Comunità Alloggio Disabili Adulti_regolamento servizio
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Comunità Alloggio Disabili Adulti_regolamento servizio
Comune Capofila Aalatri PROVINCIA DI FROSINONE L. 328/2000 Comuni di: Acuto, Alatri , Anagni, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani,Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio. Azienda Sanitaria Locale, Terzo Settore, Provincia di Frosinone Piazza Caduti di Nassiriya snc - 03011 ALATRI (FR) Ufficio di Piano: Tel. 0775.4478210/11 - Fax: 0775.4478209 Servizio Sociale Distrettuale: Tel. 0775.4478213 Coordinamento Distrettuale Terzo Settore: Tel 0775.889054 e-mail: [email protected] sito internet: www.distrettosocioassistenziale.it REGOLAMENTO COMUNITÀ ALLOGGIO PER ADULTI CON DISABILITÀ ART. 1 OGGETTO Oggetto del presente regolamento è l’inserimento nella Comunità Alloggio per Adulti con Disabilità, di seguito denominata Comunità Alloggio, al fine di rendere omogenei su tutto il territorio distrettuale: l’offerta, gli strumenti e la modalità di inserimento, la qualità delle prestazioni, ai sensi della L. 328/2000, L.R. 41/2003 e DGR 1305 del 23.12.2004. ART. 2 FINALITA’ La Comunità Alloggio presta servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone con disabilità ed al sostegno delle loro famiglie, sulla base di un piano personalizzato di intervento. A tal fine promuove l’inclusione sociale intervenendo sul contesto sociale per un miglioramento della qualità della vita. Agli ospiti della struttura si garantiscono, inoltre, prestazioni a carattere sociosanitario, mediante la partecipazione delle competenti strutture ASL alla organizzazione degli interventi, all’attuazione dei piani personalizzati ed alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. ART. 3 TIPOLOGIA INSERIMENTO La Comunità alloggio per disabili si propone come un servizio polivalente, funzionale alle esigenze assistenziali degli utenti secondo le seguenti tipologie: - A) struttura residenziale a tempo indeterminato: per le persone che non hanno più riferimenti familiari - N° 6 posti; - B) struttura residenziale temporanea “di respiro”: (massimo un anno, con possibilità di proroga per un altro anno a seguito di valutazione del progetto personalizzato, e comunque per un totale di non oltre due anni), per la riduzione del peso della gestione dell’handicap - N°2 posti; - C) pronta accoglienza emergenziale (massimo 90 giorni) - N° 1 posto (in tale periodo l’Ente Inviante dovrà provvedere ad individuare una sistemazione alternativa); - D) ospitalità diurna (massimo un anno) N° 3 posti. La Comunità alloggio pertanto può accogliere un massimo di 8 ospiti residenziali, più 1 ospite nell’emergenza, più 3 ospiti nelle ore diurne. 2 ART. 4 EVENTUALE INSERIMENTO FUORI DISTRETTO E’ previsto l’inserimento nella Comunità alloggio per adulti con disabilità di N° 1 utente proveniente fuori dal Distretto Socio-assistenziale “A” solo ed esclusivamente in assenza di richieste da parte dei comuni del Distretto Socio Assistenziale “A”. L’inserimento dell’utente fuori Distretto andrà a collocarsi nella tipologia (B) denominata “struttura residenziale temporanea di respiro”, per un periodo iniziale di mesi sei, che potranno essere prorogabili per ulteriori mesi sei, e così fino ad un massimo di anni due, sempre a condizione che non sopraggiungano richieste da parte dei Comuni del Distretto Socio Assistenziale “A”. ART. 5 DESTINATARI I destinatari del servizio sono soggetti adulti residenti nel Distretto “A” con: - Handicap motorio (lieve, medio-grave o grave) o handicap psichico lieve; - Disabilità assistibile a domicilio certificata dalla competente struttura della ASL (D.G.R. n. 1305 del 23 Dicembre 2004); - Impossibilità o non opportunità al mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale, come da valutazione del Servizio inviante; ART. 6 FUNZIONI DEL DISTRETTO I Comuni del Distretto esercitano supervisione, controllo, verifica e monitoraggio sulla gestione della Comunità Alloggio attraverso il Servizio Sociale Professionale Distrettuale (SSPD), che avrà facoltà di vigilare, anche effettuando ispezioni alla struttura, sull’adeguato andamento delle attività (come previsto dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto). Il Servizio Sociale Professionale Distrettuale vigila inoltre sul corretto invio alla struttura da parte dei Comuni del Distretto, provvedendo a: - Valutare le proposte di ammissione e di dimissione dalla Comunità Alloggio; - Predisporre per ciascun ospite uno schema di Piano Personalizzato; - Stilare ed aggiornare un elenco dei richiedenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato “A” (che è parte integrante del presente regolamento) tenendo conto dei seguenti elementi: • situazione socio ambientale • rete familiare primaria e secondaria • possibili soluzioni alternative - Verificare la permanenza dei requisiti degli ospiti e l’andamento dei progetti. 