crteri nip nuova versione 2

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crteri nip nuova versione 2
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°6 “FRIULI OCCIDENTALE
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone
CRITERI GENERALI E INDICAZIONI
OPERATIVE PER LA PROGETTAZIONE DI
TUTTI QUEI LOCALI DA DESTIANRSI AD
ATTIVITA’ LAVORATIVE
AGGIORNAMENTO ALLE NORME VIGENTI PER LA PROGETTAZIONE DI NIP ASS6-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SPSAL
Referente Tecnico della Prevenzione Graziella Zilli
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Nella stesura delle seguenti note, si é tenuto presente il concetto, più volte ribadito da sentenze della
Magistratura, che i luoghi di lavoro, in quanto soggetti a permanenza prolungata e non occasionale di
persone, devono possedere almeno i requisiti minimali richiesti per l'abitabilità.
STRUTTURE EDILIZIE ED IMPIANTI
Caratteristiche strutturali - stabilità e solidità : (1)
Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro e strutture presenti nei luoghi di lavoro, devono essere stabili,
possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego e alle caratteristiche ambientali.
isolamento termico/superfici verso l’esterno: (2)
Devono essere impiegati materiali che garantiscano un adeguato isolamento termico.
Nella realizzazione di superfici vetrate (pareti, porte, finestrature) posizionate nelle vicinanze dei
posti di lavoro e delle vie di circolazione, anche esterne all’edificio, devono essere utilizzati
materiali di sicurezza che in caso di rottura non diano luogo a dispersione di schegge. In
alternativa devono essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo tale che
i lavoratori non possano entrare in contatto con le superfici vetrate, ne rimanere feriti qualora
esse vadano in frantumi.
fonoassorbenti e fonoisolanti degli ambienti di lavoro: (3)
Nella progettazione dei luoghi di lavoro occorre tener conto dei problemi di rumorosità, interna
ed esterna agli edifici, in relazione alle destinazioni d’uso dei singoli locali (riflessione e riverbero
di energia sonora prodotta all’interno dei locali; diffusione di rumore nell’ambiente esterno;
diffusione di rumore dall’ambiente esterno all’interno dei luoghi di lavoro).
Nel caso specifico, il mezzo di propagazione del rumore all’interno degli edifici, è costituito
dagli stessi elementi strutturali che compongono l’edificio, quali pareti e solai.
La trasmissione del suono, avviene secondo due distinti meccanismi di propagazione:
trasmissione per via aerea (es. condotte dell’aria o aperture)
trasmissione per via strutturale (es. strutture solide dell’edificio tramite vibrazioni elastiche).
Di norma la trasmissione del rumore attraverso due ambienti interessa entrambi i meccanismi anche
se per ogni componente edilizio bisogna distinguere la:
trasmissione diretta (avviene quando l’ambiente riceve il rumore attraverso la parete divisoria
o solaio)
trasmissione laterale (avviene quando l’ambiente riceve il rumore attraverso altri elementi
strutturali adiacenti a quella considerata).
(1) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.1
(2) allegato IV luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.3.6.
(3) D.L.gs 81/08 e s.m.i. titolo VIII, capo II art.187 e capo II punto 1 lettere a - b
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Risulta pertanto importante sottolineare che l’isolamento acustico interno di pareti, infissi od altro, sia
certificato attraverso misurazioni specifiche e offra un valore superiore rispetto a quello ottenibile in
opera.
Le normative specifiche nei criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici sono:
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966 (nelle costruzioni edili)
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967 (negli edifici scolastici)
D.M. 18 dicembre 1975 (norme tecniche aggiornate sempre nell’edilizia scolastica)
D.P.C.M. 05/12/1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) in attuazione dell’art. 3,
comma 1 lettera a) della L. 447/95
Ciò premesso, uno dei riferimenti normativi più importanti, è costituito dalla serie di norme EN 12345,
in materia di Acustica degli edifici, recentemente convertite in norme UNI, suddiviso in più parti e nello
specifico:
EN 12345-1: isolamento del rumore per via aerea tra ambienti;
EN 12345-4: isolamento acustico al calpestio tra ambienti;
EN 12345-3: isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea;
EN 12345-4: isolamento acustico del rumore generato in ambiente interno verso l’ambiente esterno
E’ quindi necessario integrare alla pratica edilizia il progetto acustico per i seguenti edifici:
adibiti a uffici o assimilabili
adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili,
adibiti ad attività scolastica tutti i livelli e assimilabili
adibiti ad attività commerciali o assimilabili
La documentazione di progetto dovrà indicare le soluzioni tecniche adottate e le caratteristiche
fonoassorbenti/fonoisolanti dei materiali da costruzione che si intendono utilizzare.
Si ricorda inoltre la Norma UNI 11367 “Acustica in edilizia” riferita alle misurazioni dei livelli sonori
alle singole unità immobiliari. A tali misurazioni sono interessati tutti gli edifici escluso ad uso agricolo,
artigianale e industriale. Gli edifici ad uso commerciale e unità oggetto a cambio destinazione d’uso (es.
un appartamento che da residenziale passa a direzionale, commerciale etc.) a termine dell’opera, devono
procedere a tali misurazioni.
Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole
sono definiti da una specifica appendice.
Requisiti per portatori di handicap :
Gli edifici sedi di aziende che occupano portatori di handicap o che sono comunque soggette
alla normativa sul collocamento obbligatorio (L. 482/68), devono possedere le caratteristiche
di accessibilità previste dal D.M. 236/89 (a sua volta modificato in base ai riferimenti all’art.
3 della L. 68/99) in particolare dovranno risultare accessibili tutti i settori produttivi e
amministrativi ove il portatore di handicap può ed almeno un servizio igienico. Deve essere
inoltre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di
pertinenza.
Gli edifici sedi di aziende diverse dalle precedenti devono comunque rispettare i criteri di
adattabilità previsti dalla normativa sopraccitata.
Le pratiche edilizie dovranno sempre contenere una dichiarazione del professionista abilitato,
accompagnata da una relazione attestante che l’edificio possiede i requisiti di accessibilità o di
adattabilità previsti dalla L. 13/89.
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Pavimenti e pareti: (4)
I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e facilmente lavabili
Quando, per comprovate motivazioni tecniche, il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di
passaggio si mantiene bagnato o unto, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato.
