la proroga di ferragosto

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la proroga di ferragosto
 Circolare N. 59
Area: ADEMPIMENTI
Periodico plurisettimanale
3 agosto 2012
LA PROROGA DI FERRAGOSTO
Come di consueto, gli adempimenti fiscali e i versamenti di imposte, premi e contributi da
effettuarsi a mezzo modello F24 nel periodo che va dal 1 al 20.8, possono essere posticipati,
senza alcuna maggiorazione, al prossimo 20.8. Restano esclusi dalla proroga i versamenti che
prevedono l’utilizzo del modello F23.
EVOLUZIONE NORMATIVA
L’art. 3-quater, DL 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali”, ha posto “a regime”, dunque,
senza che necessiti uno specifico decreto, la c.d. “Proroga di Ferragosto”, per effetto della quale gli
adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, c. 4, D.Lgs. 241/1997, che
scadono nel periodo 1.8 - 20.8 di ogni anno, possono essere effettuati entro il 20.8 dello stesso
mese, senza alcuna maggiorazione.
La proroga interessa i soli versamenti da effettuare con il mod. F24, restandone quindi
esclusi quelli che prevedono l’utilizzo del mod. F23 (ad esempio, imposta di registro,
catastale, bollo).
VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA
La proroga interessa i versamenti di imposte, tributi, premi e contributi, da effettuare a mezzo mod.
F24 nel periodo 1 - 20.8.2012. Vi rientrano, ad esempio, il versamento dell’IVA riferita al mese di
luglio o al secondo trimestre e le ritenute di acconto operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro
dipendente e autonomo.
VERSAMENTO DELLE ACCISE
Ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. 26/2007, il versamento delle accise da effettuare nel mese
di agosto è ordinariamente prorogato al 20.8.
ADEMPIMENTO
SCADENZA
PROROGA
Liquidazione e versamento dell’IVA mensile relativa al mese di luglio.
16.8.2012
20.8.2012
Liquidazione e versamento dell’IVA trimestrale relativa al secondo trimestre 2012 (con
maggiorazione 1% a titolo di interesse).
16.8.2012
20.8.2012
Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente
e assimilato (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto).
16.8.2012
20.8.2012
Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese luglio sui redditi di lavoro autonomo.
16.8.2012
20.8.2012
Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese luglio relativamente a rapporti di
commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio.
16.8.2012
20.8.2012
Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese luglio relativamente a utilizzazioni di
marchi e opere dell’ingegno.
16.8.2012
20.8.2012
Versamento delle ritenute IRPEF operate nel mese luglio relativamente a contratti di
associazione in partecipazione con apporto di lavoro e con apporto di capitale o misto.
16.8.2012
20.8.2012
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Versamento delle ritenute (4%) operate nel mese di luglio da parte dei condomini per le
prestazioni derivanti da contratti di appalto e/o d’opera.
16.8.2012
20.8.2012
Versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese di luglio.
20.8.2012
===
VERSAMENTO PREMI E CONTRIBUTI
Con il Messaggio n. 12052/2012, l’INPS ha confermato l’applicabilità della “Proroga di Ferragosto”
anche ai i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associati
per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e
venditori a domicilio, nonché dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
dall’INPS.
Pertanto, i versamenti contributivi scadenti nel periodo 1.8 - 20.8 (contributi c/dipendenti e
