Sestri Levante Convegno di studio Stranieri
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Sestri Levante Convegno di studio Stranieri
6HPSOLFH Cittadinanza Sestri Levante $XVWURXQJDULFL Convegno di studio 3ULPH ULIOHVVLRQL VXOOD OHJJH di Patrizia Lupino Q Soc. Ed. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli di Maria Luisa Calligaro e Ida Peressotti A ll’Hotel Vis à Vis di Sestri Levante gli operatori dei servizi demografici hanno salutato l’anno nuovo con il corso di aggiornamento professionale svoltosi il giorno 11 gennaio 2001. 103 iscritti, oltre 30 uditori che si sono aggiunti nel pomeriggio, 3 relatori di fama nazionale, il Vice Sindaco di Sestri Levante, la redazione del “Semplice” al completo, lo staff organizzativo della Ditta Barbieri, Noccioli di Empoli, hanno reso l’appuntamento di formazione in una giornata indimenticabile. Anno 3 - Numero - 1 - Gennaio 2001 Ordinamento di Stato Civile I Cittadinanza e minori di Roberto Pinochi L a norma sulla cittadinanza del 5/2/1992, n. 91, divenuta per molte parti la legge fondamentale sulla materia, recita all'art. 1 che è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani. Tale assioma sancisce un criterio ineludibile, che non riteniamo possa essere caducato da disposizioni regolamentari. Venendo al nocciolo della questione, l'art. 14 della legge citata stabilisce che "i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana", alla quale potranno rinunciare divenuti maggiorenni se in possesso d'altra cittadinanza. l giorno 20 dicembre 2000 è entrata in vigore una legge (vedi il testo a pag. 12) sfuggita all’attenzione di gran parte dell’opinione pubblica e quasi totalmente ignorata dai mass media, normalmente molto solleciti a segnalare novità normative di ampio respiro, soprattutto da quelli riferibili ai territori più direttamente interessati (Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia). In realtà, a ben vedere, questa nuova normativa ha un ampio significato in materia di cittadinanza, in quanto tende ad aumentare notevolmente il numero degli stranieri, residenti sia all’estero che in Italia, che possono vantare il diritto ad essere considerati cittadini italiani. Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge n. 379 recante “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle (Continua a pagina 4) (Continua a pagina 8) all’interno inserto staccabile L’Opinione Stranieri Grande successo e tanti ringraziamenti da parte degli operatori soddisfatti. L’ospitalità alberghiera è stata eccellente. La giornata raggruppava grandi temi e soprattutto tante novità normative: l’istituzione della tessera elettorale, il nuovo Ordinamento dello Stato Civile che entrerà in vigore il 31 marzo 2001, ed il Testo Unico sulla documentazione amministrativa di prossima emanazione. Gli operatori hanno espresso le loro perplessità ma hanno dimostrato di essere consapevoli del fatto che i prossimi sei mesi sa- on il Decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 2000 (G.U. n. 8 del 11.1.2001 - vedi il testo pubblicato alle pag. 11 e 12) si completa il quadro della riforma relativo al rapporto tra stranieri e anagrafe. Il Decreto è stato approvato in attuazione dell’art. 15, ultimo comma, del D.P.R. 394/99. Il citato art. 15, oltre a precisare alcuni aspetti applicativi della legislazione sulle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche, relativamente agli stranieri extracomunitari, già previste all’articolo 6, comma 7 del Testo Unico 286/98, aveva apportato alcune modifiche legislative al D.P.R. 223/89 (Nuovo Regolamento Anagrafico). L’ultimo comma dell’art. 15 demandava ad un apposito decreto del (Continua a pagina 2) (Continua a pagina 3) Decreto Ministeriale cosa fare di Mauro Parducci C Sommario Bastiancontrario 9 Stranieri 11 Stato Civile 13 Finanziaria 21 SAIA 22 Tessera elettorale 23 AIRE 24 Quesiti 29 2 Il Convegno Semplice (Continua da pagina 1) ranno duri e soprattutto, che occorrerà stare aggiornati ed in contatto fra loro per affrontare prontamente e correttamente l’applicazione di alcune nuove normative di settore che cambieranno il modo di operare tradizionale. Gli operatori desiderano confrontarsi ma sono preoccupati delle possibili diverse interpretazioni e della confusione che potrebbe nascere quando la parte istituzionale e legislativa non propone risposte certe e tempestive creando così solo disorientamento. Anche ulteriori adempimenti graveranno sugli uffici dei servizi demografici quali le prossime elezioni in primavera ed il censimento della popolazione dell’ottobre 2001 che prevede tutta una serie di adempimenti di lavori preparatori che sono già in atto in questi mesi. Il saluto del Vice Sindaco di Sestri Levante, Aldo Rivolini, ha dato il via ai lavori della giornata ed è stato applaudito dagli operatori quando ha esposto le sue profonde riflessioni sul rapporto tra i servizi demografici e l’amministrazione comunale. Il collega Mauro Parducci, responsabile dei servizi demografici e statistici del Comune di Cascina, nonché stimato e apprezzato docente in materia, ha presentato con maestria e competenza la normativa sulla tessera elettorale. L’attenzione è stata a lungo catturata e gli occhi degli operatori erano sbigottiti quando realizzavano quali problematiche poteva praticamente comportare l’istituzione di una simile scheda. Tutti d’accordo hanno sottoscritto il docu mento di adesione all’iniziativa del Comitato Anusca di PISA sulla tessera elettorale che propone e suggerisce costruttivamente modifiche alla legge. Il nuovo Ordinamento dello Stato Civile è stato ampiamente illustrato da Salvatore Arena, direttore della diffusa rivista “Lo Stato Civile italiano”, il quale ha trasmesso agli operatori parte della sua esperienza e tramite la sua capacità oratoria ha interessato e catturato simpaticamente sugli argomenti di novità del neoregolamento. Altro argomento molto discusso è stato quello sul Testo Unico sulla documentazione amministrativa che ha sollevato numerosi quesiti ed è stato presentato elegantemente da Giovanni Pizzo, segretario reggente del Comune di Piove di Sacco. Apprezzato relatore ed esperto della materia, Pizzo ha posto una interessante e profonda riflessione che ha fatto pensare molti dei colleghi presenti. L’applicazione delle nuove tecnologie porteranno sempre di più gli operatori dei servizi demografici ad assumere un nuovo e diverso ruolo all’interno dell’amministrazione ANNO III - Numero 1 GENNAIO 2001 Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli Direttore Responsabile: Riccardo Tuti Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4885 del Reg. Periodici (Spedizione in abb. postale 45% art. 2 c. 20/b, L. 662 - Filiale di Firenze Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: P. Lupino, O. Ciaponi, M. Lazzeri, M. Parducci, M.L. Calligaro, I. Peressotti, R. Pinochi, D. Pugliese. CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2001 L. 150.000 Ufficio abbonamenti Tel. 0571 920394 - Fax 0571 920859 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500 intestato a Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli pubblica, quello di detentori della banca dati della P.A., così come Parducci aveva già sostenuto nel Convegno di Monsummano Terme di settembre, paragonandoli ad una sorta di controllori di volo della Pubblica Amministrazione. Questo nuovo modo di operare renderà meno visibili gli operatori, forse più isolati dal resto delle strutture amministrative ed anche nei confronti dell’utenza e delle amministrazioni comunali. Vi saranno meno contatti diretti e questo potrebbe non favorire la nostra categoria portando anche all’isolamento degli operatori dei Servizi Demografici. Gli operatori dei Servizi Demografici dovranno quindi rivendicare con forza la capacità professionale acquisita all’interno dell’ente aggiungendo compiti e funzioni di notevole specializzazione e competenza. L’identità della categoria, la sua esperienza, la sua responsabilità e collaborazione, la sua professionalità non può finire in un calderone dove tutti attingono e mai nessuno si accorge di quanto è stata e sarà importante per tutta la amministrazione pubblica. Un rinnovamento contrattuale potrebbe essere la strada da seguire per permettere un più ampio riconoscimento a tutto il settore: in fondo si chiede solo ciò che ci spetta e non ci è mai stato dato. Molti operatori di piccoli Comuni, inquadrati nelle categorie più basse, svolgono dignitosamente e professionalmente il loro lavoro di ufficiali dello Stato Civile e d’Anagrafe senza un adeguato riconoscimento economico dato dal carico di responsabilità che di fatto affrontano giornalmente. La giornata si è conclusa dopo le risposte date ad oltre 50 quesiti posti sulle materie dei servizi demografici e con un arrivederci alla prossima che sicuramente non sarà tanto lontana. P. L. Semplice (Continua da pagina 1) Ministero per l’Interno la disciplina, le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni avrebbero dovuto procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 394/99. In sostanza dovevano essere dettate le regole per effettuare i controlli sull’attualità della validità dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari già iscritti in anagrafe alla data del 3 novembre 1999 (data di entrata in vigore del D.P.R. 394/99). Il Decreto Ministeriale, giunto ad oltre un anno di distanza dal regolamento in questione, porta alcune precisazioni di indubbia utilità per gli Ufficiali d’Anagrafe. La premessa e l’art. 1 del D.M. ribadiscono l’applicabilità del D.P.R. 394/99 ai soli cittadini non appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea. Con l’art. 4 si sancisce il definitivo cambio di marcia che dovranno operare gli Uffici Anagrafici: tutti i dati e le c om un i ca zi on i con a l tri en t i (Questure) dovranno essere effettuati attraverso l’uso delle tecnologie informatiche (rete unitaria della pubblica amministrazione, SAIA). In ogni caso non dovranno più essere trasmesse comunicazioni cartacee: infatti il comma 2 dell’art. 4 precisa che nella fase transitoria dette comunicazioni dovranno essere effettuate tramite spedizione di dati su supporto informatico secondo un tracciato record assai semplice (a tal proposito preme rilevare come l’allegato tecnico contenga sicuramente un errore che dovrà essere oggetto di correzione da parte del Ministero: infatti per l’indicazione del permesso di soggiorno si indica un campo numerico di 16 byte mentre deve essere previsto un campo alfanumerico). L’art. 5, al comma 1, non apporta alcuna significativa novità in quanto l’art. 15 del D.P.R. 394/99, al comma 5, prevedeva già il termine di 15 giorni per effettuare le comunicazioni relative alle iscrizioni o variazioni anagrafiche degli stranieri. La vera novità dell’art. 5 è rappresentata dal secondo comma là dove si stabilisce l’obbligo per le Questure, una volta ricevute le comunicazioni dall’Anagrafe, di girarle essa stessa all’INPS. Così l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà preoccu- 3 parsi di effettuare le comunicazioni di interesse unicamente alla Questura. L’art. 6 porta alcune importanti precisazioni e direttive rispetto alle modalità di rinnovo della dichiarazione di dimora abituale che lo straniero dovrà rendere all’Ufficiale d’Anagrafe una volta rinnovato il Permesso di soggiorno. Così, con le indicazioni ministeriali, possiamo riassumere le modalità relative al rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 223/89 (Regolamento Anagrafico) così come modificato dall’art. 15 del D.P.R. 394/99. Iscrizioni Anagrafiche L'art. 6 della L. 40/98 (ora art. 6 comma 7 del T.U. 286/98) afferma che gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. Da una attenta lettura di queste norme possiamo trarre immediatamente le seguenti conclusioni: • Lo straniero può acquisire il diritto alla residenza purché abbia fissato la dimora abituale nel comune. • Essendo lo straniero, ai fini della residenza anagrafica, equiparato pienamente al cittadino, ne consegue che, in materia anagrafica, lo stesso straniero avrà tutti i diritti ed obblighi del cittadino italiano. Il legislatore ha stabilito con assoluta chiarezza, che lo straniero per essere iscritto in Anagrafe dovrà essere sempre in possesso di un permesso di soggiorno valido. Appare evidente che questa è una norma di principio dalla quale non si può assolutamente derogare: l'unica condizione, al fine di poter essere assoggettato alle stesse norme del cittadino italiano, è che lo stesso sia in possesso del permesso di soggiorno. La norma non prescrive, né precisa eventuali termini minimi di validità, né cause ostative che possano essere legate al motivo per il quale la pubblica amministrazione ha rilasciato il permesso stesso. L’avvenuta iscrizione o il non accoglimento della richiesta dovranno sempre essere comunicati all’interessato. Al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe lo straniero dovrà esibire i seguenti documenti: 9 Permesso/Carta di soggiorno; 9 Passaporto o documento equipollente; Stranieri: cosa fare di Mauro Parducci 9 9 Atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare; Codice fiscale. In alcuni casi può darsi l'ipotesi che lo straniero si presenti, all'Ufficiale di Anagrafe, senza poter esibire il passaporto. Si tratterà, quasi sicuramente, di stranieri entrati in Italia per cause di forza maggiore come, ad esempio, i richiedenti asilo politico (T.U. 286/98, art. 4 comma 1). Detti soggetti saranno comunque muniti del permesso di soggiorno: da questo stesso documento risulterà, con evidenza, la mancanza del passaporto o del titolo equipollente ai fini della identificazione della persona. Quindi l'Ufficiale di Anagrafe, sempreché sussista il requisito della dimora abituale, potrà e dovrà procedere comunque all'iscrizione in anagrafe anche in difetto dell'esibizione del passaporto. Per quanto attiene lo status dello straniero e la composizione della famiglia dovranno essere esibiti documenti autentici rilasciati dall'autorità dello Stato di provenienza, in difetto dei quali l'Ufficiale di Anagrafe procederà comunque all'iscrizione omettendo i dati non conoscibili relativi allo status del soggetto ed omettendo, nel caso di iscrizione di una famiglia, i rapporti di parentela ma indicando l'eventuale coabitazione in famiglia attraverso il termine "convivente". Non può essere usata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 2 L. 15/68, in quanto espressamente vietato dall’art. 5 del D.P.R. 403/98. Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Gli stranieri iscritti in anagrafe dovranno rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, all’Ufficiale d’Anagrafe. Ciò significa che al rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà, nel termine dei 60 giorni, presentare la rinnovata autorizzazione all’Ufficiale d’Anagrafe. Quest’ultimo provvederà ad annotare la nuova scadenza del permesso di soggiorno sulla scheda anagrafica (Mod. AP5 ISTAT) ed effet(Continua a pagina 4) 4 Semplice Stranieri: cosa fare di Mauro Parducci (Continua da pagina 3) tuerà la comunicazione alla Questura nei modi previsti dall’art. 6 del D.M. Non si ritiene che, in questa ipotesi, lo straniero debba necessariamente rendere una formale dichiarazione di dimora abituale (in forma scritta) essendo sufficiente l’adempimento dell’obbligo imposto dalla norma: presentazione del permesso rinnovato entro il termine dei 60 giorni. L’Ufficiale d’Anagrafe potrà prenderne nota con apposito verbale. Deve essere assolutamente esclusa l’ipotesi, da alcuni sostenuta, di disporre ed effettuare accertamenti anagrafici al momento del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. L’art. 15 del D.P.R. 394/99 prevede espressamente la sanzione della cancellazione dall’Anagrafe per gli stranieri che non adempiano l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro i 60 giorni da quando sia stato rinnovato il permesso o la carta di soggiorno. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 del D.P.R. 223/89 è stata modificata prevedendo la cancellazione dello straniero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso/carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. In questo particolare caso l’art. (Continua da pagina 1) persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austroungarico e ai loro discendenti”. La legge consta di soli due articoli di cui il più pregnante è sicuramente il primo che contiene la “sostanza” della legge. 