Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2 "Val di Chienti" - ATC-MC2

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Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2 "Val di Chienti" - ATC-MC2
Ambito Territoriale di Caccia
Macerata 2 "Val di Chienti"
Contrada Valleverde, 11
62100 - Piediripa di Macerata (MC)
Disciplinare attuativo per la caccia al cinghiale
nell'Ambito Territoriale di Caccia MC2
(Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in
attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.)
Giugno 2012
Art.1
Norme generali
1. Le norme riportate nel presente disciplinare devono considerarsi integrative e/o esplicative rispetto a
quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale, dal Regolamento Regionale 3/12 e ss.mm.ii e dal
Regolamento attuativo dell'AtcMc2.
2. La caccia al cinghiale in braccata è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica salvo
modifiche apportate dal Calendario Venatorio Regionale (CVR).
3. La caccia in braccata può prendere avvio dalle ore 10.00. l’inizio e la fine dell’attività di prelievo devono
essere segnalate da avviso acustico.
4. La caccia di selezione al cinghiale è consentita 5 giorni la settimana esclusi il martedì e il venerdì nei
tempi previsti dal Calendario Venatorio Regionale.
5. La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
Art.2
Modalità di esercizio del prelievo in braccata
1. Il caposquadra (o suo sostituto) organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta
esecuzione della braccata
2. Il caposquadra (o suo sostituto) per organizzare giornalmente la caccia, deve essere in possesso della
seguente documentazione e dei seguenti materiali forniti dall'AtcMc2:
atto autorizzativo per l'esercizio della caccia al cinghiale in braccata rilasciata dall'Amm.ne Prov.le
cartografia che individua l'UG-cinghiale ove è autorizzato il prelievo;
verbale di caccia
fascette inamovibili
3. La documentazione di cui al punto precedente deve essere tenuta a disposizione, nella zona di caccia,
per controlli degli addetti alla vigilanza.
4. Il caposquadra (o suo sostituto) è tenuto a compilare una scheda delle presenze, indicando i membri
della squadra e gli eventuali ospiti. La scheda in duplice copia deve essere compilata entro le 08,30 della
giornata stabilita e una copia deve essere immediatamente depositata presso l’apposita cassetta
accessibile solamente agli addetti alla vigilanza (Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato).
5. L'AtcMc2 comunica alla Provincia di Macerata la località di ubicazione della cassetta prima dell'inizio
della stagione venatoria alla Centrale Operativa della Polizia Provinciale.
6. Durante l'azione di caccia in braccata i partecipanti sono obbligati ad avere con sé (oltre ai documenti
previsti dalla normativa nazionale e regionale) l'attestazione di effettuato versamento all'AtcMc2 della
quota di partecipazione alla gestione del cinghiale.
7. Le tabelle di segnalazione dell’area perimetrata per la caccia in braccata sono poste nelle strade di
accesso all’area interessata alla battuta e devono riportare la scritta “ATTENZIONE BATTUTA DI CACCIA
AL CINGHIALE IN ATTO SQUADRA N. ….” Tali tabelle devono essere rimosse al termine della battuta. Le
tabelle devono essere poste un’ora prima dell’inizio dell’azione di caccia e comunque non prima delle
ore 09:00 (nove).
8. L’area perimetrata dalle tabelle non può avere una superficie superiore a 500 ha per la braccata. Ogni
squadra di braccata può utilizzare giornalmente massimo tre aree non contigue.
9. Prima dell’avvio della battuta il caposquadra (o suo sostituto) deve fare apporre sul verbale di caccia: la
firma sulla scheda a tutti i partecipanti alla battuta, indicare il numero dei cacciatori partecipanti, la
località di svolgimento della battuta, la data, l’orario della tabellazione, l’orario di inizio della battuta, il
numero dei cani impiegato, la frequenza radio utilizzata. Tale scheda dovrà essere disponibile per il
controllo degli addetti alla vigilanza.
10. Qualora vengano effettuate ulteriori battute in aree non contigue dovranno essere rispettate le
modalità contenute al punto 8 del disciplinare.
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11. Prima dell’avvio della battuta il caposquadra (o suo sostituto) deve comunicare al Corpo di Polizia
Provinciale attraverso il Numero Verde 800-216659 o il numero della Centrale Operativa 0733/288701:
il numero della squadra, la data e la località di svolgimento della battuta, la frequenza radio utilizzata.
