Circolare PG / 2014 - Amministrazione trasparente Regione Emilia

Transcript

Circolare PG / 2014 - Amministrazione trasparente Regione Emilia
DIREZIONEGENERALE CENTRALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
IL RESPONSABILE
TIPO
ANNO
REG.
PG
/ 2014 / 486366
DEL
12
/
12
All’Agenzia Informazione e Ufficio
Stampa della Giunta
NUMERO
Alle Direzioni Generali
/ 2014
Al Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale
All’Agenzia Sanitaria e Sociale
regionale
Ai Servizi regionali
Alle Autorità di Bacino della
Regione Emilia-Romagna
e p.c.
Al Servizio Gestione e Sviluppo
dell’Assemblea Legislativa
regionale
LL.SS.
OGGETTO:
LE NOVITA’ PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA PREVISTE CON IL DECRETO SULLE
SEMPLIFICAZIONI FISCALI - D. LGS. N. 175 DEL 21/11/2014 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 277 DEL
28.11.2014 – IN VIGORE DAL 13 DICEMBRE 2014
Indice degli argomenti trattati
CAPO I – Semplificazione per le persone fisiche
ART. 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata
ART. 2 - Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni da parte dei sostituti d’imposta
ART. 3 - Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese
sostenute dai contribuenti
ART 4 - Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata
ART. 5 - Limiti ai poteri di controllo
ART. 6 - Visto di conformità
ART. 7 - Modifica compensi
ART. 8 - Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef
ART. 9 - Disposizioni di attuazione e finali
ART. 10 - Spese di vitto e alloggio dei professionisti
ART. 11 - Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare
1
ART. 12 - Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più
periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione
energetica degli edifici
CAPO II Semplificazione per i rimborsi
ART. 13 - Esecuzione dei rimborsi IVA
ART. 14 - Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale
ART. 15 - Compensazione dei rimborsi da assistenza
CAPO III Semplificazioni per le società
ART. 16 - Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione
ART. 18 - Società in perdita sistemica
CAPO IV – Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale
ART. 21 –
ART. 22 –
ART. 23 –
ART. 25 -
Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list
Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
Semplificazione elenchi intrastat servizi
Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat
CAPO V – Eliminazione di adempimenti superflui
ART. 27 – Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi
ART. 28 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari
CAPO VI – Semplificazioni e coordinamenti normativi
ART. 33 – Allineamento definizione prima casa IVA - registro
ART. 34 – Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di
attestazione della prestazione energetica
ART. 35 – Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle
società richiedenti e dei Centri autorizzati
ART. 36 – Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il D. Lgs. N. 175 del 21
novembre 2014 contenente una serie di semplificazioni fiscali, in attuazione dei principi statuiti
dalla “Riforma Fiscale”. Il Decreto entra in vigore il 13 dicembre 2014.
La presente circolare esamina le novità contenute negli articoli del citato decreto che impattano
maggiormente sull’attività delle strutture regionali.
2
ART. 1 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
A partire dall’anno 2015, in via sperimentale, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, si
introduce la dichiarazione dei redditi mod. 730 "precompilata" da parte dell' Agenzia delle Entrate.
Tale dichiarazione è messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati, indicati agli artt. 49
e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis, d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento europeo, ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, che
hanno i requisiti per presentare il modello 730.
Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti
effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i
dati contenuti nelle certificazioni, rilasciate dai sostituti d'imposta, con riferimento ai redditi di
lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (compensi per
attività di lavoro autonomo occasionale).
Entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al
contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può
accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall' Agenzia delle Entrate oppure
inserendo ulteriori informazioni.
Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:
⇒
direttamente “on line”, tramite il sito internet dell' Agenzia delle Entrate (vedi nota 1);
⇒
conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
⇒
conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista
abilitato;
⇒
direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento
del Direttore dell' Agenzia delle Entrate
In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono continuare a presentare la
dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico
Persone fisiche.