6, comma 4 del Decreto Ministeriale, con estrema precisione, detta i termini del procedimento. L’Ufficiale d’Anagrafe dovrà attendere un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno. Solo dopo che sia effettivamente trascorso detto termine l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà, entro i successivi 30 giorni, invitare lo straniero a presentarsi con il permesso di soggiorno rinnovato entro l'ulteriore termine di trenta giorni. Qualora, entro detto ultimo termine, lo straniero ometta di presentarsi, l'Ufficiale d’Anagrafe procede alla sua cancellazione dall'APR e, nei successivi quindici giorni, informa del fatto la Questura. In tale ipotesi non dovrà essere emanato alcun particolare provvedimento: sarà sufficiente compilare il Mod. APR4 come per una normale cancellazione per emigrazione. Il motivo di cancellazione dovrà essere espressamente indicato nella Sez. II del modello APR4 barrando l’apposita casella “PROVVEDO ALLA CANCELLAZIONE PER ALTRI MOTIVI: per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 223/89” Per assolvere a questi compiti l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà approntare un vero e proprio scadenzario per tenere costantemente aggiornata e monitorare la situazione degli stranieri extracomunitari iscritti in anagrafe. Con l’art. 7 del D.M. sono state determinate le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno proce- Una prima e veloce lettura induce a pensare che innanzi a qualsiasi ufficiale dello stato civile italiano potranno presentarsi “… persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’ Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920,,…….” e cioè persone che dovrebbero avere circa 90 anni di età, se non ultracentenarie per rendere, “con le modalità di cui all’art. 23 della legge n. 91/1992, ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore” (sino al 20.12.2005) una dichiarazione affinché sia loro riconosciuta la cittadinanza italiana. In realtà è più probabile che siano i “discendenti” di queste persone i fruitori della legge. Inoltre le frasi “emigrate all’estero” e “secondo le modalità dell’art. 23 Legge 91/92” suggeriscono che gli uffi- dere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nelle anagrafi comunali alla data del 3 novembre 1999. L’Ufficio Anagrafe dovrà trasmettere, entro il 10 aprile 2001, alla Questura l’elenco degli stranieri iscritti nell'APR. La trasmissione dovrà essere effettuata su supporto informatico. Na t ur a l m en t e, c on r i fer i m en t o all’allegato tecnico al D.M., i Comuni dovranno trasmettere unicamente i dati di cui sono in possesso. Così, se di alcuni stranieri non si conoscono i dati relativi allo stato civile o alla data di scadenza del permesso di soggiorno, l’Ufficiale d’Anagrafe lascerà i relativi campi in bianco. La Questura verificherà i dati trasmessi con quelli contenuti nel proprio archivio e li restituirà aggiornati al Comune entro il 30 giugno 2001. A partire da quest’ultima data, per quanto attiene gli stranieri, gli archivi anagrafici e delle altre pubbliche amministrazioni interessate (questure, INPS, ecc.) dovranno essere perfettamente allineati. Mauro Parducci Cittadinanza ciali dello stato civile maggiormente interessati saranno rappresentati dalle nostre autorità diplomatiche, pur non escludendo un certo coinvolgimento dei Comuni italiani. Non è affatto improbabile che giocatori di calcio provenienti da stati delle “americhe meridionali “ – come venivano nei decenni passati indicati il Brasile, il Venezuela, l’Argentina…… - e che attualmente militano, come stranieri, in squadre di calcio italiane possano vantare una discendenza austro-ungarica!! Cerchiamo di interpretare lo spirito della legge n. 379 “leggendo” le relazioni parlamentari. Già il 22 maggio 1996 i senatori (Continua a pagina 5) Semplice (Continua da pagina 4) Gubert e Tarolli avevano presentato un disegno di legge, identificato con il n. 503, che contestava l’art. 18 della legge n. 91/92. Nella loro relazione di presentazione si leggeva infatti: ”problema fortemente sentito dai discendenti di quelle collettività di italiani provenienti dai territori del disciolto impero austro-ungarico, la cui migrazione, in particolare in Brasile, è avvenuta negli anni 1875 e immediatamente successivi, per colonizzare ampie aree degli stati di Santa Catarina e del Rio Grande do Sul…… Eppure l’operare sovente in un contesto di economia agricola che…. ha conservato integri molti dei caratteri culturali … di origine, tra i quali l’uso dello stesso dialetto…….. ha mantenuto un forte senso di identità e di appartenenze nazionali. Poiché tali comunità vivono nelle stesse aree, negli stessi insediamenti di veneti, friulani e lombardi, ai quali, invece, è riconosciuta “jus sanguinis”, senza limite di generazione, l’italianità e quindi la cittadinanza , la discriminazione è vissuta come fortemente ingiusta. …..” L’11 febbraio 1998 l’on. Schmid presentava alla Camera un ulteriore disegno di legge sulla materia - registrato al n. 4541 - il quale, riprendendo sostanzialmente le ragioni dei senatori Gubert e Tarolli, specificava ulteriormente: “….la cittadinanza italiana, riconosciuta “jus sanguinis” agli oriundi italiani, non viene riconosciuta a coloro che erano emigrati prima del trattato di Saint Germain (10 settembre 1919) salvo specifica opzione da esercitare entro un anno dall’entrata in vigore del trattato (16 luglio 1920). …. Le associazioni degli emigrati…. ritengono che la mancata opzione sia dovuta in primo luogo all’assenza di informazioni in merito ed alle grandi difficoltà se non alla vera e propria im- 5 possibilità materiale di accedere alle autorità consolari. …. L’articolo 1 della proposta in esame tende a rimuovere questa disparità di trattamento, equiparando ai cittadini italiani le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani del Trentino-Alto Adige…. “ . A ben vedere il riconoscimento è inizialmente richiesto solo per i "trentinialtoatesini", ma la commissione affari costituzionali, in sede referente, nella sua prima seduta del 21 marzo 2000, ritenendo limitativa l’applicazione del provvedimento ai soli territori del Trentino-Alto Adige, e ben conoscendo la storia, allarga l’ambito di applicazione della proposta di legge anche agli attuali territori • del Friuli orientale e della VeneziaGiulia • ed a quelli già appartenuti all’Italia e ceduti all’ex Jugoslavia, per effetto della 2ª guerra mondiale, con i trattati di pace di Parigi del 1947 e di Osimo del 1975. La proposta di legge così modificata, viene approvata dalla medesima commissione in sede legislativa il 25 ottobre 2000 e sottoposta all’esame del Senato. Quest’ultimo, verificata la preesistenza del precedente analogo disegno n. 503, lo assorbe nella proposta di legge della Camera, la quale in questa sede assume il n. 4863. Successivamente, nella seduta del 21 novembre 2000, viene definitivamente approvato il testo, così come presentato dalla Camera, per cui il disegno di legge diventa “legge” a tutti gli effetti. Fin qui le vicende e le ragioni politiche, ma è evidente che la legge va interpretata anche alla luce di particolari riferimenti storici relativi ai "confini nord-orientali" del nostro paese che in breve illustriamo. A) Nell’Europa prebellica la Monarchia austro-ungarica era costituita da un vero e proprio coacervo di nazionalità: magiari, cechi, croati, serbi, slavi, tedeschi, polacchi, italiani….. A seguito degli innumerevoli "moti rivoluzionari" che hanno caratterizzato la prima metà dell’800 l’imperatore Francesco Giuseppe trasformò il Regno d’Austria in Impero austroungarico, ricorrendo alla emanazione di una legge sugli affari comuni e ad una serie di leggi costituzionali che, nel loro insieme, costituirono la così detta Cittadinanza “legge fondamentale del 21.12.1867” la quale riconosceva di fatto la "dualità dell’impero" costituito dal regno d ’ Un g h e r i a (a l t r i m e n t i d e t t o "Transleitania" oppure "Paesi della Corona d’Ungheria") e dall’Impero d’Austria (altrimenti detto: Cisleitania oppure "regni e paesi rappresentati al Consiglio dell’impero d’Austria"). L’Impero austro-ungarico, oltre ad avere “in affido” le province turche della Bosnia ed Erzegovina (che annetterà il 5.10.1908), era perciò composto da 17 province, fra le quali figuravano: • la Carinzia, • Trieste ed il suo territorio, • le Contea di Gorizia e di Gradisca, • l’Istria, • il Tirolo, • la Dalmazia, i territori che costituivano l‘impero d’Austria, e • l’Ungheria, • la Croazia, • la Slavonia, che, a loro volta, formavano il regno d’Ungheria. La guerra 1914/1918, come noto, provocò la disfatta dell’impero ed il suo conseguente scioglimento. Dalle sue ceneri nacque la Repubblica d’Austria con un territorio molto ridimensionato. L’unità d’ Italia fu proclamata il 17/3/1861. La capitale di allora era Firenze. L’Italia del 1861 altro non era che il r i sul tat o d ell e d u e g u er r e d’indipendenza del 1848 e del 1859 e della spedizione dei “Mille” (maggio/ ottobre 1860) in virtù dei quali si determinarono le annessioni al regno di Sardegna dei Ducati padani, delle Legazioni pontificie, della Toscana e del regno delle due Sicilie. Non erano quindi parte del Regno d’Italia a tale data a) Roma (che verrà annessa solo nel 1871 divenendo la capitale) b) ciò che restava della provincia austriaca denominata “LombardoVeneto” dopo la cessione della parte lombarda, quale risarcimento per la guerra del 1859 da parte dell’Austria. Solo a seguito della 3ª guerra d’indipendenza del 1866 il “Veneto austriaco”, costituito dai territori della (Continua a pagina 6) 6 Semplice Cittadinanza (Continua da pagina 5) provincia di Mantova e della Venezia, entrò a far parte del Regno d’Italia. (cfr. R.D. n. 3300 del 4.11.1866 e Legge n. 3841 del 18.7.1867). La “Venezia” era costituita dalle 8 province amministrative di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza. Escluse da quest’ultima annessione erano gli attuali territori italiani di: a) in provincia di Udine: Il circondario di Tarvisio (denominata “Val Canale”) b) in provincia di Belluno: il circondario di Cortina d’Ampezzo c) Gorizia, Trieste, Trento e Bolzano con le rispettive province. Dopo gli eventi bellici del 1914-1918 i territori di cui ai sopra citati punti verranno annessi all’Italia in virtù dei “negoziati di pace” di Parigi del 18.1.1919 a cui seguirono i singoli trattati fra i vari stati interessati ed i rappresentanti d’Austria. Dei singoli trattati, quello che ci interessa è il Trattato di Saint Germain en Laye firmato il 10 luglio 1919, ratificato il 16 luglio 1920 il quale stabiliva fra le altre all’art. 7 l’obbligo di opzione per la cittadinanza italiana a tutte quelle persone “…che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all’Italia, o di cui il padre o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza in detti territori….….”. A questo primo fondamentale trattato seguirono nell’ordine quelli di Rapallo e Roma. Tratteggiato così il quadro di riferimento storico, affrontiamo adesso l’analisi della norma: ART. 1 - punto 1 “… I territori …comprendono: a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano, b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e del Trattato di Osimo del 10.11.1975….”. I territori presi in considerazione dalla legge risultano solamente quelli annessi dopo la proclamazione del Regno d’Italia a seguito delle vicende legate: 1. alla terza guerra d’indipendenza (R.D. del 4.11.1866) 2. al Trattato di S. Germain en Laye 3. all’ulteriore Trattato di Rapallo del 12.11.1920 che ridefinì nuovi confi- ni tra il Regno d’Italia ed il neocostituito Regno dei Serbi-CroatiSloveni (S.H.S) 4. ed a quello di Roma del 27.1.1924 ove si chiarì con il predetto Regno S.H.S. la posizione della città di Fiume, dichiarata città italiana nel 1924 (c f r. R . D. n. 211 del 22.2.1924) ART. 1 - punto 2 “Alle persone nate e già residenti … ed emigrate all’estero, ad esclusione dell’attuale Repubblica Austriaca, prima del 16.7.1920…..” Qui sorge un primo dubbio: la locuzione “estero” è da intendersi riferita ai confini austro-ungarici di allora (e cioè alla data del 16.7.1920) oppure è riferibile alla realtà attuale? Ad esempio: cittadino austro-ungarico, di nazionalità italiana, nato nel 1880 ad Aiello del Friuli territorio all’epoca facente parte dell’impero austro-ungarico emigrato nel 1900 nell’allora provincia turca della Bosnia (n.b. solo nel 1908 le due province turche della Bosnia e dell’Erzegovina furono annesse all’impero austro-ungarico) è da consi- derare come soggetto rientrante nell’ambito normativo? Si tenga conto che Aiello del Friuli è attualmente territorio italiano, ma la Bosnia può essere considerata “paese terzo” rispetto l’Austria-Ungheria? Preme in questa sede sottolineare che tutt’oggi nel territorio della Bosnia vi è una considerevole presenza di oriundi italiani i quali sono dislocati principalmente nella zona di Banja Luka e Tuzla. Molti di loro, causa la guerra che sconvolse quei territori nei primi anni ’90, sono emigrati negli Stati Uniti d’America, in Australia etc. L’ulteriore precisazione normativa “…. ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca….” e “….. prima del 16.7.1920…” induce a ritenere, entro un buon margine di sicurezza, che i confini da considerare siano quelli del 1920. “Alle persone nate e residenti…. ed ai loro discendenti….” Reputiamo superfluo precisare che la legge n. 379 intende riferirsi unicamente agli austro-ungarici di nazionalità italiana. Diversamente verrebbe certamente meno la ragione d’ essere della legge stessa, che è stata voluta per sanare quella diversità di trattamento nei confronti degli oriundi italiani, discendenti delle genti del Trentino, di parte del Friuli Venezia-Giulia, e dell’Istria emigrate prima dell’annessione al Regno d’Italia determinatasi con l’art. 18 della legge sulla cittadinanza n. 91/92 (ora abrogato). Quest’ultimo equiparava le persone nate e già residenti nei territori appartenuti alla monarchia austro-ungarica e da essi emigrati prima del 16.7.1920 ed i loro discendenti, agli stranieri di origine italiana oppure ai nati nel territorio della Repubblica, per i quali, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, sussiste, come noto, il rinvio all’art. 9 della citata legge che pone il limite della discendenza fino al secondo grado e la condizione della residenza in Italia per almeno un triennio ininterrotto. Articolo 9 - comma 1 - punto a) legge 91/92 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); … omissis Di contro la circolare del Ministero dell’Interno K. 28.1 del 8 aprile 1991, rimasta valida anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 91/92 (cfr. la circolare del medesimo ministero n. k. 28.1.3425 del 6.4.1995), in virtù del combinato disposto degli artt. 1 e 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 riconosce senza limite di generazione e senza obbligo di residenza in Italia, la cittadinanza “jure sanguinis” ai discendenti di quelle persone trasferitesi dopo l’unità d’Italia in Stati esteri nei (Continua a pagina 7) Semplice (Continua da pagina 6) quali è riconosciuta la cittadinanza in virtù del principio dello “jus soli”. La logica conseguenza è stata infatti l’abrogazione del precitato articolo 18 legge n. 91/92 (cfr. art. 3 della legge n. 379/2000). Se la legge è in capo agli austroungarici di nazionalità italiana come n e può essere dim ostrata l’appartenenza? Certamente dall’avere: 1) un cognome tipicamente italiano 2) un avo con un cognome italiano Quest’ultima precisazione non deve essere ritenuta superflua: la legge riguarda posizioni antecedenti la legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912. La discendenza quindi va considerata tenendo conto del succedersi delle norme nel tempo: ante la legge n. 555/1912 si tiene conto delle disposizione del Codice Civile del 1865 dalla legge del 1912 e sino al 1.1.1948 si considera unicamente la discendenza per derivazione paterna, dopo l’1.1.1948 si tiene conto anche di quella materna, (sentenza Corte costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983) “… è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso…..” E’ opportuno che venga predisposta una apposita formula. In analogia con quelle già stabilite in materia di cittadinanza dal DM 22.5.1992 la formula potrebbe essere del seguente tenore: “Oggi... avanti a me… è comparso Tizio nato a… il …., professione….. residente in … il quale mi ha dichiarato di essere discendente del sig. CAIO, nato il …. a …, già territorio dell’ ex impero austro-ungarico, ed attualmente appartenente allo Stato Italiano, emigrato in…(Brasile, Venezuela, ecc.) prima del 16 luglio 1920. Non essendo ancora decorsi i termini di cui all’art. 2 della legge 14.12.2000 n. 379, dichiara di voler essere riconosciuto cittadino italiano”. Tenendo presente che all’epoca anche nel territorio austro-ungarico la registrazione della popolazione era affidata alla Chiesa, si ritiene che il reperimento dell’atto di battesimo possa essere agevole. Detto atto è, quindi, da reputarsi come il documento certamente più importante, anzi si dovrebbe ritenere obbligatoria la sua presentazione per essere ammessi alla dichiarazione. Si 7 rammenta che il problema della validità o meno di tali atti di battesimo quali atti pubblici fu al tempo risolta dalle nostre autorità mediante l’art. 3 del R.D. n. 2013 del 24/9/1923: “Estensione alle nuove province delle disposizioni relative all’ordinamento dello stato civile”. “….. art. 3. Il rifiuto dei ministri di culto o altri ufficiali incaricati, secondo la precedente legislazione, della tenuta dei registri dello stato civile, di rilasciare copie o certificati degli atti che sono tuttora incaricati di custodire e conservare, o di eseguire le annotazioni e rettificazioni prescritte in conformità alle nuove disposizioni, è punito a norma dell’art. 404 codice civile”. Sulla base di tale norma gli ufficiali di stato civile operanti in quei Comuni italiani annessi dopo la grande guerra ancora oggi appongono sull’ atto di nascita/battesimo di persone nate prima del 1924 nel loro Comune, in calce alla firma del parroco, la dicitura: “Valido in forza del R.D. 24/9/1923 n. 2013”. Una soluzione di questo tipo non potrà però essere pretesa negli atti provenienti da Parrocchie attualmente ubicate in Slovenia e Croazia, in quanto il R.D. non è riconosciuto valido in quei territori. Di ciò dovranno essere informati, in particolare, i nostri Consolati. Sulla ulteriore documentazione da produrre per dimostrare la discendenza si potrebbe fare riferimento alla circolare K. 28.1 dell’ 8 aprile 1991 avente per oggetto “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Si rinvia comunque alle decisioni che il Ministero dell’Interno – Divisione Cittadinanza prenderà in merito. “…con le modalità di cui all’art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 …..” Articolo 23 - legge n. 91/92 “Le dichiarazioni……. Sono rese all’ufficiale dello stato civile del comu- Cittadinanza ne dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.” Se non sussistono dubbi su chi debba ricevere la dichiarazione, resta invece da stabilire a chi compete la trascrizione delle dichiarazioni rese presso i Consolati. Parrebbe logico pensare ai Comuni ove sono stati reperiti gli atti di battesimo ma, mentre è del tutto pacifica questa soluzione per i Comuni italiani, così non si può reputare per quelli passati poi sotto la sovranità jugoslava. Resta infine da decidere a chi competa l’accertamento dei “presupposti di fatto e di diritto” per considerare efficace la dichiarazione. In analogia con quanto già effettuato per quanti, abitando nei territori istriani, giuliani e dalmati ceduti alla Jugoslavia, si sono avvalsi della norma transitoria di cui all’art. 17 della legge n. 91/92, sembrerebbe logica l’istituzione di un’ apposita Commissione. A conclusione di queste considerazioni ci si augura che: 1. il Ministero dell’Interno intervenga tempestivamente con una circolare esplicativa chiara ed esaustiva, considerato che a pochi è dato conoscere nel particolare la complessa storia dei Confini nord-orientali. Un quadro di riferimento completo lo possono avere, forse solo i diretti interessati e gli storiografi; 2. ma soprattutto, proprio in questo periodo in cui il motore trainante la pubblica amministrazione è “la semplificazione amministrativa”, che non vi sia l’obbligo per gli uffici di stato civile di trascrivere i vari atti di nascita, matrimonio, morte ….. di tutta la dinastia solo per dimostrare la discendenza. L’accertamento dei presupposti di fatti e di diritto è già di per sé esaustivo in questo senso, per cui un tale obbligo c os t i t ui r e bbe un i ca m en t e un a “immane” mole di lavoro. La logica suggerisce che ha senso trascrivere nei registri italiani solo gli atti di nascita, matrimonio…..di chi ha scelto di avvalersi della legge n. 379. MARIA LUISA CALLIGARO IDA PERESSOTTI 8 Semplice L’intervento