PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE
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PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE
PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE (standard JCI AOP.6.2) Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri, Direzione Dipartimenti, Unità Operative Aziendali, Coordinatori Tecnici di Radiologia, Tecnici di Radiologia Data 04.02.2013 LISTA DI DISTRIBUZIONE Direttori Presidi Ospedalieri Direttori Dipartimenti Direttori UU.OO. Coordinatori Tecnici di Radiologia Tecnici di Radiologia Rev. Data Causale 4.02.2013 Prima stesura Redazione Dott. F. Gioia Dott.ssa I. Dilena Dott. T. Mannone Verifica Gruppo Qualità-Rischio Clinico-Joint Commission Approvazione DG Data delibera PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE (standard JCI AOP.6.2) Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri, Direzione Dipartimenti, Unità Operative Aziendali, Coordinatori Tecnici di Radiologia, Tecnici di Radiologia Data 04.02.2013 1. SCOPO La presente procedura definisce le norme interne di protezione e sicurezza per l’impiego di apparecchiature radiologiche nell’Esercizio Professionale Specialistico della Radiodiagnostica ed attività Radiodiagnostica Complementare all’esercizio clinico principale (Ortopedia, Chirurgia …). 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura si applica alle UU.OO. dell’Azienda dove vengono impiegate apparecchiature radiologiche e dove viene effettuata attività Radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico principale. 3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI TSRM: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica RIS-PACS: RIS, Radiological Information System / PACS, Picture Archiving and Communication System 4. RESPONSABILITÀ 1. Direzioni mediche dei PP.OO. 2. Direzione dei Dipartimenti 3. Direttori delle UU.OO. 4. Coordinatori Tecnici di Radiologia 5. Tecnici di Radiologia 5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ La attività più importante per la riduzione della esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti è la verifica della indispensabilità della indagine. La responsabilità della prescrizione della indagine radiologica è del curante, che deve formulare una richiesta appropriata alle condizioni cliniche che la determinano, dettagliata e corredata da un preciso quesito clinico; il curante deve richiedere solo indagini radiologiche indispensabili alla diagnosi ed al relativo trattamento, specialmente per pazienti giovani, e deve controllare che al momento della richiesta la paziente in età fertile NON sia in gravidanza. Il medico radiologo deve verificare la appropriatezza della richiesta ed eventualmente proporre indagini alternative che non comportino esposizione a radiazioni ionizzanti o comportino una esposizione inferiore. Preliminarmente alla procedura radiologica il radiologo informa il paziente sulla natura della indagine, verificando eventuali controindicazioni (gravidanza!); il modulo di consenso deve essere controfirmato sia dal paziente che dal medico. Fanno eccezione i pazienti sottoposti ad indagine urgente e che non siano in condizioni di esprimere un consenso. I minori devono essere accompagnati da un genitore, a meno di emergenza. L’indagine viene eseguita dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM). Il TSRM deve identificare correttamente il paziente, chiedendogli nome, cognome e data di nascita, in caso di paziente vigile e collaborante, in caso di paziente non collaborante procede all’identificazione mediante braccialetto. Il TSRM deve verificare se il paziente sia già presente nel database del sistema RISPACS e deve nuovamente controllare che non sussistano controindicazioni all’indagine (gravidanza!). PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE (standard JCI AOP.6.2) Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri, Direzione Dipartimenti, Unità Operative Aziendali, Coordinatori Tecnici di Radiologia, Tecnici di Radiologia Data 04.02.2013 Il TSRM deve eseguire l’indagine controllando i dati di esposizione in modo da raggiungere il risultato diagnostico con la minima esposizione possibile. Il personale è tenuto ad osservare e fare osservare le seguenti Disposizioni di Radioprotezione e Sicurezza: 1 – l’erogazione di radiazioni ionizzanti deve avvenire esclusivamente per poter effettuare gli esami radiologici, e, comunque, mai senza un giustificato motivo. 2 – Ai lavoratori classificati è vietato accedere alle Zone Controllate e Sorvegliate senza essere muniti dei dosimetri personali, se dovuti, o comunque in dotazione. 3 – il dosimetro per il corpo intero deve essere applicato all’altezza del torace ed al di sotto degli indumenti protettivi indossati. Gli altri dosimetri personali destinati alla valutazione delle dosi a particolari organi devono essere applicati ad essi od in loro prossimità (cristallino > fronte, mani > polso, etc). I dosimetri non devono essere mai abbandonati nelle sale dove si impiegano le apparecchiature radiologiche, né devono essere esposti al fascio diretto i dosimetri destinati alla rilevazione delle dosi dovute a radiazioni diffuse (total body e cristallino). Qualora accidentalmente ciò dovesse accadere deve essere immediatamente informato l’Esperto Qualificato. Si rammenta che un uso improprio o doloso degli strumenti di dosimetria personale è azione perseguibile ai sensi della attuale legislazione. 4 – è vietato l’accesso alle zone controllate e sorvegliate durante lo svolgimento degli esami radiologici ad accompagnatori del paziente o a personale per cui non è prevista l’esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti (lavoratori non classificati ai sensi del D.Lgs. 230/95). In casi eccezionali, nella necessità di aiutare il paziente, può essere autorizzato dal responsabile l’ingresso di un accompagnatore, possibilmente persona anziana. Egli dovrà essere edotto sui rischi da radiazioni ionizzanti e sulla posizione da assumere, nonché deve essere dotato di appositi indumenti protettivi in gomma piombifera. In ogni caso non possono essere incaricati di tale compito i lavoratori classificati ai sensi del D.Lgs. 230/95, le gestanti ed i minori di anni 18. 5 – l’operatore, durante l’erogazione di radiazioni ionizzanti, non deve mai abbandonare la protezione offerta dalle barriere protettive (fisse e mobili), né deve esporsi al fascio diretto di radiazioni, comprese le mani, se non per rigide esigenze operative. Per gli operatori che hanno la necessità di operare in prossimità delle apparecchiature radiologiche (Sala di Emodinamica, Sale Operatorie, Sale Pace-Maker, ecc.) è previsto ed obbligatorio l’impiego dei mezzi di protezione individuale prescritti (camici in gomma piombifera, occhiali di vetro anti-x, copri-tiroide, ecc.), riducendo al minimo possibile l’esposizione delle mani al fascio diretto di radiazioni. 6 – con gli apparecchi radiologici portatili bisogna operare alla massima distanza consentita dal cavo di telecomando 7 – le operazioni di scopia devono essere ridotte al minimo possibile. 8 – prima di entrare nelle sale in cui vengono impiegati gli apparecchi radiologici (zone controllate), accertarsi che non siano in corso esami radiografici. Dunque, l’accesso in queste sale deve essere regolamentato tenendo conto di quanto riportato in queste Norme Interne di Protezione e Sicurezza, al fine di evitare irradiazioni accidentali. In particolare, occorre provvedere a: - chiuderne le porte in occasione di ogni esame radiologico; - fare allontanare tutti gli Operatori non interessati all’esame; PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE (standard JCI AOP.6.2) Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri, Direzione Dipartimenti, Unità Operative Aziendali, Coordinatori Tecnici di Radiologia, Tecnici di Radiologia Data 04.02.2013 - impedire a chiunque l’accesso nel corso di tutti gli esami. Inoltre, nel corso di esami radiologici a letto, nelle sale di degenza, l’operatore, oltre a quanto già indicato per la protezione personale, deve provvedere a: - accertarsi che il segnale indicante “Pericolo di irradiazione”, con la scritta Zona Controllata o Sorvegliata, sia apposto sulla consolle dell’apparecchiatura al fine di delimitare l’area ad accesso regolamentato; - fare allontanare tutti i pazienti deambulanti; - in caso di impossibilità a sgomberare del tutto la sala di degenza, i pazienti devono essere comunque allontanati il più possibile; deve essere apposta paratia anti X a protezione del degente più prossimo all’esposizione, dove potrà trovare ricovero anche il tecnico di radiologia se le circostanze tecniche lo consentano; - La complessità delle operazioni preliminari dovrebbe indurre gli operatori a disporre l’esecuzione di esami nelle sale di degenza solo quando le gravi condizioni del paziente ne impediscano il trasporto presso i locali di Radiologia. Il compito di regolamentare l’accesso alle Zone Controllate è demandato primariamente agli operatori impegnati nella pratica radiologica e classificati (in particolare al Radiologo Responsabile) che rispondono della attuazione di questa procedura con il Datore di Lavoro. È VIETATO 9 – orientare il fascio primario in direzioni diverse da quelle utili per l’esecuzione degli esami radiologici 10 – ripetere l’esame radiologico solo per migliorarne l’estetica 11 – eliminare, durante l’esecuzione di radiografie, per qualsiasi motivo i dispositivi per la limitazione del campo. SI DEVE 12 – ammettere i pazienti nelle sale radiologiche uno alla volta 13 – assicurarsi, prima di eseguire l’esame, che il paziente sia nella posizione corretta e che le condizioni operative (kiloVoltaggio, milliAmperaggio, tempo di esposizione, distanza fuoco – cassetta, campo di vista, spessore di strato, ecc) siano quelle stabilite. 14 – limitare l’ampiezza del campo al settore strettamente necessario. 15 – proteggere i pazienti con gli appositi indumenti protettivi in gomma piombifera. 16 – eliminare dalle sale radiologiche tutti gli oggetti inutili o non indispensabili, che sono una potenziale fonte di radiazioni diffuse 17 – accertare nelle donne in età fertile, l’eventuale stato di gravidanza prima di eseguire qualsiasi esame radiologico. In caso affermativo richiedere espressamente l’autorizzazione, nei casi in cui l’esame sia indispensabile. 18 – osservare le diposizioni impartite ai fini della sicurezza e protezione (individuale e collettiva). 19 – usare con cura e secondo le specifiche istruzioni i mezzi e dispositivi di sicurezza e protezione, nonché gli strumenti di misurazione, segnalandone subito le deficienze al responsabile. 20 – non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi e mezzi di sicurezza, protezione, misurazione e segnalazione. 21 – non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di specifica competenza o che possono compromettere la sicurezza e la protezione. 22 – segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ed all’Esperto Qualificato le deficienze o la inadeguatezza dei mezzi di protezione e sicurezza, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di PROCEDURA SU RADIOPROTEZIONE (standard JCI AOP.6.2) Direzioni Mediche Presidi Ospedalieri, Direzione Dipartimenti, Unità Operative Aziendali, Coordinatori Tecnici di Radiologia, Tecnici di Radiologia Data 04.02.2013 cui si venga a conoscenza, compreso il deteriorarsi dei segnali indicanti “pericolo di irradiazione” e di queste Norme Interne di Protezione e Sicurezza. 23 – disinserire, alla fine della giornata lavorativa, gli apparecchi radiogeni dalla rete elettrica di alimentazione, provvedendo a chiudere a chiave i locali di impiego. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ Attività/Responsabilità Direttore U.O. di Radiologia R C Osservanza delle norme Appropriatezza della prescrizione Correttezza della C esecuzione LEGENDA: “R” Responsabile; “C” collabora Dirigenti medici U.O. di Radiologia R C Dirigenti Medici delle UU.OO. R R Coord. Tecnici di Radiologia R C Tecnici di radiologia R C C - R R 6. Riferimenti D. Lgs. 230/95 - art.6, comma 3, lett. c Norme interne di protezione e sicurezza U.O. Radiologia Aziendale 7. Allegati Modulo consenso informato 8. Archiviazione: U.O.C. Radiologia 9. Indicatori di monitoraggio: applicazione della procedura nel 100% dei casi.