Richiesta di prelievo anticipato per la proprietà d`abitazioni
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Richiesta di prelievo anticipato per la proprietà d`abitazioni
Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Responsabile Servizio clientela previdenza professionale Tel. +41 61 277 66 80 Fax +41 61 277 65 25 [email protected] Richiesta di prelievo anticipato per la proprietà d’abitazioni con i fondi della previdenza professionale Datore di lavoro N° contratto N° assicurato Dati personali Persona assicurata Nome Cognome Via/n° NPA/località Data di nascita Stato civile Celibe/nubile N° AVS In unione domestica registrata Telefono (giorni lavorativi ore 8–17) Divorziato/a Sposato/a Vedovo/a Coniuge o partner registrato Nome Cognome Data di nascita Data del matrimonio/ della registrazione Importo del prelievo anticipato (minimo CHF 20’000.00) Richiedo il prelievo anticipato di CHF Data Richiedo il prelievo anticipato dell’importo massimo possibile Data Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA Pagina 1/3 Impiego dei fondi e documenti necessari Acquisto di una proprietà abitativa • Copia del contratto d’acquisto autenticato da un notaio (non anteriore a un anno) • Conferma della banca circa l’utilizzo vincolato dei fondi • Copia del contratto ipotecario Costruzione della proprietà abitativa • Copia del contratto d’acquisto autenticato da un notaio (non anteriore a un anno) o copia del più recente estrat- • Licenza edilizia • Conferma dell’architetto o del direttore dei lavori dell’avve- to del registro fondiario • Copia del contratto d’opera o del contratto con l’architetto nuto inizio dei lavori • Conferma della banca circa l’utilizzo vincolato dei fondi • Copia del contratto ipotecario Ristrutturazione/risanamento proprietà abitativa (Ad es. cucina o bagno nuovi, risanamento del tetto, • Copia del contratto d’acquisto autenticato da un notaio ampliamento dello scantinato, sostituzione dell’impianto • Documenti per la ristrutturazione: fatture con relativa documentazione di riscaldamento ecc. Sono esclusi: piscina, autorimessa, sauna, creazione del giardino ecc.) Oggetto da ristrutturare/rinnovare • Conferma dell’artigiano dell’avvenuto inizio dei lavori • Eventuale copia del contratto ipotecario • Certificato di residenza (non anteriore a tre mesi) Rimborso dell’ipoteca • Copia del contratto d’acquisto autenticato da un notaio o del più recente estratto del registro fondiario • Conferma del creditore ipotecario • Copia del contratto ipotecario Partecipazione a proprietà abitativa (Ad es. attestato di partecipazione a una cooperativa di • Attestato di partecipazione (originale) costruzione di abitazioni) • Copia del contratto di locazione • Copia del regolamento della cooperativa di costruzione di abitazioni Nota Va sempre esibita una copia del certificato della persona assicurata e del coniuge/partner registrato. Pax ha la facoltà di richiedere altri dati e documenti. Spiegazioni 1. In quanto persona assicurata confermo la mia piena abilità al lavoro. Sì No 2.Nell’abitazione, che è anche il mio domicilio o luogo di dimora abituale, vivo io personalmente. Non è né una seconda residenza né un’abitazione di vacanza. Via/n° NPA/località Impieghi anteriori dei fondi: ho già impiegato i fondi della previdenza professionale sotto forma di: Importo in CHF Prelievo anticipato 3. Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA Costituzione in pegno Data Pagina 2/3 4. Negli ultimi tre anni ho effettuato acquisti per anni di contribuzione mancanti o per il Sì No pensionamento anticipato. Importo in CHF Data Versamento Occorre tenere presente che l’importo del prelievo anticipato può essere corrisposto solo al venditore, all’impresa edile o al mutuante. È escluso il versamento alla persona assicurata. Vi prego di effettuare il versamento sul seguente conto: Titolare del conto Nome della banca Via/n° BIC/SWIFT NPA/località Conto (se IBAN non noto) IBAN Nota La preghiamo di pagare in anticipo la tassa amministrativa di CHF 500.00 (secondo le Disposizioni regolamentari generali) sul seguente conto corrente postale: 80-132-7/IBAN CH87 0900 0000 8000 0132 7/con la dicitura: «Tassa PPA e contratto n°». L’importo del prelievo anticipato sarà corrisposto solo dopo che avremo ricevuto detta tassa. Restrizioni del diritto d’alienazione Autorizzo l’inoltro della presente proposta per proprietà abitativa all’ufficio del registro fondiario sotto indicato. Incarico Pax d’iscrivere la restrizione del diritto d’alienazione nel registro fondiario. Prego l’ufficio del registro fondiario di addebitare direttamente a me le relative tasse. Nome ufficio registro fondiario Via/n° NPA/località Firme I sottoscritti confermano di aver risposto in modo veritiero a tutte le domande, di aver letto l’informativa «Promovimento della proprietà abitativa – importanti informazioni» e compreso tutte le condizioni e ripercussioni ivi esposte. La suddetta informativa può essere scaricata dal nostro Download Center www.pax.ch/download-it. Luogo/data Firma della persona assicurata Firma del coniuge o del partner registrato. Le persone non sposate o non legate da un’unione registrata devono allegare un certificato del loro stato civile. 