La politica di coesione UE 2014-2020
Transcript
La politica di coesione UE 2014-2020
Bollettino UE N° 65 - Edizione Marzo 2014 La politica di coesione UE 2014-2020 La politica di coesione UE 2014/2020 continuerà ad essere la principale fonte di finanziamento pubblico europeo a favore delle PMI attraverso i vari programmi tematici e le iniziative comunitarie applicate nelle regioni nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014/2020. Per massimizzare l'impatto dei fondi europei disponibili, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, tutti i Fondi strutturali e d’investimento europei saranno funzionali al raggiungimento degli obiettivi Europa 2020 di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine è stato definito un quadro strategico comune per assicurare un migliore coordinamento ed evitare le sovrapposizioni tra i fondi. La nuova politica di coesione - che investirà 366,8 miliardi di € negli Stati membri e nelle loro regioni e città - introduce una serie di norme 4 comuni per tutti i cinque i Fondi strutturali e d’investimento {il Fondo europeo di sviluppo regionale 5 6 (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione , il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 7 8 rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)} - semplificandone l’utilizzo. Trattasi di fondi la cui gestione è demandata agli Stati membri attraverso le loro amministrazioni nazionali o regionali e locali. Le risorse finanziate dal bilancio UE sono trasferite agli Stati membri, in particolare alle Regioni, che sulla base di programmi operativi (POR) ne dispongono l’utilizzo e l’assegnazione ai beneficiari finali. Di sotto riportati gli obiettivi principali della nuova politica di coesione 2014-2020: Investire in tutte le regioni UE, proporzionando gli aiuti e i contributi nazionali (tasso di cofinanziamento) ai livelli di sviluppo: - Regioni in ritardo di sviluppo (PIL < 75% della media UE a 27); Regioni in transizione (PIL compreso tra il 75% e il 90% della media UE a 27); Regioni più sviluppate (PIL > 90% rispetto alla media UE a 27). 4 Il FESR promuove l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e la riconversione delle zone industriali in declino. In tale ottica, concorre alla promozione di un alto livello occupazionale, delle pari opportunità e della protezione e dello sviluppo sostenibile. Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche e contribuisce al finanziamento di: investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle PMI; investimenti in infrastrutture; potenziale endogeno attraverso misure che sostengono lo sviluppo regionale e locale; assistenza tecnica. 5 Il FSE sostiene e promuove le opportunità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e favorisce l’adeguamento alle trasformazioni industriali. Il Fondo consente agli Stati membri di attuare politiche attive del mercato del lavoro a vantaggio di ogni ceto sociale. Il Fondo sostiene i lavoratori attraverso i finanziamenti di azioni volte a rispondere alle esigenze di flessibilità che garantiscano, attraverso le strategie applicate alla formazione continua, alla mobilità e all'adattamento delle trasformazioni del mercato del lavoro, anche la sicurezza dell'occupazione e del reddito. Sostiene inoltre le fasce più deboli della società, effettivamente o potenzialmente escluse socialmente come le donne, i giovani, gli over 50, gli immigrati e i disabili. 6 Il Fondo di coesione è destinato al rafforzamento della coesione economica e sociale europea in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile. Interviene a sostegno di azioni in settori quali le reti transeuropee di trasporto (e in particolare i progetti prioritari d’interesse comune); e gli aspetti relativi all'ambiente che rientrano nell'ambito delle priorità attribuite alla politica comunitaria di tutela ambientale. 7 Il FEASR è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale, il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale e il miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell'economia rurale. 8 Il FEAMP si prefigge di sostenere i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile; di aiutare le comunità costiere a diversificare le loro economie; di finanziare progetti che creino nuovi posti di lavoro e migliorino la qualità della vita nelle regioni costiere europee; ed agevolare l’accesso ai finanziamenti. 