GC2015-076 incarico legale avv. Amante
Transcript
GC2015-076 incarico legale avv. Amante
COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA Provincia di Firenze COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.76 del 21.7.2015 OGGETTO: Procedimento pendente dinanzi al Consiglio di Stato proposto dall’Avv. Simeone quale trustee del Trust Ciprex – conferimento incarico all'Avv. Enrico Amante del Foro di Firenze per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune – Provvedimenti. L'anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 13.00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge. Presiede il Sindaco Giacomo Trentanovi. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: PRESENTI GIACOMO TRENTANOVI Sindaco X GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI Assessore X ELENA BORRI Assessore X SILVANO BANDINELLI Assessore X ASSENTI 4 Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - il Sig. avv. Nicola Simeone, non in proprio ma quale trustee del Trust Ciprex (c.f. 92166710340), rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Ravenni, del Foro di Siena, ha promosso il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, trasposto al TAR Toscana, con il quale il ricorrente ha richiesto “l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, e/o dichiarazione di nullità: dell’Atto Unico prot. n. 06941 del 9 agosto 2013, adottato a favore della Atop, dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (geom. Loris Agresti); del provvedimento di conferma propria (del permesso di costruire n. 13/2013) prot. n. 2998 del 28 aprile 2014, adottato, a favore della Atop e della Atop Gestioni Immobiliari, dal Responsabile dell’Area Urbanistica, trasmesso via PEC in pari data; della convenzione urbanistica stipulata il 5/8/2013 tra Comune di Barberino Val d'Elsa e Atop, ai rogiti del Notaio Dott. Stefano Spinelli; in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 3/4/2014 - il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 21 del 28/5/2014 - avente ad oggetto “Variante generale al regolamento urbanistico comunale e contestuale variante al piano strutturale adottata con deliberazione C.C. n. 32 del 1/8/2013. Controdeduzioni alle osservazioni. Approvazione parziale e riadozione di alcune previsioni a seguito di accoglimento di osservazioni", nonché dell'allegata Relazione di controdeduzione alle osservazioni; COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA Provincia di Firenze in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 1 agosto 2013, con cui il Comune ha provveduto all'adozione della nuova proposta di Variante Generale al Regolamento Urbanistico e contestuale Variante al Piano Strutturale comunale; in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale n. 45 dell'11 ottobre 2006, con cui il Comune ha provveduto all'approvazione della proposta di Regolamento Urbanistico: del D.C.R. 11/3/1986, n. 95 con la quale la Regione Toscana svincola il torrente Bozzone dalla disciplina paesaggistica; di ogni atto previo, connesso e consequenziale. nonché per l'accertamento: previa disapplicazione della deliberazione del Consiglio della Regione Toscana del 11/3/1986, n. 95, della sussistenza del vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt. 142 e 157 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (nonché ai sensi dell'art. 1-quater D.L. 312/1985, convertito con modificazioni dalla L. 431/1985), sul torrente Bozzone corrente nel Comune di Barberino Val d'Elsa; e, quindi, per l'accertamento della necessità del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 quale provvedimento incidente sulla legittimità/efficacia dell'Atto Unico SUAP prot. 06941/2013 di permesso di costruire 13/2013; della sussistenza, sull'area di proprietà dei contro interessati, del vincolo idrogeologico apposto ai sensi del R.D.Lgs. 3267/1923, dell'art. 866 C.C., dell'art. 65, c. 4, D.Lgs. 152/2006 (già art. 17, c. 5, L. 183/1989) e delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino del fiume Amo, approvato con deliberazione dell'Autorità di Bacino n. 185 del 11/11/2004; e, quindi, per l'accertamento della necessità del rilascio dell'autorizzazione di ‘svincolo idrogeologico' quale provvedimento incidente sulla legittimità/efficacia dell' Atto Unico SUAP prot. 06941/2013 di permesso di costruire 13/2013; della necessità dell'autorizzazione sismica ex art. 94 D. P.R. 380/2001, e, quindi, per l'accertamento della decadenza dell' Atto Unico SUAP prot. 06941/2013 di permesso di costruire 13/2013; del mancato adeguamento ex art. 2, c. 3, D.P.R. 380/2001, della legislazione regionale della Toscana al principio fondamentale ex art. 12, c. 3, T.U.E., e, quindi, per l'accertamento della decadenza delle previsioni urbanistiche "approvate" dal Comune con D.C.C, 45/2006; dell'illegittimità/inefficacia, in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale 45/2006 per assenza dell'approvazione regionale richiesta dalla legislazione statale di principio in materia di governo del territorio; della decadenza dell’efficacia dell'Atto Unico (di permesso di costruire n. 13) prot. 06941/2013; del carattere abusivo delle opere di escavazione e edili eseguite, e/o fatte eseguire, sino ad oggi da Atop e/o da Atop Gestioni Immobiliari in esecuzione dei titoli abilitativi qui impugnati”; Vista l’ordinanza del T.A.R. Regione