EVO - Servizi AppSoci

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EVO - Servizi AppSoci
PROGRAMMA
EVO
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE / ASSICURATO
RELATIVA ALLE GARANZIE PRESTATE
DA ITALIANA ASSICURAZIONI
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione
dell’ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima
della sottoscrizione della polizza”.
Nota informativa aggiornata al 01/03/2011
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno
essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it
Nota Informativa
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A.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
INFORMAZIONI GENERALI
a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M.U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270
Sito internet: www.italiana.it – E-mail: [email protected]
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L.
29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero
1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2.
INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo
bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 263 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi
al capitale sociale e 223 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di
solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 138%, tale indice rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente.
B.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto prevede tacito rinnovo annuale (vedi punto 1.9 “ Rinnovo del Contratto – Disdetta” delle Condizioni Generali di Assicurazione)
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto Evo contiene garanzie assicurative per tutelare dai danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei veicoli venduti in Italia o assistiti dalle Concessionarie convenzionate con Top
Class Insurance:
I veicoli possono essere:
ƒ di nuova immatricolazione ;
ƒ usati, per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione e che abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro 4.000,00.
L’Assicurato potrà scegliere le garanzie esclusivamente in base ai seguenti pacchetti:
PACCHETTO BASIC - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO
INCENDIO
PACCHETTO FULL- GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO
INCENDIO
CRISTALLI
ATTI VANDALICI E DOLOSI
CALAMITA’ NATURALI
GARANZIE SPECIALI
PACCHETTO CRASH - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO
INCENDIO
CRISTALLI
ATTI VANDALICI E DOLOSI
CALAMITA’ NATURALI
GARANZIE SPECIALI
TAMPONAMENTO
PACCHETTO KASKO - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO
INCENDIO
CRISTALLI
ATTI VANDALICI E DOLOSI
CALAMITA’ NATURALI
GARANZIE SPECIALI
KASKO
Nota Informativa
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PACCHETTO KASKO TIME: prevede il Pacchetto Kasko per il primo anno (o frazione di anno ex
art.1.4 – Elementi per il calcolo del premio) e il pacchetto Full per gli anni successivi.
N.B.: disponibile solo per contratti con durata uguale o superiore a mesi 36 oppure uguale o superiore a mesi 30 limitatamente ai veicoli nuovi nel caso in cui ricorra l’ingresso in assicurazione
posticipato di oltre 15 giorni rispetto alla prima immatricolazione.
La SEZIONE DANNI contiene le garanzie per i danni che possono subire i veicoli, causati da eventi quali:
A) FURTO
Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione
dopo il furto o la rapina.
Sono inoltre compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o di altri oggetti che si trovano sul veicolo.
La garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a
chiave; tale circostanza potrà essere dimostrata dall’Assicurato con la consegna alla Società di tutte le chiavi
originali più tutte quelle eventualmente richieste in aggiunta.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
B) INCENDIO
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta
del fulmine.
La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 250.000,00 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:
• a cose di terzi;
• al locale utilizzato come autorimessa, se condotto in locazione dal Proprietario del veicolo assicurato.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
C) ATTI VANDALICI E DOLOSI
Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione
dei danni riconducibili alla circolazione.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
D) CALAMITA’ NATURALI
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della
grandine o della neve, ed altre calamità naturali.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione
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E) CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi ed eventi naturali) delimitanti
l’abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo.
F) GARANZIE SPECIALI
• Custodia e parcheggio (disposti dall’Autorità a seguito di furto o rapina)
La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità.
La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento, ovvero sino al giorno in cui l’Autorità mette a disposizione dell’Assicurato il veicolo per il ritiro.
La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
• Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno
La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa sino alla
concorrenza di € 500,00 le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
• Danni causati dal trasporto occasionale di feriti
La Società rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese sostenute per eliminare i
danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Le spese
dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI delle Condizioni Generali di Assicurazione
G) KASKO
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione
H) TAMPONAMENTO
Urto o collisione contro il veicolo identificato che lo precede durante la circolazione stradale: il veicolo assicurato riporta danni nella parte anteriore, mentre il veicolo danneggiato riporta danni nella parte posteriore.
Il risarcimento verrà effettuato con un limite massimo di € 2.000,00 per sinistro e di € 5.000,00 per anno assicurativo. Ai fini della presente garanzia non troverà applicazione quanto disposto all’art. 3.3 – REGOLA
PROPORZIONALE.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione
I) DANNI INDIRETTI
La Società, in caso di danno indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna altresì a pagare le spese per la fornitura all’assicurato di un’auto sostitutiva per un massimo di:
ƒ 90 giorni in caso di danno totale
ƒ 15 giorni in caso di danno parziale
Tale impegno è subordinato
ƒ in caso di danno totale, alla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della proposta di riacquisto di altro
veicolo presso la stessa Concessionaria
ƒ in caso di danno parziale, alla riparazione del danno (che deve richiedere almeno 8 ore di manodopera)
presso la Concessionaria o una concessionaria del gruppo
Nota Informativa
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Il servizio è limitato al territorio italiano (in deroga al punto 1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE). Non è prevista la fornitura dell’auto sostitutiva in caso di autovetture intestate alle Concessionarie.
Qualora durante la fase istruttoria del sinistro emergessero elementi tali da comportare la reiezione del risarcimento relativo al danno diretto al veicolo, la Società procederà ugualmente al rimborso del veicolo sostitutivo alla Concessionaria per il periodo intercorrente tra la data di consegna dello stesso all’Assicurato e la data
della reiezione, riservandosi la facoltà di rivalersi su quest’ultimo per l’importo pagato.
La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza
dell’Assicurato.
Bonus pronta consegna
In alternativa al rimborso delle spese per la fornitura del veicolo sostitutivo, il Cliente potrà optare, a titolo di
danno indiretto, per un rimborso forfetario (per praticità definito “bonus pronta consegna”) pari al 5% del
valore liquidato a titolo di rimpiazzo, subordinato però alla sola fattispecie di riacquisto di un veicolo nuovo in
pronta consegna immediatamente disponibile presso la Concessionaria (quindi con immatricolazione entro
sette giorni).
Il prezzo di quest’ultimo non potrà essere inferiore alla somma degli importi liquidati dalla Compagnia a titolo
di rimpiazzo e bonus pronta consegna.
Non è prevista l’erogazione del bonus pronta consegna in caso di autovetture intestate alle Concessionarie.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O
MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana S.p.A. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie, scoperti e dei degradi espressi al punto 3.2
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ESEMPI:
1° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (90 giorni) valore € 10.000,00 –Assicurato residente in provincia BA
€ 10.000,00 – scop. 25% (€ 2.500,00) = importo indennizzato € 7.500,00
2° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (730 giorni) valore € 10.000,00 –Assicurato residente in provincia BA
€ 10.000,00 – deprezzamento 20% (€ 2.000,00) – scop. 25% (€ 2.000,00) = importo indennizzato
€ 6.000,00
3° SINISTRO CRISTALLI di valore € 600,00 su una autovettura di importo pari a 30.000 – 5% della somma
assicurata (€ 1.500) = importo indennizzato € 600,00
4° SINISTRO CRISTALLI di valore € 2.000,00 su una autovettura di importo pari a 30.000 – 5% della somma assicurata (€ 1.500,00) = Importo indennizzabile = 1.500
ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Qualora, al momento del sinistro, il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, troverà applicazione
la regola proporzionale di cui al punto 3.3 REGOLA PROPORZIONALE delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –
NULLITA’
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di
conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893
e 1894 del Codice Civile.
Nota Informativa
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5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione.
Esempio di aggravamento del rischio:
ƒ Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio
6. PREMI
Il premio è annuo e ricorrente.
Per i contratti con durata poliennale il premio può essere anche unico e anticipato.
E’ POSSIBILE PAGARE IL PREMIO NELLE MODALITA’ PREVISTE DALL’INTERMEDIARIO.
6.1 Costi
Il Premio pagato è comprensivo delle spese relative all’acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. I costi contengono la remunerazione riconosciuta da Italiana Assicurazioni all’Intermediario più
l’importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.
Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto, l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 1449 di
cui Euro 1073 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 74% dei costi complessivi.
AVVERTENZA:
Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento di quest’ultimo la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 1.7 ESTINZIONE ANTICIPATA sono indicati i
metodi di restituzione del premio per le singole garanzie danni.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto a favore del nuovo beneficiario designato).
7. RIVALSE
AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.
8. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA: l’Assicurato può recedere dal contratto di durata pluriennale entro 30 giorni prima di ogni scadenza anniversaria alle modalità di cui al punto 1.9 RINNOVO DEL CONTRATTODISDETTA delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti
fra le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia alle modalità di cui al punto 1.13
RECESSO IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
9. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri
diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
11. REGIME FISCALE
- per le garanzie relative alla Sezione Danni si applica l’aliquota d’imposta del 13,50%.
Nota Informativa
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C.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro
l’Assicurato deve provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso al Contact Center e
sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti al punto
3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, al punto 1.2 CONTACT CENTER SERVIZIO DI GESTIONE
DEI SINISTRI delle Condizioni Generali di Assicurazione.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero
Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00), fax 02.3971.7802, e-mail [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea
diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere
accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’ISVAP
con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.
14. ARBITRATO
AVVERTENZA: Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto
l’arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Qualora sia previsto l’arbitrato, il luogo di svolgimento è la città dell’Istituto di medicina legale
più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente:
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE
Noleggio dell’autovettura per periodi inferiori a 6 mesi.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e dell’Assicurato e quelli necessari alla gestione del
contratto, le caratteristiche della copertura assicurativa, il premio, i dati identificativi del veicolo assicurato e
le modalità per rendere operativa la garanzia.
CONCESSIONARIA
Azienda distributrice di veicoli con o senza il mandato di una Casa automobilistica o della filiale italiana della
stessa che ha venduto il veicolo o intermediato l’Assicurazione.
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CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario/Locatario.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione.
DANNO PARZIALE
Danno di importo inferiore al 75% del valore commerciale predefinito.
DANNO TOTALE
Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore commerciale predefinito. A titolo esemplificativo si
considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di
riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza;
il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore commerciale predefinito.
FRANCHIGIA
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
GRUPPO
Insieme di Concessionarie, filiali od officine autorizzate di qualunque marca appartenenti alla stessa proprietà.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione.
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RELITTO
Veicolo con danni superiori al 75% del valore commerciale predefinito.
RESIDENZA
Luogo in cui il Proprietario del veicolo – o il Locatario, in caso di leasing - ha stabilito la residenza anagrafica
o la sede legale.
RIMPIAZZO
Sostituzione – a cura della Concessionaria – del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro di valore pari o
superiore a quello preconcordato in polizza, di qualsiasi marca o modello.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Nota Informativa
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SOCIETÀ
La Società Italiana Assicurazioni S.p.A. e/o la Società CG Car-Garantie Versicherungs-AG (Filiale Italiana) ciascuna in relazione alle garanzie di propria spettanza.
