10_Capitolato_Pav_Go.. - Comune di Gonnoscodina

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10_Capitolato_Pav_Go.. - Comune di Gonnoscodina
COMUNE DI GONNOSCODINA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DELLA VIA S. DANIELE
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Importo lavori a base d'asta
€
71'437.74
Importo oneri per la sicurezza (diretti e indiretti)
€
2’215.25
Totale lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza
€
73’652.99
Somme a disposizione dell’Amministrazione
€
29'377.72
Importo complessivo
€
103'030.71
Gonnoscodina, lì ...........
Il progettista
Il Responsabile del ocedimento
Ing. Andrea Loi
Geom. Baldovino Incani
1
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA ED
ECONOMICA DEI LAVORI
Capitolo 1
DATI GENERALI DELL’APPALTO
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Oggetto dell'appalto................................................................................................................................ 5
Importo dei lavori in appalto................................................................................................................... 6
Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi .......................................................................................... 6
Modalità di stipula del contratto e categoria prevalente............................................................................ 7
Capitolo 2
DICIPLINA CONTRATTUALE E NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Documenti che fanno parte del contratto d'appalto................................................................................... 7
Cauzione, garanzie e coperture assicurative............................................................................................. 8
Domicilio dell'Appaltatore ...................................................................................................................... 8
Rappresentante dell'Appaltatore .............................................................................................................. 9
Direttore Tecnico di cantiere................................................................................................................... 9
Obblighi generali dell'Impresa ............................................................................................................ 9
Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore........................10
Fotografie dei lavori ..........................................................................................................................10
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori .............................................................................................10
Penale per ritardata ultimazione dei lavori .........................................................................................10
Pagamenti in acconto ........................................................................................................................11
Conduzione dei lavori da parte dell'Impresa .......................................................................................11
Esecuzione di categorie di lavoro non previste ...................................................................................11
Contratti collettivi di lavoro, assicurazione e provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori .........11
Prescrizioni sulla mano d'opera..........................................................................................................12
Subappalto ........................................................................................................................................12
Danni e danni di forza maggiore ........................................................................................................12
Prove sui materiali da impiegarsi nei lavori, presentazione del campionario........................................12
Rinvenimenti ....................................................................................................................................13
Ultimazione dei lavori .......................................................................................................................13
Documentazione tecnica sulle opere eseguite, materiali di rispetto .....................................................13
Obblighi manutentori delle opere eseguite .........................................................................................13
Dichiarazione relativa ai prezzi..........................................................................................................13
Revisione dei prezzi ..........................................................................................................................14
Formazione di nuovi prezzi ...............................................................................................................14
Perizie di variante e suppletive ..........................................................................................................14
Conto finale ......................................................................................................................................14
Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo .....................................................................14
Disposizioni diverse ..........................................................................................................................15
Disposizioni particolari riguardanti la sicurezza .................................................................................16
Capitolo 3
NORME GENERALI PER l’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Programma esecutivo dei lavori .........................................................................................................18
Oneri a carico dell’appaltatore. Impianto del cantiere e ordine dei lavori ............................................18
Prevenzione infortuni ........................................................................................................................19
2
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
Capitolo 4
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Accettazione .....................................................................................................................................22
Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali ................................................22
Impiego di materiali o componenti di minor pregio ............................................................................22
Norme di riferimento.........................................................................................................................22
Provvista dei materiali .......................................................................................................................22
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche.................................................................................23
Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati .......................................................................23
Capitolo 5
NORME GENERALI PER l’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 45.
Osservanza di leggi e norme tecniche...............................................................................................23
Capitolo 6
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Generalità .........................................................................................................................................25
Tracciamenti .....................................................................................................................................26
Movimenti di materie ........................................................................................................................26
Demolizioni e rimozioni. ...................................................................................................................27
Murature di getto o calcestruzzo ........................................................................................................28
Costruzione delle condotte - Approvvigionamento e impiego dei materiali .........................................28
Allaccio Fognario..............................................................................................................................32
Pozzetti fognari acque nere ................................................................................................................32
Regolarizzazione quota pozzetti e chiusini .........................................................................................32
Pavimentazione in lastricato di basalto...............................................................................................32
Illuminazione pubblica ......................................................................................................................33
Ripristini. ..........................................................................................................................................34
Capitolo 7
COLLOCAMENTO IN OPERA
Art. 58.
Art. 59.
Norme generali per il collocamento in opera ......................................................................................34
Collocamento di pali e corpi illuminanti ............................................................................................34
Capitolo 8
CARATTERISTICHE TECNICHE E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Materiali in genere ............................................................................................................................34
Sabbie, ghiaie, argille espanse, pomice, pietre naturali, marmi ...........................................................35
Acqua, calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici ..........................36
Laterizi .............................................................................................................................................38
Materiali ferrosi e metalli vari ...........................................................................................................38
Legnami in genere.............................................................................................................................38
Tubazioni ..........................................................................................................................................39
Prodotti per la pulizia dei materiali porosi ..........................................................................................40
Prodotti impregnanti..........................................................................................................................41
Bitumi ed emulsioni bituminose. .......................................................................................................42
Profilati e mastici per giunti...............................................................................................................42
Malte e conglomerati. ........................................................................................................................42
Calcestruzzi semplici e armati. ..........................................................................................................43
Prove dei materiali. ...........................................................................................................................46
3
Capitolo 9
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78.
Art. 80.
Generalità .........................................................................................................................................46
Criteri di valutazione .........................................................................................................................46
Opere edili in genere .........................................................................................................................47
Interventi su solai, cordoli, architravi .................................................................................................49
Rimozioni, demolizioni .....................................................................................................................50
Opere specialistiche ..........................................................................................................................50
4
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA ED
ECONOMICA DEI LAVORI
Capitolo 1
DATI GENERALI DELL’APPALTO
Art. 1.
Oggetto dell'appalto
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori , le forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione
dell’intervento di RIQUALIFICAZIONE STRADALE DELLA VIA SAN DANIELE, secificati al succesivo comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione Stazione appaltante: Comune di GONNOSCODINA (OR);
b) denominazione dell’intervento: RIQUALIFICAZIONE VIA SAN DANIELE;
c) descrizione sommaria dello stato di Fatto:
La via San Daniele è un percorso fondamentale della viabilità interna del centro urbano di Gonnoscodina, fa parte
del centro storico e serve numerose abitazioni.
Il tratto viario in oggetto, è costituito da due rami, uno principale ed uno secondario (vicolo). Il tratto principale
ha larghezza pressoché costante ed è in leggera pendenza. Il vicolo, invece, presenta una pendenza abbastanza
accentuata e una larghezza variabile. La strada è interessata prevalentemente da traffico leggero (automobili e
motocicli). La pavimentazione è costituita da uno strato di conglomerato bituminoso, in pessimo stato di
conservazione, sono infatti presenti delle buche dovute all’usura e agli agenti atmosferici. Per quanto riguarda i
sottoservizzi, il prercorso interessato dal presente progetto, è dotato di rete idrica e fognaria (acque nere) per tutto
il suo sviluppo; i servizi tecnologici (elettrico e telefonico) si sviluppano su linee aeree, mentre è priva della rete di
smaltimento delle acque meteroriche(acque bianche), che trovano il loro deflusso in superficie.
d) destrizione degli interventi:
Pavimentazione
La sede stradale delle via San Daniele, dopo l’asportazione di uno strato di circa 40 cm di spessore eseguito a tutta
sezione, verrà ripavimentata con della pietra basaltica sia ad opus incertum che mediante elementi regolari e
squadrati che delimiteranno la pavimentazione e serviranno a creare delle strisce cunette per tutto lo sviluppo della
vie in oggetto.
Le lastre di basalto anticate per l’opera incerta saranno di forma irregolare, a superficie piana, di spessore pari a 5
cm e dimensioni da 8x8 cm a 20x 20 cm, saranno poste in opera su un letto di malta dello spessore di 5 cm, con giunti a
corsi irregolari di spessore non superiore a 2 cm.
Le lastre di basalto anticate regolari, a superficie piana, per le fasce di demarcazione avranno dimensioni 15x40,
20x40, 30x40 cm, spessore pari a 5 cm e saranno anch’esse poste su un letto di malta dello spessore di 5 cm,
avendo cura di non porre consecutivamente lastre con dimensioni uguali, con giunti a corsi regolari di spessore non
superiore a 2 cm, come da elaborati grafici esecutivi di progetto e secondo le indicazioni della direzione dei lavori.
La pavimentazione sarà posata in maniera tale da garantire le pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche e da rispettare le quote esistenti degli ingressi alle proprietà private. La struttura della viabilità sarà
costituita da una fondazione in tout venant di cava dello spessore di cm 10. La pavimentazione sarà montata su
sottostante massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, per uno spessore medio di 10 cm. Tutti i chiusini ed
i pozzetti esistenti verranno sistemati alla stessa quota del piano stradale pavimentato.
Rete acque nere
Sono previsti gli allacci realizzati con tubo in PVC “VULCANTUBO” F 160, spessore 3,2 mm di colore rosso in barre
da ml 3 dall'utenza fino al collettore principale.
Lo scavo avrà larghezza di cm 70 e profondità media di cm 150; la fornitura e la stesura dei tubi con la pendenza
opportuna avverrà su sottofondo in cls dosato a kg/mc 200/32,5 dello spessore di cm 10. Il pozzetto fognario sarà
realizzato in calcestruzzo Rck20, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 15
lisciati con maltina di cemento data fresco su fresco. Lo stesso sarà dotato di sifone, orizzontale a doppia ispezione,
tipo Firenze. La condotta avrà una pendenza sufficiente allo smaltimento dei fluidi. I chiusini dei pozzetti saranno
in ghisa lamellare Classe D 400 mentre le griglie in sede stradale saranno sempre in ghisa lamellare ma della classe C
250. Tutte le operazioni relative alla realizzazione dei nuovi allacci dovranno essere supervisionate oltre che dalla
5
Direzione dei Lavori anche dal gestore della rete Abbanoa.
Pali di illuminazione
La via San Daniele è dotata di tre pali d’illuminazione pubblica di vecchia concezione e istallazione, tali pali saranno
sostituiti con nuovi corpi illuminanti del tutto simili a quelli già installati nel centro storico. I nuovi pali saranno del
tipo Palo NERI 1305.015.100 cima Cima grande 4102.115 e LANTERNA SQ323A (con ottica tipo 5).
Art. 2.
Importo dei lavori in appalto
2.1
Importo dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori, i quali saranno appaltati a Misura, compresi nel presente appalto, ammonta
complessivamente a Euro 73.652,99 (settantatremilaseicentocinquantadue/99), di cui:
a
b
c
Descrizione
Importo lavori compresi gli oneri diretti della sicurezza di cui al rigo b
Oneri diretti per la sicurezza
Oneri speciali per la sicurezza
IMPORTO TOTALE (a+c)
Importo (Euro)
72.392,56
954,82
1.260,43
73.652,99
Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettera a) la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di
lavoro compensati a corpo risultano riassunte nel seguente prospetto:
Tab. 2.1 – Importo per le categorie di lavoro a misura
N.
1
2
3
Importo
(Euro)
56.801,16
3.485,23
12.106,17
Descrizione
Pavimentazioni
Rete smaltimento acque nere
Impinato di illuminazione
Aliquota
(%)
78.46
4.81
16.72
2.2
Non ammissibilità della variazione dei prezzi. Compensazione, in aumento o in diminuizione, dei prezzi
Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del Codice dei contratti pubblici non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si
applica il il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
In deroga al su citato comma 3, dell’art. 26, per la compensazione dei prezzi dei singoli materiali si applicano le
disposizioni dell’art. 133, comma 4, 5, 6, 7 e 8, del Codice dei contratti pubblici.
2.3
Variazione dell’importo dei lavori a misura
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a
misura negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee” (art. 45, comma del Regolamento
n. 554/1999) previste per l’esecuzione dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti
di cui all’art. 132 del Codice dei contratti pubblici, e le condizioni previste dagli artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici.
Art. 3.
3.1
Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi
Descrizione dei lavori
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguardano la riqualificazione stradale della via San Daniele.
L’appalto prevede quindi l’insieme degli interventi e lavori atti a raggiungere questo obiettivo, qui appresso
sommariamente descritti:
N.
1
Demolizioni
Lavori
2
Allacci fognari
Descrizione sommaria e indicativa
L’intervento consiste nella demolizione della pavimentazione attuale sino
al raggiungimento delle quote di progetto. Sono compresi nella
lavorazione gli eventuali tagli laterali e all’inbocco della via per permettere
la corretta demolizione senza scassare le parti confinanti, non interessate
dal lavoro. Andranno inoltre domoliti i pali di illuminazione esistenti con i
rispettivi pozzetti di derivazione elettica.
Realizzazione degli scavi, e posa in opera della nuva linea utenza, dalla
6
3
Sottofondo
4
Realizzazione pozzetto e
fondaizone dei nuovi pali di
illuminazione
Massetto in calcestruzzo e
messa in quota dei pozzetti
esistenti
Posa della pavimentazione
5
6
7
Fornitura e posa dei pali di
illuminazione
rete principale signo al fognolo privato. Dovà posizionarsi in
corrispondenza dell’allacio privato un pozzato di ispezione con sifone tipo
Firenze. Prima di porcedere alla lavorazione, occorre consultare l’ente
gestore delle reti fognarie.
Realizzaizone del sottofondo in tout venant di cava, per uno spessore
medio di 20 cm. Il sottofondo deve essere costipato.
Realizzazione secondo gli elaborati progettuali del nuovo plinto di
fondazione dei pali di illuminazione, nonchè del pozzetto di derivazione
elettica.
Messa in quota,dei chiusini esistenti; realizzazione del massetto in
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata.
Posa in opera della pavimentazione in basalto, secondo gli elaborati di
progetto, compresa la cordonata laterale, sempre in basalto
Fornitura e posa in opera dei pali secondo la tipoligia indicata negli
elaborati progettuali e nel computo metrico.
3.2 Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo
quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
Art. 4.
Modalità di stipula del contratto e categoria
prevalente
1. Il contratto è stipulato “a misura”
2. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere: OPERE STRADALI «OG 3».
3. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
Capitolo 2
DICIPLINA CONTRATTUALE E NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI
Art. 5.
Documenti che fanno parte del contratto
d'appalto
Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:
a)
b)
il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
gli elaborati di progetto:
Allegati
-
Relazione tecnica generale
-
Computo metrico
-
Computo metrico privato degli oneri della sicurezza
-
Elenco prezzi
-
Analisi dei prezzi
-
Quadro economico
7
-
Oneri diretti della sicurezza
-
Stima dei costi della sicurezza contrattuali
-
Piano di sicurezza
-
Quadro d’incidenza della manodopera
Tav. 1 Dimensione Urbana
Tav. 2 Planivolumetrico del centro matrice
Tav. 3 Inquadramento e particolari costruttivi
Tav. 4. Planimetria rete impianto fognario
Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad esso allegati:
-
il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di opere pubbliche 11 febbraio 1994, n. 109 emanato con D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici si farà
riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente
Capitolato e nel Capitolato Generale, sopra menzionato, nonché tutte le leggi, regolamenti e disposizioni che fossero emanati durante
l'esecuzione dei lavori.
Art. 6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Cauzione, garanzie e coperture assicurative
Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è
corredata da una cauzione pari al 2 % dell'importo dei lavori, da presentare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa
e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia contrattuale qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito
autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni Appaltanti (art. 100 D.P.R. 554/1999). Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione (art. 30, comma 1, legge n. 109/1994).
Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L'appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all'Amministrazione a causa del
mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria
sull'importo contrattuale pari al 10% o, nel caso di ribasso d'asta superiore al 20%, aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 20%. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria (art. 30, comma 2, L. 109/1994). “La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovranno essere valide per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art. 30, comma 2-bis, L.
109/1994).
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 101
D.P.R. 554/1999).
Polizza assicurativa verso terzi durante i lavori. L'Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori comprendente anche l'incendio, fino all'emissione del certificato di collaudo
(art. 30, comma 3, L. 109/1994; art. 103, D.P.R. 554/1999).
Polizza indennitaria decennale verso l'Amministrazione. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale a copertura dei danni per rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei danni derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 30, comma 4, L. 109/1994; commi 1 e 3 art. 104 D.P.R.
554/1999).
Polizza per responsabilità civile decennale verso terzi. L'Appaltatore dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo, una polizza per responsabilità civile verso terzi, di durata decennale, a copertura dei rischi verso terzi per
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 30, comma 4, L. 109/1994; comma
2 art. 104 D.P.R. 554/1999).
Polizza assicurativa della rata di saldo. Prima del pagamento della rata di saldo l'Appaltatore dovrà fornire una garanzia
fideiussoria di pari importo, valida sino alla data del certificato del collaudo definitivo (art. 28, comma 9, L. 109/1994).
Art. 7.
Domicilio dell'Appaltatore
8
L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tal luogo uffici
propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente
riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono
fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani
proprie della’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio
eletto (art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000).
L’appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione
Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva
negli atti contabili (artt. 31 e 32 Capitolato Generale D.M. 145/2000).
Art. 8.
Rappresentante dell'Appaltatore
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso l'Amministrazione da
persona gradita dall'Amministrazione e fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e
sostituita a richiesta dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad
allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore Lavori gli assistenti e gli operai non di gradimento
dell'Amministrazione (art. 4 Capitolato Generale D.M. 145/2000).
Art. 9.
Direttore Tecnico di cantiere
L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte
le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.
La presenza sul luogo del Direttore Lavori o del personale di sorveglianza e di assistenza, le disposizioni da loro impartite, si
intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità
dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui
agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
L'Impresa dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo professionale degli ingegneri
o degli architetti, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascerà dichiarazione scritta di accettazione
dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere, con le modalità sopra
indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore Lavori potrà ordinare la chiusura
del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i
maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.
Nel caso l'appalto comprenda la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate in acciaio o calcestruzzo armato l'Impresa
appaltatrice dovrà nominare il responsabile del montaggio e darne comunicazione con lettera raccomandata alla Stazione appaltante
sottoscritta da tale responsabile.
Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovrà risiedere nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo
dovrà essere comunicato all'Amministrazione appaltante.
Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Impresa che, peraltro, potrà essere conferita ad una delle persone sopraddette.
L'Impresa è tenuta a sostituire il Direttore Tecnico, il rappresentante legale ed il Capo cantiere su richiesta dell'Amministrazione o
della Direzione Lavori.
Art. 10.
Obblighi generali dell'Impresa
L'Impresa è tenuta contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per tutto ciò che non sia in deroga con le disposizioni del
presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche
e cioè:
1)
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo
Regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 927;
2) Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
3) Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di opere pubbliche 109/1994, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554;
4) legge 5 novembre 1971, n. 1086 e D.M. 30 maggio 1972 che dettano norme per l'accettazione dei leganti idraulici per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e successive norme legislative;
5) D.P. 15 luglio 1925 concernente le norme e le condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi;
6) D.M. 30 ottobre 1912 che approva le norme e le condizioni per le prove e l'accettazione dei legnami;
7) legge 21 agosto 1921, n. 1312 sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli Invalidi di Guerra, fornendo alla Direzione Lavori la
prova di avervi ottemperato;
8) legge 5 marzo 1990, n. 46 sui requisiti tecnico-professionali degli installatori degli impianti tecnici;
9) legge 19 marzo 1990, n. 55 e tutta la normativa antimafia, in particolare in relazione al subappalto;
10) l'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto;
11) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere Pubbliche;
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
l'Impresa dovrà inoltre osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed enti scuola;
la normativa sulla prevenzione incendi;
il Regolamento Locale d'Igiene;
la normativa sul superamento delle barriere architettoniche (legge 13/89 e successive);
la normativa vigente in fatto di sicurezza; D.Lgs. 626/94, L. 494/96;
l'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria;
l'osservanza delle norme relative al lavoro delle donne e dei fanciulli, nonché di quelle inerenti le assunzioni degli operai
attraverso gli appositi uffici di collocamento, l'assunzione degli invalidi di guerra e di lavoro ed infine di tutte le ulteriori
disposizioni che intervenissero in corso di appalto.
Art. 11.
Altri oneri ed obblighi vari a carico
dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore
Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale sono a carico dell'Appaltatore:
-
le spese relative alla gara di appalto, alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, nonché le spese inerenti le
copie degli atti e dei disegni anche per pratiche svolte dall'Amministrazione e inerenti i lavori in appalto;
l'esecuzione delle pratiche e le spese relative per la fornitura ed il trasporto dell'acqua e per l'energia elettrica ovunque
occorrano, anche per i lavori in economia o d'assistenza;
le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;
la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera per l'appalto;
“I disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati all'Appaltatore durante il corso dei lavori;
-
-
-
eseguire il controllo rigoroso degli elaborati delle opere in c.a. e relativi calcoli statici, nonché degli impianti tecnologici sia nel
caso che gli stessi vengano forniti dal Committente sia nel caso che vengano eseguiti dall'Appaltatore come specificato nel
presente Capitolato, essendone in ogni caso l'esclusivo responsabile a tutti gli effetti. Gli elaborati forniti dall'Appaltatore su
richiesta del Committente dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalle specifiche e diventano esecutivi solo
dopo l'approvazione del Committente, che avverrà entro 30 giorni dalla loro consegna. A tale scopo essi dovranno essere
consegnati al Committente in tre copie almeno 30 giorni prima del previsto inizio dei relativi lavori. Restano a completo carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da eventuali ritardi nella loro presentazione, comprese le modifiche alle opere che
fossero nel frattempo iniziate. L'approvazione del progetto da parte del Direttore Lavori non solleva l'Appaltatore, il progettista
e il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità della struttura;
la predisposizione dei progetti e dei calcoli di dimensionamento e le spese relative a tutti gli impianti tecnologici, di fognatura,
idrosanitari, riscaldamento, elettrico ed affini, da redigersi ai sensi di tutte le leggi e regolamenti vigenti, quando non già forniti
dalla Committenza allegando specifico progetto esecutivo; in ogni caso a lavori ultimati, se sono state apportate varianti in corso
d'opera, l'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori il rilievo esatto del percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento
definitivo riportando tali dati sulle tavole di progetto e allegando diagrammi, schemi di funzionamento e indicazioni
manutentive delle apparecchiature installate;
la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, con la
relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la
gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi
destinati agli operatori e tecnici di settore;
Art. 12.
Fotografie dei lavori
L'Appaltatore resta obbligato a fornire periodicamente, a sua cura e spese, le fotografie delle opere in corso o già ultimate, nonché dei
cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, nel formato di cm 18x24 e nel numero di almeno 4 esemplari per ciascun soggetto.
Dovrà altresì essere fornita una serie di diapositive a colori, una per soggetto, e per ogni singolo intervento. Per le opere di
particolare rilievo potranno essere disposti dalla Direzione Lavori degli ingrandimenti di maggiore formato.
Resta inteso che i rilevamenti fotografici dovranno essere affidati ad esperti professionisti del ramo.
Art. 13.
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per l’impresa per ultimare i lavori in appalto è stabilito in
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Art. 14.
86 (OTTANTASEI) giorni naturali successivi e
Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 117 del Regolamento n. 554/1999 e dell’art. 22 del capitolato generale
d’appalto approvato con D.M. 10 aprile 2000 n. 145, all’impresa appaltatrice sarà applicata una penale della misura di euro 26.37
(Ventisei/37) per ogni giorno di ritardo, pari 0.358 a per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per
cento.
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Art. 15.
Pagamenti in acconto
Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle
ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 20 000,00 (ventimila/00); contestualmente saranno pagati le percentuali relative
agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45 a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione
del certificato di pagamento.
Art. 16.
Conduzione dei lavori da parte dell'Impresa
L'impresa dovrà garantire il pieno rispetto dell'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.91, n. 55 che così dispone:
la documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici deve essere
presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore Lavori ha, tuttavia, facoltà di
procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Per la conduzione dei lavori dovrà inoltre tener conto del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo di
intervento secondo i disposti , Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.
Verranno altresì tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. per controllare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del piano
dettagliato nonché per concordare eventuali modifiche al Piano stesso. A tali riunioni dovranno essere presenti oltre che i
rappresentanti ed i tecnici dell'impresa anche i tecnici impiantisti ed i lavoratori autonomi che partecipano all’esecuzione dei lavori.
Art. 17.
Esecuzione di categorie di lavoro non previste
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno
dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista. (art. 132 D. Lgs. 163/2006).
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al
5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (art. 132, comma 3, D. Lgs. 163/2006).
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del
contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto(art. 132, comma 4 e 5, D. Lgs. 163/2006).
Il soggetto aggiudicatore, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l'esecutore dell'appalto è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti
e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno
concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile tecnico del servizio della fornitura (Art. 56, comma
5, L. Regionale Sardegna n.5/2007).
Art. 18.
Contratti collettivi di lavoro, assicurazione e
provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori
L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavori vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui egli non sia aderente
alle associazioni stipulanti.
In caso di violazione dell'obbligo suddetto, e sempreché l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione e denunciata dal
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competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di operare la ritenuta del 20% (venti per cento) sui mandati di
pagamento se i lavori sono in corso, previa diffida all'Appaltatore a corrisponderne quanto dovuto entro il termine di giorni 7, o
comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dare titolo e risarcimento dei danni o a pagamento di interessi
sulle somme trattenute. Se i lavori sono ultimati si sospenderanno i pagamenti a saldo destinando così le somme accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Resta stabilito che le trattenute del 20%, di cui innanzi, saranno restituite
all'Appaltatore, senza corresponsione di interesse alcuno, soltanto dopo che esso abbia regolarizzata la sua posizione e che tale
regolarizzazione risulti da dichiarazione scritta della competente Autorità. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagare gli
operai l'Appaltatore è diffidato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non
provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante può pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle
somme dovute all’appaltatore (art. 13 Cap. Gen., D.M. 145/2000).
L'Appaltatore è altresì obbligato alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e contro le malattie in genere,
nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto
a carico dei datori di lavoro. A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50%
sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo
le maggiori responsabilità di esso (art. 19, Cap. Gen.).
Art. 19.
Prescrizioni sulla mano d'opera
All'appaltatore è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto
previsto dall'art. 36 della suddetta legge. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dall'Impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche in casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi
del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al precedente
comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse
date dall'Impresa per:
a)
b)
la fornitura di materiali;
la fornitura, anche in opera, di manufatti e di impianti di qualsiasi tipo che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
La ditta assuntrice è in obbligo di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di assicurazioni sindacali e sociali, compresa
l'assicurazione degli operai e di tutti gli addetti ai lavori contro gli infortuni a sua esclusiva spesa. I lavori dovranno essere eseguiti
secondo le buone Regole d'Arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa esecutrice, la
quale dovrà provvedere ad adottare le misure precauzionali ad evitare danni ed inconvenienti a persone e cose, anche se estranee ai
lavori, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori stessi.
Art. 20.
Subappalto
Per gli appalti di lavori e, ove compatibile, per quelli di forniture e servizi, i sub-appalti sono autorizzati a condizione che siano
rispettate le condizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia, alla quale espressamente si rinvia, con particolare riguardo
all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche, e alle disposizioni di cui all'articolo 35, commi dal 28
al 34, del decreto legge n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248 del 2006.
La stazione appaltante precisa che il subappalto deve comunque essere autorizzato e che resta comunque impregiudicata la
responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario; indica inoltre se la stessa stazione appaltante provvede al pagamento diretto ai
subappaltatori dei corrispettivi per le prestazioni svolte o se al pagamento deve provvedere l'aggiudicatario, il quale deve trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute effettuate. Il
servizio di progettazione di un lavoro, servizio o fornitura per il quale sia richiesta una specifica qualificazione professionale non può
comunque essere sub-appaltato (art. 58 L. R. Sardegna n.5/2006).
Art. 21.
Danni e danni di forza maggiore
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento
di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale
carico dell’appaltatore (art. 14 D.M. 145/2000). I danni di forza maggiore dovranno essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto
entro 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati (art. 20, comma 1, Cap. Gen., D.M. 145/2000). I danni saranno
accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o
danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate. Nessun compenso sarà dovuto
qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore che sempre deve approntare tutte le provvidenze necessarie
ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 20, comma, 3 Cap. Gen.).
Art. 22.
Prove sui materiali da impiegarsi nei lavori,
presentazione del campionario
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A norma delle disposizioni vigenti circa l'accettazione dei materiali da costruzione, la Direzione Lavori disporrà il prelievo dei
campioni dei materiali stessi, nonché il loro invio, per gli accertamenti del caso, presso uno dei laboratori sperimentali ufficiali. Il
numero di tali campioni, quando non sia tassativamente fissato dalle norme, rientra nelle facoltà insindacabili della Direzione Lavori.
Tutte le spese inerenti al prelievo, al confezionamento, all'imballaggio e alla spedizione dei campioni, nonché gli importi da
corrispondere ai laboratori sperimentali, sono a totale carico dell'Appaltatore. Così pure, se non preventivamente condotte, le indagini
diagnostiche atte a verificare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli manufatti, indispensabili per identificare
correttamente le patologie in atto, il quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d'acqua e dei sali solubili,
nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno che
intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Art. 23.
Rinvenimenti
L'impresa è tenuta a consegnare all'Amministrazione tutti gli oggetti mobili ed immobili di valore artistico, storico, archeologico,
etnologico, scientifico, compresi i relativi frammenti, rinvenuti fortuitamente durante l'esecuzione delle lavorazioni previste.
L'Appaltatore dovrà avvisare immediatamente la Direzione Lavori, e dietro espressa autorizzazione dello stesso Direttore Lavori e
degli organi preposti alla tutela dei beni storici-architettonici ed archeologici, depositare gli oggetti mobili in idonei locali e
proteggere adeguatamente quelli non asportabili. Dovrà inoltre immediatamente segnalare la presenza di decorazioni, affreschi,
pitturazioni, pavimentazioni, modanature eventualmente rinvenute durante il restauro, la rimozione e/o demolizione di pareti,
intonaci, solai ecc. L'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni
che fossero state espressamente ordinate e che abbiano eventualmente richiesto l'intervento di maestranze altamente specializzate
(art. 35 Cap. Gen. D.M. 145/2000). Nel caso l'impresa dovesse rinvenire nel corso dei lavori sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri
umani dovrà immediatamente darne comunicazione al Direttore Lavori ed alle forze di pubblica sicurezza. Così pure deve essere per
il rinvenimento di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere.
Art. 24.
Ultimazione dei lavori
Quando l'Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità ai progetti e alle disposizioni
impartitegli in corso di lavoro, ne farà denuncia scritta alla Direzione Lavori, la quale procederà alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, redigendo il prescritto processo verbale di ultimazione lavori (art. 21, comma 2, D.M. 145/2000).
Art. 25.
Documentazione tecnica sulle opere eseguite,
materiali di rispetto
Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo
o di regolare esecuzione, il complesso dei documenti tecnici definitivi relativi alle opere eseguite. Sono richiesti all’Impresa:
certificazione sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite rilasciati da Istituti Ufficiali, nonché gli schemi
funzionali e di identificazioni delle apparecchiature;
i manuali di funzionamento e di manutenzione delle Case Costruttrici e le norme di conduzione e di manutenzione nonché l’elenco
delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione.
Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite ed
essere forniti in triplice copia.
Sarà cura dell'Impresa appaltatrice, quando definito nelle norme tecniche, consegnare alla Stazione appaltante tutta la serie di
materiali di rispetto necessari per la manutenzione e riparazione delle opere eseguite; se non diversamente specificato, la quantità
minima prevista è pari all'1% della quantità pagata.
L'onere di tale fornitura minima è da ritenersi compreso nell'importo forfetario stabilito dei lavori.
In caso di mancato rispetto delle condizioni sopraesposte, anche in caso di collaudi favorevoli, non si potrà procedere al saldo del
residuo credito da parte dell'Impresa.
Art. 26.
Obblighi manutentori delle opere eseguite
L'Appaltatore ha l'obbligo della gratuita manutenzione delle opere fino all'approvazione da parte della Competente Autorità degli atti
relativi al collaudo delle opere stesse.
Tale manutenzione dovrà avere carattere continuativo per cui l'Appaltatore sarà obbligato a provvedere senza indugio alla riparazione
delle degradazioni e dei danni a mano a mano che essi si verificano.
Tali riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione saranno a totale carico
dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.
Art. 27.
Dichiarazione relativa ai prezzi
L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore prima di aderire all'appalto si sia recato sui luoghi dove dovrà essere
eseguito il progetto e si sia reso pienamente conto dei lavori da fare; abbia preso conoscenza di come e dove si possa provvedere
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l'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a Regola d'Arte, e
secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale. In conseguenza, i prezzi di elenco offerti, sotto le condizioni tutte del
contratto e del presente Capitolato Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e
particolare in quanto essi devono comprendere tra l'altro:
a) per la mano d'opera, ogni spesa necessaria per fornire gli operai dei dispositivi di protezione individuale, dei mezzi d'opera e
degli altri attrezzi di lavoro, nonché l'onere dei contributi dovuti per le assicurazioni e l'assistenza sociale di cui alle leggi ed ai
regolamenti vigenti;
b) per i noleggi, ogni spesa necessaria a dare, come sopra in ogni zona di lavoro, i macchinari ed i mezzi d'opera ed i relativi
accessori, pronti per l'uso cui sono destinati;
c) per i lavori a misura, tutte le spese di qualsiasi genere, per i dispositivi relativi alla sicurezza del cantiere, per i materiali, mezzi
d'opera e mano d'opera, e per gli altri oneri innanzi indicati, nonché per indennità di cava e di deposito, passaggi, spese di
impianto, gestione e dimissione dei cantieri, occupazioni temporanee, opere provvisionali, ecc., per dare i lavori compiuti a
perfetta Regola d'Arte, dovendo intendere compreso nei prezzi ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere
a tal fine, anche se tali oneri non risultano esplicitamente precisati.
Si mette poi in rilievo che i prezzi dei lavori a misura si applicano alle rispettive categorie di lavoro qualsiasi sia la loro entità e
dovunque tali categorie vengano eseguite; per cui l'Appaltatore non potrà mai chiedere compensi speciali, oltre ai prezzi contrattuali,
per l'esecuzione di piccole opere, di singoli lavori di lieve entità, dovunque tali lavori ed opere siano dislocati, purché gli stessi, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, siano necessari all'integrale esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.
Tutti i prezzi unitari, alle condizioni di cui al contratto stesso ed al presente Capitolato, si intendono offerti ed accettati senza alcuna
riserva.
Art. 28.
Revisione dei prezzi
Per i lavori pubblici affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi (art. 26, c. 3, L.
109/94). Si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da
calcolare sull'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale sarà
fissata con Decreto del Ministro dei LL.PP. entro il 30 giugno di ogni anno nella misura eccedente il 2% della differenza tra il tasso
di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente (art. 26, comma 4, L. 109/1994).
Art. 29.
Formazione di nuovi prezzi
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano secondo quanto
disciplinato dall’art. 136 del D.P.R. 554/1999. La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed
ordinati per iscritto alla D.L. verrà effettuata con l’applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavoro allegata al contratto.
Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l’appaltatore deve segnalare tempestivamente
alla D.L., prima dell’inizio delle opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una
richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del
procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Art. 30.
Perizie di variante e suppletive
Per il regolamento sulle varianti vedasi art.98 del presente Capitolato.
Per le sole ipotesi previste dall’art. 132 D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una
variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori.
La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata
al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile
del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed
in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
In caso di variante il Direttore Lavori redigerà apposita perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia.
Relativamente al maggior importo dei lavori, verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
La stazione appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori
nel limite di un quinto dell’importo di contratto e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo d’indennizzo (art. 12 Cap. Gen., D.M.
145/2000).
Art. 31.
Conto finale
Il conto finale, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dovrà essere compilato entro 60
giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 32.
Modalità e termini del collaudo tecnicoamministrativo
La visita di collaudo dei lavori dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori,
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indipendentemente da eventuali parziali ultimazioni anticipate. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori (art. 141, comma 9, D.Lgs. 163/2006). Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo trascorsi 2 anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato,
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell’arco di tale
periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi d’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo (art. 199 Regolamento, D.P.R. 554/1999). Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 Ecu il certificato di collaudo è sostituito
da quello di regolare esecuzione; per importi superiori ma non eccedenti il milione di Ecu, è facoltà del soggetto appaltante sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre 3 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori (art. 141, comma 9, D.Lgs. 163/2006). Alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele previste dalle leggi in vigore e sotto le riserve
dell’art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni dedotte in contratto (art. 205 Regolamento, D.P.R. 554/1999). Il decorso del termine fissato per il compimento
delle operazioni di collaudo estingue il garanzie fideiussorie prestate di cui al precedente art. 2, (art. 37 del Capitolato Generale
d’appalto, D.M. 145/2000).
Art. 33.
Disposizioni diverse
Risarcimento dei danni e rimborso spese
Per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore
all'Amministrazione Comunale, oltre che sui crediti e sui depositi propri dell'appalto, l'Amministrazione stessa potrà rivalersi,
mediante trattenuta senza obbligo di preavviso sui crediti e sui depostiti relativi ad altri contratti stipulati con lo stesso Appaltatore. In
tale caso, però, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati pena la rescissione del contratto cui si riferiscono e pena il
risarcimento dei danni.
Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone
alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di
procedere alla risoluzione del contratto (art. 135, comma 1, D. Lgs. 163/2006 così come modificato dal dall'articolo 1, comma 1,
lettera p), e dall'articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007).
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
La risoluzione del contratto si applica anche in caso di grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
disciplinato dall’art. 136 del D. Lgs. 163/2006
,
così
come
Definizione delle controversie
Fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente, tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1
dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, potranno essere deferite ad un collegio arbitrale in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del
D.Lgs. 163/2006 sopracitato.
Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita
L'approvazione del collaudo non libera del tutto l'Appaltatore restando ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal
Codice Civile. Rimane a carico dell'Impresa appaltatrice la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non
riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.
La ditta resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature fornite per la durata di anni 1 (uno) a
decorrere dalla data del collaudo favorevole. La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si
verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc. In
esito a tale garanzia la ditta fornitrice provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo
citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc. senza diritto a compenso, sia per quanto
riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di
lavoro cui le apparecchiature sono destinate.Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.
Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e sulle modalità di posa in opera
Circa i criteri di accettazione dei materiali, i requisiti qualitativi e prestazionali e il modo di eseguire ogni categoria di lavoro si
rimanda a quanto definito nelle allegate norme tecniche. Di ogni materiale da porre in opera dovrà essere tempestivamente presentato
al Direttore Lavori una campionatura al cui esame sarà subordinata l'accettazione. Per quanto non espressamente indicato o
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richiamato la ditta appaltatrice dovrà rispettare le norme UNI e le norme UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere
europeo. Dovranno inoltre essere rispettate in proposito, anche se non espressamente richiamate, tutte le norme tecniche nazionali e
regionali vigenti al momento dell'appalto restando inteso che, in caso di difficoltà interpretative o difformità tra norme che regolano
il medesimo argomento, sarà esclusivo compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire. Nel caso in cui le voci di elenco
menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta produttrice, tali indicazioni si intenderanno esemplificative delle
caratteristiche richieste per quel prodotto e non dovranno essere intese come discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul
mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che la ditta appaltatrice è libera di proporre.
Art. 34.
Disposizioni particolari riguardanti la sicurezza
Piani di sicurezza
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all'articolo 32 del D. .Lgs. 163/2006:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs.
81/2008;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi ai sensi
del D. Lgs. 81/2008;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b).
Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte
integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della
sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di cui al D. Lgs. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2 art. 131 del D. .Lgs. 163/2006, sono nulli.
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, l’idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto
d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita
attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 art. 26 D. Lgs. 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo
i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto
2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale
ultima data.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei
contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
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Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in
vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,
1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro
il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8,
comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del D. Lgs. 81/2008.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
(art. 26 D. Lgs. 81/2008).
Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze
In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il coordinamento deve presentare al Committente
ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.
Il Committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del
provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in
materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese
interessate. Il coordinatore per l'esecuzione deve, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per
iscritto al Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la
motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al responsabile dei lavori la data di
ripresa dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà
uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Normativa di riferimento
L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione
individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento e nel piano generale di sicurezza, nonché dei relativi costi.
L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, a meno che
tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel
presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibile modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi
secondo le migliori norme di sicurezza e condizioni dei lavori.
La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive al presente Capitolato
dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:
D. Lgs. 81/2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
D.P.R. 1124/1965;
D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
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D.Lgs. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Decreto 22 gennaio 2008 , n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici
Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;
normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.;
prescrizioni dell'Asl;
prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.
Capitolo 3
NORME GENERALI PER l’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 35.
Programma esecutivo dei lavori
Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, ai sensi dell’art. 45, comma 10 del Regolamento n. 554/1999,
e comunque 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa.
Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intenderà accettato, fatte salve palesi illogicità o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Art. 36.
Oneri a carico dell’appaltatore. Impianto del
cantiere e ordine dei lavori
Impianto del cantiere
L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
Vigilanza del cantiere
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia,
sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, dell’amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia del cantiere installati per la realizzazione di opere
pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
In caso di inosservanza si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982.
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo provvisorio dei lavori,
salvo l’anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate.
Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei
lavori, purchè non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque
quando non superino sei mesi complessivi.
Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i
maggiori oneri sempre che l'appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto.
Caposaldi di livellazione
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto esecutivo, in sede di consegna sarà fornito all’appaltatore l’elenco dei
caposaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali caposaldi dovrà essere
effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla direzione dei
lavori eventuali difformità riscontrate.
L’appaltatore sarà responsabile della conservazione di caposaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva
autorizzazione del direttore dei lavori.
Locale Ufficio di direzione dei lavori
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Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente
rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della direzione dei lavori.
Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antiintrusione, climatizzato nonché dotato di
strumenti (Fax, fotocopiatrice, computer, software, etc).
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla direzione dei lavori, la quale
disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
Il locale deve essere idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).
Ordine dell’esecuzione dei lavori
In linea generale l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo a lui più conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o
l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari
compensi. In questo caso la disposizione dell’amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
Fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi
quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore
lavorative.
b) genere di lavoro eseguito nella quindicina giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
Dette notizie devono pervenire alla direzione dei lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine
della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno dì ritardo, di euro 25.82.
Cartelli indicatori
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti
indicati dalla direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime
di 1,00 m x 2,00 m recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le eventuali modifiche ed
integrazioni necessarie per adattarlo ai casi specifici.
Nello spazio per aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le
relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli
agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore una penale
di euro _______ (______). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di euro ______ (_______) dal giorno della
constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo
delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.
Oneri per le pratiche amministrative
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso
di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le
spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento
degli eventuali danni.
Art. 37.
Prevenzione infortuni
37.1
Norme vigenti
Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le disposizioni delle
seguenti norme:
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
D.P.R. 19 marzo 1956 , n. 302 – Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali con
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro;
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavori in sotterraneo;
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria
compressa;
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D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE e 99/38/CE e
2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
D.M. 10 marzo 1998. - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lg. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della
direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o
mobili;
Legge 7 novembre 2000, n. 327 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto;
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo e le
ulteriori indicazioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o del direttore dei lavori.
37.2
Accorgimenti antinfortunistici e viabilità
L'appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere
sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze.
Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore risponde della solidità
e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere
provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovrà essere verificata giornalmente. Per entrare ed
uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di
utilizzare gli sbatacchi.
L'appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole prive
di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo che
garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere devono essere tenute a distanza
regolamentare, e comunque non inferiore a 80 cm dalle relative sedi.
In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprietà private, si costruiranno sugli scavi solidi
ponti provvisori muniti di robusti parapetti e – quando siano destinati al solo passaggio di pedoni – di cartelli
regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità.
37.3
Dispositivi di protezione
Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme e alle disposizioni del piano di sicurezza e di
coordinamento ed alle eventuali integrazioni del piano operativo di sicurezza. Tali dispositivi devono rispettare le
seguenti norme:
UNI EN 340 - Indumenti di protezione. Requisiti generali;
UNI EN 341- Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa;
UNI EN 352-1 - Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie;
UNI EN 353-1 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su
una linea di ancoraggio rigida;
UNI EN 353-2 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su
una linea di ancoraggio flessibile;
UNI EN 354 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini;
UNI EN 355 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia;
UNI EN 358 - Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Sistemi di
posizionamento sul lavoro;
UNI EN 360 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile;
UNI EN 361 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo;
UNI EN 362 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori;
UNI EN 363 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta;
UNI EN 364 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova;
UNI EN 365 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per
l'uso e la marcatura;
UNI EN 367 - Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione della
20
trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.
21
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
Capitolo 4
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Art. 38.
Accettazione
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della
migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di
contestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 554/1999.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo.
Art. 39.
Impiego di materiali con caratteristiche superiori a
quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche contrattuali.
Art. 40.
Impiego di materiali o componenti di minor pregio
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, all’appaltatore deve essere applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.
Art. 41.
Norme di riferimento
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali
ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale
d’appalto.
In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale
si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le
forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio
della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.
Art. 42.
Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri,
né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
22
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Art. 43.
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove la direzione dei
lavori provvederà al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo redatto alla
presenza dell’impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale
verbale.
La direzione dei lavori potrà disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale
d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese saranno poste a
carico dell'appaltatore.
Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni emanate con D.M 14 settembre 2005.
Art. 44.
Indennità per occupazioni temporanee e danni
arrecati
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le
indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Capitolo 5
NORME GENERALI PER l’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 45.
Osservanza di leggi e norme tecniche
L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d’appalto e per quanto
non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti
appresso richiamati:
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Legge sui lavori pubblici (All. F);
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione;
- D.M. 9 maggio 2003, n. 156 - Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione,
ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n.
246;
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. - Istruzioni per l’applicazione delle «Norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche» di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC - Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per prove
sui materiali da costruzione;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;
- Legge 14 maggio 2005, n. 80. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (competitività);
- D.M. 14 settembre 2005 - Norme tecniche per le costruzioni;
23
- D.Lgs. 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 – Conversione del D.L. 4 luglio 2006. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione fiscale.
- DLgs n.81 del 9 aprile 2008.
Norme cui ci si dovrà attenere nell’esecuzione degli impianti elettrici:

