113 13 Fascicolo Informativo RC CVT CM 01_12_2013

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113 13 Fascicolo Informativo RC CVT CM 01_12_2013
®
BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
N° di riferimento PRA / FCA 202967
Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
3230337 VAT: 777925370
Numero
NOTA INFORMATIVA
(Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
E DANNI MATERIALI E DIRETTI
MOVINSURE - Ciclomotori e Motocicli
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Edizione 01.12.2013
Ciclomotori Trasporto Persone, Motocicli, Motoslitte, Motoveicoli Trasporto Promiscuo,
Quadricicli Leggeri, Quadricicli Trasporto Persone
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione dei Veicoli a motore è possibile richiedere presso i punti vendita e nel
sito internet di BHItalia® (www.bh-italia.com) il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di
Veicolo, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula
contrattuale prescelta tra le possibili offerte da BHItalia®.
A.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
a) Il presente contratto viene stipulato con Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale
per l’Italia (in seguito definita “BHItalia®”); Berkshire Hathaway International Insurance Limited è una società appartenente
al Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway.
b) Berkshire Hathaway International Insurance Limited ha Sede Legale e Direzione Generale nel REGNO UNITO, London
Underwriting Centre, 6th Floor, 3 Minster Court, Mincing Lane London EC3R 7DD ed è registrata in Inghilterra e Galles con il
N° 3230337.
c) BHItalia® è il marchio registrato della sede secondaria italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited con
cui sarà concluso il contratto, con Sede Legale e Direzione Generale in ITALIA, Foro Buonaparte, 20 - 20121 Milano (MI).
d) BHItalia® opera sul territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento, per cui il rappresentante per la gestione dei
sinistri è la stessa Rappresentanza Generale per l’Italia dell’Impresa.
e) Recapiti di BHItalia®: telefono +39 02 49524986, fax +39 02 49524987, sito internet www.bh-italia.com, indirizzo di posta
elettronica [email protected].
f)
®
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
BHItalia® è iscritta all’Elenco I annesso all’Albo Imprese IVASS al N° I.00092, iscrizione in data 25 Gennaio 2011, codice
IVASS Impresa D893R. BHItalia® opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/EEC del 18 Giugno 1992
concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nonché degli Artt. 1, lettera (f) e 23 del Codice delle
Assicurazioni, attraverso la propria Rappresentanza Generale in Italia avente sede in Foro Buonaparte, 20 - 20121 Milano (MI).
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è sottoposta al controllo delle Autorità di Vigilanza del Regno Unito
preposte alla regolamentazione dei servizi finanziari, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority, N° di riferimento PRA/FCA 202967.
Queste informazioni possono essere verificate rispettivamente sui siti internet della Prudential Regulation Authority
(http://www.bankofengland.co.uk/PRA/Pages/default.aspx), della Financial Conduct Authority (http://www.fca.org.uk) e dell'Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it).
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 1 di 20
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
®
BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
N° di riferimento PRA / FCA 202967
Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
3230337 VAT: 777925370
Numero
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato (al 31 Dicembre 2012) di Berkshire Hathaway
International Insurance Limited è di 117,45 milioni di Euro, formato da un capitale sociale di 97,52 milioni di Euro e da riserve
patrimoniali di 19,93 milioni di Euro. Il tasso di cambio utilizzato per la conversione valutaria degli importi di bilancio da Sterline UK
ad Euro è pari a £ 1 = € 1,2234 (tasso di cambio registrato il 31 Dicembre 2012).
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è del 451,87%.
Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati applicando i criteri contabili inglesi (United Kingdom Accounting Standards,
UK GAAP) e la normativa regolamentare vigente nel Regno Unito.
La capogruppo di Berkshire Hathaway International Insurance Limited, la società controllante nonché la società che governa
l’intero gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale Berkshire Hathaway International Insurance Limited fa
parte, è la Berkshire Hathaway Inc., con sede negli Stati Uniti d’America.
La società controllante che governa il più ristretto gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale Berkshire
Hathaway International Insurance Limited fa parte, è la National Indemnity Company, società con sede nello Stato del
Nebraska (Stati Uniti d’America).
