CONVIVENZE DI FATTO luglio 2016

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CONVIVENZE DI FATTO luglio 2016
Servizi Demografici – Ufficio Elettorale
Via Mazzini n. 28
20067 Paullo (MI)
T 0290626930-53-56-68
CONVIVENZE DI FATTO
Le convivenze di fatto sono regolate dall’art. 1, commi dal 36 al 65, della Legge 20
maggio 2016 n. 76 (G.U. 21.5.2016 S.G. n. 118), riguardante la “Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, entrata in vigore il
5 giugno 2016.
REQUISITI DEI RICHIEDENTI
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda COPPIE OMOSESSUALI O ETEROSESSUALI
composte da persone MAGGIORENNI:
- UNITE STABILMENTE DA LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA E DI RECIPROCA ASSISTENZA
MORALE E MATERIALE
- NON VINCOLATE DA RAPPORTI DI PARENTELA, AFFINITA’ O ADOZIONE, DA
MATRIMONIO O DA UN’UNIONE CIVILE
- COABITANTI ED AVENTI DIMORA ABITUALE NELLO STESSO COMUNE
Per rendere la dichiarazione di convivenza di fatto deve preesistere la coabitazione ed
iscrizione nello stesso stato di famiglia.
In caso contrario, non è possibile rendere tale dichiarazione ed è prima necessario
procedere con il cambio di abitazione o l’iscrizione in anagrafe o l’unione delle famiglie
anagrafiche se già coabitanti ma non facenti parte dello stesso stato di famiglia.
L’allontanamento dalla famiglia anagrafica di una delle parti, per emigrazione o
creazione di nuova famiglia anagrafica o aggregazione in famiglia già esistente,
comporta la cessazione automatica della convivenza di fatto; la cancellazione
dell’unione avverrà d’ufficio anche in caso di costituzione di unione civile o celebrazione
di matrimonio tra le parti o di una sola delle parti con terzo.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Per la convivenza di fatto i presupposti sono la COABITAZIONE e la COSTITUZIONE DI
FAMIGLIA ANAGRAFICA. Deve essere dichiarata dagli interessati e può essere disciplinata
da un contratto di convivenza.
La consegna del modello di costituzione della convivenza può avvenire:
- presentandosi direttamente all’Ufficio Anagrafe con documenti di identità validi. Può
presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto, puchè in possesso della
fotocopia del documento di identità del componente assente e munito del modulo
sottoscritto da entrambi i componenti.
- a mezzo di raccomandata indirizzata a: Comune di Paullo, Ufficio Anagrafe, Via Mazzini
28, 20067 Paullo (MI). Il modello deve essere sottoscritto da entrambi i componenti e
corredato dalle fotocopie dei documenti di identità.
- a mezzo fax al numero 0290632842. Il modello deve essere sottoscritto da entrambi i
componenti e corredato dalle fotocopie dei documenti di identità.
- Per via telematica: [email protected]. L’inoltro telematico è
consentito seguendo una delle seguenti modalità: - acquisizione mediante scanner della
copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti di
identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica o via PEC; sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della
stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.
Città di Paullo
Città Metropolitana di Milano
Via G. Mazzini n. 28
20067 - Paullo (MI)
Tel. 02 9062691
Fax 02 90633292
C.F. 84503130159
P.I. 04790090155
[email protected]
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www.comune.paullo.mi.it
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DIRITTI DEL CONVIVENTE DI FATTO
Ordinamento
penitenziario
Malattia o ricovero
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge
nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di
assistenza nonché di accesso alle informazioni personali,
secondo le regole di organizzazione delle strutture
ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
Direttive anticipate di Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo
trattamento terapeutico rappresentante con poteri pieni o limitati: a)in caso di
e direttive post-mortem
malattia che comporti incapacità di intendere o di volere,
per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per
quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
Casa familiare
In caso di morte del proprietario della casa di comune
residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di
continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un
periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e
comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino
figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo
ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune
residenza per un periodo non inferiore a tre anni
Locazione
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal
contratto di locazione della casa di comune residenza, il
convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto
Edilizia popolare
Nel caso in cu l’appartenenza ad un nucleo familiare
costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per
l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o
causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i
conviventi di fatto
Impresa familiare
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera
all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una
partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda,
anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro
prestato.
Misure di protezione degli Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o
adulti vulnerabili
amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia
dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti
ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del
codice civile
Danno parentale
In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto
illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla
parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il
risarcimento del danno al coniuge superstite
Rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali
relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un
CONTRATTO DI CONVIVENZA ***
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Alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice
stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro
convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno o non
sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali
casi gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale
alla durata della convivenza e nella misura determinata ai
sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.
***CONTRATTO DI CONVIVENZA: I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di
convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta,
a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da
un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e
all’ordine pubblico. Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza; le modalità
di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno
e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della
comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo Vi del titolo VI del libro primo del
codice civile.
Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la
sottoscrizione, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia
all’Ufficio Anagrafe del comune di residenza dei conviventi ai fini dell’opponibilità ai terzi.
L’Ufficiale di Anagrafe provvede a registrare nella scheda di famiglia dei conviventi e
nelle schede individuali gli estremi del contratto. Le certificazioni anagrafiche dovranno
contenere i dati contrattuali registrati nelle schede.
Per il modello di “Dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto” si rimanda al sito del
Comune di Paullo, sezione “Il Comune informa”, Modulistica, Servizi Demografici.
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