Appunti sulla libertà
Transcript
Appunti sulla libertà
Appunti su persona e libertà Sabrina Peron Ad libertà: Un uomo dipendente non è più un uomo. Nessuna sciagura è più terribile che trovarmi alla mercé di una creatura della mia spessa specie, che potrebbe costringermi a soccombere al suo capriccio e a fare ciò che vuole (H. Arendt – Nel deserto del pensiero) Sommario: 1.- Libertà: le premesse; 2.- Libertà il catalogo è questo; 3.- La Libertà nella Carta Costituzionale 1.- Libertà: le premesse Domanda: cosa si intende? Cos’è una “persona”? E ancora – allarghiamo i confini – come si pone la persona nei suoi rapporti con - esistenza - libertà Esistenza (da ex-sistere nel suo significato di “levarsi fuori, apparire”1) della persona e coesistenza della molteplicità delle persone, stanno l’una all’altra come invalicabilità dei diritti della persona e radicale autoconsapevolezza dei correlativi doveri. La persona da intendersi, dunque, come: a) individuo (esistente nella singolarità irripetibile della sua situazione materiale e spirituale2; Cfr. Cortellazzo – Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, 1988, vol. 2. Peraltro, la persona – ogni persona – ha un nome che svolge un ruolo essenziale nell’identificazione e distinzione della persona, salvaguardandone l'identità personale e l’unicità dell'individuo (banalmente il nome impedisce di essere scambiati per qualcun altro). Ulisse, nel suo incontro con Polifemo, «afferma se stesso rinnegandosi come nessuno, salva la propria vita facendosi scomparire» (Horkheimer-Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, 2003, 68). 1 2 1 b) individuo che fa la sua comparsa nel mondo; e quindi c) individuo che si relaziona con il mondo (coesistenza con la molteplicità dell’Altro e della realtà che la circonda). Per il diritto – che distingue le persone fisiche da quelle giuridiche - la persona (fisica) viene a esistenza nel momento della nascita dell’essere umano e, più precisamente, quando il medesimo nasce vivo. Il concetto di «persona» (prima intesa come «maschera», poi come «individuo», funge da scriminante tra - l'uomo, in senso naturalistico (biologico-psicologico); e - l’uomo nell'ordinamento giuridico, non perché la persona sia una particolare specie di uomo, ma perché i due concetti rappresentano due unità diverse, pur se - a volte - sovrapponibili. Il concetto giuridico di persona o di soggetto di diritto esprime l'unità di una pluralità diritti, di obblighi e di autorizzazioni (cioè l'unità d'una pluralità di norme che stabiliscono obblighi e autorizzazioni). Ma non è stato sempre così. Storicamente, molti ordinamenti hanno creato diverse categorie di persone dal punto di vista giuridico: gli uomini liberi e gli schiavi (distinzione questa presente non solo del diritto romano ma anche delle civiltà giuridiche dell’ottocento, ad esempio il diritto Statunitense Statunitensi, o ancora il diritto canonico che attribuisce capacità giuridica solo ai battezzati, o ancora la distinzione tra cittadini / sudditi, giù, giù sino alle discriminazioni razziali). Dal suo apparire persona ha fronteggiato (e fronteggia): il totalitarismo, il nichilismo, il dominio della tecnica3 e, ciononostante, la persona ha resistito. La persona che «rifiuta o chiede d’interrompere un trattamento terapeutico (anche necessario per prolungare la vita biologica) perché la sua condizione clinica è ormai (e naturalmente) terminale» ed non ha 3 2 In quanto la persona – e qui viene in rilievo l’intreccio persona/libertà - si fonda sulla sua irriducibilità ad ogni istanza, valore (sia esso storico, biologismo, razza eletta progettualità ideologica) che non sia la persona stessa. Perché l’uomo non è un’idea, ma è una persona e persona è il soggetto in carne e ossa, unità vivente di pensiero, esperienze, attività, relazioni. Dunque, la persona, ogni persona, consiste nella sua irriducibilità ad «ogni valore (Storia, biologia, pianificazione ideologica, normatività dell’Assoluto) che non sia la persona stessa. La persona si fonda sulle proprie condizioni intrinseche e interiori, la prima delle quali è l’ego vitale, il soffio o respiro o eros che è tensione al mantenimento e superamento dell’esistenza verso un’esistenza