0752/BV/04.2016 Luogo/data Firma del coniuge o del partner registrato La Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA, è autorizzata e incaricata dalla Pax, Fondazione collettiva LPP, e dalla Pax, Fondazione per la promozione della previdenza in favore del personale, a intraprendere, in qualità di gerente, tutte le azioni in loro nome e per loro conto. Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA Pagina 3/3 Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea PREVIDENZA PROFESSIONALE PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA INFORMAZIONI IMPORTANTI 1 Disposizioni generali 1.1 Averi previdenziali per la proprietà abitativa Come previsto dalle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni, fino a tre anni prima che si abbia diritto alle prestazioni di vecchiaia è possibile • effettuare un prelievo anticipato, • costituire in pegno il diritto a prestazioni previdenziali o un determinato importo. 1.2 Utilizzo Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno devono essere destinati ad abitazioni per l’uso personale in Svizzera e all’estero, segnatamente per • l’acquisto o la costruzione di una proprietà abitativa ad uso proprio, • l’acquisto di quote di una proprietà abitativa, • l’ammortamento di un’ipoteca. Non è invece ammessa la loro destinazione ad altri scopi, come ad esempio la normale manutenzione della proprietà immobiliare o il pagamento degli interessi ipotecari. I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati soltanto per un immobile alla volta. 1.3 Immobili ammessi Rientrano nella definizione di proprietà abitativa • un appartamento, • una casa unifamiliare. Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA 1.4 Forme di proprietà riconosciute Sono riconosciute come proprietà d’abitazioni • la proprietà esclusiva, • la comproprietà ovvero proprietà per piani in funzione della quota di proprietà, • la proprietà comune tra coniugi o conviventi registrati, • il diritto di superficie a se stante e permanente. Il presente elenco è esaustivo. 1.5 Partecipazioni ammesse Sono ammesse come forme di partecipazione • l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni, • l’acquisto di azioni di una società anonima di locatari, • la concessione di un mutuo parziario a un organismo di costruzione di utilità pubblica. Il presente elenco è esaustivo. 1.6 Uso proprio La proprietà abitativa deve essere utilizzata dalla persona assicurata come domicilio civile o come luogo di dimora abituale. Nel caso in cui la persona assicurata non possa temporaneamente utilizzare l’abitazione di sua proprietà (ad es. a causa di un’assenza per motivi professionali o di salute), durante questo periodo l’abitazione può essere affittata. 1.7 Consenso del coniuge o del partner registrato La persona assicurata che è sposata o vive con un partner in una unione registrata deve avere il consenso scritto del coniuge o del partner per poter 10.2015 Pagina 1/4 Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea richiedere il prelievo anticipato o la costituzione in pegno. 1.8 Costi Per dare attuazione alla promozione della proprietà d’abitazione con fondi della previdenza professionale, la Fondazione richiede una commissione di CHF 500 sia per il prelievo anticipato che per l’eventuale realizzazione del pegno costituito sull’avere previdenziale. Tale importo e le ulteriori spese, tasse o altri costi dovuti a terzi in connessione con il prelievo anticipato o la costituzione in pegno (ad es. per l’iscrizione nel registro fondiario, il deposito di quote di partecipazione, ecc.) sono a carico della persona assicurata. 2 Prelievo anticipato 2.1 Limiti e importo minimo Se sono stati effettuati degli acquisti, tale importo non può essere prelevato come prelievo anticipato per i prossimi tre anni. Pax consiglia durante questo periodo, di non prelevare alcun capitale dal secondo pilastro. L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20’000. Tale importo minimo non vale per l’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni e per altre forme di partecipazione ammesse. 