Norme CEI 64-8 Ed. VI e varianti V1(2008) e V2(2009) – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale
a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua;

Norme CEI 64-14 Ed. II – Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;

Norme CEI 64-17 Ed. I – Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri;

Norme CEI 0-2 Ed. II – Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;

Norme CEI 0-10 Ed. I – Guida alla manutenzione degli impianti elettrici;

Norme CEI 0-11 Ed. I – Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai
fini della sicurezza;

Norme CEI 20 – fascicoli 3516/3517 – Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
termoplastico/minerale per tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in
corrente continua;

Norme CEI 20 – fascicolo 4610 – Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Portate di
corrente in regime permanente per posa in aria;

Norme CEI 20 – fascicoli 5757 Ed. II e 6756 V1 – Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione;

Norme CEI 20 – fascicolo 5777 Ed. II – Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Portate di
corrente in regime permanente per posa interrata;

Norme CEI 20 – fascicolo 6729 Ed. I – Contrassegni e classificazioni dei cavi in relazione al fuoco;

Norme CEI 20 – fascicolo 6755 Ed. V – Identificazione delle anime dei cavi;

Norme CEI 20 – fascicoli 7423/24 Ed. III – Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti
l’incendio e a ridotta emissione di alogeni. Cavi unipolari con conduttori rigidi/flessibili. Tensione
nominale 450/750V;

Norme CEI 20 – fascicolo 7405 Ed. III – Colori di guaina dei cavi elettrici;

Norme CEI 20 – fascicolo 9737 Ed. III – Cadute di tensione;

Norme CEI 20/15 – fascicolo 9054 Ed. I – Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non
superiore a 450/750V per installazioni fisse;

Norme CEI 20-27 – fascicoli 5640/6337/8693 Ed. II e varianti V1/2 – Cavi per energia e segnalamento.
Sistema di designazione;

Norme CEI 20-40 – fascicoli 4831/7402/7403 Ed. II e varianti V1/2/3 – Guida per l’uso di cavi

armonizzati a bassa tensione;

Norme CEI 20-65 – fascicolo 5836 Ed. I – Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico
per tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Metodi di
verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente;

Norme CEI 20-67 – fascicoli 5915/9741 Ed. I e variante V1 – Guida per l’uso di cavi 0,6/1 kV;

Norme CEI 81-10/1/2/3/4 Ed. I e variante V1- Protezione contro i fulmini;

Norme CEI 81-11 Ed. I – Impianti di protezione contro i fulmini;

Norme CEI 11-17 - fascicolo 8402 Ed. III - Impianti di produzione, trasporto e di distribuzione di energia
elettrica. Linee in cavo;
24

Norme CEI 11-27 – fascicolo 7522 Ed. III – Lavori su impianti elettrici;

Norme CEI 3-14 - fascicolo 697 - Segni grafici per schemi. Parte 2a: Elementi dei segni grafici distintivi e
segni di uso generale;

Norme CEI 3-15 - fascicolo 698 - Segni grafici per schemi. Parte 3a: Conduttori e dispositivi di
connessione;

Norme CEI 3-19 - fascicolo 702 - Segni grafici per schemi. Parte 7a: Apparecchiature e dispositivi di
comando e di protezione;

Norme CEI 3-20 - fascicolo 703 - Segni grafici per schemi. Parte 8a: Strumenti di misura, lampade e
dispositivi di segnalazione;

Norme CEI 34-21 - fascicolo 1348 - Apparecchiature di illuminazione. Parte 1a: Prescrizioni generali e
prove;

Norma CEI 17-13/1 – Ed. IV e variante V1: “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT): Parte 1”;

Norma CEI 17-13/4 – Ed. II: “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT): Parte 4”;

Norma CEI 23-51 – Ed. II - Prescrizioni, verifiche e prove quadri elettrici;

DM 10.4.1984: “Eliminazione di radiodisturbi”;

DM 08.03.1985 riguardante direttive urgenti di prevenzione incendi;

Legge 8.10.1977 n.791: “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.73/23/CEE)
relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione”;

Direttiva 93/68/CEE, recepita con D.Lgs. 626/96: “Direttiva Bassa Tensione”;