L'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri. Convivere con il genitore divenuto italiano prima della naturalizzazione è condizione indispensabile? (Continua da pagina 1) Tale disposizione non fa che ribadire l'enunciazione dell'art. 1: da genitori (padre o madre) italiani nascono figli italiani, e sono anche i figli di chi, straniero in origine, acquisti in seguito la nostra cittadinanza. Il regolamento d'esecuzione (DPR 12/10/1993, n. 572) all'art. 12 pone un limite incomprensibile, e forse illegittimo se non anticostituzionale, a tale possibilità. Infatti i minori figli di padre o madre divenuti italiani acquistano la loro cittadinanza solo se convivono col genitore italiano anteriormente alla concessione, e quindi all'acquisto della nostra cittadinanza. Per cui un minore che arrivi in Italia chiamato dal genitore divenuto (o ridivenuto) italiano una settimana dopo la sua naturalizzazione dovrà essere iscritto in anagrafe come cittadino straniero, con la situazione assurda (e avversata anche dalle norme di diritto comune) che i genitori avranno la cittadinanza italiana, mentre i figli mino- Regione Toscana in rete La Regione va in prima pagina. Lo fa spesso, perché sempre di più il suo ruolo è quello di un organo di governo vero e proprio su di un territorio ben delimitato che condivide esperienze ed aspirazioni. E’ il nuovo ruolo delle Regioni, ma lo è in modo particolare per la Toscana. Ma questa volta la Regione in prima pagina ci va da sola, nella propria prima pagina, sulla quale mettere in mostra e dare risalto a tutta la Toscana. www.primapagina.toscana.it è l’indirizzo internet sul quale i toscani - che risiedano qui o in qualsiasi altro punto del pianeta - e tutti quelli che a questa terra sono in qualche modo legati, possono sapere tutto quello che c’è da sapere su questa regione. La copertina di un vero e proprio quotidiano telematico che ha tre edizioni giornaliere per aggiornare in tempo reale i propri lettori sulle ultime novità dalla Regione. Un giornale non si racconta: si sfoglia, si legge. Nel caso di un giornale elettronico ci si naviga dentro, si clicca più o meno freneticamente in cerca di ciò che ci interessa, dell’informazione più interessante. Ma in attesa che lo facciate vogliamo dirvi come lo abbiamo pensato. Nella fascia centrale della prima pagina tre rubriche consentono di tenere sott’occhio ri conviventi ne avranno un'altra straniera. L'assurdità di tale disposizione regolamentare ci sembra palpabile e immotivata. Se lo scopo era quello di evitare che i figli minori di "neo cittadini italiani" avessero la possibilità di entrare in Italia, è senz'altro fallito: i minori verranno egualmente nel nostro Paese quali figli di italiani (e non si vede come le Autorità, diplomatiche e non, ne potrebbero inibire l'ingresso), vi soggiorneranno senza limiti di sorta né temporali né giuridici, solo penalizzati da un'interpretazione regolamentare troppo restrittiva. In un momento storico nel quale si ipotizzano semplificazioni nelle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana, e addirittura l'estensione agli stranieri residenti del diritto di voto amministrativo, la interpretazione restrittiva dell'art. 12 del DPR 12/10/1993, n. 572, recepita in toto dalle direttive ministeriali rimane una incongruenza almeno strana alla quale potrebbe porre rimedio un intervento superiore (Consiglio di Stato, o meglio il legislatore) per sanare tale difformità di trattamento in casi in definitiva analoghi: si pensi al minore che arriva in Italia una settimana prima della naturalizzazione del genitore e che diventerà ipso jure italiano, e a quello che arriverà una settimana dopo, privo così dell'elementare diritto di acquisire la cittadinanza familiare (perché quasi sempre il genitore italiano è l'unico con il quale convive). Questa interpretazione della legge e la sua applicazione potrebbe configurare la lesione di un diritto soggettivo fondamentale garantito per legge. Non è da sottacere poi che l'attribuzione della cittadinanza italiana a questi minori, ormai stabilmente residenti in Italia, ne consentirebbe un migliore inserimento nella collettività, con evidenti vantaggi per tutta la comunità nazionale. le principali informazioni sulla Regione: nella rubrica "Toscana notizie" vengono segnalate tutte le decisioni, i commenti, le dichiarazioni del governo regionale sui principali fatti del giorno nonché le principali iniziative del Presidente Claudio Martini e dell’intera giunta: una linea diretta con l’ufficio stampa attraverso la quale si possono conoscere ora per ora i comunicati che vengono diffusi alla stampa. Nello spazio "Appuntamenti" la selezione costantemente aggiornata delle più importanti manifestazioni culturali e dei grandi avvenimenti pubblici che si svolgono sul territorio regionale. Un’altra sezione è dedicata alle recensioni, una vetrina dei più interessanti siti di interesse pubblico che hanno a che fare con le iniziative economiche, culturali, politiche della Toscana. Sui fianchi della fascia centrale due colonne di servizio. Quella di sinistra consente di accedere al calendario degli appuntamenti: l’elenco completo degli avvenimenti in programma nel corso della settimana in Toscana. E poi le previsioni del tempo, la qualità dell’aria, gli orari di tutti i mezzi di trasporto della Toscana. E ancora i concorsi, le offerte di lavoro, le borse di studio, gli stage e gli indirizzi dei centri per l’impiego. Infine gli indirizzi e i numeri di telefono dei centri sanitari regionali e delle forze dell’ordine dislocate sul terri- torio. Dalla colonna di destra si entra nel cuore della Regione. Una finestra consente di accedere alle pagine del presidente Martini per ascoltarne i discorsi o leggerne interventi ed interviste. Sarà possibile dialogare direttamente con il Presidente della Regione scrivendogli una e-mail. La finestra “programma di governo” mette sotto gli occhi di tutti quello che l’amministrazione si è impegnata a fare e lo stato di avanzamento dei lavori. Dal link dell’ufficio stampa si può accedere ai comunicati più recenti o consultare la banca dati storica: per ricostruire la storia di un avvenimento è sufficiente inserire la parola chiave ricercata. E ancora si possono consultare i principali articoli pubblicati dai giornali elettronicamente e riguardanti la Toscana. Sempre dalla colonna di destra si può accedere ai servizi di comunicazione e pubblicità e alle informazioni dell’Ufficio relazioni con il pubblico. Sotto la testatina “Diritti e doveri” tutte le leggi e i regolamenti approvati dall’amministrazione regionale. Come si vede, dunque, la Toscana è finalmente a portata di mouse. Un benvenuto, dunque, a tutti i navigatori interessati alla Toscana. Daniele Pugliese Roberto Pinochi Semplice Bastiancontrario “Vostra Eccellenza che mi sta in cagnesco per quei pochi scherzucci di dozzina, e mi gabella per anti-tedesco perché metto le birbe alla berlina” (da Sant’Ambrogio di G. Giusti) Parafrasando : Vostra Eccellenza (cioè chi gestisce il potere) che ce l’ha con me per quei pochi scherzucci di dozzina (cioè articoletti provocatori) e mi vuol far passare per anti-tedesco (cioè nemico del “potere”) perché metto le birbe (cioè coloro che sono sordi alle problematiche dei servizi demografici) alla berlina….. E poi : “O senta il caso avvenuto di fresco, a me che, girellando una mattina….. “ Ma ciò che vi racconterò è avvenuto per davvero o è frutto della mia fantasia ormai devastata dal “morbo di ParkISTATson” ……. Dunque, nel nostro Comune era stata indetta la riunione della Commissione Consiliare per il personale, aperta alle R.S.U. e ai famigerati CAPI SETTORE per trattare dei problemi di ognuno dei sei settori dell’Ente. Problemi da riassumere condensandoli al massimo in 10 punti per evitare che qualcuno preso da un raptus facesse come il deputato radicale Cicciomessere qualche anno fa, quando per fare ostruzione ad una proposta di legge, dopo 10 ore che parlava alla camera dei deputati, alle ore 22 si espresse così “Dopo queste brevi premesse…. ora approfondiremo punto per punto ….” (Il Parlamento si vuotò repentinamente e….ovviamente) (n.d.r.) Dunque: tutti i problemi in 10 punti. Da diligente e compito come sempre, ho raggruppato le nostre problematich e n el segu en t e or din e: 1°- Quinto Censimento Generale dell’Agricoltura 2°- Ricompilazione liste elettorali generali e sezionali 3°- Nuovo Ordinamento dello Stato Civile 4°- Passaporti dalla Questura ai Comuni dal 1/1/2001 5°- Istituzione tessera elettorale 6°- Elezioni politiche e amministrative della primavera del 2001 7°- Revisione toponomastica stradale e numerazione civica 9 8°- Operazioni preparatorie Sant’Ambrogio aiutaci Tu ai censimenti della popolazione, abitazioni e attività produttive Uno nasce, uno muore …. un altro del 2001 vuole un certificato…. inventate qual9°- Carenze croniche e stantie di per- cosina per l’ISTAT … c’è il computer sonale e di attrezzature moderne ed …. Zac! Tutto fatto !!! … efficienti La seduta è tolta, buon appetito a tut10°- Probabile “sindrome di Peter ti. » Pan” agli operatori demografici ….”Tiremm innanz !” come disse il (vivere felici come fanciulli volando 2.8.1851 Amatore Scesa, personaggio con la fantasia nell’immaginario del nostro Risorgimento, mentre lo “paese che non c’è...”) portavano al patibolo!! Non male, come problematiche da af- E ora, prima del finale, le dovute spiefrontare nel periodo breve, vero? gazioni per chi non avesse capito e, Ovviamente, nella scaletta delle audi- comunque, attenzione a non fare figuzioni, mi hanno riservato l’ultimo po- rette colleghi Demografici altrimenti sto e sono stato ricevuto alle ore 14 verrete retrocessi ulteriormente ! meno 10: “Meno male che c’è rimasto Dunque : solo il Settore Demografico-Statistica” PRIMO CARNERA – Pugile italiano perché non se ne può più di problemi e divenuto campione mondiale dei pesi lamentele. Dicci quattro cosine …ine massimi nel 1933 …ine .. velocemente.. e si va tutti a SECONDO I CASI – modo di dire pranzo … Tanto che problemi volete italianissimo avere voi demografici “…. TERZO INCOMODO – Si vorrebbe Così mi ha apostrofato il Presidente fare “franella”, ma c’è .. il terzo incodella Commissione al Personale, men- modo.. tre gli altri membri e le RSU annuiva- QUARTO DEI MILLE – località di no con la testa e lo sguardo abbassato Genova dal quale partì Garibaldi con i come tante “pecore”. E continuando: Mille per compiere la famosa impre“Non ci rompere con sa .. correva l’anno 1860 l’Anagrafe, l’ISTAT e il cen- QUINTO AL MARE – Località di simento, che rompete le ta- Genova sita dopo Quarto dei Mille sche anche ai Cittadini con SESTO CAIO BACCELLI – calendale continue indagini e intervi- rio annuario dell’agricoltore ste …. E ora vuota il sacco. SETTIMIO SEVERO – Imperatore Siamo a tua disposizione per Romano dal 193 al 211 d.C. OTTAVIO BOTTECCHIA – corridoben dieci minuti tondi tondi” …… re ciclista italiano vincitore di due E io… sono o non sono Bastiancontratours consecutivi negli anni 1924 e rio??! 1925 Pertanto .. cambio il programma NONO PIO – famoso papa – oggi anall’istante perché fulminato da un’idea cora all’ordine del giorno – ai tempi sconvolgente…. e imprevedibile. dei moti rivoluzionari del 1848 (Vi “Ecco qua i problemi del mio Settore ricordate dai banchi scolastici?? “O Demografico-Statistica dal primo al Dio, Dio! Italia mi sembra un pollaio; decimo, come segue: non si sente gridar che Pio, Pio..” come recitavano all’epoca i carbonari e i - PRIMO CARNERA cittadini che capivano qualcosa) - SECONDO I CASI DIECIMO DI BORGO A MOZZA- TERZO INCOMODO NO – frazione del Comune, appunto, - QUARTO DEI MILLE di Borgo a Mozzano Provincia di Luc- QUINTO AL MARE ca. - SESTO CAIO BACCELLI Vi è piaciuto ?? - SETTIMIO SEVERO Ed ora, concludendo sempre con le - OTTAVIO BOTTECCHIA parole del Giusti, sempre tolte dalla - NONO PIO poesia Sant’Ambrogio: - DIECIMO di Borgo a Mozzano…” “Povera gente! (i dipendenti demoAvez vous bien compris?? grafici) «Questa è buona !! Ha esclamato il lontana dai suoi (i dipendenti statali) Presidente della Commissione. Sei di In un paese qui una simpatia e di un’arguzia uniche. Che le vuol male (il Comune) Se non ci fossi tu nel Comune, biso- Chi sa se in fondo All’anima po’ poi gnerebbe inventarti …. Del resto che altro potevi dire ..TE Non mandi a quel paese Il principale (il … Gran Capo…) DEMOGRAFICO ?!!!! 10 Semplice TAR Lazio 12.7. 2000 idonei a perseguire e contemperare gli interessi pubblici e privati in gioco e che non vi è alcuna violazione del principio di immutabilità del cognome, giacché ricorrono quelle particolari e significative circostanze che possono determinarne la modificabilità (da lungo tempo, la famiglia A. sarebbe, di fatto, riconosciuta ed individuata con il cognome A. M.). L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Alla pubblica udienza del 12 luglio 2000, il ricorso è passato in decisione. DIRITTO 1. Le signore M., C. ed A. F. A. hanno impugnato, chiedendone all’annullamento, il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 settembre 1997 con cui è stata respinta l’istanza diretta ad aggiungere al proprio cognome quello dell’ava paterna M. Il provvedimento richiama nella motivazione la relazione predisposta dalla direzione degli affari civili in cui è detto: "La domanda non sembra meritevole di accoglimento. L’Ufficio è invero favorevole ad accogliere istanze di aggiunta del cognome materno o dei nonni materni o paterni quando questi SENTENZA sul ricorso n. 16504/1997 proposto da A. M., C. ed A. F., rappresentate e difese dall’avv. A. D’A. presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma….. contro il Ministero di grazia e giustizia, n.c. per l'annullamento del decreto del Ministero di grazia e giustizia in data 30 settembre 1997, con cui è stata respinta la domanda di aggiunta di cognome da esse presentata. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 12 luglio 2000, la relazione del Consigliere G. S. e udito, altresì, l’avv. D’A. per le ricorrenti. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con atto notificato il 9 dicembre 1997, le signore M., C. ed A. F. A. hanno impugnato, chiedendone all’annullamento, il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 settembre 1997 con cui è stata respinta l’istanza diretta ad aggiungere al proNON E’ AGGIUNGIBILE IL prio cognome quello dell’ava paterna COGNOME DELLA BISNONNA M. Avverso il provvedimento impugnaESTINTO DA 90 ANNI to hanno dedotto le censure di eccesso di potere sotto i profili della manifesta irragionevolezza, illogicità ed insufficienza di motivazione. Detto provvedi- sono in via di estinzione o si sono emento richiama nella motivazione la stinti da breve tempo per tramandarne relazione predisposta dalla direzione l’uso. Nel caso in esame detto cognome degli affari civile in cui è detto: "La si è estinto da circa 89 anni, con la domanda non sembra meritevole di ac- morte di M. R., fratello della bisnonna coglimento. L’Ufficio è invero favore- d e l l e r i c h i e d e n t i . L’ i n d i r i z z o vole ad accogliere istanze di aggiunta dell’Ufficio è contrario alla riesumaziodel cognome materno o dei nonni ma- ne di cognomi estinti da molto tempo, terni o paterni, quando questi sono in poiché avendo essi la loro funzione ivia di estinzione o si sono estinti da dentificatrice, potrebbero, nel caso di breve tempo, per tramandarne l’uso. un favorevole provvedimento, generare Nel caso in esame detto cognome si è confusione sullo status della persona". estinto da circa 89 anni, con la morte di 2. Il ricorso si palesa infondato. M. R., fratello della bisnonna delle ri- Come più volte affermato dalla giurichiedenti. L’indirizzo dell’Ufficio è sprudenza di questo Tribunale e del contrario alla riesumazione di cognomi Consiglio di Stato, il diniego di autorizestinti da molto tempo, poiché avendo zazione al mutamento o all’aggiunta di essi la loro funzione identificatrice, po- nome, ai sensi degli artt. 153 e segg. trebbero, nel caso di un favorevole Del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 [4], provvedimento, generare confusione costituisce provvedimento eminentesullo status della persona". Richiaman- mente discrezionale, in cui la salvado una recente sentenza del Consiglio guardia dell’interesse pubblico alla tendi Stato (Sez. IV, 3.6.1997, n. 615), le denziale immutabilità del nome, conricorrenti osservano che i criteri in base nessa ai profili pubblicistici dello stesso ai quali l’Amministrazione si è deter- come mezzo di identificazione minata al diniego non sono sorretti da dell’individuo nella comunità sociale, una congrua motivazione da cui possa può venire contemperata con gli inteevincersi in che modo gli stessi siano ressi di coloro che a quel mutamento La Sentenza intendono opporsi, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale del diniego può essere condotto sotto il limitato profilo della manifesta irragionev o l e z z a d e l l e ar g o me n t a z i o n i dell’Amministrazione o del difetto di motivazione (cfr. questa Sezione 15.10. 1994, n. 1539 e 5.4.1993, n. 561 e C.d. S., Sez. IV, 9.12.1989, n. 906). Nella specie, il provvedimento impugnato si sottrae ai dedotti motivi censura, giacché il cognome "M." si è effettivamente estinto da molto tempo, con la morte appunto di R. M., fratello della bisnonna delle ricorrenti. Né si palesa conferente il richiamo delle ricorrenti alla recente decisione della Sezione IV, del Consiglio di Stato, del 3 giugno 1997, n. 615, perché, nella fattispecie sottoposta all’esame del giudice di appello, il cognome si era estinto da tre decenni, mentre nel caso in esame, il cognome "M.", come sopra esposto, si è estinto da circa novanta anni. D’altra parte, pur ammettendo, come rilevato dal Consiglio di Stato in tale pronuncia che, nella ipotesi in cui non venga chiesta la sostituzione del cognome originario del soggetto, l’Amministrazione non possa non considerare che in linea di principio l’aggiunta di ulteriori cognomi non incide negativamente sulla identificazione della persona nel contesto sociale e non ingenera pericolo di confusione, mantenendo comunque il soggetto anche l’originario cognome, resterebbe pur sempre da considerare che siffatto principio, ad avviso del Collegio, potrebbe essere applicato alla sola ipotesi, che qui non ricorre, in cui il cognome sia in via di estinzione o si sia estinto da poco tempo, giacché, in caso contrario, si perverrebbe ad una conclusione inidonea a salvaguardare l’interesse pubblico alla tendenziale stabilità nel tempo dei cognomi. 3. In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Non v’è luogo ad una pronuncia sulle spese, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, respinge il ricorso come in epigrafe proposto da A. M., C. e A. F.. Nulla per le spese. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, 12 luglio 2000 Semplice 11 Decreto Ministeriale 18 dicembre 2000 Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente. Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11-1-2001 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", ed il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici"; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"; Visto l'art. 15, comma 7, del regolamento, recante "Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"; Ritenuto di dover determinare, in attuazione del predetto art. 15 del richiamato regolamento n. 394 del 1999, le modalita' di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonche' le modalita' tecniche e il termine entro il quale i comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gia' iscritti nei registri della popolazione residente; Considerato che, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del richiamato testo unico n. 286 del 1998, le predette comunicazioni non riguardano i dati relativi ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea, per i quali continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante: "Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE"; Sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica, e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale; Adotta il seguente decreto: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intendono: • per "permesso": il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno; • per "straniero/i": il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea al quale e' rilasciato il permesso o la carta di soggiorno; • per "testo unico n. 286 del 1998": il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; • per "regolamento n. 394 del 1999": il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; • per APR: l'Anagrafe della popolazione residente dei comuni; • per INPS: l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto riguardano le modalita' di comunicazione tra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extra- Stranieri comunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del regolamento n. 394 del 1999. Art. 3. Dati oggetto di scambio 1. Le comunicazioni di cui all'art. 2 hanno ad oggetto i seguenti dati: • nome; • cognome; • data di nascita; • luogo di nascita; • stato civile; • cittadinanza; • sesso; • codice fiscale; • comune di residenza e indirizzo; • questura che ha rilasciato o rinnovato il permesso e numero dello stesso; • data di rilascio o di rinnovo del permesso; • data di scadenza del permesso. Art. 4. Modalita' di trasmissione dei dati 1. I dati oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 2 sono trasmessi per via telematica, tramite il sistema di accesso e interconnessione anagrafica del Ministero dell'interno, usufruendo della rete unitaria della pubblica amministrazione ovvero di altre reti gia' esistenti. 2. In via transitoria i dati di cui al comma 1, sono trasmessi con le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto. Art. 5. Iscrizioni anagrafiche 1. Il comune che riceve la richiesta di iscrizione nell'APR da parte di uno straniero lo iscrive nell'apposito schedario, ai sensi della vigente legislazione anagrafica, inserendo i dati relativi alla cittadinanza e al permesso in suo possesso con l'indicazione della data di scadenza e trasmette alla questura competente per territorio, entro quindici giorni dalla definizione della pratica, i dati di cui all'art. 3. 2. La questura aggiorna il proprio archivio con l'indicazione del comune di residenza e l'indirizzo e comunica con mezzi telematici all'INPS i dati di cui (Continua a pagina 12) 12 Semplice Stranieri (Continua da pagina 11) all'art. 22, comma 7, del testo unico n. 286 del 1998. Art. 6. Comunicazione delle variazioni anagrafiche 1. Il comune trasmette alla questura competente per territorio le variazioni anagrafiche e le cancellazioni dall'APR, entro quindici giorni dalla registrazione anagrafica. 2. La questura aggiorna il proprio archivio ed effettua la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2. 3. Entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso, lo straniero deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale all'ufficio anagrafico del comune di residenza, esibendo il permesso rinnovato. L'ufficio aggiorna la scheda individuale con i nuovi dati e provvede ad informare la questura entro i successivi quindici giorni. 4. Trascorso un anno dalla data di scadenza del permesso senza che la dichiarazione di cui al precedente comma 3 venga resa, il comune, nei successivi trenta giorni, invita lo straniero ad ottemperare a tale obbligo entro l'ulteriore termine di trenta giorni ed a presentare il permesso rinnovato. In mancanza di tale adempimento, l'ufficio anagrafico cancella lo straniero dall'APR e, nei successivi quindici giorni, informa la questura competente per territorio che, nell'aggiornare il proprio archivio, effettua la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2. Art. 7. Revisione delle anagrafi 1. Ciascun comune trasmette, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla questura competente per territorio gli elenchi degli stranieri iscritti nell'APR. La trasmissione e' effettuata su supporto informatico con le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto, in attesa della completa messa a punto delle reti telematiche di reciproca interconnessione. Cittadinanza LEGGE 14 dicembre 2000, n. 379 Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono: a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano; b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza: 1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430; 2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di 2. La questura verifica i dati trasmessi con quelli contenuti nel proprio archivio e, se allineati, ne da' conferma al comune ed aggiorna il proprio archivio con l'indicazione della residenza e dell'indirizzo ed effettua la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2. 3. La questura, nell'esaminare i dati forniti dai comuni, in caso di difformita', provvede ad integrarli con i dati di cui all'art. 3 in proprio possesso, salvo l'indicazione della residenza, ed a comunicarli agli uffici anagrafici comunali. 4. A seguito del completamento della fase di confronto, da ultimarsi entro il 30 giugno 2001, le questure effettuano le comunicazioni di cui all'art. 5, comma 2. 5. Il Ministro dell'interno, ove necessario, adottera' direttive finalizzate a rendere omogenee le modalita' di trasmissione dei dati di cui all'art. 4 e ai commi 2 e 3 del presente articolo e i relativi tempi. Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73. 2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Semplice Legislazione 13 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (S.O. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30.12.2000) Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Presidente della Repubblica Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127; Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n.1238; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei Deputati; Considerato che il temine per l’emissione del parere della competente Commissione parlamentare del Senato della Repubblica, ai sensi dell’art.2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è decorso in data 11 agosto 2000 senza la pronuncia del predetto parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno; E MA N A il seguente regolamento: Titolo I Degli uffici dello stato civile Art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile) 1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile. 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile. 3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale. Art. 2 (Delega di funzioni) 1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile. 2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata. 3. La delega di cui al comma 2 può riguardare l'esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta. 4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento. 5. Il sindaco può revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al prefetto. 6. Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interes- sato può presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto. Art. 3 (Uffici separati) 1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto. Art. 4 (Corsi di formazione) 1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell’interno, adottato sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani e l’Associazione nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile. 2. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 1, il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato civile ovvero le hanno svolte per un periodo inferiore ed hanno frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Ministero dell’interno. 3. Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del comune può essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile. Titolo II Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile Art. 5 (Compiti degli ufficiali dello stato civile) 1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti: a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d); b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa; c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonche le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile; d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge. Art. 6 (Incompatibilità) 1.L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.. Art. 7 (Rifiuto di atti) 1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto. Art. 8 (Altri casi di esercizio delle funzioni) 1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla legge, le autorità diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti, nonchè le autorità militari responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra. Art. 9 (Indirizzo e vigilanza) 1. L'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno. 2. La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto Titolo III - Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile Art. 10 (Archivio informatico) 1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. 2. Le modalità tecniche per la iscrizione, la trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti l’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) formazione degli atti su base informatica e conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati gli atti che nel comune di attuale residenza della persona cui si riferiscono; b) garanzia della sicurezza e della inalterabilità dei dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, e possibilità della loro rettificazione ed annotazione; c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la rete unitaria della pubblica amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in modo da assicurare la verifica dell’effettivo trasferimento dei dati medesimi; d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di un centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi; tale centro è tenuto a svolgere i compiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, in caso di prolungata impossibilità di accesso ai dati conservati negli archivi comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun comune, secondo modalità che ne rendano possibile la consultazione, per le sole finalità indicate nella presente lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello stato civile; e) previsione della possibilità di redigere provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di processo verbale, in caso di inutilizzabilità temporanea dei sistemi informatici, con obbligo di inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1; f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle autorità diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e); g) indicazione delle modalità e fissazione del termine a partire dal quale potranno essere attivati e di quello entro il quale dovranno essere resi pienamente operanti gli archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione; h) definizione delle modalità e dei tempi per la graduale archiviazione mediante supporti informatici dei registri dello stato civile utilizzati prima della entrata in funzione degli archivi di cui al comma 1 e previsione delle modalità per la successiva immissione nei suddetti archivi dei dati gia contenuti nei registri. Art. 11 (Contenuto degli atti) 1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l’anno, il mese, il (Continua a pagina 14) 14 (Continua da pagina 13) giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti. 2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l’autorità che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente. 3. L'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto. Art. 12 (Modalità di redazione degli atti) 1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. 2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l’indicazione del luogo dell’evento dovrà essere comunque specificata. 3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura. 4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento. 5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l’ufficiale dello stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione. 6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell’ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni. 7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico. 8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione. 9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione. 10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto; altrimenti è brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile. 11. La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità. 12. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall’articolo 22. Art. 13 (Casi speciali) 1. La dichiarazione resa da persona che non cono- Semplice sce la lingua italiana è ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto. Se la persona è sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione è ricevuta o con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per ricevere la dichiarazione. 2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche. Art. 14 (Trasmissione di atti) 1. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana che devono essere trascritti o annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente. Titolo IV - Degli atti dello stato civile formati all'estero Art. 15 (Dichiarazioni rese all’estero) 1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorità consolare. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorita diplomatica o consolare. Art. 16 (Matrimonio celebrato all’estero) 1. Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare. Art. 17 (Trasmissione di atti) 1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta. Art. 18 (Casi di intrascrivibilità) 1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico. Art. 19 (Trascrizioni) 1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera. 2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene. 3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati. Art. 20 (Certificazione sostitutiva) 1. L'autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani. Titolo V - Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile Art. 21 (Registrazione e legalizzazione di atti) 1. Le procure e gli altri documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile, per comprovare stati, fatti o qualità da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli archivi di cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi la provenienza e l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale che li conserva o, qualora ciò non sia possibile, registrandone tutti gli elementi essenziali. 2. Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, da autocertificazioni. 3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente. Art. 22 (Traduzione del contenuto di documenti) 1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero. Titolo Vl - Delle registrazioni relative alla cittadinanza Art. 23 (Iscrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge. 2. Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il dichiarante deve indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni vigenti, deve produrre gli atti in base ai quali ritiene di poterle rendere. Art. 24 (Atti trascrivibili) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono: a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongono la perdita; b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'intemo e dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell’autorità diplomatica o consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana; c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza; d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana. Art. 25 (Giuramento) 1. L'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 2. Della prestazione del giuramento e del relativo processo verbale è fatta menzione nell'atto di tra(Continua a pagina 15) Semplice (Continua da pagina 14) scrizione del decreto di concessione. Art. 26 (Attività dell’ufficiale dello stato civile) 1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell’avvenuto giuramento. 2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia della dichiarazione e della comunicazione dell’esito dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici. Art. 27 (Acquisto della cittadinanza) 1. L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data posteriore. Titolo VII - Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali Art. 28 (Iscrizioni e trascrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono: a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile; b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile; c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell’articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; e) i processi verbali di cui all'articolo 38. 2. Nei medesimi archivi si trascrivono: a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita; b) gli atti di nascita ricevuti all'estero; c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra; e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita; f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi; g) i provvedimenti in materia di adozione. 3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perchè in precedenza omessi. Art. 29 (Atto di nascita) 1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui all’articolo 30. 