Principali contenuti del Regolamento uso Prodotti Fitosanitari

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Principali contenuti del Regolamento uso Prodotti Fitosanitari
Regolamento Intercomunale Gestione ed Uso
Prodotti Fitosanitari comuni area DOCG
Conegliano Valdobbiadene:
NORME E PRESCRIZIONI VERSIONE AGGIORNATA 2013
Comune di San Pietro di Feletto
PREMESSA
• Questa presentazione non
sostituisce il Regolamento
aggiornato e approvato;
• La presentazione ha solamente lo
scopo di proporre i suoi principali
contenuti normativi in modo facile
e semplificato;
• Oltre alle definizioni, mancano gli
articoli 4, 5, 6 e 7 in quanto fanno
riferimento alla normativa vigente;
• Per qualsiasi dubbio fare sempre
riferimento al Regolamento.
Principale normativa di riferimento
•
•
•
Direttiva 2009/128/CE (recepita a livello nazionale con D.lgs
150/12) concernente l’uso sostenibile dei pesticidi
Regolamento 2009/1107/CE relativo all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari
DPR 290/01 Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti e successive modificazioni e
integrazioni.
Riferimenti scientifici
•
Progetti TOPPS e
TOPPS PROWADIS
Università di Torino;
(www.topps-unito.it)
•
•
Progetto DERIVA
Università di Padova
Progetto Vitinnova
CRA – VIT, Consorzio
di Tutela
Regolamento 1^ Parte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Definizioni;
Campo di applicazione;
Competenze ed obblighi nella difesa fitosanitaria ;
Gestione dei vegetali e/o prodotti vegetali
contaminati e/o infestati;
Vendita di prodotti fitosanitari;
Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei
prodotti fitosanitari revocati;
Acquisto di prodotti fitosanitari;
Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione
dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle
aziende agricole.
Regolamento 2^ Parte
9. Esecuzione dei trattamenti con prodotti
fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle
tecniche di difesa integrata e biologica;
10. Adozione delle tecniche di lotta guidata;
11. Esecuzione dei trattamenti con erbicidi;
12. Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione
delle attrezzature usate per i trattamenti ;
13. Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari
vuoti;
14. Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e
loro coadiuvanti;
15. Sanzioni;
16. Revisione e aggiornamento.
Allegati
• ALLEGATO I: Glossario
• ALLEGATO II: Vigilanza, Obblighi ai fini della
condizionalità validi per tutte le aziende, Obblighi
validi per le aziende che utilizzano anche prodotti
classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T,
XN), dati che il registro deve contenere, Formazione,
informazione e sensibilizzazione
• ALLEGATO III: Nuova etichettatura e relative frasi di
rischio dei prodotti chimici
• ALLEGATO IV: Glossario macchine irroratrici
• ALLEGATO V: Fac simile cartello trattamento
fitosanitario
Principali norme e prescrizioni
Capisaldi e obiettivi
1. Razionalizzazione e riduzione della pressione
degli interventi fitosanitari,
2. Divieto d’uso dei prodotti fitosanitari
classificati T+ e T, limitazione dei prodotti Xn,
con possibilità di utilizzo solo nelle effettive
necessità,
3. Gestione della deriva: ovvero impedire alla
deriva di entrare nella proprietà di terzi,
attraverso sistemi tecnici e naturali integrati
(rivalutazione delle fasce alberate) che ne
inibiscano la formazione,
4. Tutela delle aree sensibili o specifiche,
particolarmente sensibili e corpi idrici.
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
 Il presente regolamento si applica
integralmente al territorio comunale per
tutte le colture agrarie presenti tanto
arboree che erbacee.
 Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del
presente regolamento tutte le aziende
agricole, aziende familiari o altri soggetti
con produzione sia da reddito che da
autoconsumo.
ART. 3 Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria
• Per contrastare la diffusione della Flavescenza
Dorata (FD) o altri organismi nocivi ai vegetali,
segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale
tramite il Comune, la presenza di vigneti
abbandonati e più in generale piante o colture
arboree che manifestano presenze reali o
sospette di organismi nocivi.
• In questo caso è previsto l’obbligo all’estirpo e in
caso di impossibilità provvedere alla difesa
fitosanitaria
ART. 8 Trasporto dei Prodotti fitosanitari
 Per il trasporto stradale al momento
dell’acquisto dei prodotti fitosanitari, si fa
riferimento alle informazioni riportate nelle
schede di sicurezza di ogni PF e alla DGRV
1379/2012;
 non effettuare il carico congiunto con
alimenti, mangimi, persone, animali;
 fissare adeguatamente il carico per evitare
che si rovescino dei prodotti;
 portare con se il “patentino”;
 tamponare eventuali perdite con materiale
assorbente,
indossare
adeguati
DPI,
raccogliere il materiale e inserire tutto in
recipienti
a
tenuta
opportunamente
etichettati con sigla di pericolo;
 in caso di contaminazione ambientale,
informare l’Autorità sanitaria e ambientale
(ULSS e ARPAV), competenti per territorio.