piena»4. Esistenza individuale che si pone tuttavia in un incessante dialogo e in una molteplicità di rapporti con l’esistenza altrui. Difatti, la vita activa della persona si realizza nelle sue relazioni a rete aperta, la cui «legge fondamentale è quella che definisce, attua e fa rispettare Giustizia e Libertà. Giustizia, sono i diritti di tutti; Libertà, quelli della persona»5. Il rapporto tra la libertà del singolo individuo e quella dell’intera collettività implica il correlativo concetto di responsabilità6 La radice del termine libertà, leuth o leudh «da cui provengono eleutheria greca e libertas latina – sia il radicale sanscrito frya, cui fanno invece capo l’inglese freedom e il tedesco Freiheit», rimanda a «qualcosa che ha a che fare con una crescita, un dischiudimento, una fioritura (…). Se poi si considera la doppia catena semantica che ne discende – vale a dire quella dell’amore (Lieben, lief, love, nonché diversamente, libet, e libido) e quella dell’amicizia (friend, Freund) – si può presumere non solo una conferma di questa primigenia connotazione affermativa, ma anche una peculiare valenza comunitaria: il concetto di libertà, nel suo nucleo germinale, allude a una potenza speranze né di guarigione, né di miglioramento e neppure di una «dignitosa gestione di queste fasi finali e di un’alleviazione delle sofferenze», è davvero un soggetto che esprime una posizione meramente egoistica ?. O non si tratta piuttosto di prendere atto che, il rifiuto che il proprio corpo si trasformi in una zona di mero esercizio della potenza tecnologica medica e della sua capacità di alterare il corso dei processi naturali, non sia semplicemente che una «presa d’atto (non meno “densa” e dolorosa della decisione di fare di tutto per curarsi) di un processo naturale che non si può impedire ma solo prolungare “artificialmente” e spesso in condizione che poco hanno a che vedere con la stessa vita umana?». E. Renzi, Persona. Dall’Antropologia alla Cosmopoli, in www.emiliorenzi.it. E. Renzi, Persona. Dall’Antropologia alla Cosmopoli, cit. 6 I. Berlin, Libertà, Feltrinelli, 2010, 134. 4 5 3 connettiva che cresce e si sviluppa secondo la propria legge interna, a un’espansione, o a un dispiegamento, che accomuna i suoi membri in una dimensione condivisa»7. Ma la libertà prima ancora di essere un diritto è un bisogno ontologicamente connaturato ad ogni essere (umano e non), «normalmente si dice che io sono libero nella misura in cui nessun individuo o gruppo di individui interferisce con la mia attività (…). Nella misura in cui mi si impedisce di fare qualcosa che altrimenti potrei fare, io non sono libero; e se l’area in questione viene ristretta oltre un certo limite minimo, si può dire che io sia coartato, o magari ridotto in schiavitù»8. La libertà, tuttavia, non prescinde dal regno della necessità (anzi con esso si misura9) e procede di pari passo con dignità e uguaglianza, diventando così una questione politica10. Con la dignità perché «anche nelle sue forme più anonime, la vita dell’uomo gode di “dignità” e impone “rispetto”»11, tant’è che oggi si ritiene che «la dignità umana costituisce un valore supercostituzionale nei confronti delle libertà positivamente protette e degli stessi diritti inviolabili dell'uomo»12. Con l’uguaglianza perché l'uguaglianza giuridica fra gli «uomini è il fondamento della loro indipendenza, è il motivo per cui nessuno può e deve essere posto alle dipendenze, sotto il 7 R. Esposito, Bios, Einaudi, 2004, 69. I. Berlin, Libertà, Feltrinelli, 2010, 172. 9 Cfr. H. Jonas, Il principio di responsabilità, Einaudi, 2002, 265, secondo il quale «l’errore fondamentale dell’intera concezione utopica», consiste nella «falsa convinzione che la libertà abbia inizio ove cessa la necessità (…). Soltanto il più radicale fraintendimento dell’essere della libertà può pensarla in questo modo. Proprio al contrario, la libertà consiste e vive nel misurarsi con la necessità (…). La separazione dal regno della necessità sottrae alla libertà il suo oggetto; senza di esso la libertà si annulla come la forza senza la resistenza». Si veda anche I. Berlin, Libertà, Feltrinelli, 2010, 175: la libertà «non è semplice assenza di qualsiasi genere di frustrazione; se fosse questo si verrebbe ad estendere il senso del termine sino a fargli significare troppo o troppo poco». 