PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE

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PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE
PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE
(standard JCI AOP.6.2)
Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri,
Direzione Dipartimenti, Unità Operative Aziendali,
Coordinatori Tecnici di Radiologia, Tecnici di Radiologia
Data
04.02.2013
LISTA DI DISTRIBUZIONE
Direttori Presidi Ospedalieri
Direttori Dipartimenti
Direttori UU.OO.
Coordinatori Tecnici di Radiologia
Tecnici di Radiologia
Rev.
Data
Causale
4.02.2013
Prima stesura
Redazione
Dott. F. Gioia
Dott.ssa I. Dilena
Dott. T. Mannone
Verifica
Gruppo
Qualità-Rischio
Clinico-Joint
Commission
Approvazione
DG
Data delibera
PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE
(standard JCI AOP.6.2)
Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri,
Direzione Dipartimenti, Unità Operative Aziendali,
Coordinatori Tecnici di Radiologia, Tecnici di Radiologia
Data
04.02.2013
1. SCOPO
La presente procedura definisce le norme interne di protezione e sicurezza per l’impiego di
apparecchiature radiologiche nell’Esercizio Professionale Specialistico della Radiodiagnostica ed
attività Radiodiagnostica Complementare all’esercizio clinico principale (Ortopedia, Chirurgia …).
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alle UU.OO. dell’Azienda dove vengono impiegate apparecchiature
radiologiche e dove viene effettuata attività Radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico
principale.
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
TSRM: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
RIS-PACS: RIS, Radiological Information System / PACS, Picture Archiving and Communication System
4. RESPONSABILITÀ
1. Direzioni mediche dei PP.OO.
2. Direzione dei Dipartimenti
3. Direttori delle UU.OO.
4. Coordinatori Tecnici di Radiologia
5. Tecnici di Radiologia
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La attività più importante per la riduzione della esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti è
la verifica della indispensabilità della indagine.
La responsabilità della prescrizione della indagine radiologica è del curante, che deve formulare
una richiesta appropriata alle condizioni cliniche che la determinano, dettagliata e corredata da un
preciso quesito clinico; il curante deve richiedere solo indagini radiologiche indispensabili alla
diagnosi ed al relativo trattamento, specialmente per pazienti giovani, e deve controllare che al
momento della richiesta la paziente in età fertile NON sia in gravidanza.
Il medico radiologo deve verificare la appropriatezza della richiesta ed eventualmente proporre
indagini alternative che non comportino esposizione a radiazioni ionizzanti o comportino una
esposizione inferiore.
Preliminarmente alla procedura radiologica il radiologo informa il paziente sulla natura della
indagine, verificando eventuali controindicazioni (gravidanza!); il modulo di consenso deve essere
controfirmato sia dal paziente che dal medico. Fanno eccezione i pazienti sottoposti ad indagine
urgente e che non siano in condizioni di esprimere un consenso. I minori devono essere accompagnati
da un genitore, a meno di emergenza.
L’indagine viene eseguita dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM). Il TSRM deve
identificare correttamente il paziente, chiedendogli nome, cognome e data di nascita, in caso di
paziente vigile e collaborante, in caso di paziente non collaborante procede all’identificazione
mediante braccialetto. Il TSRM deve verificare se il paziente sia già presente nel database del
sistema RISPACS e deve nuovamente controllare che non sussistano controindicazioni all’indagine
(gravidanza!).
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(standard JCI AOP.6.2)
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Data
04.02.2013
Il TSRM deve eseguire l’indagine controllando i dati di esposizione in modo da raggiungere il
risultato diagnostico con la minima esposizione possibile.
Il personale è tenuto ad osservare e fare osservare le seguenti Disposizioni di Radioprotezione e
Sicurezza:
1 – l’erogazione di radiazioni ionizzanti deve avvenire esclusivamente per poter effettuare gli esami
radiologici, e, comunque, mai senza un giustificato motivo.
2 – Ai lavoratori classificati è vietato accedere alle Zone Controllate e Sorvegliate senza essere
muniti dei dosimetri personali, se dovuti, o comunque in dotazione.
3 – il dosimetro per il corpo intero deve essere applicato all’altezza del torace ed al di sotto degli
indumenti protettivi indossati.
Gli altri dosimetri personali destinati alla valutazione delle dosi a particolari organi devono essere
applicati ad essi od in loro prossimità (cristallino > fronte, mani > polso, etc).
I dosimetri non devono essere mai abbandonati nelle sale dove si impiegano le apparecchiature
radiologiche, né devono essere esposti al fascio diretto i dosimetri destinati alla rilevazione delle
dosi dovute a radiazioni diffuse (total body e cristallino).
Qualora accidentalmente ciò dovesse accadere deve essere immediatamente informato l’Esperto
Qualificato.
Si rammenta che un uso improprio o doloso degli strumenti di dosimetria personale è azione
perseguibile ai sensi della attuale legislazione.
4 – è vietato l’accesso alle zone controllate e sorvegliate durante lo svolgimento degli esami
radiologici ad accompagnatori del paziente o a personale per cui non è prevista l’esposizione al
rischio da radiazioni ionizzanti (lavoratori non classificati ai sensi del D.Lgs. 230/95).
In casi eccezionali, nella necessità di aiutare il paziente, può essere autorizzato dal responsabile
l’ingresso di un accompagnatore, possibilmente persona anziana.
Egli dovrà essere edotto sui rischi da radiazioni ionizzanti e sulla posizione da assumere, nonché
deve essere dotato di appositi indumenti protettivi in gomma piombifera.
In ogni caso non possono essere incaricati di tale compito i lavoratori classificati ai sensi del D.Lgs.
230/95, le gestanti ed i minori di anni 18.