Per i locali adibiti ad uffici il piano di calpestio deve essere mantenuto ad una altezza di almeno
15 cm. dalla quota del terreno e realizzato con materiali che garantiscano un adeguato
isolamento termico e dall’umidità, con una sottostante intercapedine aerata di almeno 20 cm.
(5).
Fatte salve eventuali esigenze di assorbimento dell'energia sonora, le pareti devono avere
superficie liscia, di facile pulizia, ed essere tinteggiate con tinte chiare.
Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino ad un’altezza di almeno 1 m dal pavimento.
Coperture: (6)
Le normative prevedono che per i lavori eseguiti ad un'altezza superiore a 2m siano predisposte
idonee opere provvisorie quali ponteggi e parapetti. L’accesso ai tetti, può essere autorizzato solo se
siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza, le coperture essere
pedonabili o rese pedonabili e sicure in ogni suo punto, quindi:
deve essere prevista la realizzazione di una o più scale fisse, protette, che garantiscano un
accesso sicuro alla copertura.
deve essere garantita la presenza di percorsi pedonabili e protetti che consentano l’accesso
sicuro a tutti i punti della copertura,
qualora gli elementi di copertura (lastre in fibrocemento, elementi in materiale plastico
traslucido, lucernai etc.) non offrano adeguate garanzie di resistenza, deve essere prevista la
posa di una sottostante rete fissa di sicurezza, opportunamente calcolata ed ancorata a parti
stabili del fabbricato e che tuteli dal rischio di caduta dall’alto nell’eventualità di uno
sfondamento degli elementi stessi,
deve essere prevista la realizzazione di linee vita o elementi fissi di protezione contro il rischio
di caduta dall’alto, conformi alla norma UNI EN 795.
Le linee vita o elementi fissi di protezione, devono partire dalla scala di accesso. percorsi di
accesso dalla scala ai punti o alle linee di ancoraggio devono essere resi pedonabili in sicurezza e
protetti contro i rischi di caduta dall’alto.
Se la linea vita, flessibile o fissa, viene posta lungo il perimetro della copertura, secondo la
buona prassi, deve mantenere una distanza dalla gronda pari o superiore a 2,3m. e anche in
questo caso le linee vita o elementi fissi di protezione, devono partire dalla scala di accesso.
Se gli elementi fissi sono parapetti, devono garantire un’altezza di almeno 1m.
gli elaborati grafici di progetto devono indicare nel dettaglio i sistemi di sicurezza adottati.
(4) allegato IV punto1.3.2. del D.Lgs 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.3.2. ….. 1.3.6.
(5) art. 4 della LR 44/85, riferito solo da uffici
(6) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Allegato IV punto 1.3.9. Allegato VIII e norme UNI EN
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Il sistema e dispositivi anticaduta, dovranno essere direttamente correlati al tipo di copertura e altezza
della stessa. Vedi Norme UNI di seguito elencate:
UNI 8088
UNI 11158
Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri di sicurezza
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta Guida per la selezione e l'uso
UNI EN 341
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa
UNI EN 353-1 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall' alto: Dispositivi di caduta di tipo
guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida
UNI EN 353-2 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall' alto: Dispositivi di caduta di tipo
guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
UNI EN 354
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Cordini
UNI EN 355
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia
UNI EN 358
Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione
delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di
posizionamento sul lavoro
UNI EN 360
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo
retrattile
UNI EN 361
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo
UNI EN 362
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori
UNI EN 363
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta
UNI EN 364
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova
UNI EN 365
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto
UNI EN 516
Accessori prefabbricati per coperture: Installazioni per l’accesso al tetto - Passerelle, piani di
camminamento e scalini posapiede
UNI EN 517
Accessori prefabbricati per coperture: Ganci di sicurezza da tetto
UNI EN 795
Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio
UNI EN 813
Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture con
cosciali
UNI EN 12841 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune Dispositivi di regolazione della fune
UNI EN 13921 Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomici
UNI EN 1891 Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Corde con
guaina a basso coefficiente di allungamento
UNI EN 131-1 Scale: Terminologia, tipi, dimensioni funzionali
UNI EN 131-2 Scale: Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 12951 Scale permanentemente fissate per coperture
UNI EN 14907 Scale per sottotetto
Altezze, cubatura e superficie dei locali di lavoro: (7)
I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5
dipendenti e in quelle che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria devono avere:
un’altezza netta non inferiore a 3,00 metri.,
cubatura non inferiore a 10 mc per lavoratore
ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente, deve disporre di una superficie di 2mq
per i locali da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, si applicano i limiti
stabiliti dalla normativa regionale vigente l’altezza non inferiore a 2,50 m. (8).
per le attività commerciali sono fatti salvi i limiti più restrittivi eventualmente previsti nei singoli
regolamenti comunali.
(7) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.2.
(8) L.R. 44/85
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VIE ED USCITE DI EMERGENZA
PORTE E PORTONI
SCALE DI ACCESSO
Vie ed Uscite di Emergenza: (9)
Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie ed uscita alternative, ciascuna deve essere
indipendente dalle altre, distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi
in caso di pericolo garantire un percorso senza ostacoli e che immette in un luogo sicuro dagli
effetti determinati da situazioni di emergenza.
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più
rapidamente possibile un luogo sicuro e in caso di pericolo, tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza dai lavoratori.
Numero, lunghezza e distribuzione di vie ed Uscite di Emergenza:
dove è prevista la presenza di più vie ed uscite di emergenza alternative, Il numero, la
distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle
dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere
presenti,
per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione
contenuta nel punto 1.5.4. allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ma gli stessi devono avere un
numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
la lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di emergenza, in base alla
normativa, al livello di rischio del luogo di lavoro e buona norma non deve superare i valori
sotto riportati:
15 ÷ 30 metri per aree a rischio di incendio elevato;
30 ÷ 45 metri per aree a rischio di incendio medio,
45 ÷ 60 metri per aree a rischio di incendio basso.
I percorsi di uscita in un’unica direzione, se possibile, devono essere evitati, in caso contrario e
se ciò non è possibile la lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di
emergenza non deve superare i valori sotto riportati:
6 ÷ 15 metri per aree a rischio elevato;
9 ÷ 30 per aree a rischio medio
12 ÷ 45 metri per aree a rischio basso.