collaboratori, Gestione separata INPS, seconda rata fissa IVS), possono essere effettuati entro il
20.8 senza alcuna maggiorazione.
Il termine di trasmissione della denuncia contributiva per i datori di lavoro che operano con
il flusso UNIEMENS rimane invece fissato all’ultimo giorno del mese.
Per quanto riguarda l’INAIL, con Nota 18.7.2012 l’istituto ha confermato la possibilità di posticipare
al 20.8 il versamento dei premi dovuti, anche in forma rateale, in scadenza nel periodo 1 - 20.8.
ADEMPIMENTO
SCADENZA
PROROGA
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente per le retribuzioni
maturate nel mese di luglio.
16.8.2012
20.8.2012
Versamento del contributo del 18% o 27,72% sui compensi corrisposti a luglio a
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali,
incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso > € 5.000).
16.8.2012
20.8.2012
Versamento del contributo del 18% o 27,72% sui compensi corrisposti a luglio agli
associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
16.8.2012
20.8.2012
Versamento della seconda rata fissa per il 2012 dei contributi previdenziali sul reddito
minimale da parte degli iscritti alla Gestione INPS commercianti e artigiani.
16.8.2012
20.8.2012
Versamento della terza rata del premio INAIL dovuto in base all’autoliquidazione per i
soggetti che hanno scelto il pagamento rateale.
16.8.2012
20.8.2012
Versamento contributi ENASARCO relativi al secondo trimestre 2012 da parte della casa
mandante.
20.8.2012
===
LE ALTRE PROROGHE
La combinazione della “Proroga di Ferragosto” con quella prevista dal DPCM 6.6.2012, determina
lo “slittamento” della gran parte degli adempimenti e versamenti in scadenza nel mese di agosto, al
20.8.2012.
Si ricorda, infatti, che in considerazione del ritardo nella predisposizione di GERICO e dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore, il DPCM 6.6.2012 ha stabilito la
proroga dei versamenti in scadenza il 18.6.2012 (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%) al
9.7.2012 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10.7 al 20.8.2012 con la maggiorazione dello
0,40% (si veda la CF n. 42/2012).
In particolare tale proroga riguarda:
1)
tutte le persone fisiche (dunque, anche gli imprenditori individuali), soggette o meno agli
Studi di Settore;
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2)
3)
i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) che esercitano
attività per la quali sono stati elaborati gli Studi di Settore, con ricavi non eccedenti il limite
fissato per ciascuno studio;
i soggetti che partecipano in società aventi i requisiti sopra indicati, tenuti a dichiarare il
reddito per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR.
Non possono fruire della proroga i soggetti diversi dalle persone fisiche esclusi
dall’applicazione degli Studi di Settore per aver conseguito ricavi superiori al limite di €
5.164.569 (l’assoggettamento ai parametri non consente di beneficiare della proroga). Sono
altresì esclusi i soggetti IRES che, pur se assoggettati agli studi e rientranti nei limiti
dimensionali per l’applicazione degli stessi, fruiscono di un termine di versamento delle
imposte successivo al 18.6.2012 (ad esempio, società che hanno approvato il bilancio nel
maggior termine di 180 giorni o con esercizio non coincidente con l’anno solare).
ADEMPIMENTO
SCADENZA
PROROGA
Mod. UNICO 2012 e mod. IRAP 2012 SC e ENC. Soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare e approvazione del bilancio differita entro il 28.6.2012 per particolari esigenze
ex art. 2364, C.C. Versamento (con maggiorazione dello 0,40%) delle somme dovute per:

saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal
16.3);

IRES / IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012);

imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e
fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011 (per i
riallineamenti effettuati in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla
prima);

imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e
fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;

imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile
e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL
185/2008.
16.8.2012
20.8.2012
Mod. UNICO 2012 PF. Versamento (con maggiorazione dello 0,40%) delle somme dovute
per:

IRPEF (saldo 2011 e primo acconto 2012);

addizionale regionale IRPEF (saldo 2011) e addizionale comunale IRPEF (saldo
2011 e acconto 2012);

imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo
2011 e primo acconto 2012);

saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal
16.3);

acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;

imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e
fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;

contributi IVS (saldo 2011 e primo acconto 2012);

contributi Gestione separata INPS (saldo 2011 e primo acconto 2012);

contributi previdenziali geometri (saldo 2011 e minimi 2012);

cedolare secca (saldo 2011 e primo acconto 2012);

contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a
€ 300.000;

imposta (0,76%) sul valore degli immobili detenuti all’estero da soggetti residenti;

imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti
residenti.
20.8.2012
===
Mod. UNICO 2012 SP. Soggetti che beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012.
Versamento (con maggiorazione dello 0,40%) delle somme dovute per:

saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal
16.3);

imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e
fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011 (per i
riallineamenti effettuati in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla
prima);

imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e
fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;

imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile
20.8.2012
===
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e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL
185/2008.
Mod. UNICO 2012 SC e ENC. Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che
beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012. Versamento (con maggiorazione dello
0,40%) delle somme dovute per:

saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal
16.3);

IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012);

imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e
fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011 (per i
riallineamenti effettuati in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla
prima);

imposta sostitutiva 12%, 14%, 16%, dovuta per il riallineamento del valore civile e
fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;

imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile
e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL
185/2008.
Mod. IRAP 2012. Persone fisiche e soggetti diversi che beneficiano della proroga di cui al
DPCM 6.6.2012. Versamento dell’IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012) con la
maggiorazione dello 0,40%, da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti
assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno
solare.
Diritto annuale CCIAA. Persone fisiche e soggetti diversi che beneficiano della proroga di
cui al DPCM 6.6.2012. Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA
2012.
20.8.2012
===
20.8.2012
===
20.8.2012
===
VERSAMENTI RATEALI
La “Proroga di Ferragosto” opera anche con riferimento ai versamenti rateali delle imposte
risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012 (si veda la CF n. 48/2012), comprese le rate dei soggetti
che beneficiano della proroga di cui al DPCM 6.6.2012 (si tratta, ad esempio, dei contribuenti che
beneficiando della proroga hanno versato la prima rata il 9.7 e sono quindi tenuti al versamento
della terza rata entro il 20.8).
Tuttavia, dato che per i soggetti non titolari di partita IVA la scadenza delle rate successive alla
prima è fissata alla fine di ciascun mese (nel caso, al 31.8 e quindi al di fuori del periodo di
proroga), la “Proroga di Ferragosto” interessa esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA, i quali
sono tenuti al versamento delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese.
Sempre in tema di proroghe, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha concesso, ai
contribuenti che applicano gli Studi di Settore e che, per effetto dell’applicazione della
nuova versione 1.0.2 di GERICO, riscontrano un maggior adeguamento rispetto a quanto
richiesto nella versione 1.0.1, la possibilità di effettuare il versamento delle maggiori
imposte entro il 20.8.2012 senza la maggiorazione dello 0,40%.
ADEMPIMENTO
SCADENZA
PROROGA
Mod. UNICO 2012 e mod. IRAP 2012. Soggetti titolari di partita IVA che non beneficiano
della proroga di cui al DPCM 6.6.2012. Versamento rateale:

della seconda rata delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, maggiorata
degli interessi dello 0,31% (rateazione iniziata il 18.7 con la maggiorazione dello
0,40%);

della terza rata delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, maggiorata degli
interessi dello 0,64% (rateazione iniziata il 18.6).
16.8.2012
20.8.2012
Mod. UNICO 2012 e mod. IRAP 2012. Soggetti titolari di partita IVA che beneficiano della
proroga di cui al DPCM 6.6.2012. Versamento della terza rata delle imposte risultanti dal
mod. UNICO / IRAP 2012, maggiorata degli interessi dello 0,41% (rateazione iniziata il 9.7).
16.8.2012
20.8.2012
Adeguamento Studi di Settore. Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA
dovuta sui maggiori ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli Studi di Settore per il
2011 e dell’eventuale maggiorazione del 3%.
20.8.2012
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, il contribuente ha facoltà
di regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento delle imposte, beneficiando della riduzione
delle sanzioni ordinariamente applicabili.
Per fruire della riduzione delle sanzioni, il contribuente è tenuto a versare quanto dovuto,
unitamente agli interessi al tasso legale corrente (2,5% dal 1.1.2012) e alla sanzione ridotta.
La misura della sanzione ridotta varia in funzione del termine entro cui avviene la regolarizzazione:



