regolamento contratto formazione e lavoro

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regolamento contratto formazione e lavoro
Comune di Castel San Giovanni (Pc)
REGO LAMENTO per il
RECLUTAMENTO di PERSONALE con
CONTRATTO di FORMAZIONE e
LAVORO
Approvato con deliberazione della G. C.le n°33 del 24-03-2004
/ delegazione / Regolamento Contratto Form Lavoro
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Art. 1 - Ambito d'applicazione
Le norme del presente regolamento integrano e completano il Regolamento generale per il
reclutamento del personale e valgono a disciplinare le procedure selettive finalizzate alle
assunzioni con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre
1984, n. 726 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del
decreto legge 16 maggio 1994, n°299 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451 e così come previste dal C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 14-09-2000.
Per quanto ivi non espressamente statuito si rimanda al vigente regolamento sul reclutamento del
personale.
Art. 2 - Principi generali
Le selezioni per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto dei
principi fissati dal D. Lgs 30-03-2001, no165, dal D.P.R. n. 487/94 e dal vigente regolamento
comunale sulle assunzioni, in particolare con riferimento alla necessità di dare adeguata
pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento, in modo da garantire l'imparzialità,
l'economicità e la celerità d'espletamento.
Le selezioni avvengono sulla base delle disposizioni contenute nel vigente CCNL per il
personale comparto Regioni e Autonomie Locali del 14-09-2000.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nella predisposizione
del progetto di formazione e lavoro, ai sensi della Legge n. 125/91.
Art. 3 - Procedura concorsuale
Il contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, si
può stipulare in due casi:
acquisizione d'elevate professionalità (categoria D): periodo massimo d'assunzione 24
mesi;
l'inserimento professionale mediante esperienza lavorativa (categorie B, C): periodo
massimo d'assunzione 12 mesi.
In entrambi i casi, l'assunzione riguarda i giovani tra i 16 e i 32 anni e i periodi d'assunzione non
possono essere rinnovati.
Il contratto di formazione e lavoro prevede una doppia obbligazione a carico dell’ente:
di retribuzione;
di formazione: l'ente è tenuto a far seguire al lavoratore, con il quale è stipulato un
contratto di formazione e lavoro, un corso formativo obbligatorio di 130 ore per le categorie
D e non inferiore alle 20 ore per le categorie B o C.
Il progetto formativo, posto alla base del contratto di formazione e lavoro, deve essere strutturato
in base alle prestazioni che connotano il rapporto lavorativo: in concreto l'ente dovrà aver cura di
elaborare un progetto volto a trasmettere le conoscenze utili allo svolgimento della mansione per
la quale è stipulato il contratto nonché ad approfondire la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
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Una disciplina particolare è prevista per l'area di vigilanza, per la quale le ore minime di
formazione riguardano solo e soltanto le materie attinenti alla specifica professionalità connessa
al relativo profilo professionale.
Il progetto di formazione non è un atto a rilevanza meramente interna, in quanto deve essere
presentato alla Commissione Regionale per l'Impiego - ovvero, ove costituita, alla
Commissione Regionale per le politiche del lavoro, la quale, sulla base dei criteri generali
stabiliti con provvedimento generale, provvede alla sua approvazione, autorizzandone così
l'attuazione, entro 30 giorni dall’avvenuta presentazione, fermo restando che se ciò non accade,
all'approvazione provvede il Direttore della Direzione Provinciale del lavoro territorialmente
competente.
Conseguita l'approvazione del progetto formativo e quindi l'autorizzazione alla stipulazione del
contratto di formazione e lavoro, si può procedere alla predisposizione di un bando di pubblica
selezione per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro. Il bando deve essere redatto nel
rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento sulle assunzioni con le integrazioni
/ modifiche di cui appresso:
1) La selezione pubblica per assunzione con contratto di formazione e lavoro può essere
effettuata mediante valutazione per esami o per titoli ed esami.
2) Il bando per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, approvato dall’organo
competente ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento sulle assunzioni, è
pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e trasmesso
alle associazioni preposte alla tutela delle categorie protette, ai comuni della Provincia di
Piacenza e limitrofi, al Centro per l'impiego, alle RSU del Comune di Castel San Giovanni e
alle organizzazioni sindacali.