I bilanci consolidati delle suddette società sono pubblicati e possono essere richiesti presso il seguente indirizzo:
1440 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131, USA
oppure possono essere scaricati dai siti internet delle due società, ai seguenti indirizzi:
www.berkshirehathaway.com
www.nationalindemnity.com
2.1
Informazioni sulla struttura distributiva dell’Impresa
Ai fini della corretta e completa informativa di cui all’Art. 22, comma 10 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione
con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, si segnala che BHItalia® si avvale per la distribuzione e la gestione dei
propri contratti assicurativi nei rami Auto, Responsabilità civile e Danni materiali e diretti, della Società MOVINSURE S.r.l.,
l’attività di intermediazione viene pertanto svolta in collaborazione tra più intermediari.
La Società MOVINSURE S.r.l., con sede legale in Via A. Saffi, 34 - 20123 Milano (MI) e sede operativa in Foro Buonaparte, 20
- 20121 Milano (MI), è iscritta con il N. A000319764 alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
istituito dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, ed opera nel ruolo di Agenzia Generale in
Italia di BHItalia® ai sensi e per gli effetti del “General Agent Underwriting Agreement” stipulato con Berkshire Hathaway
International Insurance Limited il 30 Dicembre, 2011 e nell’ambito di accordi di collaborazione a propria volta stipulati con vari
intermediari.
B.
®
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. a. Coperture assicurative offerte - Responsabilità civile
BHItalia® assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza (Ciclomotore Trasporto
Persone, Motociclo, Motoslitta, Motoveicolo Trasporto Promiscuo, Quadriciclo Leggero, Quadriciclo Trasporto Persone).
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 1 e 6 delle Condizioni
Generali.
Formula tariffaria Bonus / Malus
La formula tariffaria applicabile al contratto è denominata “Bonus / Malus Moto” e prevede 18 classi di appartenenza (“Classi di
merito”), corrispondenti a livelli di premio crescenti, dalla classe “1”, alla quale corrisponde il premio minimo, fino alla classe “18”, alla
quale corrisponde il premio massimo. All’atto del rinnovo il contratto è assegnato ad una Classe di merito che comporta una
maggiorazione o una riduzione di premio a seconda che si siano verificati o meno sinistri per i quali BHItalia® abbia effettuato, nel
periodo di osservazione, pagamenti anche parziali.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio e per la tabella delle regole evolutive della Classe di merito, alle Condizioni di Assicurazione,
Sezione Responsabilità civile, Artt. 17 e 18 delle Condizioni Generali e Condizione Speciale S1 (valida solo se espressamente
richiamata in Polizza).
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 2 di 20
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
®
BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
N° di riferimento PRA / FCA 202967
Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
Numero
3230337 VAT: 777925370
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Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
Tale formula tariffaria può inoltre prevedere, a scelta del Contraente, l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta di entità
variabile, specificata in Polizza (formula tariffaria “Bonus / Malus Moto con Franchigia fissa ed assoluta”); in tal caso, al verificarsi
del sinistro, una parte del risarcimento rimane a carico del Contraente, riducendo quindi l’importo del risarcimento che
rimane a carico di BHItalia®.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 17 e 18 delle Condizioni
Generali e Condizione Speciale S2 (valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza).
AVVERTENZA - Variazione in diminuzione del premio
In adempimento alle disposizioni della Legge N. 27 del 24 Marzo 2012 “Conversione in Legge, con modificazioni, del
Decreto Legge N. 1 del 24 Gennaio 2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitivita’”, al rinnovo della polizza Responsabilita’ Civile per la Circolazione di Veicoli a Motore, in caso di assenza
di sinistri, e fatte salve le migliori condizioni praticabili, BHItalia® riconoscera’ all’Assicurato una riduzione automatica del
premio dell’annualita’ successiva.
La predetta variazione in diminuzione del premio si applica nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla
classe di appartenenza attribuita alla polizza, ed esplicitamente indicata nel contratto.