La norma prevede l'istituzione, all'interno dell'Agenzia delle entrate, di un'apposita unità di
monitoraggio, la quale riceve e gestisce i dati contenuti nei flussi informativi sopra descritti,
verificando la completezza, la qualità e la tempestività delle trasmissioni. In tal modo sarà possibile
realizzare, progressivamente, un sistema che consenta di precompilare in modo ottimale la
dichiarazione dei redditi oggetto delle disposizioni in commento.
Nota 1 – Come richiedere il PIN all’Agenzia delle Entrate - Le persone fisiche residenti in Italia, possono utilizzare due modalità per richiedere il PIN
di accesso ai servizi telematici: a) presentandosi direttamente allo sportello presso un ufficio territoriale dell'Agenzia - devono compilare un
apposito modulo, presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel quale devono essere indicati alcuni dati personali quali: codice fiscale, dati
anagrafici e di residenza; b) direttamente on line – compilando appositi campi presenti sul sito richiedenti alcuni dati personali desunti dalla
dichiarazione presentata nell'anno precedente: codice fiscale, tipo di dichiarazione presentata (730, Unico, nessuna), la modalità di
presentazione adottata (Sostituto d’imposta, Servizi Telematici, Ufficio Agenzia delle Entrate, Posta), il reddito complessivo dichiarato. Il sistema,
effettuati i controlli di congruenza, fornirà subito la prima parte del PIN (prime 4 cifre). A fronte della domanda accettata dal sistema, il
richiedente riceverà, entro 15 giorni, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a
completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password di accesso.
3
ART. 2 - TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI DA PARTE DEI
SOSTITUTI D’IMPOSTA
Entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, i
sostituti d’imposta devono inviare, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni dei
propri sostituiti.
Nei casi di tardivo, omesso o errato invio si applicherà la sanzione di 100 euro per ogni
certificazione.
La sanzione non è applicata se il sostituto d’imposta provvede alla trasmissione della corretta
certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
ART. 3 - TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI
DATI RELATIVI A ONERI E SPESE SOSTENUTE DAI CONTRIBUENTI
Al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate l’elaborazione dei redditi e dei controlli sugli oneri
deducibili e detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli
enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari dovranno trasmettere, entro il 28
febbraio di ciascun anno, all’Agenzia stessa, una comunicazione contenente i dati degli interessi
passivi e relativi oneri accessori per mutui, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro
gli infortuni, contributi previdenziali e assistenziali e contributi versati alle forme di previdenza
complementare.
La scadenza, del 30 aprile, attualmente prevista per l'invio di tali informazioni all'Agenzia delle
Entrate, infatti, non si concilia con quella individuata per la messa a disposizione della
dichiarazione precompilata, essendo fissata al 15 aprile.
È rinviata al 2016, con riferimento alle spese sostenute nel 2015, l’acquisizione da parte
dell’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle prestazioni sanitarie. Trattasi di aziende ospedaliere,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e
private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione
dei servizi sanitari, medici / odontoiatri che avranno l’obbligo di inviare i dati delle spese mediche
detraibili o deducibili, quali farmaci, visite e ticket, sostenute dai contribuenti dal 2015 in poi.
Le informazioni provenienti dai soggetti terzi, già utilizzate per le attività di controllo, sono ora
acquisite anche per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi.
Con un provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità e il
contenuto dei flussi informativi provenienti dalle banche, dalle assicurazioni, dagli enti
previdenziali e dai fondi pensione.
Al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, è
prevista l'applicazione di un'apposita sanzione in misura fissa, pari a cento euro, nei casi di
4
omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati. La sanzione non è applicata se gli enti esterni
provvedono alla trasmissione dei dati corretti, entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati del
sistema Tessera Sanitaria (ricette del Servizio Sanitario Nazionale).
Al fine dì predisporre, dal 2016, per l'anno d'imposta 2015, le dichiarazioni precompilate con tutti i
dati riguardanti le spese mediche, quelle di assistenza specifica e alle spese sanitarie che danno
diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, è prevista la trasmissione telematica
all'Agenzia delle Entrate di tutte le informazioni necessarie.
L'Agenzia delle Entrate ha il potere di effettuare accessi e verifiche nei confronti dei soggetti terzi
ai fini della correttezza dei dati trasmessi.