Direttiva 89/336/CEE, recepita con D.Lgs. 476/92: “Direttiva del Consiglio d’Europa sulla compatibilità
elettromagnetica”.
Le norme che regolano gli impianti di illuminazione stradale o di arredo sono:

leggi regionali sull’inquinamento luminoso (Delibera 29/11/07 n.48/31 – “Linea guida per la riduzione
dell’inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico”);

norma UNI 10819;

norma UNI 11248;

norma UNI 13201.
Di tutte le norme che non sono state espressamente citate sarà considerato valido l’ultimo aggiornamento,
compresi gli eventuali supplementi e varianti.
L’elenco di cui sopra è dato solo a titolo riepilogativo e non esaustivo; non esime pertanto l’Impresa
installatrice dall’applicare qualunque altra norma, legge e regolamento in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.
Capitolo 6
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 46.
Generalità
Le forme e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto del presente appalto risultano dal progetto
esecutivo, allegato al contratto e dalle descrizioni del presente Capitolato, salvo quanto sarà meglio precisato all'atto
realizzativo dalla D.L.
Tutte le opere comprese nell'appalto, qualora manchino precise indicazioni negli elaborati di progetto e nel presente
Capitolato, dovranno rispondere alle relative descrizioni dell'elenco prezzi allegato.
Durante tutte le lavorazioni l’impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti all’eliminazione di rischi nei confronti di
terzi, dovrà essere garantita la circolazione stradale con la posa di opportuna cartellonistica e dove necessario degli
25
operatori dovranno regolare il trafico.
Art. 47.
Tracciamenti
L'Impresa è obbligata ad eseguire a proprie spese, in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti, che le
verranno forniti dalla D.L. in sede di consegna dei lavori, il tracciamento delle opere.
Stabilito in contraddittorio il tracciato definitivo, subito dopo si procederà al rilievo dei profili longitudinali e delle
sezioni trasversali di prima pianta. Con gli elementi risultanti dai rilievi si procederà alla progettazione delle
canalizzazioni, delle sezioni di scavo e rilevato ed alla definizione delle opere d'arte.
Nel caso che, a giudizio della D.L., ciò tornasse utile nell'interesse del lavoro, il tracciamento, rilievo e definizione di
alcuni tracciati delle opere potrà essere modificato e ripetuto.
L'Impresa è responsabile della conservazione del tracciato: essa pertanto dovrà provvedere agli eventuali ripristini
necessari.
Per qualunque alterazione o variazione arbitraria od erronea nei tracciati, l'Impresa dovrà provvedere alla correzione,
demolendo e ricostruendo a tutte sue spese i lavori irregolarmente eseguiti a causa di tali variazioni ed errori.
Eventuali verifiche dei tracciamenti effettuate dalla D.L. non sollevano l'Impresa dalle responsabilità e dagli obblighi
sopra accennati in qualunque momento si riscontrassero errori.
Art. 48.
Movimenti di materie
Scavi in genere:
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nella esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendiementi e
franamenti, restando esso, oltrechè totalmente responsabile e di eventuali danni alle persone e d alle opere, altresì
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile
della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici
scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere
depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.
Scavi di sbancamento:
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su
cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in generale quelli eseguiti a sezione
aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure
con la formazione di rampe provvisorie, ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna, o del
piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano caratteri sopra accennati.
Detti scavi andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l'insorgere di danni nelle strutture murarie
adiacenti.
Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione maldestra degli scavi, sarà effettuato a
totale carico dell'Appaltatore.
Scavi di fondazione:
Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri
o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità
che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo del debito conto le istruzioni
impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con la circolare 6 novembre 1967, n. 3797 del Servizio Tecnico Centrale.
26
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi pezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,
dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare più all'ingiro della medesima, dovrà essere
diligentemente riempito e costipato, a cura spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del
terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature,
in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli oprerai, ed impedire ogni smottamente di materia
durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbatacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costuiuenti le armature, semprechè non si tratti di
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami
però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno
essere abbandonati negli scavi.
Demolizioni
Saranno eseguite con l'ausilio di mezzo meccanico o se necessario a mano.
E' compreso l'onere dell'accatastamento del materiale di risulta e il trasporto a rifiuto in area da ricercarsi a cura e spese
dell'Impresa.
Rimane vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di
sollevare polvere.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte.
Quando, per mancanza di precauzioni, venissero demolite altre parti o oltrepassati i limiti prefissati, esse saranno
ricostruite e rimesse in pristino a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall'Appaltatore a sua
cura e spese fuori dal cantiere nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori od il rifiuto alle pubbliche discariche
controllata: in tal caso resta a carico dell'Appaltatore l'onere del costo di discarica.
Rinterri
I rinterri per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute
nell' elenco delle lavorazioni, i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei Lavori.
L'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per maggiori volumi di rinterro conseguenti a variazioni non
concordate delle misure delle opere da eseguire.
I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere preventivamente vagliati, eventuali pietre e trovanti vanno sempre
scartati.
I materiali utilizzati per i rinterri dovranno essere sistemati correttamente e compattati anche con piastre vibranti.
Art. 49.
Demolizioni e rimozioni.
Le demolizioni di Pavimentazioni di qualsiasi genere, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le parti non interessate
dall’intervento, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di
sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e
spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando
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cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitare la
dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Impresa di
impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale, con i prezzi
indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Impresa essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Rimozione di corpo illuminante compreso il palo di sostegno
Dovrà essere rimosso il palo di qualsiasi tipo, dimensione, peso o natura fino a una quota di 10m, compresi i corpi
illuminanti esistentii. Il tutto consistente: nell'intercettazione della linea di alimentazione; nella demolizione del
sovrablocco, nello scalzamento della base palo e nello sfilaggio del sostegno dal blocco di fondazione;
nella demolizione del pozzetto di derivazione; nell'accantonamento, carico, trasporto, scarico e smaltimento del
materiale di risulta in discarica autorizzata, lo smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti pericolosi , o nel
luogo indicato dalla Direzione Lavori. Compreso il ripristino della pavimentazione esistente, nonché quanto altro
occorrente per dare l'opera finita. Sono compresi negli oneri della lavorazione e anche gli oneri della sicurezza di cui al
PSC.
Art. 50.
Murature di getto o calcestruzzo
Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali
di altezza da cm. 0 a 30, su tutta l'estenzione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovrà essere calato nello scavo
mediante secchi a ribaltamento.
Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di cm. 30 dall'altezza, essere
ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramoggie, casse apribili e quelli altri mezzi
d'immersione che la Direzione dei lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare
atraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare
per tutto il tempo che la Direzione dei lavori stimerà necessario.
Art. 51.
Costruzione delle condotte - Approvvigionamento
e impiego dei materiali
Sono a carico dell'Impresa, oltre alla fornitura di tutti i materiali, il trasporto, lo scarico in cantiere, l'accatastamento nei
parchi di cantiere, la ripresa, la posa in opera e le relative prove, nonche' l'onere di tutto il personale addetto alla
manovra, guardiania e quanto altro occorrente fino al compiemento delle opere appaltate.
I prezzi stabiliti in Elenco per la fornitura, posa in opera e relative giunzioni intendono fra l'altro, compensare qualsiasi
onere derivante dalla lunghezza dei tubi, in relazione al loro trasporto, maneggio, numero delle giunzioni, ecc. per cui
l'Impresa, a tale titolo, non potra' chiedere compensi speciali di alcun genere.
I tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere presentati alla verifica completamente ultimati.
L'Appaltatore, dovra' procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire tutte le prove e le
verifiche di collaudo
La qualita' di materiali impiegati sara' controllata ogni qualvolta la Direzione Lavori lo ritenga necessario, mediante le
prove meccaniche, tecnologiche e dalle Norme in esso richiamate. Le tubazioni dovranno essere rispondenti per
caratteristiche del materiale di base, tipi, dimensioni e requisiti alle norme vigenti. Le apparecchiature idrauliche
dovranno essere rispondenti alle relative norme UNI che per patto non si allegano. Tutte le tubazioni e pezzi speciali
dovranno essere conformi D.M LL.PP. del 12/12/1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni"
L'accettazione delle apparecchiature da parte della D.L. non esonera l'Impresa dalla propria responsabilita' finale di
consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti. Le spese, gli oneri e ogni altra necessita' per
tali adempimenti saranno a carico dell'Impresa.
In particolare saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri di collaudo dei materiali che D.L. volesse effettuare negli
stabilimenti di produzione e tutti gli oneri per ottenere l'assistenza, nella posta in opera, da parte di personale
specializzato delle Ditte fornitrici. L'Impresa rimane comunque responsabile della perfetta qualità' dei materiali, per i
quali dovrà' peraltro prestare dichiarazione di rispondenza alle norme di fornitura da parte delle Ditte produttrici,
nonche' della costruzione delle condotte a perfetta regola d'arte.
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Tubi e pezzi speciali
La qualita' del materiale impiegato sara' controllato ogni qualvolta la Direzione Lavori lo ritenesse necessario, mediante
le prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale da norme ufficiali - o in mancanza dalla Direzione dei Lavori - da effettuarsi su appositi saggi, provini o barrette ricavati da pezzi forniti in piu' oltre quelli
ordinati.
Per i tubi di cemento saranno rispettate le norme ANDIS e per quelli in polietilene le norme vigenti all'atto dell'impiego.
Quando tutte le opere eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale di cui si riferiscono si intende
accettato. Nel caso che una prova non soddisfacesse, si dovranno prelevare dal materiale sotto accertamento nuovi saggi
per le riprove: se anche una sola di queste desse risultato negativo, il materiale verra' definitivamente rifiutato.
Oltre alle prove predette, i tubi, pezzi speciali ed apparecchi saranno sottoposti in officina alla pressione idraulica
prescritta per un tempo sufficientemente lungo, onde si possa esaminare accuratamente se le diverse parti presentino
qualche difetto di tenuta. Saranno rifiutati tutti quei pezzi che presentassero lesioni, rotture ed anche trasudamenti oltre i
limiti di tolleranza consentiti per ciascuna specie.
Le dimensioni di ciascun pezzo non dovranno risultare in nessun caso diverse da quelle stabilite, salvo, comunque, le
tolleranze ammesse. Saranno rifiutati i pezzi che presentassero difetti superiori alle tolleranze stabilite. I pezzi rifiutati
dovranno essere ridotti in rottami o quantomeno venire conservati fino al termine di consegna della intera fornitura
previa apposita marcatura di rifiuto, in luogo ben separato e distinto.
Tubi in acciaio
I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati
dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben
aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte. Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo,
industriale e per fognatura, dovranno essere garantiti i requisiti di cui alla tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.
Tubazioni in pvc o polietilene
Tubi in PVC - I tubi di PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della
ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua
potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min.
Sanità n. 125 del 18 luglio 1967.
Tubi di polietilene (PE) - I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2-3%
della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione
normalizzata di esercizio (PN 2,5 4,6 10). Il tipo a bassa densità risponderà alle norme UNI 6462-69 e 6463-69, mentre
il tipo ad alta densità risponderà alle norme UNI 711, 7612, 7613, 7615.
h) Tubi drenanti in PVC. - I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di
scabrezza, conformi alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748.
I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm 1,3 di
larghezza (d.e. mm da 50 a 200);
2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza (D.N. mm da 100 a 250);
3) tipo tunnel corrugato con suola d'appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (D.N. mm da 80 a 90 mm)
FORNITURA TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO DEI TUBI E RACCORDI
Tubi.
I tubi sono in genere forniti nelle seguenti confezioni:
- in rotoli di diametro e lunghezza dipendenti dal diametro del tubo, per tutti aventi diametro fino a 110 a richiesta del
Committente, possono essere forniti in barre;
- in barre di lunghezza da 6 a 12 m. o da convenirsi, per tutti gli altri diametri.
Trasporto.
Nel trasporto dei tubi i piani di appoggio devono essere privi di ingombri e di asperita'. I tubi in barre devono essere
adeguatamente sopportati, evitando sporgenze eccessive al di fuori del piano di carico; i tubi in rotoli devono essere
possibilmente appoggiati in orizzontale, per evitare che il peso proprio del rotolo possa produrre eccessive ovalizzazioni
o piegature anomale in qualche spira. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o
bande di canapa o nylon o similari adottando gli opportuni accorgimenti in maniera da non creare pressioni sul tubo.
Accatastamento
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Se il carico e lo scarico vengono effettuati con gru, i tubi in barre devono essere sollevati nella zona centrale con un
bilancio di ampiezza adeguata. Il piano d'appoggio a terra dovra' essere livallato ed esente da asperita' e soprattutto da
pietre appuntite. L'altezza di accatastamento dei tubi in barre non deve essere superiore a 2 metri qualunque ne sia il
diametro; per i tubi in rotoli, appoggiati orizzontalmente, l'altezza puo' anche essere superiore purche' permanga agevole
la movimentazione.
L'accatastamento all'aperto dei tubi in barre deve essere protetto dai raggi solari diretti, a meno che essi non siano gia'
legati a fasci in modo tale da conservarne la linearita'; comunque la protezione e' necessaria se essi non vengono
adoperati per un lungo periodo.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono previste cinque serie di spessori, corrispondenti alle seguenti pressioni PN:
2,5 Kgf/cmq
4
" "
6
" "
10
" "
16
" "
La pressione nominale PN corrispondente alla pressione interna massima ammissibile, per servizio continuo, alla
temperatura di 20°C.
RACCORDI E PEZZI SPECIALI
Raccordi e pezzi speciali di PE a.d.
I raccordi di PE a.d. sono previsti di due tipi:
- predisposti per la saldatura nel bicchiere;
- predisposti per la saldatura testa a testa
Raccordi e pezzi speciali di altri materiali.
Si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali (polipropilene, resine acetaliche, materiali metallici) purche'
essi siano idonei allo scopo. Il collegamento fra tubi di P.E. a.d. in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di
altro materiale avviene generalmente o con una giunzione per ancoraggio (vedi punto 5.2) o a mezzo flange
opportunamente predisposte. Si salda all'estremita' del tubo (punto 5.1.2) un collare prefabbricato previo infilaggio della
flangia libera.
Dopo il completo raffreddamento della saldatura le flange vengono collegate con normali bulloni o tiranti di lunghezza
appropriata avendo cura di interporre una adatta guarnizione piana.
Le flange libere possono essere, a seconda delle pressioni di esercizio della condotta, di normale acciaio al carbonio o di
acciaio rivestito di materia plastica o di PVC rigido.
GIUNZIONI
I sistemi di giunzione fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo di PE a.d. sono i seguenti:
Giunzione per saldatura.
Saldatura nel bicchiere.
E' un sistema usato nelle giunzioni fra tubo e raccordo quando questo ultimo e' predisposto per questo tipo di giunzione.
Le superfici maschio e femmina da saldare, dopo accurata pulizia, vengono contemporaneamente portate a fusione
mediante apposito attrezzo riscaldante. Le due estremita' vengono quindi inserite l'una nell'altra mediante pressione
manuale esercitando contemporaneamente una leggera rotazione. La pressione deve essere mantenuta fino al
consolidamento del materiale.
La temperatura di fusione non deve superare i 210 piu' o meno 10°C.
Saldatura testa a testa.
E' usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo e' predisposto in tal senso. Questo tipo
di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti da piastre di acciaio inox o di lega di alluminio, rivestite con
tessuto di politetrafluoroetilene e fibra di vetro e riscaldate con resistenze elettriche od eventualmente con fiamma a gas
o in camera calda.
Preparazione delle testate da saldare.
Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura di testa controllando la perpendicolarita' della sezione
di tagli all'asse del manufatto. Se questa ha difetto e se comunque occorre tagliare uno spezzone di tubo, bisogna
30
adoperare frese che possono essere manuali per i piccoli diametri e a nastro o circolari per i diametri o gli spessori piu'
alti; queste devono avere velocita' moderate per evitare il riscaldamento delle testate.
Esecuzione della saldatura.
Prima della saldatura le testate devono essere accuratamente sgrassate con tielina o altri solventi clorurati. I due pezzi
da saldare vengono quindi allineati e bloccati con due ganasce collegate con un sistema che permetta l'avvicinamento.
Tale sistema deve poter dare una pressione controllata sulla superficie di contatto. Il termoelemento viene inserito tra le
testate che verranno spinte contro la sua superficie. Il materiale passa allora allo stato plastico formando un leggero
rigonfiamento. Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte una contro l'altra alla
pressione sopra indicata finche' il materiale non ritorna allo stato solido. La saldatura non deve essere rimossa se non
quando la zona saldata sia raffreddata spontaneamente alla temperatura di circa 60°C.
Saldatura a gas caldo.
La saldatura a gas caldo avviene con l'apporto di materiale di uguale natura mediante soffiatura sulla bocchetta e sulla
zona da saldare di gas (generalmente aria disoleata e deumidificata). Le bacchette di apporto sono fornite di cordoncini
da 2 a 5 mm. in forma ovale o triangolare. Prima della saldatura le superfici da saldare e le bacchette di apporto devono
essere accuratamente ripuliti. Occorre un accurato controllo della temperatura dell'aria per un buon risultato della
saldatura.
Giunzione con manicotto
E' un sistema usato solo per unire tubo a tubo; e' frequentemente impiegato soprattutto per i diametri fino a 110 mm. per
i quali sono reperibili in commercio idonei raccordi a manicotto di altro materiale.
POSA IN OPERA
Profondita' di posa.
La minima profondita' di posa e' di 60cm.
Scavo e piano di posa.
Come in genere per tutti gli altri tipi di tubazioni, per le tubazione PE a.d. il fondo dello scavo sara’ accuratamente
livellato in modo da evitare gibbosita' ed avvallamenti onde il tubo possa appoggiarvisi in tutta la sua lunghezza. La
larghezza dello scavo dovra' essere sufficiente per permettere una sistemazione corretta del tubo ed un agevole
collegamento di diversi elementi della tubazione. Il fondo dello scavo dovra' essere livellato e coperto con uno strato di
sabbia di spessore non inferiore a 5 cm. ponendo attenzione che nessun corpo rigido (sasso, radice, ecc.) rimanga sotto
il tubo. Il tubo andrà poi ricoperto di sabbia come riportato nel particolere costruttivo.
Collocamento in opera
Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono essere
