Approvata la nuova legge sulla responsabilità medica
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Approvata la nuova legge sulla responsabilità medica
Penale RESPONSABILITÀ MEDICA Approvata la nuova legge sulla responsabilità medica: cosa cambia rispetto alla “Balduzzi” mercoledì 01 marzo 2017 di Todeschini Nicola Avvocato in Treviso E' stata approvato ieri , 28 febbraio 2017, in via definitiva dalla Camera dei Deputati il testo unificato delle proposte di legge relative alle Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Questo primo commento critico è corredato da uno schema esemplificativo di confronto tra le nuove disposizioni e quelle precedenti della legge Balduzzi. Responsabilità medica, testo approvato dalla Camera Schema delle novità principali in materia di responsabilità medica La Legge Balduzzi, in punto di responsabilità penale e civile del medico, non ha soddisfatto nessuno, nemmeno lo stesso legislatore che ha inteso tornare sui propri passi alla ricerca di un percorso migliore che ora giunge a destinazione - definitiva? - con la Legge Gelli. In questo primo sguardo, riassuntivo, alle più significative novità che ci restituisce il ritorno alla Camera del testo già approvato dal Senato, sorvolerò sull'istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che trasmetterà i propri dati all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche perché non è agevole comprendere, al di la dei buoni propositi che lo sostengono, quale impatto potrà avere nella gestione del rischio. Che rimanga poco più di un buon proposito, tuttavia, non è certo improbabile. Interessante invece l'imposizione di termini più rapidi -se non prevarranno le previste deroghe di trenta giorni, come è lecito attendersi- per consentire al paziente l'accesso ai suoi dati “disponibili”, preferibilmente in formato elettronico. Ma quale “integrazione” sarebbe possibile nei trenta giorni successivi? Anche una produzione che sostituisca i dati già forniti entro i sette giorni? Ma al di la di tanti e tali dubbi la riforma aveva fretta di venire alla luce così com'era, e dobbiamo farcene una ragione. Positiva infine la previsione della pubblicità dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. L'art. 5 prescrive che gli esercenti le professioni sanitarie debbano attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida che verranno elaborate da enti questa volta sottoposti al rispetto di alcuni requisiti di -presunta- affidabilità. La regola risponde, evidentemente, alla più volte invocata obiettività dell'addebito, fondato non sul parere personale di un consulente ma sull'esame della condotta dell'esercente attraverso il filtro di regole che la comunità scientifica approvi, salva la specificità del caso concreto. Quante volte nei processi ci troviamo al cospetto di tesi personali, della mancata sottoposizione al magistrato di informazioni scientifiche che gli consentano di comprendere quale sia la regola tecnica applicabile al giudizio di responsabilità. Ma per fuggire all'ondivaga applicazione dei criteri fondati per lo più su pareri personali dei consulenti non è chiaro se la strada imboccata sia quella giusta. Il rischio è quello di codificare pratiche anche non virtuose, magari sempre più suggerite dalle compagnie di assicurazione se non da mere esigenze di bilancio, con l'effetto che risulterà imbrigliata l'autonomia del medico e suggerita una nuova medicina difensiva (questa si reale e non parto della fantasia di un ristretto numero di intervistati) che imporrà, al di là di scienza e coscienza, scelte precostituite da seguire per contare su di un presunto alleggerimento della propria posizione in ipotesi di contestazione. La successiva regola, all'art. 6, riguarda la responsabilità penale e consiste nell'introduzione di un novello art. 590-quinquies c.p.che dice addio alla distinzione, di balduzziana memoria, tra colpa lieve e colpa grave ricadendo però nella contraddizione in termini rappresentata dalla prospettazione di una sorta di “perizia imperita”. Prevede, invero, che in presenza d'imperizia la punibilità vada esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero -in mancanza di