Limitazioni ai neopatentati
Transcript
Limitazioni ai neopatentati
Limitazioni neopatentati - efficacia dell'articolo 117, comma 2-bis del codice della strada Circolare Prato 8/2/2011 n. 3 (...) si ricorda quanto segue, nell’occasione dell’effettiva applicazione dell’articolo 117 comma 2bis, che riguarderà le patenti di categoria B rilasciate in Italia a partire dal 9 febbraio 2011. • Le limitazioni previste dall’articolo 117, comma 2-bis, si applicano esclusivamente alle patenti di categoria B rilasciate in Italia a partire dal 9 febbraio 2011; quindi, non si applicano alle patenti rilasciate all’estero, né alle patenti rilasciate in Italia prima della predetta data. • La limitazione vale solo per gli autoveicoli e quindi non interessa i veicoli diversi da quelli indicati dall’articolo 54 del codice della strada. Non si applica quindi ai motoveicoli, alle macchine agricole e alle macchine operatrici, etc.. • Il divieto di guidare riguarda gli autoveicoli che hanno una potenza specifica superiore a 55 kW/t., ma se si tratta di autoveicoli di categoria M1, deve essere anche controllata la potenza massima, che in tal caso non può superare 70 kW. Sono veicoli di categoria internazionale M1 i veicoli a motore aventi almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, dotati per costruzione al massimo di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. • Le limitazioni suddette non operano se a bordo del veicolo, come conducente, ovvero trasportato, vi è una persona invalida titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 381 del regolamento di attuazione del codice della strada, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. • Le limitazioni in parola trovano applicazione per il primo anno dal rilascio in Italia della patente di categoria B. Non sono previste annotazioni sulla patente per la limitazione in parola. Del pari, al termine del periodo in cui ha efficacia la limitazione, la patente non riporta alcuna indicazione suppletiva, per cui l’unico riferimento è costituito dalla data di rilascio della patente di categoria B, che deve essere ricercata nella colonna 10 nel verso della patente formato card, in corrispondenza della predetta categoria e a prescindere dal fatto che il ricorrente sia titolare anche di altre categorie di patente conseguite in tempi diversi. • Come eccezione rispetto alla durata ordinaria della limitazione (un anno), alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la limitazione ha effetto per i primi 3 anni dal rilascio della patente di guida di categoria B in Italia. Si tratta di coloro che sono stati colpiti dalla sanzione amministrativa non pecuniaria irrogata dal prefetto, consistente nel divieto di conseguire la patente di guida per un periodo massimo di 3 anni, per avere illecitamente importato, esportato, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo o comunque detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto. • Resta ferma la limitazione del comma 2 dell’articolo 117, che, come in passato, dispone una ulteriore limitazione per i primi 3 anni dal conseguimento della patente B in Italia, secondo la quale in tale periodo non può essere superato il limite di 90 km/ h nelle strade extraurbane principali, ovvero di 100 km/h nelle autostrade. • Può verificarsi il concorso tra le due violazioni, per l’inosservanza dei limiti di velocità stabiliti per i neopatentati dal comma 2 dell’articolo 117, nonché dei limiti stabiliti dal comma 2-bis per la potenza specifica o massima del veicolo guidato nell’occasione del superamento dei limiti di velocità. Ovviamente, nel caso in cui siano stati superati anche i limiti stabiliti dall’articolo 142 del codice della strada, trovano applicazione in concorso le sanzioni ivi previste.