TAMPONAMENTO
L’incidente stradale nel quale il veicolo assicurato urta con la parte anteriore un veicolo identificato che lo
precede, danneggiando la parte posteriore di quest’ultimo.
VEICOLO
L’autovettura o l’autocarro di peso a pieno carico fino a 35 quintali oggetto dell’Assicurazione.
Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati direttamente dalla
casa costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.
VEICOLO NUOVO
Veicolo immatricolato da non più di 180 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà.
La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà.
Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione e i veicoli già immatricolati al di fuori
del territorio italiano, ad esclusione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
VEICOLO USATO
Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure per il quale è prevista la cessazione della
produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Legale Rappresentante
Sergio Finesso
Nota Informativa
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PROGRAMMA “EVO”
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Mod. 1011 EV ed. 03/2011
Condizioni Generali di Assicurazione
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Gentile Cliente,
Top Class Insurance, società specializzata nella progettazione, realizzazione e distribuzione di programmi assicurativi destinati al settore automotive, ha realizzato, in collaborazione con Italiana Assicurazioni e CarGarantie, l’esclusivo Programma Evo, che garantisce una serie di prestazioni che consentono una completa protezione della Sua autovettura, utilizzando un principio nuovo: in caso di danno totale coperto dal programma, si
provvederà al rimpiazzo del veicolo e non alla classica liquidazione in denaro (generalmente sofferta, lenta e
controversa).
Con l’intento di rendere il rapporto molto trasparente e cristallino, abbiamo voluto introdurre una simbologia
per evidenziare quelle parti estremamente importanti o caratterizzanti il contratto; La invitiamo pertanto a prestare attenzione a quelle contraddistinte dai seguenti simboli:
Indica un “fiore all’occhiello” del suo Programma Evo che ne caratterizza positivamente le prestazioni e
che lo rende un prodotto particolare.
Vuole richiamare la sua attenzione su norme comportamentali da seguire affinché il suo Programma
Evo possa funzionare correttamente.
Di seguito troverà:
1)
le CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE con le definizioni che chiariscono il significato
della terminologia usata e tutte le informazioni necessarie per valutare le condizioni che regolano la
struttura generale del Programma di rimpiazzo Evo, composte in particolare da:
•
le Condizioni Generali comuni sia alle garanzie Danni prestate da Italiana Assicurazioni S.p.A.,
sia all’estensione di garanzia prestata da CG Car-Garantie Versicherungs-AG
•
la Sezione I – Danni che regola le garanzie per gli eventi da furto, incendio, atti vandalici, eventi
atmosferici ecc., ed in evidenza le Condizioni che regolano la denuncia dei sinistri e la liquidazione dei danni; le Condizioni Particolari operanti solo se espressamente indicato nel Certificato di Assicurazione e un breve compendio di avvertenze e suggerimenti per evitare il furto della
Sua vettura, che non costituisce normativa contrattuale (Sono sicuro che le mie chiavi sono al sicuro?);
•
la Sezione II – Estensione di garanzia che regola la garanzia sui guasti meccanici prestata al
termine di quella offerta dal costruttore del veicolo e i Consigli per i lavori di manutenzione e
assistenza, un compendio di avvertenze e suggerimenti per mantenere efficiente il Suo veicolo e
per effettuare la manutenzione che rappresenta condizione indispensabile per il riconoscimento
dell’assicurazione;
•
la “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003”;
i MODULI DI ADESIONE– che Le consentono di attivare immediatamente dalla Concessionaria il pacchetto di garanzie da Lei prescelto.
Le precisiamo infine che il Fascicolo informativo mod. 1011 EV ed. 03/2011 è comprensivo dell’Informativa
Privacy.
2)
SAFE LINE: per ogni informazione relativa al Programma Evo è a Sua disposizione “Safe Line”, un apposito
Contact Center che risponde con orario continuato al Numero Verde 800/515656 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 19.30, ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
DOCUMENTI CONTRATTUALI: oltre al Mod. 1011 EV ed. 03/2011 – Fascicolo Informativo - Le precisiamo
infine che formano parte integrante del contratto, i modelli
•
•
•
Mod. 1009 EV – Modulo di adesione
Mod. 1012 EV – Fax di copertura
Mod. 1010 EV – Certificato di assicurazione
Condizioni Generali di Assicurazione
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SOMMARIO
CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
OGGETTO
CONTACT CENTER
MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
CEDIBILITA’ E TRASFERIBILITA’ DELL’ASSICURAZIONE
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO
ESTINZIONE ANTICIPATA
ESTENSIONE TERRITORIALE
RINNOVO DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITA'
VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO O DEL LOCATARIO DEL VEICOLO
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
IMPOSTE E TASSE
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
CONDIZIONI DANNI - GARANZIE PRESTATE DA ITALIANA ASSICURAZIONI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
PACCHETTI DISPONIBILI
DANNI ASSICURATI
DANNI INDIRETTI
VALORE ASSICURATO
DANNI ESCLUSI
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO
REGOLA PROPORZIONALE
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
RELITTI
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE
VALORE A NUOVO 2YN
VALORE A NUOVO 3YN
VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE
SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?
4
4
4
5
5
5
5
5
6
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15
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17
17
18
18
19
________________________________________________________________________________
CONDIZIONI ESTENSIONE DI GARANZIA - GARANZIA PRESTATA DA CAR GARANTIE
NOTA INFORMATIVA
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
1
1
CONTENUTO
AMBITO, DECORRENZA E LIMITI DI VALIDITÀ
ESCLUSIONI
DOVERI DELL‘ASSICURATO
CESSIONE E DECADENZA DEL DIRITTO
REGOLAZIONE DEI DANNI
CONSEGUENZE DI UNA VIOLAZIONE DEI DOVERI
INDICAZIONI IN CASO DI GUASTO
4
4
5
6
6
6
7
7
________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. N. 196/2003
Condizioni Generali di Assicurazione
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1
DEFINIZIONI (SONO RIPORTATE A PAGG. 7-8-9 DELLA NOTA INFORMATIVA CONTENUTA NEL PRESENTE FASCICOLO
ED EVIDENZIATE IN CARATTERE CORSIVO NELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)
CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
1.1
OGGETTO
Le Società si impegnano ad assicurare, secondo gli schemi di seguito previsti, tutti i veicoli nuovi; limitatamente alla sez. I – Danni, anche i veicoli usati che non abbiano un valore inferiore a € 4.000,00 e per i quali non
siano trascorsi più di 8 anni dalla prima immatricolazione:
•
venduti in Italia o assistiti dalle Concessionarie convenzionate con Top Class Insurance;
•
per i quali risulti debitamente compilato e sottoscritto il Modulo di adesione Mod. 1009 EV (e Modulo
di adesione Mod. 1009 CG, ove previsto), sia stato emesso il Fax di copertura Mod. 1012 EV (e Fax di
attivazione Mod. 1012 CG ove previsto) e sia stato versato alle Società il relativo premio con le modalità descritte al successivo articolo 1.3 .
Non sono assicurabili i veicoli intestati o locati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza Conducente.
1.2
CONTACT CENTER
La gestione, l'assistenza e la consulenza del Programma Evo avviene tramite un apposito Contact Center, denominato SAFE LINE che garantisce ai Contraenti/Assicurati, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30
ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00:
•
SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE» - Numero Verde 800/515656: per ogni eventuale informazione sui contenuti, le modalità e le procedure.
•
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTRATTO - Numero Verde 800/515656: per qualsiasi comunicazione di variazione al contratto (variazione di dati anagrafici, estensione della garanzia, sostituzione di veicolo o cambio di contraenza), quando consentita dalle Condizioni di Assicurazione; Safe Line
trasmetterà direttamente al domicilio del Contraente/ Assicurato gli eventuali documenti contrattuali.
•
SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI - Numero Verde 800/046300 (oppure +390516002475 se
dall'estero) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle
9.00 alle 12.30: per la denuncia di sinistro che deve essere fatta entro tre giorni dalla data d'accadimento dell'evento dannoso o da quando l’Assicurato/Contraente ne ha avuto conoscenza; Safe Line si
occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le incombenze burocratiche a carico dell’Assicurato al minimo indispensabile. In tale occasione l'operatore chiarirà le modalità di utilizzo del servizio "auto sostitutiva", se previsto.
1.3
MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE
L’Assicurato, dopo aver preso visione delle Condizioni di Assicurazione ed aver scelto la combinazione di garanzie, potrà aderire al programma direttamente attraverso la Concessionaria, utilizzando, a seconda del caso,
gli appositi moduli di adesione e attivazione e che, regolarmente sottoscritti, dovranno essere trasmessi, a
mezzo fax, a Safe Line, unitamente ad una copia del libretto di circolazione.
La procedura prevede, a seconda del caso, il successivo invio da parte di Safe Line di un «Fax di copertura e
attivazione» (Mod. 1012 EV e Mod. 1012 CG) a conferma dell'operatività delle garanzie prescelte e, dopo qualche giorno, l’invio del/dei Certificato/i di Assicurazione direttamente al domicilio del Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato dovrà:
• verificare l’esattezza dei dati riportati nel Fax di Copertura/Attivazione e più precisamente, dei dati
anagrafici, dei dati relativi al veicolo, del premio convenuto e della combinazione di garanzie prescelta;
• effettuare il versamento del relativo premio, secondo le modalità indicate nel Fax di Copertura/Attivazione. Il pagamento di un premio diverso da quello indicato sul Fax di Copertura, può comportare l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 3.3.
Condizioni Generali di Assicurazione
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In caso di pagamento effettuato direttamente dall’Assicurato ,funge da quietanza di pagamento la documentazione contabile rilasciata dall'Istituto bancario attestante l'avvenuto bonifico; il premio risulta quindi
incassato nel giorno d'effettivo pagamento.
Limitatamente alle garanzie di cui alla sez. I – Danni, nel caso il premio non venga pagato nei
termini previsti, la garanzia assicurativa si attiva con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di
effettivo pagamento, a condizione che non siano trascorsi più di 30 giorni dalla data di effetto.
1.4
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio è calcolato con riferimento al valore assicurato e alla provincia di residenza o sede legale del Proprietario del veicolo o del Locatario, in caso di leasing.
Con esclusivo riferimento ai veicoli nuovi, nel caso l'ingresso in assicurazione non dovesse avvenire entro 15
giorni dalla data di prima immatricolazione, il premio del 1° anno verrà calcolato in funzione del periodo intercorrente tra la data di effetto e la scadenza dell'annualità che coinciderà con il giorno ed il mese di immatricolazione.
1.5
CEDIBILITA’ E TRASFERIBILITA’ DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione non è cedibile, pertanto in caso di cessione / vendita / procura a vendere del veicolo a terzi, la
garanzia viene ad estinguersi automaticamente.
Tuttavia, previa espressa accettazione da parte delle Società, è data facoltà di cedere l’assicurazione; nelle polizze vincolate sarà inoltre necessario il consenso del vincolatario. Il nuovo contratto, intestato all’acquirente,
cesserà alla prima scadenza. Qualora ciò comportasse un aggravamento del rischio, con il nuovo contratto si
provvederà anche ad incassare l’eventuale conguaglio di premio.