queste- dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate al caso concreto. Significa, secondo il tenore letterale della norma, che possa pur darsi l'ipotesi di una condotta perita -perché ispirata a linee guida adeguate al caso concreto- ma imperita, tanto da doversi guadagnare l'impunità grazie alla novella. Ma quando mai può definirsi imperita (non dimentichiamoci che l'imperizia è il volto tecnico scientifico delle diligenza, e quindi la somma delle migliori regole tecniche applicabili al caso concreto) una condotta ispirata alle regole tecniche di riferimento adeguate al caso concreto e quindi, per definizione, perita? Sembra proprio una regola partorita nel timore, non fondato, che spesso i sanitari invocano: essere condannati pur non essendo in colpa. Ma può il legislatore dar corpo ad un timore che si fonda su di un macroscopico errore? La condanna, penale, e/o l'accertamento della responsabilità, civile, debbono fondarsi sull'individuazione di un contegno colposo (per esigenze di rapidità, accantoniamo l'ipotesi, ininfluente, del contegno doloso) che può atteggiarsi, quanto al rimprovero d'imperizia, solo ed esclusivamente nella violazione della perizia e quindi nel rimprovero tecnico-scientifico che discende dalla difformità della condotta rispetto alle regole scientifiche che la miglior letteratura suggerisca; sotto il profilo, invece, della negligenza ed imprudenza, la colpa si concretizza nella violazione del minimo impegno preteso negligenza- ovvero nel difetto di cautela nel valutare le conseguenze delle proprie azioni od omissioni -imprudenza- che come è noto costituiscono le condotte di per sé inescusabili. Se dunque di alleggerimento della responsabilità penale il legislatore voleva discorrere ha fallito il bersaglio confondendo, evidentemente, la diligenza con la perizia, nella migliore delle ipotesi, ed offrendo agli interpreti, quindi, un criterio di ardua -ma che novità!- applicazione che obbligherà a perigliose, e non nuove, interpretazioni creative e comunque oltre il significato proprio delle parole utilizzate. Da ultimo ritengo utile far notare, come già nel mio recente contributo, che anche la spiegazione che per amor di patria era stata paventata per superare la contraddizione, già presente nella Legge Balduzzi seppur in tono minore, risulta impraticabile alla luce del nuovo testo: alcuni avevano, invero, ipotizzato che residuasse spazio per immaginare una perizia imperita nell'errore che l'operatore potesse compiere nella selezione ed applicazione della linea guida. Ebbene, prescrivendo, la riforma approvata, che la linea guida da rispettare debba essere anche adeguata al caso concreto per garantire impunità, è escluso che la pur faticosa ipotesi ermeneutica paventata sia utilizzabile. Ne discende la conseguenza che la contraddizione sia insuperabile e l'ambito applicativo della regola assolutamente ridotto. L'art. 7 non pasticcia meno del suo precedessore, forse per empatia osmotica, e prevede, discorrendo invece di responsabilità civile della struttura e dell'esercente, che la responsabilità dell'esercente sia -solo preferibilmente- extracontrattuale, tutte le volte in cui non sia perdonerete il gioco di parole- contrattuale per aver l'esercente agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale. E non si dica che sono malizioso nel trovare in questa ipocrita ipotesi di novella la piena consacrazione della tanto combattuta -da alcune pronunce di merito- responsabilità da contatto sociale, peraltro sempre difesa a spada tratta dalla suprema corte ed avversata, per ragioni di interesse, dalle compagnie di assicurazione. Nè si potrà asserire che il desiderio recondito del legislatore fosse quello - già di Balduzzi? - di cancellare la responsabilità contrattuale dell'esercente perché, ancora una volta, l'uso delle parole, e del senso che la nostra amata lingua loro garantisce, è chiaro: il legislatore non afferma, pur potendolo fare, che d'ora innanzi la responsabilità dell'esercente sarà “solo” extracontrattuale, ma che lo sarà se non sarà possibile individuare quel qualificato rapporto giuridico rilevante che la suprema corte ritiene - sempre - presente