12. La caccia in braccata è consentita esclusivamente nel territorio individuato dalla pianificazione
territoriale e descritto nel Piano Annuale di Gestione.
13. In base al piano di prelievo vengono stabiliti i limiti minimo e massimo dei cinghiali che
complessivamente possono essere abbattuti nei DG dalle squadre autorizzate.
14. La caccia nei DG-cinghiale di riferimento è comunque sospesa al raggiungimento del carniere
autorizzato con il piano di prelievo massimo.
15. Ciascuna squadra può esercitare il prelievo esclusivamente nel distretto e nelle UG assegnate.
16. Due squadre autorizzate nello stesso DG possono svolgere una battuta congiuntamente in una UG a
condizione che:
Una squadra venga ospitata con l’autorizzazione scritta riportata sull’apposita scheda dal
caposquadra (o suo sostituto) della squadra assegnataria della UG;
ciascuna squadra compili l’apposita scheda;
entrambe le squadre abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti così come previsto
dall'art.7 del R.R. 3/2012.
17. Nel caso di cui al punto precedente le tabelle di segnalazione della battuta devono essere poste a cura
della squadra assegnataria della UG.
18. Ciascuna squadra può effettuare un numero massimo di 10 battute congiunte, indipendentemente
dalla UG-cinghiale in cui viene svolta.
19. Il cacciatore appartenente ad una squadra di braccata opera esclusivamente nel gruppo ove è iscritto e
solo in veste di ospite in altra squadre per un massimo di 5 braccate per stagione venatoria su tutto il
territorio della Regione Marche, fatta salva la possibilità di operare all’interno delle Aziende FaunisticoVenatorie.
20. Le squadre di braccata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere formate da almeno 15
componenti, oltre il caposquadra.
21. Può partecipare alla braccata un numero massimo di 5 ospiti che non concorrano a determinare il
numero minimo previsto per poter svolgere l’attività di prelievo. L’ospite è un cacciatore in regola con
l’iscrizione all’AtcMc2 in cui opera il prelievo.
22. Il prelievo può essere esercitato con le armi consentite dalla normativa vigente. E’ fatto comunque
divieto a coloro che esercitano la caccia al cinghiale di utilizzare e detenere durante l’attività di prelievo
munizioni spezzate.
23. La ricerca delle tracce da parte dei tracciatori e il raggiungimento delle postazioni di caccia (poste) deve
avvenire con il fucile scarico.
24. I partecipanti alla caccia in braccata devono indossare capi di abbigliamento di colore arancione ad alta
visibilità recanti il numero distintintivo della squadra. E’ compito del caposquadra (o suo sostituto)
accertarsi del loro utilizzo.
25. Per lo svolgimento della braccata possono essere impiegati un massimo di 24 cani, fatta eccezione per
le ZPS e i SIC, dove sono in vigore specifiche prescrizioni (al Capo III della legge regionale 12 giugno
2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R.
28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10).
26. Le squadre in braccata sono tenute ad informare, prima dell’inizio dell’azione di caccia chiunque si trovi
nell’area di svolgimento della cacciata, dei possibili rischi per l’incolumità, derivanti dall’esercizio
dell’azione di caccia.
27. L'inizio e la fine della attività di prelievo in forma collettiva deve essere segnalato da avviso acustico
28. Durante l’attività di prelievo del cinghiale è vietato l’abbattimento di qualsiasi specie diversa dal
cinghiale medesimo.
29. I cinghiali abbattuti devono essere marcati con fascetta inamovibile apposta al tendine di Achille, prima
di lasciare l'area perimetrata e tabellata per la caccia in braccata.
30. Il caposquadra (o suo sostituto) è tenuto a compilare una scheda di abbattimento al termine della
giornata di caccia secondo il fac-simile allegato al piano annuale. Tali schede devono essere inviate
mensilmente all’AtcMc2 in cui la squadra opera e giornalmente devono comunicare ai responsabili di
distretto gli abbattimenti effettuati.
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31. L'AtcMc2 comunicherà mensilmente alla Provincia gli abbattimenti effettuati in ogni DG-cinghiale
32. Il caposquadra (o suo sostituto) deve accertarsi che la squadra sia munita di una cassetta di Pronto
Soccorso per i primi interventi.