2.2 Importo massimo del prelievo anticipato Fino all’età di 50 anni è possibile prelevare un importo pari all’entità della prestazione di libero passaggio. A partire dall’età di 50 anni è possibile prelevare l’importo superiore tra a) e b): a) la prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni, aumentata degli eventuali rimborsi effettuati da tale età e diminuita dell’importo impiegato dopo tale età in seguito a prelievi anticipati o realizzazioni di pegni; Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA 10.2015 b) la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio dovuta al momento del prelievo e la prestazione di libero passaggio che risulta in quel momento già impegnata per la proprietà abitativa. Sul certificato di previdenza aggiornato che ogni assicurato riceve è indicato l’ammontare massimo disponibile per la proprietà abitativa. 2.3 Prelievi anticipati ripetuti Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. 2.4 Versamento del prelievo anticipato L’istituto di previdenza versa il prelievo anticipato entro sei mesi da quando ne è stata fatta richiesta. Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, il versamento avviene secondo un ordine di priorità che deve essere reso noto all’autorità di vigilanza. In caso di sottocopertura, l’istituto di previdenza può porre limiti temporali o d’importo al prelievo anticipato che può essere anche rifiutato del tutto, nel caso in cui esso serva al rimborso di prestiti ipotecari. La persona assicurata viene in questo caso informata dall’istituto di previdenza in merito alla durata e all’entità della restrizione di pagamento ovvero al rigetto della sua richiesta. Il pagamento avviene dietro presentazione dei documenti necessari direttamente al creditore della persona assicurata. 2.5 Riduzione della prestazione previdenziale In seguito al prelievo anticipato viene ridotto di conseguenza il diritto alle prestazioni previdenziali in base alle disposizioni attuariali o regolamentari. La lacuna previdenziale nella copertura del rischio di decesso e invalidità può essere colmata tramite la previdenza facoltativa (pilastro 3a o 3b). Pagina 2/4 Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea 2.6 Rimborso del prelievo anticipato L’importo del prelievo anticipato deve essere rimborsato dalla persona assicurata o dai suoi eredi se • la proprietà abitativa è alienata, • sulla proprietà abitativa sono concessi diritti economicamente equivalenti a un’alienazione, • al decesso della persona assicurata non è esigibile alcuna prestazione di previdenza. Il trasferimento della proprietà abitativa a una persona beneficiaria ai sensi del diritto di previdenza non equivale a un’alienazione. Tale beneficiario soggiace tuttavia alla medesima restrizione del diritto d’alienazione come la persona assicurata. Se la proprietà abitativa viene venduta, l’obbligo di rimborso si limita al ricavato dalla vendita. Per ricavato s’intende il prezzo di vendita al netto dei debiti ipotecari e dei tributi legali a carico del venditore. Gli impegni risultanti da mutui assunti nel corso di due anni prima della vendita sono detratti dal ricavato solo se la persona assicurata è in grado di provare che erano necessari per il finanziamento della proprietà abitativa. Se l’abitazione viene alienata e la persona assicurata investe il ricavato nell’arco dei due anni seguenti in un’altra proprietà abitativa ad uso proprio per un importo equivalente alla somma del prelievo anticipato, tale importo può essere trasferito a un istituto di libero passaggio. Inoltre la persona assicurata può anche rimborsare l’importo del prelievo anticipato a titolo facoltativo. È possibile effettuare un rimborso • fino a tre anni prima che insorga il diritto alle prestazioni di vecchiaia, • fino al verificarsi di un altro evento previdenziale oppure • fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L’importo minimo del rimborso ammonta a CHF 20’000. Se il saldo del prelievo anticipato dovuto è Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA 10.2015 inferiore all’importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica. Una volta rimborsato il prelievo anticipato, le prestazioni previdenziali cui l’assicurato ha diritto vengono aumentate in base alle disposizioni attuariali e regolamentari valide al momento del rimborso. 