Sotto la lente di ingrandimento: la circolare n. 8 del 6 marzo 2013
Transcript
Sotto la lente di ingrandimento: la circolare n. 8 del 6 marzo 2013
Seminario di Studi Modena 13 febbraio 2016 “La componente Genitori nel Comitato di valutazione dei docenti: chi, come, perché” La procedura di convocazione del Comitato, le sedute, le delibere: aspetto organizzativi e giuridici Giovanni Fasan Il nuovo comitato per la valutazione Novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015: E’ istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa Nessun compenso previsto per i membri; Carica tre anni scolastici; Presieduto dal dirigente scolastico (membro di diritto); Formato da: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici (membro di diritto). Il nuovo comitato per la valutazione Funzioni: Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo (DS, docenti “scelti” dal CD e dal CI, docente tutor – no genitori e studenti) Valuta il servizio del personale docente (art 448 TU Scuola) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico Riabilita il personale docente (art. 501 TU Scuola) Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. Il nuovo comitato per la valutazione Quali problemi ? Scelta dei componenti: (vedi FAQ Miur 6, 7, 8 e 9) “La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire l’autonomia” “Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto” “La scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio di Istituto, in quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all’esterno del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.)” Il nuovo comitato per la valutazione Norme comuni Cap VI Scuola (dlgs 297/94) Nomina dei componenti: art. 34. “Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside” Convocazione: Art. 40 “ ……secondo regolamento della scuola (regolamento specifico o degli organi collegiali, ndr) o, in mancanza regolamenti tipo del MIUR Il nuovo comitato per la valutazione Costituzione dell’organo e validità delle deliberazioni Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio scolastico regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali. Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento (Faq MIUR 14) Il nuovo comitato per la valutazione Costituzione dell’organo e validità delle deliberazioni: Art. 37 “L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza” (si veda Faq MIUR 13) “Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e Di istituto (…..) è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica” “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente” “La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone” Il nuovo comitato per la valutazione Preside il DS, se è assente Se il DS è assente per malattia o ferie, può essere sostituito dal primo collaboratore L'Art. 25 comma 5 Dlgs 165/01 prevede la possibilità per il dirigente di avvalersi “di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”. L’art. 16 dell’OM 215/91 stabilisce che “Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali” N.B. La nomina del Vice Presidente è previsto solo per il CI La nomina del segretario Art. 11, settimo comma, T.U. Scuola (testo pre L 107/15): “Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso” Comma 129 L. 107/15: nulla dice; si deduce che i lavori dell’organo non saranno soggetti a verbalizzazione ? In tutti gli OOCC è previsto il segretario e la verbalizzazione (art 5, 5 comma, CdC; art. 7, 6 comma, CD; art. 8, 11 comma, CI); Il nuovo comitato per la valutazione Supplenti (Surroghe) Art. 35 T.U. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodi di durata dell'organo Il nuovo comitato per la valutazione Supplenti 1) Se vi sono docenti/genitori/studenti che sono stati indicati ma non nominati 2) Se non vi sono ? Nuova “scelta” del CD del CI Il nuovo comitato per la valutazione Pubblicazione delle delibere (criteri) L’art 11, T.U. Scuola (novellato) nulla dispone. La pubblicazione deve essere prevista da norma di legge o di regolamento (art. 4, comma 1, lett. l) e m), art. 19, comma 3, art. 20 e art. 21, del Codice Privacy) Amministrazione Trasparente: Dlgs 33/13 L’allegato predisposto da ANAC nulla prevede. “le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di Trasparenza. …......ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013” (Faq ANAC 1.9 relativa ad AT). art. 97 Cost.; L. 240/90 (cd. Legge sul procedimento) - L 15/05 (mini-riforma PA) Il nuovo comitato per la valutazione Pubblicazione delle delibere (criteri) Si pubblica sul sito in Amministrazione trasparente Dove: Atri contenuti - Dati ulteriori Si comunica Diritto del dipendente di conoscere su cosa si è valutato Grazie per l’attenzione