33. Qualora per giustificati motivi il cacciatore debba interrompere l’attività di braccata, il caposquadra
deve annotare in tempo reale l’ora di allontanamento del componente nella copia del Verbale di caccia
in braccata.
34. Il cinghiale appartiene alla squadra che lo ha abbattuto nel territorio della UG-cinghiale assegnata.
Qualora un cinghiale presumibilmente ferito da una squadra esca dalla propria UG-cinghiale, la squadra
potrà mettersi alla sua ricerca solamente dopo averne dato comunicazione alla squadra assegnataria
della zona di rimessa dell’esemplare di cinghiale ferito, concordando con quest’ultima le modalità del
recupero.
35. Il pagamento della quota di iscrizione di cui all'art.7 comma 10 del R.R. 3/2012 deve essere effettuato
dal caposquadra in forma cumulativa prima del ritiro della autorizzazione salvo l'eventuale pagamento
per i nuovi abilitati che abbiano frequentato il corso di cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia
collettiva.
Art.3
Modalità di esercizio del prelievo in selezione
1. La caccia di selezione al cinghiale è consentita solo con la tecnica dell’aspetto.
2. Prima di intraprendere l’azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente:
depositare il “TAGLIANDO DI USCITA” in una delle apposite cassette del Distretto di appartenenza;
Marcare i tesserini venatori Regionali.
3. Durante l’azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti
previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
attestazione rilasciata da una delle province della Regione Marche di abilitazione a Cacciatore di
Ungulati con metodi selettivi;
attestazione di effettuato versamento all’AtcMc2 della quota di partecipazione alla gestione;
autorizzazione specifica all’esercizio in caccia di selezione rilasciata dall’Amm.ne Prov.le;
contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall’AtcMc2;
4. Al termine dell’azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente depositare il
“TAGLIANDO DI RIENTRO” nella stessa cassetta in cui è stato inserito quello di Uscita;
5. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:
apporre tra l’arto posteriore ed il tendine d’Achille della spoglia dell’animale abbattuto il
contrassegno inamovibile fornito dall’AtcMc2 prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull’automezzo per il trasporto;
compilare la scheda di abbattimento registrando anche le misure biometriche previste.
6. In caso di ferimento il cacciatore deve:
attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve
compromettere l’eventuale azione del cane da traccia;
conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss);
7. Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull’animale fermo.
8. La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri.
9. In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo
nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente
contattato l’ufficio veterinario dell’AUSL competente per territorio.
10. E’ consentito il “tiro sanitario”, cioè l’abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati)
visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selecacciatore
incompatibili con la sopravvivenza. In caso di “tiro sanitario” è obbligatorio (oltre le procedure normali
previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione
fotografica che evidenzi il problema sanitario dell’animale. Il tiro è dichiarato “sanitario” dall’AtcMc2.
11. Il capo abbattuto come “tiro sanitario” sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta.
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12. E’ comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato
per il periodo.
Art.4
Riconsegna documentazione
1. Ogni 30 giorni dall’avvio della caccia al cinghiale in braccata/girata disposto dal Calendario benatorio
Regionale vigente ogni caposquadra deve far recapitare all’AtcMc2 i verbali di inizio e fine attività
relativi alle battute effettuate
2. Entro il 15 febbraio 2013 ogni caposquadra deve consegnare all’AtcMc2:
il registro di attività della caccia in braccata/girata;
le fascette inamovibili non utilizzate.
3. Ogni 30 giorni dall’avvio della caccia al cinghiale in selezione i selecacciatori ammessi al prelievo devono
comunicare alla segreteria dell’AtcMc2 gli abbattimenti realizzati.
4. Entro il 15 febbraio 2013 ogni selecacciatore ammesso al prelievo di cinghiale deve consegnare
all’AtcMc2:
il blocco dei Tagliandi di Uscita/Rientro;
Le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti;
le fascette inamovibili non utilizzate.
Art.5
Profilassi della Trichinosi
1. In conformità a quanto disposto dal DGR n. 1632 del 19 Dicembre 2005 e del successivo D.D. 157 del 16
Maggio 2006 le carni di tutti i cinghiali abbattuti vanno sottoposte a controllo per evitare la diffusione di
malattie infettive come Trichinosi, Tubercolosi attraverso l’analisi degli organi (corata, lingua, cuore,
polmoni, diaframma e fegato) da parte di medico veterinario dell’ASUR.