3 Art. 7 MODALITA’ DI INSERIMENTO Le richieste vengono trasmesse al Distretto dal Servizio Sociale Comunale, corredate da: - progetto di assistenza compilato in ogni sua parte, in raccordo con le competenti strutture ASL, secondo il modello “Allegato B” (che è parte integrante del presente regolamento); - certificazione sanitaria di cui alla L. 104/92; - documentazione dei servizi competenti (ASL, Servizi Sociali…) che attesti la compatibilità della patologia dell’ utente con gli ospiti già presenti nella struttura e con la vita comunitaria della stessa. Il SSPD cura l’ammissione della persona con disabilità nella struttura attraverso le seguenti fasi: -esamina la completezza della documentazione; -verifica la richiesta tenuto conto dei criteri stabiliti dall’art. 4; -valuta la situazione attuale della struttura, descritta nella relazione di aggiornamento; -convoca a mezzo Fax, entro 6 giorni, il servizio inviante ed il coordinatore della struttura, con lo scopo di: - Definire entro 20 giorni la procedura di inserimento; - predisporre lo schema di Piano Personalizzato; - avviare l’inserimento; - verificare, entro 15 giorni dall’ingresso, la validità dell’inserimento. Entro tale termine, il referente della struttura, in collaborazione con il Servizio Inviante, definisce il Piano Personalizzato. Tutti gli atti relativi alla presa in carico ai fini dell’ammissione, ed il conseguente piano personalizzato individuale di assistenza, sono inseriti nella cartella personale dell’utente. Nel caso in cui la richiesta di inserimento non possa essere accolta per mancanza di posto e/o per incompatibilità con la situazione attuale della struttura, verrà inserita nell’ELENCO DEI RICHIEDENTI. Nel momento in cui si rende disponibile un posto, si esamina l’elenco dei richiedenti per individuare le richieste compatibili con la situazione attuale della struttura, tenendo conto di: - tipo di posto disponibile (temporaneo/permanente/diurno) - eventuale discriminante sesso; si riesamina la situazione della persona con disabilità e si procede all’inserimento. 4 ART. 8 DIMISSIONI Allo scadere del tempo di permanenza previsto nel progetto individuale, il SSPD di concerto con Ente Gestore ed Ente Inviante, valuta la situazione del momento disponendo le dimissioni o la proroga. La dimissione anticipata dell’ospite dalla struttura residenziale è determinata: - dalla richiesta dello stesso o di un familiare; - dalla perdita totale dell’autosufficienza; - dalla perdita dei requisiti previsti dall’art.5; - da comportamenti che siano di forte disturbo per gli altri ospiti e rendano impossibile la convivenza; - dall’insorgenza di patologie che non permettano il permanere in comunità; - dall’assenza prolungata per oltre un mese non dovuta a motivi sanitari o a particolari situazioni; L’assenza per motivi sanitari fino ad un massimo di sei mesi non comporta la dimissione dalla struttura; durante il periodo di assenza il posto può essere utilizzato per inserimenti temporanei. In caso di dimissioni volontarie, l’ospite o i suoi familiari sono tenuti a dare un preavviso di 15 giorni. I provvedimenti di dimissione anticipata vengono concordati tra Ente Gestore ed Ente Inviante, e comunicati tempestivamente al Distretto. ART. 9 VERIFICA I Comuni del Distretto esercitano supervisione, controllo, verifica e monitoraggio sulla gestione della Comunità Alloggio attraverso il SSPD, che avrà facoltà di vigilare, anche effettuando ispezioni alla struttura, sull’adeguato andamento delle attività (come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto) ART.10 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto – Comunità Alloggio per Diversamente abili. 5