Deliberazione - Comune San Biagio di Callalta

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Deliberazione - Comune San Biagio di Callalta
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 65
del 09-04-2015
Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ALLOGGIO E.R.P. VIA VENIER - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA
ANTICIPATA CON RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
PRELAZIONE.
L’anno duemilaquindici, addì nove mese di aprile alle ore 19:00 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME
PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto
Presente
Piaia Fiore
Presente
Cancian Martina
Presente
Bisognini Antonella
Presente
Mion Marco
Presente
Tubia Federico
Assente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.
Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO:
ALLOGGIO E.R.P. VIA VENIER - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA
ANTICIPATA CON RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 12 del 12.03.1997, ha disposto la cessione in
proprietà di aree, in Comune di San Biagio di Callalta, per la realizzazione di un programma
costruttivo di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 51 della Legge 22.10.1971, n. 865;
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il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 68 del 25.10.1999, successivamente integrata con
Deliberazione n. 4 del 19.01.2000, ha approvato la Convenzione da stipularsi con i soggetti
destinatari delle aree da cedere, ai sensi dell’art. 35 della suddetta Legge;
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con Convenzione rep. n. 280.478 del 05.02.2003 del Notaio Dott. Paolo Valvo di Treviso, la
ditta LA TREVISANA Società Cooperativa ha acquisito la proprietà del lotto n. 2 nel piano di
lottizzazione residenziale denominato “Sambia” per l’edificazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, assumendosene gli obblighi derivanti;
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con atto di assegnazione rep. n. 329.416 del 20.11.2012 del Notaio Dott. Paolo Valvo di
Treviso, la ditta LA TREVISANA Società Cooperativa ha trasferito la proprietà dell’alloggio e
del relativo garage, sito in Via S. Venier n. 43, identificati al N.C.E.U. alla Sez. E – Fg. 6 Mapp.
n. 930 sub 45 e 15, al Sig. SCHIAPPA MATTEO – C.F. SCHMTT81L28H823A, trasferendo
contestualmente anche tutti gli obblighi connessi;
CIÒ PREMESSO, il proprietario dell’alloggio citato, con nota del 12.02.2014, prot. n. 2475,
successivamente integrata in data 11.03.2014, prot. n. 4314, ha richiesto:
- l’autorizzazione alla vendita anticipata dell’immobile;
- la rinuncia, da parte dell’Amministrazione, ad esercitare il diritto di prelazione sull’immobile di
proprietà;
VISTO:
- la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001 con la quale sono state conferite ai Comuni le
funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;
- l’art. 4, comma 2, della Legge Regionale n. 2 del 18.01.1999 che autorizza la Giunta Regionale
a concedere deroghe al divieto di alienazione entro il termine di dieci anni dalla stipula del
contratto di acquisto per “comprovati gravi motivi”, per gli immobili acquistati con i benefici di
cui alla legge medesima;
- la circolare n. 10 del 22.06.2001 con la quale la Regione Veneto ha individuato i gravi,
sopravvenuti e documentati motivi per i quali è ammissibile la suddetta vendita anticipata;
DATA ATTO CHE il proprietario in data 10.03.2014, al prot. n. 4314 del 11.03.2014, ha prodotto la
documentazione attestante la sussistenza delle motivazioni per la vendita anticipata dell’alloggio in
conformità all’art. 4, comma 2, della Legge regionale n. 2 del 18.01.1999 al fine di ottenere
l’autorizzazione alla vendita anticipata da parte di questa Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO necessario provvedere alla verifiche relative alla sussistenza dei requisiti per
l’alienazione dell’immobile ed all’assunzione del formale atto di rinuncia al diritto di prelazione
dell’immobile oggetto del procedimento di alienazione, al fine di consentire l’espletamento delle
procedure di vendita nel rispetto di termini della Convenzione sottoscritta citata;
VISTI:
- l’art. 11 della Convenzione, rep. n. 280.478 del 05.02.2003, che stabilisce che la cessione
dell’alloggio o la costituzione di diritti reali di godimento sullo stesso dopo il trasferimento
dell’immobile dall’Azienda acquirente, non possa essere effettuato prima che siano decorsi
sette anni dal rilascio del certificato di agibilità;
- il certificato di agibilità relativo alla P.E. n. 2002/257-42 rilasciato in data 22.03.2006;
- la copia dell’atto di assegnazione al sig. SCHIAPPA MATTEO, rep. n. 329.416 del 20.11.2012
del Notaio Dott. Paolo Valvo di Treviso, registrato a Conegliano il 19/12/2012 al n. 5309, in atti
al n. 2475 del 12.02.2014;
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il citato art. 11 che subordina la cessione dell’alloggio o la costituzione di diritti reali di
godimento sullo stesso, previa autorizzazione del Comune, solo a persona fisica in possesso
dei requisiti indicati all’art. 10, relativi alla L.R.10/1996 come modificata ed integrata dalla L.R.