2. Nei successivi trenta giorni dallo svolgimento della battuta di caccia a seguito di prelievo ogni
caposquadra deve trasmettere all'AtcMc2 e al Corpo di Polizia Provinciale i certificati rilasciati dalle
strutture sanitarie.
3. Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o
epidemico, il caposquadra, o suo delegato, o il selecacciatore devono darne immediata comunicazione
all'AtcMc2 e al personale di Polizia Provinciale.
Art.6
Provvedimenti disciplinari
1. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento regionale n.3/12 e ss.mm.ii. e del
Regolamento attuativo sulla gestione del prelievo degli ungulati e del Disciplinare attuativo per la caccia
al cinghiale dell'Ambito Territoriale di Caccia Mc2 "Val di Chienti", oltre alle sanzioni previste dalle
vigenti normative (L.N. 157/92, L.R. 7/95 e ss.mm.ii. Calendario Venatorio della Regione Marche per
l'annata di riferimento), determina l'applicazione dei provvedimenti disciplinari amministrativi di
seguito specificati:
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Provvedimenti a carico delle squadre in braccata
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a) Al cacciatore iscritto in una squadra autorizzata dalla Provincia che eserciti il prelievo del cinghiale in
forma individuale nella Zona A e B, viene revocata l’autorizzazione ad operare nella squadra in cui è
iscritto, e comunque la sospensione dai registri provinciali, per un periodo di 1 anno a partire dalla
data di contestazione dell’illecito;
b) alla squadra che svolga attività di prelievo senza aver provveduto al versamento della quota a
beneficio dell’ATC, di cui all’art. 7 comma 10, viene sospesa l’autorizzazione per un periodo di 15
giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, determinate dal calendario venatorio;
c) ai cacciatori iscritti in una squadra autorizzata che svolgano attività di prelievo al di fuori delle
giornate consentite dal calendario venatorio, viene revocata l’autorizzazione per un periodo minimo
di 1 anno a partire dalla data di contestazione dell’illecito;
d) alla squadra che svolga attività di prelievo con un numero di componenti diverso da quelli consentiti
rispettivamente ai sensi dell’art. 8 – comma 1 viene sospesa l’autorizzazione per un periodo di 10
giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, determinate dal calendario venatorio;
e) alla squadra che esercita la battuta o prelevi il cinghiale al di fuori della UG assegnata, ai sensi
rispettivamente dell’art. 7 – comma 9 lettera a, viene sospesa l’autorizzazione per un periodo di 15
giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, determinate dal calendario venatorio, salvo la
possibilità, previo consenso del caposquadra della UG interessata, del recupero dei cani ;
f)
alla squadra che esercita la battuta in assenza del capo squadra o sostituto, ai sensi dell’art. 8 –
comma 1, viene sospesa l’autorizzazione per un periodo di 15 giornate utili di caccia al cinghiale in
forma collettiva, determinate dal calendario venatorio;
g) alla squadra che non compila la scheda di inizio attività, conformemente a quanto previsto
rispettivamente ai sensi dell’art. 5 e dell’art 25 del Diciplinare attuativo, viene sospesa
l’autorizzazione per un periodo di 5 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva,
determinate dal calendario venatorio;
h) al componente della squadra che durante l’attività di caccia non indossa la casacca e il berretto
previsti rispettivamente all’art. 8 comma 10, viene sospesa l’autorizzazione, attraverso la revoca dal
registro degli abilitati, per un periodo di 10 giornate utili di caccia, determinate dal calendario
venatorio;
i)
alla squadra che omette di comunicare l’inizio attività alla Centrale della Polizia Provinciale come
previsto all’art. 7 del Disciplinare attuativo, viene sospesa l’autorizzazione per un periodo di 5
giornate utili di caccia, determinate dal calendario venatorio;
j)
alla squadra che impegna un’area di battuta superiore a 500 ettari, come previsto all’art. 8 viene
sospesa l’autorizzazione per un periodo di 15 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva,
determinate dal calendario venatorio;
k) alla squadra che inizia la battuta prima delle ore 10,00, così come previsto dall’art. 8 comma 6, viene
sospesa l’ autorizzazione per 10 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, determinate
dal calendario venatorio;
l)
al componente della squadra che non trasporta l’arma in modo conforme a quanto previsto dall’art.