10 Cfr. I. Kant, Critica della ragion pratica, Laterza, 2006, p. 185 ss. e H. Arendt, Nel deserto del pensiero, Neri Pozza, 2007 p. 623 sss. Annota la Arendt, nei suoi appunti su Kant: «Libertà di scegliere fra il bene e il male: lotta. Libertà di cominciare qualcosa di novo: spontaneità. Libertà: volere liberamente, persino contro il poter fare: disperazione – lotta. Liberà = poter fare qualcosa – virtuosità. Libertà: di andare dove voglio – libertà di movimento, per es. necessità o compulsione. Libertà = autonomia (…). Domanda: quale capacità corrisponde alla libertà? Risposta tradizionale: la volontà. Antichità: quale situazione corrisponde alla libertà? La polis o comunità». 11 J. Habermas, Il futuro della natura umana, Einaudi, 2002, 38. 12 Ruggeri, Spadaro, Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (Prime notazioni), PD, 1991, 347. Osserva M.A. Cattaneo, Uguaglianza, voce Digesto Pubblico, Utet, 1999, che la «dignità umana postula la libertà: ogni limitazione di libertà è lesione della dignità umana». Scrive E. Renzi, Persona, Ati Editore, 2015, 123: «dignità chiama valore primario, convoca rispetto e riconoscimento (…) i diritti e la dignità della persona implicano che la collettività se ne occupi responsabilmente e concretamente». 8 4 comando, di un altro o di altri»13. Libertà che va’ riferita alle persone nella materialità della vita, alle persone nel fare della loro esistenza e non ad un oggetto astratto. Nell’età moderna, tuttavia, il termine persona ci dice che i diritti fondamentali sono anzitutto legati ad una cittadinanza che individua in una persona il titolare di un patrimonio di diritti. La cittadinanza è quindi qualcosa che non solo unifica ma anche esclude: «la disgrazia degli individui senza status giuridico non consiste nell’essere privati della vita, della libertà, del perseguimento della felicità, dell’eguaglianza di fronte alla legge e della libertà di opinione (…), ma nel non appartenere più ad alcuna comunità». Poiché la perdita dalla comunità politica esclude il soggetto (o intere categorie di soggetti) dalla stessa umanità, «qualcosa di molto più essenziale della libertà e della giustizia, che sono diritti dei cittadini, è in gioco quando l’appartenenza alla comunità in cui si è nati non è più una cosa naturale»14. Per tale ragione, ad esempio, «l’apolidia costituisce dunque una sorta di capitis deminutio, ponendo l'individuo in una situazione giuridica, in generale, di sfavore e di inferiorità rispetto a tutti coloro che posseggono una cittadinanza»15. 2.- Libertà il catalogo è questo 13 M.A. Cattaneo, Uguaglianza, voce Digesto Pubblico, Utet, 1999. Osserva in proposito Berlin, che se la mia libertà «dipende dall’infelicità di molti altri esseri umani, il sistema che la promuove è ingiusto e immorale» (I. Berlin, Libertà, Feltrinelli, 2010, 175). 14 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni Comunità, 1999, 411. Secondo G. Bensoussan, L’eredità di Auschwitz, Einaudi, 2002, 62: «la prima guerra mondiale apre la via alle società di massa e a un generale regresso delle libertà, mascherato dalla costante invocazione ai diritti dell’uomo. Dietro questi ultimi si nasconde la potenza dello Stato, la sua volontà di controllo e di standardizzazione. Oggi non riusciamo quasi più ad immaginare un mondo senza né visti né passaporti. Il fatto è recente. Esso riflette la progressiva limitazione della libertà del semplice cittadino da parte dello Stato». Osserva G. Agamben, Stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, 2003, pp. 11-12, che in epoca recente i «talebani catturati in Afghanistan non solo non godono dello statuto POW secondo la convenzione di Ginevra, ma nemmeno quello di imputato di qualsiasi delitto secondo le leggi americane. Non prigionieri né accusati, ma soltanto detaines, essi sono oggetto di una pura signoria di fatto, di una detenzione indefinita non solo in senso temporale, ma quanto alla sua stessa natura poiché del tutto sottratta alla legge e al controllo giudiziario. Il solo paragone possibile è con la situazione giuridica degli ebrei nei Lager nazisti, i quali avevano perso con la cittadinanza ogni identità giuridica». 