comune di oppido mamertina
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COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA CORSO L. RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA P.I.V.A.: 00134970805 – Tel. 0966879102 e Fax 0966 879130 IL SINDACO Prot. n. 2339 del 16.03.2016 Egr. Sig. Domenico RIGANO’ Via San Nicodemo, 47 Fraz. Messignadi OGGETTO: UFFICIO DI STAFF. COMUNICAZIONI Premesso che gli uffici di staff, alla luce dell’articolo 90, comma 1, del Dlgs 267, sono posti in diretta collaborazione col vertice politico (sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori) e non hanno compiti di amministrazione attiva o comunque gestionali (per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge), in omaggio al principio della separazione tra politica e gestione rafforzato dal comma 3-bis della medesima norma. Anche in sede giurisdizionale la Corte dei conti (sez. I, 6 dicembre 2012, n. 785/2012/A) ha affermato che “l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica”. La funzione di tali uffici - eventuali e non necessari - è quella di corroborare il vertice istituzionale nell’elaborazione dell’indirizzo politico-amministrativo (e, considerato il carattere fiduciario ed il collegamento con l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico, la giurisprudenza ha affermato che la durata dei rapporti di lavoro in esame, salva la possibilità di revoca anticipata, è strettamente collegata alla durata del mandato dell’organo politico in favore del quale i dipendenti prestano la loro attività lavorativa (Corte conti, sez. reg. contr. Marche, del. 21 ottobre 2014, n. 67/2014/PAR); la “competenza” gestionale è invece riservata alla struttura burocratica dell’ente. Tali uffici possono essere “costituiti da dipendenti dell’ente” o “da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”; in questo secondo caso, però, purché non si tratti di enti dissestati o strutturalmente deficitari (art. 90, comma 1, Tuel); il trattamento economico di entrambe le categorie di soggetti reclutabili è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali (art. 90, comma 2, Tuel); il trattamento accessorio può essere costituito da un “unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”. La giurisprudenza contabile( cnfr delibera della Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, del 23 settembre 2015, n. 213/2015/PAR), ha più volte ribadito il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff. Segnatamente, si è ritenuto che non sono ammissibili forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare la dignità del lavoro ed evitare l’esposizione dell’ente a rischi di contenzioso (ergo, finanziari); è stato ricordato, inoltre, che il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi disciplinati dalla legge, come ad esempio l’articolo 7 della legge n. 266 del 1991. L’esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta dal personale dell’ufficio di staff si pone in frontale contrasto con l’articolo 90, comma 2, del Tuel, disposizione che non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto norma imperativa che garantisce al lavoratore un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali. Né la diposizione può essere aggirata attraverso l’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, anche perché il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell’ambito della dotazione organica dell’ente (si ricordi, invero, che la figura designata dall’articolo 90 del decreto 267 attiene a un’ipotesi dotazionale, mentre quella designata dall’articolo 110 della stessa norma attiene a un’ipotesi extradotazionale: Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, del. 29 agosto 2013, n. 312/2013/PAR), con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (che riveste carattere necessariamente oneroso). Quanto sopra premesso è con vivo dispiacere che mi vedo costretto a comunicarLe la decisione di procedere alla revoca dell’incarico conferitoLe ai sensi dell’art 90 del TUEL quale componente dell’ufficio di Staff del Sindaco. Nel ringraziarla per la preziosa collaborazione prestata a servizio del nostro Comune, La saluto cordialmente. IL SINDACO Dr. Domenico GIANNETTA COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA CORSO L. RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA P.I.V.A.: 00134970805 – Tel. 0966879102 e Fax 0966 879130 IL SINDACO Prot. n. 2341 del 16.03.2016 Egr. Dr. Michele MAZZEO Via Mazzeo, 15/B Oppido Mamertina (RC) OGGETTO: UFFICIO DI STAFF. COMUNICAZIONI Premesso che gli uffici di staff, alla luce dell’articolo 90, comma 1, del Dlgs 267, sono posti in diretta collaborazione col vertice politico (sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori) e non hanno compiti di amministrazione attiva o comunque gestionali (per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge), in omaggio al principio della separazione tra politica e gestione rafforzato dal comma 3-bis della medesima norma. Anche in sede giurisdizionale la Corte dei conti (sez. I, 6 dicembre 2012, n. 785/2012/A) ha affermato che “l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica”. La funzione di tali uffici - eventuali e non necessari - è quella di corroborare il vertice istituzionale nell’elaborazione dell’indirizzo politico-amministrativo (e, considerato il carattere fiduciario ed il collegamento con l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico, la giurisprudenza ha affermato che la durata dei rapporti di lavoro in esame, salva la possibilità di revoca anticipata, è strettamente collegata alla durata del mandato dell’organo politico in favore del quale i dipendenti prestano la loro attività lavorativa (Corte conti, sez. reg. contr. Marche, del. 21 ottobre 2014, n. 67/2014/PAR); la “competenza” gestionale è invece riservata alla struttura burocratica dell’ente. Tali uffici possono essere “costituiti da dipendenti dell’ente” o “da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”; in questo secondo caso, però, purché non si tratti di enti dissestati o strutturalmente deficitari (art. 90, comma 1, Tuel); il trattamento economico di entrambe le categorie di soggetti reclutabili è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali (art. 90, comma 2, Tuel); il trattamento accessorio può essere costituito da un “unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”. La giurisprudenza contabile( cnfr delibera della Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, del 23 settembre 2015, n. 213/2015/PAR), ha più volte ribadito il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff. Segnatamente, si è ritenuto che non sono ammissibili forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare la dignità del lavoro ed evitare l’esposizione dell’ente a rischi di contenzioso (ergo, finanziari); è stato ricordato, inoltre, che il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi disciplinati dalla legge, come ad esempio l’articolo 7 della legge n. 266 del 1991. L’esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta dal personale dell’ufficio di staff si pone in frontale contrasto con l’articolo 90, comma 2, del Tuel, disposizione che non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto norma imperativa che garantisce al lavoratore un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali. Né la diposizione può essere aggirata attraverso l’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, anche perché il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell’ambito della dotazione organica dell’ente (si ricordi, invero, che la figura designata dall’articolo 90 del decreto 267 attiene a un’ipotesi dotazionale, mentre quella designata dall’articolo 110 della stessa norma attiene a un’ipotesi extradotazionale: Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, del. 29 agosto 2013, n. 312/2013/PAR), con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (che riveste carattere necessariamente oneroso). Quanto sopra premesso è con vivo dispiacere che mi vedo costretto a comunicarLe la decisione di procedere alla revoca dell’incarico conferitoLe ai sensi dell’art 90 del TUEL quale componente dell’ufficio di Staff del Sindaco. Nel ringraziarla per la preziosa collaborazione prestata a servizio del nostro Comune, La saluto cordialmente. IL SINDACO Dr. Domenico GIANNETTA COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA CORSO L. RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA P.I.V.A.: 00134970805 – Tel. 0966879102 e Fax 0966 879130 IL SINDACO Prot. n. 2340 del 16.03.2016 Egr. Avv. Angelo PRINCIPATO Via Campolo-Saline J., 26 Montebello Jonico (RC) OGGETTO: UFFICIO DI STAFF. COMUNICAZIONI Premesso che gli uffici di staff, alla luce dell’articolo 90, comma 1, del Dlgs 267, sono posti in diretta collaborazione col vertice politico (sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori) e non hanno compiti di amministrazione attiva o comunque gestionali (per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge), in omaggio al principio della separazione tra politica e gestione rafforzato dal comma 3-bis della medesima norma. Anche in sede giurisdizionale la Corte dei conti (sez. I, 6 dicembre 2012, n. 785/2012/A) ha affermato che “l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica”. La funzione di tali uffici - eventuali e non necessari - è quella di corroborare il vertice istituzionale nell’elaborazione dell’indirizzo politico-amministrativo (e, considerato il carattere fiduciario ed il collegamento con l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico, la giurisprudenza ha affermato che la durata dei rapporti di lavoro in esame, salva la possibilità di revoca anticipata, è strettamente collegata alla durata del mandato dell’organo politico in favore del quale i dipendenti prestano la loro attività lavorativa (Corte conti, sez. reg. contr. Marche, del. 21 ottobre 2014, n. 67/2014/PAR); la “competenza” gestionale è invece riservata alla struttura burocratica dell’ente. Tali uffici possono essere “costituiti da dipendenti dell’ente” o “da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”; in questo secondo caso, però, purché non si tratti di enti dissestati o strutturalmente deficitari (art. 90, comma 1, Tuel); il trattamento economico di entrambe le categorie di soggetti reclutabili è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali (art. 90, comma 2, Tuel); il trattamento accessorio può essere costituito da un “unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”. La giurisprudenza contabile( cnfr delibera della Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, del 23 settembre 2015, n. 213/2015/PAR), ha più volte ribadito il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff. Segnatamente, si è ritenuto che non sono ammissibili forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare la dignità del lavoro ed evitare l’esposizione dell’ente a rischi di contenzioso (ergo, finanziari); è stato ricordato, inoltre, che il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi disciplinati dalla legge, come ad esempio l’articolo 7 della legge n. 266 del 1991. L’esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta dal personale dell’ufficio di staff si pone in frontale contrasto con l’articolo 90, comma 2, del Tuel, disposizione che non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto norma imperativa che garantisce al lavoratore un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali. Né la diposizione può essere aggirata attraverso l’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, anche perché il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell’ambito della dotazione organica dell’ente (si ricordi, invero, che la figura designata dall’articolo 90 del decreto 267 attiene a un’ipotesi dotazionale, mentre quella designata dall’articolo 110 della stessa norma attiene a un’ipotesi extradotazionale: Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, del. 29 agosto 2013, n. 312/2013/PAR), con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (che riveste carattere necessariamente oneroso). Quanto sopra premesso è con vivo dispiacere che mi vedo costretto a comunicarLe la decisione di procedere alla revoca dell’incarico conferitoLe ai sensi dell’art 90 del TUEL quale componente dell’ufficio di Staff del Sindaco. Nel ringraziarla per la preziosa collaborazione prestata a servizio del nostro Comune, La saluto cordialmente. IL SINDACO Dr. Domenico GIANNETTA COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA CORSO L. RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA P.I.V.A.: 00134970805 – Tel. 0966879102 e Fax 0966 879130 IL SINDACO