Sotto la lente di ingrandimento: la circolare n. 8 del 6 marzo 2013

Transcript

Sotto la lente di ingrandimento: la circolare n. 8 del 6 marzo 2013
Seminario di Studi
Modena 13 febbraio 2016
“La componente Genitori nel
Comitato di valutazione dei docenti:
chi, come, perché”
La procedura di convocazione del Comitato, le sedute, le delibere:
aspetto organizzativi e giuridici
Giovanni Fasan
Il nuovo comitato per la valutazione
Novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015:
E’ istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa
 Nessun compenso previsto per i membri;
 Carica tre anni scolastici;
 Presieduto dal dirigente scolastico (membro di diritto);
Formato da:
 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei
docenti e uno dal consiglio di istituto;
 due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo
ciclo di istruzione;
 un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il
secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici (membro di diritto).
Il nuovo comitato per la valutazione
Funzioni:
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere
desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11;
Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo (DS, docenti “scelti” dal CD e dal CI,
docente tutor – no genitori e studenti)
Valuta il servizio del personale docente (art 448 TU Scuola) su richiesta
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico
Riabilita il personale docente (art. 501 TU Scuola)
Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli
studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato
che verrà sostituito dal consiglio di istituto.
Il nuovo comitato per la valutazione
Quali problemi ?
Scelta dei componenti:
(vedi FAQ Miur 6, 7, 8 e 9)
“La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei
componenti proprio per favorire l’autonomia”
“Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la
votazione a scrutinio segreto”
“La scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio di
Istituto, in quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come
possibile individuazione di rappresentanti anche all’esterno del Consiglio (es.,
membro di Consiglio di classe, ecc.)”
Il nuovo comitato per la valutazione
Norme comuni Cap VI Scuola (dlgs 297/94)
Nomina dei componenti: art. 34.
“Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di
interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore
didattico o del preside”
Convocazione: Art. 40
“ ……secondo regolamento della scuola (regolamento specifico o degli
organi collegiali, ndr) o, in mancanza regolamenti tipo del MIUR
Il nuovo comitato per la valutazione
Costituzione dell’organo e validità delle deliberazioni
Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha
espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'istituto ha scelto i tre componenti di
sua competenza, ma quando anche l'Ufficio scolastico regionale ha designato il
componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda alla
formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre
soggetti istituzionali. Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di
valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento (Faq MIUR 14)
Il nuovo comitato per la valutazione
Costituzione dell’organo e validità delle deliberazioni: Art. 37
“L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza” (si veda Faq MIUR 13)
“Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e
Di istituto (…..) è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica”
“Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di
parità, prevale il voto del presidente”
“La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone”
Il nuovo comitato per la valutazione
Preside il DS, se è assente
Se il DS è assente per malattia o ferie, può essere sostituito dal primo collaboratore
L'Art. 25 comma 5 Dlgs 165/01 prevede la possibilità per il dirigente di avvalersi “di
docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”. L’art. 16
dell’OM 215/91 stabilisce che “Il docente con incarico di presidenza sostituisce il
preside anche negli organi collegiali”
N.B. La nomina del Vice Presidente è previsto solo per il CI
La nomina del segretario
Art. 11, settimo comma, T.U. Scuola (testo pre L 107/15):
“Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti
membro del comitato stesso”
Comma 129 L. 107/15: nulla dice; si deduce che i lavori dell’organo non saranno
soggetti a verbalizzazione ?
In tutti gli OOCC è previsto il segretario e la verbalizzazione (art 5, 5 comma, CdC; art.
7, 6 comma, CD; art. 8, 11 comma, CI);
Il nuovo comitato per la valutazione
Supplenti (Surroghe)
Art. 35 T.U.
Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui
al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti
di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti,
risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si
procede ad elezioni suppletive.
In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodi
di durata dell'organo
Il nuovo comitato per la valutazione
Supplenti
1)
Se vi sono docenti/genitori/studenti che sono stati indicati ma non
nominati
2)
Se non vi sono ? Nuova “scelta” del CD del CI
Il nuovo comitato per la valutazione
Pubblicazione delle delibere (criteri)
L’art 11, T.U. Scuola (novellato) nulla dispone.
La pubblicazione deve essere prevista da norma di legge o di regolamento (art. 4,
comma 1, lett. l) e m), art. 19, comma 3, art. 20 e art. 21, del Codice Privacy)
Amministrazione Trasparente: Dlgs 33/13
L’allegato predisposto da ANAC nulla prevede.
“le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di
dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di
Trasparenza. …......ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale
“accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013”
(Faq ANAC 1.9 relativa ad AT).
art. 97 Cost.; L. 240/90 (cd. Legge sul procedimento) - L 15/05 (mini-riforma PA)
Il nuovo comitato per la valutazione
Pubblicazione delle delibere (criteri)
Si pubblica sul sito in Amministrazione trasparente
Dove: Atri contenuti - Dati ulteriori
Si comunica
Diritto del dipendente di conoscere su cosa si è valutato
Grazie per l’attenzione