nel rapporto medico paziente, qualsiasi sia l'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro del sanitario con il suo eventuale datore di lavoro. Ma allora, cosa cambia? Viene semmai meno l'automatico riconoscimento anche del titolo contrattuale ed aggravato l'onere, del paziente, di allegazione: dovrà spiegare, attingendo a piene mani gli argomenti dalla teoria del contatto sociale, perché nel caso di specie il medico non si sia comportato come un passante indifferente e quindi per quali ragioni si sia perfezionato, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, anche un rapporto contrattuale. La pervicace necessità del legiferante di voler innovare , ma in modo scostumato, prosegue quando conferma pure la previsione, già osteggiata ai tempi della Balduzzi, secondo la quale il giudice debba tener conto, nella determinazione del risarcimento (e non della sanzione penale!), pure della condotta dell'esercente, insistendo nel turbare il giudizio civile di un indice che nulla ha a che fare con i criteri canonici di determinazione della sanzione civile. Ma forse chi scrive è sin troppo pessimista ed il legislatore insiste, nonostante la possibilità di avvedersi, già con la Balduzzi, dell'errore, perché ritiene di dare invece accoglimento formale alla funzione punitiva della responsabilità civile, consentendo al giudice di gravare il responsabile di una condanna ad un risarcimento maggiore allorché ritenga che il suo errore sia particolarmente odioso; magari, aggiungo, proprio quando, invece che imperito, sia gravemente negligente e/o imprudente. Si conferma invece, ma i timori erano quasi certezze, la previsione dell'applicazione degli artt.li 138 e 139 cod. ass., così come l'Istituzione del Fondo, verosimilmente suggerito per fugare ogni dubbio sull'eccezione d'incostituzionalità dell'estensione, anche alla malpractice medica, delle tabelle dell'r.c. auto, così come suggeriva, seppur indirettamente, la nota pronuncia della Corte Costituzionale a giustificazione, anche per la malpractice medica, del regime forfetario in luogo del risarcimento integrale del danno. Ne derivano, per i danneggiati, conseguenze deteriori, e per le compagnie di assicurazione invece occasioni di giubilo, essendo riuscite a trasformare i loro lamenti, già sperimentati con profitto nella r.c. auto, pure nella r.c. professionale. Finalmente sensato, invece, l'utilizzo del ricorso per accertamento tecnico preventivo quale preferenziale occasione per stimolare la conciliazione, data la fallimentare esperienza del tentativo di mediazione così come sin qui immaginato. La scelta, che peraltro pratico da anni con ottimi risultati, anche in termini di risparmio di tempo, è positiva perché non sottrarre al controllo del giudice il delicato momento dell'accertamento della responsabilità e prelude all'applicazione, anch'essa già sperimentata, del ricorso all'art. 702-bis c.p.c. quale corsia preferenziale per incardinare il processo dopo l'esperimento vano del'A.t.p. Si tratta della conferma della bontà di una pratica, non di una vera novella poiché già oggi, per procedere con ricorso per A.t.p., non era necessario esperire il previo tentativo di conciliazione che semmai andava esperito prima di procedere, in ipotesi di mancata conciliazione all'esito dell'A.t.p., con il successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Guai però esultare per una buona idea perché subito ci si accorge che è stata pensata da chi non frequenta certo i Tribunali italiani e nemmeno il codice di procedura civile: i tempi previsti sono incompatibili con la pratica (sei mesi). E nemmeno la “partecipazione obbligatoria per tutte le parti” ha significato, sia perché esiste il diritto ad essere contumaci, sia perché non è chiaro quali “parti” debbano essere presenti, forse tutti i sanitari che hanno avuto in cura il paziente o solo l'Asl di appartenenza? Schema delle novità principali in materia di responsabilità medica (*) Tema Legge BalduzziLegge Gelli Cosa cambia ResponsabilitàArt. 