ART 4 - ACCETTAZIONE E MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
E’ unificata la scadenza del 7 luglio per:
• la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata dai sostituti, dai Caf e dai professionisti
(in ogni caso la dichiarazione va consegnata al contribuente prima dell’invio all’Agenzia delle
Entrate, al fine di garantirgli la disponibilità della dichiarazione prima della trasmissione);
• la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate ai sostituti, ai
Caf e ai professionisti abilitati.
Le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata, che si rendono disponibili al
contribuente, sia nel caso di accettazione, sia nel caso di interventi modificativi sono le seguenti:
⇒
il contribuente può effettuare direttamente la trasmissione, se abilitato ai servizi Telematici
dell'Agenzia delle Entrate;
⇒
il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
⇒
il contribuente può rivolgersi ad un CAF o a un professionista abilitato, presentando, in
questo caso, la relativa documentazione, per permettere la verifica di conformità anche sui dati
forniti con la precompilata.
Dopo aver ricevuto il modello precompilato il contribuente può:
1. accettare la dichiarazione senza modifiche – se presentata direttamente o tramite sostituto
d’imposta è prevista l’esenzione dai controlli formali, salvo che per la sussistenza delle condizioni
soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e per le
agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituiti d’imposta per i quali gli stessi non hanno
effettuato le trattenute (sono esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a €
4.000);
2. accettare la dichiarazione con modifiche - In questo caso:
5
• se la presentazione è effettuata direttamente dal contribuente, ovvero tramite il proprio
sostituto d’imposta, la dichiarazione rimane sottoposta al controllo formale in capo al
contribuente;
• se la presentazione avviene tramite un CAF o un professionista abilitato, il controllo formale è
effettuato nei confronti di questi ultimi, salvo il controllo nei confronti del contribuente della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e/o deduzioni;
3. rifiutare la dichiarazione - In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al proprio sostituto
d’imposta o ad un CAF oppure a un professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei
redditi, compilata con le ordinarie modalità.
ART. 5 - LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO
Per le dichiarazioni dei redditi precompilate, presentate senza modifiche, direttamente all’Agenzia
delle Entrate o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, l’Agenzia non effettuerà il
controllo formale sugli oneri deducibili o detraibili, forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi
quali banche e assicurazioni, per esempio.
Per le dichiarazioni presentate, con o senza modifiche, a un CAF o a un professionista abilitato,
l’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale nei confronti del CAF o del professionista in
quanto soggetto che appone il visto di conformità. Nei riguardi del contribuente permane il
controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e/o
deduzioni.
ART. 6 - VISTO DI CONFORMITA'
Per tutti i modelli 730 trasmessi, precompilati o meno, i CAF o i professionisti abilitati dovranno
apporre il visto di conformità, verificando la correttezza dei dati esposti nelle dichiarazioni, ivi
compresi i dati messi a disposizione del contribuente nella precompilata da parte dell’Agenzia
delle Entrate.
I CAF e i professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità rispondono, pertanto, a titolo di
responsabilità per l’errato controllo dei dati documentali e sono, conseguentemente, tenuti al
pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione
nella misura ridotta al 30% ad esclusione dei casi in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata
da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
In altri termini, si determina una sorta di "sostituzione" della posizione dell'originario debitore (il
contribuente) con quella del CAF o del professionista inadempienti, rispetto alla corretta
esecuzione del rapporto contrattuale con il contribuente, che trova il suo fondamento nel rilascio
6
di un visto di conformità infedele da parte dell'intermediario chiamato a svolgere un ruolo
essenziale di mediazione tra amministrazione e contribuenti.
Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è commessa il CAF o il professionista
presenta una dichiarazione rettificativa o invia una specifica comunicazione dei dati interessati
dalla rettifica, qualora il contribuente non intenda presentare detta dichiarazione, in capo al CAF e
al professionista è applicata la sola sanzione. A carico del contribuente, invece, rimangono sia la
maggiore imposta dovuta, sia i relativi interessi.
Qualora, tuttavia, dal controllo formale della dichiarazione, emerga un credito a favore del
contribuente, l'Agenzia delle Entrate procede al rimborso a favore del contribuente stesso.
