inoltre, prevede determinate misure per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti in aggiunta a quelle generali già prescritte dal Reg. CE 1935/2004. Al riguardo viene disposta la realizzazione di un elenco comunitario di tutte le sostanze che possono essere usate nelle composizioni degli imballaggi suindicati. L’elenco puntualizza l’identità delle sostanze e la fun- 52 gennaio-aprile 2014, ANNO 43 zione delle stesse, il numero di riferimento e, se necessario anche le condizione di utilizzazione del componente o delle sostanze. La redazione, l’ adozione dell’elenco delle sostanze usate, nonché l’autorizzazione alla commercializzazione del packaging sono sottoposte alla verifica e alla successiva validazione da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ( EFSA). Ciò allo scopo di evitare ogni tipo di pericolo e di danno per il consumatore. Appare opportuno precisare che la normativa suindicata ha una portata generale, viene applicata a ogni tipo di imballaggio e di confezionamento. Del pari ha trovato attuazione anche una disciplina verticale e più dettagliata per specifici materiali ed oggetti, si citano ad esempio: le materie plastiche, la pellicola di cellulosa rigenerata, le ceramiche, nonché gli oggetti di alluminio e le leghe di alluminio. Come ben si pone in evidenza tutta la legislazione relativa ai materiali di imballaggio è incentrata sulla sicurezza e sulla tutela della salute umana. Al contempo, l’incremento sempre più pressante delle tecnologie, delle nuove tecniche di confezionamento e dei nuovi materiali rende necessario, non solo un costante aggiornamento degli elenchi dei materiali e degli elementi ammessi nella fabbricazione del packaging, ma anche un maggiore completamento da parte della disciplina giuridica. Bibliografia DPR 23.08.1982 n. 777; Reg. CE 1935/2004; Reg. CE 450/2009; TEDESCO A. “ Igiene degli alimenti” Hoepli 2011; MASINI S. “ Corso di diritto alimentare” Giuffrè 2011; PIERGIOVANNI L. –LIMBO S. “ Food Packaging: materiali, tecnologie e soluzioni” CSI 2010; www.foodpackages.net ; www.alimentibevande.it