2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonchè di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35. 3. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in cia- 15 scuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite. 4. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile. 5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. 6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2 e 3. 7. Nell’atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita. Art. 30 (Dichiarazione di nascita) 1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. 2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino. 3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore. 5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita. 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. 7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3. 8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto. Art. 31 (Dichiarazione tardiva) 1. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica. 2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio. Art. 32 (Omessa dichiarazione) 1. L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto. Art. 33 (Disposizioni sul cognome) 1. Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato. 2. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonchè al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo. Art. 34 (Limiti all’attribuzione del nome) 1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. 2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome. 3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato. 4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Art. 35 (Nome) 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe. Art. 36 (Indicazioni sul nome) 1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale (Continua a pagina 16) 16 (Continua da pagina 15) dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe. 2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax. 3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Art. 37 (Casi particolari) 1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico. 2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita. Art. 38 (Ritrovamento di minori abbandonati) 1. Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne dà immediata comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il ritrovamento. L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all'articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l'età apparente ed il sesso del bambino, così come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva competenza.. Art. 39 (Nascita in viaggio marittimo o aereo) 1. Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall'evento. 2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208, e 210 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento. 3. Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento. Art. 40 (Nascita in viaggio per ferrovia) 1. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al responsabile del convoglio che redige un processo verbale con le dichiarazioni prescritte per gli atti di nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio. Il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, per la trascrizione. Art. 41 (Trascrizioni) 1. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile. Se tale luogo si trova all'estero si applica l'articolo 15. 2. Di ogni documento trasmesso è fatta menzione negli archivi di cui all'articolo 10. Art. 42 (Riconoscimento di figli naturali) 1. Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire diretta- Semplice mente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2. 2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli incestuosi, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento. Art. 43 (Annotazioni) 1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, è annotata nell'atto di nascita. 2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita. Art. 44 (Riconoscimento del nascituro) 1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile. 2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione. Art. 45 (Altri casi di riconoscimento) 1. Il riconoscimento del figlio naturale che non ha compiuto i sedici anni non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo. 2. Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di ciò si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto. 3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita. Art. 46 (Adempimenti d’ufficio) 1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all’ufficiale dello stato civile competente per l’annotazione. 2. Se la dichiarazione è contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi. 3. L'annotazione può essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse. 4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice civile, può ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Può ordinare, altresì, che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi è stato già annotato il riconoscimento. 5. Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l’ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento. Art. 47 (Adempimenti particolari) 1. In caso di riconoscimento di un figlio naturale, già riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso. Art. 48 (Impugnazioni dell’atto di riconoscimento) 1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita. 2. Nel caso di rigetto dell’impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione. 3. La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all’ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita. Art. 49 (Annotazioni) 1. Negli atti di nascita si annotano: a) i provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana; j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati; l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto; q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; r)gli atti di morte; s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri. 2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento, (Continua a pagina 17) Semplice (Continua da pagina 16) quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento. 3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse. 4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati. Titolo VIII Della celebrazione del matrimonio Capo I - Della richiesta di pubblicazione Art. 50 (Richiesta presentata da procuratore speciale) 1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando l'incarico è stato conferito a chi esercita la potestà o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico. Art. 51 (Dichiarazioni) 1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile. 2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Art. 52 (Impedimenti) 1. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo provvedimento. 2. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti è stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l’ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 89 del codice civile. Art. 53 (Casi particolari) 1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l'altro sposo. 2. Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l’ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare nei modi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest'ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi. 3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, può richiedere la celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 109 del codice civile. 4. Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa è stata eseguita, a trasmettere senza indugio all'autorità richiedente il certificato di eseguita pubblicazione 17 Capo II Della pubblicazione Art. 54 (Attività d’ufficio) 1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l’ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione. 2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1. Art. 55 (Spazi per le pubblicazioni) 1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l’indicazione "Pubblicazioni di matrimonio". 2. L'autorità comunale provvede affinchè sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati. 3. L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni. Art. 56 (Registrazioni) 1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta della pubblicazione sono registrati, celebrato il matrimonio, di seguito all'atto di matrimonio negli archivi di cui all'articolo 10. Art. 57 (Celebrazione del matrimonio) 1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio. 2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione. Art. 58 (Omissione della pubblicazione) 1. Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1. Capo III - Delle opposizioni Art. 59 (Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati) 1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinchè questi possa proporre opposizione al matrimonio. 2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto. 3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo. 4. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa la opposizione. Art. 60 (Termine per l’opposizione) 1. L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo è celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso. Art. 61 (Comunicazione dell’opposizione) 1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso da quello cattolico, l’ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l’autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne dà immediata notizia al ministro medesimo. 2. Se il matrimonio è stato celebrato nonostante l'opposizione, l’ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione. Art. 62 (Annotazione dell’opposizione) 1. Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione deve essere annotato l'atto di opposizione. 2. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio. Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di matrimonio Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l’ufficiale dello stato civile iscrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell’articolo 110 del codice civile; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell’articolo 109 del codice civile; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell’articolo 157 del codice civile. 2. Nei medesimi archivi l’ufficiale dello stato civile trascrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell’articolo 109 del codice civile, trasmessi all’ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi; c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all’articolo 10; h) le sentenze della corte di appello previste dall’articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n.847, e dall’articolo 8, comma 2, dell’accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n.121. 3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero. (Continua a pagina 18) 18 (Continua da pagina 17) Art. 64 (Contenuto dell’atto di matrimonio) 1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile; c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile; d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo; g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio. 2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218. Art. 65 (Imminente pericolo di vita) 1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione. 2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 è competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell’aereo. Art. 66 (Casi particolari) 1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio. 2. Nei casi di cui al comma 1 l’ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio. Art. 67 (Matrimonio celebrato da altro ufficiale) 1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio, deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa. 2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1. Art. 68 (Comunicazioni) 1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita. 2. Se il matrimonio è stato celebrato per delegazione, l'avviso è dato dall’ufficiale dello stato civile Semplice delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio da quello delegato. 3. Uguale avviso deve essere dato: a) dall’ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto; b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio. 4.L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni. Art. 69 (Annotazioni) 1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione: a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale; e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione; g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; i) dei provvedimenti di rettificazione. Art. 70 (Fascia tricolore) 1. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da portarsi a tracolla. Titolo IX - Delle registrazioni degli atti di morte Art. 71 (Iscrizioni e trascrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono: a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile; b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria; c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte; d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78. 2. Nei medesimi archivi si trascrivono: a) gli atti di morte ricevuti dall'estero; b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.. Art. 72 (Dichiarazione di morte) 1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto. 2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. 3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73 Art. 73 (Atto di morte) 1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto. 2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze. Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione) 1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa. 2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10. 3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Art. 75 (Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione) 1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l’ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformità agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10. Art. 76 (Denuncia di ipotesi di reato) 1. L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. Art. 77 (Accertamenti legali) 1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il (Continua a pagina 19) Semplice (Continua da pagina 18) processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto. 2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte. Art. 78 (Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere) 1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. 2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale. 3. La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica. Art. 79 (Morte in viaggio marittimo o aereo) 1. Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento. 2. Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento. 3. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo o aereo, è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorità diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile competente, ai sensi dell'articolo 17, copia degli atti formati o acquisiti. 4. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilità di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono annotati negli archivi di cui all'articolo 10. Art. 80 (Morte in viaggio per ferrovia) 1. Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del convoglio redige un processo verbale con le dichiarazioni stabilite nel presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, competente per la sua trascrizione. Art. 81 (Annotazioni) 1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione del relativo atto. 2. Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonchè le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte. Art. 82 (Comunicazione al giudice tutelare) 1. L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli 19 in età minore, ai sensi dell'articolo 345, primo comma, del codice civile. Art. 83 (Morte dello straniero) 1. Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino.. Titolo X - Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome Art. 84 (Cambiamento del cognome) 1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'interno esponendo le ragioni della domanda.. Art. 85 (Presentazione della richiesta) 1. La richiesta è presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza. 2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell'interno con il parere e con tutti i documenti necessari. Art. 86 (Affissioni) 1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso. 2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.. Art. 87 (Opposizione) 1. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione. 2. L'opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell'interno. Art. 88 (Decreto di concessione del Ministro) 1. Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, senza che sia stata fatta opposizione, presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero: a) un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata; b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte. 2. Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti. Art. 89 (Modificazioni del nome o del cognome) 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Art. 90 (Affissione) 1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso. Art. 91 (Opposizione) 1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto. Art. 92 (Decreto di concessione del prefetto) 1. Trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. Art. 93 (Esenzione fiscale) 1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perchè ridicoli o vergognosi o perchè rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa. Art. 94 (Annotazioni ed altre formalità) 1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. 2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1. 3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto. Titolo Xl - Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni Art. 95 (Ricorso) 1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. 2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. 3. L’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale. Art. 96 (Procedimento) 1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile. 2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. 3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l’articolo 455 del codice civile. (Continua a pagina 20) 20 (Continua da pagina 19) Art. 97 (Atti dell’autorità diplomatica e consolare) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare. E' competente in tal caso il tribunale nel cui circondario è registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da rettificarsi. Art. 98 (Correzioni) 1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. 