15 G. Strozzi, Apolidia, voce Digesto Pubblico Utet, 1987: «sul versante poi degli ordinamenti interni, l'apolide è soggetto ad essere discriminato nei confronti non solo dei cittadini ma anche degli stranieri, in considerazione della sua estraneità rispetto all'ordinamento statale e della sua non appartenenza ad alcun altro Stato: viene quindi a trovarsi nella posizione di poter essere trattato come un non cittadino, cioè in pratica assimilato allo straniero o per lo meno non ammesso al godimento dei diritti attribuiti ai cittadini, senza tuttavia poter usufruire di quel trattamento che gli Stati sono obbligati a praticare ai cittadini di altri Stati in forza del diritto internazionale generale o di norme pattizie in vigore tra gli Stati in questione». 5 La misura della libertà sia di una persona che un popolo, si valuta rapportandola ad altri valori, quali «l’uguaglianza, la giustizia, la felicità, la sicurezza, l’ordine pubblico»16: difatti il «rispetto per la libertà di un uomo implica logicamente il rispetto per la libertà di tutti», così come il desiderio del rispetto per i principi della giustizia «è altrettanto fondamentale del desiderio di libertà»17. Il concetto di libertà quale si è venuto storicamente formando si avvale di un apporto liberale (la libertà di fare ciò che ognuno vuole, o la libertà come non interferenza), un apporto di natura democratica (la libera partecipazione), di un apporto socialista (libertà per poter fare ciò che si vuole, ossia la libera prestazione): la prima si trova alla «radice dei diritti individuali (libertà di pensiero, di parola, religiosa, inviolabilità del domicilio, delle comunicazioni, ecc.)»; la seconda è alla «radice dei diritti politici (diritto di partecipazione politica, d'accesso alle cariche pubbliche, diritto di suffragio)»; la terza è alla «radice dei diritti (economici, sociali e culturali)»18. In definitiva le direttrici entro le quali si vengono a formare e si articolano le libertà in epoca moderna sono sostanzialmente tre: le libertà individuali; la libertà, latu sensu, economica19; le libertà che concernono i rapporti Stato / individuo20. Nella prima rientrano: la libertà religiosa e di culto (art. 19 Cost. ital.; Cost. spagnola, art., 16; Cost. ted. fed., art. 4; Cost. amer., Emend. I; Convenzione eur., art. 9), la libertà di manifestazione del pensiero, da esercitarsi con ogni mezzo di comunicazione (Cost. ital., art. 21; Cost. spagnola, art. 20; Cost. ted. fed., art. 5; Cost. amer., Emend. I; Convenzione eur., art. 10); la libertà di riunione ed associazione, la libertà di discussione politica21 (Cost. ital., artt. 17, 18; Cost. spagnola, artt. 21, 22; 16 I. Berlin, I due concetti di libertà, in Libertà, Feltrinelli, 2010, 220. I. Berlin, I due concetti di libertà, in Libertà, Feltrinelli, 2010, 220. 18 G. Peces – B. Martinez, Diritti e doveri fondamentali, voce Digesto Pubblico, Utet, 1990. 19 Anche se osserva G. Rossi, Capitalismo e diritti umani, in Riv. Soc., 2011, p. 3, che la «verifica del binomio capitalismo-democrazia, sovente indicata quest'ultima come paladina dei diritti umani, non è per nulla scontata», anzi la «brutale modernità del capitalismo ha conculcato spesso i diritti umani, sviluppando in una ricchezza globale basata sulle diseguaglianze fra i popoli, società sempre più impaurite e perciò socialmente e politicamente instabili». 20 Cfr. G. Bognetti, Diritti dell’Uomo – Voce Digesto Civile – UTET, 1989. 21 Ad esempio, «il legislatore, essendo vincolato al rispetto dei principi di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto, ha ristretto la possibilità di assistenza nell'espressione del voto alle sole ipotesi in cui l'impedimento - che deve avere carattere assoluto - incida sulle possibilità di materiale manifestazione del voto, derivando da un'infermità di carattere fisico», così T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15.04.2011, n. 524, in Pluris 17 6 Cost. ted. fed., artt. 8, 9; Cost. amer., Emend. I; Convenzione eur., art. 11); la libertà della scienza, dell’arte, dell’insegnamento (Cost. ital., art. 33; Cost. spagnola, art. 20; Cost. ted. fed., art. 