ART. 7 - MODIFICA COMPENSI
Tenuto conto del diverso livello di responsabilità, nel nuovo processo di assistenza fiscale, la
norma dispone una rimodulazione del sistema dei compensi, da attuarsi con l'emanazione di un
decreto ministeriale, per i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati, senza incremento di
oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti.
ART. 8 – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI IRPEF
La disposizione ha l'obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionale
regionale e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri
intermediari è previsto l'invio al MEF, da parte delle Regioni e delle Province autonome, entro il 31
gennaio dell’anno in cui l’addizionale si riferisce, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
delle Finanze (www.finanze.gov.it).
DOMICILIO FISCALE ADDIZIONALE REGIONALE - Per definire il domicilio fiscale del contribuente, ai
fini del versamento dell’addizionale regionale, si fa riferimento al 1° GENNAIO, in luogo
dell’attuale 31.12.
DOMICILIO FISCALE ADDIZIONALE COMUNALE – Il domicilio fiscale è uniformato al 1° gennaio. Per
la quantificazione dell’acconto, devono essere considerate le aliquote e le soglie d’esenzione nella
misura prevista nell’anno precedente. E’ eliminata la previgente rilevanza di quanto deliberato dal
Comune al quale era consentito di variare l’aliquota entro il 20.12 dell’anno precedente.
E’, inoltre, previsto che i Comuni, contemporaneamente all’invio dei regolamenti e delle delibere
relative all’addizionale comunale IRPEF, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, i dati contenuti nei
suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
7
ART. 9 – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE FINALI
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati termini e
modalità applicative di cui agli articoli da 1 a 8.
ART. 10 - SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI
L’art. 10 del D. Lgs. N. 174 del 21.11.2014, modificando l’art. 54, comma 5, TUIR, dispone che le
prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute direttamente dal
committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.
Di conseguenza il professionista non deve riaddebitare in fattura tali spese al committente.
La nuova disposizione è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2015.
ART. 11 – DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: ESONERI E DOCUMENTI DA ALLEGARE
Non è più necessario presentare la dichiarazione di successione se l’eredità, devoluta al coniuge e
ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a € 100.000,00 in luogo dei precedenti €
25.822,84, e non comprende immobili o diritti reali immobiliari.
È inoltre previsto il venir meno dei seguenti obblighi:
• di allegare alla dichiarazione documenti in originale o in copia autenticata. Il contribuente può
avvalersi della facoltà di allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di
documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando che le
stesse costituiscono copie degli originali. Resta, comunque, salva la possibilità dell’Agenzia delle
Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autenticata;
• di presentare la dichiarazione integrativa, in caso di rimborso fiscale erogato dopo la
dichiarazione di successione. In questo caso, l’imposta sarà liquidata direttamente dall’Ufficio.
ART. 12 - ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I LAVORI CHE
PROSEGUONO PER PIU' PERIODI DI IMPOSTA AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE
SOSTENUTE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
E’ stabilisca l’abrogazione della comunicazione dei lavori che proseguono per più periodi d’imposta
ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.
Trattasi del modello IRE.
8
ART. 13 - ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA
Il nuovo art. 38-bis del DPR n. 633/72 ha rivisto le procedure per l’esecuzione dei rimborsi IVA
risultanti a credito nella dichiarazione annuale. In generale, viene ampliato, da 5.000,00 a
15.000,00 euro, l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento e non vengono
posti limiti all’ammontare dei rimborsi ottenibili dai contribuenti non a rischio che presentano solo
la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sono, inoltre, individuate le ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia.
Tra le principali semplificazioni:
• i rimborsi di importo non superiore a € 15.000 sono erogati senza prestazione di alcuna
garanzia;
• i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “non a rischio”, sono erogati
previa prestazione di garanzia, ovvero senza la stessa ma presentando la dichiarazione annuale o
istanza infrannuale munita del visto di conformità, o della sottoscrizione dell’organo di controllo,
allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di alcune
condizioni che ne attestino l’operatività.
• i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “a rischio” per l’Erario, sono
erogati previa prestazione di idonea garanzia.