Altezza e larghezza delle vie e delle uscite di emergenza:
Le vie e le uscite di emergenza devono avere un’altezza non inferiore a 2,00 metri e larghezza
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio,
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano
deve essere non inferiore a:
A
Larghezza (in metri) = ------ x 0,60
50
o "A " rappresenta il numero delle persone presenti nell’area servita (affollamento);
o il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona
(modulo unitario di passaggio);
(9) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.5.
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o
o
o
o
50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di
passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e
deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50
persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.
Porte lungo le vie e sulle uscite di emergenza:
Le eventuali porte esistenti lungo le vie e sulle uscite di emergenza devono essere dimensionate
come sopra descritto e devono risultare apribili nel verso dell’esodo. L'apertura delle porte delle
uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati
specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per
territorio.
Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di
emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse
centrale
Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici
rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori,
almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza
minima di m 1,20. (10)
Qualora le uscite di emergenza siano ricavate nei portoni di accesso, dovranno trovarsi dalla
parte della battuta e risultare libere da qualsivoglia ostacolo.
Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di
esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono
avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica
normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando
non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso sono disposte
le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
Porte e portoni: (11)
Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
In condizioni di lavorazioni normali, la larghezza minima e il numero di porte è la seguente:
LAVORAZIONI NORMALI a)
N. ADDETTI
N. PORTE
CARATTERISTICHE
VERSO APERTURA
LUCE NETTA MINIMA (*)
SCALE DI ACCESSO
1/25
1
pref. verso
esodo
26/50
1
verso
esodo
51/100
2
verso
esodo
> 100
2 + c)
verso
esodo
0,80
1,20
0,80 +1,20
1
2
2
0,80 +
1,20 + d)*
2
LAVORI PERICOLOSI
b)
0/5
>5
1
1 ogni 5
verso
verso
esodo
esodo
1,20
1,20
1
2
(10)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.6.2.
(11) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.6.3.
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*d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in
aggiunta alle porte previste al punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso
dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. Il numero complessivo delle porte
di cui al punto 1.6.3., lettera d), può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti
inferiore.
Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno
del 5% (cinque per cento).
Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno
del 2% (due per cento).
I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere adeguati quanto meno alle
disposizioni di cui dal D.Lgs 81/08. (12)
Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di
lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilità. (13)
LAVORAZIONI O DEPOSITI PERICOLOSI: sono quelli ricompresi nelle tab. A e B del D.M. 689
del 26/05/1959 e D.L. 16/02/1982 come modificato dal D.L. 27/03/1985.
A titolo di esempio: depositi e rivendite carburanti e olii minerali; attività di saldatura dei metalli con oltre
5 addetti; reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti; magazzini di
deposito carta, stracci ecc. ...; aziende produzione della gomma; molini per cerali di potenzialità > di 200
q.li / 24 ore; fabbriche di mobili ed infissi con oltre 50 addetti; industria della carta con oltre 100 addetti e
della cartotecnica con oltre 25 addetti; magazzini di vendita con oltre 50 addetti; aziende in genere
sviluppate su più di un piano, con oltre 500 addetti contemporaneamente presenti; ecc. ... .
Scale di accesso: (14)
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di
emergenza.
Le scale devono essere provviste di gradini a pianta rettangolare con pedata minima di 30 cm. e
alzata massima di 17 cm.. e nel caso di esigenze particolari del transito, devono avere pedata ed
alzata dimensionate a regola d'arte.
Sono ammessi gradini a forma trapezoidale (scale a chiocciola) purché la pedata, a 40 cm. dal limite
interno del gradino, non sia inferiore a 30 cm.
Le scale e i relativi pianerottoli devono essere provviste, sui lati aperti, di parapetto normale o
difesa equivalente. Il parapetto, costituito da almeno due correnti e arresto al piede deve essere
resistente in ogni sua parte al massimo sforzo (15),
è considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale
muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi,
Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
La larghezza delle scale a gradini destinate al normale accesso ai luoghi di lavoro, compresi
magazzini o depositi, va calcolata, ai fini della sicurezza, come per le vie e le uscite di emergenza
(indicativamente: 80 cm fino a 50 persone servite, 120 cm fino a 100 persone, 60 cm in più ogni
50 ulteriori utenti), al netto dell’eventuale ingombro dovuto ad impianti servoscala o simili e
delle parti di gradino aventi pedata con misure inferiori a 30 cm. (es: piè d’oca o scale a
chiocciola).
(12) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punti 1.6.9. e 1.6.10.
(13) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punti punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6.
(14) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.7
(15) D.lgs.81/80 e s.m.i. allegato IV punti da 1.7.2.1. a 1.7.3.
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Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o
dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale
da impedire la caduta accidentale della
persona verso l’esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di
60 cm. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla
quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli
difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza
atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
Sulle tavole di progetto devono essere indicate:
la larghezza delle uscite ed il verso di apertura di porte e portoni di tutti i locali;
la larghezza, l’alzata e la pedata dei gradini delle scale.
SERVIZI
I lavoratori, devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, gabinetti, lavabi, docce e spogliatoi.
(16)
Servizi igienici (WC):
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati quando ciò sia impossibile per vincoli
urbanistici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10 è
ammesso la realizzazione di 1 unico servizio igienico. (17)
Ogni posto WC, deve essere completamente separato dall'antibagno e possedere i seguenti requisiti
strutturali (18), fatta salva la deroga relativa ai servizi adibiti esclusivamente agli handicappati:
pavimento, pareti e porta, rifiniti con materiale impermeabile facilmente lavabile e
disinfettabile;
altezza delle superfici lavabili a parete di almeno 1,80 metri;
altezza libera interna di almeno 2,40 metri;
superficie utile in pianta non inferiore a 1,20 mq., con lato minimo di almeno 1,00 metro e
porta di accesso apribile verso l'esterno. Per superficie in pianta superiore al valore minimo
indicato, la porta potrà aprirsi verso l'interno. La porta dovrà essere dotata nella parte inferiore
di grigliato delle dimensioni 30 x 15 cm. per la ripresa dell’aria;
ventilazione di norma assicurata da finestratura apribile verso l'esterno di superficie pari ad
almeno 0,50 mq, in assenza di un ricambio d’aria naturale, è ammessa una ventilazione
artificiale che assicuri almeno 10 ricambi/ora con aspirazione forzata che deve essere avviata
(per ambienti ciechi) contestualmente all'accensione della luce o (per ambienti che beneficiano
di illuminazione naturale, anche di tipo indiretto) all'apertura della porta di accesso e
mantenuta per 7 minuti dopo l'uscita della persona dal servizio
(16) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.13.3.