5; Cost. amer., Emend. I; Convenzione eur., artt. 9, 10), la libertà da intrusioni nella sfera della riservatezza22. Alla seconda appartengono la libertà di iniziativa economica privata e di lavoro23 (compresa la libertà di scioperare) la libertà di contratto (o autonomia contrattuale)24. Alla terza infine appartengono la libertà personale (ossia il diritto a non essere arrestati o perquisiti se non, di regola, per mandato dell'autorità giudiziaria) la libertà del domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza (Cost. ital., artt. 13, 14, 15; Cost. spagnola, artt. 17, 18; Cost. ted. fed., artt. 10, 13; Cost. amer., Emend. I, IV, V; Convenzione eur., artt. 5, 8); la libertà di circolazione sul territorio dello stato, la libertà di emigrazione (Cost. ital., art. 16; Cost. spagnola, UTET. Mentre lo «svolgimento di un comizio di natura politica e cioè avente ad oggetto la trattazione di temi di interesse generale per la collettività di riferimento onde trarne spunti di critica nei riguardi della maggioranza alla guida di un ente locale, è riconducibile da un canto alla libertà di riunione, dall'altro a quella di libera manifestazione del proprio pensiero ex art. 21 della Cost, le quali si collocano entrambe al vertice della gerarchia dei diritti sociali dell'individuo» (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 05.04.2011, n. 603, in Pluris UTET). Ancora La giurisprudenza sul tema della confondibilità dei «contrassegni di lista e sull'assunto che la normativa (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) che prevede la ricusazione dei contrassegni identici o facilmente confondibili è finalizzata alla tutela della libertà del voto (non solo con riferimento allo specifico momento di concreto esercizio del diritto di voto stesso, ma anche con riguardo alla libera formazione del proprio convincimento da parte dell'elettore), ha sottolineato che la stessa normativa deve essere interpretata alla luce del più alto livello di maturità e di conoscenze acquisite dall'elettorato rispetto al substrato socio - politico apprezzato dal legislatore all'atto dell'emanazione della disciplina, dovendo perciò farsi riferimento alla normale diligenza dell'odierno elettore medio, notoriamente fornito di un bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento superiori a quelli di un tempo» (Cons. Stato, Sez. V, 29.04.2011, n. 2551, in Pluris UTET) G. Bognetti, Diritti dell’Uomo, cit.: «Il primo settore da menzionare — anche per ragioni storiche: qui si combatterono le prime battaglie per far valere la libertà dell'individuo dall'interferenza oppressiva dello stato — è quello che potremmo denominare, in senso largo, della vita culturale. Nel medioevo e nella prima età moderna, l'autorità politica, facendo proprie le istanze delle autorità religiose, sia cattoliche sia protestanti, aveva controllato a fondo la vita culturale della collettività imponendo l'adesione dei singoli alla religione ufficiale dei governanti e badando che i dogmi della religione, della filosofia e della cultura ortodosse fossero rigorosamente osservati nei dibattiti degli studiosi e, in genere, del pubblico. Il sistema liberale pone qui, in contrapposizione, il principio cardine della libertà dell'individuo di scegliere, senza dover soffrire conseguenze giuridiche negative, la sua fede religiosa, di praticarne il culto, di diffonderne con mezzi pacifici i dogmi. Pone altresì il principio della libertà della scienza, dell'arte, dell'insegnamento dentro i limiti — validi anche per la libertà religiosa — dell'ordine pubblico e del buon costume. Correlata direttamente a queste libertà è quella ulteriore della discussione politica. Strettissimi erano stati in precedenza i margini della facoltà di discutere liberamente di cose politiche e pressoché inesistente la facoltà di criticare in pubblico le azioni del governo. Il sistema liberale afferma la libertà di discussione e di critica anche in questo campo, pur nel rispetto delle esigenze dell'ordine pubblico. Per rinforzare e rendere efficaci queste varie libertà il sistema assegna un posto a parte e privilegiato alla libertà del maggior mezzo, allora, di comunicazione: la stampa, la quale vien sottratta alle strettoie delle autorizzazioni e delle censure preventive. Vi aggiunge la libertà di riunione e quella di associazione». 