la proroga di ferragosto
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la proroga di ferragosto
Circolare N. 59 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 3 agosto 2012 LA PROROGA DI FERRAGOSTO Come di consueto, gli adempimenti fiscali e i versamenti di imposte, premi e contributi da effettuarsi a mezzo modello F24 nel periodo che va dal 1 al 20.8, possono essere posticipati, senza alcuna maggiorazione, al prossimo 20.8. Restano esclusi dalla proroga i versamenti che prevedono l’utilizzo del modello F23. EVOLUZIONE NORMATIVA L’art. 3-quater, DL 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali”, ha posto “a regime”, dunque, senza che necessiti uno specifico decreto, la c.d. “Proroga di Ferragosto”, per effetto della quale gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, c. 4, D.Lgs. 241/1997, che scadono nel periodo 1.8 - 20.8 di ogni anno, possono essere effettuati entro il 20.8 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. La proroga interessa i soli versamenti da effettuare con il mod. F24, restandone quindi esclusi quelli che prevedono l’utilizzo del mod. F23 (ad esempio, imposta di registro, catastale, bollo). VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA La proroga interessa i versamenti di imposte, tributi, premi e contributi, da effettuare a mezzo mod. F24 nel periodo 1 - 20.8.2012. Vi rientrano, ad esempio, il versamento dell’IVA riferita al mese di luglio o al secondo trimestre e le ritenute di acconto operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e autonomo. VERSAMENTO DELLE ACCISE Ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. 26/2007, il versamento delle accise da effettuare nel mese di agosto è ordinariamente prorogato al 20.8. ADEMPIMENTO SCADENZA PROROGA Liquidazione e versamento dell’IVA mensile relativa al mese di luglio. 16.8.2012 20.8.2012 Liquidazione e versamento dell’IVA trimestrale relativa al secondo trimestre 2012 (con maggiorazione 1% a titolo di interesse). 16.8.2012 20.8.2012 Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto). 16.8.2012 20.8.2012 Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese luglio sui redditi di lavoro autonomo. 16.8.2012 20.8.2012 Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese luglio relativamente a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio. 16.8.2012 20.8.2012 Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese luglio relativamente a utilizzazioni di marchi e opere dell’ingegno. 16.8.2012 20.8.2012 Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese luglio relativamente a contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e con apporto di capitale o misto. 16.8.2012 20.8.2012 RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Versamento delle ritenute (4%) operate nel mese di luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti di appalto e/o d’opera. 16.8.2012 20.8.2012 Versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese di luglio. 20.8.2012 === VERSAMENTO PREMI E CONTRIBUTI Con il Messaggio n. 12052/2012, l’INPS ha confermato l’applicabilità della “Proroga di Ferragosto” anche ai i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associati per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio, nonché dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Pertanto, i versamenti contributivi scadenti nel periodo 1.8 - 20.8 (contributi c/dipendenti e collaboratori, Gestione separata INPS, seconda rata fissa IVS), possono essere effettuati entro il 20.8 senza alcuna maggiorazione. Il termine di trasmissione della denuncia contributiva per i datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS rimane invece fissato all’ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda l’INAIL, con Nota 18.7.2012 l’istituto ha confermato la possibilità di posticipare al 20.8 il versamento dei premi dovuti, anche in forma rateale, in scadenza nel periodo 1 - 20.8. ADEMPIMENTO SCADENZA PROROGA Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente per le retribuzioni maturate nel mese di luglio. 16.8.2012 20.8.2012 Versamento del contributo del 18% o 27,72% sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso > € 5.000). 16.8.2012 20.8.2012 Versamento del contributo del 18% o 27,72% sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. 16.8.2012 20.8.2012 Versamento della seconda rata fissa per il 2012 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte degli iscritti alla Gestione INPS commercianti e artigiani. 16.8.2012 20.8.2012 Versamento della terza rata del premio INAIL dovuto in base all’autoliquidazione per i soggetti che hanno scelto il pagamento rateale. 16.8.2012 20.8.2012 Versamento contributi ENASARCO relativi al secondo trimestre 2012 da parte della casa mandante. 