controllati per eventuali difetti ed accuratamente ripuliti alle estremita'. I terminali dei tratti gia' collegati che
per qualunque motivo debbono rimanere temporaneamente isolati devono essere chiusi onde evitare
l'introduzione di materiali estranei. Raccordi e pezzi speciali devono essere ancorati per impedirne lo
slittamento durante la prova a pressione; questo si puo' ottenere, ad esempio a mezzo di paletti infissi a
terra. Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in
modo da non esercitare alcuna sollecitazione di tubi.
REINTERRO
Le trincee aperte per le condutture saranno riempite dopo situati a posto i tubi. Per il riempimento si adoperano i
materiali provenienti dagli scavi, riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, che si trovano depositati lungo la
trincea o in luoghi di deposito, qualunque sia lo stato di costipamento delle materie stesse.
Il rinterro di un dato tronco di conduttura, gia' provato, dovra' essere iniziato quando la condotta trovasi ancora in
pressione adoperando per il primo strato, fino ad una altezza di ricoprimento di 7.5 cm sulla generatrice superiore del
tubo sabbia o materiali minuti sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di
dimensioni maggiori di cm. 3, senza erba, frasche, ecc. Il riempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato e
pestonato il primo strato anzidetto, sara' eseguito anche esso, per strati successivi di altezza non maggiore di cm. 25,
regolarmente spianati e bagnati ed accuratamente pestonato con mazzaranga fino a superare il piano di campagna con
un colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente. Qualora le materie
di scavo fossero costituite da pietrame o da scapoli di roccia di dimensioni maggiori di cm. 10, questi saranno messi in
opera a mano nella parte di rinterro superiore a quello di prima copertura, in guisa da evitare, con il loro getto alla
rinfusa, i danneggiamenti dei tubi. Gli spazi vuoti saranno riempiti con terre minute anche se dovranno essere trasportati
da siti piu' lontani. L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla
condotta di dipendenza del modo con cui si esegue il reinterro.
31
In nessun caso il reinterro totale dovra' risultare inferiore alla profondita' di scavo, e se per raggiungere tale scopo non
bastasse dovra' provvedere a tutte sue cure e spese agli eventuali trasporti longitudinali ovvero a prelevarlo e
trasportarlo da cave di prestito. Dette cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese dell'Assuntore dei lavori.
Il materiale di rinterro dovra' comunque essere sistemato in modo da superare il piano di campagna con un colmo di
altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente. Se, anche dopo aver raggiunto la
minima altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo, restasse ancora il materiale, questo - ad eccezione
di quanto possa essere necessario per eventuali successivi ricarichi- dovra' essere rimosso a tutte cure e spese
dell'Appaltatore.
Art. 52.
Allaccio Fognario
L’allaccio fognario sarà realizzato con tubo in PVC VULCANTUBO FI 160,spessore 3,2 mm di colore rosso in
barre da ml 3 dall'utenza fino al collettore principale in opera sono compresi: lo scavo della larghezza di cm 70 e della
profondità media di cm 150, la ricerca della condotta esistente, la rimozione dell'eventuale allaccio preesistente, la
fornitura e la stesura dei tubi con la pendenza opportuna; il sottofondo in cls dosato a kg/mc 200/32,5 dello spessore
di cm 10; il rinfianco pure con cls dosato a kg/mc 200/32,5 fino alla generatrice superiore del tubo; il
rinterro e costipamento,l'incollaggio e sigillatura, il collegamento ai pozzetti di raccolta;
La lavorazione comprende l'allaccio alla rete pubblica delle acque nere, e l'allaccio del sifone al fognolo del
privato quando questo sia attivo, il carico su automezzo, e trasporto a discarica dei materiali di risulta e inclusa
l'indennità di conferimento a discarica controllata nonché ogni onere e certificazione, necessario allo smaltimento
nel rispetto delle normative vigenti.
Inoltre sono compresi i lavori per dare l'opera perfettamente funzionante, finita a regola d'arte e secondo le
disposizione della D.L., e con la particolare avvertenza che gli allacci attivi vengano sostituiti nel minor tempo possibile
e previo avviso e accordo con l'utenza circa il possibile disagio.
Art. 53.
Pozzetti fognari acque nere
I pozzetti fognari per l’allaccio delle acque nere, sarà realizzato in calcestruzzo Rck 25, dimensioni interne
60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 15 lisciati con maltina di cemento data fresco su fresco,
sarà completo di sifone, orizzontale a doppia ispezione, tipo FIRENZE e di chiusino in calcestruzzo Rck 25 armato
con 100 kg di ferro per mc. I pozzetti saranno inseriti su un opportuno scavo e rinfiancati con lo stesso
materiale di scavo tenendo cura della perfetta posa del pozzetto e della sua solidità la lavorazione comprende
l’allaciamento alle tubazioni di raccordo all’utenza ed al tubo della condotta urbana con tubazione φ160 mm.
Art. 54.
Regolarizzazione quota pozzetti e chiusini
Al fine di regolarizzare il manto stradale rendendo le superfici complanari e prive di buche o risalti è previsto il
sollevamento o abbassamento, asseconda delle quote di partenza, e sistemazione di tutti i chiusini e copertine di pozzetti
stradali (fognari, di cavidotti elettrici o di linee telefoniche, di condotte idriche, caditoie per scolo acque bianche, ecc),
anche in conglomerato cementizio armato fino ad una dimensione di 180 cm x180 cm compreso la rimozione della
copertina, l'abbassamento delle pareti mediante martello demolitore pneumatico, il ripianamento delle pareti e la
posa della copertina. Le operazioni saranno realizzate secondo le indicazioni impartite in esecutiva dalla direzione dei
lavori e a regola d'arte. Sono compresi i lavori per il disancoraggio, dei chiusini e delle copertine, il
posizionamento in quota, le demolizioni e le opere murarie relative al nuovo ancoraggio e quanto altro occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte pronta per la successiva realizzazione dei piani di posa della pavimentazione.
Art. 55.
Pavimentazione in lastricato di basalto
La pavimentazione sarà realizzata ad OPUS INCERTUM e fasce di demarcazione, con lastre di basalto
anticate per l’opera incerta di forma irregolare, a superficie piana, di spessore pari a 5 cm e dimensioni da 8x8 cm
a 20x 20 cm, poste in opera su un letto di malta dello spessore di 5 cm, con giunti a corsi irregolari di spessore non
superiore a 2 cm e lastre di basalto anticate regolari, a superficie piana, per le fasce di demarcazione di
dimensioni 15x40, 20x40, 30x40 cm, spessore pari a 5 cm , anch’esse poste su un letto di malta dello spessore di 5
cm, avendo cura di non porre consecutivamente lastre con dimensioni uguali, con giunti a corsi regolari di spessore
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non superiore a 2 cm, come da elaborati grafici esecutivi di progetto e secondo le indicazioni della direzione dei
lavori. Inoltre saranno inserite le cordonate laterali in basalto di dimensioni 10x20 cm smussato su un angolo, a
correre lungo i cigli della strada. Gli elementi saranno tagliati se necessario ed adeguati alle esigenze di forma e
dimensioni negli spazi da pavimentare, per il posizionamento e la sigillatura dovrà utilizzarsi una malta di allettamento
tipo M3, e una stuccatura con cemento, dovrà adottarsi particolare cura nella realizzazione delle pendenze per lo
smaltimento delle acque meteoriche e la pulizia finale. Il tutto dovrà essere realizzato a perfetta regola d’arte
secondo quanto indicato dalla direzione lavori.
Art. 56.
Illuminazione pubblica
Per quanto concerne l’illuminazione pubblica è previsto lo smontaggio dei tre pali esistenti compreso della fondazione e
dei pozzetti tenendo particolare cura nel distaccamento della linea di alimentazione. Tutto dovrà essere eseguito da
personale specializzato e da mezzi opportuni nel pieno rispetto di tutte le condizioni di sicurezza secondo quanto
specificato dalla direzione lavori. Tali pali saranno sostituiti con altri pali del tutto simili a quelli esistenti nel
centro storico ed aventi le seguenti caratteristiche:
Palo tipo NERI 1305.015
Palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 510 UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI
EN ISO 1461 composto come segue:
Palo rastremato in acciaio a sezione circolare zincato a caldo, composto da tre tubi tra loro saldati in corrispondenza
delle rastremazioni, aventi le seguenti dimensioni: diam. cm 15,2 x 200 - diam. 10,2 x 418 - diam. 6,0 x 128.
Il palo dovrà innestarsi per cm 80 in un plinto di fondazione. E’ dotato di una vite M10 per la messa a terra segnalata
da apposita piastrina, di un’asola (D - h. cm 18,6 x 4,5) idonea per il montaggio di morsettiere in classe II di isolamento
con o senza fusibile (mod. Conchiglia), di uno sportello in pressofusione di alluminio posto a chiusura dell’asola con
grado di protezione IP 54, di ghisa, di un’asola (F - h. cm 15 x 4,0) posta sopra il livello di pavimentazione e
di un’asola (I - h. cm 15 x 5,0) posizionata a cm 35 sotto il livello di pavimentazione per il passaggio dei cavi
all’interno. Una guaina termoretraibile con altezza minima di cm 20 formata da materiali compositi , dovrà essere
applicata alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione;
1°) basamento in ghisa, alto cm 35, caratterizzato da un plinto circolare (diam. cm 30 - h. cm 24) sormontato da una
scozia (G) e da un toro (H). Il basamento alla sommità è dotato di tre grani M8 in acciaio inox per il fissaggio
all’anima;
2°-3°) raccordi decorativi in ghisa, da collocare in corrispondenza delle rastremazioni (B).
Forme e misure come riportate nel disegno.
La base in ghisa è realizzata in un’unica fusione.
L’altezza totale fino al secondo raccordo compreso è di cm. 543
Cimapalo tipo NERI 4102.115
La cima dovrà essere formata da elementi in ghisa UNI EN 1561, ghisa sferoidale UNI EN 1563 e acciaio FE 360
UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma, misure e
decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.
La cima è composta come segue:
1°) da un anello per il sostegno del braccio a pastorale in acciaio zincato a caldo. L’assemblaggio anello braccio a pastorale è ottenuto con viti M8 in acciaio inox. L’anello è dotato di due viti M8 in acciaio inox per il
fissaggio con l’anima;
2°) da un anello per il sostegno del braccio a pastorale in acciaio zincato a caldo. L’anello è predisposto di un foro (
diam. cm 1,8) per il passaggio del cavo di alimentazione. L’assemblaggio anello - braccio a pastorale è ottenuto
con viti M8 in acciaio inox. L’anello è dotato di due viti M8 in acciaio inox per il fissaggio con l’anima ;
3°) da un braccio a pastorale, alto cm. 146 con sporgenza ad assemblaggio ultimato di cm. 93. La struttura del braccio è
in tubo di acciaio (diam. cm. 4,2), decori in ghisa
sferoidale e attacchi di sostegno in ghisa sferoidale, il tutto zincato a caldo. Il braccio viene fissato agli anelli di
sostegno 1° - 2° per mezzo di quattro viti M8 in acciaio inox, ed è dotato nella sua parte terminale anch’essa in ghisa
sferoidale, di una filettatura 3/4” GAS per il
fissaggio del corpo illuminante. Il cavo di alimentazione
fuoriesce dall’estremità superiore dell’anima e rientra dentro all’attacco di sostegno superiore
passando all’interno dell’elemento 2°;
4°) da due elementi decorativi in ghisa, ogni elemento viene fissato per mezzo di due viti M8 in acciaio inox, agli anelli
di sostegno 1° - 2°;
5°) da un tubo di acciaio (diam. cm 6,0) zincato a caldo, fissato all’elemento 2° tramite quattro viti M6 in acciaio inox;
6°) da un elemento terminale in ghisa alto cm. 20 (diam. inferiore cm. 11), decorato da due tori e una sfera, viene
innestato sull’elemento 5° e fissato con una vite M8 in acciaio inox (H).
L’altezza totale della cima è di cm. 207.
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Lanterna tipo NERI S323
La lanterna dovrà essere composta da:
un corpo superiore a forma di ogiva in fusione di alluminio, dotato di un foro ø 28 mm e tubino filettato da 3/4” GAS
per l’attacco al sostegno; un corpo cilindrico in pressofusione di alluminio, decorato da alcune modanature, dotato di
un foro ø 28 mm e tubino filettato da 3/4” GAS per l’attacco al sostegno; una visiera in lamiera di alluminio;
un anello porta schermo realizzato in pressofusione di alluminio incernierato alla visiera; un’ottica ciclo-pedonale in
lamiera di alluminio imbutito, spessore 1 mm (lega EN-AW1090, purezza 99,90%-UNI EN 573-3), brillantato ed
ossidato (spessore ossido => 5 micron), fissata all’anello porta schermo; uno schermo di protezione in vetro piano
temperato (IK 08) (EN 62262); una guarnizioni in neoprene espanso posta fra schermo e anello porta schermo; un
sezionatore di linea elettrica; un portalampada in ceramica; bulloneria in acciaio inox.
Art. 57.
Ripristini.
I ripristini saranno realizzati secondo le modalità e la consistenza riportate nelle voci dell’ Elenco prezzi e
negli elaborari di progetto, qualora durante le lavorazioni venissero lesionate delle reti di sottoservizio o immobili
confinanti, questi dovranno essere ripristinati a totale carico dell’appaltatore. Le opere in pristino dovranno essere del
tutto identiche a quelle esistenti.
Capitolo 7
COLLOCAMENTO IN OPERA
Art. 58.
Norme generali per il collocamento in opera
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di
deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in
alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.), nonché
nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte
le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'Appaltatore ha
l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti
da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto
dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei
danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai
durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si
svolge sotto la sorveglianza o, assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
Art. 59.
Collocamento di pali e corpi illuminanti
Il collocamento in opera del sistema di illuminazione costituito da palo e corpo illuminante, deve essere eseguito nel
rispetto della norme tecniche di settore, e secondo le prescrizioni di installazione date dal produttore degli elementi,
nonché della Direzione Lavori. Il sistema di illuminazione deve essere dato cablato e perfettamente funzionante,
compresi accessori, lampadine, morsettiere etc.
Capitolo 8
CARATTERISTICHE TECNICHE E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 60.
Materiali in genere
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di conservazione, risanamento e restauro da
effettuarsi sui manufatti, saranno della località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico,
architettonico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile compatibili con i
materiali preesistenti, in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le proprietà chimiche, fisiche e
meccaniche dei manufatti oggetto di intervento. A tale scopo l'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsiasi fase
lavorativa, di effettuare o fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione c/o laboratori ed istituti di provata
specializzazione, in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla
D.L. Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le forniture previste, su tutti quei materiali
che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o
confezionati e forniti da ditte specializzate. In particolare, sui manufatti aggrediti da agenti patogeni, leggermente o
fortemente alterati, comunque oggetto di intervento, sia di carattere manutentivo che conservativo, se gli elaborati di
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progetto lo prevedono o se dovesse rendersi necessario in corso d’opera, sarà cura dell'Appaltatore mettere in atto tutta
una serie di operazioni strettamente legate alla conoscenza fisico materica, patologica degli stessi, secondo quanto
prescritto dal presente Capitolato, e comunque:
determinare le caratteristiche dei materiali oggetto di intervento ed individuare gli agenti patogeni in aggressione;
individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale, difetti di produzione, errata
tecnica applicativa, aggressione atmosferica, sbalzi termici, umidità, aggressione microrganismi, ecc.);
effettuare in situ e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire l'efficacia e la non nocività dei
prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento. Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni di
progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NORMAL recepite dal Ministero per i Beni Culturali con Decreto
11.11.82, n. 2093.
Il prelievo dei campioni verrà effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato. Sarà in
ogni caso da eseguirsi secondo le norme del CNR.
Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in
cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi
essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo l'Appaltatore
resterà responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro
accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di collaudo finale.
Art. 61.
Sabbie, ghiaie, argille espanse, pomice, pietre
naturali, marmi
Sabbie - Sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocce con alta resistenza alla
compressione, né gessose, né gelive. Dovranno essere scevre da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente, da
detriti organici e sostanze inquinanti. La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso
uno staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e
murature di paramento od in pietra da taglio. L'accettabilità della sabbia verrà definita con i criteri indicati nell'allegato
1 del D.M. 3.6.68 e nell'allegato 1, punto 2 del D.M. 27.7.85; la distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e
comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.
Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da materie terrose.
argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte ad alta resistenza a compressione, non gessose o
marnose. I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o da calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo; dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono assolutamente
escluse le rocce marnose. Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori
circolari del diametro:
di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti e simili;
di cm 4 se si tratta di volti di getto;
di cm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di cm 1 di diametro,
salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono
ammessi anche elementi più piccoli.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-22, ediz. 198486. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 7549/1-12, ediz. 1976.
Argille espanse - Materiali sotto forma di granuli da usarsi come inerti per il confezionamento di calcestruzzi leggeri.
Fabbricate tramite cottura di piccoli grumi ottenuti agglomerando l'argilla con poca acqua. Ogni granulo di colore bruno
dovrà avere forma rotondeggiante, diametro compreso tra mm 8 e 15, essere scevro da sostanze organiche, polvere od
altri elementi estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le sue qualità in un largo intervallo di
temperatura. In genere le argille espanse dovranno essere in grado di galleggiare sull'acqua senza assorbirla. Sarà
comunque possibile utilizzare argille espanse pre-trattate con resine a base siliconica in grado di conferire all'inerte la
massima impermeabilità evitando fenomeni di assorbimento di acque anche in minime quantità.
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Pomice - Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli leggeri di pomice asciutti e scevri da sostanze
organiche, polveri od altri elementi estranei. Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto.
Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana
compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno
avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui
devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e
quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. In particolare le caratteristiche alle quali
dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nella costruzione in relazione alla natura della roccia prescelta,
tenuto conto dell'impiego che dovrà farsene nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D.
16.11.39, nn. 2229 e 2232, nonché alle norme UNI 8458-83 e 9379-89 e, se nel caso, dalle “norme per l'accettazione dei
cubetti di pietra per pavimentazioni stradali” CNR ediz. 1954 e dalle tabelle UNI 2719-ediz. 1945.
Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme,
essere scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione, e di perfetta lavorabilità. Per le opere a “faccia a
vista” sarà vietato l'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di brecce.
Ardesia - In lastre per copertura dovrà essere di prima scelta e di spessore uniforme: le lastre dovranno essere sonore, di
superficie piuttosto rugosa che liscia e scevre da inclusioni e venature.
Marmi - Devono appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta, essere conformi ai campioni di riferimento precedentemente
selezionati. Dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi,
peli, crepe, discontinuità o altri difetti che li renderebbero fragili e poco omogenei. Non saranno tollerate stuccature,
tasselli, rotture, scheggiature. Dovranno inoltre possedere la lavorazione superficiale e/o le finiture indicate a progetto,
le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze.