1.6
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, la polizza cessa la sua operatività ed il premio residuo resta acquisito dalle Società, essendosi la copertura assicurativa estinta con la liquidazione del danno.
Qualora il premio pagato al perfezionamento del contratto riguardasse più annualità, si procederà al rimborso
del premio pagato e non goduto, al netto dei tributi erariali, relativo alle annualità successive a quella del sinistro in proporzione al valore assicurato individuato nelle relative tabelle delle quali al punto 3.2 sub A.
Limitatamente all’estensione di garanzia di cui alla Sez. II, e limitatamente al caso in cui il sinistro avvenga nel
periodo antecedente l’entrata in copertura di tale garanzia, la restituzione del relativo premio non sarà effettuata in proporzione al valore assicurato individuato nelle tabelle indicate al punto 3.2 sub A., ma per intero al
netto dei tributi erariali.
L’emissione di nuova assicurazione su altro veicolo dovrà essere espressamente autorizzata dal Contact
Center.
1.7
ESTINZIONE ANTICIPATA
Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento di quest’ultimo, il Contraente/Assicurato richiederà alla Società la cessazione delle garanzie e la stessa
Società rimborserà al Contraente/Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
L’importo da rimborsare verrà calcolato per il premio puro (premio al netto di imposte e dei costi a carico
dell’Assicurato) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del
capitale assicurato residuo (tabella di cui al punto 3.2 sub. A.1); per i costi in proporzione agli anni e frazione
di anno mancanti alla scadenza della copertura.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiaro designato).
1.8
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione è valida per sinistri verificatisi nei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia,
Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (inclusi Repubblica di
San Marino e Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.
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1.9
RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA
L'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno e così di seguito salvo disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti da una delle Parti all’altra Parte almeno un
mese prima della scadenza.
Il contratto di durata pluriennale (anche in caso di pagamento del premio in rate annuali) è rescindibile dalle
Parti a ciascuna scadenza anniversaria mediante disdetta, a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 giorni.
La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo
alle restanti annualità; l’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella tabella di cui
al punto 3.2.
La Società rinuncia ad agire nei confronti del Contraente/Assicurato per il recupero di eventuali rate annuali
scadute e non pagate, purché non si siano verificati sinistri nel periodo di mora.
1.10 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO O DEL LOCATARIO DEL VEICOLO
Il premio delle garanzie di cui alla sezione I – Danni è determinato anche sulla base della residenza / sede legale del Proprietario del veicolo o del Locatario, se leasing. Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società di eventuali cambiamenti di residenza nel corso del contratto.
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del Proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente/Assicurato, varrà il disposto del successivo punto 3.3 - REGOLA PROPORZIONALE.
1.11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.
1.12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.
1.13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, le Società hanno la
facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
Questa facoltà non sarà esercitata nei confronti di Contraenti/Assicurati qualificabili come «consumatori», intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività
professionali.
1.14 IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed
agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato.
1.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
1.16 DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il Contraente/Assicurato ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto degli oneri fiscali, degli altri oneri che per Legge
restano a carico del Contraente/Assicurato e dei costi sostenuti dalle Società, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro.
Il Contraente/Assicurato dovrà:
• comunicare telefonicamente la sua decisione di recedere dal contratto;
• restituire immediatamente a Top Class Insurance Srl – Via Collamarini 14 – 40138 - Bologna, a mezzo
raccomandata a.r.:
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-
tutti i documenti contrattuali in suo possesso;
la busta utilizzata da Safe Line per la spedizione degli stessi al Contraente/Assicurato, dalla quale
si evinca il timbro dell’Ufficio postale di residenza del Contraente/Assicurato.
Nel caso il Contraente/Assicurato in buona fede dimostri di non essere stato in grado di conoscere perfettamente i contenuti e la portata delle garanzie per effetto della poca chiarezza della documentazione contrattuale o dell’informativa ricevuta al momento della sottoscrizione, la Società provvederà alla restituzione del premio anche oltre i 30 giorni, provvedendo alla restituzione del premio al netto, oltre che delle detrazioni di cui al
primo capoverso, anche della quota di premio relativa al periodo di garanzia già utilizzato calcolato in ragione
di dodicesimi.
Nel caso di contratti con appendice di vincolo a favore di Istituto Finanziatore, sarà indispensabile ottenere il
consenso anche da parte dell’Istituto stesso.
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CONDIZIONI DANNI
Garanzie prestate da Italiana Assicurazioni S.p.A.
CONDIZIONI CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE ASSICURATIVE
Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato,
nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate mediante carattere grassetto.
2.1
PACCHETTI DISPONIBILI
I pacchetti assicurativi disponibili consentono diverse combinazioni delle garanzie descritte al punto 2.2; la
combinazione operante è quella indicata nel Certificato di Assicurazione:
Pacchetto Basic, nel quale sono operanti le garanzie
A) furto
B) incendio
Pacchetto Full, nel quale sono operanti le garanzie
A) furto
B) incendio
D) calamità naturali
E) cristalli
C) atti vandalici e dolosi
F) garanzie speciali
Pacchetto Crash, nel quale sono operanti le garanzie
A) furto
B) incendio
D) calamità naturali
E) cristalli
H) Tamponamento
C) atti vandalici e dolosi
F) garanzie speciali
Pacchetto Kasko, nel quale sono operanti le garanzie
A) furto
B) incendio
D) calamità naturali
E) cristalli
G) kasko
C) atti vandalici e dolosi
F) garanzie speciali
Pacchetto Kasko Time,
prevede il Pacchetto Kasko per il primo anno (o frazione di anno ex art. 1.4 – Elementi per il calcolo del premio) e il pacchetto Full per gli anni successivi.
N.B.: disponibile solo per contratti con durata uguale o superiore a mesi 36, oppure uguale o superiore a mesi 30 limitatamente ai veicoli nuovi nel caso in cui ricorra l’ingresso in assicurazione posticipato di oltre 15 giorni rispetto alla
prima immatricolazione.
2.2
DANNI ASSICURATI
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo indicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste
dal pacchetto richiamato nel Certificato di Assicurazione. Le garanzie possono essere:
A) Furto
Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.
Sono inoltre compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o di altri oggetti che si trovano sul veicolo.
La garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a
chiave; tale circostanza potrà essere dimostrata dall’Assicurato con la consegna alla Società di tutte le chiavi
originali più tutte quelle eventualmente richieste in aggiunta.
B) Incendio
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del
fulmine.
La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 250.000,00 per
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sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:
• a cose di terzi;
• al locale utilizzato come autorimessa, se condotto in locazione dal Proprietario del veicolo assicurato.
C) Atti vandalici e dolosi
Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione
dei danni riconducibili alla circolazione.
D) Calamità naturali
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della
grandine o della neve ed altre calamità naturali.
E) Cristalli
Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi ed eventi naturali) delimitanti
l’abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo.
F) Garanzie speciali
• Custodia e parcheggio (disposti dall’Autorità a seguito di furto o rapina)
La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la
custodia del veicolo disposti dall’Autorità.
La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento,
ovvero sino al giorno in cui l’Autorità mette a disposizione dell’Assicurato il veicolo per il ritiro.
La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
• Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno
La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa sino alla
concorrenza di € 500,00 le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la
liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
• Danni causati dal trasporto occasionale di feriti
La Società rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese sostenute per eliminare
i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Le spese
dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
G) Kasko
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
H) Tamponamento
Urto o collisione contro il veicolo identificato che lo precede durante la circolazione stradale: il veicolo assicurato riporta danni nella parte anteriore, mentre il veicolo danneggiato riporta danni nella parte posteriore.
Il risarcimento verrà effettuato con un limite massimo di € 2.000,00 per sinistro e di € 5.000,00 per anno assicurativo. Ai fini della presente garanzia non troverà applicazione quanto disposto all’art. 3.3 – REGOLA
PROPORZIONALE.
2.3
DANNI INDIRETTI
La Società, in caso di danno indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna altresì a pagare le spese per la fornitura all’Assicurato di un’auto sostitutiva per un massimo di:
• 90 giorni in caso di danno totale
• 15 giorni in caso di danno parziale.
Tale impegno è subordinato
• in caso di danno totale, alla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della proposta di riacquisto di altro
veicolo presso la stessa Concessionaria;
• in caso di danno parziale, alla riparazione del danno (che deve richiedere almeno 8 ore di manodopera) presso la Concessionaria o una Concessionaria del Gruppo.
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Il servizio è limitato al territorio italiano (in deroga al punto 1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE). Non è prevista
la fornitura dell’auto sostitutiva in caso di autovetture intestate alle Concessionarie.
Resta convenuto che:
• l’auto sostitutiva, verrà reperita a cura della Concessionaria e fornita all’Assicurato esclusivamente per
il tempo necessario al ripristino e messa su strada del veicolo in caso di danno parziale o fino alla consegna di un nuovo veicolo in caso di danno totale;
• la Società concorderà con la Concessionaria e l‘Assicurato le modalità ed i tempi per la consegna ed il
ritiro dell’auto sostitutiva;
• l’eventuale utilizzo dell’auto sostitutiva per un periodo superiore a 90 giorni in caso di danno totale e di
15 giorni in caso di danno parziale resta a carico dell’Assicurato che dovrà versare direttamente alla
Concessionaria l’eccedenza di spesa;
• in caso di danno parziale per il calcolo del tempo necessario per il ripristino del danno si farà riferimento ai tempari di lavoro ufficiali della casa produttrice del veicolo in vigore al momento del sinistro;
• la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di
compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.
Qualora durante la fase istruttoria del sinistro emergessero elementi tali da comportare la reiezione del risarcimento relativo al danno diretto al veicolo, la Società procederà ugualmente al rimborso del veicolo sostitutivo
alla Concessionaria per il periodo intercorrente tra la data di consegna dello stesso all’Assicurato e la data della
reiezione, riservandosi la facoltà di rivalersi su quest’ultimo per l’importo pagato.
Bonus pronta consegna
In alternativa al rimborso delle spese per la fornitura del veicolo sostitutivo, il Cliente potrà optare, a titolo di
danno indiretto, per un rimborso forfetario (per praticità definito “bonus pronta consegna”) pari al 5% del
valore liquidato a titolo di rimpiazzo, subordinato però alla sola fattispecie di riacquisto di un veicolo nuovo in
pronta consegna immediatamente disponibile presso la Concessionaria (quindi con immatricolazione entro sette giorni).
Il prezzo di quest’ultimo non potrà essere inferiore alla somma degli importi liquidati dalla Compagnia a titolo
di rimpiazzo e bonus pronta consegna.
Non è prevista l’erogazione del bonus pronta consegna in caso di autovetture intestate alle Concessionarie.