Ad esempio, sono considerati soggetti a rischio coloro che:
ð
esercitano l’attività da meno di 2 anni (ad esclusione delle start up di cui all’art. 25,
DL n. 179/2012);
ð
sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di
accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e
importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
- 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano €
1.500.000;
ð presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso
priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà;
ð richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell’attività.
ART. 14 - RIMBORSO CREDITI D’IMPOSTA E INTERESSI IN CONTO FISCALE
La norma prevede regole più semplici per l’erogazione dei rimborsi da parte dell’Agente della
Riscossione ai contribuenti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
L’Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità, da
parte del contribuente, di presentare una specifica richiesta.
L’erogazione dei rimborsi in conto fiscale avviene entro:
9
• 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al
rimborso;
• 20 giorni qualora il rimborso sia disposto sulla base della comunicazione da parte del
competente Ufficio.
La disposizione in esame è applicabile ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015.
ART. 15 - COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA
Le somme rimborsate ai percipienti, sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei
redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati, sono compensate dai
sostituti d’imposta esclusivamente utilizzando il modello F24 nel mese successivo a quello in cui è
stato effettuato il rimborso.
La disposizione intende favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere
dai sostituti d’imposta nell’attività di assistenza fiscale, cioè sulle compensazioni dei rimborsi
spettanti ai sostituti d’imposta, a seguito delle somme rimborsate ai dipendenti, pensionati o altri
contribuenti che presentano il mod. 730. Attualmente, i sostituti d’imposta eseguono i conguagli
risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d’imposta e
minori ritenute in caso di credito. Se il sostituto d’imposta esegue versamenti di ritenute superiori
a quelle dovute, potrà scomputare le eccedenze eseguendo la compensazione con i versamenti da
effettuare con il mod. F24.
A decorrere dal 2015 è introdotto l’obbligo, da parte dei sostituti d’imposta di utilizzare in
compensazione tramite il mod. F24:
• le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730;
• le ritenute/imposte sostitutive versate in eccedenza.
Art. 16 – RAZIONALIZZAZIONE COMUNICAZIONI DELL’ESERCIZIO DI OPZIONE
Non è più richiesta la manifestazione preventiva dell’opzione per i seguenti regimi:
-
trasparenza fiscale, art. 115, comma 4 del TUIR;
consolidato fiscale, art. 119, comma 1, lett. d) del TUIR;
tonnage tax, art. 155, comma 1 del TUIR
determinazione della base imponibile IRAP con il metodo fiscale (art. 5-bis del D. Lgs. N.
446/97).
La stessa sarà comunicata in sede di dichiarazione dei redditi o di dichiarazione IRAP presentata
nel periodo d’imposta a decorrere dal quale l’opzione è esercitata.
10
Art. 18 – SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA
La nuova disposizione normativa prevede, quale presupposto per considerare una società in
perdita sistemica:
- cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale,
ovvero, indifferentemente,
- quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo, con la
conseguenza che chi si trova in tale situazione è considerato non operativo a decorrere dal
successivo sesto periodo d’imposta.
ART. 21 - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST
La comunicazione delle operazioni con Paesi “Black List” avrà cadenza annuale e non più mensile o
trimestrale.
I soggetti che nel corso dell’anno d’imposta pongono in essere operazioni con operatori economici
residenti in tali Stati, per un valore complessivo annuo inferiore o uguale a € 10.000,00 (prima il
limite era fissato in € 500,00) saranno esonerati da tale adempimento.
Le nuove regole sono applicabili alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data
di entrata in vigore del D. Lgs. N. 175 del 21.11.2014.
ART. 22 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
La possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie è subordinata all’inclusione del soggetto
nel VIES. Con la modifica dell’art. 35 del DPR n. 633/72, il contribuente è abilitato ad effettuare le
operazioni in esame già alla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere il
periodo di 30 giorni.
Contestualmente, è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato
modelli Intrastat per quattro trimestri consecutivi.