(17) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.13.3.(18)
L.R. 44/85 e Regolamenti Comunali
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Lavabi: (19)
I lavabi devono essere dotati di: acqua corrente fredda, se necessario anche calda, di mezzi detergenti e
materiali per asciugarsi.
Il numero di lavabi, per buona norma deve essere almeno 1 ogni 5 addetti e qualora esigenze di
indecenza lo impongano, dovrà essere previsto un utilizzo separato degli stessi.
Docce: (20)
Le docce sufficienti ed appropriate, sono obbligatorie quando il tipo di attività o la salubrità lo
esigano es. esposizione a materie particolarmente insudicianti o lavori in ambienti molto
polverosi o in presenza di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o
incrostanti, nonché in quelli dove si usano abitualmente sostanze venefiche, corrosive o
infettanti. Le docce vanno separate per sesso, indicativamente nel rapporto di 1 per ogni 5
addetti per turno, o comunque devono essere adottati accorgimenti atti a permetterne un
utilizzo separato e ogni singolo locale doccia deve avere le dimensioni minime di 1,00 x 2,00
metri. Al suo interno, il posto doccia va separato dallo spazio in cui il lavoratore deve potersi
rivestire senza impacci ed in condizioni appropriate di igiene.
Nel locale doccia deve essere garantita: l'erogazione di acqua calda in quantità sufficiente,
riscaldamento nella stagione fredda e la dotazione di prodotti detergenti e materiali per
asciugarsi.
Spogliatoi e armadi per il vestiario: (21)
I locali appositamente destinati a spogliatoio, devono essere messi a disposizione qualora il
personale debba indossare specifici abiti di lavoro e quando per ragioni di salute o decenza lo
impongano. Gli spogliatoi non devono identificarsi con l’antibagno.
Gli spogliatoi devono essere separati per sesso e idoneamente arredati con armadietti che
permettano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti.
Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per
entrambe i sessi, secondo turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.
Gli armadietti dovranno essere comunque messi a disposizione degli addetti a prescindere dalla
realizzazione del locale spogliatoio.
Nel caso di lavorazioni pericolose o insudicianti che comportano sviluppo di fumi, insudicianti,
polverosi o infettanti in genere deve essere messo a disposizione la doccia, facilmente
comunicante con lo spogliatoio e ad ogni addetto il doppio armadietto separato per gli abiti da
lavoro e gli abiti civili.
Lo spogliatoio devono essere possibilmente vicini al luogo di lavoro e possedere le seguenti
caratteristiche strutturali:
altezza libera interna di almeno 2,40 metri e larghezza minima di 1,80 metri;
superficie utile in pianta non inferiore a 1,20 mq. per ogni addetto;
di norma vanno assicurate la illuminazione e l' aerazione naturali di tipo diretto per una
superficie pari ad almeno 1/10 della superficie utile in pianta. In sostituzione dell’aerazione
naturale, è ammessa una ventilazione artificiale che garantisca almeno 5 ricambi/ora;
devono essere riscaldati nella stagione fredda.
(19)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.13.3.1.
(20) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.13.2.
(21) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.12.
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10
Locali di riposo: (22)
Locali di riposo devono essere previsti quando la salute e la sicurezza dei lavoratori lo richiedano a
causa del tipo di attività e detti locali devono:
rispondere ai criteri di illuminazione ed aerazione previsti per i luoghi di lavoro;
dotati di tavoli e sedie con schienale in funzione del numero degli addetti;
Qualora la sicurezza e salute esige l’interruzione del lavoro, frequentemente e regolarmente e non
esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi
possano soggiornarvi durante la pausa.
Refettori: (23)
Le aziende dove più di 30 dipendenti rimangono in azienda durante l’intervallo di lavoro per la
refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso refettorio.
I refettori devono essere ben illuminati, essere muniti di sedili e tavoli, aerati e riscaldati nella stagione
fredda.
Dovranno inoltre rispettate le seguenti caratteristiche strutturali:
altezza libera interna pari ad almeno 2,50 metri con numero addetti della ditta uguale o
inferiore a 5; ad almeno 2,70 metri con numero addetti uguale o inferiore a 30; ad almeno
3,00 metri con numero addetti superiore a 30;
superficie utile in pianta non inferiore a 1,50 mq. per ogni persona contemporaneamente
presente nel locale;
illuminazione e ventilazione naturali di tipo diretto pari ad almeno 1/10 della superficie
utile in pianta;
reparto self - service piastrellato fino ad almeno 2,00 metri di altezza e dotato di lavabo se
non ne esistano altri nelle vicinanze;
pareti e pavimenti rifiniti in guisa da permettere una facile pulizia, le pareti devono essere
tinteggiate in colore chiaro.
Cucina
Se all’interno dell’azienda esiste anche il locale cucina, di norma deve possedere i seguenti requisiti
strutturali (fatti salvi quelli previsti dai regolamenti comunali):
altezza libera interna non inferiore a 3,00 metri;
illuminazione e ventilazione naturali di tipo diretto non inferiore a 1/10 della superficie
utile in pianta;
pareti e pavimenti piastrellati (le pareti fino a 2,00 metri di altezza), serramenti rifiniti in
modo da risultare facilmente lavabili e disinfettabili;
va previsto uno spogliatoio, un locale WC completo di antibagno dotato di porta a
chiusura automatica, ad utilizzo esclusivo del personale addetto alla cucina;
idoneo deposito per le derrate alimentari annesso alla cucina.
(22) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.11.1
(23) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.11.2.
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11
ILLUMINAZIONE
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni, i luoghi di lavoro devono
disporre di sufficiente luce naturale. (24)
Per ogni tipologia urbanistica d'uso dell'insediamento e per buona norma, si definiscono di seguito i
parametri vincolanti:
Illuminazione naturale dei luoghi di lavoro:
locali ad uso produttivo, commerciale, direzionale, servizi( es. attività di produzione in genere,
laboratori, studi professionali, magazzini presidiati, negozi, grandi magazzini, ecc.)
l’illuminazione naturale diretta di ogni singolo locale, tramite superficie finestrata, deve
corrispondere ad almeno:
a.1) 1/10 della superficie utile di calpestio, per locali con superficie utile in pianta
fino a 1000 mq.
a.2) 1/12 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000 mq e fino a
3000 mq.
a.3) 1/30 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000 mq e fino a
5000 mq.
a.4) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 5000 mq.