14/1997 e s.m.i ed alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3825 del 1.08.1995, fatto salvo il
diritto di prelazione da parte dell’Amministrazione Comunale da esercitarsi secondo le modalità
indicate all’art. 12 dello stesso atto;
la Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3825 del 1.08.1995, in materia di “accertamento dei
requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata” che al comma 1 lett. c) definisce il limite di reddito,
come stabilito con deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) del 30/07/1991;
la Legge Regionale n. 2 del 18/01/1999 “Norme per la concessione di benefici nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica” con la quale all’art. 7 vengono definiti i limiti relativi al reddito
complessivo per l'acquisto in proprietà o il recupero della prima abitazione, di cui all’art. 2,
comma 1 lett. a), nell’importo di £ 100.000.000 (€ 51.645,69) da aggiornarsi da parte della
Giunta regionale ogni due anni sentita la competente commissione consiliare;
la deliberazione del CIPE n. 1 del 14/02/2002 relativa all’ “Adeguamento limiti di reddito per
l’accesso ai programmi di edilizia agevolata gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti” che prevede che “i limiti massimi di reddito per l’accesso all’edilizia agevolata relativi
ai programmi di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, all’art. 4
della legge 25 marzo 1982, n. 94, all’art. 3, comma 7-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118,
all’art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono adeguati ai limiti massimi di
reddito attualmente vigenti nelle singole regioni per gli interventi di edilizia agevolata gestiti
dalle stesse ed ai successivi aggiornamenti che le regioni intenderanno adottare”;
il Decreto n. 6 del 02.02.2015 del Dirigente Regionale Unità di progetto Edilizia Abitativa
relativo alla “Determinazione del limite di reddito ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale
pubblica” che ha stabilito di “aggiornare il limite di reddito complessivo del nucleo familiare cui
fare riferimento per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di fissarlo, con
decorrenza dal 1° gennaio 2015, in euro 24.776,00”;
il preliminare di compravendita del 06.02.2014, registrato a Treviso in data 10.02.2014, in atti al
n. 2475 del 12.02.2014;
la dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - art. 47),
presentata al prot. 4254 del 12.03.2015 dalla persona indicata come possibile futura
acquirente, Sig.ra TEI CAMILLA – C.F. TEICML90M41B832V, e la documentazione allegata
comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 della citata convenzione;
DATO ATTO che:
- l’immobile oggetto di alienazione consiste in un alloggio al piano terra con garage al piano
interrato di edificio plurifamiliare in Via S. Venier n. 43, dichiarato agibile in data 22.03.2006;
- l’immobile suddetto difficilmente sarebbe utilizzabile per esigenze diverse di questa
Amministrazione e pertanto si rende opportuno rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione
della vendita in questione;
- è decorso il termine dei sette anni dal rilascio del certificato di agibilità, come previsto dall’art.
11 della Convenzione;
- il prezzo di vendita fissato tra il primo assegnatario e il soggetto acquirente risulta conforme ai
criteri di cui all’art. 14 della Convenzione;
- nell’atto di vendita definitivo dovranno essere riportate le clausole di cui all’art. 11 della
convenzione originaria citata;
DATO ATTO ALTRESI’ che:
- il prezzo di vendita fissato dal Sig. SCHIAPPA MATTEO per la vendita dell’immobile risulta
inferiore al valore massimo desumibile seguendo i criteri di cui all’art. 14 della Convenzione;
- la difficile congiuntura economica e lo stato di sofferenza in cui versa da qualche anno il
mercato immobiliare, comporta la necessità di vendere l’alloggio ad un prezzo inferiore rispetto
a quello determinato in base alle indicazioni dell’art. 14 citato;
ACCERTATO che la possibile futura acquirente indicata nell’atto preliminare di vendita, in atti al n.
2475 del 12.02.2014, Sig.ra TEI CAMILLA, risulta in possesso dei requisiti stabiliti per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento al limite di
reddito rivalutato in base alle disposizioni della Deliberazione del CIPE n. 1 del 14/02/2002, alla
L.R. n. 2/1999 ed al Decreto n. 2/2015 del Dirigente Regionale Unità di progetto Edilizia Abitativa;
RITENUTO opportuno procedere alla formale rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione e ad
autorizzare l’alienazione dell’alloggio di cui trattasi, in anticipo rispetto al termine dei dieci anni
previsti, accertati i “comprovati gravi motivi”, al soggetto indicato nell’atto preliminare di vendita, in
atti al n. 2475 del 12.02.2014, risultante in possesso dei requisiti di legge;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che è decorso il termine previsto dall’art. 11 della Convenzione rep. n.
280.478 del 05.02.2003 del Notaio Dott. Paolo Valvo di Treviso, relativa al piano di
lottizzazione denominato “Sambia” per l’edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
per consentire al proprietario la vendita dell’alloggio sito a San Biagio di Callalta in via S.
Venier n. 43, catastalmente identificato alla Sez. E – Fg. 6 Mapp. n. 930 sub 45 e 15.
2. DI RINUNCIARE, per i motivi di cui in premessa, all'esercizio del diritto di prelazione previsto
agli artt. 11, comma 4, e 12 della Convenzione per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente
punto 1, di proprietà del Sig. SCHIAPPA MATTEO, in base alle richieste in atti al n. 2475 del
12.02.2014 e al n. 4314 del 11.03.2014.
3. DI DARE ATTO che l’acquirente indicata nell’atto preliminare di vendita, in atti al n. 2475 del
12.02.2014, sig.ra TEI CAMILLA – C.F. TEICML90M41B832V, risulta in possesso dei requisiti
stabiliti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4. DI DISPORRE CHE nell’atto notarile definitivo di vendita siano richiamate le condizioni relative
all’atto di cui al precedente punto 3 prot. 2475 del 12.02.2014, e le clausole della Convenzione
originaria rep. n. 280.478 del 05.02.2003 del Notaio Dott. Paolo Valvo di Treviso, relativa al
piano di lottizzazione denominato “Sambia” per l’edificazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
5. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.
6. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del 134, comma 4. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
Deliberazione n. 65 del 09-04-2015
OGGETTO : ALLOGGIO E.R.P. VIA VENIER - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA
ANTICIPATA CON RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.
PARERI PREVENTIVI
Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014
nomina dei Responsabili del Servizio.
con il quale si è provveduto alla
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 09-04-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Alberto Cappelletto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vincenzo Parisi
N. Reg. Pubblicazioni 524
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)
Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 17-04-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO
TRASMISSIONE
La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:
⌧ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135 comma 2° del D.LGS. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data
la sua pubblicazione.
, decimo giorno dopo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì ______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi