è soggetta all`imposizione di un dazio doganale

Transcript

è soggetta all`imposizione di un dazio doganale
1149/65
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
7 . 5 . 65
possono essere concessi, a norma dell articolo 25 ,
paragrafo 3 , soltanto per coprire il fabbisogno
proprio degli utilizzatori dello Stato membro in­
teressato , esclusa qualsiasi riesportazione nello
stato in cui i prodotti risultano importati,
applicato agli stessi prodotti importati dagli altri
Stati membri (ivi compresi i dipartimenti fran­
cesi d' oltremare), dagli Stati africani e malgascio
e dai paesi e territori d' oltremare associati alla
C.E.E. , ove siano soddisfatte le condizioni
richieste per l' applicazione a detti prodotti del
regime preferenziale per essi previsto.
HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 2
Articolo 1
La presente decisione è valida per il periodo
1° aprile 1965 โ€” 31 marzo 1966 .
Un contingente tariffario al dazio dello 0,70 °/ o
è concesso alla Repubblica italiana per le sue
importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione
sul suo territorio , di melassi di canna , conte­
nenti, in estratto secco, meno del 63 °/o di sac­
carosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati
del caffè, della voce 17.03 B II della tariffa do­
ganale comune, per un quantitativo massimo di
2.800 tonnellate .
Articolo 3
La presente decisione è destinata alla Re­
pubblica italiana.
Fatto a Bruxelles , il 29 marzo 1965 .
Per la Commissione
In nessun caso , tuttavia, il dazio applicabile
ai prodotti importati nei limiti di detto contin­
gente tariffario può essere inferiore a quello
Il Presidente
Walter HALLSTEIN
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 1965
relativa a un ricorso della Repubblica francese all'articolo 115, primo comma,
del Trattato, inteso ad escludere dal trattamento comunitario gli « altri
antibiotici, tranne l'aureomicina », originari del Giappone ed immessi in libera
pratica negli altri Stati membri
(II testo in lingua francese è il solo facente fede)
(65 /252/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea, e in particolare gli articoli
155 e 115 , primo comma,
Vista la richiesta di ricorrere alla procedura
di cui all' articolo 115 , primo comma, del Trat­
tato, che la Repubblica francese ha presentato il
22 marzo 1965 alla Commissione con telex della
rappresentanza permanente della Francia presso
le Comunità europee,
della tariffa doganale comune, originari del
Giappone ed immessi in libera pratica negli altri
Stati membri, la Repubblica francese si è richia­
mata , a convalida del suo ricorso, all' esistenza di
una disparità tariffaria e di una disparità fra i
vari regimi d'importazione applicati dai paesi
della C.E.E. ;
Considerando che l'importazione dai paesi
terzi di « altri antibiotici , tranne l' aureomicina »
è soggetta all'imposizione di un dazio doganale
del 9 °/o in Francia e del 4,4 n/o nella Repubblica
federale di Germania ;
Considerando che per gli « altri antibiotici ,
Considerando che in Francia tali prodotti
tranne l' aureomiciria » di cui alla voce ex 29.44 D
sono esenti da dazi doganali all' importazione
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1150/65
dagli altri Stati membri, quando si trovino in
questi ultimi in libera pratica ;
Considerando che la disparità tariffaria in
parola è dell'ordine di 4,6 punti e che questo
divario è generalmente compensato dalle spese
supplementari inerenti alle operazioni di rie­
sportazione ;
Considerando che detta diparità non è su­
scettibile di provocare distorsioni di traffico tali
da impedire l' esecuzione delle misure di poli­
tica commerciale adottate dalla Repubblica
7.5.65
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
La Repubblica francese è
autorizzata ad
escludere dal trattamento comunitario gli -< altri
antibiotici, tranne l'aureomicina » di cui alla
voce ex 29.44 D della tariffa doganale comune,
originari del Giappone, immessi in libera pratica
negli altri Stati membri e riesportati a destina­
zione della Repubblica francese.
francese โ€” in conformità col Trattato โ€” nei
Articolo 2
confronti del Giappone ;
Considerando per contro che le disparità
esistenti fra i vari regimi d'importazione sono
suscettibili di dar luogo alle distorsioni di traf­
fico sopracitate, in quanto la Francia applica
restrizioni quantitative all'importazione dal
Giappone dei prodotti di cui trattasi, che negli
La validità della presente decisione è limitata
alla data del 30 aprile 1966 .
altri Stati membri sono invece liberalizzati ;
blica francese .
Articolo 3
La presente decisione e destinata alla Repub­
Considerando che, nella situazione attuale,
gli altri Stati membri non sono in grado di ap­
plicare i metodi di cooperazione necessari ; che la
possibilità di un' applicazione di codesti metodi
sarà oggetto di un ulteriore esame ; che, ciò
posto, la Repubblica francese deve essere auto­
rizzata a prendere le misure di protezione
latto a Bruxelles, il 6 aprile 1965 .
Per la Commissione
Il Presidente
necessarie ,
Walter HALLSTEIN
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1965
che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia
per lo zolfo
(Il testo lingua italiana è il solo facente fede)
(65/ 253/ CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato e in particolare l'articolo 226,
Visto il Protocollo n . Ili concernente lo zolfo ,
allegato all'Accordo del 2 marzo 1960 riguar­
dante la fissazione di una parte della tariffa
doganale comune, relativa ai prodotti dell'elenco
G previsto dal Trattato che istituisce la Comu­
nità Economica Europea e in particolare l'avviso
favorevole per l'applicazione dell'articolo 226
del Trattato a benefìcio della produzione italiana
di zolfo, di solfuro di carbonio e di solfuro di
sodio ,
Vista la decisione del 12 maggio 1960 0 ) dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri
della Comunità Economica Europea, riuniti in
seno al Consiglio , relativa all' acceleramento del
ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato ,
Vista la decisione del 15 maggio 1962 (2) dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri
della Comunità Economica Europea, riuniti in
seno al Consiglio, relativa all' acceleramento
complementare del ritmo di attuazione degli
obiettivi del Trattato ,
Vista la decisione della Commissione del 27
luglio 1961 (3) che accorda alla Repubblica ita­
liana le misure di salvaguardia per lo zolfo,
(!) GlT n . 58 del 12 . 9 . 1960, pag. 1217 / 60.
(2) CxU il . 41 del 28 . 5 . 1962 , pag . 1284 / 62 .
(3) GU n . 75 del 20. 11 . 1961 , pag. 1456 / 61 .