23 L’art. 41 Cost. è una norma attenta ai valori della libertà, intesa anche come libertà dal bisogno, unita al rispetto della dignità dei cittadini, cfr. Cass. civ., sez. lav., 03.06.2011, n. 12131, in CED Cass., 2011. 24 G. Bognetti, Diritti dell’Uomo, cit. 22 7 art. 19; Cost. ted. fed., art. 11; Convenzione eur., Prot. 4, art. 2); nonché le garanzie per la libertà dell’individuo: il divieto di leggi penali retroattive; la realizzazione di un equo processo penale (ivi compresa l'esclusione della tortura e di altri mezzi coercitivi per conseguire la prova della colpevolezza – cfr. Cost. ital., artt. 24, 25; Cost. spagnola, artt. 17, 25; Cost. ted. fed., art. 101, 102,103; Cost. amer., Emend. V, VI, VIII; Convenzione eur., artt. 5, 6); il diritto dell'imputato a difendersi con l'assistenza di avvocati; la pubblicità del processo, etc.25. Insieme di diritti che oggi trova un ulteriore rafforzamento, oltre che nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo26, anche nella Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la c.d. Carta di Nizza, redatta con l’intento di «costituire una comunità di cittadini, quelli europei, provenienti da culture diverse, ma uniti da valori universali», i cui diritti fondamentali trovano tutela in ambito comunitario27. A tale proposito, difatti, l’art. 57 della Carta di Nizza, stabilisce che le leggi devono comunque «rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà» in essa contenute. Nel nostro Paese, l’art. 177 Cost., nell’introdurre anche per il legislatore nazionale il limite del rispetto degli obblighi internazionali, ha portato all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale a subordinare al rispetto della Convenzione EDU non solo le norme interne ma anche gli orientamenti espressi dalla Corte EDU.28 Tali norme difatti «sono immediatamente rilevanti nel nostro ordinamento, tanto che il Giudice nazionale ha l'obbligo di applicare direttamente la norma pattizia. Quanto detto vale G. Bognetti, Diritti dell’Uomo, cit. La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma nel 1950, è un trattato di garanzia collettiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che va oltre il quadro della semplice reciprocità tra gli Stati contraenti. La convenzione, difatti, crea delle obbligazioni oggettive che mirano a proteggere i le libertà ed diritti fondamentali degli individui contro le violazioni degli Stati firmatari della Convenzione stessa. La Convenzione si fonda su un sistema di ricorsi, volti ad assicurare, con il controllo da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (con sede a Strasburgo), che vengano rispettati i principi fissati dalla Convenzione stessa. 27 E. Falletti, Carta di Nizza, voce Digesto Civile, Utet 2009. 28 F. Fiorentin – L. Delli Priscoli, Tre colpi e sei fuori”: una regola incompatibile con la finalità rieducativa della pena, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 04, 1879, osservano ancora gli Autori «il Trattato di Lisbona, che ha ampliato la prospettiva della protezione dei diritti fondamentali: con l'attribuire significato valoriale fondante al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, della non discriminazione, della tolleranza, della giustizia e della solidarietà; con l'impegnare le istituzioni comunitarie a promuovere questo insieme di valori nell'adozione dei loro atti e nella formulazione delle politiche europee; con il riconoscere pieno valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali». 25 26 8 anche nell'ipotesi in cui la norma pattizia non sia conforme al diritto interno, purché la sua interpretazione superi il controllo secundum costitutionem»29. Ovviamente alla base delle libertà fondamentali vi è il loro riconoscimento all’individuo in quanto tale («tutti gli esseri umani sono soggetti giuridici: e a tutti i soggetti giuridici pertengono, appunto, le libertà fondamentali»30), nonché il principio generale uguaglianza giuridica (tutti devono essere uguali davanti alla legge). 3.