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SENTENZE IN SANITÀ – TAR LAZIO
TAR LAZIO – sentenza n. 12280/2003
I turni per la specialistica ambulatoriale “possono essere assegnati solo al personale già legato da un
rapporto convenzionale nello stesso settore, quindi ai cosiddetti specialisti convenzionati interni, e non a
qualsiasi sanitario munito di specializzazione e titolare di un rapporto di dipendenza o di convenzionamelo con il Servizio Sanitario Nazionale”. Si porrebbe, infatti, in contrasto con lo spirito della legge
l’interpretazione secondo la quale la possibilità può essere riconosciuta anche agli specialisti convenzionati esterni, perché a quel punto andrebbe estesa a qualsiasi medico in possesso di una qualunque specializzazione.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE III BIS
composta dai Signori Magistrati:
Saverio CORASANITI
Eduardo PUGLIESE
Antonio VINCIGUERRA
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 752 del 2000 proposto da FULCO Giacomo, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Perla, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma,
Via Flaminia n. 189;
CONTRO
il Ministero della Sanità, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
la Regione Lazio, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Aldo Rivela, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marco Antonio Colonna n. 102;
il Comitato Consultivo Zonale per l’Attività Specialità Ambulatoriale di Latina rappresentato e
difeso dall’avv. Gianluca Sole, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 94;
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento, di cui alla nota prot. n. 105 del 27.10.1999, con cui il Comitato zonale (ex
art. 13 del DPR 22.10.1981) per la medicina specialistica ambulatoriale della Provincia di Latina, in riferimento ad istanza di disponibilità per la copertura di turni specialistici ambulatoriali,
ha comunicato che i Comitato consultivo zonale, nella seduta del 22.09.1999, non aveva concesso il turno richiesto per mancato possesso dei titoli richiesti;
della circolare del Ministero della Sanità n. 1200/SRC/771/MS del 2.4.1997;
degli atti preordinati, connessi e conseguenziali;
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TAR LAZIO - SENTENZA N. 12280/2003
Visto il ricorso con i relativi allegati e le memorie difensive;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità, della Regione Lazio;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 giugno 2003, relatore il Cons. Eduardo Pugliese, i procuratori
delle parti comparsi come da verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Come esposto nell’atto introduttivo, il ricorrente, laureato in medicina e chirurgia è titolare di
rapporto convenzionato, essendo altresì in possesso di diploma di specializzazione, ha chiesto
l’attivazione, in suo favore, di rapporto di incarico convenzionale per la specialistica ambulatoriale in relazione alle disponibilità e ai turni vacanti per il II trimestre 1999. All’uopo, il ricorrente, relativamente alle ore disponibili pubblicate ai sensi del D.P.R. n. 500/96 ha inoltrato richiesta al Comitato ex art. 13 per la Medicina Ambulatoriale di Latina, per il conferimento delle
ore disponibili in relazione agli incarichi di specialistica ambulatoriale, per Patologia Clinica,
dichiarando, come previsto dalla norma citata, la propria disponibilità.
Tanto alla luce dell’art. 10 comma 1, lett. D del DPR n. 500/96 che, recependo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali, pacificamente consentirebbe – ad avviso del ricorrente – ai medici in possesso di specializzazione, anche se
titolari di guardia medica, l’attribuzione dei turni disponibili di specialistica ambulatoriale.
Sennonché, pur ritenendo di averne pacificamente diritto, il medesimo lamenta che non si è visto attribuire alcun turno e con nota del 27.101999, il Comitato ex art. 13 di Latina, sull’assunto
che non era in possesso dei titoli richiesti.
A sostegno dell’impugnativa, parte ricorrente deduce le seguenti censure in ricorso adeguatamente illustrate:
Violazione e falsa applicazione della legge 7.8.1990, n. 241. Difetto assoluto di motivazione.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, n. 1 lett. D, del D.P.R. n. 500/96. Eccesso di potere.
Illogicità e manifesta ingiustizia. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e di ordinanze del
TAR Lazio III Sez., tra le quali quella n. 1877/97 del 30.07.1997.
Si costituivano il Ministero della Sanità e la Regione Lazio per resistere al giudizio e chiederne
la reiezione.