2.4
VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato del veicolo deve corrispondere:
1. Veicoli nuovi
•
al prezzo di listino in vigore all’atto dell’immatricolazione, riferito al veicolo ed agli accessori, indicato
nella fattura di vendita emessa al Cliente senza tenere conto di sconti, incentivazioni o facilitazioni
commerciali di alcun genere, oltre al costo della messa su strada indicato nella medesima fattura;
oppure, in alternativa
•
al prezzo di fattura pagato dal Cliente.
Se il veicolo è già uscito di produzione e/o sostituito da una nuova versione, il valore assicurato deve corrispondere a quello di fattura pagato dal Cliente.
Se il veicolo è intestato ad una Concessionaria, deve corrispondere al prezzo riportato sulla fattura pagata
dalla stessa Concessionaria per l’acquisto del veicolo.
2. Veicoli usati
• al valore di riferimento indicato da “Quattroruote” – quotazioni usato -, oppure, se non
disponibile, alla quotazione Eurotax Giallo, in entrambi i casi con il massimo aumento
del 10%
oppure, in alternativa
• al prezzo di fattura pagato dal Cliente nel caso il limite di cui sopra non sia sufficiente
(in questo caso però l’assunzione è subordinata al benestare del Contact Center).
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Il valore da considerare come assicurato, sia in caso di veicolo nuovo che di usato, sarà IVA inclusa se l'acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure, IVA esclusa se l'acquirente è in
grado di recuperare detta imposta.
2.5
DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per le garanzia urto,
collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzie Kasko e Tamponamento - se previste).
Si considera colpa grave il comportamento dell’Assicurato quando in contrasto non solo con
il dettato contrattuale, ma anche con le più elementari norme di attenzione, prudenza e diligenza che regolano la vita quotidiana (assunzione o accettazione di un rischio facilmente evitabile o le cui conseguenze siano assolutamente intuibili). A titolo esemplificativo e non esaustivo, chiavi lasciate in macchina, chiavi nella tasca di un indumento lasciato incustodito,
etc.
Relativamente alle sole garanzie Kasko e Tamponamento, la Società, oltre quanto sopra elencato,
non indennizza i danni:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in
violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro
tre mesi dalla data del sinistro;
cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
cagionati da operazioni di carico e scarico;
subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione
«fuori strada»;
alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro
danno indennizzabile.
Sono inoltre esclusi, relativamente ai danni da incendio di cose di terzi, i danni:
14. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal
Conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla
Legge;
15. da inquinamento o da contaminazione.
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CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA DEI SINISTRI E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato,
nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate mediante carattere grassetto.
3.1
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato non dovrà far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società,
salvo le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì:
1. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza:
telefonare a Top Class - Servizio di Gestione Sinistri Numero Verde 800/046300
(0039/0516002475 se dall’estero), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle 12.30; l’operatore fornirà, in tale occasione, tutte le informazioni circa l’iter procedurale della pratica, la documentazione utile e gli
adempimenti necessari;
2. sporgere denuncia scritta all’Autorità competente (Carabinieri, Polizia) - in caso di Furto, Incendio, Atti vandalici e dolosi - indicando il numero di Certificato di Assicurazione ed il nome della Società (Italiana Assicurazioni ); qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella
denuncia;
3. presentare, su richiesta della Società:
al momento della denuncia:
A. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
B. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
successivamente alla denuncia e comunque appena possibile:
C. copia dell’eventuale ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo regolarmente sottoscritto;
D. dichiarazione firmata di cessione del diritto all’indennizzo a favore della Concessionaria,
nel caso di rimpiazzo del veicolo; Estratto Generale Cronologico con annotazione della
perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del
documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
E. Certificato di Proprietà del veicolo con annotazione della perdita di possesso del veicolo o,
provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
F. procura a vendere a favore della Società Italiana Assicurazioni ;
G. dichiarazione sottoscritta che è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del
disposto di cui al DPR 633/72;
H. eventuale copia del contratto leasing e conteggio per anticipata estinzione del contratto;
I. copia della fattura del nuovo veicolo;
entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:
J. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del
nuovo veicolo;
K. Estratto Generale Cronologico, di cui al punto D, nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria;
L. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto E, nel caso in cui sia stata prodotta la
documentazione provvisoria.
In caso di sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso la nostra Autorità competente (v.
art. 3.1 punto 2).
Condizioni Generali di Assicurazione
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La Società si riserva la facoltà di effettuare (anche attraverso la consulenza della casa automobilistica) verifiche sulle chiavi del veicolo riconsegnate dopo il furto o la rapina per verificarne
l’effettiva appartenenza al veicolo oggetto del sinistro e/o che non ve ne siano altre in circolazione oltre a quelle consegnate.
3.2
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti, vengono qui di seguito dettagliate le varie modalità in funzione delle casistiche possibili:
-
DANNO TOTALE
A) SERVIZIO DI RIMPIAZZO DEL VEICOLO
Per attivare la procedura che prevede il rimpiazzo ad opera della Concessionaria, è indispensabile che l’Assicurato si rechi presso detta Concessionaria e sottoscriva l’ordine/proposta di
riacquisto di altro veicolo; tale documento deve essere immediatamente trasmesso tramite
fax al numero 011/4311320, conservandone la ricevuta della trasmissione.
Il veicolo oggetto di riacquisto dovrà essere di valore non inferiore al valore commerciale predefinito secondo le disposizioni del presente articolo, al lordo di eventuali scoperti.
In questo modo si attiva la procedura di rimpiazzo, che comporta che la liquidazione del danno venga effettuata direttamente alla Concessionaria che ha operato il rimpiazzo.
In presenza di un vincolo, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborserà alla società vincolataria il credito residuo
(entro il massimo del danno indennizzabile) ed alla Concessionaria - anche in un secondo momento, nel
caso in cui il veicolo di rimpiazzo non fosse immediatamente disponibile - l’eventuale rimanenza.
La procedura si intenderà perfezionata con la sottoscrizione da parte dell’Assicurato della cessione del diritto all’indennizzo a lui spettante a termini di polizza a favore della Concessionaria, che si assumerà
l’impegno di fornire all’Assicurato stesso un altro veicolo.
Valore commerciale predefinito
Fermo il disposto di cui al punto 2.4 – VALORE ASSICURATO, in caso di rimpiazzo la determinazione del
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro viene predefinita secondo quanto indicato nelle tabelle seguenti e varia in funzione della sua vetustà e che si tratti di rimpiazzo di veicolo inizialmente assicurato come nuovo oppure usato.
Negli schemi sottoriportati vengono dettagliate le percentuali per il calcolo del valore commerciale predefinito che si applicano al valore assicurato di cui all’art. 2.4:
VEICOLI NUOVI
Giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del sinistro
Valore commerciale predefinito
dal 1°
al 365°
dal 366°
al 730°
100%
80%
dal 731°
al 1095°
70%
dal 1096°
al 1460°
60%
dal 1461°
al 1825°
50%
VEICOLI USATI
Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della copertura alla data del sinistro
Valore commerciale predefinito
dal 1°
al 365°
dal 366°
al 730°
100%
90%
dal 731°
al 1095°
80%
dal 1096°
al 1460°
70%
dal 1461°
al 1825°
60%
A partire dal 6° anno, il valore del veicolo sarà determinato applicando una svalutazione del 10% rispetto a
Condizioni Generali di Assicurazione
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quello dell’anno precedente.
Scoperti
Limitatamente ai residenti in alcune province, la liquidazione alla Concessionaria del valore
commerciale predefinito sarà effettuata previa applicazione di uno scoperto secondo quanto di
seguito indicato:
scoperto 25%
•
residenti nelle province di BA-BR-CE-FG-LE-NA-RC-TA
scoperto 15%
•
residenti nelle province di AV-BN-CT-CZ-KR-SA-VV
L’importo relativo allo scoperto dovrà essere versato alla Concessionaria direttamente dall’Assicurato al
momento del ritiro del nuovo veicolo.
Eventuali variazioni fra il valore del veicolo oggetto del sinistro ed il veicolo di rimpiazzo, saranno regolati
come segue:
•
se il valore del veicolo di rimpiazzo è superiore al valore commerciale predefinito del veicolo oggetto del sinistro, la differenza tra i due valori sarà a carico dell’Assicurato in aggiunta all’eventuale scoperto;
•
Limitatamente ai sinistri occorsi durante il primo anno e per i veicoli nuovi rimpiazzati con veicoli identici per marca, modello e accessoriamento, la Società si impegna a riconoscere eventuali aumenti di listino relativi al veicolo assicurato intervenuti tra la data di decorrenza del contratto e la data del sinistro fino ad un massimo del 3%; eventuali variazioni nel listino di riferimento tra quella oggetto del sinistro e la nuova, eccedenti la quota del 3%, saranno a carico dell’Assicurato.
La liquidazione verrà effettuata entro 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione prevista
all’Ufficio Liquidazione Danni della Società e comunque entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo, purché la predetta documentazione sia completa.
B) LIQUIDAZIONE IN DENARO
In caso di danno totale senza sostituzione diretta del veicolo da parte della Concessionaria o di una Concessionaria del Gruppo, la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente all’Assicurato.
In deroga a quanto previsto per la liquidazione in caso di rimpiazzo art. 3.2 sub A), l’importo da liquidare sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso determinato sulla base delle rilevazioni
del mensile “Quattroruote” – quotazioni usato – oppure, se non disponibile, di Eurotax Giallo,pubblicate nel fascicolo relativo al mese in cui è avvenuto il sinistro, detratto di una percentuale del 20% a titolo di scoperto, elevata al 30% per i residenti nelle province di BA-BRCE-FG-LE-NA-RC-TA .
-
DANNO PARZIALE
C) SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO
In caso di danno parziale, se la riparazione viene effettuata presso la Concessionaria o una Concessionaria del Gruppo, la liquidazione - previo accordo tra un incaricato della Società e la Concessionaria che ha effettuato le riparazioni - verrà effettuata dalla Società direttamente alla Concessionaria senza
applicazione di franchigie o scoperti. Fanno eccezione la garanzia atti vandalici (di cui alla lettera C dell’art
2.2 ma limitatamente al singolo atto vandalico, escludendo quindi l’applicazione della franchigia sui danni
provocati da tumulti popolari, scioperi e sommosse), la garanzia Kasko (di cui alla lettera G dell’art. 2.2), e
la garanzia Tamponamento (di cui alla lettera H dell’art. 2.2) per le quali resterà a carico dell'Assicurato un importo per sinistro pari a € 200,00.
La quantificazione dei danni verrà effettuata dal perito presso la Concessionaria e con la stessa concordata; il valore delle parti sostituite sarà calcolato:
• senza tenere conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai veicoli immatricolati da meno di 3 anni;
• con applicazione della stessa percentuale di deprezzamento subita dal veicolo desunta da “Quattroruote” - quotazioni usato - oppure, se non disponibile, alla quotazione Eurotax Giallo relativo al
mese in cui si è verificato il sinistro, limitatamente ai veicoli immatricolati da più di 3 anni, tranne che
sulla carrozzeria, vetri o cristalli.