ART. 8 Trasporto dei PF, conservazione dei PF e
concimi nelle aziende agricole
• I prodotti quando acquistati
dovranno essere in confezioni
integre o richiuse dopo ogni uso,
• In locali areati fuori terra
facilmente pulibili,
• Conservati in modo ordinato e non
sovrapposto, nelle confezioni
originali con etichetta fini al
consumo,
• Per piccole quantità in appositi
armadietti chiusi a chiave.
• Commi 2 e 3: Vietato l’uso di prodotti fitosanitari e ad
ART. 9 Esecuzione dei
attività erbicida classificati molto tossici (T+) e tossici (T);
trattamenti con prodotti
• Di norma vietato l’uso dei prodotti nocivi Xn con frasi di
fitosanitari e loro
rischio relative ad effetti cronici sull’uomo (R40, R60,
coadiuvanti e adozione delle R61, R62, R63, R64, R68); con possibilità di deroga al
divieto, in caso di particolari andamenti meteo –
tecniche di difesa integrata
climatici con conseguente pressione della fitopatia da
e biologica
combattere e su segnalazione di apposita commissione .
Commi 2 - 3 – 4 - 29
Per l’anno 2014 verrà garantito il periodo necessario per
la messa a punto delle disposizioni contenute nei
commi 2 e 3 in particolare della commissione tecnica.
Saranno introdotti inoltre adeguati meccanismi di
comunicazione per rendere efficiente il sistema
introdotto (Comma 29).
• Seguire le indicazione previste nel “Protocollo Viticolo
del Conegliano Valdobbiadene DOCG”;
• Obbligo di avviso anticipato qualora richiesto dal
vicino con proprietà confinante E QUANDO PREVISTO
IN ETICHETTA
ART. 9
Commi 5 - 6 - 7- 8
• Obbligo del patentino
nel caso dell’uso di PF
Xn, (obbligatorio per
tutti i prodotti dal
2015)
• Obbligo uso DPI,
• Per sicurezza
operatore, preferibile
l’uso di PF in sacchetti
idrosolubili,
microgranuli, o
formulati liquidi.
ART. 9 comma 9
Divieto di trattare in
presenza di vento per
non contaminare altre
colture o aree non
interessate al
trattamento.
Trattamento in assenza di vento e solo su
vegetazione
ART. 9 comma 10
• Divieto che le miscele raggiungano aree
sensibili:
• Abitazioni,
• Edifici pubblici e privati,
• I parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree
ricreative, i cortili e le aree verdi all’interno
degli plessi scolastici, le aree gioco per
bambini,le adiacenti le strutture sanitarie,
• Orti familiari e colture sensibili,
• Strade ad uso pubblico (parcheggi, piste
ciclabili ecc.)
ART. 9
Comma 10 ugelli
• No ugelli ad alta pressione
maggiore di 15 bar,
• Privilegiare ugelli di nuova
generazione del tipo ad
inclusione d’aria
Modalità di trattamento nelle fasce di rispetto
vigneti e colture arboree
L’eventuale filare posto per confine va trattato a mano con pompa
a spalle;
Dalle pertinenze delle aree sensibili manualmente nei primi 5 mt
(ad eccezione dalle pertinenze degli edifici di civile abitazione ,
aree particolarmente sensibili e corsi d’acqua dove vige il divieto di
trattamento nei primi 5 mt);
Verso l’interno dell’appezzamento con ventola accesa dal secondo
filare dopo i 5 metri;
Con macchine a ventilatore spento;
Con macchine dotate di paratia laterale mobile ,
manualmente e irroratrici a recupero;
Per i filari disposti perpendicolarmente dalle aree sensibili va
interrotta la erogazione in fase di svolta.