Con ordinanza n. 1072 del 2000 veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e con sentenza interlocutoria n. 5569/01 e 994/03 venivano disposti incombenti istruttori.
All’udienza odierna la causa veniva spedita in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
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TAR LAZIO - SENTENZA N. 12280/2003
Invero, alla stregua anche di quanto puntualmente dedotto dalle Amministrazioni resistenti, il
Collegio si richiama condividendola, a quella giurisprudenza dei TT.AA.RR. formatosi in materia (v. in pte TAR Puglia, Sez. di Lecce, 19 settembre 1998 n. 635 che ha poi trovato positivo
riscontro pure in sede di appello (v. ord.ze Cons. di Stato, Sez. IV, nn. 2262 e 2263/99 assunte
proprio in riforma di ordinanza di questa Sezione di accoglimento di sospensiva), secondo cui
l’art. 10, comma 1, lett. d) del DPR 29 luglio 1996 non può essere letto in odo avulso da tutto il
contesto di tale decreto presidenziale che recepisce l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, stipulato ai sensi dell’art. 48 della legge
n. 833/78 ma con il limite posto dall’art. 8, comma 8, d.lgs. n. 502/92 come modificato dal
d.lgs. n. 517/93.
Rilevato, al riguardo che tale articolo ha posto ed esaminato la figura del medico specialista ambulatoriale, l’interpretazione congiunta dell’art. 8, comma 8, e dell’art. 10 DPR n. 500/96 porta
a ritenere che possano esser attribuiti i turni disponibili per la specialistica ambulatoriale solo al
personale che all’entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 517/93 era già legato da rapporto convenzionale nello stesso settore (così detti “specialisti convenzionati interni”):e non è tale, di certo, la posizione in cui viene a trovarsi parte ricorrente.
Come ben chiarito dal TAR Puglia – Lecce con la citata sentenza richiamata dall’Amministrazione resistente, a ben vedere, il succitato art. 10 lett. d) DPR 500/96 che, tra gli aventi diritto all’attribuzione dei turni disponibili individua “lo specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale ed a rinunciare al rapporto convenzionale
o a quello di dipendenza” non può che essere interpretato, in conformità alla lettera ed alla
“ratio legio”, come riferentesi, non già a qualsiasi sanitario munito d specializzazione e titolare
di un rapporto di dipendenza o di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ma
soltanto agli specialisti ambulatoriali convenzionati “interni”, già titolari del relativo incarico
alla data del 31 dicembre 1993, ai quali, in base alle eccezionali disposizioni di carattere transitorio contenute nei preesistenti accordi di settore, era stato consentito di mantenere “ad personam” un rapporto di convenzionamento per la specialistica ambulatoriale interna insieme con la
titolarità di altro rapporto di dipendenza o di convenzionamento, per la specialistica esterna con
il Servizio Sanitario nazionale: il che trova conferma nello stesso “preambolo” del citato DPR
500/96 in cui viene detto a chiare lettere che le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48 della
legge n. 813/78 e dell’art. 4, comma 9, valere solo per gli specialisti “ambulatoriali interni”; del
resto, laddove dovesse diversamente ritenersi, si dovrebbe coerentemente ammettere la possibilità che il ripetuto art. 10 possa trovare applicazione anche riguardo agli specialisti convenzionati “esterni” con il S.S.N. ed altrettanto avverrebbe anche con tutti i dipendenti del Comparto in
possesso di specializzazione: ma tutto ciò si porrebbe, all’evidenza, in contrasto con lo spirito
della legge teso indubbiamente alla soppressione dell’istituto e della figura dello specialista ambulatoriale convenzionato interno.
Discende da tutto quanto innanzi considerato che il ricorso dev’essere respinto.
Si rinvengono sussistere, peraltro, giusti motivi perché siano integralmente compensate tra le
parti le spese, le competenze e gli onorari di causa.
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TAR LAZIO - SENTENZA N. 12280/2003
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – RESPINGE il ricorso in
epigrafe indicato e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2003, con l’intervento dei Magistrati indicati in epigrafe.
Saverio CORASANITI
Eduardo PUGLIESE
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Presidente
Consigliere, est.
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