3 Legge l’art. 6 del Ddl prevede L'abbandono della distinzione tra penale Balduzzi: l’inserimento dell’art. 590- colpa lieve e colpa grave impone L'esercente la sexies c.p.: “Se i fatti di cui una rilettura dell'atipica professione agli articoli 589 (omicidio depenalizzazione anche se la sanitaria che colposo) e 590 (lesioni previsione di non punibilità, nello personali colpose) sono contenuta nella Legge Gelli, in svolgimento commessi nell’esercizio quanto circoscritta alla sola della propria della professione sanitaria, imperizia e condizionata attività si attiene si applicano le pene ivi dall'applicazione corretta delle a linee guida e previste salvo quanto linee guida, lascia intendere che buone pratiche disposto dal secondo l'individuazione di tale “imperizia accreditate dalla comma.Qualora l’evento si perita” non sarà praticata comunita' sia verificato a causa di agevolmente. Ritengo quindi che scientifica non imperizia, la punibilità è la norma, se non rieditata, non risponde esclusa quando sono sia in grado di alleggerire, come penalmente per rispettate le paventato, la responsabilità colpa lieve. raccomandazioni previste penale dell'esercente. Va dalle linee guida come suggerita, semmai, la definitiva definite e pubblicate ai applicazione, anche nel processo sensi di legge ovvero, in penale, dei principi derivanti mancanza di queste, le dall'art. 2236 c.c. così che, buone pratiche clinicopiuttosto, sia considerata non assistenziali, sempre che le punibile la condotta imperita raccomandazioni previste allorché la difficoltà del caso dalle predette linee guida travalichi l'impegno diligente pur risultino adeguate alle espresso dal sanitario, ferma specificità del caso l'inescusabilità delle condotte concreto”. ispirate invece a imprudenza e negligenza. ResponsabilitàL'esercente la La struttura sanitaria o La responsabilità della struttura civile professione sociosanitaria pubblica o sanitaria non cambia, ed è sanitaria che privata che, contrattuale anche nelle ipotesi, nello nell’adempimento della che pur avevano suscitato svolgimento propria obbligazione, si contenzioso, ivi elencate della propria avvalga dell’opera di (sanitario scelto dal paziente, non attività si attiene esercenti la professione dipendenti, libera professione a linee guida e sanitaria, anche se scelti intramuraria, attività di buone pratiche dal paziente e ancorché sperimentazione e ricerca, regime accreditate dalla non dipendenti della di convenzione, telemedicina). comunita' struttura stessa, risponde, Nulla di nuovo, quindi.La scientifica non ai sensi degli articoli 1218 e responsabilità dell'esercente, risponde 1228 del codice civile, delle invece, che la Balduzzi, secondo penalmente per loro condotte dolose o alcuni - ed anche al di la delle colpa lieve. In colpose. 2. La disposizione parole utilizzate dal legislatore -, tali casi resta di cui al comma 1 si applica avrebbe voluto solo comunque fermo anche alle prestazioni extracontrattuale, viene indicata, l'obbligo di cui sanitarie svolte in regime di ma solo preferibilmente, di natura all'articolo 2043 libera professione extracontrattuale, essendo fatta c.c.. Il giudice, intramuraria ovvero espressamente salva la sua anche nella nell’ambito di attività di responsabilità contrattuale ove si determinazione sperimentazione e di ricercaprovi l'esistenza di del risarcimento clinica ovvero in regime di un'obbligazione contrattuale del danno, tiene convenzione con il Servizio assunta con il paziente. La debitamente sanitario nazionale nonché circostanza che per pacifica conto della attraverso la telemedicina. giurisprudenza della Corte di condotta di cui al3. L’esercente la Cassazione il rapporto sia tale da primo periodo professione sanitaria di cui generare un similare vincolo (c.d. ai commi 1 e 2 risponde del contatto sociale) consente di proprio operato ai sensi affermare che anche sotto tale dell’articolo 2043 del codice profilo non cambi molto: già ante civile, salvo che abbia agito riforma non era frequente citare nell’adempimento di in giudizio pure gli esercenti e obbligazione contrattuale ora, per farlo, se proprio ve ne assunta con il paziente. Il fosse necessità, è necessario giudice, nella allegare, con attenzione, determinazione del l'esistenza di un vincolo risarcimento del danno, contrattuale per avvantaggiarsi tiene conto della condotta del relativo regime. Altro che dell’esercente la abbandono della responsabilità professione sanitaria ai contrattuale, semmai prima sensi dell’articolo 5 della affermazione normativa del presente legge e fondamento della responsabilità dell’articolo 590-sexies da contatto sociale !Nulla cambia, del codice penale, rispetto alla Balduzzi, neppure introdotto dall’articolo 6 con riferimento alle tabelle da della presente legge. 