reg concessione patrocinio

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reg concessione patrocinio
Il Sindaco riferisce che:
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n 267 il quale sancisce che nel rispetto
della legge e dello Statuto il Comune adotta regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici
e per l’esercizio delle funzioni;
Precisato che questa Amministrazione Civica intende disciplinare la concessione dell’istituto
del Patrocinio in ragione delle molteplici richieste che vengono avanzate all’Ente
dall’Associazionismo, da soggetti pubblici e privati che promuovono attività in campo culturale,
sociale, economico e quant altro;
Ritenuto adempimento irrinunciabile dell’Ente Locale rendere effettivi i principi enunciati
dalle leggi vigenti in materia;
Precisato che la concessione del Patrocinio veniva a tuttoggi assegnata ai sensi dell’art. 15 –
capo V- del regolamento di concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e
privati approvato con atto di C.C. n. 54 in data 3 agosto 1994;
Che tale facoltà veniva ribadita dal Regolamento approvato con atto n. 2 in data 28.01.2010 art. n.6 - attinente la concessione di locali ed aree pubbliche a soggetti terzi;
Palesata la necessità di meglio regolamentare la concessione del Patrocinio;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 – comma 2 – del D.lgs. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale di Pianella;
Vista la legge 07 Agosro 2000 n. 241;
Acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Con astenuti 2 (Colliva – Filippone) voti favorevoli 11 espressi dai
alzata di mano
Consiglieri a mezzo
DELIBERA
1) Di ritenere le premesse parte integranti e sostanziali di questa deliberazione
2) Di approvare contestualmente il Regolamento per la Concessione del Patrocinio del
Comune di Pianella a titolo di riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale del
particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo ambientale ed
economico, delle iniziative per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta;
3) Dare mandato ai competenti Uffici e Servizi per l’adozione dei provvedimenti derivanti
dall’approvazione del presente Regolamento.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 33 del 31/05/2010
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL
COMUNE DI PIANELLA
ART. 1 DEFINIZIONE DI PATROCINIO
Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale del particolare
valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, delle
iniziative per i quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa.
ART 2 OGGETTO DEL PATROCINIO
Possono essere oggetto di patrocinio:
a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre convegni, congressi, incontri, iniziative
sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici;
sono esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di
beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di
partecipazione civica;
b) pubblicazioni a stampa
a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di
natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente;
saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla
vendita sono destinati a scopi benefici;
c) prodotti multimediali e telematici ( quali ad esempio videocassette audiocassette cd, cd-romdvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita e/o commercializzazione, salvo che siano
realizzati con lo scopo di devolverli in beneficenza; non può essere concesso il patrocinio a
siti web, inteso come apposizione del logo del Comune di Pianella nella home page di cui è
titolare il soggetto richiedente;
d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere
divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; fermo restando quanto previsto alle lettere b)
e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il
prodotto multimediale o telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase
progettuale e realizzativi del progetto.
ART. 3 SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IL PATROCINIO
1) Possono ricevere il patrocinio:
a)
b)
c)
d)
Associazioni, comitati, e fondazioni senza scopo di lucro;
Altri organismi no profit:
Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
Società e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro
2) Il Patrocinio non viene concesso:
a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici;
b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 33 del 31/05/2010
ART. 4 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1) La concessione del Patrocinio comunale spetta al Sindaco. Spetta altresì al Presidente del
Consiglio Comunale per tutte le iniziative collegate alla sfera di competenza del Consiglio
medesimo ed agli assessori esclusivamente nelle materie oggetto di delega, previo parere del
Sindaco
2) Il patrocinio comunale è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Civica;
b) rilevanza dell’iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o
culturale;
c) impatto dell’abbinamento tra l’immagine dell’Amministrazione e l’evento, valutato con
riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti
comunicativi utilizzati.
3) Il Patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per
iniziative con profili commerciali e lucrativi, purchè di particolare rilevanza per la Comunità
locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l’immagine del
Comune.
4) La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l’indicazione del
patrocinante.
ART. 5 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO
La richiesta di Patrocinio va indirizzata al Signor Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio
Comunale per le competenze afferenti al Consiglio, almeno 20 giorni prima della realizzazione
dell’iniziativa. L’Ufficio preposto ad istruire il procedimento per il rilascio del Patrocinio,
ovvero l’Ufficio di Segreteria del Sindaco, dovrà accertarsi che nella richiesta pervenuta sia
indicata la tipologia della manifestazione, le modalità di svolgimento, il luogo dell’iniziativa.
Il soggetto promotore dell’iniziativa patrocinata è tenuto a dare adeguata visibilità sui propri
materiali promozionali attraverso la riproduzione del logo del Comune di Pianella.
L’utilizzo del logo deve essere accompagnato dalla formula: “ Con il patrocinio del “.
La riproduzione o l’utilizzo del logo secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente
regolamento comportano la revoca de utilizzo del marchio con effetto immediato.
ART. 6 BENEFICI CONNESSI AL PATROCINIO
1) La concessione del patrocinio comporta per il beneficiario i seguenti benefici:
a) precedenza nell’utilizzo dei locali e delle aree comunali
b) l’esenzione del pagamento della tariffa di utilizzo dei locali e delle aree
c) la gratuità delle affissioni pubblicitarie sul territorio comunale.
Se il Patrocinio viene richiesto per la realizzazione di una iniziativa che si effettua in uno dei
locali o aree di proprietà comunale, l’ottenimento dello stesso non esonera il richiedente dalla
responsabilità di salvaguardia, assistenza, apertura, chiusura e dalle responsabilità derivanti da
danni a cose o persone nel perdurare dell’iniziativa patrocinata.
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La concessione del Patrocinio non prevede per la medesima iniziativa, anche l’erogazione
di un contributo economico
Art. 7 REVOCA DEL PATROCINIO
Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, possono, con atto motivato, revocare il
patrocinio concesso a 1 iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di
svolgimento dell’iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull’immagine
del Comune.
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