20.8.2012 === LE ALTRE PROROGHE La combinazione della “Proroga di Ferragosto” con quella prevista dal DPCM 6.6.2012, determina lo “slittamento” della gran parte degli adempimenti e versamenti in scadenza nel mese di agosto, al 20.8.2012. Si ricorda, infatti, che in considerazione del ritardo nella predisposizione di GERICO e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore, il DPCM 6.6.2012 ha stabilito la proroga dei versamenti in scadenza il 18.6.2012 (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%) al 9.7.2012 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10.7 al 20.8.2012 con la maggiorazione dello 0,40% (si veda la CF n. 42/2012). In particolare tale proroga riguarda: 1) tutte le persone fisiche (dunque, anche gli imprenditori individuali), soggette o meno agli Studi di Settore; 120803 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] 2) 3) i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) che esercitano attività per la quali sono stati elaborati gli Studi di Settore, con ricavi non eccedenti il limite fissato per ciascuno studio; i soggetti che partecipano in società aventi i requisiti sopra indicati, tenuti a dichiarare il reddito per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR. Non possono fruire della proroga i soggetti diversi dalle persone fisiche esclusi dall’applicazione degli Studi di Settore per aver conseguito ricavi superiori al limite di € 5.164.569 (l’assoggettamento ai parametri non consente di beneficiare della proroga). Sono altresì esclusi i soggetti IRES che, pur se assoggettati agli studi e rientranti nei limiti dimensionali per l’applicazione degli stessi, fruiscono di un termine di versamento delle imposte successivo al 18.6.2012 (ad esempio, società che hanno approvato il bilancio nel maggior termine di 180 giorni o con esercizio non coincidente con l’anno solare). ADEMPIMENTO SCADENZA PROROGA Mod. UNICO 2012 e mod. IRAP 2012 SC e ENC. Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio differita entro il 28.6.2012 per particolari esigenze ex art. 2364, C.C. Versamento (con maggiorazione dello 0,40%) delle somme dovute per: saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRES / IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012); imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011 (per i riallineamenti effettuati in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima); imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL 185/2008. 16.8.2012 20.8.2012 Mod. UNICO 2012 PF. Versamento (con maggiorazione dello 0,40%) delle somme dovute per: IRPEF (saldo 2011 e primo acconto 2012); addizionale regionale IRPEF (saldo 2011) e addizionale comunale IRPEF (saldo 2011 e acconto 2012); imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2011 e primo acconto 2012); saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC; contributi IVS (saldo 2011 e primo acconto 2012); contributi Gestione separata INPS (saldo 2011 e primo acconto 2012); contributi previdenziali geometri (saldo 2011 e minimi 2012); cedolare secca (saldo 2011 e primo acconto 2012); contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; imposta (0,76%) sul valore degli immobili detenuti all’estero da soggetti residenti; imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti. 20.8.2012 === Mod. UNICO 2012 SP. Soggetti che beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012. Versamento (con maggiorazione dello 0,40%) delle somme dovute per: saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011 (per i riallineamenti effettuati in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima); imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile 20.8.2012 === 120803 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL 185/2008. Mod. UNICO 2012 SC e ENC. Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012. Versamento (con maggiorazione dello 0,40%) delle somme dovute per: saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012); imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011 (per i riallineamenti effettuati in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima); imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL 185/2008. Mod. IRAP 2012. Persone fisiche e soggetti diversi che beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012. Versamento dell’IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012) con la maggiorazione dello 0,40%, da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. Diritto annuale CCIAA. Persone fisiche e soggetti diversi che beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012. Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2012. 20.8.2012 === 20.8.2012 === 20.8.2012 === VERSAMENTI RATEALI La “Proroga di Ferragosto” opera anche con riferimento ai versamenti rateali delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012 (si veda la CF n. 48/2012), comprese le rate dei soggetti che beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012 (si tratta, ad esempio, dei contribuenti che beneficiando della proroga hanno versato la prima rata il 9.7 e sono quindi tenuti al versamento della terza rata entro il 20.8). Tuttavia, dato che per i soggetti non titolari di partita IVA la scadenza delle rate successive alla prima è fissata alla fine di ciascun mese (nel caso, al 31.8 e quindi al di fuori del periodo di proroga), la “Proroga di Ferragosto” interessa esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA, i quali sono tenuti al versamento delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese. Sempre in tema di proroghe, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha concesso, ai contribuenti che applicano gli Studi di Settore e che, per effetto dell’applicazione della nuova versione 1.0.2 di GERICO, riscontrano un maggior adeguamento rispetto a quanto richiesto nella versione 1.0.1, la possibilità di effettuare il versamento delle maggiori imposte entro il 20.8.2012 senza la maggiorazione dello 0,40%. ADEMPIMENTO SCADENZA PROROGA Mod. UNICO 2012 e mod. IRAP 2012. Soggetti titolari di partita IVA che non beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012. Versamento rateale: della seconda rata delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, maggiorata degli interessi dello 0,31% (rateazione iniziata il 18.7 con la maggiorazione dello 0,40%); della terza rata delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, maggiorata degli interessi dello 0,64% (rateazione iniziata il 18.6). 