2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione. 3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. Art. 99 (Correzioni dell’autorità diplomatica o consolare) 1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l'autorità diplomatica o consolare, provvede l'autorità medesima secondo le modalità di cui all'articolo 98. 2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata dall'autorità diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto. Art. 100 (Competenza) 1. I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonchè per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero. Art. 101 (Trasmissione di atti) 1. Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione, all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi a norma degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti suddetti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse. Titolo XII - Delle annotazioni Art. 102 (Procedure di annotazione) 1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte. 2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all’articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione. 3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l’atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite. Semplice 4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile. 5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di più trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto sull'ultimo atto trascritto. Art. 103 (Forma delle annotazioni) 1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all'articolo 10, devono risultare di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante. Titolo XIII - Delle verificazioni Art. 104 (Verifiche ordinarie e straordinarie) 1. Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarità e con precisione. 2. Può procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio. Art. 105 (Verbale di verificazione) 1. Chi ha effettuato la verificazione redige processo verbale nel quale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati e le osservazioni fatte. Titolo XIV - Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati Art. 106 (Estratti per riassunto) 1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime. Art. 107 (Estratti per copia integrale) 1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. 2. L'estratto per copia integrale deve contenere: a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi; b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale; c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale. Art. 108 (Contenuto) 1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere: a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale; b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato; c) il bollo dell'ufficio. 2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici. 3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n.1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n.432. Titolo XV - Disposizioni transitorie e finali Art. 109 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la disposizione di cui al comma 3, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonché la disposizione di cui all’articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonchè le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10. Art. 110 (Abrogazioni e modifiche) 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento. 3. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e il terzo comma dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97, l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103, il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115, l’articolo 454, del codice civile. 4. All’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n.164, sono soppresse le parole "di cui all’articolo 454 del codice civile" e "anche". 5. Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 6. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5, le parole "all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficiale dello stato civile competente"; b) il comma 6 è abrogato; c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento; l'autorità diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita.". 7. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5 dell'articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10. 8. Nel terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole "e professione". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Semplice 21 LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 Legislazione G.U. 29.12.2000 n. 302 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). ESTRATTO Art. 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative) 1. All’articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento»; b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis». 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2001. 3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. 4. Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, primo comma, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA»; b) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: «Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza»; Certificati ad uso sportivo: eliminata l’imposta di bollo c) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente: «Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti». 5. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall’articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco». 6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati. 7. All’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all’articolo 454 del codice civile». 8. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato. 9. All’articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici». 10. L’articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di im- posta comunale sull’incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati. 11. All’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione». 12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le Acquisto prima casa residenza entro 18 mesi parole: «entro un anno dall’acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dall’acquisto». 13. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo». 22 Semplice Circolari CIRCOLARE MIACEL n. 16 del 27 dicembre 2000 Oggetto: Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (S.A.I.A.) Con convenzione del 4 novembre 1999 e relativo atto esecutivo in data 6 giugno 2000, stipulati con l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, registrati dalla Corte dei Conti in data 7 luglio 2000, è stato avviato formalmente il Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (già attivato operativamente in via sperimentale il 1° gennaio 1999), che consente lo scambio telematico dei dati relativi alle variazioni anagrafiche tra i Comuni e tra questi ed altri Enti pubblici, al fine di ridurre il numero delle certificazioni cartacee, di consentire un migliore espletamento dei compiti di vigilanza attribuiti al Ministero dell’Interno e all’ISTAT in materia di tenuta delle anagrafi e di mantenere aggiornate le basi informative degli Enti pubblici collegati. “OMISSIS“ 5. Le suddette tipologie di connessione al sistema e le caratteristiche di ciascun tipo di collegamento sono reperibili con le seguenti modalità: - RUPA: sito internet www.ct.rupa.it; tel. 06/85264442; - Sistema di accesso su internet del Ministero dell’Interno: sito internet www.mininterno.it, della cui attivazione verrà data comunicazione direttamente sul sito; - CTRA: sito internet www.ancitel.it; tel. 06/762911. 6. I costi di realizzazione del S.A.I.A., di costituzione del CSA presso il Ministero dell’Interno, di realizzazione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi, nonché di gestione dello stesso e del CSA sono assunti dal Ministero dell’Interno. Pertanto, nessun onere grava sul Comune per effetto dell’adesione al S.A.I.A., fatta esclusione per i canoni di utilizzo della rete di collegamento scelta e per i costi dei relativi apparati tecnici necessari alla connessione. 7. Sono invece a carico dei Comuni, che ne facciano espressa richiesta ad Ancitel sottoscrivendo un ulteriore atto di adesione, i canoni di abbonamento per i servizi opzionali forniti da Ancitel per il S.A.I.A. (seminari di formazione, assistenza tecnica, collegamento al S.A.I.A. tramite CTRA, ecc...). 8. Si evidenzia, inoltre, che il decreto del Ministero dell’Interno del 19 luglio 2000 sulle regole tecniche e di sicurezza della nuova carta di identità elettronica, prevede, per i Comuni che partecipano alla fase di sperimentazione del nuovo documento elettronico, l’obbligo di attivare il collegamento al S.A.I.A. e l’aggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi, con i dati dei residenti. 9. Va da ultimo precisato che, fra gli sviluppi previsti a breve per il S.A.I.A., rientrano i servizi relativi allo scambio dei dati per l’AIRE, il trattamento dei modelli APR/4 con i Comuni non ancora collegati e la gestione delle comunicazioni riguardanti i cittadini extracomunitari. Di quanto sopra si pregano le SS.LL. di voler informare con ogni cortese sollecitudine i Sigg. Sindaci, confidando nella consueta fattiva collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE (Morcone) ADESIONE AL SISTEMA DI ACCESSO E DI INTERSCAMBIO ANAGRAFICO (S.A.I.A.) inviare al Ministero dell’Interno per il tramite di: Ancitel Via dell’Arco di Travertino, 11 00178 Roma Fax n. 06/7141250 IL COMUNE DI ____________________________________________________ PROV ____ CAP _______ VIA _____________________________________________________ N. _____ PREF. _______ TEL. ____________________________________________ FAX __________ P.IVA _______________________________________ CODICE FISCALE _______________ NELLA PERSONA DEL SINDACO ______________________________________________ Chiede di aderire al S.A.I.A. per lo scambio di dati anagrafici in modalità telematica con gli Enti collegati al sistema usufruendo dei servizi di semplificazione amministrativa indicati nella circolare MIACEL n. _____ del _______. A tal fine si impegna a collegarsi al S.A.I.A., almeno una volta ogni 2 giorni lavorativi, per trasmettere, al sistema stesso, tutte le variazioni anagrafiche registrate nell’anagrafe comunale, e per rispondere a tutte le richieste di dati anagrafici che perverranno dagli altri Enti Pubblici collegati al sistema. Il Comune si impegna inoltre a partecipare agli sviluppi previsti del S.A.I.A. e alla attivazione di nuove funzionalità di scambio dati anagrafici secondo gli indirizzi del Ministero dell’Interno. Comunica che il responsabile dell’invio dei dati anagrafici da abilitare all’utilizzo del sistema è: Cognome ______________________________ Nome __________________________ Ufficio ________________________________ Qualifica ________________________ E-mail ______________________________ Codice Fiscale ______________________ Data di nascita _________________ Comune di nascita __________________________ Nominato, quale ufficiale di Anagrafe e Stato Civile, con delega del Sindaco in data____ Autorizzazione del Prefetto di _______________________________________ del _____ LUOGO E DATA _______________ TIMBRO FIRMA DEL SINDACO ____________________ Semplice Prefettura di Firenze Prot. N. 12/2001 - S.E 23 TESSERA ELETTORALE in seguito a (2) ________________________________ Ai Sigg.ri Sindaci di rilasciare ricevuta da parte di ___________________ dei Comuni della provincia di Firenze ____________________________________________ LORO SEDI dichiaro di aver consegnato la tessera elettorale a _____ OGGETTO: Tessera elettorale. Spedizione. ____________________________________________ Si comunica che sono in corso di spedizione a questo Ufficio, __________, addì _____________________________ a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le tessere elettorali, contenute in pacchi da mille e quantificate in ragione del numero complessivo degli elettori della provincia risultanti dalla prima revisione semestrale dello scorso anno, aumentato del 20%. In attesa di disporne la consegna a codesti Comuni si diramano le seguenti note esplicative che il Ministero dell’Interno ha ritenuto necessarie al fine di eliminare alcuni dubbi in ordine alla gestione del documento ed all’esecuzione delle operazioni di personalizzazione e distribuzione agli elettori dei singoli esemplari. Nel richiamare le precedenti istruzioni finora impartite sull’argomento, si ribadisce che la tessera elettorale sostituisce integralmente e svolge per diciotto consultazioni la stessa funzione del certificato elettorale e deve essere esibita presso la sezione elettorale di votazione unitamente al documento di identificazione. Assolvendo a tale unica, specifica funzione, non riveste la valenza delle carte valori e non è soggetta a rigoroso rendiconto. Con successiva spedizione verrà fornita anche la busta nella quale dovrà essere contenuta quando verrà consegnata all’elettore; la busta sarà munita di finestre per consentire la lettura del nome, cognome e indirizzo del destinatario. In merito agli adempimenti di specifica competenza codesti Comuni dovranno provvedere alla personalizzazione ed alla consegna della tessera agli elettori risultanti dalla revisione dinamica del mese di gennaio corrente, mentre, per i cittadini che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età, provvederanno alla distribuzione, limitatamente a coloro che ne abbiano diritto, appena sarà stata fissata la data delle prossime elezioni politiche. Ove, per le caratteristiche degli impianti in dotazione, non sia possibile apporvi la firma autografa in formato grafico del Sindaco, la stessa potrà essere riportata in caratteri di stampa. Al fine di ottimizzare le operazioni ed i tempi di distribuzione del documento, è opportuno che la stessa venga effettuata secondo un piano riferito agli elettori che risultino iscritti in ciascuna sezione e che la consegna risulti da apposito bollettario per consentire la custodia della ricevuta nel fascicolo elettorale. La dichiarazione di ricevuta potrà avere la seguente formula: Comune di ____________________________ Dichiarazione di ricevuta della tessera elettorale Intestata a _______________________________________ Nato/nata a ______________________________________ Il ______________________________________________ Iscritto/iscritta nella lista elettorale della sezione n. ______ Domiciliato/domiciliata in: _________________________ _____________, addì _____________________________ Il/La ricevente (1) ___________________ ======================================= L’addetto alla consegna ______________________ ======================================= (1) quando non sia lo stesso elettore/la stessa elettrice, indicare se sia una persona con lui/lei convivente. (2) impossibilità oppure rifiuto. Ove non si intenda utilizzare il suddetto bollettario, potrà essere previsto apposito registro o elenco, da custodire agli atti del Comune, in cui vengano annotati la data della consegna e la firma per ricevuta dell’intestatario o di persona con lui convivente oppure la dichiarazione dell’addetto, nel caso in cui l’intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta. Si rammenta che le operazioni di consegna della tessera, come tutte quelle previste dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale. Invece, la conservazione e la gestione degli esemplari in esubero, non personalizzati, non richiede l’adozione di speciali misure e cautele se non quelle di norma osservate per la regolare tenuta degli stampati e dei modelli abitualmente usati nei Comuni. Per non ostacolare le operazioni dei seggi elettorali, si suggerisce che le liste sezionali vengano ricompilate, d’intesa con le Commissioni Circondariali, e dopo il blocco delle liste, in stretto ordine alfabetico, al fine di eliminare gli elenchi aggiuntivi in calce alle liste stesse che ritarderebbero la ricerca degli elettori al momento della espressione del voto. E’ appena il caso di precisare che tale ricompilazione non risulta necessaria ove i suddetti elenchi aggiuntivi comprendano un esiguo numero di elettori. Completata la spedizione delle tessere, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvederà alla distribuzione dei tagliandi di convalida adesivi per gli aggiornamenti. In prosieguo codesti Comuni avranno cura di richiedere direttamente all’Istituto stesso gli esemplari del documento che si renderanno necessari, secondo le modalità che saranno all’uopo precisate. Il Ministero dell’Interno infine precisa, in relazione a specifici quesiti posti sull’argomento, che il registro previsto dall’art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, occorrente per l’annotazione dell’esercizio del voto, verrà trasmesso dall’Istituto suddetto insieme al materiale per la votazione destinato ai seggi. Al riguardo saranno fornite istruzioni in occasione delle prossime consultazioni elettorali. Si resta in attesa di assicurazione al fax n. 055/2783638 Firenze 19 gennaio 2001 p. IL PREFETTO IL VICE PREFETTO VICARIO Aronica 24 Semplice AIRE - DECRETO PULISCI LISTE - La storia infinita PREFETTURA DI GENOVA Genova, 17-1-2001 Prot. n. 18/2001 Sett. I/1/AIRE Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia LORO SEDI Tramite FAX (ove possibile) OGGETTO: Legge 27 ottobre 1988 n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero. Reiscrizione cittadini cancellati ai sensi del decreto legge 10 maggio 2000, n. 111. Com'è noto, il decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e di revisione delle liste elettorali, non è stato convertito in legge e il disegno di legge di iniziativa governativa - conte- Il Commento nente le medesime norme del provvedimento d'urgenza - già approvato dal Senato, non ha ricevuto la definitiva approvazione della Camera dei Deputati. Durante la vigenza del suddetto decreto-legge codesti Comuni hanno provveduto agli adempimenti dallo stesso previsti cancellando dall'AIRE e dalle liste elettorali i cittadini che si trovavano nelle condizioni individuate dalla nuova normativa. Risultando i suddetti cittadini tuttora depennati, nonostante il venir meno della previsione normativa che ne legittimava la cancellazione, si rende necessario procedere alla loro reiscrizione nell'AIRE e, conseguentemente, nelle liste elettorali, in base al disposto della legge 16 gennaio 1992, n. 15. Nell'effettuare tale reiscrizione, si richiama l'attenzione sulle Non poteva essere altrimenti. Il Decreto Legge n. 111, in data 10 Maggio 2000, non è stato convertito in Legge dal Parlamento e, secondo quanto disposto dall’art. 77 della Costituzione, gli effetti a suo tempo prodotti non possono avere alcun valore giuridicamente rilevante. Tutto deve tornare come prima: come se detta disposizione normativa non fosse stata mai emanata. Da