Trachiti - Si applicano le stesse norme previste per i marmi. Il tipo di trachite dovrà essere uguale o molto simile alla
trachite utilizzata per le opere esistenti e dovrà essere svolta, con spese a carico dell’Impresa, una ricerca presso le cave
presenti nei dintorni al fine di poter scegliere il prodotto più adatto per ogni singola lavorazione ed opera d’arte. Le
partite di materiale da utilizzare in cantiere dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori che indicherà il tipo di
trachite da utilizzare e potrà eventualmente indicare le cave da cui approvvigionarsi.
Art. 62.
Acqua, calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti
idraulici speciali e leganti sintetici
Acqua per costruzioni - L'acqua dovrà essere dolce, limpida, e scevra da sostanze organiche, materie terrose, cospicue
quantità di solfati e cloruri. Dovrà possedere una durezza massima di 32° MEC. Sono escluse acque assolutamente pure,
piovane e di nevai.
Acqua per puliture - Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di
manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite l'utilizzo di appositi filtri contenenti
resine scambiatrici di ioni acide (RSO3H) e basiche (RNH3OH) rispettivamente. Il processo di deionizzazione non
rende le acque sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilità, si potranno ottenere acque di quel tipo operando
preferibilmente per via fisica.
Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione
dei lavori. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non
bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce
necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui
maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
L'impiego delle calci è regolato in Italia dal R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. n. 92 del 18.4.1940) che considera i seguenti
tipi di calce:
calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore non inferiore al
94% e resa in grassello non inferiore al 2,5%;
calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello non
inferiore a 1,5%;
calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in:
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fiore di calce, quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è inferiore al 91%;
calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è inferiore all'82%.
In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurità non dovrà superare il 6% e l'umidità il
3%. Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovrà essere praticata con vagli aventi fori di mm 0,18 e
la parte trattenuta dal setaccio non dovrà superare l'1% nel caso del fiore di calce, e il 2% nella calce idrata da
costruzione; se invece si utilizza un setaccio da mm 0,09 la parte trattenuta non dovrà essere superiore al 5% per il fiore
di calce e del 15% per la calce idrata da costruzione. Il materiale dovrà essere opportunamente confezionato, protetto
dalle intemperie e conservato in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le caratteristiche (peso. e
tipo di calce) oltre al nome del produttore e/o distributore.
Leganti idraulici - I cementi, le calci idrauliche ed eminentemente idrauliche dovranno avere i requisiti di cui alla legge
595 del 26.05.65; le norme relative all'accettazione e le modalità d'esecuzione delle prove di idoneità e collaudo saranno
regolate dal successivo D.M. 3.6.68 e dal D.M. 20.11.84. I cementi potranno essere forniti sfusi e/o in sacchi sigillati.
Dovranno essere conservati in locali coperti, asciutti, possibilmente sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi
teli. Se sfusi i cementi dovranno essere trasportati con idonei mezzi, così pure il cantiere dovrà essere dotato di mezzi
atti allo scarico ed allo stoccaggio in appositi silos; Dovrà essere utilizzata una bilancia per il controllo e la formazione
degli impasti. I cementi forniti in sacchi dovranno avere riportato sugli stessi il nominativo del produttore, il peso, la
qualità del prodotto, la quantità d'acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28
giorni di stagionatura. L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento dovrà essere annotata sul giornale dei lavori
e sul registro dei getti. Tutti i cementi che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed
allontanati.
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati privi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti
inerti; qualunque sia la loro provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.39, n. 2230.
Gessi - Dovranno essere di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione in modo da non lasciare residui
sullo staccio da 56 maglie a centimetro quadro, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. I gessi dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati dall'umidità, approvvigionati in sacchi
sigillati con stampigliato il nominativo del produttore e la qualità del materiale contenuto. Non andranno comunque mai
usati in ambienti umidi né in ambienti con temperature superiori ai 110 °C. Non dovranno inoltre essere impiegati a
contatto di leghe di ferro.
Resine sintetiche
Ottenute con metodi di sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo da molecole di composti organici semplici, per
lo più derivati dal petrolio, dal carbon fossile o dai gas petroliferi. Quali materiali organici, saranno da utilizzarsi
sempre e solo in casi particolari e comunque puntuali, mai generalizzando il loro impiego, dietro esplicita indicazione di
progetto e della D.L., sotto la sorveglianza e l'autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di
intervento. In ogni caso in qualsiasi intervento di conservazione e restauro sarà assolutamente vietato utilizzare prodotti
di sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche e garanzie da parte delle
ditte produttrici. Sarà vietato il loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilità fisica, chimica e meccanica
con i materiali direttamente interessati all'intervento o al loro contorno. La loro applicazione dovrà sempre essere a cura
di personale specializzato nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli operatori. Le proprietà e i metodi di prova su
tali materiali sono stabiliti dall'UNI e dalla sua sezione chimica (UNICHIM), oltre a tutte le indicazioni fornite dalle
raccomandazioni NORMAL. Le loro caratteristiche meccaniche, le modalità d'applicazione e gli accorgimenti
antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.
Resine acriliche - Polimeri di addizione dell'estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli acidi, alle
basi, agli alcoli in concentrazione sino al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima trasparenza, dovranno
presentare buona durezza e stabilità dimensionale, buona idrorepellenza e resistenza alle intemperie. A basso peso
molecolare presentano bassa viscosità e possono essere lavorate ad iniezione. Potranno essere utilizzate quali
consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, con siliconato di potassio ed acqua di calce. Anche come
additivi per aumentare l'adesività (stucchi, malte fluide).
Resine epossidiche - Si ottengono per policondensazione tra eloridrina e bisfenolisopropano, potranno essere del tipo
solido o liquido. Per successiva reazione dei gruppi epossidici con un indurente, che ne caratterizza il comportamento,
(una diammina) si ha la formazione di strutture reticolate e termoindurenti. Data l'elevata resistenza chimica e
meccanica possono essere impiegate per svariati usi. Come rivestimenti e vernici protettive, adesivi strutturali, laminati
antifiamma. Caricate con materiali fibrosi (fibre di lana di vetro o di roccia) raggiungono proprietà meccaniche molto
vicine a quelle dell'acciaio. Si potranno pertanto miscelare (anche con cariche minerali, riempitivi, solventi ed
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addensanti), ma solo dietro esplicita richiesta ed approvazione della D.L.
Resine poliestere - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi bi basici insaturi o loro
anidridi. Prima dell'indurimento potranno essere impastati con fibre di vetro, di cotone o sintetiche per aumentare la
resistenza dei prodotti finali. Come riempitivi possono essere usati calcari, gesso, cementi e sabbie. Anche per le resine
poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalità d'uso enunciati a proposito delle resine epossidiche.
Art. 63.
Laterizi
I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e nell'allegato 1 del D.M. 30 maggio 1974, e alle norme UNI vigenti. I mattoni pieni
per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante, e presentare,
sia all'asciutto che dopo la prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a 35
N/mm2 (UNI 5632-65). I mattoni pieni o semipieni di paramento dovranno essere di forma regolare, dovranno avere la
superficie completamente integra e di colorazione uniforme per l'intera partita. Per tutti i laterizi è prescritto un
comportamento non gelivo, una resistenza cioè ad almeno 20 cieli alternati di gelo e disgelo eseguiti tra i + 50 e -20 °C.
Saranno da escludersi la presenza di noduli bianchi di carbonato di calcio come pure di noduli di ossido di ferro.
I mattoni forati ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 1.6 N per mmq di
superficie totale premuta.
Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza
sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei due lati corti,
dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a kg 120, sia l'urto di una palla di
ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole
dovranno risultare impermeabili (UNI 2619-20-21-22). Le tegole piane infine non dovranno presentare alcun difetto.
Art. 64.
Materiali ferrosi e metalli vari
Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623- 29). Fusione, laminazione trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30.05.1974 (allegati nn. 1, 3, 4) ed alle norme
UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti.
1. Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza
altre soluzioni di continuità.
2. Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà
essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà
sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a fresco e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni;
esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la temperatura; alla rottura dovrà presentare struttura
lucente e finemente granulare.
3. Acciaio fuso in getti - L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli o per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di
prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
4. Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere inoltre
perfettamente modellata. È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
Metalli vari - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati,
e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
Art. 65.
Legnami in genere
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenze essi siano dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912 e alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
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I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. Essi
dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e
venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle
connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo,
dovranno essere scortecciati per tutta la lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle
estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. Nei legnami
grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture,
tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a
spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o
risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
Art. 66.
Tubazioni
Tubi in acciaio - Dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati, dovranno
presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al
pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.
Tubi di grès - In assenza di specifiche nonne UNI si farà riferimento alle vigenti norme ASSORGRES. I materiali di
grès ceramico dovranno essere a struttura omogenea, smaltati interamente ed esternamente con smalto vetroso, non
deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con innesto o manicotto o bicchiere. I tubi saranno cilindrici e
diritti tollerando solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza
di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona
giunzione, l'estremità opposta sarà lavorata esternamente a scannellatura. I pezzi battuti leggermente con un corpo
metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolatura con
apparenti. Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, aderire alla pasta ceramica, essere di durezza
non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del
fluoridrico. La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura,
compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo immerso,
perfettamente secco, nell'acqua non assorba più del 3,5% in peso; ogni elemento di tubazione, provato isolatamente,
deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.
Tubi di cemento - I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento,
ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente circolare di spessore
uniforme e scevri affatto di screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi
di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaietto del calcestruzzo dovrà essere così
intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla
malta.
Tubi in PVC (policloruro di vinile) - Dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo
della ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile
dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi (Circ. Min. Sanità n. 125, 18.7.67). I tubi si
distinguono come previsto dalle norme UNI 7441-47. Il Direttore Lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio
dei campioni da sottoporre a prove, a cura e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli
richiesti, l'Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al
risarcimento dei danni diretti ed indiretti. I tubi drenanti in PVC saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a
basso coefficiente di scabrezza, conformi alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748.
Tubi di polietilene (PE) - Saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2-3% della massa,
dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio
(PN 2.5, 4.6, 10.0). Il tipo a bassa densità risponderà alle norme UNI 6462-63, mentre il tipo ad alta densità alle norme
UNI 711, 7612-13-15.
Per i tubi di adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere garantiti i
requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.
Tubo drenante in pvc duro (pvc U)- Saranno prodotti in PVC conforme alla nerme specifiche di settore, corrugato a
forma di tunnel con suola di appoggio liscia, le fessure drenanti non devono avere una larghezza non inferiore a mm 0.8
e una lunghezza non superiore a mm 25 DN100.
39
Art. 67.
Prodotti per la pulizia dei materiali porosi
Generalità - La pulitura delle superfici esterne di un edificio è un'operazione complessa e delicata che necessita di
un'attenta analisi del quadro patologico generale, di una approfondita conoscenza della specifica natura del degrado,
dello stato di consistenza fisico materica dei manufatti. Un livello di conoscenza indispensabile per identificare la natura
del supporto e dell'agente patogeno, per determinare il processo chimico che innesca il degrado e, di conseguenza la
scelta dei prodotti e delle metodologie più appropriata di intervento (raccomandazioni NORMAL).
Sarà quindi vietato all'Appaltatore utilizzare prodotti senza la preventiva autorizzazione della D.L. e degli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto. Ogni prodotto potrà essere utilizzato previa esecuzione di idonee prove
applicative eseguite in presenza della D.L. e dietro sua specifica indicazione. In ogni caso qualsiasi intervento di
pulitura dovrà esclusivamente preoccuparsi di eliminare tutte quelle forme patologiche in grado di generare degrado al
manufatto, senza pensare quindi all'aspetto estetico e cromatico postintervento. Qualsiasi operazione di pulitura infatti
genera un'azione comunque abrasiva nei confronti dei materiali, andando sempre e in ogni modo ad intaccare (seppur
minimamente) la loro pellicola naturale (pelle) che si dovrà cercare di conservare integralmente. I singoli prodotti
andranno utilizzati puntualmente, mai generalizzandone l'applicazione, partendo sempre e comunque da operazioni più
blande passando via a quelle più forti ed aggressive.
Pulitura con acqua nebulizzata - L'utilizzo di acqua per la pulitura dei materiali porosi richiederà la massima attenzione
in primo luogo nei confronti dei materiali stessi che non devono risultare eccessivamente assorbenti. L'acqua dovrà
essere pura, scevra da sostanze inquinanti e sali, deionizzata e/o distillata. Le particelle d'acqua dovranno avere
dimensioni medie comprese tra 5 e 10 micron. L'irrorazione utilizzerà una pressione di circa 3 atmosfere. L'operazione
dovrà essere effettuata con temperatura esterna di almeno 14 °C ed effettuata ad intervalli regolari, in ogni caso il tempo
di intervento non dovrà mai eccedere le 4 ore consecutive di apporto d'acqua per evitare l'eccessiva impregnazione delle
murature. La produzione di acqua deionizzata si potrà effettuare in cantiere tramite utilizzo di specifica apparecchiatura
con gruppo a resine scambioioniche di portata sufficiente a garantire una corretta continuità di lavoro, gruppo
motopompa a rotore in PVC per la adduzione dell'acqua deionizzata di alimentazione ai nebulizzatori, la formazione di
adatti circuiti idraulici con tubi in PVC per la distribuzione ad un sufficiente numero di ugelli nebulizzatori completi di
rubinetti per la limitazione del flusso, tubi terminali flessibili per la regolazione fine della nebbia di uscita. In ogni caso
l'adatto tempo di intervento sarà da determinarsi su zone campione a tempi crescenti concordati con la D.L.
Pulitura chimica - A causa della pericolosità e della difficoltà di controllo dell'azione corrosiva innescata dai prodotti
per la pulitura chimica, si dovrà operare con la massima attenzione e cautela, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti,
in regime di massima sicurezza per l'operatore. Dovrà essere effettuata esclusivamente dietro specifica autorizzazione
della D.L. e solo sul quelle zone dove altri tipi di pulitura meno aggressiva non sono state in grado si eliminare l'agente
patogeno. Si dovranno utilizzare formulati in pasta resi tixotropici da inerti di vario tipo quali la metil o
carbossilmetilcellulosa, argille, amido, magnesia che verranno opportunamente diluiti, con i quantitativi d'acqua
prescritti dalla D.L. Ad ogni intervento di tipo chimico dovrà seguire abbondante risciacquo con acqua deionizzata per
eliminarne il più possibile le tracce. I prodotti da utilizzarsi potranno essere basici o acidi o sostanze attive e detergenti,
quali saponi liquidi neutri non schiumosi diluiti nell'acqua di lavaggio. Gli acidi si potranno utilizzare per eliminare sali
ed efflorescenze con scarsa solubilità in acqua, per i quali non sono risultate sufficienti le operazioni di lavaggio con
l'acqua nebulizzata. Si potrà inoltre utilizzare acido cloridrico per l'asportazione di solfato di calcio (rapporto con acqua
1/500); acido ossalico in soluzione per l'asportazione di solfato di ferro; acido etil-diamminico-tetracetico (EDTA) per
l'asportazione di consistenti depositi di sali di vanadio e macchie metalliche. Impacchi basici potranno essere utilizzati
per asportare croste dure contenenti materiali poco solubili.
Formulati
Per croste nere di piccolo spessore (1-2 mm) si potrà utilizzare:
1.
Un preparato così formulato: - 50-100 g di EDTA (sale bisodico);
- 30 g di bicarbonato di sodio;
- 50 g di carbosilmetilcellulosa;
- 1000 g di acqua.
2. AB 57, formulato messo a punto dall’ICR , preferibilmente con un pH intorno a 7,5 (sarà comunque sufficiente che
il pH non superi il valore 8 per evitare fenomeni di corrosione dei calcari e la eventuale formazione di sotto prodotti
dannosi).
Il bicarbonato sviluppa anidride carbonica favorendo così il distacco delle croste nere, mentre l'EDTA complessa il
calcio del gesso presente nella crosta, portando in soluzione questo minerale e sostituendolo con solfato sodico, molto
più solubile.
40
La seguente ricetta va usate con molta attenzione, solo esclusivamente in caso di effettivo bisogno, in quanto è in grado
di generare sali solubili sempre dannosi per i materiali solubili:
-
1000 cc di acqua;
30 g di bicarbonato d'ammonio;
50 g di bicarbonato di sodio;
25 g di EDTA (sale bisodico);
10 cc di desogen (sale d'ammonio quaternario, tensioattivo, funghicida);
60 g di carbossimetilcellulosa.
La quantità di EDTA potrà essere variata e portata, se ritenuto necessario, a g 100-125. Alla miscela potranno essere
aggiunte ammoniaca (NH4OH) o trietanolammina (C3H4OH3)N allo scopo di facilitare la dissoluzione di componenti
''grassi'' presenti nella crosta. Ad operazione avvenuta si rende indispensabile un lavaggio ripetuto con acqua
deionizzata.
Biocidi - Prodotti da utilizzarsi per la eliminazione di muschi e licheni. La loro applicazione dovrà essere preceduta da
una serie di operazioni di tipo meccanico per l'asportazione superficiale utilizzando spatole, pennelli a setole rigide,
bisturi, ecc. attrezzi comunque da utilizzarsi con estrema cautela in modo da non esercitare un'azione troppo incisiva sul
manufatto. I biocidi da impiegarsi potranno essere specifici su alcune specie, oppure a vasto raggio di azione. Per