L’Assicurato perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente l’importo relativo
al contributo di riparazione (franchigia) se previsto e l’importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l’importo relativo
all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.
Condizioni Generali di Assicurazione
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D) LIQUIDAZIONE IN DENARO
Qualora in seguito a danno parziale l’Assicurato desideri effettuare le riparazioni al di fuori della Concessionaria o di una Concessionaria del Gruppo, il pagamento del danno verrà effettuato direttamente
all’Assicurato con le modalità di seguito descritte:
- si stima il costo delle riparazioni applicando sul prezzo delle parti sostituite un deprezzamento, dovuto
all’età del veicolo, uguale alla percentuale di svalutazione tra il valore assicurato ed il valore commerciale
del veicolo, al momento del danno, come rilevabile dal mensile "Quattroruote” – quotazioni usato oppure,
se non disponibile, alla quotazione Eurotax Giallo; tale deprezzamento non verrà comunque applicato alla carrozzeria, ai vetri o cristalli, mentre per le altri parti verrà applicato solo se risulteranno trascorsi almeno 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto per sinistro del 15% con il
minimo di € 250,00; tale minimo viene elevato per le garanzie Atti Vandalici, Kasko e Tamponamento a € 500,00.
In entrambi i casi sopra citati la Società non risponde:
• delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;
• delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
• delle spese di ricovero, se non previste dalla specifica garanzia;
• dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società
sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale,
fattura, etc.) e sia stato definito e concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese
stesse.
I danni che interessano le garanzie Incendio, Cristalli e le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti o
franchigie.
3.3
REGOLA PROPORZIONALE
Se al momento del sinistro:
1. il valore del veicolo, determinato in base ai criteri indicati al punto 2.4 - VALORE
ASSICURATO, risulta maggiore del valore indicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo
di detti valori;
2. il premio versato risulta inferiore a quello riportato nel Fax di Copertura e nel Certificato di
Assicurazione, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il premio versato e
quello da versare.
Nei casi sopraindicati, qualora si verifichi un danno totale, non sarà applicabile la procedura di
rimpiazzo del veicolo e pertanto la liquidazione verrà effettuata ai sensi del punto 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO, sub B).
3.4
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza,
prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
Trascorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro e qualora non fosse ancora intervenuto il perito incaricato dalla
Società, l’Assicurato potrà provvedere alla riparazione conservando la relativa documentazione (parti
sostituite, documentazione fotografica attestante la reale entità del danno e le fasi della riparazione, documentazione fiscale).
3.5
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente/Assicurato deve darne immediato avviso
al Contact Center, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del
verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le
formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti
necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Condizioni Generali di Assicurazione
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Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo
•
e non sia pervenuta via fax, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, l’ordine/proposta di riacquisto di altro veicolo presso la Concessionaria che ha operato il rimpiazzo, la Società indennizzerà i
danni parziali, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
•
e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro
veicolo presso la Concessionaria che sta operando il rimpiazzo del veicolo oggetto del sinistro, il veicolo ritrovato rimarrà alla Società e sarà regolarmente effettuato il rimpiazzo. Se richiesto, la Società riconoscerà all’Assicurato la possibilità che il veicolo ritrovato rimanga di sua proprietà, limitandosi al
rimborso degli eventuali danni parziali, solo previa espressa autorizzazione della Concessionaria.
Nel caso di mancato riacquisto di altro veicolo, a liquidazione avvenuta, l’Assicurato ha facoltà di chiedere e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà,
provvedendo in tal caso (l’Assicurato) a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
3.6
RELITTI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui
del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo rilasciato dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
Condizioni Generali di Assicurazione
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(Operanti se espressamente richiamate sul MODULO DI ADESIONE Mod. 1009 EV)
Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato,
nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate mediante carattere grassetto.
4.1
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE
A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di Assicurazione, si prende atto che sul veicolo assicurato è
stato installato un sistema antifurto satellitare.
Il Contraente/Assicurato, ai fini della garanzia furto, dichiara che:
1. l’installazione del sistema antifurto satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del sistema e dalla Centrale Operativa di sorveglianza;
2. è in possesso del certificato di installazione e collaudo;
3. l’impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una centrale operativa e sarà mantenuto efficiente ed in funzione sul veicolo per tutta la durata del presente
contratto.
In caso di sinistro relativo alla garanzia Furto, l’Assicurato dovrà presentare l’attestazione, rilasciata dalla Casa
produttrice del Sistema e/o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato del terminale del
satellitare al momento del sinistro, nonché consegnare unitamente a tutte le chiavi del veicolo, anche i telecomandi e/o i transponder per l’inserimento/disinserimento del sistema antifurto satellitare.
La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato e/o qualora in
caso di sinistro relativo alla garanzia Furto non pervenga alla centrale operativa la segnalazione di allarme, la
Società procederà alla trattazione del sinistro come di seguito indicato:
A) se risulta che la mancanza di allarme sia riconducibile a dolo o colpa grave dell’Assicurato o di
chi ha in affidamento la vettura al momento del sinistro, la Società procederà alla liquidazione
previa l’applicazione di uno scoperto del 50%;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano dolo o colpa grave:
- la mancata stipulazione od il mancato rinnovo del contratto di sorveglianza con la centrale operativa;
- la mancanza di interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti
dalla centrale operativa o dall’installatore autorizzato dalla Casa costruttrice;
- la conoscenza da parte del Proprietario/Assicurato, conducente o custode del veicolo circa il mancato
funzionamento dell’antifurto satellitare;
- la messa del sistema in “stato di manutenzione”;
- la dimenticanza del transponder all’interno del veicolo.
B) se la mancanza di allarme non è dovuta a dolo o colpa dell’Assicurato o di chi ha in affidamento la vettura al momento del sinistro, la Società procederà alla liquidazione previa applicazione di
uno scoperto del 30%.
Gli scoperti indicati ai punti A) e B) verranno calcolati successivamente all’applicazione di eventuali altri scoperti previsti dalla polizza.
4.2
VALORE A NUOVO 2YN
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 3.2 sub A), si prende atto che per la determinazione del valore
commerciale predefinito si farà riferimento alle tabelle sottoriportate:
VEICOLI NUOVI
Giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del sinistro
Valore commerciale predefinito
Condizioni Generali di Assicurazione
dal 1°
al 365°
dal 366°
al 730°
100%
100%
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dal 731°
al 1095°
70%
dal 1096°
al 1460°
60%
dal 1461°
al 1825°
50%
VEICOLI USATI
Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della copertura alla data del sinistro
Valore commerciale predefinito
dal 1°
al 365°
dal 366°
al 730°
100%
100%
dal 731°
al 1095°
80%
dal 1096°
al 1460°
70%
dal 1461°
al 1825°
60%
4.3
VALORE A NUOVO 3YN
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 3.2 sub A), si prende atto che per la determinazione del valore
commerciale predefinito si farà riferimento alle tabelle sottoriportate:
VEICOLI NUOVI
Giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del sinistro
Valore commerciale predefinito
dal 1°
al 365°
dal 366°
al 730°
dal 731°
al 1095°
100%
100%
100%
dal 1°
al 365°
dal 366°
al 730°
dal 731°
al 1095°
100%
100%
100%
dal 1096°
al 1460°
60%
dal 1461°
al 1825°
50%
VEICOLI USATI
Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della copertura alla data del sinistro
Valore commerciale predefinito
dal 1096°
al 1460°
70%
dal 1461°
al 1825°
60%
4.4
VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE
La presente polizza è vincolata all’Istituto indicato sul Modulo di adesione e riportato sul Fax di Copertura e sul
Certificato di Assicurazione; la data di scadenza del vincolo è quella indicata nei documenti succitati.
Pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:
• non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate né l’anticipata risoluzione del contratto senza il consenso scritto dell’Istituto;
• comunicare alla Spett. Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• non pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza
senza il consenso scritto della Spett. Vincolataria.
Condizioni Generali di Assicurazione
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SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?
Ovvero, Lei sa che buona parte dei furti d’auto sono commessi utilizzando le chiavi originali? Detto questo, sa dove sono esattamente, in questo momento, tutte le chiavi della Sua automobile?
In Italia ogni due minuti viene rubata un'auto, infatti ogni anno avvengono circa 300 mila furti (822 al giorno,
34 all’ora), e nonostante ciò a volte noi automobilisti siamo veramente strani: usiamo la massima cura o cautela per la carta di credito e per il bancomat, per non parlare dell’autoradio, e siamo poi estremamente negligenti nei confronti delle chiavi della nostra autovettura, che probabilmente valgono assai più del limite di spesa previsto dalle nostre carte di credito, essendo oltretutto utilizzabili in modo assai più semplice ed immediato.
Quante volte infatti le lasciamo incustodite, o a portata di mano di altre persone?
Qualche esempio? Chi di noi non lascia le chiavi dell’automobile:
‰ nella giacca o nel cappotto appesi incustoditi al ristorante;
‰ nella borsa della palestra o del tennis, lasciata negli spogliatoi;
‰ appoggiate al banco del bar, o sul tavolinetto della stanza d’albergo;
‰ in giro per la casa, specie in nostra assenza, o magari sul mobiletto vicino alla porta d’ingresso;
‰ in un cassetto dell’ufficio (specie quelle di scorta);
‰ addirittura in macchina, tra i documenti, come succede spesso per la famigerata “chiave di riserva”,
e comunque, in questo momento, quanti di noi sanno esattamente dove sono tutte le chiavi originali consegnateci con l’autovettura?
Parliamoci chiaro, le chiavi smarrite o incustodite sono assegni al portatore, di valore uguale a quello della nostra auto; e se per carta di credito con una semplice denuncia si risolvono le cose e nessuno può più approfittarsene, chi lo spiega poi “all’assicurazione” che abbiamo realmente perso quelle chiavi che non potremo consegnare per la liquidazione?
E’ proprio per questo, per tutelare Lei e la Sua auto, che le richiediamo solo poche e semplici accortezze:
1. al momento della consegna della vettura controllare il funzionamento delle chiavi assieme al venditore;
2. nel caso di furto o smarrimento di una chiave:
‰ recarsi al più presto presso un ufficio di Autorità Giudiziaria per fare la denuncia del furto/smarrimento, e contestualmente dare comunicazione al numero verde 800 046300 della
Contact Center;
‰ recarsi immediatamente presso una Concessionaria della Casa Automobilistica dove verranno
presi i provvedimenti del caso, sostituendo le serrature, oppure il blocchetto di avviamento, oppure semplicemente variando i codici dell’immobilizer.
In ogni caso il Contact Center (numero verde 800.515.656) è a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Non è poi molto ciò che Le chiediamo, semplicemente di non aspettare per “bloccare” la chiave perduta, esattamente ciò che farebbe con la Sua carta di credito.
Adesso provi a pensare a quante volte può aver lasciato incustodite le chiavi della Sua auto e si compiaccia
della fortuna avuta.