Toscana n° 282/2015, con la quale era stata rigettata l’istanza della Trust Ciprex TUTTO CIO’ PREMESSO Visto il ricorso presentato dall’avv. Nicola Simeone, non in proprio ma quale trustee del Trust Ciprex, dinanzi al Consiglio di Stato, per l’annullamento e/o riforma dell’ordinanza del T.A.R. Toscana, Sez. III, n° 282/2015, depositata il 21/04/2015; Preso atto che, come statuito dal Consiglio di Stato con sentenza 11 maggio 2012, n° 2730/2012, il conferimento del “singolo incarico di patrocinio legale” costituisce non già una ipotesi di “appalto di servizi”, ma va invece inquadrato quale contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina del codice dei contratti COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA Provincia di Firenze pubblici in “materia di procedure di evidenza pubblica”; Considerato, altresì, che, secondo quanto enunciato dalla citata sentenza, il conferimento dell’incarico è comunque presidiato dall’osservanza dei “principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare”; Preso atto dei contatti intercorsi con l’Avv. Enrico Amante, del Foro di Firenze; Rilevato che l’Avv. Enrico Amante possiede i necessari requisiti di esperienza e comprovata competenza professionale; Preso atto del preventivo di spesa per l’incarico in oggetto risultante dallo schema del prospetto delle competenze legali rimesso dall'Avv. Enrico Amante per l'importo di Euro 3.000,00, oltre IVA e cap come per legge; Attesa la congruità del predetto importo; Ritenuto, per le ragioni sopra evidenziate, di affidare all’Avv. Enrico Amante, previo conferimento di apposita procura speciale da parte del Sindaco l’incarico di rappresentare, assistere e difendere il Comune nel procedimento pendente dinanzi al Consiglio di Stato, con ogni più ampia facoltà e potere di legge; Richiamata la competenza dell’Ufficio Legale Associato ad assumere apposito atto di impegno di spesa in favore dell’Avv. Enrico Amante, nonché ad adottare gli ulteriori atti gestionali necessari per dar seguito alla presente deliberazione; Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 dal Responsabile dell’Ufficio Legale Associato per i soli profili di regolarità tecnica; Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 dal Responsabile dell’Area Finanziaria per i soli profili di regolarità contabile; Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di conferire specifico incarico per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune all’avvocato Enrico Amante in relazione al procedimento pendente dinanzi al Consiglio di Stato, a seguito di ricorso notificato dall’avv. Nicola Simeone, non in proprio ma quale trustee del Trust Ciprex; 3. di precisare che il difensore così incaricato, per la difesa e l’assistenza in giudizio dell’Ente, svolgerà il proprio mandato con ogni più ampia facoltà e potere di legge; 4. di dare atto della congruità del costo dell'incarico in oggetto, come risultante dal preventivo di spesa come indicato in premessa; 5. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Legale Associato di assumere apposito impegno di spesa per l’importo del preventivo rimesso dall’Avv. Enrico Amante, nonché di adottare gli ulteriori atti gestionali COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA Provincia di Firenze che siano necessari per dar seguito alla presente deliberazione, restando riservato comunque al Sindaco il conferimento della procura speciale al predetto difensore; 6. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, in ragione della necessità di conferire senza ritardo all’Avv. Enrico Amante l’incarico in oggetto, in modo che questi possa rappresentare il comune alla relativa udienza. COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA Provincia di Firenze PARERI EX ART.49 co.1 D.Lgs.267/2000 su proposta di deliberazione ad oggetto: “Procedimento pendente dinanzi al Consiglio di Stato proposto dall’Avv. Simeone quale trustee del Trust Ciprex – conferimento incarico all'Avv. Enrico Amante del Foro di Firenze per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune – Provvedimenti.” per la Giunta del 21/7/2015. ************************************************************************* PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA Il sottoscritto Dott. Rocco Cassano, responsabile ufficio legale associato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000. Li, 21/7/2015 Il Responsabile Ufficio Legale Associato F.to Dott. Rocco Cassano PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE La sottoscritta Anna Grassi, responsabile area economico finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000. Li, 21/7/2015 Il Responsabile Area Economico Finanziaria F.to Anna Grassi COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA Provincia di Firenze IL SINDACO F.TO Giacomo Trentanovi IL SEGRETARIO GENERALE F.TO Dott. Rocco Cassano Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi. Lì, 23/7/2015 IL VICE SEGRETARIO f.to Dott. Sandro Bardotti CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000. X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000. Lì, 23/7/2015 Il VICE SEGRETARIO f.to Dott. Sandro Bardotti REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni. Lì, ________ IL VICE SEGRETARIO Dott. Sandro Bardotti La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio. Barberino V.E., L’istruttore amm.vo contabile