un punto di vista giuridico niente da eccepire. Tuttavia ci dobbiamo domandare perché alla grande campagna di informazione, effettuata nella scorsa primavera dai mass media, non segue, oggi, alcun commento. Allora si disse che il provvedimento era necessario per “cancellare i morti dalle liste elettorali!” Ciò significa che oggi “i morti sono resuscitati e devono essere nuovamente iscritti nelle liste elettorali?” Eppure tra poche settimane ci saranno altre ed importanti consultazioni elettorali: in questo caso non c’è la preoccupazione di liste elettorali “gonfiate?” Gli operatori dei Servizi Demografici sanno bene come stanno le cose ed ogni ulteriore commento rischierebbe di essere inutile. Fortunatamente il Ministero dell’Interno lascia aperta una scappatoia per evitare il grottesco. Infatti la Circolare in oggetto, dopo aver rappresentato la necessità di procedere alla reiscrizione dei cittadini iscritti all’AIRE, sulla scorta del D.L. 111/2000, richiama le precedenti disposizioni impartite, in particolare, con la Circolare MIACEL 7/95, secondo le quali si poteva procedere alla cancellazione dall’AIRE per quei cittadini che risultassero iscritti ma privi di indirizzo all’estero, oppure per coloro che non avessero ritirato la cartolina avviso nel caso di ripetute cancellazioni elettorali. In tutti questi casi si poteva (e si può) procedere alla cancellazione dall’AIRE per irreperibilità. Così oggi potremo evitare di procedere alla reiscrizione di tutti quei soggetti già cancellati sulla scorta del D.L.111/2000. Naturalmente l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà adottare un provvedimento a sanatoria che, di fatto, trasformi le cancellazioni dall’AIRE, effettuate nel Maggio 2000, in cancellazioni per irreperibilità. In tal modo dovranno essere reiscritti in AIRE e, conseguentemente, nelle liste elettorali solo i cittadini a suo tempo cancellati che non possano essere ricompresi nelle fattispecie previste dalla Circolare MIACEL 7/95. Nelle pagine seguenti riportiamo il testo della Circolare MIACEL 7/95 ed un esempio di provvedimento a sanatoria. Mauro Parducci La Circolare disposizioni impartite con la circolare n. 228/S.E. del 7 giugno 1995, e ribadite con circolari n. 327/99 Sett. I/1 del 17 luglio 1999 e 60/2000 Sett. I/1 del 21 aprile 2000, che esortava a procedere alla cancellazione AIRE, oltre che per gli ultracentenari, anche per quei soggetti nei cui confronti la situazione di irreperibilità presunta sia stata accertata dall'ufficiale di anagrafe, a seguito di approfondite verifiche. Premesso quanto sopra, si dispone, pertanto, la reiscrizione nell'AIRE e nelle liste elettorali, in sede di revisione dinamica da svolgersi nel corrente mese di gennaio, dei cittadini che furono cancellati in applicazione del citato provvedimento d'urgenza. La reiscrizione nell'AIRE deve essere effettuata attribuendo alle posizioni interessate il medesimo numero individuale e di famiglia già attribuiti in sede di prima iscrizione, anche per coloro i quali siano stati reiscritti su loro richiesta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo d e c r e t o - l e g g e n. 111/2000. In tale ultimo caso, il nuovo numero individuale eventualmente assegnato deve essere annullato e non deve essere reso disponibile per altre iscrizioni, ma gli aggiornamenti acquisiti con la nuova iscrizione devono essere mantenuti. Le variazioni così apportate non dovranno formare oggetto di comunicazione a questa Prefettura con modulistica AIRE, in quanto a breve termine saranno trasmesse dal Ministero le risultanze del confronto effettuato tra l'AIRE centrale - da cui non sono state depennate le posizioni cancellate per effetto del predetto decretolegge - e gli archivi consolari, che consentiranno a ciascun comune di comunicare alla competente Direzione Generale del Ministero stesso tutte le variazioni necessarie, al fine di permettere l'aggiornamento dell'AIRE centrale. p. il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario Semplice 25 Circolare MIACEL n. 7 (95) AIRE - DECRETO PULISCI LISTE - La storia infinita Prot. n. 09502474-15100 /366 OGGETTO: Legge 27 ottobre 1988 n. 470 - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero - problematiche inerenti la gestione (ESTRATTO) E' stato riscontrato che la gestione dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), istituita con la legge 27 ottobre 1988 n. 470, si rivela particolarmente impegnativa soprattutto per le difficoltà incontrate dalle amministrazioni comunali nell'acquisire le notizie relative ai cittadini già iscritti o da iscrivere in tale anagrafe. In pratica spesso gli uffici comunali si trovano a dover gestire posizioni anagrafiche di soggetti emigrati all'estero da moltissimi anni, ovvero a rimandare il perfezionamento di richieste di iscrizioni causa il mancato riscontro da parte dei consolati in merito all'arrivo, nelle varie località estere, dei connazionali colà emigrati. In base a riscontri effettuati con le Amministrazioni comunali, le Autorità consolari ed il Dicastero degli affari esteri, è emersa l'estrema difficoltà di seguire le posizioni dei nostri connazionali una volta che sono emigrati all'estero, anche perché le legislazioni dei paesi di emigrazione, il più delle volte, impediscono l'acquisizione di notizie sulle persone. Inevitabilmente ne risente la puntuale applicazione della legge 470/88, che è fondata su di un flusso di informazioni intercorrenti tra Comuni e Consolati. Peraltro, non bisogna dimenticare che, in base al disposto della legge 16 gennaio 1992 n. 15, gli iscritti in A.I.R.E., così come quelli in A.P.R., devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di iscrizione. Ne consegue la necessità di trovare delle soluzioni che consentano di ottenere un'A.I.R.E. aggiornata e corrispondente ad una delle principali finalità che il legislatore si è posto nell'istituire la stessa, e cioè l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Ciò premesso, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni, cui dovranno attenersi gli uffici comunali nella gestione dell'A.I.R.E. e codeste Prefetture nell'informare i medesimi in risposta ad eventuali quesiti od in occasione di visite ispettive. I) Il principale problema che ostacola la puntuale gestione dell'A.I.R.E. è costituito dalla presenza, nella stessa, di numerose posizioni inerenti soggetti che non hanno dato un sia pur minimo cenno di riscontro alle richieste di notizie da parte degli uffici di anagrafe, non hanno ritirato le cartoline loro inviate in occasione delle ripetute consultazioni elettorali né, tantomeno, si sono presentati ad esercitare il diritto di voto, né infine hanno richiesto certificazioni di alcun tipo e sui quali vi è assoluta carenza di notizie circa località di residenza all'estero. In pratica si tratta di posizioni di soggetti che, ai sensi della vigente legislazione anagrafica, ben possono essere considerati irreperibili e quindi da cancellare dall'anagrafe in questione. L'art. 4 della legge 470 non prevede espressamente la cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti, come invece disposto per l'anagrafe della popolazione residente dall'art. 11 comma c) del D.P.R. 30/5/89 n. 223, essendo prevista soltanto, tra le altre cause, la cancellazione per irreperibilità presunta trascorsi cento anni dalla nascita del soggetto, ovvero dopo la effettuazione di due successive rilevazioni e cioè dopo undici anni dal primo censimento che è avvenuto nell'ottobre del 1991. Tuttavia, non può ritenersi esclusa la cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti per gli iscritti in A.I.R.E., considerata non solo l'interconnessione tra le due anagrafi stabilita dall'articolo 1 del D.P.R. 6/9/89 n. 323 e, quindi, delle relative normative, ma altresì che la stessa legge 470, nell'indicare le cause di cancellazione per irreperibilità presunta, ha posto dei parametri temporali per l'aggiornamento dell'A.I. R.E. cui devono far riferimento gli ufficiali di anagrafe. In pratica la legge 470 lascia chiaramente intendere che a fronte di posizioni anagrafiche ferme da tempo, che non hanno alcun riscontro attivo, ben può procedersi alla loro cancellazione. In base a tali considerazioni, si potrà procedere alla cancellazione di posizioni cristallizzate da tempo ed antecedenti all'introduzione della legge 470. Infatti, a parte il criterio dei cento anni dalla nascita, il successivo criterio di undici anni, cioè due rilevazioni, si applicherà a decorrere dal primo censimento per quelle iscrizioni avvenute successivamente ad esso, e cioè all'ottobre 1991, mentre per quelle anteriori potrà procedersi a ritroso e cioè dall'avvio della gestione dell'A.I.R.E. che è avvenuta nel giugno 1990. Con ciò non si vuol certo dire di procedere a cancellazioni in base ad un semplice calcolo degli anni di emigrazione antecedenti a tale data, ma soltanto esplicitare il concetto che l'ufficiale d'anagrafe potrà procedere alla cancellazione dall'A.I.R.E. di quei soggetti, nei cui confronti abbia svolto opportuni ed approfonditi accertamenti sulla loro irreperibilità quali il mancato ritiro delle cartoline elettorali, informazioni assunte presso consolati, parenti rimasti in Comune, la mancata richiesta di certificazioni o altri documenti. Qualora dette indagini dessero luogo a tali esiti, si procederà alla cancellazione perché il soggetto è divenuto irreperibile. Ulteriori considerazioni legittimano tale procedura. In base al disposto degli artt. 2 e 4 della legge 16 gennaio 1992 n. 15, recante modifiche al T.U. sull'elettorato attivo, viene esteso il principio della iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali, già vigente per i cittadini iscritti nelle liste della popolazione residente, ai cittadini iscritti nell'A.I.R.E. La stessa normativa ha poi previsto la cancellazione dalle liste elettorali di coloro che siano risultati irreperibili all'anagrafe della popolazione residente non solo a seguito delle risultanze del censimento, ma altresì anche a seguito di ripetuti accertamenti, da parte dell'ufficiale di anagrafe. Tale principio non può non essere esteso a coloro che sono iscritti nell'A.I.R.E. non solo, come si è detto, per la stretta connessione esistente tra le due anagrafi e le relative normative ma, oltretutto, perché sarebbe illogico un diverso ragionamento ai fini della regolare tenuta delle liste elettorali, che verrebbero ad essere inutilmente arricchite di nominativi relativi a persone che non possono essere messe in condizione di esercitare il diritto di voto perché è impossibile non solo convocarle, in quanto non si conosce dove si trovino, ma altresì acquisire la documentazione necessaria per formare il fascicolo elettorale. Inoltre si verrebbe a creare una disparità di trattamento, del tutto ingiustificabile, (Continua a pagina 26) 26 Semplice (Continua da pagina 25) nei confronti degli iscritti in A.P.R. rispetto a quelli iscritti in A.I.R.E. Operando nei modi prospettati non solo si procederà ad un effettivo aggiornamento dell'A.I.R.E., ma nel contempo si snellirà la gestione delle liste elettorali. …...omississ….. IV) Viene spesso chiesto se possa procedersi alla cancellazione dall'A.I.R.E. di Il Modello persone in relazione alle quali si è avuta notizia dell'avvenuto decesso, tuttavia non comprovato dall'invio di atti ufficiali da parte delle autorità consolari. Al riguardo, si è dell'avviso che la notizia del decesso di un iscritto all'A.I.R.E. non costituisce di per sé valido motivo per la cancellazione ma deve indurre l'ufficiale di anagrafe ad avviare opportuni accertamenti presso il consolato ed i parenti rimasti residenti nel comune, onde accertare la realtà dei fatti. Se la notizia perviene da un Consolato, tramite il mod. Cons. 01 o altro modello, trattasi invece di un atto ufficiale che potrà far procedere alla cancellazione. Ugualmente si potrà procedere a seguito di una dichiarazione sostitutiva resa da parenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. L'Ufficiale di Anagrafe Visto il Decreto Legge n. 111 del 10.5.2000 (pubblicato in G.U. n. 107 del 10.5.2000) recante “disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e sulla revisione delle liste elettorali” in base al quale ha provveduto alla cancellazione dall’AIRE i cittadini sotto elencati quando si fossero verificate le seguenti fattispecie: trascorsi cento anni dalla nascita le seguenti persone: Nominativo Luogo nascita Data nascita 1. ______________________ _______________________ _______________ dopo due rilevazioni censuarie consecutive le seguenti persone: Nominativo Luogo nascita Data nascita 1. ______________________ _______________________ _______________ 2. ______________________ _______________________ _______________ quando sia risultato inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’AIRE, l’indirizzo estero per le seguenti persone: Nominativo Luogo nascita Data nascita 1. ______________________ _______________________ _______________ 2. ______________________ _______________________ _______________ 3. ______________________ _______________________ _______________ quando sia risultato il ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea, nonché le consultazioni referendarie locali per le seguenti persone: Nominativo Luogo nascita Data nascita 1. ______________________ _______________________ _______________ 2. ______________________ _______________________ _______________ Considerato che il Decreto Legge, sopra richiamato, non è stato convertito in Legge nei termini previsti; Vista la Circolare della Prefettura di _________________ con la quale si dispone per la reiscrizione in AIRE dei cittadini cancellati sulla scorta delle disposizioni ex D.L. 111/2000; Vista la Circolare MIACEL n. 7/95 ed i richiami ad essa effettuati dalle successive Circolari n. 327/99 e 60/2000; Atteso che per i nominativi sopra richiamati non risultano nuove notizie con particolare riferimento all’indirizzo estero; DISPONE Ora per allora, la conferma della cancellazione definitiva dall'Anagrafe Italiani Residenti Estero per irreperibilità presunta di: Nominativo Luogo nascita Data nascita 1. ______________________ _______________________ _______________ 2. ______________________ _______________________ _______________ 3. ______________________ _______________________ _______________ 4. ______________________ _______________________ _______________ 5. ______________________ _______________________ _______________ 6. ______________________ _______________________ _______________ 7. ______________________ _______________________ _______________ 8. ______________________ _______________________ _______________ _________, ___________ L'Ufficiale di Anagrafe ________________________ ATTO DI NOTIFICA PER AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO Io sottoscritto Messo Notificatore attesto di aver notificato in data odierna copia del presente atto ai Sigg. sopra indicati mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per irreperibilità dei suddetti a norma dell'art. 143 del C.P.C. per la durata di venti giorni consecutivi e cioè dal _______________ al _______________ data, ________________ Il Messo Notificatore Semplice 27 Circolari CIRCOLARE MIACEL n. 15 (2000) Sperimentazione carta d'identità elettronica Di seguito a circolare MIACEL n. 13 (00) del 18 ottobre 2000, si informa che, nella seduta del 20 novembre scorso, la Commissione per l'esame dei progetti di sperimentazione della carta di identità elettronica ha ammesso alla prima fase sperimentale i 156 comuni la cui domanda era pervenuta a questo Ministero alla data del 18 novembre 2000, con precedenza temporale per gli 83 Enti i cui progetti sono stati ritenuti completi sotto ogni profilo. A questi ultimi verrà trasmesso il provvedimento di autorizzazione, nel quale sarà specificato, tra l'altro, il numero delle carte assegnate, le quali saranno inviate dall'Istituto Poligrafico dello Stato tramite le Prefetture non appena pronti i relativi supporti, e ciò a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2001. I rimanenti comuni saranno autorizzati successivamente, dopo la valutazione della documentazione integrativa richiesta, tra cui assume primaria importanza l'avvenuto collegamento al Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico e la certificazione dei codici fiscali da parte del Ministero delle Finanze. Tutte le domande di sperimentazione pervenute successivamente alla predetta data del 18 novembre 2000, saranno, invece, esaminate nel corso del 1° semestre 2001, dopo una prima valutazione dei risultati della sperimentazione già avviata. Ai comuni ammessi alla prima fase di sperimentazione saranno fornite le apparecchiature necessarie, nonchè il software di sicurezza di cui all'art. 6 del DM 19 luglio 2000. L'ANCI, inoltre, d'intesa con questa Direzione Generale, attuerà i moduli formativi rivolti agli addetti all'uso delle apparecchiature fornite. Nell'allegare l'elenco dei comuni ammessi alla prima fase sperimentale, si prega di informare, con la massima cortese urgenza, i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare, la quale sarà anche accessibile sul sito Internet: www.mininterno.it. Il Direttore Generale (Morcone) Il Primo Gruppo dei Comuni che sperimentano la carta d’identità elettronica 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. MILANO IMOLA CASTEL SAN PIETRO TERME PARMA BOLOGNA SAN DONA’ DI PIAVE PERUGIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO SIENA CONEGLIANO CASALE MONFERRATO PIACENZA PADOVA ROMA FLERO PESCARA JESI PESARO ANCONA TRIESTE MACERATA TORINO CAMPOBASSO AGORDO AURONZO DI CADORE BELLUNO BORCA DI CADORE CORTINA D’AMPEZZO FELTRE LAMON LONGARONE PIEVE D’ALPAGO 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. PIEVE DI CADORE ROCCA PIETORE SAN NICOLO’ DI COMELICO SEDICO TAMBRE TARANTO VALLADA AGORDINA VAS ZOPPE’ DI CADORE CATANIA ROSA’ VERONA CITTADUCALE VENTIMIGLIA AVELLINO MODENA ROSIGNANO MARITTIMO RIMINI BARI VENEZIA CREMONA ATRIPALDA VARESE BRESCIA NAPOLI MANTOVA COLLECCHIO GENOVA PRATO MONTE PORZIO CATONE LIVORNO LOCRI BOVALINO 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. CAULONIA MARTONE ROCCELLA IONICA FRASCATI SCAFATI MONTEGRANARO MONTEGIORGIO PORDENONE NIBIONNO IESOLO TRICHIANA LENTIAI PERAROLO DI CADORE DOMEGGE DI CADORE SAN TOMASO AGORDINO IMPERIA BOLZANO CHIUSI 28 Semplice Le scadenze del mese di Febbraio 1 Giovedi Leva Militare - Effettuare la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dell’elenco degli iscritti nella lista di leva (art. 37, DPR n. 237/64). Anagrafe - Trasmettere alla direzione dalla MCTC di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o veicoli. 