comune di oppido mamertina

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comune di oppido mamertina
COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO L. RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA
P.I.V.A.: 00134970805 – Tel. 0966879102 e Fax 0966 879130
IL SINDACO
Prot. n. 2339 del 16.03.2016
Egr. Sig. Domenico RIGANO’
Via San Nicodemo, 47
Fraz. Messignadi
OGGETTO: UFFICIO DI STAFF. COMUNICAZIONI
Premesso che gli uffici di staff, alla luce dell’articolo 90, comma 1, del Dlgs 267, sono posti in diretta collaborazione col
vertice politico (sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori) e non hanno compiti di amministrazione attiva o
comunque gestionali (per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge), in omaggio al
principio della separazione tra politica e gestione rafforzato dal comma 3-bis della medesima norma.
Anche in sede giurisdizionale la Corte dei conti (sez. I, 6 dicembre 2012, n. 785/2012/A) ha affermato che “l’incarico ex
articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il
legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento
alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica”.
La funzione di tali uffici - eventuali e non necessari - è quella di corroborare il vertice istituzionale nell’elaborazione
dell’indirizzo politico-amministrativo (e, considerato il carattere fiduciario ed il collegamento con l’esercizio delle funzioni
di indirizzo politico, la giurisprudenza ha affermato che la durata dei rapporti di lavoro in esame, salva la possibilità di
revoca anticipata, è strettamente collegata alla durata del mandato dell’organo politico in favore del quale i dipendenti
prestano la loro attività lavorativa (Corte conti, sez. reg. contr. Marche, del. 21 ottobre 2014, n. 67/2014/PAR); la
“competenza” gestionale è invece riservata alla struttura burocratica dell’ente.
Tali uffici possono essere “costituiti da dipendenti dell’ente” o “da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”; in
questo secondo caso, però, purché non si tratti di enti dissestati o strutturalmente deficitari (art. 90, comma 1, Tuel); il
trattamento economico di entrambe le categorie di soggetti reclutabili è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro del
personale degli enti locali (art. 90, comma 2, Tuel); il trattamento accessorio può essere costituito da un “unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale”.
La giurisprudenza contabile( cnfr delibera della Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, del 23 settembre 2015, n.
213/2015/PAR), ha più volte ribadito il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti investiti di funzioni
di staff. Segnatamente, si è ritenuto che non sono ammissibili forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato
oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare la dignità del lavoro ed evitare l’esposizione dell’ente a rischi di contenzioso
(ergo, finanziari); è stato ricordato, inoltre, che il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi disciplinati dalla legge, come ad
esempio l’articolo 7 della legge n. 266 del 1991.
L’esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta dal personale dell’ufficio di staff si pone in frontale
contrasto con l’articolo 90, comma 2, del Tuel, disposizione che non è suscettibile di essere derogata dal regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto norma imperativa che garantisce al lavoratore un trattamento
economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali.
Né la diposizione può essere aggirata attraverso l’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, anche perché il
personale degli uffici di staff rientrerebbe nell’ambito della dotazione organica dell’ente (si ricordi, invero, che la figura
designata dall’articolo 90 del decreto 267 attiene a un’ipotesi dotazionale, mentre quella designata dall’articolo 110 della
stessa norma attiene a un’ipotesi extradotazionale: Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, del. 29 agosto 2013, n.
312/2013/PAR), con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (che
riveste carattere necessariamente oneroso).
Quanto sopra premesso è con vivo dispiacere che mi vedo costretto a comunicarLe la decisione di procedere alla revoca
dell’incarico conferitoLe ai sensi dell’art 90 del TUEL quale componente dell’ufficio di Staff del Sindaco.
Nel ringraziarla per la preziosa collaborazione prestata a servizio del nostro Comune,
La saluto cordialmente.
IL SINDACO
Dr. Domenico GIANNETTA
COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO L. RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA
P.I.V.A.: 00134970805 – Tel. 0966879102 e Fax 0966 879130
IL SINDACO
Prot. n. 2341 del 16.03.2016
Egr. Dr. Michele MAZZEO
Via Mazzeo, 15/B
Oppido Mamertina (RC)
OGGETTO: UFFICIO DI STAFF. COMUNICAZIONI
Premesso che gli uffici di staff, alla luce dell’articolo 90, comma 1, del Dlgs 267, sono posti in diretta collaborazione col
vertice politico (sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori) e non hanno compiti di amministrazione attiva o
comunque gestionali (per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge), in omaggio al
principio della separazione tra politica e gestione rafforzato dal comma 3-bis della medesima norma.
Anche in sede giurisdizionale la Corte dei conti (sez. I, 6 dicembre 2012, n. 785/2012/A) ha affermato che “l’incarico ex
articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il
legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento
alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica”.
La funzione di tali uffici - eventuali e non necessari - è quella di corroborare il vertice istituzionale nell’elaborazione
dell’indirizzo politico-amministrativo (e, considerato il carattere fiduciario ed il collegamento con l’esercizio delle funzioni
di indirizzo politico, la giurisprudenza ha affermato che la durata dei rapporti di lavoro in esame, salva la possibilità di
revoca anticipata, è strettamente collegata alla durata del mandato dell’organo politico in favore del quale i dipendenti
prestano la loro attività lavorativa (Corte conti, sez. reg. contr. Marche, del. 21 ottobre 2014, n. 67/2014/PAR); la
“competenza” gestionale è invece riservata alla struttura burocratica dell’ente.
Tali uffici possono essere “costituiti da dipendenti dell’ente” o “da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”; in
questo secondo caso, però, purché non si tratti di enti dissestati o strutturalmente deficitari (art. 90, comma 1, Tuel); il
trattamento economico di entrambe le categorie di soggetti reclutabili è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro del
personale degli enti locali (art. 90, comma 2, Tuel); il trattamento accessorio può essere costituito da un “unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale”.