ART. 9 comma 10 Fasce di rispetto uso irroratrici per piante arboree Tab.1
FASCIA DI RISPETTO IN METRI
trattam. al bruno o
vegetaz. ridotta
(prima 20 maggio)
con vegetazione piena
(dopo 20 maggio)
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive
di testate a getto mirato
30
20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure
muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce
20
15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto
d’aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli
regolabili) e ugelli orientabili
15
10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente
3
1,5
Tipo d’irroratrice
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone
con restrizioni
specifiche
con restrizioni specifiche
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE
- dalle pertinenze di edifici di civile abitazione; (art.9 comma 10 lett. j);
- dalle aree particolarmente sensibili (art.9 comma 13);
5
5
- dai corsi d’acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli
specchi lacustri, (art.9 commi 17)
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 9 comma 18)
norma specifica
norma specifica
ART. 9 C. 10
Modalità di
trattamento
Primi 5 mt area sensibile trattamento manuale o recupero
5 mt
Filare di confine
area sensibile: se
una casa, evitare i
trattamenti nella
fascia di 5 mt
Ventola chiusa
Ventola aperta
ART . 9 comma 10 Atomizzatori con testata a cannone
• Regolazione della gittata
a 40 metri,
• Uso ugelli in grado di
produrre gocce medio
grandi pressione non
superiore a 10 bar,
• Orientamento del getto
in direzione opposta
rispetto le aree sensibili,
• No trattamento in
presenza di vento e nelle
ore più calde.
Art. 9 comma 10 uso impolveratrici o solferine
•Obbligo di effettuare
i trattamenti nelle ore
mattutine con
massima umidità
dell’aria
ART.9 comma 11 Siepi
 ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI:
Fonte: Giuseppe Zanin, Otto Stefan Progetto Deriva Università di Padova
• Es. 1:siepe come rifugio degli insetti utili:
La diversità degli artropodi (insetti) utili è legata alla diversità
botanica della siepe.
- Arbusti e alberi frequenti nell’area Padana: Acer campestre,
carpinus betulus, Clematis spp., Corillus avellana, Cornus
sanguinea, Fraxinus ornus, Platanus hybrida, Prunus spinosa,
Rhus typhina, Sambucus nigra, Ulms spp., Viburnum opulus.
Controindicazione: l’eventuale esposizione della siepe a
prodotti fitosanitari interferisce sullo sviluppo delle comunità di
insetti utili presenti.
Durante i trattamenti e le svolte, sono possibili applicazioni
involontarie alla siepe. In questi casi i danni da deriva sono
ridotti (minori rispetto ad un trattamento). Non si deve però
trattare la siepe.
ART.9 comma 11
ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI:
 Es. 2: esposizione degli insetti utili alla deriva
ART.9 comma 11
ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI:
Infatti le siepi sono:
- Le ultime strutture semi – naturali
- Una riserva di biodiversità
- Un elemento di lotta integrata e biologica
ART.9 comma 11
ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI:
• Es. 3: siepe come barriera antideriva
ART.9 comma 11
ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI:
•
Es. 4: efficacia della siepe come barriera antideriva
•
LE SIEPI DANNO LA POSSIBILITA’ DI RIDURRE LE FASCE DI RISPETTO DEL 50%
ART.9 comma 11
ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI:
• Es. 5: accostamento siepe e tipologia di irroratrice e conseguente
riduzione di deriva da prodotti fitosanitari
ART. 9
Comma 13
Molto tossico
Molto tossico
Tossico
Xn Nocivo
• In prossimità di aree
particolarmente sensibili quali,
asili scuole di ogni ordine e
grado, centri diurni, aree verdi,
ecc. individuate
dall’Amministrazione comunale,
obbligo di:
• Operare nell’orario di chiusura;
• Non consentito l’uso di prodotti
T+, T e Xn (tutti) nella fascia di 50
metri;
• Le modalità di trattamento come
da tabella 1, con divieto di
trattamento nei primi 5 mt dalle
pertinenze. (Principio ripreso dal
PAN)
ART.9 commi 14, 15 e 16 trattamento da strade a uso pubblico e
immissione in proprietà terze
•E’ fatto divieto eseguire i
trattamenti da strade ad uso
pubblico;
•Accertarsi passaggio di mezzi,
ciclisti, pedoni e adottare tutti
gli accorgimenti utili per evitare
la contaminazione e applicare le
fasce di rispetto previste per
irroratrice;
•In caso di immissione di PF in
proprietà terze, il responsabile
del trattamento deve segnalare
il fatto al proprietario.
ART. 9 C. 11/15
Modalità di
trattamento
dalle strade
Filare di confine la
strada solo a mano
dall’esterno verso
interno
Ventola chiusa
Ventola aperta
ART. 9
Comma 19
mezzo aereo
• Trattamenti nei comuni dove
autorizzato l’uso di tale mezzo in
aree appositamente censite,
• Autorizzazione del Ministero
Paaf e del Direttore UP Servizi
Fitosanitari regionali,
• Comunicazione degli interventi
48 ore prima all’ULSS
competente, Sindaco, UP Servizi
Fitosanitari
• Impiego di prodotti specifici per
tale uso.