Ma non è tutto; già che siamo in argomento Le raccontiamo quali sono le tecniche e gli espedienti maggiormente in voga tra i ladri d’auto; alcuni consigli le sembreranno banali o scontati, ma ogni giorno decine d’auto
vengono rubate nei modi sotto descritti.
Tamponamento: è una tecnica molto usata in autostrada, messa in atto da almeno due ladri che tamponano
la macchina del malcapitato, che si accosta appena possibile e scende per constatare i danni e per il rituale
scambio dei dati. A questo punto possono avvenire due cose: o la rapina, con espressa minaccia quindi sul
malcapitato, o il furto con destrezza, che avviene generalmente mentre si redigono le denuncie magari appog-
Condizioni Generali di Assicurazione
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giati al cofano della macchina investitrice, che generalmente rimane sul “luogo del delitto” in quanto
anch’essa rubata, ma di valore assai modesto.
Chiave nel cruscotto: anche se sembra impossibile, è una tipologia di furto frequentissima. Il ladro segue la
sua preda ed attende che, anche solo per un momento, lei abbandoni l’auto con la chiave inserita (per prendere il giornale “al volo”, per scaricare qualcosa dal portellone, dal benzinaio, all’autolavaggio, nel cortile di casa
o dell’azienda, in garage).
C’è un semplice rimedio: non abbandonare mai l’auto con le chiavi inserite nel cruscotto, neanche se sotto
controllo “a vista” o in garage.
Attenzione in particolar modo ai distributori di benzina self service: spesso sono “presidiati” da personaggi che
non attendono altro che andiate a pagare alla cassa lasciando le chiavi nell’auto.
Rapina: reato di ben maggiore gravità (c’è violenza sulla persona, e spesso purtroppo a mano armata), nel
qual caso, purtroppo, c’è ben poco da fare, se non consegnare tranquillamente quanto richiesto. Spesso avviene durante le soste dell’auto. E’ buona abitudine, inoltre, specie in città, girare con i vetri ben chiusi ed eventualmente chiudere le sicure.
Scippo/Furto con destrezza delle chiavi: è sicuramente la tecnica più in voga, perché non obbliga a scassi o a reati sulla persona di particolare gravità. I ladri adocchiano l’autovettura, seguono il proprietario della
macchina da quando la parcheggia, osservano dove e come custodisce le chiavi, e cercano di impadronirsene
con le classiche tecniche di borseggio (se custodite in tasca), con lo scippo (se riposte in una borsetta o nella
“ventiquattrore”), o semplicemente aspettando che vengano lasciate incustodite ed a portata di mano (in ufficio, in casa, etc.); provate a pensare quante volte è successo, al di fuori della vostra abitazione, di non ricordarvi dove avevate messo le chiavi della macchina…
Quindi attenzione: quando in seguito al furto non riconsegniamo tutte le chiavi relative alla vettura rubata e si
ravvisa una nostra negligenza nella custodia delle stesse, potremmo avere grossi problemi in sede di risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni.
Condizioni Generali di Assicurazione
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PROGRAMMA EVO
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ai sensi del D.Lgs 07 Settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e del Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali
La CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft Filiale Italiana è stata autorizzata all’esercizio delle attività
assicurative per i rami 9 e 16 con provvedimento ISVAP del 12/09/2002. La Sede Legale de CG Car-Garantie
Versicherungs-Aktiengesellschaft, in seguito denominata con il termine "CarGarantie", si trova in Italia, a San
Pietro in Cariano (VR), Via Marconi, 2.
Centralino 045 6837580 – Fax 045 6837600 – www.cargarantie.com – [email protected].
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Patrimonio netto Euro 52.264.353,35, di cui Capitale sociale Euro 6.225.000,00 interamente versato e Riserve
patrimoniali Euro 28.000.000,00
Indice di solvibilità della gestione Danni 103,62 (rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Rinnovo
Il contratto non è rinnovabile.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Per ottenere dal Programma sempre il massimo delle prestazioni, La invitiamo a leggere con molta attenzione i
punti sottoindicati:
1.3
-
“Modalità per rendere operativa la garanzia”, e 5.2.2 - “Decorrenza”, che spiegano quando e
come decorre la garanzia e cosa succede se non si effettua il pagamento o si effettua in ritardo rispetto ai termini indicati;
5.2.1 -
“Ambito, decorrenza e limiti di validità”, che contiene l’elenco delle componenti coperte
5.2.3 -
“Limiti di validità”, che precisa quale sia l’area territoriale dove è operante la garanzia;
Condizioni Generali di Assicurazione
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5.3
-
“Esclusioni” che indica i casi di esclusione dalla copertura assicurativa;
5.4
-
“Doveri dell’assicurato” che indica i doveri dell’assicurato per il mantenimento in vigore della copertura.
5.6
-
“Regolazione dei danni”, che illustra i diritti dell’assicurato ivi comprese le indicazioni dei rimborsi;
5.8
-
“Indicazioni in caso di guasto”, che indica le regole da seguire in caso di guasto;
Premio
Il premio potrà essere pagato in soluzione unica anticipata per l’intero periodo di assicurazione.
Recesso
E’ prevista per l’Impresa la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il primo o il singolo premio non è
stato pagato puntualmente.
Termini di prescrizione
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine indicato all’art. 5.5.
Legislazione applicabile - Al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti
hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni
specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, CarGarantie indica
come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.
Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie danni prestate dall’Impresa sono assoggettati ad imposte erariali nella misura del
21,25%.
SAFE LINE: per ogni informazione relativa al Programma Evo è a Sua disposizione “Safe Line”, un apposito
Contact Center che risponde con orario continuato al Numero Verde 800/515656 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 19.30, ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
DOCUMENTI CONTRATTUALI: oltre al Mod. R02LA integrato nel Mod. 1011 EV ed. 01/2010 – Condizioni di
Assicurazione - Le precisiamo infine che formano parte integrante del contratto, i modelli
•
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Mod. 1009 CG – Modulo di richiesta attivazione
Mod. 1012 CG – Fax di attivazione
Mod. 1010 CG – Conferma di attivazione
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Il sinistro deve essere denunciato dall’Assicurato immediatamente e in ogni caso prima dell’inizio della riparazione telefonando a CarGarantie – Ufficio Guasti al numero 045 6837583.
Per maggiori dettagli vedere l’art. 5.6.4 “Obblighi particolari dell’assicurato” e l’art 5.8 “Indicazioni in caso di
guasto”.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli a CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana - Ufficio relazione clienti Via Marconi, 2 – I 37029 S. Pietro in Cariano (VR), Tel. 045 6837580 - Fax 045 6837600, e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti,
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Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazione e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
La CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft Filiale Italiana è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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CONDIZIONI ESTENSIONE DI GARANZIA
Garanzie prestate da CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Condizioni mod. R02LA
Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato,
nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate mediante carattere grassetto.
La garanzia prevista dalla presente sezione può essere attivata esclusivamente su veicoli nuovi.
Condizione essenziale, pena la decadenza della polizza, è che sul veicolo sia stata effettuata la regolare manutenzione prevista dalla casa costruttrice presso la rete di assistenza ufficiale.
La garanzia non è operante sui veicoli intestati alla Concessionaria.
In mancanza di accordi diversi stipulati nel contratto assicurativo, sono da ritenersi valide le seguenti condizioni:
5.1
CONTENUTO
1. Il venditore offre all’acquirente/Assicurato un’assicurazione sulle spese di riparazione, che include la funzionalità dei componenti elencati al punto 5.2.1 per il periodo di validità stabilito. L’assicurazione è fornita dalla
CG Car-Garantie Versicherungs-AG (in seguito denominata CarGarantie).
2. Se una delle componenti perde la sua funzionalità nel periodo di validità dell’assicurazione direttamente e
non per colpa di un’altra componente non coperta dall’assicurazione stessa, l’acquirente/Assicurato ha diritto al rimborso delle spese di riparazione che ne derivano.
3. Tra gli interventi di riparazione che sono coperti dall’assicurazione rientrano anche i controlli, le misurazioni
e le regolazioni, se risultano necessari per eliminare un guasto, ma non gli interventi di manutenzione, revisione e assistenza prescritti o raccomandati dal produttore del veicolo.
4. L’assicurazione non comprende le spese relative all’acquisto di carburante, olio, refrigeranti e
antigelo, liquido idraulico, grasso, detergenti, cartucce del filtro e danni successivi diretti o indiretti (p.e. spese per il traino, tasse di servizio, spese di trasporto e di noleggio, costi per lo
smaltimento, indennizzo per il mancato utilizzo, danni successivi su componenti non assicurate).
5.2
AMBITO, DECORRENZA E LIMITI DI VALIDITÀ
1. Sono coperte dalla polizza assicurativa esclusivamente le componenti/parti di seguito elencate:
a) Motore
Blocco cilindri, basamento, testata, guarnizione testata, carter motori a pistone rotante, tutte le componenti
interne correlate al circuito di lubrificazione, cinghia dentata con rullo tendicinghia, radiatore dell'olio, coppa
dell'olio, interruttore pressione olio, alloggiamento del filtro dell'olio, volano e corona dentata.
b) Cambio manuale/automatico
Scatola del cambio, tutte le componenti interne compresi il convertitore di coppia e comando di controllo del
cambio automatico.
c) Assale/gruppo di rinvio
Scatola del differenziale (trazione anteriore e posteriore, su tutte le ruote) comprese tutte le componenti interne.
d) Alberi di trasmissione
Alberi cardanici, semiassi, giunti di trasmissione e sensori del numero di giri del sistema antislittamento (ASR,
ASC, EDS, QUATTROMATIC), unità di comando elettronico, unità idraulica, ripartitore di pressione e compressore.
e) Sterzo
Scatola guida meccanica o idraulica con tutte le componenti interne, pompa idraulica con tutte le componenti
interne, servocomando elettronico e componenti elettroniche.
f) Impianto freni
Cilindro principale del freno, servofreno, sistema idropneumatico (accumulatore e regolatore di pressione),
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pompa del vuoto, cilindretti del freno a tamburo, regolatore di frenata,limitatore di frenata e comando controllo elettronico dell'ABS, blocco idraulico e sensore del numero di giri.
g) Impianto di alimentazione
Pompa di alimentazione, pompa d'iniezione, componenti elettroniche impianto d'iniezione (comandi, misuratore d'aria/debimetro), carburatore e turbocompressore.
h) Impianto elettrico
Alternatore con regolatore, motorino d'avviamento, componenti elettroniche del sistema di accensione, cavi
di accensione, cablaggi dell'impianto d'iniezione elettronica, spinterogeno meccanico, sistema di gestione elettronica del motore, bobina d'accensione, relais del sistema di preriscaldamento (per motori diesel), condensatore, rotore, centralina elettronica centrale, computer di bordo, motore tergicristalli ant. e post., motore tergifari, motore del riscaldamento d'aria, motore del ventilatore supplementare, avvisatore acustico.
i) Impianto di raffreddamento
Radiatore, radiatore di riscaldamento, termostato, pompa dell'acqua, radiatore cambio automatico, ventilatore visco-termostatico, elettroventola ed interruttore termico.
j) Impianto di scarico
Sonda lambda, raccordo a tre vie ed elementi di fissaggio connessi alla sostituzione della sonda lambda.
k) Sistemi di sicurezza
Sistemi di controllo airbag e di pretensionamento cinture di sicurezza.
l) Condizionatore d’aria
Compressore, condensatore, ventilatore ed evaporatore.
m) Elettronica
Alzacristalli elettrici: interruttore (escluso danni di effrazione), motori elettrici, comandi (escluso cablaggi e
conduttori); elementi di riscaldamento del parabrezza e del lunotto (escluso danni di effrazione); tettuccio
apribile scorrevole elettrico: interruttore (escluso danni di effrazione), motori elettrici, comandi (escluso cablaggi e conduttori); chiusura centralizzata: interruttore (escluso danni di effrazione), motori elettrici, comandi (escluso cablaggi e conduttori), elettromagneti, serrature delle porte.
