permessi e congedi retribuiti
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permessi e congedi retribuiti
Come ottenere PERMESSI e CONGEDI LAVORATIVI L'astensione obbligatoria Prima della L.53/2000 l'astensione obbligatoria per maternità consisteva in due mesi dalla data presunta del parto e in tre mesi dopo il parto. Con la L53/2000 se il parto avviene in data anticipata, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Alla lavoratrice è anche concesso di scegliere, se lo desidera, di astenersi un solo mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto. Anche al padre lavoratore, in forza della Legge 53/2000, viene concesso di astenersi nei primi tre mesi dalla nascita del figlio. Solo però, nei casi seguenti: * se è sopravvenuto il decesso della madre; * se la madre è affetta da una grave infermità; * se il bambino è in affidamento esclusivo al padre. Come agire in caso di astensione obbligatoria Per fruire dopo il parto, dei giorni non goduti prima, a causa del parto prematuro, la madre deve presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni, il Certificato attestante la data del parto. Se la lavoratrice desidera astenersi un mese prima e quattro mesi dopo il parto, il Medico specialista dell'Usl o convenzionato, deve attestare il non pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. I permessi lavorativi I permessi lavorativi (di cui parla l'art. 33, L. 104/92) vengono concessi ai genitori o parenti fino al terzo grado di disabili con Handicap grave accertato (art. 3, comma 3, L. 104/92) cioè colui che è affetto da una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". I permessi lavorativi sono comulabili qualora nel nucleo familiare vi siano più di una persona con handicap grave accertato.(es.con entrambi i genitori con handicap grave il figlio ha diritto a sei giorni di permesso retribuiti) Disabile con età da 0 a 3 anni Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, (L.104/92, art.33), la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto: * a prolungare il periodo di astensione facoltativa fino a tre anni gia prevista dalla L. 1204/71 per la tutela della maternità; * oppure: a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito. I due benefici sono fra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici. Le due ore di permesso giornaliero sono computate ai fini dell' anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso. Il padre, che sia lavoratore pubblico o privato, può usufruire del permesso di due ore fino al compimento del terzo anno del figlio, anche se la moglie non lavora. Questo è specificato sia sulla circolare 133/2000 INPS (dipendenti privati) che dalle circolari 34/2000 e 35/2000 dell'INPDAP (dipendenti pubbliciI permessi sono retribuiti e coperti da contributi figurativi utili ai fini dell'anzianità di servizio. Disabile con età fra i 3 e i 18 anni Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o il alternativa il padre, o i parenti entro il terzo grado di parentela, hanno diritto non più alle due ore di permesso, ma a tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. L'art. 33, comma 3 della L.104/92 che prevede che i permessi di tre giorni possono essere concessi anche a familiari diversi dai genitori (es. fratelli, sorelle, nipoti, ecc.) del disabile grave e con lui conviventi. La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. Anche il ricovero temporaneo in Ospedale preclude il diritto al permesso! Le norme degli ultimi anni hanno precisato che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso che la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo. I permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado di parentela. La condizione è comunque che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclutiva, anche in assenza di convivenza. Questi permessi lavorativi di tre giorni mensili sono retribuiti e sono coperti da contributi figurativi (versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione). I permessi non sono computati per la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Infatti in entrambi i casi, di norma, la maturazione avviene sui giorni effettivamente lavorati. Se il disabile ha meno di otto anni, si può chiedere un permesso di sei mesi di congedo (coperto da un indennità del 30% del reddito normale), se il lavoratore non ha sfruttato l'astensione facoltativa dei permessi di maternità, "sfruttabili" fino al terzo anno di età del bimbo disabile. In caso di malattia del figlio, con età fra i 3 e gli 8 anni, si possono richiedere 5 giorni l'anno di congedo. Disabile maggiorenne Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto a tre giorni mensili, a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza. I permessi contemplati dall' articolo 33 della legge 104/92 spettano ai soli parenti e affini fino al terzo grado, ferme restando le altre condizioni. Questi permessi lavorativi sono retribuiti e coperti da contributi figurativi. Rispetto alla questione della frazionalità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell'ente previdenziale di riferimento. L' INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (circolare INPS 31 ottobre 1996 n 211).L'INPDAP, l'istituto che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, al contrario, ammette anche