muschi e licheni si possono utilizzare soluzioni acquose all'1/2% di ipoclorito di litio. Per i licheni soluzioni di sali di
ammonio quaternario in acqua all'1/2% o di pentaclorofenolo di sodio all'1%. Per alghe verdi e muffe è possibile
irrorare la superficie intaccata con formalina oppure con una soluzione di acqua ossigenata (25%) e ammoniaca. Per
alghe e microflora si potrà anche utilizzare un germicida disinfettante come il benzalconio cloruro da utilizzarsi in
soluzione acquosa all'1/2% da applicare a spruzzo. Molti di questi prodotti non esplicano un persistente controllo algale,
sarà pertanto utile applicare sulle superfici interessate prodotti algicidi in solvente, in grado di esplicare un'azione
preventiva e di controllo della microflora (alghe, licheni, muffe, microfunghi, ecc.). Tutti i biocidi, pur non essendo in
linea di massima tossici per l'uomo, saranno comunque da utilizzarsi con molta attenzione e cautela; alla loro
applicazione dovrà sempre seguire un abbondante risciacquo con acqua deionizzata.
Art. 68.
Prodotti impregnanti
Generalità - L'impregnazione dei materiali costituenti gli edifici è un'operazione tesa a salvaguardare il manufatto
aggredito da agenti patogeni siano essi di natura fisica, chimica e/o meccanica. Le sostanze da impiegarsi per
l'impregnazione dei manufatti potranno essere utilizzate in varie fasi del progetto di conservazione quali
preconsolidanti, consolidanti e protettivi. Dovranno in ogni caso essere sempre utilizzate con estrema cautela, mai
generalizzandone l'applicazione, finalizzandone l'uso oltre che alla conservazione del manufatto oggetto di intervento,
anche alla prevenzione del degrado che comunque potrebbe continuare a sussistere anche ad intervento conservativo
ultimato. In caso di degrado essenzialmente dovuto:
- ad un'azione fisica indotta dagli agenti atmosferici quali azioni meccaniche erosive dell'acqua piovana (dilavamento,
crioclastismo), azioni meccaniche di cristallizzazione dei sali solubili (umidità da risalita), azioni eoliche (fortemente
abrasive per il continuo trasporto del particellato atmosferico), fessurazioni, rotture, cedimenti di tipo strutturale:
l'impregnante dovrà evitare una rapida disgregazione delle superfici, l'adescamento delle acque ed il loro ristagno
all'interno dei materiali;
- ad un'azione chimica, che agisce mediante un contatto, saltuario o continuato, con sostanze attive quali piogge acide
ed inquinanti atmosferici (condensazione del particellato atmosferico, croste nere, ecc.): l'impregnante dovrà fornire
alle superfici un'appropriata inerzia chimica.
La scelta della sostanza impregnante dipenderà dalla natura e dalla consistenza delle superfici che potranno presentarsi:
-
con rivestimento in pietra a vista compatta e tenace;
con rivestimento in pietra a vista tenera e porosa;
con rivestimento in cotti a vista mezzanelli e forti;
con rivestimento in cotti a vista albasi e porosi;
con rivestimento in cls;
con intonaci e coloriture realizzati durante i lavori;
con intonaco e coloriture preesistenti.
In presenza di una complessità materico patologico così varia ed eterogenea si dovrà intervenire con grande attenzione e
puntualità effettuando preventivamente tutte quelle analisi e diagnosi in grado di fornire indicazioni sulla natura della
materia oggetto di intervento e sulle fenomenologie di degrado. Le sostanze da utilizzarsi dovranno pertanto svolgere le
seguenti funzioni:
- svolgere un'azione consolidante al fine di accrescere o fornire quelle caratteristiche meccaniche di resistenza al
degrado (fisico, chimico, materico, strutturale) che si sono indebolite col tempo o che non hanno mai posseduto;
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- svolgere un'azione protettiva, mediante l'idrofobizzazione dei supporti in modo da renderli adatti a limitare
l'assorbimento delle acque meteoriche, l'adescamento dell'umidità per risalita o da condensa, la proliferazione da
macro e microflora.
In ogni caso la scelta delle sostanze impregnanti sarà effettuata in funzione dei risultati emersi a seguito delle analisi di
cui sopra, di prove e campionature condotte secondo quanto prescritto dalle raccomandazioni NORMAL e da quanto
indicato dalla D.L. Ogni prodotto dovrà comunque essere sempre preventivamente accompagnato da una scheda tecnica
esplicativa fornita dalla casa produttrice, quale utile riferimento per le analisi che si andranno ad effettuare.
In particolare, le caratteristiche richieste in base al loro impiego, saranno le seguenti:
-
sicurezza ecologica, assenza di impatto ambientale, atossicità ed elevata capacità di penetrazione;
buona inerzia chimica nei confronti dei più diffusi agenti inquinanti e assenza di sottoprodotti di reazione dannosi;
resistenza ai raggi UV e comprovata inerzia cromatica (comunque da verificarsi in fase applicativa);
traspirabilità al vapor d'acqua e solubilizzazione dei leganti.
compatibilità fisico-chimica con il materiale da impregnare totale reversibilità della reazione di indurimento;
facilità di applicazione;
Art. 69.
Bitumi ed emulsioni bituminose.
Dovranno avere requisiti stabiliti nelle norme di accettazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Ove non sostituite da altre più aggiornate valgono le norme seguenti:
- per i bitumi per usi stradali: fascicolo n.2 ed. 1951;
- per le emulsioni bituminose per usi stradali: fascicolo n.3 ed. 1958;
- per bitumi liquidi: fascicolo n.7 ed. 1957.
Art. 70.
Profilati e mastici per giunti.
I mastici gommobituminosi elastoplastici dovranno essere durevoli, non soggetti a colare alle temperature elevate (70
gradi C); non fragili alle temperature prossime allo zero; dovranno aderire perfettamente alle superfici, in modo da non
distaccarsi durante i fenomeni di dilatazione e ritiro delle strutture sigillate.
I sigillanti di tipo al thiokol dovranno essere forniti da qualificata Ditta produttrice e costituire sigilli elastici e
perfettamente aderenti ai lembi sigillati.
Di tutti i materiali di sigillo l'Impresa dovrà dichiarare la provenienza, la composizione, le caratteristiche, sottoponendo
almeno tre campioni alla scelta della D.L. corredati da tutte le referenze disponibili di prove tecniche e di soddisfacente
impiego.
Art. 71.
Malte e conglomerati.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune.
Calce spenta in pasta ...........mc 0.25 ÷ 0.40
Sabbia ................................. ” 0.85 ÷ 1.00
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
Calce spenta in pasta ...........mc 0.20 ÷ 0.40
Sabbia ................................. ” 0.90 ÷ 1.00
c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura).
Calce spenta in pasta ......... mc 0.35 ÷ 0.45
Sabbia vagliata .................... ” 0.800
d) Malta grossa di pozzolana.
Calce spenta in pasta ......... mc 0.22
Pozzolana grezza ................ ” 1.10
e) Malta mezzana di pozzolana.
Calce spenta in pasta ......... m3 0.25
Pozzolana vagliata .............. ” 1.10
f) Malta fina di pozzolana.
Calce spenta in pasta ......... m3 0.28
Pozzolana vagliata .............. ” 1.05
g) Malta idraulica.
Calce idraulica ............... q.li (da 3 a 5)
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Sabbia ........................... m3 0.90
h) Malta bastarda.
Malta di cui alle lettere a), b), g) m3 1.00
Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 1.50
i) Malta cementizia forte.
Cemento idraulico normale ..... q.li (da 3 a 6)
Sabbia ..................................... m3 1.00
l) Malta cementizia debole.
Agglomerante cement.a l.presa q.li (da 2.5 a 4)
Sabbia ........................................ m3 1.00
m) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 6.00
Sabbia .................................................. m3 1.00
n) Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
o) Malta per stucchi.
Calce spenta in pasta ......... m3 0.45
Polvere di marmo ................. ” 0.90
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.
Calce comune .................. m3 0.15
Pozzolana .......................... ” 0.40
Pietrisco o ghiaia ................ ” 0.80
q) Calcestruzzo in malta idraulica.
Calce idraulica ............. q.li (da 1.5 a 3)
Sabbia .......................... m3 0.40
Pietrisco o ghiaia ............ ” 0.80
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni,sottofondi.
Cemento ................... q.li (da 1.5 a 2.5)
Sabbia ........................m3 0.40
Pietrisco o ghiaia ......... ” 0.80
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento ..................... q.li (da 3 a 3.5)
Sabbia ......................... m3 0.40
Pietrisco o ghiaia ........... ” 0.80
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
I materiali, le malte ed in conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto
essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l'Impresa sarà in obbligo di
provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo
essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo
di macchine impastatrici o mescolatrici.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con
le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità d'acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o
pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni
contenute nel D.M. del 26 marzo 1980-D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l'impiego
immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad
eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.
Art. 72.
Calcestruzzi semplici e armati.
Calcestruzzi in genere
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I calcestruzzi saranno eseguiti con inerti di almeno tre classi vagliati e lavati, la cui composizione risponderà alla curva
granulometrica prescritta, che di massima sarà:
p= 100 (d)1/3D
ove "p" è il peso percentuale del passante al setaccio di foro "d" (cemento compreso) e "D" è il diametro massimo
dell'inerte.
In ogni caso la composizione granulometrica degli aggregati ed il rapporto acqua-cemento saranno oggetto di
sperimentazione preliminare che l'Impresa si obbliga ad effettuare, sotto la sorveglianza della Direzione Lavori, a sue
spese presso Laboratori Ufficiali.
Il cemento sarà di norma pozzolanico e d'alto forno e del tipo 325 o 425 a seconda delle necessità di impiego e delle
prescrizioni della Direzione Lavori.
I calcestruzzi dovranno presentare a 28 giorni di stagionatura una resistenza caratteristica cubica R'ck' determinata in
base a quanto prescritto dal D.M. 16.6.1976 (art.21 legge 5.11.1971 n.1086) e successivi aggiornamenti, in nessun caso
inferiore a quella indicata, per i singoli tipi, nella seguente tabella:
Tipo del Dosaggio minimo Tipo
R' ck
calcestruzzo
cemento
cemento (N/mm2)
----------------------------------------------------A
200
325
=
B
250
325
15
C
300
325
20
D
300
425
25
E
400
425
30
----------------------------------------------------Eventuali variazioni di dosaggio o di tipo di cemento, se ordinate dalla Direzione Lavori, saranno valutate con i
relativi prezzi di elenco a pié d'opera.
In corso di getto delle opere dovranno essere effettuati, dei prelievi di cubetti, costituiti ciascuno da quattro provini,
- formati con calcestruzzo prelevato alla bocca della betoniera e vibrato - in numero che sarà fissato dalla Direzione
Lavori a suo insindacabile giudizio: ma non inferiore, per ogni tipo di elenco di calcestruzzi non armati o solo
debolmente armati (fino a 30 Kg/mc), a un prelievo ogni 500 metri cubi e per i cementi armati a quanto stabilito dal
D.M. 16.3.1980 (art.21 legge 5.11.1971, n.1086) e successivi aggiornamenti; tali provini dopo maturazione verranno
sottoposti a prove di resistenza.
In caso di risultati inferiori rispetto alle resistenze prescritte, il D.L. ordinerà il prelevamento di campioni in sito da
sottoporre ad analoghe prove di compressione.
Se saranno confermati i risultati inferiori alle prescrizioni, la Direzione Lavori avrà la facoltà - in relazione alla
funzione del calcestruzzo di qualità scadente - di ordinare la demolizione e il rifacimento della struttura o la esecuzione
di adeguate opere di consolidamento, il tutto a carico dell'Impresa.
Le prove sclerometriche, eventualmente effettuate per controllo speditivo, avranno solo valore indicativo.
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con mezzi meccanici, possibilmente in impianti di betonaggio
centralizzato, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
L'impasto dovrà risultare di consistenza omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato
senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi) e lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa
o sulla superficie dei manufatti dopo aver eseguito la vibrazione).
La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con impiego di acqua maggiore di quanto previsto nella composizione del
calcestruzzo.
La Direzione Lavori potrà consentire, previa approvazione del tipo proposto dall'Impresa, l'impiego di aeranti e
plastificanti in misura non superiore al 5% del peso del cemento.
Per l'impiego di tali sostanze l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo oltre al prezzo del
calcestruzzo.
Il trasporto del calcestruzzo al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la separazione dei
singoli componenti e comunque ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo.
In caso di utilizzo di calcestruzzi preconfezionati, oltre a restare valide le prescrizioni del presente articolo, ci si dovrà
uniformare alle norme UNI 7163 dell'aprile 79.
Il getto verrà eseguito con ogni cura e regola d'arte, con attrezzature idonee ed atte ad evitare la segregazione, dopo aver
preparato accuratamente e verificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, ed in maniera che le strutture
abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati e alle prescrizioni della Direzione Lavori
si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.
I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione Lavori.
Le superfici dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza concavità, risalti, nidi di ghiaia,
sbavature od irregolarità di sorta, tali comunque da non richiedere alcun tipo di intonaco, né tanto meno spianamenti,
abbozzi o rinzaffi.
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Pertanto, le casseforme dovranno essere preferibilmente metalliche, oppure, se di legno, rivestite di lamiera; saranno
tuttavia consentite casseforme di legno non rivestite, purché il tavolame e le relative fasciature ed armature siano
perfettamente connesse e lisciate in modo da conseguire tale risultato.
L'assestamento in opera verrà eseguito per qualunque tipo di calcestruzzo mediante vibrazione ad alta frequenza, con
idonei apparecchi approvati dalla Direzione Lavori.
All'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai 50 cm resi dopo la
vibrazione.
Tra le successive riprese del getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze di aspetto.
Nel caso di interruzione dei getti per un periodo superiore a 24 ore, la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la
superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida dosata a ql.6 di cemento
per ogni mc di sabbia.
Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua
lo dilavi e ne pregiudichi la qualità.
A getto ultimato, in particolare dei rivestimenti e delle strutture sottili, sarà curata la stagionatura in modo da evitare un
rapido prosciugamento delle superfici, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei, regolarmente approvati
dalla Direzione Lavori.
Durante il periodo di presa ed indurimento, i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di
ogni genere.
I calcestruzzi per i quali necessitino idonee caratteristiche di impermeabilità non dovranno dar luogo a trapelazioni,
gocciolamenti e trasudi.
Per ottenere ciò l'Impresa dovrà usare ogni accorgimento (in particolare nella granulometria, nella costipazione, nelle
riprese) e potrà impiegare anche additivi purché approvati dalla Direzione Lavori: questi restano a suo completo carico,
come pure tutti gli interventi ed intonaci speciali successivi che si rendessero necessari per assicurare l'impermeabilità,
sempre previa approvazione della Direzione Lavori.
In tutti i casi dovrà essere assicurata l'impermeabilità anche in presenza di attraversamenti di tubi o altro.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare detrazioni nel caso di getti difettosi, restando a carico dell'Impresa ogni
ripresa, fratazzatura, spennellatura o intonacatura.
Tali applicazioni potranno essere effettuate solo sul calcestruzzo appena sformato dopo non più di trenta ore dal getto.
Superato tale limite di tempo ogni applicazione potrà essere effettuata solo impiegando gli additivi o i materiali
particolari atti ad assicurare una perfetta adesione sul getto (resine epossidiche, emulsioni viniliche e simili), sempreché
la Direzione Lavori non ordini la demolizione dell'opera.
Opere in cemento armato
Oltre a quanto prescritto nel precedente articolo, per l'esecuzione delle opere in c.a. l'Impresa dovrà attenersi alle
prescrizioni contenute nell' Elenco delle lavorazioni ed inoltre alle norme contenute nel D.M. 31.8.72 per l'accettazione
dei leganti idraulici, a quelle del D.M. 26.3.1980 e successivi aggiornamenti per l'esecuzione delle opere di
conglomerato cementizio e alle eventuali altre disposizioni emanate dalle competenti autorità (circolari della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP., A.N.A.S. ecc.).
Nel prezzo a corpo dell'appalto dovrà essere prevista la sottofondazione, la platea, le pareti e la soletta dei pozzetti di
linea secondo la consistenza indicata negli elaborati grafici e con le prescrizioni contenute nell’ Elenco delle
lavorazioni sopradetto.
Nel suddetto prezzo a corpo è inoltre previsto la realizzazione degli ancoraggi da eseguirsi in calcestruzzo secondo la
consistenza indicata negli elaborati grafici e con le prescrizioni dell’ Elenco delle lavorazioni.
Tutte le strutture in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base a calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e particolari costruttivi e da una relazione, redatti e firmati da un ingegnere
specialista, che l'Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori entro il termine che le verrà prescritto.
Detto ingegnere eseguirà la verifica dei calcoli attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto e allegati al
contratto o alle norme che gli verranno impartite.
La redazione dei calcoli statici deve essere preceduta da indagini geotecniche (ove non fossero sufficienti quelle
effettuate in sede di progettazione) da eseguirsi secondo le istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP.,
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore n.3797 del 6.11.1967 e secondo le indicazioni del Direttore dei
Lavori, per accertare le caratteristiche dei terreni interessati dalle fondazioni, in maniera da attingere tutti quegli
elementi utili per il dimensionamento ed il calcolo delle fondazioni stesse e delle eventuali opere di sostegno delle terre,
nonché per determinare il loro piano di posa.
Nella redazione dei calcoli dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella circolare LL.PP. n. 18591 del
9.11.1978 e successive modifiche ed integrazioni.
L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in c.a. non esonera in alcun modo
l'Impresa dalle responsabilità che le derivano per legge e per le previste pattuizioni del contratto, restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell'esclusivo
interesse dell'Amministrazione Appaltante, l'Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto
ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esatta esecuzione; pertanto, essa
dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze
45
Art. 73.
Prove dei materiali.
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’impresa
sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni
di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese per dette prove secondo le tariffe degli istituti
stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio dirigente, munendoli di sigilli e firma del
Direttore dei lavori e dell’impresa.
Capitolo 9
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 74.
Generalità
L’elenco prezzi costituisce la descrizione ovvero i limiti di fornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione ivi indicati.
I prezzi riportati si riferiscono a lavori eseguiti applicando la miglior tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima
qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e le prestazioni risultino complete e finite a regola d'arte in
relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione Lavori vorrà esplicitare.
1. L'elenco dei prezzi unitari in base ai quali, dedotto il ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le
opere compiute. I prezzi unitari assegnati dall'elenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e,
quindi, compensano ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o
indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di contratto e con i limiti
di fornitura descritti.
2. Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso con qualità e
pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco. La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente
scelta dall'Appaltatore, purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione Lavori. I materiali forniti
saranno rispondenti a tutte le prescrizioni del presente capitolato e dell’elenco prezzi nonché a tutte le leggi vigenti in
materia o alle norme UNI in vigore al momento della fornitura.
3. Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potrà provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ovvero si
procederà in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore e contabilizzate a parte. In tal caso
