Agenzie per il lavoro

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Agenzie per il lavoro
Agenzie per il lavoro: no alle copie dei documenti di identità
dei candidati nei colloqui conoscitivi
Le agenzie per il lavoro, in occasione di colloqui conoscitivi, possono acquisire e
conservare copia dei documenti di identità, utilizzati per identificare le persone, solo se
previsto da specifiche norme. Lo ha precisato il Garante, a seguito della segnalazione di
un uomo che lamentava una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza posti a
tutela dei suoi dati personali.
In occasione di un colloquio conoscitivo, infatti, l’agenzia per il lavoro presso cui si era
presentato aveva acquisito copia del suo documento di identità. L’Autorità, dopo aver
valutato le attività della società, ha osservato che, mentre è lecito per l’agenzia procedere
alla corretta identificazione degli aspiranti lavoratori chiedendo l’esibizione di un
documento di identità ed eventualmente annotandone gli estremi, deve invece ritenersi
eccedente acquisire copia del documento stesso. Le copie dei documenti di identità contengono dati personali, come le
fotografie dell’interessato, le caratteristiche fisiche e lo stato civile, non pertinenti alle finalità per le quali venivano
raccolti (presentazione del curriculum e colloquio conoscitivo). L’Autorità, ha peraltro, richiamato l’attenzione sui rischi
che l’acquisizione e la conservazione di copie di questi documenti in termini di duplicazione, perfino di furto di identità.
Il Garante ha perciò vietato alla società di conservare le copie dei documenti di identità dei candidati e ha prescritto che
l’identificazione degli aspiranti avvenga con la semplice annotazione dei dati essenziali, senza alcuna conservazione di
documenti identificativi.
Fonte: Newsletter Garante Privacy del 28 giugno 2013