Nel caso in cui le finestre disponibili, non garantiscono la superficie finestrata richiesta, le
superfici vetrate potranno essere realizzate sulla parte superiore delle porte e portoni di
uscita all’esterno.
Deve essere garantito il facile e sicuro accesso per la pulizia delle superfici illuminanti a
soffitto.
La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce
offerto dal vetro incolore e trasparente; per coefficienti di trasmissione più bassi é
necessario adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.
Qualora l’orientamento dell’edificio, tramite le finestrature sia causa di abbagliamento
e/o sovraccarico termico, si deve provvedere alla loro idonea schermatura (persiane o
altro sistema).
Locali con presenza di addetti a carattere saltuario: (depositi/ magazzini non presidiati).
La superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno.
a.1) 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utile in pianta fino
a 400 mq.
a.2) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq.
b) Illuminazione artificiale: (24)
Oltre alla luce naturale, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano
un’illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la salute, sicurezza e il benessere dei lavoratori.
Utilizzare le indicazioni della Norma UNI 10380 del 1994, aggiornata dalla norma UNI 10380:1994/A1 del 1999.
(24) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.10.
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12
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per
consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere
previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione
dell'alimentazione di rete. (25) (26)
(25) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.10.7.
(26) D.M. 10.03.1998 all. III punto 3.13.
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13
AERAZIONE
Nei luoghi di lavoro, è necessario far si che tenendo conto del lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono
sottoposti i lavoratori, essi dispongano di un sufficiente ricambio d’aria naturale. (27)
Per ogni tipologia urbanistica d'uso dell'insediamento e per buona norma, si definiscono di seguito i
parametri vincolanti:
Locali ad uso produttivo e/o commerciale: es. attività di produzione in genere, laboratori,
magazzini presidiati, negozi, grandi magazzini, ecc. ... .
a) Aerazione naturale di tipo diretto:
per buona norma la superficie aerante, di ogni singolo locale, deve corrispondere ad almeno:
a.1) 1/20 della superficie utile di calpestio, per locali con superficie utile in pianta
fino a 1000 mq.
a.2) 1/24 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000 mq. e fino a
3000 mq.
a.3) 1/60 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000 mq. e fino a
5000 mq.
a.4) 1/100 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 5000 mq.
Dai valori sopra citati sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilati.
Se non si raggiungono le superfici aeranti permesse dalla quota finestrata, a
compensazione è ammesso il ricambio d’aria artificiale che può ottenersi tramite
ventilazione o condizionamento. (28)
Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a diretto
contatto con l'esterno in modo da garantire un omogeneo ricambio d'aria; i comandi di
apertura devono essere di facile uso ed accesso.
b) Aerazione artificiale:
L’aerazione artificiale deve comunque intendersi come ricambio d'aria generale e non
come mezzo di allontanamento di inquinanti specifici, a meno che gli impianti di
aspirazione localizzata di tali inquinanti risultino adeguati quanto a portata e vengano
attivati con continuità, a prescindere dalle lavorazioni eseguite.
I ricambi d'aria devono essere riferiti al tipo di attività svolta e assicurati da flussi
razionalmente distribuiti, in modo da evitare by-pass nella circolazione dell'aria o sacche di
ristagno e non arrecare disturbo agli operatori.
(27) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.9.1.
(28) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.9.1.1.
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14
Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere forniti di dispositivi automatici per
il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai criteri di seguito
indicati.
Sia per la ventilazione che per il condizionamento i punti di captazione all'esterno devono
prelevare l’aria da zone non inquinate.
I gruppi di trattamento dell'aria e le relative canalizzazioni devono essere inoltre adeguatamente
isolati allo scopo di evitare la diffusione del rumore.
Locali ad uso direzionale: (29)
(es. attività a carattere amministrativo, banche, uffici, studi professionali, etc.)
a) Aerazione naturale di tipo diretto:
La superficie aerante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:
a.1) 1/10 della superficie utile di calpestio, per locali con superficie utile in pianta fino
a 1000 mq.
a.2) 1/12 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000 mq. e fino a
3000 mq.
a.3) 1/30 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000 mq. e fino a
5000 mq.
Dai valori sopra citati sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilati.
Le aperture devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne.
Le aperture devono presentare comandi di apertura di facile uso ed accesso.
Locali ove la presenza di addetti é a carattere saltuario: es. depositi e magazzini non
presidiati.
a) Aerazione naturale di tipo diretto:
per buona norma, la superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad
almeno:
a.1) 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utile in pianta fino
a 400 mq.
a.2) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq.
29) L.R. 44/85
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15
Specifiche tecniche impianti di aerazione
Impianti di condizionamento:
1).
♦
♦
♦
Immissione di aria esterna non inferiore a 20 mc/ora per persona. Il numero
delle persone deve essere computato in base al numero massimo di
frequentatori presenti contemporaneamente in ogni singolo locale.
La velocità dell'aria nelle zone destinate al lavoro oppure occupate dal
pubblico, non deve superare gli 0,15 m/sec nella fascia compresa tra il
pavimento e i 2,00 metri di altezza. Tuttavia, nelle vicinanze delle bocchette
di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata, nel caso che queste si
trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità
dell'aria maggiori, fino al valore di 0,7 m/sec, purché l'ubicazione e la forma
delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone stesse.
La temperature e l'umidità dell'aria devono essere mantenute entro i seguenti
limiti:
a) nei periodi nei quali non é necessaria la refrigerazione dell'aria la temperatura
interna deve mantenersi nell'intervallo di 18 ÷ 20 °C con umidità relativa
compresa tra il 40 % e il 60 %.
b) nei periodi nei quali é necessaria la refrigerazione dell'aria la differenza di
temperatura tra l’esterno e l'interno non deve superare il valore di 7 °C con
umidità relativa compresa tra il 40 % e il 60 %.
Impianti di ventilazione
2).
♦
♦
♦
Immissione di sola aria esterna, a temperatura adeguata, con portata non
inferiore a 32 mc/ora per persona.
Come valore di velocità dell'aria nelle zone destinate al lavoro o al pubblico
vengono adottati i limiti fissati per l'impianto di condizionamento.
La temperatura e l’umidità dell'aria all’interno dei locali di lavoro devono
comunque rimanere entro l’intervallo di benessere.
Normativa Di Riferimento:
D.Lgs. 81/08 allegato IV
Norma UNI 8852, Gennaio 1987
Norma UNI 10339, Giugno 1995
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16
MICROCLIMA
Il microclima è la risultante di quei fattori quali temperatura, umidità, velocità dell’aria, che hanno il
compito di regolare le condizioni climatiche di un luogo di lavoro e nello specifico per quei luoghi che
per particolari esigenze si opera in condizioni climatiche di ambiente chiuso o semi-chiuso.
Considerando poi che un’alta percentuale della popolazione urbana, trascorre il suo tempo giornaliero
all’interno di edifici, è facilmente intuibile quale importanza rivesta la qualità del microclima per il
benessere dell’uomo.
Variazioni di temperatura oltre i normali limiti, determinano sofferenze delle principali funzioni
fisiologiche con conseguenze più o meno gravi sulle capacità lavorative e, in particolari condizioni, con
manifestazioni patologiche.
Oltretutto, il corpo umano deve difendersi dal calore assunto dall’ambiente o dal calore emanato da
oggetti con temperatura superiore alla propria e quindi la temperatura dell’aria e la presenza di masse
radianti, rivestono grande importanza nella valutazione del microclima.
Fattori fisici ambientali (misurabili con Babuc A)
Temperatura dell’aria o di bulbo secco a ventilazione forzata TA (°C): è la temperatura
dell’aria misurata da un bulbo asciutto non soggetto ad irraggiamento termico e sottoposta a
ventilazione compresa tra 2 e 4 m/s
Temperatura del bulbo umido a ventilazione forzata TW (°C): è la temperatura misurata
da un bulbo ricoperto da una mussola di cotone inumidita con acqua distillata a temperatura
ambiente, non soggetta ad irraggiamento termico, e sottoposto a ventilazione compresa fra 2 e
4 m/s
Temperatura del bulbo umido a ventilazione naturale TN (°C): è la temperatura misurata
da un bulbo ricoperto da una mussola inumidita con acqua distillata a temperatura ambiente,
non soggetto ad irraggiamento termico, che risente della ventilazione naturale dell’ambiente
Temperatura globotermometrica TG (°C): è la temperatura misurata mediante il
globotermometro di Vernon, che consiste in un bulbo posto al centro di una sfera di rame
verniciata esternamente di nero opaco. La superficie metallica, riscaldata per irraggiamento,
trasmette all’aria contenuta all’interno della sfera una quantità di calore proporzionale
all’irraggiamento termico, alla temperatura e alla velocità dell’aria dell’ambiente)
Velocità dell’aria VA (m/s)
Temperatura media radiante TR (°C): (è la media ponderata dei valori di temperatura in
funzione della quale le pareti e gli oggetti presenti nell’ambiente emettono radiazione calorica)
Umidità relativa RH (%): (è il rapporto percentuale tra la quantità di vapore acqueo presente
nell’atmosfera ad una certa temperatura e la quantità necessaria per saturare l’atmosfera a quella
stessa temperatura)
Fattori soggettivi strettamente legati all’individuo
(valutabili tramite un modello umano
standard)
Temperatura corporea interna
Vestiario indossato
Superficie corporea vestita
Attività metabolica di base
Attività fisica svolta
Età
Peso
Acclimatazione
Stato di salute
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17
Per facilitare l’analisi degli ambienti vengono generalmente utilizzati "indici microclimatici", i criteri
basati sull’uso di indici sintetici permettono la valutazione dell’ambiente evitando la considerazione
analitica delle numerose grandezze che determinano il microclima: l’indice infatti si sostituisce a queste
e ne integra l’effetto sull’organismo umano.
Microclima in ambienti moderati
In questi ambienti, imponendo un moderato grado di intervento alla termoregolazione corporea, è
conseguentemente facile realizzare la condizione di omeotermia (equilibrio termico tra corpo e
ambiente) del soggetto.
Nelle realtà lavorative, le caratteristiche degli ambienti moderati sono:
condizioni ambientali omogenee e poco variabili nel tempo
assenza di scambi termici tra soggetto ed ambiente che abbiano effetti importanti sul bilancio
termico complessivo
attività fisica modesta e omogenea per tutti i soggetti
uniformità del vestiario indossato
temperatura operativa: 10 - 30°C.
Microclima in ambienti caldi
Queste realtà, al fine di diminuire l’accumulo di calore nel corpo, caratterizzano un notevole intervento
del sistema di termoregolazione umano.
Nelle realtà lavorative, le caratteristiche degli ambienti caldi sono:
valori elevati in relazione all’ attività svolta e al vestiario indossato dagli operatori,
valori elevati di umidità in relazione dell’aria che richiedono, per conservare l’omeotermia, un
considerevole scambio termico per sudorazione dell’operatore,
variazioni di temperatura e umidità da una postazione di lavoro ad un’altra,
non uniformità tra impegno fisico richiesto dall’operatore e il vestiario indossato.
Indici
Nella valutazione dei parametri climatici, la sensazione di benessere dipende dalla combinazione di
tutti i fattori ambientali (temperatura, umidità, velocità dell’aria etc.) e per questo motivo, sono stati
studiati vari indici climatici.
Se l’ambiente monitorato presenta queste caratteristiche gli indici di valutazione utilizzati sono
PMV/PPD (ISO 7730 ora disponibile come UNI-EN27730), TE, TO, TC, TD.
PMV (Predicted Mean Vote) è una funzione matematica che dipende da: vestiario,
temperatura dell’aria, attività svolta, temperatura media radiante, velocità dell’aria, umidità.
Esso rappresenta il voto medio espresso da un ampio campione di persone residenti nello
stesso ambiente, che esprimono la propria sensazione termica attraverso una scala psicofisica
che va da un valore +3 (molto caldo) fino a -3 (molto freddo) passando per situazioni
intermedie in cui lo 0 corrisponde alla neutralità.
PPD (percentuale prevista di insoddisfatti), parametro che esprime il numero di persone che
sarebbero portate a lamentasi delle condizioni climatiche riscontrate. Viene definito soggetto
insoddisfatto quello che attribuisce all’ambiente in esame un valore PMV pari a +/-3, +/-2 .