La giurisprudenza contabile( cnfr delibera della Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, del 23 settembre 2015, n.
213/2015/PAR), ha più volte ribadito il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti investiti di funzioni
di staff. Segnatamente, si è ritenuto che non sono ammissibili forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato
oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare la dignità del lavoro ed evitare l’esposizione dell’ente a rischi di contenzioso
(ergo, finanziari); è stato ricordato, inoltre, che il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi disciplinati dalla legge, come ad
esempio l’articolo 7 della legge n. 266 del 1991.
L’esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta dal personale dell’ufficio di staff si pone in frontale
contrasto con l’articolo 90, comma 2, del Tuel, disposizione che non è suscettibile di essere derogata dal regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto norma imperativa che garantisce al lavoratore un trattamento
economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali.
Né la diposizione può essere aggirata attraverso l’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, anche perché il
personale degli uffici di staff rientrerebbe nell’ambito della dotazione organica dell’ente (si ricordi, invero, che la figura
designata dall’articolo 90 del decreto 267 attiene a un’ipotesi dotazionale, mentre quella designata dall’articolo 110 della
stessa norma attiene a un’ipotesi extradotazionale: Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, del. 29 agosto 2013, n.
312/2013/PAR), con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (che
riveste carattere necessariamente oneroso).
Quanto sopra premesso è con vivo dispiacere che mi vedo costretto a comunicarLe la decisione di procedere alla revoca
dell’incarico conferitoLe ai sensi dell’art 90 del TUEL quale componente dell’ufficio di Staff del Sindaco.
Nel ringraziarla per la preziosa collaborazione prestata a servizio del nostro Comune,
La saluto cordialmente.
IL SINDACO
Dr. Domenico GIANNETTA
COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO L. RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA
P.I.V.A.: 00134970805 – Tel. 0966879102 e Fax 0966 879130
IL SINDACO
Prot. n. 2340 del 16.03.2016
Egr. Avv. Angelo PRINCIPATO
Via Campolo-Saline J., 26
Montebello Jonico (RC)
OGGETTO: UFFICIO DI STAFF. COMUNICAZIONI
Premesso che gli uffici di staff, alla luce dell’articolo 90, comma 1, del Dlgs 267, sono posti in diretta collaborazione col
vertice politico (sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori) e non hanno compiti di amministrazione attiva o
comunque gestionali (per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge), in omaggio al
principio della separazione tra politica e gestione rafforzato dal comma 3-bis della medesima norma.
Anche in sede giurisdizionale la Corte dei conti (sez. I, 6 dicembre 2012, n. 785/2012/A) ha affermato che “l’incarico ex
articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il
legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento
alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica”.
La funzione di tali uffici - eventuali e non necessari - è quella di corroborare il vertice istituzionale nell’elaborazione
dell’indirizzo politico-amministrativo (e, considerato il carattere fiduciario ed il collegamento con l’esercizio delle funzioni
di indirizzo politico, la giurisprudenza ha affermato che la durata dei rapporti di lavoro in esame, salva la possibilità di
revoca anticipata, è strettamente collegata alla durata del mandato dell’organo politico in favore del quale i dipendenti
prestano la loro attività lavorativa (Corte conti, sez. reg. contr. Marche, del. 21 ottobre 2014, n. 67/2014/PAR); la
“competenza” gestionale è invece riservata alla struttura burocratica dell’ente.
Tali uffici possono essere “costituiti da dipendenti dell’ente” o “da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”; in
questo secondo caso, però, purché non si tratti di enti dissestati o strutturalmente deficitari (art. 90, comma 1, Tuel); il
trattamento economico di entrambe le categorie di soggetti reclutabili è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro del
personale degli enti locali (art. 90, comma 2, Tuel); il trattamento accessorio può essere costituito da un “unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale”.
La giurisprudenza contabile( cnfr delibera della Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, del 23 settembre 2015, n.
213/2015/PAR), ha più volte ribadito il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti investiti di funzioni
di staff. Segnatamente, si è ritenuto che non sono ammissibili forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato
oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare la dignità del lavoro ed evitare l’esposizione dell’ente a rischi di contenzioso
(ergo, finanziari); è stato ricordato, inoltre, che il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi disciplinati dalla legge, come ad
esempio l’articolo 7 della legge n. 266 del 1991.
L’esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta dal personale dell’ufficio di staff si pone in frontale
contrasto con l’articolo 90, comma 2, del Tuel, disposizione che non è suscettibile di essere derogata dal regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto norma imperativa che garantisce al lavoratore un trattamento
economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali.
Né la diposizione può essere aggirata attraverso l’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, anche perché il
personale degli uffici di staff rientrerebbe nell’ambito della dotazione organica dell’ente (si ricordi, invero, che la figura
designata dall’articolo 90 del decreto 267 attiene a un’ipotesi dotazionale, mentre quella designata dall’articolo 110 della
stessa norma attiene a un’ipotesi extradotazionale: Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, del. 29 agosto 2013, n.
312/2013/PAR), con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (che
riveste carattere necessariamente oneroso).
Quanto sopra premesso è con vivo dispiacere che mi vedo costretto a comunicarLe la decisione di procedere alla revoca
dell’incarico conferitoLe ai sensi dell’art 90 del TUEL quale componente dell’ufficio di Staff del Sindaco.
Nel ringraziarla per la preziosa collaborazione prestata a servizio del nostro Comune,
La saluto cordialmente.
IL SINDACO
Dr. Domenico GIANNETTA
COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO L. RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA
P.I.V.A.: 00134970805 – Tel. 0966879102 e Fax 0966 879130
IL SINDACO