In caso di rinnovo con BHItalia®, all’atto del pagamento della nuova annualita’, oltre a riconoscere la riduzione
concordata, se del caso BHItalia® indichera’ che alla successiva scadenza contrattuale il premio potra’ variare in
relazione al mutato fabbisogno tariffario.
Di tale variazione BHItalia® inoltrera’ comunicazione con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
Rimane salva la facolta’ degli Intermediari, di cui BHItalia® si avvale, di praticare a propria discrezione sconti rispetto al
premio di tariffa stabilito da BHItalia®.
AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, ovvero condizioni di sospensione della garanzia,
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 1 e 2 delle
Condizioni Generali.
Si segnala, inoltre, che la garanzia assicurativa resta sospesa, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato
pagamento del premio o qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'Art. 8 delle Condizioni Generali,
Sezione Responsabilità civile delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA - Rivalse
Sono previsti casi di rivalsa, per i quali BHItalia® ha diritto di recuperare l’importo pagato ai terzi danneggiati nell’ipotesi in
cui l’Impresa stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa.
Si rinvia, per i presupposti e per gli effetti per il Contraente, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità
civile, Art. 2 delle Condizioni Generali.
AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali
Il contratto può prevedere l’applicazione di una franchigia (formula tariffaria “Bonus / Malus Moto con franchigia fissa ed
assoluta”), in tal caso il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a BHItalia® l’importo del risarcimento
rientrante nei limiti della franchigia stessa. In difetto, BHItalia® eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente
per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di tale franchigia.
Il contratto non prevede l’applicazione di scoperti.
Inoltre, per i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, BHItalia® corrisponde le somme
dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 1 delle Condizioni
Generali e Condizione Speciale S2 (valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza).
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di franchigia e massimale, si
riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:
Ipotesi danno
Ipotesi franchigia
€ 1.000,00
€
350,00
Franchigia € 500,00
Franchigia € 500,00
Indennizzo netto a
carico di BHItalia®
€
€
500,00
0,00
Importo che rimane a
carico del Contraente
€ 500,00
€ 350,00
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 3 di 20
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Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
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Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
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Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
Numero
3230337 VAT: 777925370
Ipotesi danno
€ 2.000.000,00
€ 2.600.000,00
Ipotesi massimale
€ 2.500.000,00
€ 2.500.000,00
®
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
Indennizzo netto a
carico di BHItalia®
Importo che rimane a
carico del Contraente
€ 2.000.000,00
€ 2.500.000,00
€
0,00
€ 100.000,00
3. b. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni - Danni materiali e diretti
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative, previste dalle Condizioni di Assicurazione,
Sezione Danni materiali e diretti, Condizioni Particolari P1 e P2, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:
• Incendio - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio (vedi Condizione
Particolare P1);
• Incendio e Furto - Oltre alla copertura Incendio, garantisce il Veicolo contro i rischi derivanti da furto o rapina, totale o parziale,
compresi i danni subiti nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati ed i danni subiti dal Veicolo in conseguenza della circolazione
successiva al furto od alla rapina (vedi Condizione Particolare P2);
AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, ovvero condizioni di sospensione della garanzia,
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 2 e 4 delle
Condizioni Generali e Condizioni Particolari P1 e P2.
Si segnala inoltre che la garanzia assicurativa resta sospesa, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato
pagamento del premio o qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dalle Condizioni di Assicurazione,
Sezione Danni materiali e diretti, Art. 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA - Rivalse
Relativamente agli indennizzi pagati, BHItalia® esercita il diritto di Rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai
sensi e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile.
AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo, che possono comportare la
riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Condizione
Particolare P2, nonché in Polizza in corrispondenza del richiamo di ciascuna copertura assicurativa acquistata.
Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro; per
scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per
ogni sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di franchigia, scoperto e limite
di indennizzo, si riportano le seguenti esemplificazioni numeriche:
Ipotesi danno
Ipotesi franchigia o scoperto
€ 1.000,00
€ 350,00
€ 7.500,00
€ 2.500,00
Franchigia € 500,00
Franchigia € 500,00
Scoperto 10% con minimo € 500,00
Scoperto 10% con minimo € 500,00
Ipotesi danno
Ipotesi limite di indennizzo
€ 7.500,00
€ 12.500,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
Indennizzo netto a
carico di BHItalia®
€ 500,00
€
0,00
€ 6.750,00
€ 2.000,00
Indennizzo netto a
carico di BHItalia®
€ 7.500,00
€ 10.000,00
Importo che rimane a
carico del Contraente
€
€
€
€
500,00
350,00
750,00
500,00
Importo che rimane a
carico del Contraente
€
0,00
€ 2.500,00
Si evidenzia, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la “Regola Proporzionale”, di cui all’Art. 1907 del
Codice Civile; per gli effetti e gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e
diretti, Artt. 4 e 18 delle Condizioni Generali.
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 4 di 20
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
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BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
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3. c. Rinnovo del contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non
rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione.
Per consentire l’eventuale prosecuzione del contratto assicurativo, BHItalia® metterà comunque a disposizione del Contraente le
nuove condizioni di premio e di Polizza presso l’Intermediario al quale il contratto è assegnato, almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza annuale.
AVVERTENZA - Termini e modalità per l’esercizio della disdetta
Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza necessità
di disdetta.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179
del 18 Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell’ambito dell’assicurazione Responsabilità civile BHItalia® è tenuta ad
avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ed a mantenere operante la
garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il
15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione:
§ Sezione Responsabilità civile, Artt. 7 e 13 delle Condizioni Generali;
§ Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 8 e 15 delle Condizioni Generali.
3.1
Estensioni della copertura - Responsabilità civile
Per le estensioni di garanzia prestate nell’ambito dell’assicurazione per la Responsabilità civile, si rinvia alle Condizioni di
Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 1 delle Condizioni Generali.
Il contratto prevede la possibilità di limitare il diritto di rivalsa spettante a BHItalia® ai sensi dell’Art. 2 delle Condizioni Generali,
Sezione Responsabilità civile, qualora sia espressamente richiamata in Polizza una delle seguenti Condizioni Aggiuntive:
§ Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’ente proprietario / locatario o della società proprietaria / locataria;
§ Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
§ Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;
§ Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti.
Le Condizioni Aggiuntive sopra descritte sono valide se per l’estensione di garanzia è stato pagato il relativo premio.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Condizioni Aggiuntive A1, A2, A3
e A4.
4.
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Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
Soggetti esclusi dalla garanzia - Responsabilità civile
L’assicurazione per la Responsabilità civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente
del Veicolo responsabile del sinistro (Art. 129 del Codice delle Assicurazioni).
Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
§ il proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di Veicolo
concesso in leasing;
§ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o
adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed
affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi
provvedano abitualmente al loro mantenimento;
§ ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei
rapporti indicati al punto precedente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 3 delle Condizioni
Generali.
5. a. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti
Eventuali dichiarazioni false e reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 5 di 20
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
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BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
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3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
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Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
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Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
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consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto all’indennizzo e negli altri effetti previsti dagli Artt. 1892, 1893 e 1894
del Codice Civile, fatti salvi, per l’assicurazione di Responsabilità civile, i diritti dei terzi.
Si rinvia per le relative conseguenze alle Condizioni di Assicurazione:
§ Sezione Responsabilità civile, Art. 4 delle Condizioni Generali;
§ Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali.
AVVERTENZA - Nullità
Il Contratto non prevede cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge; pertanto, come previsto dall’Art. 1892 del
Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non
avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle
cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave; si rinvia, per
gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione:
§ Sezione Responsabilità civile, Art. 4 delle Condizioni Generali;
§ Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali.
5. b. Aggravamento e diminuzione del rischio - Danni materiali e diretti
Durante la validità del contratto l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a BHItalia® di ogni aggravamento e diminuzione del
rischio. La mancata comunicazione di ogni successiva variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del
rischio potrebbe comportare effetti sulla prestazione assicurativa consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto
all’indennizzo.