La norma ISO 7730 indica che lo stato di benessere termico si ha per valori del PMV che
oscillano tra -0.5 e +0.5, corrispondenti ad un valore del PPD = 10 % . (La percentuale reale di
insoddisfatti non deve superare il 20%).
In correlazione agli indici PMV/PPD devono essere presi in considerazione anche altri parametri
che concorrono alla formulazione del quadro microclimatico di un ambiente di lavoro:
- Temperatura operativa, TO in °C, che viene definita come la temperatura uniforme di un
ambiente virtuale in cui il complesso degli scambi termici tra il soggetto e l’ambiente virtuale è pari
alla somma degli scambi termici per convenzione e irraggiamento fra soggetto e ambiente reale.
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18
- Temperatura di Comfort, TC in °C, che viene definita come quella particolare temperatura che
determinati il livello di attività, la resistenza termica del vestiario e l’umidità relativa, consente di
realizzare il comfort termico ovvero PMV=0.
- Temperatura Differenziale, TD in °C, che rappresenta la differenza fra TC e TO ed esprime la
quantità di cui si deve modificare la TO per assicurare all’ambiente reale la condizione di
benessere.
Tabella Valori % di PPD in funzione di PMV
PPD
PMV
sensazione di freddo
sensazione di caldo
totale insoddisfatti
-2,0
76,4 %
--
76,4 %
-1,0
26,8 %
--
26,8 %
-0,5
9,9 %
0,4 %
10,3 %
-0,1
3,4 %
1,8 %
5,2 %
0
2,5 %
2,5 %
5,0 %
0,1
1,8 %
3,4 %
5,2 %
0,5
0,4 %
9,8 %
10,2 %
1,0
--
26,4 %
26,4 %
2,0
--
75,7 %
75,7 %
Obblighi e Normative di riferimento
Attualmente non esistono norme che prevedano limiti fissi, escluse lavorazioni particolari, rimane
comunque valida la necessità generica di assicurare ai lavoratori un benessere termico anche in funzione
al lavoro svolto. In alcune normative, di seguito elencate, vengono date delle indicazioni sulle
caratteristiche del microclima negli ambienti di lavoro.
art. 2087 cod civ.
art. 10 Legge 864/70
allegato I, punto 7.1
Direttiva CEE 89/654
Allegato, punto 16.6.1
Direttiva CEE 92/104
D.Lgs 81/08 aggiornato
al D.Lgs 106/09
Obbligo per il datore di lavoro di "adottare le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori"
Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la
temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle
circostanze.
La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori
Nei luoghi di lavoro chiusi occorre provvedere affinché, in relazione ai
metodi di lavoro in uso ed all'entità delle sollecitazioni fisiche a carico
dei lavoratori, questi ultimi dispongano di sufficiente aria fresca
Allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro, punti 1.9 microclima, 1.9.2
temperatura dei locali, 1.9.3 umidità
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19
Norme tecniche e linee guida
Linee Guida ISPSEL 01/6/2006
Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di
lavoro. Requisiti e standard. Indicazioni operative e
progettuali.
UNI EN ISO 7730/2006
Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione
analitica e interpretazione del benessere termico
mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri
di benessere termico.
UNI EN 27243/1996
Ambienti caldi.Valutazione dello stress termico per
l'uomo negli ambienti di lavoro, basata sull'indice
WBGT (temperatura a bulbo umido e del
globotermometro).
UNI EN ISO 7933/2005
Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione
analitica ed interpretazione dello stress termico da
calore mediante il calcolo della sollecitazione
termica prevedibile.
UNI EN ISO 8996/2005
Ergonomia dell'ambiente termico – Determinazione
del metabolismo energetico.
UNI EN ISO 7726/2002
Ergonomia degli ambienti termici - Strumenti per la
misurazione delle grandezze fisiche.
UNI EN ISO 11079/2008
Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione
e interpretazione dello stress termico da freddo
con
l'utilizzo
dell'isolamento
termico
dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti
del raffreddamento locale.
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20
RISCALDAMENTO
Temperatura dei locali: (30)
La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di
lavoro, tenuto conto del tipo di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle
mense, dei locali di pronto soccorso e altro, deve essere conforme alla destinazione specifica degli
stessi.
Qualora non sia possibile provvedere ad un riscaldamento generalizzato dell'ambiente dovrà essere
assicurato almeno un riscaldamento localizzato del posto di lavoro.
In tutti i locali ad eccezione dei depositi e di quelli per cui, in relazione al ciclo produttivo, siano già stati
definiti i parametri termo-igrometrici ambientali, deve essere presente un impianto di riscaldamento tale
da permettere e mantenere il raggiungimento di una temperatura di almeno 16 °C. (31)
(30) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.9.2.
(31) Direttive per il risparmio energetico, edifici industriali
Direttive per il risparmio energetico, edifici civili e assimilabili
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21
LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI
Locali interrati e seminterrati:
presi come riferimento il "piano naturale del terreno" circostante l'insediamento (piano campagna per la
situazione del fabbricato in zona pianeggiante - piano naturale del terreno per la situazione del
fabbricato in zona non pianeggiante) ed il "piano orizzontale contenente la facciata interna del solaio di
copertura" del locale in esame, si definisce:
a) Locale interrato quello ove la differenza (H) fra il "piano orizzontale contenente la facciata
interna del solaio di copertura" e il "piano/piani naturale/i del terreno" é inferiore a 1,00
metri.
b) Locale seminterrato quello ove la differenza (H) é compresa tra 1,01 metri e 1,60 metri.
c) Locale assimilabile a quello fuori terra quello ove la differenza (H) é maggiore di 1,60
metri.
Per detti locali l'uso generalmente consentito é quello di deposito non presidiato e/o locali
accessori.
Non è ammesso il lavoro in locali sotterranei o semisotterranei.