4. Il applicare, e viene purtroppo danno conseguente riproposta anche la singolare all’attività della struttura applicazione del principio che sanitaria o sociosanitaria, dovrebbe portare il giudice a pubblica o privata, e determinare l'ammontare del dell’esercente la risarcimento del danno anche in professione sanitaria è virtù della condotta risarcito sulla base delle dell'esercente. Inopportuna ed tabelle di cui agli articoli 138ultronea, la previsione darà luogo e 139 del codice delle a importante contenzioso assicurazioni private, di cui potendo finire per essere il al decreto legislativo 7 cavallo di troia per consentire settembre 2005, n. 209, l'accesso alla funzione punitiva integrate, ove necessario, della responsabilità civile. con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo Mediazione Balduzzi nulla Chi intende esercitare La mediazione viene di fatto prevedeva, e un'azione innanzi al giudice sostituita dall'A.t.p., per quanto quindi si civile relativa a una rimanga valida opzione in luogo applicava Il 4 controversia di risarcimento del ricorso. Il legislatore, comma dell’art. 5del danno derivante da finalmente, si arrende dinanzi al D.Lgs. 28/2010, responsabilità sanitaria è sostanziale fallimento della così come tenuto preliminarmente a mediazione obbligatoria e ritiene riformato dall’art. proporre ricorso ai sensi che l'accertamento tecnico 84 D.L. 69/2013 dell'articolo 696-bis del preventivo sia l'occasione di filtro conv. legge 9 codice di procedura civile e verifica delle chance per una agosto 2013, n. dinanzi al giudice soluzione conciliativa 98, che competente. 2. La migliore.Importante pure l'opzione prevedeva alla presentazione del ricorso di in favore della prosecuzione lett. c), che cui al comma 1 costituisce dell'azione, ove la conciliazione l’esperimento delcondizione di procedibilità all'esito dell'A.t.p. non riesca, per procedimento di della domanda di il modello più rapido ed a mediazione non risarcimento. È fatta salva cognizione ridotta di processo, di fosse condizione la possibilità di esperire in cui all'art. 702-bis c.p.c.La di procedibilità alternativa il procedimento conseguenza sarà pratica: le della domanda di mediazione ai sensi ormai scarse resistenze delle giudiziale nei dell’articolo 5, comma 1-bis, corti di merito a considerare procedimenti di del decreto legislativo 4 inammissibile -errando- l'At.p. consulenza marzo 2010, n. 28. In tali cesseranno, e la maggior tecnica ai fini casi non trova invece speditezza garantita dal della applicazione l’articolo 3 del procedimento -eventualmentecomposizione D.L. 12 settembre 2014, n. successivo rappresentato dall'art. della lite ex art. 132, convertito, con 702-bis c.p.c. sarà finalmente alla 696 bis modificazioni, dalla legge portata del danneggiato.Il c.p.c..Per agire 10 novembre 2014, n. 162. procedimento di A.t.p. dovrà in giudizio con L'improcedibilità deve durare al massimo sei mesi procedimento a essere eccepita dal (termine perentorio), trascorsi i cognizione piena convenuto, a pena di quali la domanda potrà essere ovvero ex art. decadenza, o rilevata depositata in giudizio.Ma il 702-bis c.p.c. d'ufficio dal giudice, non danneggiato, dovrà stare molto Era invece oltre la prima udienza. Il attento perché quand'anche non necessario giudice, ove rilevi che il sia concluso l'a.t.p. dovrà esperire la procedimento di cui depositare ricorso ex art. 702-bis mediazione, all'articolo 696-bis del c.p.c. entro soli 90 giorni. Dallo spesso codice di procedura civile spirare del termine massimo o purtroppo del non è stato espletato comunque del deposito della tutto inutilmente ovvero che è iniziato ma relazione. La brevità di tale non si è concluso, assegna termine è inspiegabile, nella sua alle parti il termine di estensione, non tanto perché i quindici giorni per la tempi di gestione dei contenziosi presentazione dinanzi a sé da parte delle assicurazioni sono dell'istanza di consulenza notoriamente biblici (benvenuto tecnica in via preventiva quindi l'invito a sbrigarsi), ma ovvero di completamento perché costringe il danneggiato del procedimento. 