A titolo esemplificativo, costituisce un’ipotesi di circostanza rilevante che determina una modificazione del rischio
(aggravamento) la variazione della residenza del proprietario del Veicolo, rispetto a quella dichiarata in Polizza, che
comporti una maggiore esposizione del Veicolo al rischio Furto.
Si rinvia, per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni
materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali, nonché al disposto degli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
6. a. Premi - Responsabilità civile
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, e - fatte salve le possibili causali di restituzione parziale,
specificamente previste nel contratto - è dovuto per intero, anche qualora ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; il Contraente è tenuto a pagare le
rate successive alle scadenze convenute ed indicate in Polizza.
Il pagamento del premio a BHItalia® può essere eseguito, esclusivamente presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, con
una delle seguenti modalità:
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a BHItalia® oppure all’Intermediario,
espressamente in tale qualità;
§ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario BHItalia® oppure l’Intermediario, espressamente in tale qualità;
§ contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa; il relativo importo è comprensivo delle
provvigioni riconosciute da BHItalia® all’Intermediario.
Il pagamento del premio può essere effettuato, a scelta del Contraente, con frazionamento in due rate semestrali; in tal caso è
prevista l’applicazione di oneri aggiuntivi nella misura del 5,84% del premio.
AVVERTENZA - Cessazione del rischio - Restituzione del premio
In caso di cessazione del rischio per trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, furto totale, distruzione,
demolizione o esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente ha la possibilità, con le precisazioni di cui agli articoli
delle Condizioni di Assicurazione sotto indicati, di estinguere il contratto e di ottenere la restituzione della parte di premio
pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 5, 9, 10 e 11 delle
Condizioni Generali.
AVVERTENZA - Tecniche di vendita “multilevel marketing”
Qualora BHItalia® faccia ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbia attribuito il potere di incassare premi
assicurativi ai componenti della rete, questi ultimi possono ricevere esclusivamente seguenti mezzi di pagamento:
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, che abbiano quale diretta intestataria o
beneficiaria BHItalia®;
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Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
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BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
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Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
N° di riferimento PRA / FCA 202967
Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
Numero
3230337 VAT: 777925370
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§
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
diretta intestataria o beneficiaria BHItalia®,
e non possono ricevere denaro contante.
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento BHItalia® riporta in Polizza tutti i costi a carico del
Contraente e del debitore / Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall’Intermediario, espressa sia in
valore assoluto che percentuale.
AVVERTENZA - Estinzione anticipata, trasferimento del mutuo o del finanziamento
Ai sensi dell’Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con
modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del
finanziamento BHItalia® restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto
alla scadenza originaria.
BHItalia® può trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del
contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%.
In alternativa BHItalia®, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza
contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 13 delle
Condizioni Generali.
6. b. Premi - Danni materiali e diretti
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche qualora ne sia stato concesso il
frazionamento in più rate.
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; il Contraente è tenuto a pagare le
rate successive alle scadenze convenute ed indicate in Polizza.
Il pagamento del premio a BHItalia® può essere eseguito, esclusivamente presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, con
una delle seguenti modalità:
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a BHItalia® oppure all’Intermediario,
espressamente in tale qualità;
§ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario BHItalia® oppure l’Intermediario, espressamente in tale qualità;
§ contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Il pagamento del premio può essere effettuato, a scelta del Contraente, con frazionamento in due rate semestrali; in tal caso è
prevista l’applicazione di oneri aggiuntivi nella misura del 3% del premio.
AVVERTENZA - Sconti di premio
BHItalia® o gli Intermediari possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni / iniziative di carattere
commerciale. Rivolgendosi agli Intermediari è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio
nel rispetto delle disposizioni impartite da BHItalia®.
AVVERTENZA - Tecniche di vendita “multilevel marketing”
Qualora BHItalia® faccia ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbia attribuito il potere di incassare premi
assicurativi ai componenti della rete, questi ultimi possono ricevere esclusivamente seguenti mezzi di pagamento:
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, che abbiano quale diretta intestataria o
beneficiaria BHItalia®;
§ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
diretta intestataria o beneficiaria BHItalia®,
e non possono ricevere denaro contante.