• Regolato DGR 1720/04
• 2009/128/CE, D. Lgs. 150/2012,
• PAN
ART. 9
Comma 21
Protezione api e
insetti pronubi
• Vietato l’impiego di
prodotti fitosanitari
nocivi per le api e insetti
pronubi durante il
periodo di fioritura
• Obbligo di sfalcio prima
di qualsiasi trattamento
con tali prodotti
Ai sensi della Legge
Regionale 23/1994
ARTICOLO 9
commi 23 e 24
• L’utilizzo dei PF va annotato
nel registro predisposto dalla
Regione del Veneto a cura di
chi effettua il trattamento,
• Ogni registrazione dovrà
avvenire entro 48 ore dal
trattamento,
• Il registro va tenuto presso
l’azienda, e le relative schede
devono essere conservate
per 3 anni.
ARTICOLO 9 comma 26
• Vietato l'uso di prodotti
fitosanitari e ad attività
erbicida negli ambiti
boschivi o sulle siepi
salvo apposita
autorizzazione
dell'Autorità forestale o
del competente Servizio
Fitosanitario Regionale.
erbicida
ARTICOLO 10 Adozione
delle tecniche di lotta
guidata
• Seguire scrupolosamente
le indicazioni che vengono
dalle strutture preposte o
soggetti qualificati, e
potenziamento del servizio:
Esempio:
• Bollettino Agronomico del
Consorzio Tutela
Conegliano Valdobbiadene
DOCG,
• AGRINOTIZIE,
Consorzio Difesa Treviso.
ARTICOLO 11: Esecuzione dei trattamenti con erbicidi
•
•
•
La distribuzione del trattamento deve essere la più localizzata possibile. In caso di
vigneti o altre colture arboree, è consentita solo lungo il filare. È vietato trattare
con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con
colture erbacee e del filare in caso di colture arboree. Per le sostanze ad attività
erbicida, seguire le indicazioni del Protocollo Viticolo del Conegliano
Valdobbiadene DOCG;
Per i trattamenti con sostanze erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri
corpi idrici, si deve rispettare quanto previsto in etichetta. In ogni caso
mantenere sempre una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5
metri lineari dai corsi d’acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non
potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze
minori. Per le fasce di rispetto dalle altre aree sensibili, fare riferimento alla
tab.2;
Larghezza dei trattamenti erbicidi max. 60 cm
Art. 9 e 11 fasce di rispetto irroratrici colture erbacee tab. 2
FASCIA DI RISPETTO IN METRI
Tipo d’irroratrice
Fascia di rispetto con
terreno nudo
Fascia di rispetto con
vegetazione coprente
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati
su banda colture arboree
5
5
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d’aria e/o manica
d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda
2
2
5
5
norma specifica
norma specifica
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE
dai corsi d’acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi
lacustri (art. 11 comma 2)
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 11 comma 3)
ARTICOLO 12 Rifornimento, lavaggio, scarico e
manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti:
• La preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, il lavaggio
interno e esterno con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere
condotto senza causare un’esposizione, anche non intenzionale,
dell’ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono
essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti;
• il rifornimento deve essere effettuato con sistemi antiriflusso.
Art. 12 comma 8
Portata ugelli
Precisione manometro
• Entro il 31 dicembre 2013
tutte le attrezzature per
irrorazione che operano
nel territorio DOCG
ConeglianoValdobbiadene, dovranno
essere sottoposte a verifica
funzionale presso i centri
autorizzati, il primo
controllo è da eseguirsi
non oltre i 5 anni
dall’acquisto e fino al 2020,
e i successivi a cadenza
triennale
Articolo 13 Gestione Contenitori vuoti
• I contenitori vuoti dei PF
devono essere lavati
accuratamente,
schiacciati e conferiti con
le modalità previste dal
gestore del pubblico
servizio di raccolta dei
rifiuti.
Articolo 14: Accesso ai fondi trattati con prodotti
fitosanitari e loro coadiuvanti
• Rispetto tempo di rientro
previsto in eticchetta;
• I trattamenti con prodotti
fitosanitari
Xn
vanno
segnalati
con
apposito
cartello;
• Se necessario, l'accesso
all'appezzamento di terreno
trattato, prima che sia
trascorso il tempo di rientro
del prodotto utilizzato, è
consentito
al
proprietario/conduttore del
fondo e relativi addetti
aziendali
provvisti
di
adeguati DPI.
Art. 15 Sanzioni
• Le violazioni alle norme del presente regolamento
sono accertate dalla Polizia Locale, Polizia Giudiziaria
e ULSS competenti per territorio.
• Per accertamento delle violazioni, l’applicazione e le
contestazioni, si osservano le disposizioni della
normativa vigente.
• Per sanzione amministrativa, riferimento legge
689/81.
• Salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia
sanzionato da norme speciali, la sanzione va da € 80
a € 480 ad eccezione dell’art.9 comma 21 per il quale
è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a €
620 come previsto dalla L.R. 23/1994;