5 – l’operatore, durante l’erogazione di radiazioni ionizzanti, non deve mai abbandonare la
protezione offerta dalle barriere protettive (fisse e mobili), né deve esporsi al fascio diretto di
radiazioni, comprese le mani, se non per rigide esigenze operative.
Per gli operatori che hanno la necessità di operare in prossimità delle apparecchiature radiologiche
(Sala di Emodinamica, Sale Operatorie, Sale Pace-Maker, ecc.) è previsto ed obbligatorio l’impiego
dei mezzi di protezione individuale prescritti (camici in gomma piombifera, occhiali di vetro anti-x,
copri-tiroide, ecc.), riducendo al minimo possibile l’esposizione delle mani al fascio diretto di
radiazioni.
6 – con gli apparecchi radiologici portatili bisogna operare alla massima distanza consentita dal
cavo di telecomando
7 – le operazioni di scopia devono essere ridotte al minimo possibile.
8 – prima di entrare nelle sale in cui vengono impiegati gli apparecchi radiologici (zone controllate),
accertarsi che non siano in corso esami radiografici.
Dunque, l’accesso in queste sale deve essere regolamentato tenendo conto di quanto riportato in
queste Norme Interne di Protezione e Sicurezza, al fine di evitare irradiazioni accidentali.
In particolare, occorre provvedere a:
- chiuderne le porte in occasione di ogni esame radiologico;
- fare allontanare tutti gli Operatori non interessati all’esame;
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- impedire a chiunque l’accesso nel corso di tutti gli esami.
Inoltre, nel corso di esami radiologici a letto, nelle sale di degenza, l’operatore, oltre a quanto già
indicato per la protezione personale, deve provvedere a:
- accertarsi che il segnale indicante “Pericolo di irradiazione”, con la scritta Zona Controllata o
Sorvegliata, sia apposto sulla consolle dell’apparecchiatura al fine di delimitare l’area ad
accesso regolamentato;
- fare allontanare tutti i pazienti deambulanti;
- in caso di impossibilità a sgomberare del tutto la sala di degenza, i pazienti devono essere
comunque allontanati il più possibile; deve essere apposta paratia anti X a protezione del
degente più prossimo all’esposizione, dove potrà trovare ricovero anche il tecnico di
radiologia se le circostanze tecniche lo consentano;
- La complessità delle operazioni preliminari dovrebbe indurre gli operatori a disporre
l’esecuzione di esami nelle sale di degenza solo quando le gravi condizioni del paziente ne
impediscano il trasporto presso i locali di Radiologia.
Il compito di regolamentare l’accesso alle Zone Controllate è demandato primariamente agli
operatori impegnati nella pratica radiologica e classificati (in particolare al Radiologo
Responsabile) che rispondono della attuazione di questa procedura con il Datore di Lavoro.
È VIETATO
9 – orientare il fascio primario in direzioni diverse da quelle utili per l’esecuzione degli esami
radiologici
10 – ripetere l’esame radiologico solo per migliorarne l’estetica
11 – eliminare, durante l’esecuzione di radiografie, per qualsiasi motivo i dispositivi per la
limitazione del campo.
SI DEVE
12 – ammettere i pazienti nelle sale radiologiche uno alla volta
13 – assicurarsi, prima di eseguire l’esame, che il paziente sia nella posizione corretta e che le
condizioni operative (kiloVoltaggio, milliAmperaggio, tempo di esposizione, distanza fuoco –
cassetta, campo di vista, spessore di strato, ecc) siano quelle stabilite.
14 – limitare l’ampiezza del campo al settore strettamente necessario.
15 – proteggere i pazienti con gli appositi indumenti protettivi in gomma piombifera.
16 – eliminare dalle sale radiologiche tutti gli oggetti inutili o non indispensabili, che sono una
potenziale fonte di radiazioni diffuse
17 – accertare nelle donne in età fertile, l’eventuale stato di gravidanza prima di eseguire qualsiasi
esame radiologico. In caso affermativo richiedere espressamente l’autorizzazione, nei casi in cui
l’esame sia indispensabile.
18 – osservare le diposizioni impartite ai fini della sicurezza e protezione (individuale e collettiva).
19 – usare con cura e secondo le specifiche istruzioni i mezzi e dispositivi di sicurezza e protezione,
nonché gli strumenti di misurazione, segnalandone subito le deficienze al responsabile.
20 – non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi e mezzi di sicurezza, protezione,
misurazione e segnalazione.
21 – non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di specifica
competenza o che possono compromettere la sicurezza e la protezione.
22 – segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ed all’Esperto Qualificato le deficienze o la
inadeguatezza dei mezzi di protezione e sicurezza, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di
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cui si venga a conoscenza, compreso il deteriorarsi dei segnali indicanti “pericolo di irradiazione” e
di queste Norme Interne di Protezione e Sicurezza.
23 – disinserire, alla fine della giornata lavorativa, gli apparecchi radiogeni dalla rete elettrica di
alimentazione, provvedendo a chiudere a chiave i locali di impiego.
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ
Attività/Responsabilità
Direttore U.O.
di Radiologia
R
C
Osservanza delle norme
Appropriatezza della
prescrizione
Correttezza della
C
esecuzione
LEGENDA: “R” Responsabile; “C” collabora
Dirigenti medici
U.O. di Radiologia
R
C
Dirigenti Medici
delle UU.OO.
R
R
Coord. Tecnici
di Radiologia
R
C
Tecnici di
radiologia
R
C
C
-
R
R
6. Riferimenti
D. Lgs. 230/95 - art.6, comma 3, lett. c
Norme interne di protezione e sicurezza U.O. Radiologia Aziendale
7. Allegati
Modulo consenso informato
8. Archiviazione: U.O.C. Radiologia
9. Indicatori di monitoraggio: applicazione della procedura nel 100% dei casi.