- La Libertà nella Carta Costituzionale Il riconoscimento e la tutela di un pluralismo morale, ideologico e culturale che solitamente attraversa e caratterizza ogni società aperta e (anche solo) minimamente complessa, nel nostro Paese trova il suo presidio fondamentale nella Costituzione31. Nella Costituzione della Repubblica italiana (frutto di una fondamentale unità d'intenti dei padri costituenti), sul versante della libertà troviamo una riaffermazione dei principi liberali circa i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2, comma 1, Cost.), l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3, comma 1, Cost.) e delle libertà civili (artt. 13-28 Cost.)32 29 Cass. civ., 30.09.2011, n. 19985, in Pluris UTET G. Bognetti, Diritti dell’Uomo, cit. Non a caso l’art. 1 c.c. statuisce che «la capacità giuridica si acquista al momento della nascita»: «la capacità giuridica, o soggettività di diritto, è l'attitudine alla titolarità di poteri e doveri giuridici. L'uomo l'acquista con la nascita (art. 1, comma 1 c.c.), la persona giuridica mediante il riconoscimento (art. 12, 1° co.); essa non è legata ad altra condizione che l'esistenza del soggetto e perciò viene meno con la morte per la persona fisica, e per la persona giuridica con l'estinzione», così P. Rescigno, Capacità di agire, voce Digesto Civile Utet, 1988. 31 L. Ferrajoli, Costituzionalismo principalista e costituzionalismo garantista, in Giur. cost., 2010, 03, 2771, secondo l’Autore, la Costituzione sarebbe «definibile, nella sua parte sostanziale, oltre che come un insieme di diritti fondamentali delle persone, cioè di principi, anche come un sistema di limiti e vincoli, cioè di regole, imposte ai titolari di poteri. Precisamente, ai principi consistenti in diritti di libertà (universali o omnium) corrispondono le regole consistenti in limiti o divieti (assoluti o erga omnes); ai principi consistenti in diritti sociali (universali o omnium) corrispondono le regole consistenti in vincoli o obblighi (assoluti o erga omnes)». 32 V. Onida, Costituzione italiana, voce Digesto Pubblico, Utet, 1989. 30 9 L’art. 2 Cost. (considerata come una norma “aperta”, perché «capace di recepire nuovi valori e nuove libertà provenienti dalla coscienza sociale»33) è posto a presidio della persona fisica nella varie forme di manifestazione della sua libertà, sia come singolo sia come membro di collettività, entro le quali si svolge la sua personalità: a tale proposito si ritiene che la «tutela accordata alle formazioni collettive è solo un’ulteriore esplicazione, uno svolgimento dei diritti di autonomia, di dignità e di libertà che sono stati riconosciuti e garantiti all’uomo come tale. L’importanza dell’art. 2 Cost. consiste nell’aver collocato la persona umana al centro dell’ordinamento repubblicano, in una posizione di anteriorità rispetto a quello, costituendo in capo al “soggetto” veri e propri diritti soggettivi (pubblici), ove soggetto passivo del rapporto così instaurato è lo Stato»34. In definitiva si ritiene che l’art. 2 Cost. abbia assunto il principio di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo tra quelli che «stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana ».35 La Costituzione pone dunque al «centro del sistema giuridico la “persona”, garantendole i diritti fondamentali alla vita, alla libertà ed alla sicurezza»36, libertà, queste, considerate in una prospettiva di proiezione dinamica del valore della persona: la sua realizzazione della persona attraverso le varie attività realizzatrici della stessa. 33 A. De Caro, Libertà personale (profili costituzionali), voce Digesto penale, Utet, 2005. G. Ruggiero, Capacità penale, voce Digesto Penale, Utet, 2008. 