2 Venerdi Anagrafe - Comunicare all’Azienda sanitaria locale le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni indirizzo, cancellazioni per emigrazione, decesso, iscrizione AIRE, ecc.). Leva Militare - Inviare al Distretto Militare l’elenco mod. 53 dei militari in congedo illimitato, anche se negativo, che hanno cambiato residenza nel mese di Gennaio (art. 972 R.D. 1133/42). 5 Lunedi Elettorale - Revisione dinamica. Nei 10 giorni successivi all’adozione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale riguardanti la prima revisione dinamica, il sindaco notifica le cancellazioni eseguite tranne quelle per morte (art. 32, DPR 223/67). 6 Martedi Stato Civile - Entro 10 giorni dalla verifica di Gennaio dei registri, l’Ufficiale di Stato Civile deposita uno degli originali negli archivi del Comune e trasmette l’altro al Procuratore della Repubblica per il deposito presso la Cancelleria del Tribunale (art. 33, R.D. 1238/39). 7 Mercoledi Elettorale - Il Sindaco, dopo aver sentito la Commissione elettorale circondariale, entro il mese di Febbraio, propone al Presidente della Corte d’Appello, in numero doppio rispetto ai depennati, l’elenco dei cittadini elettori del Comune in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo dei Presidenti di seggio (art. 1 L. 53/90). 9 Venerdi Leva Militare - Si devono apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390, Reg. 3.4.1912 n. 346). 12 Lunedi Elettorale - Prima revisione semestrale. Si deve provvedere, entro il mese, alla compilazione dell’elenco preparatorio degli iscritti all’anagrafe in data 15 febbraio che compiranno il 18° anno di età dal 1 luglio al 31 dicembre 2001. Per ciascun nominativo deve essere richiesto il certificato penale al casellario. 13 Martedi Statistica - Entro il 15 devono essere inviate alla Prefettura le schede di rilevazione ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 delle morti e ISTAT D7A e D7B del movimento naturale e calcolo della popolazione. Devono essere inoltre inviati una copia di ogni modello APR4 e P4. 15 Giovedi Leva Militare - Scade il termine di pubblicazione dell’elenco degli iscritti nella lista di leva. Anagrafe - Trasmettere all’ISTAT il modello P3 - Solo per i Comuni che lo trasmettono via Internet. 17 Sabato Elettorale - Revisione dinamica. Si deve depositare presso l’Ufficio di segreteria comunale l’elenco delle decisioni della Commissione elettorale comunale di iscrizione nelle liste elettorali disposte con la prima revisione dinamica (art. 32 DPR 223/67). 24 Sabato Anagrafe - Si devono annotare sulle schede anagrafiche AP5 gli estremi dei libretti di lavoro rilasciati (L. 112/34 e L. 653/34). 26 Lunedi Diritti di stato civile e di segreteria - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria e di stato civile (art. 41 L. 604/62 e DM 31.7.95). Elettorale - Revisione dinamica. Entro 15 giorni dalla ricezione dei ricorsi avverso le decisioni della CEC, la Commissione elettorale Circondariale decide sugli stessi: le decisioni sono notificate agli interessati entro 10 giorni (art. 32 DPR 223/67). 28 Mercoledi Stato Civile - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro e all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 RD 677/37 e L. 38/51). AIRE - Trasmettere alla Prefettura i modelli AIRE/01 compilati nel mese. 6HPSOLFH 6HPSOLFH RADDOPPIA e va su internet RADDOPPIA la formazione Vieni a trovarci all’indirizzo Nuovo Ordinamento di Stato Civile - Tessera Elettorale Testo Unico documentazione amministrativa 9 Marzo Monsummano Terme 30 Marzo Viterbo www.semplicesemplice.it Contatta il nostro Ufficio Formazione Tel. 0571920394 Semplice 29 I Quesiti Pagine curate da Mauro Parducci e Osvaldo Ciaponi Ai Lettori Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX. 0571920859 oppure, in posta elettronica alla email: [email protected]. I nostri esperti risolveranno il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista. STATO CIVILE - Trascrizione secondo matrimonio straniero problematiche. D. Si è rivolto a questi uffici un cittadino residente in possesso di cittadinanza marocchina (per nascita) e cittadinanza italiana (per matrimonio) per avere informazioni su come, eventualmente, può regolarizzare in Italia un secondo matrimonio contratto in Marocco. Il cittadino in parola ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio nell'aprile 2000. Nel settembre 1997 si è separato dalla moglie italiana e, secondo quanto dichiarato dallo stesso, dovrebbe ottenere il divorzio nei primi mesi dell'anno 2001. Le seconde nozze sono state contratte in Marocco nel maggio 1999. Si chiede il parere di codesta autorevole redazione sulla questione sopra esposta. Repubblica per l’ipotesi di reato di bigamia con le conseguenze di natura penale che da essa possono scaturire. Una volta ottenuto il divorzio si tratterà di capire se l’atto relativo al secondo matrimonio celebrato all’estero, ai fini della trascrizione, sia conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico, oppure incontri un limite di ordine pubblico. Una risposta più approfondita potrebbe essere data solo dopo aver valutato l’atto di matrimonio celebrato all’estero. ANAGRAFE - Iscrizione minori. D. Può l'Ufficiale di Anagrafe rifiutare la richiesta d'iscrizione anagrafica del minore, anche di pochi mesi, presso parenti o amici per motivi di asili nido, scuola, ASL, ecc. di genitori residenti in altro Comune? Anche se di fatto il minore risulR. tasse dimorante nel Comune N e l m o m e n t o i n c u i può l'Ufficiale d'Anagrafe scol’interessato contraeva il secon- raggiare tale richiesta richiado matrimonio, anno 1999, lo mando ai genitori l'art. 45 del stesso era unicamente cittadino codice civile (il minore ha il domarocchino: pertanto spettava micilio nel luogo di residenza unicamente a quello Stato stabi- dei genitori o del tutore) ed inlire la capacità matrimoniale del vitare gli stessi a richiedere il soggetto. nulla osta del Giudice Tutelare Adesso che è anche cittadino i- per l'affido del minore in altra taliano il soggetto non dovrebbe famiglia? richiedere la trascrizione del secondo matrimonio in quanto R. scatterebbe immediatamente la La legge 24.12.1954, n. 1228 segnalazione alla Procura della (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) ed il D.P.R. 30.5.1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico) non prevedono particolari normative in riferimento al trasferimento di residenza dei minori. Tutta la normativa anagrafica, come sopra indicata, deve quindi essere letta ed applicata nella considerazione che, anche il minore, deve essere considerato alla stregua di soggetto anagrafico senza alcuna distinzione con il maggiore di età. Deve inoltre essere rilevato che, essendo il minore privo della capacità di agire (art. 2 Codice Civile), le dichiarazioni anagrafiche che lo riguardano, da rendersi ai sensi dell’art. 6 DPR 223/1989, dovranno essere sottoscritte da chi esercita la potestà (normalmente i genitori). Pertanto l’eventuale trasferimento della residenza dovrà essere dichiarato e sottoscritto nei modi sopra indicati. Effettuate tali precisazioni ed esaminando il caso concreto po- 30 Semplice I Quesiti sto dal quesito in oggetto si debbono effettuare le ulteriori precisazioni: L’art 43 del Codice Civile, l’art. 2 della Legge 1228/1954 e l’art. 3 del DPR 223/1989 stabiliscono che la residenza si ha nel Comune di dimora abituale. La costante giurisprudenza in materia ha da sempre affermato che “la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e da ll’ e le me nt o so gget t ivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.” (Corte di Cassazione 14.3.1986) L’esperienza quotidiana insegna che, quasi sempre, il cambiamento di residenza del minore è legato ad aspetti diversi dall’oggettività della dimora abituale ed è richiesto per risolvere altri problemi (frequenza scuole, asili, ecc). L’accertamento sull’abitualità della dimora del minore, per la fattispecie in oggetto, non potrà quindi limitarsi a verificare la mera presenza del minore (magari nei così detti orari d’ufficio) presso l’abitazione di soggetti diversi dai genitori. Infatti l’Ufficiale di Anagrafe dovrebbe cercare di dare risposta, ad esempio, ai seguenti quesiti: 9 Il minore la sera torna a casa presso i propri genitori? 9 Nei fine settimana il mi- nore abita con i genitori? Nel caso che, ai quesiti sopra indicati, si riscontri una risposta positiva (anche ad uno solo di essi) risulterebbe chiaro che il minore deve mantenere la residenza nella famiglia dei propri genitori. ANAGRAFE - Rilascio elenchi capifamiglia. D. E’ possibile rilasciare l’elenco dei capifamiglia iscritti nell’anagrafe della popolazione residente con l’indicazione dei relativi indirizzi, a partiti o for- valersi della possibilità loro ofmazioni politiche che ne fanno ferta dalla disposizione prevista richiesta ? dall’ultimo comma dell’articolo 51 del T.U. n. 223/1967, che R. NO prevede testualmente che chiunLa richiesta di un partito politi- que può copiare, stampare o co tesa al rilascio dell’elenco mettere in vendita le liste elettodei capifamiglia va respinta in rali del comune. Naturalmente, quanto la comunicazione dei in tale ultimo caso, potrà essere dati da un soggetto pubblico (in rilasciato l’elenco degli elettori questo caso il Comune) ad un e non dei capifamiglia (alias insoggetto privato (perchè tali so- testatari di scheda) in quanto tano il partito o la formazione po- le dato non è rilevabile dalle lilitica) è consentita solo in pre- ste elettorali. senza di leggi o regolamenti che la prevedano con precisione. ANAGRAFE - Iscrizioni Nella mat eria sottopost a Contratto di affitto - Clausole all’attenzione ciò non è previsto vessatorie - Problematiche. da nessuna norma, anzi D. E’ rilevante la clausola inl’articolo 34 del D.P.R. 223/89 serita in un contratto di locazioesclude la possibilità di comuni- ne con la quale una persona, care o diffondere dati personali, pur dimorando abitualmente desunti dal registro della popo- nell’alloggio oggetto di contratlazione residente, a soggetti pri- to, si impegna a non prendervi vati, mentre la consente nei la residenza? Come deve comconfronti delle pubbliche ammi- portarsi l’ufficiale di anagrafe nistrazioni che ne facciano mo- c h e , a v e n d o a c c e r t a t o tivata richiesta, per esclusivo u- l’esistenza dei requisiti per proso di pubblica utilità. cedere d’ufficio alla iscrizione, Giova comunque ricordare che i si vede opposta dall’interessato partiti politici, al pari di qualun- questa presunta condizione oque altro soggetto, possono av- stativa? Semplice 31 I Quesiti R. NO Nessuna importanza può rivestire una simile clausola inserita in un contratto di locazione al fine di impedire al locatario di iscriversi nell’anagrafe della popolazione residente del comune; eventualmente un simile condizionamento potrebbe assumere il carattere di clausola vessatoria in quanto intesa ad impedire all’interessato l’esercizio di un diritto e l’osservanza di un preciso obbligo stabiliti dalla legge. L’Ufficiale di anagrafe a cui, dopo avere accertato i requisiti previsti dalle norme e provvedendo all’iscrizione d’ufficio nell’anagrafe per omessa dichiarazione della parte, viene posta questa eccezione quale elemento che dovrebbe impedire l’iscrizione anagrafica (in presenza, molte volte, della volontà e dell’interesse alla iscrizione no n pot ut i espr imere dall‘interessato) dovrà ulteriormente motivare lo stesso provvedimento di iscrizione con le argomentazioni in suo possesso risultanti dagli esiti degli accertamenti (situazione di fatto appurata) e procedere alla iscrizione in anagrafe. Un diverso comportamento dell’ufficiale di anagrafe non sarebbe conforme alla legge ed al contrario, elusivo delle funzioni e delle responsabilità previste dall’articolo 4 della legge n. 1228/1954. STATO CIVILE - Perdita della cittadinanza italiana - Annotazione a margine dell’atto di nascita - Problematiche. D. L’Ufficio di Stato Civile di questo Comune ha trascritto nell’anno 1974 un atto di matrimonio di cittadina italiana con cittadino tedesco. A margine dell’atto di nascita dell’interessata, residente in Germania fin dal 1971, non risultano annotazioni di perdita della cittadinanza italiana nonostante che, stante la vigente legislazione, tale perdita fosse automatica. E’ possibile effettuare oggi l’annotazione relativa alla perdita della cittadinanza? R. SI Il R.D. 9.7.1939, n. 1238 dispone circa le modalità per eseguire le annotazioni agli atti dello stato civile negli articoli 172 e seguenti. Tali norme non pongono un termine tassativo entro il quale l’annotazione deve essere eseguita. Infatti l’art. 173 dell’ordinamento stabilisce: “chi ha interesse che sia eseguita un’annotazione sopra un atto dello stato civile deve farne domanda all’ufficiale dello stato civile presso il quale si trova il registro in cui l’atto è contenuto.” Da ciò si deve dedurre che: 1. Il legislatore ha voluto salvaguardare la possibilità di richiedere, da parte dell’interessato, l’annotazione senza precisare un limite di tempo. 2. L’Ufficiale dello Stato Civile potrà quindi effettuare, anche a distanza di tempo, l’annotazione nei modi e secondo le procedure indicate dagli artt. 175 e 176 dell’ordinamento. STATO CIVILE - Nuovo ordinamento - Entrata in vigore Deleghe. D. Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento di stato civile il Sindaco dovrà rinnovare le deleghe agli assessori, consiglieri comunali e funzionari comunali? R. Il D.P.R. 3.11.2000, n. 396, che entrerà in vigore il prossimo 31 marzo, regola la questione delle deleghe agli articoli 1, 2 e 4. Dalla lettura di dette norme se ne desume che il Sindaco può conferire la delega: 1. Agli assessori, ai consiglieri comunali e ad altri cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. A tali soggetti la delega può essere conferita limitatamente alla celebrazione dei matrimoni ed al ricevimento del giuramento in caso di acquisto della cittadinanza. 2. Al presidente della circoscrizione o ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale senza alcun limite. 3. Ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso. Fino all’espletamento dei corsi potranno comunque essere delegati i dipendenti comunali che, a norma dell’art. 4, alla data di entrata in vigore dell’ordinamento (31.3.2001), abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato civile, ovvero per un periodo inferiore ma abbiano frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzat i dal Ministero dell’Interno. Chi non si trovi in una delle citate condizioni (5 anni o corso) potrà essere delegato a svolgere le funzioni di ufficiale di stato civile solo per gravi motivi. In quest’ultimo caso si reputa che i gravi motivi debbano essere ricondotti all’impossibilità di delegare soggetti che rientrino nelle fattispecie prima indicate. 32 Abbonarsi a (Continua da pagina 31) Ciò detto si ritiene plausibile che il Sindaco potrebbe non dover rinnovare le deleghe agli Assessori ed ai Consiglieri in quanto le deleghe già possedute, anche se più ampie (relative alla possibilità di ricevere anche atti di nascita e morte), possono continuare a dispiegare i loro effetti limitatamente alla celebrazione dei matrimoni ed al ricevimento dei giuramenti. Per quanto attiene le deleghe relative ai dipendenti comunali si ritiene invece necessario procedere ad una loro rinnovazione in quanto potrebbero essere ampliate alla celebrazione dei matrimoni ed al ricevimento dei giuramenti per l’acquisto della cittadinanza, ma, soprattutto per dare atto del rispetto relativo ai 5 anni o al superamento dei corsi. In ogni caso si ritiene che il Ministero dell’Interno, con apposita circolare, darà ampie istruzioni in merito. STATO CIVILE - Diritto internazionale privato - Trascrizione sentenza divorzio - Problematiche. D. Può una sentenza straniera di divorzio passata in giudicato in data anteriore all’entrata in vigore della L. 218/95. art. 72 comma 1 essere trascritta? La Procura della Repubblica di XXXX si è pronunciata negativamente sulla trascrizione della sentenza straniera di divorzio pronunciata nello Stato di YYYY e passata in giudicato nel 1993 ritenendo che “La sentenza … ha esaurito il suo iter in data antecedente all’entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218, per cui sono applicabili le norme previgenti di diritto internazionale privato”. 6HPSOLF HPSOLFHH è.... semplice R. SI Le sentenze ed i provvedimenti stranieri che abbiano i requisiti, richiesti dagli articoli 64 e seguenti della legge 218/95, per il riconoscimento automatico in Italia, possono essere presentati direttamente all'Ufficiale di Stato Civile per essere trascritti, iscritti o annotati. Il tutto a prescindere dal momento temporale in cui detti atti o sentenze straniere siano stati adottati e divenuti esecutivi. Con l'entrata in vigore del Titolo IV della legge 218/95 (31.12.1996) viene riconosciuta in Italia l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali stranieri senza che debba essere instaurato alcun procedimento. L'Ufficiale di Stato Civile dovrà accertare che la sentenza straniera sia conforme ai criteri individuati nell'art. 64 della legge 218. Da precisare che detti provvedimenti stranieri vengono presi in considerazione unicamente per gli effetti loro attribuiti dal nostro ordinamento giuridico e gli effetti, da essi prodotti, sono automatici ed immediati. Pertanto si ritiene che a detti provvedimenti non debba applicarsi la disciplina ex art. 72 della legge 218/95. Diverse Procure della Repubblica si sono espresse nel senso sopra illustrato. Tra gli altri si segnalano gli interventi del Procuratore della Repubblica di Torino (Circolare prot. N. 31/97/st. civ. del 27/3/1997) e di Bari (Nota prot. 1796/97 del 4/3/1997). In particolare si riporta parte della Circolare della Procura della Repubblica di Torino là dove afferma: "Resta aperta la questione della eventuale imme- Semplice I Quesiti diata riferibilità dei nuovi criteri di giurisdizione, introdotti dalla legge 218/95, anche alle sentenze pronunciate (passate in giudicato) prima della relativa entrata in vigore, secondo una tesi che potrebbe essere adottata in estensione analogica del principio di cui all'art. 72, c. 1, della legge stessa, nei suoi termini espliciti limitato alla disciplina della questione intertemporale nell'ambito delle controversie giudiziali, tenendo conto che per le sentenze non ancora riconosciute (vale a dire, stante la pregressa disciplina, non ancora delibate) potrebbe ritenersi che non si tratti di situazioni esaurite. Questa opzione interpretativa avrebbe il pregio di favorire il riconoscimento delle sentenze già passate in giudicato, in accordo con l'indubbia linea di tendenza della evoluzione legislativa che ci si trova a dover applicare." Prezzo del fascicolo L. 12.500