ART. 23 - SEMPLIFICAZIONI ELENCHI INTRASTAT SERVIZI
Relativamente ai modelli Intrastat, le semplificazioni attengono agli elenchi riepilogativi relativi ai
servizi, diversi da quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/72, resi a soggetti
passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti. Esse sono finalizzate a ridurre il contenuto dei modelli
Intrastat alle sole informazioni riguardanti:
- il numero di identificazione IVA della controparte;
- il valore totale della transazione;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- lo Stato di pagamento.
11
ART. 25 - SANZIONI PER OMISSIONE O INESATTEZZA DATI STATISTICI DEGLI ELENCHI
INTRASTAT
Sono soppresse le sanzioni, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 322/89 (da € 206 a € 2.065 per le persone
fisiche e da € 516 a 5.164 per enti e società) in caso di omessa o inesatta indicazione dei dati
statistici nei modelli Intrastat.
Le citate sanzioni si applicano soltanto alle imprese incluse nel programma statistico nazionale che
soddisfano gli specifici requisiti previsti annualmente con apposito decreto.
Per il 2014, in base a quanto previsto dal DPR 19.7.2013, i soggetti sanzionabili sono quelli con
volumi di scambi mensili pari o superiori a € 750.000,00.
La disposizione è volta a ridimensionare il carico sanzionatorio prevedendo l’applicazione di
sanzioni, una sola volta, per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici
contenuti negli elenchi Intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in
modo errato per uno stesso mese.
Art. 27 - RITENUTA SU AGENTI – COMUNICAZIONE DI AVVALERSI DI DIPENDENTI O TERZI
L’art. 27 del D. Lgs. n. 175/2014 interviene sostituendo l’art. 25-bis, comma 7, DPR n. 600/73, in
base al quale per beneficiare dell’applicazione della ritenuta nella misura ridotta del 20%, gli
agenti devono dichiarare di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
La validità di tale comunicazione è “permanente” e non dovrà quindi essere effettuata ogni anno,
salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca. In tal caso occorre effettuare apposita
comunicazione onde evitare l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.056.
A tal fine con un apposito decreto ministeriale saranno determinati i criteri, i termini e le modalità
(inclusa la possibilità di invio tramite PEC) per la suddetta comunicazione.
ART. 28 – COORDINAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI OBBLIGHI TRIBUTARI
RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEGLI APPALTI - commi 1 e 2
E' soppressa la norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con
riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il
rapporto di subappalto.
12
COMUNICAZIONI DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI DIPENDENTI DA PARTE DELL’INPS- comma 3
Al fine di rafforzare le attività di controllo, relative al corretto adempimento degli obblighi fiscali,
l’INPS deve inviare, mensilmente, all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle aziende e alle
posizioni contributive dei dipendenti gestite dallo stesso Istituto.
EFFICACIA DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA’ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – comma 4
In base all’art. 2495, comma 1, del codice civile, i liquidatori, una volta approvato il bilancio finale
di liquidazione, devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali, nella fase di scioglimento e liquidazione
della società, con il nuovo decreto sulle semplificazioni, si dispone che l’estinzione della società, ai
soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e
riscossione dei tributi e dei contributi, ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione
della società dal Registro delle Imprese. In pratica, l’Amministrazione Finanziaria può accertare le
società anche successivamente alla cancellazione dal Registro delle imprese, per un periodo di
cinque anni; nel contempo, si prevede un regime di responsabilità personale per i liquidatori per le
imposte dovute e non versate dalla società.
RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI DI SOGGETTI IRES – comma 5
In caso di mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute per il
periodo di liquidazione e per quelli anteriori, grava sul liquidatore provare di aver soddisfatto i
crediti tributari, anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver
soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari, al fine di sottrarsi alla responsabilità
connessa al mancato pagamento.
La disposizione, per effetto della modifica apportata all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 46/99, si
applica, oltre che alle imposte sui redditi, anche a tutti i tributi e ulteriori somme iscrivibili a ruolo.
ART. 33 - ALLINEAMENTO DEFINIZIONE PRIMA CASA IVA/REGISTRO
La nozione di “prima casa”, rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA
viene allineata a quella prevista in materia di imposta di registro. Di conseguenza, l’aliquota ridotta
del 4% si applica per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da
quelle A/1, A/8 e A/9, anziche' in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 - art. 33.