3) Possono essere ammessi alla selezione per l'assunzione con contratto di formazione e
lavoro i candidati in possesso dei requisiti d'ammissione previsti dai vigente regolamento
sulle assunzioni, purché abbiano un'età inferiore ai 32 anni.
4) La commissione giudicatrice della selezione pubblica per l'assunzione con contratto di
formazione e lavoro sottoporrà i candidati ad una prova scritta e ad una prova orale.
Le prove d'esame consisteranno in un elaborato / questionario e in un colloquio sulle materie
specificate nel bando e attinenti al posto da ricoprire, al fine di verificare l'attitudine del
candidato a svolgere la formazione di cui al progetto approvato. La prova sarà superata con il
punteggio minimo di 21/30 in entrambe le prove.
5) L'ente, al termine del contratto di formazione e lavoro, può operare in due sensi:
estinzione del contratto di formazione;
trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.
La trasformazione potrà essere effettuata previo accertamento selettivo da effettuarsi tramite
una verifica psico - attitudinale volta ad accertare:
a. l’acquisizione dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione lavoro da
ricoprire;
b. la conoscenza di una lingua straniera e l’uso di apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse (windows, word, excel, internet – art. 37 D. Lgs. 165 / 2001);
dovrà inoltre essere supportata da una relazione del Responsabile, cui il dipendente è stato
assegnato, con parere favorevole.
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Art. 4 - Commissione giudicatrice
La Commissione è nominata con apposito provvedimento adottato dall'organo all'uopo
competente e secondo quanto disposto dal Regolamento per il reclutamento del personale
dipendente.
Art. 5 Criteri per la valutazione dei titoli
Nel caso di selezione pubblica per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro da
effettuarsi mediante valutazione per titoli e per esami, il punteggio massimo attribuibile per titoli
è di lO punti, secondo quanto statuito dal vigente regolamento sulle assunzioni. Per quanto
attiene alla tipologia di titoli valutabili e al punteggio da attribuire si rinvia al vigente
regolamento per le assunzioni.
Trovano altresì applicazione, a parità di merito, i titoli di preferenza e precedenza previsti dal
vigente regolamento sulle assunzioni e dalla normativa nazionale vigente nonché la normativa
sulle riserve, ove applicabile.
Art. 6 Formazione della graduatoria generali di merito, validità ed utilizzo della stessa.
In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni, la votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio riportato dalla
valutazione dei titoli oltre alle votazioni riportate nelle prove d'esame.
La graduatoria generale di merito è formata, in ordine decrescente sulla base del punteggio
finale, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze e precedenze. L'organo
competente ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti provvederà ad approvare le
operazioni svolte dalla commissione esaminatrice, la graduatoria generale di merito ed alla
nomina dei vincitori.
La graduatoria generale di merito avrà una validità limitata al progetto formativo.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a mezzo lettera raccomandata AIR o telegramma
ad assumere servizio, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal
bando di concorso. Il requisito dell'età non superiore agli anni 32 deve essere posseduto al
momento della instaurazione del rapporto di lavoro con la conseguenza che in caso contrario non
sarà possibile instaurare il rapporto di lavoro. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non
procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione.
Il rapporto di lavoro con i candidati assunti, sarà costituito e regolato da un contratto individuale,
redatto in forma scritta, conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. e sarà
disciplinato in conformità all'art. 3 del CCNL del 14-9-2000 e dalla normativa vigente in materia
di contratto di formazione e lavoro.
La durata del rapporto e il periodo obbligatorio di formazione saranno quelli indicati nel progetto
di formazione e lavoro approvato dalla Commissione Regionale Lavoro.
Come previsto dal comma 17 art. 3 del C.C.N.L. del 14-09-2000, alla scadenza il contratto di
formazione e lavoro potrà essere trasformato a tempo indeterminato previo accertamento
selettivo successivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
lavoro da ricoprire così come specificato nel precedente art 3.
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Art. 7 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si deve far riferimento al DPR n.
487/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente Regolamento generale sul
reclutamento del personale, nonché alla normativa vigente relativa al contratto di formazione e
lavoro.
Il presente regolamento entra in vigore alla data d'esecutività della deliberazione della Giunta
C.le d'approvazione dello stesso.
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