3. Ove la ad assumere una decisione in conciliazione non riesca o il barba ai termini di prescrizione e procedimento non si magari in un momento della concluda entro il termine propria vita che potrebbe essere perentorio di sei mesi dal anche non indicato, magari per il deposito del ricorso, la riacutizzarsi della malattia o domanda diviene semplicemente per la necessità di procedibile e gli effetti della mettere da parte le risorse per domanda sono salvi se, proseguire. Difficile quindi se non entro novanta giorni dal leggere la novella come un segno Azione civile deposito della relazione o di ulteriore conforto per strutture, dalla scadenza del termine esercenti e compagnie di perentorio, è depositato, assicurazione e di ostacolo a presso il giudice che ha conseguire giustizia a carico del trattato il procedimento di danneggiato.Positiva, invece, la cui al comma 1, il ricorso di previsione della partecipazione cui all'articolo 702-bis del obbligatoria di tutte le parti anche codice di procedura civile. se non si comprende se vada In tal caso il giudice fissa incluso anche l'esercente contro l'udienza di comparizione il quale il paziente non abbia delle parti; si applicano gli interesse ad agire, anche perché articoli 702-bis e seguenti potrebbe non essere in grado del codice di procedura nemmeno civile. 4. La partecipazione d'individuarlo.Ugualmente al procedimento di benvenuta la previsione della consulenza tecnica condanna alle spese a carico di preventiva di cui al chi non ha partecipato alla presente articolo, effettuato mediazione, così come della pena secondo il disposto pecuniaria in favore della parte dell'articolo 15 della che è invece comparsa, presente legge, è indipendentemente dall'esito del obbligatoria per tutte le giudizio.Non partecipare all'A.t.p. parti, comprese le imprese Significa quindi, in deroga alle di assicurazione di cui regole del c.p.c. Di essere onerati all'articolo 10, che hanno del pagamento delle spese di l'obbligo di formulare giudizio. Non sembra aver voluto l'offerta di risarcimento del il legislatore estendere il danno ovvero comunicare i trattamento in ipotesi di scelta motivi per cui ritengono di della mediazione in luogo non formularla. In caso di dell'a.t.p. sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione. Art. 12. (Azione diretta del Viene introdotta l'azione di diretta soggetto danneggiato) 1. nei confronti dell'assicurazione Fatte salve le disposizioni ma prevedendo che l'assicurato dell'articolo 8, il soggetto sia litisconsorte necessario con danneggiato ha diritto di inutile aggravo di oneri e, in agire direttamente, entro i ipotesi di reiezione, spese legali, limiti delle somme per le a carico del danneggiato. Una quali è stato stipulato il novità inutile ed anzi contratto di assicurazione, dannosa.Oggi accadeva per lo nei confronti dell'impresa di più che, citata, la struttura si assicurazione che presta la costituisse in giudizio con il copertura assicurativa alle patrocinio degli avvocati della strutture sanitarie o compagnia di assicurazione, con sociosanitarie pubbliche o risultati certamente più lineari e private di cui al comma 1 minori costi complessivi.Il termine dell'articolo 10 e di prescrizione delle relative all'esercente la professione azioni non subisce modifiche di sanitaria di cui al comma 2 rilievo. del medesimo articolo 10. 2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2. 3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all’articolo 10, comma 6. 4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro. 5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie. (*) La tabella è consultabile anche in allegato in formato pdf Copyright © - Riproduzione riservata Copyright Wolters Kluwer Italia Riproduzione riservata