sanzione ridotta allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo (0,2% per 1 giorno di ritardo, 0,4%
per 2 giorni, 0,6% per 3 giorni e così via), se il ravvedimento è effettuato entro 14 giorni
dalla scadenza (c.d. ravvedimento “sprint” o “a giorni”);
sanzione ridotta al 3%, se il ravvedimento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (c.d.
ravvedimento “breve”);
sanzione ridotta al 3,75%, se il ravvedimento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ma
entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione (c.d. ravvedimento “lungo”).
La regolarizzazione deve avvenire prima che la violazione sia stata constatata o siano
iniziati accessi, ispezioni o verifiche dei quali l’autore della violazione, o i soggetti obbligati
in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
La “Proroga di Ferragosto” si riflette anche sul termine entro il quale è possibile effettuare il
ravvedimento operoso con riferimento ai versamenti omessi o insufficienti la cui scadenza per
usufruire del ravvedimento cade nel periodo di proroga (ad esempio, il ravvedimento delle ritenute
operate nel mese di giugno da effettuarsi entro il 15.8 può essere posticipato al 20.8 con sanzione
ridotta al 3%).
ADEMPIMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA
La proroga interessa anche gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra il 1.8 e il
20.8.2012.
Tra questi rientra, ad esempio, la presentazione telematica della comunicazione dei dati relativi
alle dichiarazioni d’intento ricevute, per le quali sono state emesse fatture senza applicazione
d’imposta che sono confluite nella liquidazione IVA del mese di luglio (soggetti mensili) o in quella
dei mesi da aprile a giugno (soggetti trimestrali).
Si ricorda, infatti, che a seguito delle modifiche recate dal DL 16/2012, la comunicazione
non è più richiesta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della
lettera d’intento, ma va resa entro il termine di effettuazione della prima liquidazione
periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni senza addebito
d’imposta (si veda la CF n. 19/2012).
Sempre in tema di dichiarazioni d’intento, giova segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con RM n.
82/E/2012, ha chiarito che, in attesa dell’approvazione del nuovo modello di comunicazione,
l’adempimento va assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso, approvata con
Provvedimento 14.3.2005; il campo denominato “Periodo di riferimento” deve essere compilato
indicando esclusivamente l’anno di riferimento (2012).
La risoluzione evidenzia, inoltre, che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in
cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento.
Quindi, resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione
non imponibile non è ancora stata effettuata.
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PRESENTAZIONE ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT
A seguito delle modifiche apportate alla disciplina degli elenchi riepilogativi INTRA, è stata
abrogata la disposizione che consentiva la presentazione degli elenchi relativi al mese di luglio
entro il giorno 6.9.
Di conseguenza i soggetti mensili sono tenuti a presentare gli elenchi INTRASTAT relativi al mese
di luglio entro i termini ordinari (entro il 27.8 dato che il 25 “cade” di sabato).
L’art. 7, c. 2, lett. l), DL 70/2011, ha, infatti, stabilito che i versamenti e gli adempimenti
fiscali, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica, che scadono il sabato
o in un giorno festivo, sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
ADEMPIMENTO
SCADENZA
PROROGA
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della
grande distribuzione commerciale e di servizi.
16.8.2012
20.8.2012
Invio telematico della comunicazione concernente le dichiarazioni d'intento ricevute per le
quali sono state emesse fatture senza IVA, registrate nel mese di luglio (soggetti mensili) o
nei mesi da aprile a giugno (soggetti trimestrali).
16.8.2012
20.8.2012
Invio telematico degli elenchi riepilogativi INTRASTAT riferiti al mese di luglio (contribuenti
mensili). ■
27.8.2012
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