le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari al loro perfetto funzionamento.
4. L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si obbliga a far osservare
dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'appaltatore sarà in ogni caso
responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o operai.
5. I lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e applicando
i prezzi unitari di cui al presente elenco: in tali prezzi, al netto del ribasso d'asta, si intendono compresi la necessaria
assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente elenco e nel contratto di
fornitura. Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza,
non saranno suscettibili di misurazione. Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioè
in economia) e concordati a priori.
6. Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori Regole d'Arte e di prassi di cantiere nonché in
perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.
7. L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o
natura anche in periodo di ferie o festivi.
Art. 75.
Criteri di valutazione
Qualora non sia diversamente indicato nelle singole voci, la quantità delle opere sarà valutata con metodi geometrici
oppure a peso secondo le seguenti specifiche generali.
Ponteggi e puntellazioni - I ponteggi esterni ed interni sono compensati con le voci di elenco prezzi relativi alla
sicurezza e sono comprensivi di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente al momento dell’esecuzione delle
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opere in ordine alla sicurezza del personale e verso l’esterno del cantiere.
Trasporti - I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le
materie in cumulo prima del carico su mezzo senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico,
oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà compreso il carico
e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza.
Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli
attrezzi e delle macchine. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in
cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito. Nel prezzo di noleggio sono compresi gli
oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il
noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.
Scavi e rinterri - Oltre agli obblighi particolari emergenti dalle voci di elenco si devono ritenere compensati tutti gli
oneri per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., per taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia
asciutte che bagnate, in presenza d'acqua e di qualsiasi consistenza, per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e
scarico in rilevato o interrato, od a rifiuto, a qualsiasi distanza, per sistemazione delle materie a rifiuto, per deposito
provvisorio e successiva ripresa e reimpiego a sistemazione definitiva, per ogni indennità di deposito temporaneo o
definitivo, per regolarizzazione delle scarpate o pareti, per spianamenti del fondo, per formazione di gradoni, per
successivo reinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere e sopra le
fognature ed i drenaggi, secondo le sagome definite di progetto, per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione
completa degli scavi. Gli scavi saranno:
a) di sbancamento, quando l'allontanamento del materiale scavato può effettuarsi senza l'uso di mezzi di sollevamento;
b) a sezione ristretta, qualora si abbia uno scavo di sbancamento con larghezza uguale o inferiore all'altezza di scavo.
c) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del terreno
naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento e comporti un sollevamento verticale per la
eliminazione dei materiali scavati;
Gli scavi di sbancamento si misureranno con il metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo in
loco escludendo cioè l'aumento delle materie scavate. Negli scavi a sezione obbligata e ristretta il volume si ricaverà
moltiplicando l'area di fondo scavo per la profondità del medesimo, valutato nel punto più depresso non franato del
perimetro; la parte che eccede il volume così calcolato sarà considerato scavo di sbancamento; in nessun caso si
valuterà il maggior volume derivato da smottamento di pareti di scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte
inferiore degli scavi, i relativi volumi verranno misurati geometricamente, scomponendo i volumi stessi in figure
elementari semplici ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate. Per gli scavi che necessitano di paratie,
sbadacchiature e simili, le dimensioni per il calcolo dei volumi comprendono anche lo spessore del legname d'armatura.
Nel caso in cui l'Appaltatore provvederà a far eseguire prosciugamenti, sarà pagato a parte il nolo della motopompa.
Art. 76.
Opere edili in genere
Calcestruzzi, ferro, ferro per C.A. - I conglomerati per strutture in C.A. si valuteranno a volume effettivo, senza cioè
detrazione per il volume occupato dalle armature. La valutazione delle armature verrà effettuata a peso, sia con pesatura
diretta degli elementi lavorati a disegno sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari relativi. Le
casseforme si valuteranno al vivo delle strutture da gettare. Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche
compresi e compensati i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, (qualunque sia l'altezza alla quale
l'opera in cemento armato dovrà essere costruita), il getto con l'eventuale uso di pompa e la vibratura. Saranno anche
compensate la piccola armatura di sostegno.
Massetti, vespai e sottofondi - Le opere verranno valutate a volume effettivo ad eccezione del vespaio aerato in laterizio
da pagarsi a superficie effettiva. I massetti ed i sottofondi verranno valutati a superficie per uno spessore predeterminato
ovvero per mq e per cm di spessore.
Pavimenti - I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per
ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni operazione intesa a dare i
pavimenti stessi completi e rifiniti, escluso il sottofondo che verrà invece pagato a parte. In ciascuno dei prezzi
concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le spese di ripristino e di
raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.
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Murature in genere - Le opere in muratura verranno in generale misurate al vivo (escludendo lo spessore degli intonaci)
con l'applicazione di metodi geometrici a volume o a superficie come indicato nelle singole voci. Nelle murature di
spessore superiori a cm 15 da misurarsi a volume, si detrarranno i vuoti per incassi larghi cm 40 per qualsiasi profondità
e lunghezza, nonché per incassi a tutto spessore la cui sezione verticale retta abbia superficie superiore a mq 1.00. Le
murature di spessore fino a cm 15 si misureranno a superficie effettiva con la sola detrazione di vuoti aventi superficie
superiore a mq 1.00. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre
eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono poi essere caricati a rettapieni. Per
questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque e in generale delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri. Nei prezzi sono compresi gli oneri
per la formazione di spalle, sguinci, spigoli, incassature per imposte di archi, piattabande e formazione di feritoie per
scolo di acqua o ventilazione. Saranno valutate con i prezzi delle murature rettilinee senza alcun compenso in più, anche
quelle eseguite ad andamento planimetrico curvilineo. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto
superiore a cm 5 sul filo esterno del muro saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei
prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di aggetto inferiore o uguale a cm 5 non verrà applicato alcun
sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà
considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa o in foglio si misureranno a
vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture superiori a mq 1.00, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di sordini, piattabande, spalle, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la D.L. ritenesse opportuno di
ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
Murature ed opere in pietra naturale da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro
cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri
manufatti da pagarsi a superficie saranno valutati in base alla somma del minimo rettangolo circoscrivibile. Per le
categorie da misurarsi a sviluppo lineare, questo andrà misurato in opera secondo misure a vista. Per le pietre di cui una
parte viene lasciata grezza si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però conto delle eventuali
maggiori sporgenze della parte non lavorata rispetto alle dimensioni assegnate dai tipi descritti. Nei prezzi relativi di
elenco si intendono sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
Ripresa di murature in pietrame – Le riprese delle murature saranno conteggiate a mc effettivo di muratura ripresa.
Rivestimenti - I rivestimenti saranno misurati (esclusi quelli in pietra naturale) secondo la superficie effettivamente
vista qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la
posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché
l'onere per la stuccatura finale dei giunti e la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire.
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN BASALTO, PIETRA NATURA O TRACHITE – saranno conteggiati a mq di
superficie effettivamente realizzato.
Fornitura di marmi, pietre naturali o artificiali - I prezzi per la fornitura di marmi e pietre naturali o artificiali si
applicheranno alle superfici effettive dei materiali una volta posti in opera. Nello specifico i prezzi indicati in elenco
comprenderanno gli oneri per la fornitura, lo scarico nell'ambito del cantiere, il deposito e la protezione in deposito, la
ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento al piano di lavoro dei materiali a qualsiasi altezza, con eventuale
protezione, copertura e fasciatura, per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento o altro
materiale, per la fornitura di grappe, regoli, staffe, perni, chiavette, lastre di piombo, viti, tasselli, supporti e/o telai
metallici occorrenti per il fissaggio, per ogni lavorazione occorrente alle strutture murarie e per la successiva chiusura,
stuccatura e sigillatura del supporto murario e dei giunti, per la completa ed accurata pulitura, per la protezione a mezzo
di opportune opere provvisorie dei manufatti già posti in opera. Saranno compresi e compensati nel prezzo anche gli
oneri dell'imbottitura dei vani dietro ai pezzi stessi o comunque tra le pietre e le opere murarie da rivestire in modo da
eseguire collegamenti ed incastri a perfetta Regola d'Arte.
Intonaci - I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro misura superi cm 5.00. I
prezzi degli intonaci varranno sia per superfici piane che curve e per intonaci su murature di mattoni forati dello
spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci
interni sui muri di spessore maggiore di cm 15 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle
riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq
4.00, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno
computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi
siano, ed aggiunte le loro riquadrature. Le superfici di intradosso delle volte, di qualsiasi monta e forma, verrà
determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20.
Trattamenti decapanti e consolidanti antisale – saranno conteggiata a mq di superficie di muratura tratta detraendo i vani
delle aperture.
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Verniciature protettive – Tutte le verniciature prottettive saranno valutate a mq di superficie effettivamente trattata.
Serramenti in legno - Gli infissi come porte, finestre, vetrate e simili presenti nel progetto saranno conteggiate cadauna,
secondo le specifiche dimensionali presenti nelle singole voci di lenco prezzi. Piccole variazioni dimensionali sono
comprese nel prezzo. Gli infissi dovranno corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione
Lavori. I prezzi in elenco comprendono la fornitura a piè d'opera del manufatto e dei relativi accessori di cui sopra,
l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
Opere in ferro - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso, questo si intenderà riferito al manufatto dato
completo in opera con la esclusione degli sfridi.
Opere in vetro - Saranno valutate riferendosi alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa in opera. Per
gli elementi non rettangolari si assume come superficie quella del minimo rettangolo circoscrivibile. Il prezzo è
comprensivo del mastice, dei siliconi, delle punte per il fissaggio, delle lastre, dei fermavetro in legno o altro materiale
prescritto e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro. Superfici unitarie non inferiori a mq 0,5.
Opere da pittore - Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse
norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)
per le porte, (x 2) si computerà due volte la luce netta dell'infisso oltre alla mostra e allo sguincio, se ci sono, non
detraendo l'eventuale superficie di vetro. E compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi e del
cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra
o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza
tener conto di sagome, risalti o risvolti;
per le finestre senza persiane, (x 3) ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo
così compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);
per le finestre senza persiane e senza controsportelli, (x 1) si computerà una volta sola la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);
per le opere in ferro semplici, (x 0,75) e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, saranno valutati per
tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura
dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
per le opere in ferro di tipo normale a disegno, (x 1) quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende
altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
Tubi per dranggio- i condotti per dreanaggio saranno conteggiati a metro lineare e sono compresi gli oneri per la
creazione delle pendenze, le giunzioni e i raccordi.
Geotessile – la posa del geotessile verrà conteggiata a mq di superficie da rivestire.
Art. 77.
Interventi su solai, cordoli, architravi
Solai - Ogni tipo di solaio, esclusi i solai interamente in cemento armato, qualunque sia la sua forma, sarà pagato al
metro quadro di superficie netta misurato all'interno dei muri e delle travi o cordoli di calcestruzzo. Nei prezzi dei solai
è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrenti per dare il
solaio completamente finito, come prescritto dalle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
Solai inclinati - Le coperture in genere saranno computate a metro quadrato, misurando geometricamente in proiezione
orizzontale la superficie delle falde del tetto senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli ed altre parti sporgenti dalla
copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq 2, nel qual caso di debbono dedurre per intero. Non si terrà
conto delle sovrapposizioni dei giunti.
Manto di copertura - Le riparazioni saranno computate a metro quadrato, misurando geometricamente le superfici delle
falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli ed altre parti sporgenti dalla copertura, purché non
eccedenti ciascuna la superficie di mq 2, nel qual caso di debbono dedurre per intero.
Lattonerie - Le opere da lattoniere quali, canali di gronda, scossaline, converse, saranno misurate a peso. Nel prezzo
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sarà compresa la fornitura di cicogne, tiranti, grappe, cravatte, collari.
Coibentazioni - Verranno valutate a superficie e/o volume a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione
dei vuoti e delle zone non protette con superficie superiore a mq 0,5.
Impermeabilizzazioni - Le impermeabilizzazioni saranno valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle
parti non impermeabilizzate con superficie singola superiore a mq 0,5.
Art. 78.
Rimozioni, demolizioni
Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni onere
per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile.
Demolizione di murature e tagli - Saranno in genere pagate a mc di muratura effettivamente demolita, compresi intonaci
e rivestimenti a qualsiasi altezza. Sarà fatta deduzione di tutti i fori pari o superiori a mq 2. Le demolizioni in breccia
saranno considerate tali quando il vano utile da ricavare non superi la superficie di mq 2, ovvero quando la larghezza
non superi i cm 50.
Demolizione di intonaci e rivestimenti e stucchi - Gli intonaci, demoliti a qualsiasi altezza, saranno computati secondo
la superficie reale deducendo i vani di superficie uguale o superiore a mq 2.00 e, nel caso in cui si riferiscano a
murature di spessore maggiore di cm 15, sarà valutata a parte la riquadratura di detti vani. La spicconatura
dell’intonaco e intesa per spessori sino a 6 cm. Ed è compresa la demolizione sino alla pietra viva. Gli stucchi o le colle
devono essere demolite di qualunque spessore esse siano e verran oconteggiate a mq di superficie effettivamente
demolita.
Demolizione di pavimenti - I pavimenti di qualsiasi genere e materiale saranno valutati per la superficie vista tra le
pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. Nel
prezzo è compreso l'onere della demolizione dell'eventuale zoccolino battiscopa di qualunque genere.
Demolizione di PAVIMENTAZIONI STRADALI - I pavimenti di qualsiasi genere e materiale saranno valutati per la
superficie della sede stradale effettivamente rimossa. Nel prezzo è compreso l'onere della demolizione dell'eventuale
cordonatura laterale di qualunque genere. Nella demolizione della pavimentazione è compreso lo scavo in larga sezione
sino ad arrivare alla quota di progetto.
Demolizione dei solai - La demolizione dei solai sarà valutata a superficie in base alle luci nette degli stessi. Saranno
comprese nel prezzo delle demolizioni dei solai:
- se con struttura portante in legno, la demolizione del tavolato con sovrastante sottofondo e dell'eventuale soffitto su
incannucciato o rete;
- se del tipo misto in c.a. e laterizio, la demolizione del pavimento e del soffitto, salvo che non risulti prescritta la
rimozione accurata del pavimento.
Rimozione della grossa orditura del tetto – Verra computata e mc di volume effettivo degli elementi rimossi. Nel caso
della rimozione di singoli elementi o di parti della grossa orditura, verrà computata solamente la parte interessata. Nel
prezzo è compensato anche l'onere della rimozione delle eventuali banchine di appoggio.
Smontaggio di impalcato in legno- verrà calcolato a mq
Art. 79.
Sistemi di illuminazione
Demolizione di punto luce – verranno conteggiati cadauno, compreso ogni onere
Fornitura e posa di pali di illuminazione e armature – verranno conteggiati cadauno, compreso ogni onere per dare
l’opera finita e perfettamente funzionante, sono compresi la realizzaizone del pozzetto e del plinto di fondazione.
Art. 80.
Opere specialistiche
Ogni intervento di conservazione specialistico interessa di norma la superficie del manufatto; l'estensione di
quest'ultimo è pertanto da acquisire nel modo più esatto possibile tramite preciso rilievo restituito in scale opportune.
Tutti quei manufatti compositi, costituiti da materiali di natura diversa, di dimensioni ridotte, di forma complessa o che
presentino finiture particolarmente e finemente lavorate, andranno valutati a corpo.
Saranno da valutarsi a misura secondo le seguenti prescrizioni:
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Abassamento o sollevamento delle quote dei pozzetti esistenti – verranno conteggiati cadauno
Allacci fognari- verranno conteggiati cadauno
Manufatti archeologici - Tutti i manufatti riconducibili a semplici forme geometriche, nel caso sia di oggetti integri sia
di frammenti, si inquadreranno nella forma geometrica di riferimento. Di tutti gli altri manufatti si calcolerà la
superficie moltiplicando lo sviluppo del loro profilo (utilizzando una fettuccia metrica) per la circonferenza del minimo
cilindro circoscrivibile. Gli elementi applicati saranno misurati con gli stessi criteri e sommati. Il computo metrico
dovrà comprendere anche la misura della superficie interna misurabile.
Cornici, modanature - Per manufatti di fattura complessa e fortemente lavorati si calcolerà la superficie inscrivibile in
forma geometrica regolare moltiplicata per la lunghezza. Per manufatti semplici dovrà essere calcolata la superficie
effettiva tramite lo sviluppo del profilo (utilizzando fettuccia metrica) per la lunghezza della loro membratura più
sporgente.
Sculture a tutto tondo - Andrà misurata la superficie laterale del cilindro medio circoscrivibile incrementato del 20% per
sculture di ornato semplice, del 40% per sculture di ornato ricco e complesso. Il cilindro medio sarà calcolato rilevando
la circonferenza in almeno quattro punti significativi escludendo quelle minime (collo, caviglia, ecc.). Le parti molto
aggettanti non verranno incluse nel cilindro medio, ma verranno misurate con gli stessi criteri e ad esso sommate. Nel
caso di sculture cave, la valutazione sarà da esprimersi a corpo.
Rilievi - Il manufatto andrà inquadrato in una o più forme geometriche piane e regolari. Lo sviluppo della superficie
sarà incrementato del 10% per bassorilievi, del 20% per rilievi medi, del 40% per altorilievi.
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