9 Bollettino UE N° 65 - Edizione Marzo 2014 Destinare le risorse ai settori chiave per la crescita. Gli investimenti effettuati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) saranno stanziati a favore della ricerca e dell’innovazione, dell’agenda digitale, del sostegno alle piccole e medie imprese e dell’economia a basso tenore di carbonio, secondo la categoria di appartenenza di ciascuna regione (in ritardo di sviluppo - 50%, in transizione - 60% e più sviluppate - 80%). Per l’economia a basso tenore di carbonio (efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili) sono previsti obblighi distinti per l’allocazione delle risorse del FESR (regioni in ritardo di sviluppo - 12%, regioni in transizione e più sviluppate - 20%). Almeno il 23,1% del bilancio della Politica di coesione (pari a circa 70 miliardi di €) sarà destinato a investimenti nell’ambito del Fondo sociale europeo (FSE), volti a finanziare le attività di formazione e istruzione permanente, combattere la povertà, promuovere l’inclusione sociale e aiutare i cittadini nella ricerca di un impiego. Circa 66 miliardi di € saranno indirizzati attraverso il Fondo di coesione alle reti di trasporto transeuropee e ai progetti chiave per le infrastrutture ambientali. Stabilire obiettivi chiari, trasparenti e quantificabili in materia di responsabilità e risultati. Il raggiungimento di questi obiettivi implica la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive (“riserve di efficacia”) da destinare ai programmi verso il termine del periodo previsto. Gli obiettivi dovrebbero essere resi pubblici a dimostrazione di una maggiore assunzione di responsabilità. Introdurre requisiti da soddisfare per ottenere lo stanziamento dei fondi, al fine di garantire investimenti più efficaci. I prerequisiti riguardano, ad esempio, strategie di “specializzazione intelligente” volte a identificare risorse specifiche, riforme favorevoli alle imprese, strategie di trasporto, misure atte a migliorare i sistemi di appalti pubblici o l’osservanza delle leggi in materia di ambiente. Definire una strategia comune per un migliore coordinamento e una minore sovrapposizione. Il quadro strategico comune fornisce uno strumento per migliorare il coordinamento tra i Fondi strutturali e i Fondi d’investimento europei (FESR, Fondo di coesione e FSE nel quadro della Politica di coesione, nonché il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per la pesca). Inoltre, esso permette di collegare più efficacemente gli altri strumenti comunitari, quali HORIZON 2020 e il Meccanismo per collegare l’Europa. Ridurre la burocrazia e semplificare l’utilizzo degli investimenti comunitari, attraverso un insieme di norme comuni per tutti i Fondi strutturali e d’investimento, nonché una serie di regole contabili più semplici, richieste di rendicontazione più mirate e un impiego maggiore della tecnologia digitale (“e-cohesion”). Potenziare la dimensione urbana della politica, destinando un quantitativo minimo di risorse attraverso il FESR a favore di progetti integrati nelle città, in via prioritaria rispetto ad altre spese nelle zone urbane. Rafforzare la cooperazione internazionale e agevolare l’avvio di un maggior numero di progetti transfrontalieri. Garantire, inoltre, che le strategie macroregionali, come quelle per il bacino del Danubio e della zona del Mar Baltico, ricevano il sostegno di programmi regionali e nazionali. Garantire che il contesto economico generale non intacchi l’impatto degli investimenti UE. Qualora fosse necessario, la Commissione può richiedere a ciascuno Stato membro di modificare i programmi di sostegno alle riforme strutturali, ai sensi della clausola di « condizionalità macroeconomica». In caso di violazioni gravi e ripetute delle raccomandazioni economiche, la Commissione può, in ultima istanza, sospendere l’erogazione dei fondi. 10 Bollettino UE N° 65 - Edizione Marzo 2014 Promuovere un impiego maggiore degli strumenti finanziari per fornire più sostengo alle PMI e agevolare il loro accesso al credito. I fondi UE sosterranno i prestiti, le garanzie, i capitali azionari e di rischio attraverso un insieme di norme comuni per tutti i fondi, l’estensione della loro portata e una serie d’incentivi (tassi di cofinanziamento più elevati). Ponendo maggiormente l’accento sui prestiti rispetto alle sovvenzioni, si dovrebbe riuscire a migliorare la qualità dei progetti e a scoraggiare la dipendenza dai sussidi. Modalità e procedure Con la pubblicazione degli atti definitivi (GUUE L 347 del 20/12/2013) hanno iniziato a decorrere i termini entro i quali gli Stati membri devono presentare i loro documenti nazionali per l’attuazione della politica di coesione. - Entro il 21 aprile 2014 ogni Stato membro entro è, infatti, tenuto a presentare alla Commissione il proprio Accordo di partenariato (AP) un documento che definisce la sua strategia, le priorità e le modalità d’impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE (i fondi strutturali e d’investimento, in altre parole FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP) al