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento BHItalia® riporta in Polizza tutti i costi a carico del
Contraente e del debitore / Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall’Intermediario, espressa sia in
valore assoluto che percentuale.
AVVERTENZA - Estinzione anticipata, trasferimento del mutuo o del finanziamento
Ai sensi dell’Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con
modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del
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finanziamento BHItalia® restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto
alla scadenza originaria.
BHItalia® può trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del
contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%.
In alternativa BHItalia®, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza
contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 14 delle
Condizioni Generali.
7.
Informativa in corso di contratto - Responsabilità civile
BHItalia® si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto, una
comunicazione scritta, unitamente all’Attestazione sullo stato del rischio, che contiene le indicazioni in merito al premio di rinnovo e
le variazioni della classe di merito, nonché ogni altra informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
BHItalia® ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito.
8.
Attestazione sullo stato del rischio - Classe di merito - Responsabilità civile
BHItalia® invia al Contraente con comunicazione scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l’Attestazione
sullo stato del rischio relativa al Veicolo indicato in Polizza, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale.
BHItalia® deve trasmettere al Contraente l’Attestazione sullo stato del rischio, sempre che si sia concluso il periodo di osservazione,
anche quando in corso di contratto si sia verificato il furto, l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la
demolizione, la cessazione definitiva dalla circolazione o la vendita del Veicolo.
Inoltre, il Contraente o se persona diversa il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario
in caso di locazione finanziaria, hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta,
l’Attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 (cinque) anni del contratto di assicurazione.
L’Attestazione sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dalla scadenza del contratto cui si
riferisce.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato per furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, distruzione,
demolizione o vendita del Veicolo o in caso di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo
indicato in Polizza, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l’ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita
conserva validità per 5 (cinque) anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Per un maggior dettaglio e per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale, anche in caso di
acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 17 e 18 delle
Condizioni Generali e Condizioni Speciali S1 e S2.
AVVERTENZA - Classe di merito di Conversione Universale (CU)
La classe di merito di Conversione Universale (c.d. CU), riportata sull’Attestato di rischio, è uno strumento di confronto
tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia di assicurazione.
9.
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Recesso - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non
rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione.
Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza necessità
di disdetta.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18
Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell’ambito dell’assicurazione Responsabilità civile, BHItalia® è tenuta a mantenere
operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il
15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto.
La facoltà del Contraente di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della Polizza, senza alcuna necessità di
comunicazione scritta in tal senso, è valida indipendentemente dalle condizioni di rinnovo proposte dall’Impresa, ovvero nel caso di
variazioni tariffarie sia superiori che inferiori al tasso programmato d’inflazione.
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AVVERTENZA - Diritto di recesso
Per le sole garanzie prestate nell’ambito dell’assicurazione Danni materiali e diretti, è previsto il diritto di recesso per il Contraente
nel caso BHItalia® si sia avvalsa della facoltà di adeguare l’importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Rischio
intervenute e comunicate dal Contraente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle
Condizioni Generali.
10. a. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Come previsto dall’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento delle rate di premio si
prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18
Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in
cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. b. Legge applicabile al contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Come previsto dall’Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, il contratto è regolato dalla Legge italiana, ferme le norme di diritto
internazionale privato.
Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di
norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste
dall’ordinamento italiano, prevalgono su quelle della Legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto;
qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
Il contratto assicurativo proposto da BHItalia® prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie,
della legislazione italiana.
11. a. Regime fiscale - Responsabilità civile
Il premio imponibile relativo all’assicurazione della Responsabilità civile per la circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti è
soggetto all’imposta sulle assicurazioni, nella misura minima del 9,00% e massima del 16,00%, secondo quanto determinato dalle
varie Provincie per gli effetti dell’Art. 17 del D. Lgs. N° 68 del 6 Maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, oltreché al
contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,50%; tale contributo è deducibile dal reddito ai sensi della normativa
fiscale in vigore.