35 Corte Cost., 20 giugno 2008, n. 219, in Foro it., 2008, I, 3422. Al riguardo si è osservato che la «Corte costituzionale non ha mai chiarito con precisione quali siano i diritti fondamentali), concentrandosi piuttosto sulla circostanza che essi appartengono all'uomo in quanto persona, non essendo necessario alcun altro requisito, né quello di cittadino, né quello di straniero regolarmente soggiornante. Ha così ad esempio affermato la Corte costituzionale (sent. n. 198 del 2000) che lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa; analogamente la sentenza n. 219 del 1995 ha stabilito che anche lo straniero fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali, in particolare in ordine al diritto di difesa (sent. n. 10 del 1993), nel quale è compresa anche la difesa dei non abbienti (sent. n. 194 del 1992). Sono molti del resto gli studiosi — anche non costituzionalisti — secondo i quali la Costituzione repubblicana del 1948 pone al sommo della propria graduatoria di valori la tutela della persona) e della dignità umana», così F. Fiorentin – L. Delli Priscoli, Tre colpi e sei fuori, cit. 36 A. De Caro, Libertà personale (profili costituzionali), voce Digesto penale, Utet, 2005. 34 10 Secondo l’insegnamento di Berlin le libertà si distinguono in positive (“libertà di”, “Freedom to”) e negative (“libertà da”, “Freedom from”)37. La libertà negativa è la «situazione in cui un soggetto ha la possibilità di agire senza essere impedito, o di non agire senza essere costretto, da altri soggetti»38. Essa, di regola, si pone come «limite di una corrispondente libertà positiva, mirando a delineare il confine naturale di possibile esplicazione delle facoltà di cui consta quest'ultima, sì da rendere più intrinsecamente democratico il sistema delle libertà individuali»39. Ad esempio nel nostro ordinamento in materia di «armi e delle relative autorizzazioni, l'espansione della sfera di libertà del soggetto recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele»40. La libertà positiva è la situazione in cui un «soggetto ha la possibilità di orientare il proprio volere verso uno scopo, di prendere delle decisioni, senza essere determinato dal volere altrui. Questa forma di libertà si chiama anche “autodeterminazione” o, ancor più appropriatamente, “autonomia”»41. Nello sviluppare le “libertà negative”, il «Legislatore Costituente ha seguito un metodo di specificazione del contenuto degli artt. 2 ss., particolarmente, per ciò che attiene alla norma penale, agli artt. 13 ss., ove sono previste particolari cautele accompagnate da fermi divieti per quanto riguarda la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di religione, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà dell’arte e della scienza e la libertà di 37 I. Berlin, Due concetti di libertà, in Libertà, Feltrinelli, 2010, 168 e ss. Berlin distingue una libertà negativa, liberale, da una positiva, tendenzialmente autoritaria. Secondo Berlin la libertà negativa corrisponde ad un ben preciso ambito del soggetto di non interferenza dall'esterno. Alla libertà negativa è sottesa la seguente domanda: qual è l'area entro la quale è possibile agire senza subire interferenze altrui? La libertà positiva, invece, ha a che fare con il concetto di autodeterminazione che non significa solo il mantenimento di una sfera di non interferenza, ma significa anche la possibilità di padroni di sé e di decidere da soli. 38 N. Bobbio, Libertà, Treccani Enciclopedia del Novecento, in www.treccani.it/enciclopedia/liberta_(Enciclopedia_Novecento)/: in altri termini la libertà negativa consiste «nel fare (o non fare) tutto ciò che le leggi, intese le leggi in senso lato, e non solo in senso tecnico-giuridico, permettono, ovvero non proibiscono (e in quanto tali permettono di non fare)». 39 M. Atelli, Le comunicazioni commerciali non sollecitate, Voce Digesto Civile, Utet, 2003. 40 T.A.R. Calabria Catanzaro, 27.07.2011, n. 1091, in Pluris Utet 41 N. Bobbio, Libertà, cit. 11 insegnamento»42. Difatti, l’art. 2 Cost. si preoccupa di «stabilire il riconoscimento e la garanzia di tutti i diritti inviolabili, intesi come categoria connaturale al completo sviluppo della personalità; successivamente vengono elencati, dalle altre norme, i diritti e le libertà allo stato giuridicamente e culturalmente definite, riconoscendole e regolamentandole specificamente — anche attraverso l'individuazione di legittimi limiti o peculiari modalità —, ma senza la pretesa di elaborare una elencazione esaustiva ed assoluta, posto che l'evoluzione storica e sociale inevitabilmente pone all'attenzione nuove “norme” e nuovi “versanti” degni di tutela»43. 42 43 G. Ruggiero, Capacità penale, voce Digesto Penale, Utet, 2008. A. De Caro, Libertà personale (profili costituzionali), voce Digesto penale, Utet, 2005. 12