fine di perseguire la strategia UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, preparato dallo Stato stesso con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli: tenendo conto che la Commissione ha 3 mesi per formulare osservazioni e che, se queste sono recepite, 4 mesi (dalla prima presentazione) per adottare l’accordo, gli accordi di partenariato dovrebbero essere adottati in linea di massima entro agosto 2014. - Entro tre mesi dalla presentazione dell’Accordo di partenariato gli Stati membri sono poi tenuti a presentare alla Commissione i loro Programmi Operativi PO): tenendo conto che la Commissione può formulare osservazioni sui PO entro tre mesi dalla data del loro ricevimento e ha al massimo sei mesi dal ricevimento per approvarli (ammesso che chi lo presenta lo abbia adeguato alle osservazioni ricevute) i programmi operativi dovrebbero essere adottati al massimo entro gennaio 2015. L’Italia In base ai principi europei, le politiche di coesione riguardano l’intero territorio nazionale, pur con modalità diverse: le regioni del centro nord sono incluse nel gruppo delle regioni europee più sviluppate; Sardegna, Abruzzo e Molise fra le regioni in transizione, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, fra le regioni meno sviluppate. In base agli stessi principi, alle Regioni è destinato, per il periodo 2014-2020, complessivamente un contributo europeo di circa 30 miliardi di €, di cui 7 per le regioni più sviluppate, 1 per le regioni in transizione e 20 per le regioni meno sviluppate. A tali cifre vanno aggiunti gli importi del cofinanziamento nazionale (obbligatorio per le politiche di coesione europee), pari agli stanziamenti comunitari. Nel quadro degli interventi per lo sviluppo regionale, le politiche comunitarie si sommano alle politiche nazionali, incardinate sul Fondo Sviluppo e Coesione che ha una allocazione nella legge di stabilità di circa 54 miliardi di € distribuiti negli anni di attività dei fondi. Nel complesso le politiche di sviluppo e coesione conteranno su circa 100 miliardi di €. 11 Bollettino UE N° 65 - Edizione Marzo 2014 Tali risorse devono svolgere, nel ciclo 2014-2020, un ruolo duplice, ma strettamente integrato: da un lato continuare nell’azione di potenziamento e miglioramento dei contesti regionali; dall’altro assicurare un sostegno, strutturale e non congiunturale, ai processi di rafforzamento delle imprese, di incremento dell’occupazione, di miglioramento del tessuto sociale dopo la grande crisi. A tal fine, la nuova programmazione opera una prima grande scelta innovativa rispetto alle esperienze precedenti di utilizzo dei fondi: quella di specializzare il Fondo Sviluppo e Coesione nel finanziamento delle grandi opere infrastrutturali, in particolare nel campo dei trasporti e dell’ambiente. Ciò consente di poter disporre di una tempistica di spesa più adatta a realizzazioni grandi e complesse sotto il profilo amministrativo e tecnico. Inoltre, permette di non vincolarsi alle scadenze che riguardano i fondi strutturali di solito difficilmente compatibili con la durata dei processi di realizzazione delle opere infrastrutturali. Così, le politiche nazionali (Fondo Sviluppo e Coesione in corso e previsto per il 2014-2020) si orienteranno sulla infrastrutture più importanti, oltre che su ambiti nei quali le politiche europee non intervengono; i Fondi Strutturali, invece, investiranno sulle imprese e sulle aree territoriali, sulle persone e sulle infrastrutture leggere, in coerenza con i regolamenti comunitari. La strategia italiana opera alcune scelte che tendono a concentrare le risorse in pochi obiettivi segnando una innovazione rispetto al passato ciclo di programmazione. In particolare, agli obiettivi ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e competitività delle piccole e medie imprese è destinato il 37% delle risorse, con un incremento rispetto al ciclo di programmazione precedente del 10%. All’obiettivo promozione dell’occupazione è destinato il 14% delle risorse con un incremento rispetto al ciclo di programmazione precedente del 4,1%. I riferimenti normativi Il pacchetto normativo relativo alla politica di coesione 2014-2020 comprende i seguenti regolamenti: Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF" Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:IT:PDF 12 Bollettino UE N° 65 - Edizione Marzo 2014 Regolamento (UE) N. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:IT:PDF Regolamento (UE) N. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0303:0319:IT:PDF Regolamento (UE) N. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:IT:PDF Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:IT:PDF Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0883:IT:PDF 13