il frazionamento in ore, per un massimo di 18 ore mensili. (circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34). La circolare INPDAP n.22 del 25 ottobre 2002 ha precisato che i permessi e i congedi ai genitori vengono concessi, sia che il disabile sia minorenne che maggiorenne, anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto (es. pensionato, casalinga, disoccupato). In tal modo si è equiparata alle disposizioni dell' NPS. Stando quindi al testo letterale i permessi non sono concedibili nel caso di famiglie di fatto e a questa interpretazione si rifanno generalmente sia l' INPS che l'INDPAD. La questione è stata oggetto di alcune richieste di modifica normativa che finora non hanno sortito effetto. (Circolare INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito - 10 luglio 2001, n. 138) Congedi retribuiti I congedi retribuiti non sono contemplati dalla L.104/92.Sono le Circolari degli istituti previdenziali a parlarne. La Circolare INPS 64/2001 asserisce che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi (ma non affidatari), o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi, di soggetto con handicap in situazione di gravità, hanno diritto di fruire del congedo retribuito entro sessanta giorni dalla richiesta, per l'assistenza del disabile. Il vincolo dei 5 anni dalla data di accertamento dell’handicap grave, è decaduto, in virtù della C. Inps 20/2004. La fruizione del beneficio in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre, con l'ovvia conseguenza che il beneficio non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori. Non si tratta di una forma di prepensionamento. Neanche se il congedo è concesso negli ultimi due anni di lavoro. Il prepensionamento per genitore di disabile è una agevolazione non prevista per ora da nessuna norma. La legge finanziaria per il 2001 (Legge 338/2000) prevede che nel caso questi congedi siamo motivati dall'assistenza ad una persona con handicap, debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha dunque diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l' indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata di due anni. L'assistenza è sempre relativa a soggetti in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno in strutture specializzate (se la struttura è l'ospedale, il diritto congedo retribuito è valido).V. circ. n. 133/2000 per l'ottenimento dell'assegno in oggetto non è richiesta la convivenza con il figlio. Disabile minorenne Il genitore del minorenne può fruire del beneficio in questione anche se l'altro genitore non lavora. Il beneficio può essere esteso ai fratelli del disabile solo dopo il decesso dei genitori, e solo se convivono con lui. La normativa viene cioè interpretata in maniera restrittiva, per cui con genitori viventi, il beneficio non è estensibile ai parenti.. Disabile maggiorenne convivente Se il figlio, convivente con entrambi i genitori, è maggiorenne e un genitore non lavora, non è possibile ottenere il congedo retribuito a meno che non ricorrano i requisiti e le condizioni di cui alla Circolare 133/2000, punti 2 .4 e 2 .5, relativi alla dimostrazione dell'impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza. Disabile maggiorenne non convivente Se il richiedente (padre o madre) non è convivente con il figlio maggiorenne handicappato, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente stesso. Così si legge nella Circolare 133/2000, punti 2 . 3. 1 e 2. 3. 2. Congedi retribuiti ai fratelli del disabile Il diritto al congedo retribuito è estensibile - sempre alternativamente - anche a fratelli o sorelle (ovviamente anche "adottivi") del soggetto handicappato grave (che non sia ricoverato a tempo pieno) ma solo in caso di decesso di entrambi i genitori di quest' ultimo. Questo non è scritto nelle leggi ma frutto di una interpretazione delle stesse. Per i fratelli, a differenza dei genitori, è richiesta la convivenza con il soggetto handicappato a prescindere dal fatto che quest' ultimo sia maggiorenne o minorenne. Il contributo è dato per un massimo di due anni lo spirito e la finalità della legge portano a concludere che in caso di pluralità di figli handicappati il beneficio spetta per ciascun figlio handicappato Come presentare la domanda La domanda va prodotta su modelli che cambiano a seconda che si tratti di genitori o fratelli e va consegnata : all'INPS in caso di lavoratore privato;ad altro ente se lavoratore pubblico.Occorrono due copie, una delle quali deve essere restituita a vista (a stretto giro di posta, se pervenuta con tale mezzo), all' interessato con l'attestazione da parte dell'INPS della ricezione. a poi consegnata al datore di lavoro che è conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata. Documenti da portare Alla domanda che va prodotta su Modello fornito dall’Ente previdenziale, va allegato: certificato di handicap grave rilasciato dalla commissione medica competente ASL, con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che nel frattempo non sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità dell' handicap stesso ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa avere riflessi sul diritto al congedo. Informazioni Signor Tufoni (Inps): 0541 – 398125 Sito: www.inps.it/informazioni/inps comunica/normativa inps circolari.