Su richiesta può essere concessa deroga al divieto sopra citato quando sussistano particolari esigenze
tecniche sempre che dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i
lavoratori a temperature eccessive (32). Inoltre gli stessi locali dovranno avere le caratteristiche sotto
riportate.
a) Per i locali interrati:
altezza libera interna non inferiore a 3,00 metri.
illuminazione ed aerazione come già specificato per i locali lavorativi.
attività lavorativa non ricompresa fra quelle di cui all'elenco delle industrie insalubri
pubblicato sul D.M. 05/09/1994.
a.4 il pavimento va separato dal suolo mediante un piano sottostante cantinato o
mediante un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 0,50 metri; la linea di falda
deve distare, nella sua escursione massima, almeno 2,00 metri dal pavimento.
a.5 le pareti delimitanti esterne, su almeno un lato breve e un lato lungo del locale, vanno
rese libere dal terreno circostante tramite sbancamento la cui larghezza sia maggiore
dell'altezza dei locali interrati e la cui profondità sia almeno di 15 cm. al di sotto del
pavimento dell'interrato stesso, in modo che vi possano sfociare le aperture esalanti
del vespaio. E' ammessa la possibilità di realizzare una scarpata con inclinazione non
superiore a 45°; in tal caso la distanza minima tra il muro perimetrale e l’inizio della
scarpata sarà di almeno 1,50 metri.
a.1
a.2
a.3
(32) D.Lgs . 81/08 e s.m.i. art. 65
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b) Per i locali seminterrati:
b.1 altezza libera interna non inferiore a 3,00 metri per più di 5 lavoratori.
b.2 illuminazione ed aerazione come già specificato per i locali lavorativi.
b.3 attività lavorativa che non esponga gli addetti a emanazioni nocive o temperature
nocive.
b.4 il pavimento sia separato da un piano sottostante cantinato o mediante un vespaio
ventilato di altezza non inferiore a 0,50 metri; la linea di falda deve distare, nella sua
escursione massima, almeno 2,00 metri dal pavimento.
b.5 un lato lungo e un lato corto delle pareti esterne siano separati dal terrapieno mediante
una intercapedine ventilata di luce libera di almeno 1,50 metri tra muro del
seminterrato e muro di sostegno del terrapieno e profonda almeno 15 cm. al di sotto
del pavimento del seminterrato stesso.
c) Per i locali assimilabili a quelli fuori terra:
c.1 altezza libera interna non inferiore a 3,00 metri per più di 5 lavoratori.
c.2 illuminazione ed aerazione come già specificato per i locali lavorativi.
c.3 il pavimento sia separato dal suolo da un piano sottostante cantinato o mediante un
vespaio ventilato di altezza non inferiore a 0,50 metri; la linea di falda deve distare
nella sua escursione massima almeno 1,00 metri dal pavimento.
In generale i muri perimetrali a contatto con il terreno vanno protetti, mediante adatti materiali
impermeabilizzanti (asfalto, intonaci di cemento e strato esterno di materiale arido, ecc....) contro
l'umidità del suolo.
Nei locali interrati dove l’illuminazione naturale è garantita da aperture a pozzo (bocche di lupo), va
computata la superficie minore calcolata tra quella della bocca del pozzo e quella della finestra che si
affaccia sul pozzo stesso.
Sono fatte salve le normative di sicurezza antincendio e le disposizioni vigenti in materia di vie di fuga
ed uscite di emergenza.
Documentazione da allegare alla pratica edilizia:
Richiesta di deroga, redatta in carta legale, alla quale dovrà essere allegata una specifica
relazione tecnica con precisate le lavorazioni che andranno ad effettuarsi ed i mezzi adottati
per un’idonea areazione, illuminazione e protezione contro l’umidità.
Normativa Di Riferimento:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 65
L.R. 23/08/1985 n° 44, art. 4
Istruzioni Ministeriali 20/06/1986 artt.58, 59, 60 e testi
scientifici (op. cit.) con le modifiche apportate dal D.M.
05/07/1975
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SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI
Sulla risoluzione del problema, particolare rilevanza assumono le informazioni contenute nella scheda
di notifica relativamente ai punti sotto riportati:
a) flusso delle materie prime
sono deducibili i rischi connessi all'uso ed alla trasformazione delle materie prime.
b) lay out dei macchinari
premesso che i macchinari devono essere a norma di prevenzione infortuni e, a termini
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i meno rumorosi sul mercato, si deve evidenziare (anche a
seguito di ulteriori specifiche tecnico progettuali) la sussistenza di una impiantistica
idonea ad evitare la dispersione di agenti nocivi o inquinanti nell'ambiente lavorativo.
c) flusso del personale
é possibile l'individuazione di zone di pericolo interessate al solo passaggio dei
lavoratori, che verranno munite di apposita segnaletica di avvertimento.
Per quanto sopra riportato, qualora si dovesse concretizzare una situazione di rischio per gli addetti, si
deve provvedere alla separazione fisica della zona in studio.
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BIBLIOGRAFIA E NOTE :
(1)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.1
(2)
allegato IV luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.3.6.
(3)
D.L.gs 81/08 e s.m.i. titolo VIII, capo II art.187 e capo II punto 1 lettere a - b
(4)
D.Lgs 81/08 e s.m.i allegato IV punto 1.3.2. ….. 1.3.6.
(5 )
LR 44/85
(6)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Allegato IV punto 1.3.9. Allegato VIII e norme UNI EN
(7)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.2.
(8)
L.R. 44/85
(9)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.5.
(10)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.6.2.
(11)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.6.3.
(12)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punti 1.6.9. e 1.6.10.
(13)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punti punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6.
(14)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.7
(15)
D.lgs.81/80 es.m.i. allegato IV punti da 1.7.2.1. a 1.7.3.
(16)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.13.3.
(17)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.13.3.
(18)
L.R. 44/85 e Regolamenti Comunali
(19)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.13.3.1.
(20)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.13.2.
(21)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.12.
(22)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.11.1
(23)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.11.2.
(24)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.10.
(25)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.10.7.
(26)
D.M. 10.03.1998 all. III punto 3.13.
(27)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.9.1.
(28)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.9.1.1.
(29)
L.R. 44/85
(30)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato IV punto 1.9.2.
(31)
Direttive per il risparmio energetico, edifici industriali
Direttive per il risparmio energetico, edifici civili e assimilabili
(32)
D.Lgs . 81/08 e s.m.i. art. 65
Legge 482/68
art. 11 dice che i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 35 lavoratori
sono tenuti ad assumere personale portatore di handicap.
Circ. Min. Interno del15/02/51 Normative antincendio.
Pubblicazione IEC 29/75
Tabelle relative agli illuminamenti raccomandati per interni.
Istruz. Ministeriali 20/06/1986 art. 58, 59, 60 e testi scientifici (op. cit.) con le modifiche apportate dal D.M. 05/07/1975
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