Guarnizioni, guarnizioni anulari, guarnizioni ad anello per alberi, camere d‘aria, tubazioni, minuteria, candele di
accensione e candele di avviamento solo quando hanno perso la loro efficienza in un rapporto di causalità con
un danno con diritto d‘indennizzo su di una delle parti citate al punto 5.2.1.
2. a) La copertura assicurativa decorre dal momento del pagamento del premio e comunque al più presto dalla data stabilita in polizza.
b) Se il primo o il singolo premio non è stato pagato puntualmente, l‘assicuratore è autorizzato, fintanto
che il pagamento non viene effettuato, a recedere dal contratto. Il recesso è valido se non viene fatto valere legalmente il diritto al premio entro tre mesi dal giorno di scadenza.
c) Se il premio, al momento del verificarsi del sinistro non è ancora stato pagato, l‘assicuratore è allora libero dall‘obbligo di prestare il proprio servizio. Se il primo premio viene versato solo dopo la data stabilita
come decorrenza della polizza, la copertura assicurativa decorre comunque dalla data stabilita.
d) Il periodo di validità si desume dalla polizza assicurativa.
3. L‘assicurazione per le spese di riparazione vale all’interno del territorio nazionale e in caso di viaggio di
transito, per piacere o affari, anche all‘estero (in Europa). Non si tratta di viaggio di transito se il veicolo
sosta per più di sei settimane sul territorio straniero.
5.3
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni dovuti alle seguenti cause o verificatisi in presenza delle seguenti condizioni:
a) per incidente, cioè un evento che agisce dall’esterno improvvisamente e in modo indiretto e
meccanico;
b) per trattamento non idoneo del veicolo, intenzionale o doloso, sottrazione, in particolare furto,
utilizzo non autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per danni dovuti all’intervento diretto
di animali, di eventi come tempeste, grandine, fulmini, terremoti o alluvioni, incendi o esplosioni;
c) per fatti di guerra di ogni tipo, guerre civili, disordini interni, scioperi, serrate, embargo o altre
ingerenze o per energia nucleare;
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d) che derivano dalla partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo o dalle relative corse
su percorsi di prova;
e) che sono stati causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (p.e. tuning, installazione impianto GPL/metano) o dal montaggio di accessori o parti non originali, che non sono ammessi dal produttore;
f) per l‘utilizzo di un pezzo che necessitava di una riparazione, a meno che non sia dimostrato che
il danno non è in relazione con la necessità di una riparazione o che il pezzo al momento del
danno era stato riparato almeno provvisoriamente da una persona esperta;
g) se l’acquirente/Assicurato ha utilizzato il veicolo anche solo temporaneamente per il trasporto
di persone a scopo commerciale o abbia noleggiato il veicolo a scopo commerciale;
h) che derivano dall’utilizzo di materiali inadatti;
i) per i quali c‘è stato il concorso di una terza persona o per eliminare i quali è necessario
l‘intervento del produttore o che sono imputabili ad un difetto di costruzione o del materiale,
verificatosi in un gran numero di veicoli di quel tipo (difetto di serie) e per il quale, a seconda
del tipo e della frequenza, è necessario in linea di massima l‘intervento del produttore.
5.4
DOVERI DELL‘ASSICURATO
L‘Assicurato deve:
a) far eseguire dal rivenditore o da un‘officina autorizzata dal produttore i lavori di manutenzione, controllo e assistenza prescritti o raccomandati dal produttore;
b) astenersi dal manomettere il contachilometri e segnalare immediatamente all’assicuratore un
difetto o una sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo chilometraggio;
c) attenersi alle istruzioni del produttore contenute nel libretto d‘istruzioni per l‘uso del veicolo
ed in modo particolare tenere sotto controllo il livello dei liquidi (lubrificanti, refrigeranti, ecc.).
5.5
CESSIONE E DECADENZA DEL DIRITTO
1. In caso di vendita del veicolo assicurato i relativi diritti passano all’acquirente assieme alla proprietà del veicolo, sempre che sia l’utilizzatore finale e non si tratti del Concessionario.
2. I diritti relativi ad un guasto coperto da garanzia devono essere denunciati entro 6 mesi dopo il verificarsi
del guasto, al più tardi 6 mesi dopo la scadenza del periodo di validità dell’assicurazione.
5.6
REGOLAZIONE DEI DANNI
1. Officine autorizzate
Se l‘Assicurato non fa eseguire la riparazione dal rivenditore, è tenuto a farla effettuare da una (diversa) officina autorizzata dal produttore (riparazione di terzi).
2. Diritti dell’Assicurato
All’Assicurato vengono rimborsati completamente i costi di manodopera contemplati dall’assicurazione secondo
i tempari del costruttore. I costi del materiale contemplati dall’assicurazione vengono rimborsati in base ai
prezzi di listino del costruttore della componente al momento del guasto.
Se i costi di riparazione superano il valore di un complessivo di rotazione eventualmente utilizzabile per la riparazione il rimborso si limita al costo di tale complessivo di rotazione maggiorato dei costi di manodopera per la
sostituzione, con applicazione del paragrafo 5.1. L‘importo massimo del risarcimento previsto dall’assicurazione
si limita, per ogni danno, al valore del veicolo danneggiato al momento del sinistro.
Per ogni singolo guasto oggetto di rimborso, sarà trattenuto un importo secondo la tabella di
seguito riportata con un importo minimo di Euro 200,00:
nel corso del 1° anno di copertura CarGarantie 0,5% del valore assicurato (ex art. 2.4);
nel corso del 2° anno di copertura CarGarantie 1,0% del valore assicurato (ex art. 2.4);
nel corso del 3° anno di copertura CarGarantie 1,5% del valore assicurato (ex art. 2.4).
3. Rivendicazione di diritti contemplati dal contratto d‘assicurazione
L‘Assicurato è tenuto a rivendicare i propri diritti esclusivamente e direttamente nei confronti della Società.
4. Obblighi particolari dell’Assicurato
L‘Assicurato deve:
a) segnalare il danno alla Società, presso la sua sede sociale, immediatamente e in ogni caso pri-
Condizioni Generali di Assicurazione
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ma dell’inizio della riparazione;
b) permettere ad un incaricato di CarGarantie di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornirgli, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del danno;
c) se possibile, ridurre le conseguenze del danno attenendosi alle istruzioni di CarGarantie; se le
circostanze lo permettono, deve richiedere tali istruzioni prima che si inizi la riparazione;
d) far eseguire la riparazione dal proprio rivenditore o da un‘officina autorizzata dal produttore;
e) far pervenire a CarGarantie la fattura per la riparazione entro un mese dalla data della fattura,
in cui siano chiaramente riportati i singoli costi per i lavori eseguiti, quelli di manodopera con i
valori indicativi delle ore lavorate ed i costi dei ricambi.
5.7
CONSEGUENZE DI UNA VIOLAZIONE DEI DOVERI
Se l‘Assicurato viola uno dei doveri che lo riguardano secondo il 5.4 o 5.6.4, CarGarantie è libera dall’obbligo di
fornire una prestazione assicurativa che copra le spese di riparazione.
5.8
INDICAZIONI IN CASO DI GUASTO
Al fine di attivare un intervento assicurativo e procedere ad una rapida regolazione della pratica, La preghiamo
di osservare le seguenti regole:
• In caso di guasto, tutti i lavori di riparazione possono essere eseguiti presso la concessionaria dove è stato
acquistato il veicolo. Sarà la concessionaria a prendere contatto con CarGarantie e regolare tutte le formalità.
• Se la riparazione tuttavia non dovesse essere eseguita presso la concessionaria venditrice del veicolo, La
preghiamo di rivolgersi, sia nel Suo paese che all’estero, ad ogni altra officina autorizzata e riconosciuta
dalla casa costruttrice del veicolo. In questo caso sarà necessario comunicare il guasto prima della riparazione a CarGarantie ai seguenti numeri:
Telefono : +39 045 6837 580 oppure +39 045 6837 583
I nostri collaboratori sono raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 14.45
alle 19.00.
• Nel caso in cui fosse impossibile segnalare il guasto telefonicamente, La preghiamo di comunicarlo senza
indugio e prima della riparazione per iscritto o per fax a:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Filiale Italiana
Via Marconi, 2
I 37029 S. Pietro in Cariano (VR)
Fax +39 045 6837600
e-mail:
[email protected]
• La denuncia di guasto è da inviare a CarGarantie. Contestualmente alla denuncia di guasto, è necessario
inviare la documentazione (copia fatture) comprovante la regolare esecuzione della manutenzione prevista
dal costruttore.
• Al fine di assicurare una rapida e precisa regolazione della pratica, La preghiamo di seguire le istruzioni dei
nostri addetti.
• Consigliamo di far eseguire la riparazione presso la concessionaria dalla quale è stato acquistato il veicolo.
Sarà la concessionaria ad occuparsi di tutte le formalità e a regolare i costi direttamente con CarGarantie.
• Nel caso la riparazione non possa essere eseguita presso la concessionaria dalla quale è stato acquistato il
veicolo, vi sono due possibilità:
inviare a CarGarantie la fattura debitamente quietanzata, i costi di tutte le prestazioni soggette a rimborso
verranno liquidate rapidamente e senza difficoltà; oppure previo accordo, la liquidazione dei costi di riparazione può avvenire anche direttamente da parte di CarGarantie all’officina che ha eseguito il lavoro.
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INFORMATIVA ISVAP
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli a CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana - Ufficio relazione clienti Via Marconi, 2 – I 37029 S. Pietro in Cariano (VR), Tel. 045 6837580 - Fax 045 6837600, e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazione e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
CONSIGLI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
• Avete acquistato un veicolo di elevato standard tecnico. Per questo motivo l’osservanza degli interventi di
manutenzione raccomandati dal costruttore del veicolo non solo rappresentano operazioni essenziali, ma in
base all’accordo assicurativo stipulato, costituiscono anche una condizione indispensabile per il riconoscimento dell’assicurazione.