3 Costituzione in pegno 3.1 Importo massimo per la costituzione in pegno Fino all’età di 50 anni è possibile costituire in pegno al massimo un importo pari alla prestazione di libero passaggio disponibile al momento della realizzazione del pegno. A partire da 50 anni può essere costituito in pegno al massimo l’importo superiore tra a) e b): a) la prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni, aumentata degli eventuali rimborsi effettuati da tale età e diminuita dell’importo impiegato dopo tale età in seguito a prelievi anticipati o realizzazioni di pegni; b) la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento della realizzazione del pegno e la prestazione di libero passaggio già utilizzata in quel momento per la proprietà abitativa. Non è prevista una somma limite per le prestazioni previdenziali che possono essere costituite in pegno. 3.2 Consenso del creditore pignoratizio È necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, • per il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, • per il versamento delle prestazioni previdenziali, • per il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, in seguito a divorzio, all’istituto di previdenza dell’ex coniuge. Pagina 3/4 Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea 3.3 Realizzazione del pegno In caso di realizzazione del pegno prima della prestazione previdenziale o del versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, gli effetti sono i medesimi di un prelievo anticipato (vedi sopra). 4 Garanzia, richiesta, documentazione di prova 4.1 Iscrizione nel registro fondiario La persona assicurata o i suoi eredi possono alienare la proprietà abitativa soltanto alle condizioni menzionate al paragrafo 2.6. La restrizione del diritto di alienazione deve essere iscritta nel registro fondiario. Nel momento in cui effettua il versamento del prelievo anticipato o in cui avviene la realizzazione del pegno, l’istituto di previdenza è tenuto a richiedere questa iscrizione nel registro fondiario. L’iscrizione può essere cancellata su richiesta della persona assicurata • tre anni prima che insorga il diritto alle prestazioni di vecchiaia, • al verificarsi di un altro evento previdenziale, • al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, • dopo il rimborso integrale del prelievo anticipato. 4.2 Garanzia in caso di partecipazioni Il regolamento della cooperativa di costruzione di abitazioni deve prevedere che i fondi della previdenza impiegati dalla persona assicurata per l’acquisto di quote di partecipazione vengano trasferiti, in caso di uscita dalla cooperativa, • a un’altra cooperativa di costruzione di abitazioni • a un altro organismo di costruzione di cui la persona assicurata stessa usa un’abitazione o a un istituto di previdenza professionale. Pax Aeschenplatz 13 CH-4002 Basilea 4.3 Richiesta del prelievo anticipato o della costituzione in pegno La persona assicurata deve presentare tempestivamente e in forma scritta all’istituto di previdenza la richiesta di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. 4.4 Documentazione necessaria La persona assicurata deve comprovare con opportuna documentazione quale sia la destinazione dei fondi richiesti alla previdenza professionale e l’investimento effettuato per un’abitazione ad uso proprio. Essa deve mettere a disposizione tutti i documenti necessari che attestano la presenza dei requisiti (ad es. contratto di acquisto, contratto ipotecario, attestato notarile di una proprietà abitativa all’estero). 5 Conseguenze fiscali 5.1 Comunicazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni L’istituto di previdenza notifica all’Amministrazione federale delle contribuzioni il prelievo anticipato, la realizzazione del pegno sulla prestazione di libero passaggio, oppure il rimborso di tali somme. 5.2 Obbligo fiscale Il prelievo anticipato e il ricavato da una realizzazione del pegno sull’avere previdenziale sono tassati come prestazione in capitale della previdenza. L’imposta non può essere pagata utilizzando i fondi dell’avere previdenziale. 5.3 Rimborso dell’imposta Una volta rimborsato il prelievo anticipato o il ricavato dalla realizzazione del pegno all’istituto di previdenza, la persona assicurata può richiedere alle autorità fiscali il rimborso dell’imposta entro un termine di tre anni. Tel. +41 61 277 66 80 Fax +41 61 277 64 56 [email protected] www.pax.ch Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA 10.2015 Pagina 4/4 0751/KSBV/04.2016 Se il creditore pignoratizio rifiuta di dare il consenso, l’istituto di previdenza deve garantire la disponibilità del relativo importo.