11. b. Regime fiscale - Danni materiali e diretti
Il premio imponibile relativo all’assicurazione dei Danni materiali e diretti ai Veicoli è soggetto all’imposta sulle assicurazioni, nella
misura del 13,50%; tale aliquota è comprensiva del contributo addizionale dell’1% destinato al “Fondo di solidarietà per le vittime di
richieste estorsive e dell’usura” (cd. “Contributo anti-racket”).
C.
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INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. a. Procedura per il risarcimento del danno - Responsabilità civile
ATTENZIONE - Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto
Ai sensi dell’Art. 150, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, a BHItalia® non si applicano le disposizioni relative alla
procedura di risarcimento diretto prevista dall’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in quanto BHItalia® ha sede legale
nel Regno Unito, opera in Italia in regime di stabilimento e non ha aderito alla “Convenzione tra Assicuratori per il
Risarcimento Diretto” (c.d. “CARD”), stipulata in attuazione del D.P.R. N° 254 del 18 Luglio 2006 e successive modifiche e
integrazioni.
Pertanto, in caso di sinistro derivante dalla circolazione del Veicolo, il Contraente danneggiato o gli aventi diritto
dovranno sempre indirizzare la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla compagnia di assicurazione del Veicolo
responsabile del sinistro, con le modalità previste dall’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e
integrazioni.
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N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
In caso di sinistro BHItalia® è impegnata esclusivamente al pagamento dei danni riportati dalla controparte nei casi di
accertamento della responsabilità del Veicolo indicato in Polizza con la propria Polizza.
Per le procedure liquidative, si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 143, 144, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni e alle
Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 15 delle Condizioni Generali.
AVVERTENZA - Termini per la denuncia del sinistro
L'Assicurato deve presentare la denuncia di sinistro a BHItalia® o all'Intermediario cui è assegnato il contratto, entro 3
(tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del
Codice Civile. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di
documentazione o atti giudiziari, BHItalia® ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare
al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 15 delle
Condizioni Generali.
La denuncia di sinistro deve essere inviata compilando l’apposito modulo di denuncia approvato dall’IVASS (Constatazione
Amichevole d’Incidente - Denuncia di Sinistro, c.d. “modulo CAI”) riportato nell’Allegato 2 del Regolamento ISVAP N° 13 del 6
Febbraio 2008, come previsto dall’Art. 143 del Codice delle Assicurazioni, e rispettive successive modifiche ed integrazioni.
Il modulo CAI deve essere compilato con la necessaria attenzione, precisando, tra gli altri elementi richiesti nel modulo stesso, la
data, l’ora ed il luogo di accadimento, la dinamica del sinistro, gli estremi identificativi dei Veicoli coinvolti nell’incidente in particolare
le rispettive targhe ed i dati anagrafici dei conducenti nonché gli estremi delle coperture assicurative dei Veicoli stessi.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri, BHItalia® si avvale di servizi professionali esternalizzati, pertanto gli avvisi di sinistro
devono essere inviati al seguente indirizzo:
BHItalia® presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, 20146 Milano (MI), Italy
Tel. +39 02 465474.1, Fax +39 02 465474.858, e-mail [email protected], sito internet www.multiserass.com,
oppure all’Intermediario a cui è assegnato il contratto.
Centri di liquidazione sinistri
Per l’indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri si rinvia alla relativa sezione sul sito internet di BHItalia® (www.bhitalia.com), oppure direttamente al sito internet della società Multi Serass S.r.l., alla quale BHItalia® ha affidato l’incarico della
gestione e liquidazione dei sinistri (www.multiserass.com).
Termini per la liquidazione ed il pagamento dei sinistri
La compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro deve formulare al danneggiato l’offerta per il risarcimento,
ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, entro i seguenti termini:
§ 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se il modulo CAI - Denuncia di
Sinistro è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti;
§ 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se il modulo CAI - Denuncia
di Sinistro è stato sottoscritto dal solo danneggiato;
§ 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali
o decesso; tale termine è sospeso qualora il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del
danno alla persona da parte della compagnia di assicurazione.