Il D. Lgs. n. 175/2014 che ha modificato il n. 21 della Tariffa A, parte II, allegata al DPR 633/72,
riallineando la definizione delle abitazioni che possono accedere all'agevolazione prima casa in
campo IVA ed in relazione all'imposta di registro.
13
La nuova norma ha lo scopo di eliminare il riferimento alla definizione di abitazioni "non di lusso",
così come stabiliva il DM 2 agosto 1969, anche nella norma IVA sulla prima casa, inserendovi il
riferimento al dato catastale.
In estrema sintesi, significa che gli immobili accatastati nelle categorie catastali A1 (abitazione
signorile) A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) non
potranno, in ogni caso, accedere al beneficio, né per l'IVA, né per il registro.
ART. 34 – DISPOSIZIONI PER LA COOPERAZIONE NELL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI
IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)
E’ confermato che, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di
immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari,
la mancata dichiarazione o allegazione dell’A.P.E., sanzionabile da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a
€ 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari), ridotta alla metà per le locazioni di
durata non superiore a 3 anni, non esenta comunque dall’obbligo di presentare al Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE) la dichiarazione o la copia dell’attestato entro 45 giorni.
ART. 35 – REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
FISCALE E REQUISITI DELLE SOCIETA’ RICHIEDENTI E DEI CENTRI AUTORIZZATI.
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, dall’Agenzia delle Entrate, allo svolgimento dell’attività
di assistenza fiscale, è previsto che nella domanda di rilascio dell’autorizzazione vadano indicati,
oltre alle sedi, gli uffici periferici presso i quali è svolta l’assistenza fiscale, comprese le società di
servizi di cui il CAF si avvale, nonché i centri di cui all’art. 32, comma 1, lett. d), e) ed f), D.Lgs n.
241/97, ossia:
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni da esse
delegate aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti, dei sostituti d’imposta di cui all’art.
23, DPR n. 600/73 aventi almeno 50.000 dipendenti;
delle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato, aventi almeno 50.000 aderenti
per i quali è richiesto che essi siano presenti in almeno 1/3 delle Province (per un CAF riconducibile
alla medesima organizzazione / associazione / struttura da esse delegate il requisito in esame va
considerato complessivamente).
Inoltre, dalla relazione tecnica deve emergere il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità
tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la
formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel
rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di
controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività', anche in ordine all'affidamento a
terzi dell'attività' di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di
formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali
che operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità dell'attività' formativa, tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unita' di misura
14
per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento
della formazione.
In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 7 del decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del
31/5/1999, i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto
legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano, entro il 31 gennaio, con
riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane
utilizzate, anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta,
sull'affidamento a terzi dell'attività' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la
qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni
validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate.
L'Agenzia delle Entrate, in base al comma 2-ter, del citato art. 7 del DM n. 164/1999, verifica che il
numero delle dichiarazioni, validamente trasmesse da ciascun centro, sia almeno pari all'uno per
cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio
precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono
attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale, riconducibili
alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma e'
considerato complessivamente.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis, all’art. 11 del citato DM n. 164/1999, i CAF possono
avvalersi, ai fini dell’attività di assistenza fiscale, oltre che delle società di servizi, anche dei
lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto
del centro stesso. In particolare, trattasi di:
• dottori commercialisti, ragionieri / periti commerciali e consulenti del lavoro;
• periti ed esperti iscritti al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti dalle CCIAA, in possesso di laurea in
giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria.
ART. 36 – SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DI DEPOSITARE COPIA DELL’APPELLO
L’art. 36 del D. Lgs. N. 175/2014 abroga il secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del D. Lgs. N.
546 del 31/12/1992. Tale modifica è finalizzata ad eliminare l’onere posto a carico dell’appellante
il quale non è più tenuto a depositare copia dell’appello presso la Segreteria della Commissione
Tributaria che ha pronunciato la sentenza oggetto di impugnazione.
Ulteriori disposizioni di prossima emanazione saranno oggetto di altra comunicazione.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
15