CPO – Le norme vigenti
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CPO – Le norme vigenti
Le norme vigenti effettivamente rilevanti per la causa della professione Il copia - incolla da Wikipedia non aiuta la causa del riconoscimento della professione dell’osteopata in Italia, alimenta solo la confusione e mistificazione che attualmente impera nel mondo dell’osteopatia, dimostra la necessità di una corretta informazione e della sua condivisione per addivenire a una comune conoscenza che consenta di assumere le più giuste decisioni nell’interesse dell’osteopatia in Italia. La circolazione nella rete virtuale dell’osteopatia della elencazione di norme che gli osteopati dovrebbero tenere in considerazione perché a loro riferibili o applicabili, induce il CPO a diffondere una chiara informazione in merito affinché si evitino errori di valutazione e speculazioni ideologiche in danno dell’osteopata e della sua professionalità. Subito vale la pena di evidenziare che l’elenco in questione è frutto di uno “scolastico” copia – incolla dalla voce “Professioni sanitarie in Italia” di Wikipedia ma, come tutti hanno imparato a scuola, anche copiare è un arte e copiare male è molto dannoso. Inoltre tutti sanno che l’affidabilità di quanto riportato in Wikipedia è relativa, tanto che la stessa libera enciclopedia ci tiene sempre a dichiarare esplicitamente: Wikipedia non dà garanzie sulla validità dei contenuti (Vedi fondo pagina sito web). Orbene: premesso che le Direttive comunitarie ivi elencate non costituiscono norme a sé in quanto tutte recepite in Italia dai relativi Decreti legislativi di attuazione, nell’elenco sono comprese 12 norme italiane ma di queste (nell’ordine dell’elencazione in esame): Il T.U. delle leggi sanitarie del 1934 potrebbe essere interessante per gli osteopati solo nella parte in cui attribuisce allo Stato la possibilità di individuare e regolamentare altre arti ausiliarie delle professioni sanitarie (Cfr. Articolo 99, 3° comma; Articolo 140, 1° e 2° comma). Nessuno degli altri 392 articoli che lo compongono può essere in qualche modo interessante all’osteopatia. Il D.M. Min. un. 28-11-2000 è stato soppresso dal 2007. Il D.Lgs. 206/2007 di attuazione delle Direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE è irrilevante in quanto applicabile solo ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che vogliano esercitare la loro professione sul territorio italiano. Il D.Lgs. 319/1994 di attuazione delle Direttive 92/51/CEE e 89/48/CEE, il D.Lgs. 115/1992 di attuazione della Direttiva 89/48/CEE e il D.Lgs. 277/2003 di attuazione della Direttiva 2001/19/CE sono stati abrogati dal 2007. L’Articolo 6, comma 3, D.Lgs. 502/1992 è irrilevante in quanto stabilisce solo che il Ministero della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare e i relativi profili. Tale previsione permette solo di individuare uno dei due interlocutori legittimati a riconoscere la professione dell’osteopata (L’altro è il Parlamento). La Legge 251/2000 è estranea all’osteopatia in quanto disciplina specificatamente le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, istituendo ed elencando le relative fattispecie. La Legge 42/1999 è irrilevante per l’osteopatia in quanto si limita a sostituire la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” con “professione sanitaria” e ad enunciare la fattispecie delle “professioni del ruolo sanitario”. Previsioni normative prive di riferibilità per l’osteopata. La Legge 1/2002 di conversione del D.L. 402/2001 è estranea all’osteopatia in quanto regola l’impiego aggiuntivo degli infermieri e dei tecnici di radiologia nelle aziende sanitarie. Il D.M. Min. san. 29-03-2001 è irrilevante in quanto elenca solo le figure professionali da inserire nelle fattispecie di cui alla precedente Legge 251/2000. Il D.M. Min. un. 02-04-2001 è estraneo all’osteopatia in quanto definisce specificatamente le classi dei corsi di laurea specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Scienze delle professioni sanitarie tecniche, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, così come ridefinite dal D.M. 08-01-2009 – MIUR. Il D.Lgs. 277/2003 di attuazione della Direttiva 2001/19/CE è abrogato di fatto dal 2007 in quanto prevedeva delle modifiche al D.Lgs. 115/1992 e al D.Lgs. 319/1994, entrambi abrogati. Insomma, per farla breve, delle 12 norme elencate nella rete virtuale degli osteopati ben 5 sono state abrogate/soppresse mentre altre 6 sono assolutamente irrilevanti/estranee per l’osteopatia, per un totale di 11 su 12. Resta quindi solo 1 norma da esaminare, quella che è genericamente indicata nell’elenco come “la legge sulle professioni non regolamentate (Disegno di legge n° 3270)” ma che dovrebbe essere più precisamente indicata come Legge 14-01-2013 n° 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Tale norma è decritta nella rete come non applicabile agli osteopati in quanto il suo articolo 1, comma 2, prevede che detta legge non si applichi alle “professioni sanitarie”. Ciò è vero ma la domanda legittima sorge spontanea: gli osteopati sono “professione sanitaria”? La risposta negativa segue altrettanto spontanea! Dunque la Legge 14-01-2013 n° 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate - è assolutamente applicabile agli osteopati. Il CPO, la cui unica mission è quella di promuovere il riconoscimento legislativo della figura e del profilo professionale e formativo dell’osteopata, auspica quindi che gli osteopati approfondiscano più concretamente e meno ideologicamente la conoscenza della predetta Legge perché da essa potrebbe nascere la loro autonoma legittimazione professionale anche al fine di un successivo inquadramento della professione d’osteopata nell’ambito del sistema sanitario nazionale, con la dovuta autonomia e caratterizzazione. Il sapere, quello vero, e la condivisione del sapere sono i presupposti delle buone decisioni. Avv. Maria Teresa Bergamaschi Presidente del CPO