• Vi preghiamo di fare eseguire i lavori di manutenzione e assistenza presso la Vostra concessionaria o qualsiasi altra officina autorizzata dalla casa costruttrice del veicolo nel Vostro paese o all’estero.
• Vi preghiamo di accertarVi che i lavori di manutenzione e assistenza eseguiti vengano attestati con timbro e
firma dell’officina sul libretto tagliandi del veicolo e di conservare accuratamente le fatture che Vi vengono
rilasciate. In caso di guasto Vi preghiamo di inviare a CarGarantie una copia dei certificati di manutenzione
timbrati unitamente alle copie delle fatture.
Un veicolo che viene sottoposto ad ispezioni regolari Vi consentirà di viaggiare con maggiore tranquillità e
maggior rispetto per l’ambiente conservando inoltre un valore più elevato nel tempo.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) - Al fine di valutare l’adeguatezza, in
conformità a quanto previsto dall’art. 52 Regolamento Isvap 5/2006, dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti di assicurazione, ovvero al fine
di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o
presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative
dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi
derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato. Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili (4) ed alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo di Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i
dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo
o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti,
le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi
della nostra Società. Riguardo alla valutazione delle Sue esigenze assicurative (art. 52 Reg. Isvap 5/2006), il
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere e il mancato consenso al trattamento comprometterà l’attività di valutazione delle Sue esigenze assicurative.
B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati (7) da Italiana Assicurazioni S.p.A. unitamente a
Top Class Srl, agente di Italiana Assicurazioni S.p.A. - contitolari del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi
richiesti o in Suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto,
le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato,
indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i
dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Sia in Italiana Assicurazioni S.p.A che in Top
Class Srl, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Srl utilizzano soggetti di fiducia operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8);
lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i
singoli titolari di trattamento, cioè presso Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Srl o presso i soggetti sopra
indicati a cui esse li comunicano, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti,
nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati
o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi, per i dati trattati da
Italiana Assicurazioni S.p.A. al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A. – Via Traiano n. 18 – 20149 Milano Numero Verde 800 101313 – E mail: [email protected]; per i dati trattati da Top Class Srl
Lei può rivolgersi al Responsabile della privacy – Tel. 051/4231100 Fax n. 051/4231101 E-mail:
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[email protected] oppure scrivere a Top Class Insurance Srl – Responsabile Privacy, Via Collamarini
14, 40138 Bologna.(10).
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio
d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione;
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di
diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la
liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri
del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione
del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed
il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi
postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue
rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del
settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto
(CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in
Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di
Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi),; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali:UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI,
INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa
dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.;
VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet
www.italiana.it
7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni . La
cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un
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interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario,
della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10) L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile agevolmente sul sito internet
www.italiana.it..
D) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali - Le chiediamo di esprimere
il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi
o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività
promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati
possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (*): il
consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali
soggetti.
(*) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione
commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti in
ambito assicurativo (si può trattare anche di soggetti appositamente selezionati da parte della ns. Società che
non svolgono attività assicurativa); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e
di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente
chiedendolo al Servizio indicato in informativa o consultando il sito internet www.italiana.it.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà
alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.
Chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere alla nostra Società ed ai soggetti sopra indicati di effettuare il trattamento di cui alla presente lettera D) anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o
di altro tipo.
Condizioni Generali di Assicurazione
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MODULO DI ADESIONE – mod. 1009 EV
DA:
Concessionaria _____________________________ Cod. __________ FAX n° ____________________________
ASSICURANDO
Cognome, Nome / Rag. Sociale _____________________________________ C.F. / P. IVA _________________________
Via _______________________ N°_____ CAP ________ Comune ________________________________ Prov. _____
Telefono (pref. cellulare) ___________________ Indirizzo e-mail: _______________________________________
VEICOLO
Nuovo F Usato F Marca e modello (1) ___________________________________ Data Immatricol. _________________
Targa _______________ Telaio n° __________________________________ Provincia residenza proprietario/locatario ___
Valore assicurato (2) €. ________________________ IVA (3) compresa F esclusa F 
(1) Indicare anche il modello ed il tipo di allestimento (es. Mercedes Classe E 280 CDI Elegance)
(2) Determinato sulla base di quanto disposto dall’art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione Mod. 1011 EV ed. 03/2011
(3) Barrare la dicitura che interessa; l’IVA è da escludere solo nel caso che il Cliente recuperi l’imposta.
N.B. E’ indispensabile, ai fini dell’esatta emissione della polizza, allegare al presente fax una copia della carta di circolazione
Venditore auto _________________________________________________________________________________________
COPERTURA PRESCELTA
Basic
furto e rapina, incendio.
Full
furto e rapina, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, garanzie speciali.
Crash
furto e rapina, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, garanzie speciali, tamponamento.
Kasko
furto e rapina, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, garanzie speciali, kasko.
Kasko Time
Pacchetto Kasko per i primi 12 mesi e successivamente Full (solo per durate di almeno 36 mesi).
CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti se barrate)
Valore a Nuovo
no
2YN
Antifurto Satellitare sì
no
3YN
Vincolo sì
no
se sì: Leasing F
Finanziamento F
Società Vincolataria _________________Sede legale _____________________ Data scadenza vincolo _______________
PREMIO UNICO PER LA DURATA DI 12
24
36
48
60 MESI (barrare l’opzione prescelta) €_________/____
Costi totali a carico dell’Assicurato € …..,… di cui intermediazione € ….,….
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Bonifico
Finanziamento F
Pagamento tramite Concessionario F
DATA INIZIO COPERTURA ________________ ORA _______
Il Contraente/Assicurando è a conoscenza che la polizza verrà emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione presenti nel Fascicolo
Informativo Mod. 1011 EV ed. 03/2011 che gli sono state consegnate e dichiara di approvare.
L’Assicurando
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni di Assicurazione Mod. 1011 EV ed.
03/2011: 1.6 (Risoluzione del contratto per sinistro) - 1.9 (Rinnovo del contratto - disdetta) - 1.11 (Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio) - 2.5 (Danni esclusi) - 3.1 (Obblighi in caso di sinistro) - 3.2 (Determinazione e liquidazione del danno)
Timbro/firma del Concessionario Contraente
L’Assicurando
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo Mod. 1011 EV 03/2011
Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell'Informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (e successive modificazioni ed integrazioni) allegata alle Condizioni
di Assicurazione Mod. 1011 EV ed. 03/2011, acconsento al trattamento da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Insurance S.r.l. dei
dati personali che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere, ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie
di soggetti indicate alla lettera A) nota (6) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui alle lettere A)
della medesima informativa o obbligatori per legge.
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa
Luogo e data
Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)
MODULO DI ADESIONE POLIZZA ESTENSIONE DI GARANZIA - Mod. 1009 CG
Trasmettere a: SAFE LINE - Fax n° 051 4231262
Il contenuto della polizza risulta dalla presente richiesta e dalle condizioni allegate sotto specificate (inclusi gli eventuali accordi speciali).
Assicuratore è la CG Car-Garantie Versicherungs-AG (in seguito nominata CG).
La conferma di attivazione verrà inoltrata via posta fatta salva la regolarizzazione del premio assicurativo che dovrà essere corrisposto a
CG dall’Acquirente per il tramite di Top Class Insurance.
Il sottoscritto richiede l’attivazione della polizza di assicurazione a copertura dei costi di riparazione dei guasti al veicolo sotto descritto
nell’ambito del programma Evo che Top Class Insurance S.r.l. attiva a favore dell’acquirente/beneficiario.
Acquirente / Beneficiario:
Cognome / Ragione Sociale
Nome
Indirizzo
CAP
Località
Provincia
Codice Fiscale/P.IVA
Telefono
No
Si
Iva detraibile
Dati del veicolo
Marca Veicolo
Mercedes-Benz
Modello Veicolo
Benzina
Diesel
Elettrica
GAS
Tipo alimentazione principale
KW
Cilindrata
No
Si - GPL
Sì - Metano
Alimentazione alternativa
Numero di telaio (completo)
Targa
Data di 1^ imm.ne (GG.MM.AAAA)
Km indicati
Durata dell'assicurazione / altro:
Data di vendita / attivazione (GG.MM.AAAA)
12 mesi 24 mesi
36 mesi
Durata
a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della garanzia di fabbrica nel caso questa sia
ancora attiva al momento della stipula. In ogni caso la copertura vale solo per veicoli che rispettino le
condizioni della CG).
Tipo di polizza
Veicolo nuovo
Premio
Euro
Valgono le condizioni contrattuali R02LA indicate nel Mod. 1011 EV ed. 03/2011 – Sezione II Estensione di Garanzia
Dichiaro di approvare specificamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 codice civile e seguenti, le condizioni contrattuali e gli accordi particolari riportati in questo
documento e le seguenti clausole contenute nelle “Condizioni contrattuali”: § 5.2 Ambito, decorrenza e limiti di validità; 5.2.1 componenti coperte; 5.2.2a: decorrenza della copertura
assicurativa; 5.2.2b: diritto di recesso in caso di non puntuale pagamento del premio; 5.2.2c: inizio copertura assicurativa con riferimento al pagamento del premio; 5.2.2d: periodo di
validità; § 5.3 esclusioni dalla copertura assicurativa; § 5.5.2: prescrizione dei diritti derivanti dall'assicurazione; § 5.4 e § 5.6.1 obbligo di rivolgersi al rivenditore o ad una officina
autorizzata dal produttore; § 5.6.2: diritti dell’acquirente/assicurato; § 5.6.4: obblighi particolari dell’acquirente/assicurato; § 5.7: conseguenze di una violazione dei doveri.
__________________________________________________
Firma dell’acquirente/beneficiario
Dichiarazione del rivenditore/venditore e dell’acquirente/beneficiario dell’assicurazione
Con la presente il rivenditore certifica nei confronti di CG le perfette condizioni dei gruppi complessivi/particolari coperti dall’assicurazione e di aver eseguito
prove di funzionalità, di rumorosità, un controllo visivo esterno e che il veicolo risulta idoneo ai fini dell’attivazione della polizza. Conferma di avere consegnato
all’acquirente/beneficiario dell’assicurazione un esemplare di questa polizza di assicurazione con le condizioni cui è fatto rinvio. L’acquirente/beneficiario della
polizza conferma con la propria sottoscrizione i dati qui riportati nonché di avere ricevuto i documenti di cui sopra. Inoltre in riferimento alla legge sulla privacy e
sul trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente le parti dichiarano di essere a conoscenza delle modalità di trattamento dei loro dati
personali, ai sensi ed agli effetti del D.L.gs 196/03, per gli scopi ed i contenuti della presente polizza con il fine esclusivo di fruire delle prestazioni previste dalla
polizza medesima. Le parti interessate al trattamento potranno rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i loro dati e farli
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03. Titolare del trattamento dei dati è CG. L’informativa al
trattamento dei dati è presente sul sito www.cargarantie.com.
__________________________________________________
Firma dell’acquirente/beneficiario
__________________________________________________
Firma del rivenditore/venditore