8 comma 9, viene sospesa l’autorizzazione, attraverso la revoca dal registro degli abilitati, per un
periodo di 10 giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, determinate dal calendario
venatorio;
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m) al componente della squadra che detiene cartucce a munizione spezzata, ai sensi dell’art. 8 comma
8, viene sospesa l’autorizzazione, attraverso la revoca dal registro degli abilitati, per un periodo
minimo di 10 giornate utili di caccia al cinghiale in formacollettiva, determinate dal calendario
venatorio;
n) al componente della squadra che preleva durante l’attività di battuta specie diverse dal cinghiale, ai
sensi dell’art. 8 comma 13 viene sospesa l’autorizzazione attraverso la revoca dal registro degli
abilitati per un periodo di 3 mesi utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, determinate dal
calendario venatorio;
o) alla squadra che non appone la marca con fascetta inamovibile ai cinghiali abbattuti, ai sensi
dell’art. 8 comma 14, viene sospesa l’autorizzazione per un periodo di 15 giornate utili di caccia al
cinghiale in forma collettiva, determinate dal calendario venatorio;
p) alla squadra che mensilmente non trasmette all’ATC e alla Provincia nei termini previsti le schede
come previsto dall’art. 8 comma 5, viene sospesa l’autorizzazione per un periodo minimo di 5
giornate utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, determinate dal calendario venatorio, al capo
squadra viene applicata una sospensione temporale doppia di quella determinata;
q) le figure di cui all’art. 2 comma 1 lett. b)- c)- d)- e) f)- h)- i) che liberano o detengono esemplari di
Ungulati senza autorizzazione, sono sospesi dai registri provinciali e dall’esercizio delle attività e
della caccia agli Ungulati previste dal presente regolamento, per 2 anni a partire dalla data di
contestazione dell’illecito. In caso di recidiva sono sospesi definitivamente;
r) le figure di cui all’art. 2 -comma 1 lett. b)-c)-d)-e)-f)-h)-i) che catturano o abbattono Ungulati con
mezzi diversi da quelli consentiti per il prelievo venatorio, sono sospese dai rispettivi registri per un
periodo minimo di 2 anni a partire dalla data di contestazione del reato;
s) i provvedimenti sanzionatori applicati alla squadra per effetto delle violazioni previste alle
precedenti lettere sono applicati temporalmente anche a tutti i componenti della squadra
attraverso la sospensione dai relativi albi provinciali;
t) i provvedimenti disciplinari amministrativi sono proposti dal Comandante della Polizia Provinciale al
Dirigente competente che li notifica nel caso di singole violazioni all’autore dell’illecito, mentre nel
caso in cui il provvedimento interessi l’intera squadra di caccia collettiva, al caposquadra ed ai suoi
sostituti.
u)
i provvedimenti disciplinari amministrativi conseguenti laddove non applicabili completamente
nella stagione venatoria in cui è avvenuta la violazione vengono applicati in quelle successive.
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Provvedimenti a carico dei selecacciatori
a) Per esercizio venatorio in selezione nei tempi o in luoghi non consentiti, sospensione
dell’autorizzazione per 30 giornate consecutive;
b) Per mancato deposito o compilazione non conforme del tagliando di uscita e di rientro, sospensione
dell’autorizzazione per 10 giornate consecutive;
c) Per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell’autorizzazione per
20 giornate consecutive;
d) Per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita
dall’ATC, sospensione dell’autorizzazione per 20 giornate consecutive;
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e) Per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell’autorizzazione per 15
giornate consecutive;
f)
Per ritardata consegna dei dati e materiali previsti, sospensione dell’autorizzazione per 5 giornate
consecutive;
g) Per mancata consegna dei dati e materiali previsti alla data del 15 febbraio 2013, sospensione
dell’autorizzazione per 20 giornate consecutive.
h) E’ da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
i)
Per tutte le infrazioni alle norme vigenti non specificamente sopra descritte si applica una
sospensione di 3 giornate consecutive.
j)
In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria si applica il doppio di quanto prevede il
provvedimento specifico.
k) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le
infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva per diretta
traslazione.
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