16.8.2012 20.8.2012 Mod. UNICO 2012 e mod. IRAP 2012. Soggetti titolari di partita IVA che beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012. Versamento della terza rata delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, maggiorata degli interessi dello 0,41% (rateazione iniziata il 9.7). 16.8.2012 20.8.2012 Adeguamento Studi di Settore. Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli Studi di Settore per il 2011 e dell’eventuale maggiorazione del 3%. 20.8.2012 === 120803 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 4 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] RAVVEDIMENTO OPEROSO Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, il contribuente ha facoltà di regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento delle imposte, beneficiando della riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili. Per fruire della riduzione delle sanzioni, il contribuente è tenuto a versare quanto dovuto, unitamente agli interessi al tasso legale corrente (2,5% dal 1.1.2012) e alla sanzione ridotta. La misura della sanzione ridotta varia in funzione del termine entro cui avviene la regolarizzazione: sanzione ridotta allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo (0,2% per 1 giorno di ritardo, 0,4% per 2 giorni, 0,6% per 3 giorni e così via), se il ravvedimento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (c.d. ravvedimento “sprint” o “a giorni”); sanzione ridotta al 3%, se il ravvedimento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (c.d. ravvedimento “breve”); sanzione ridotta al 3,75%, se il ravvedimento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione (c.d. ravvedimento “lungo”). La regolarizzazione deve avvenire prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche dei quali l’autore della violazione, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. La “Proroga di Ferragosto” si riflette anche sul termine entro il quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso con riferimento ai versamenti omessi o insufficienti la cui scadenza per usufruire del ravvedimento cade nel periodo di proroga (ad esempio, il ravvedimento delle ritenute operate nel mese di giugno da effettuarsi entro il 15.8 può essere posticipato al 20.8 con sanzione ridotta al 3%). ADEMPIMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA La proroga interessa anche gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra il 1.8 e il 20.8.2012. Tra questi rientra, ad esempio, la presentazione telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute, per le quali sono state emesse fatture senza applicazione d’imposta che sono confluite nella liquidazione IVA del mese di luglio (soggetti mensili) o in quella dei mesi da aprile a giugno (soggetti trimestrali). Si ricorda, infatti, che a seguito delle modifiche recate dal DL 16/2012, la comunicazione non è più richiesta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento, ma va resa entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni senza addebito d’imposta (si veda la CF n. 19/2012). Sempre in tema di dichiarazioni d’intento, giova segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con RM n. 82/E/2012, ha chiarito che, in attesa dell’approvazione del nuovo modello di comunicazione, l’adempimento va assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso, approvata con Provvedimento 14.3.2005; il campo denominato “Periodo di riferimento” deve essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento (2012). La risoluzione evidenzia, inoltre, che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento. Quindi, resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è ancora stata effettuata. 120803 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 5 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] PRESENTAZIONE ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT A seguito delle modifiche apportate alla disciplina degli elenchi riepilogativi INTRA, è stata abrogata la disposizione che consentiva la presentazione degli elenchi relativi al mese di luglio entro il giorno 6.9. Di conseguenza i soggetti mensili sono tenuti a presentare gli elenchi INTRASTAT relativi al mese di luglio entro i termini ordinari (entro il 27.8 dato che il 25 “cade” di sabato). L’art. 7, c. 2, lett. l), DL 70/2011, ha, infatti, stabilito che i versamenti e gli adempimenti fiscali, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica, che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo. ADEMPIMENTO SCADENZA PROROGA Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. 16.8.2012 20.8.2012 Invio telematico della comunicazione concernente le dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse fatture senza IVA, registrate nel mese di luglio (soggetti mensili) o nei mesi da aprile a giugno (soggetti trimestrali). 16.8.2012 20.8.2012 Invio telematico degli elenchi riepilogativi INTRASTAT riferiti al mese di luglio (contribuenti mensili). ■ 27.8.2012 === 120803 CA RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 6 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]