In caso di richiesta incompleta, la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro richiederà al danneggiato, entro
30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui al paragrafo precedente
decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Laddove abbia formulato al danneggiato l’offerta per il risarcimento, la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del
sinistro provvederà al pagamento del danno entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del danneggiato, sia nel
caso questo dichiari di accettare la somma offertagli, sia nel caso dichiari di non accettare l’offerta. In quest’ultimo caso la somma
comunque corrisposta sarà imputata alla liquidazione definitiva del danno.
Nel caso il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, la
compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro gli corrisponderà la somma offerta con le stesse modalità e gli
stessi effetti di cui al paragrafo precedente, quindi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 10 di 20
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
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BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
N° di riferimento PRA / FCA 202967
Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
Numero
3230337 VAT: 777925370
In caso di danni subiti dai terzi trasportati si applica quanto disposto dall’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni e successive
modifiche e integrazioni.
Come previsto dall’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la compagnia di assicurazione non può opporre al danneggiato
l'eventuale inadempimento da parte del proprio Assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'Art. 1913 del Codice Civile.
12. b. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo - Danni materiali e diretti
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
L’Assicurato deve presentare la denuncia di sinistro a BHItalia® o all'Intermediario al quale è assegnato il contratto, entro
3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del
Codice Civile. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
La Polizza Danni materiali e diretti di BHItalia® non copre le eventuali spese per la ricerca e stima del danno.
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri, BHItalia® si avvale di servizi professionali esternalizzati, pertanto gli avvisi di sinistro
devono essere inviati al seguente indirizzo:
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oppure all’Intermediario a cui è assegnato il contratto.
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Artt.
16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle Condizioni Generali.
13.
Incidenti stradali con controparti estere - Responsabilità civile
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un Veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei
danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano (MI).
In caso di incidente avvenuto all’estero provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio
Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa
di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito internet dell’UCI www.ucimi.it, e a quanto disposto dal D. Lgs. N° 190 del 30 Giugno
2003, in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della Responsabilità civile risultante dalla circolazione di
Veicoli a motore, ed agli Artt. 151, 152, 153, 154 e 155 del Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e integrazioni.
Sinistro con Veicolo non assicurato o non identificato
In caso di sinistro avvenuto con Veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso:
CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono +39 06 85961, sito internet www.consap.it.
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all’estero da Veicoli immatricolati all’estero, si rinvia
alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 15 delle Condizioni Generali.
14.
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Sede Secondaria in Italia
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Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro - Responsabilità civile
Il Contraente ha la possibilità di evitare o ridurre la maggiorazione del premio dovuta in base alle regole evolutive previste dalle
formule tariffarie “Bonus / Malus Moto” e “Bonus / Malus Moto con franchigia fissa ed assoluta”, rimborsando a BHItalia® gli importi
dalla stessa pagati durante il periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto, per uno o
più sinistri causati dall’Assicurato.
Tale facoltà può essere esercitata anche in occasione del rinnovo annuale del contratto, ma comunque entro e non oltre
la data di scadenza del contratto stesso, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato.
A seguito dell’avvenuto rimborso degli importi dei sinistri, BHItalia® procederà a riclassificare il contratto, di conseguenza il sinistro o
i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare non verrà / verranno riportato / riportati nell’Attestazione sullo stato del
rischio.
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 11 di 20
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15.
Accesso agli atti dell’Impresa - Responsabilità civile
A conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, il Contraente, l’Assicurato
nonché il danneggiato possono accedere agli atti relativi.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’Art. 146 del Codice
delle Assicurazioni e dal D. M. N° 191 del 29 Ottobre 2008, e rispettive successive modifiche e integrazioni.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, si rinvia all’Art. 3 del D. M. N° 191 del
29 Ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni.
In sintesi, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta a BHItalia®; il richiedente deve allegare copia di un
documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne
consentano comunque l’individuazione.
BHItalia® deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro 15 (quindici) giorni
dalla ricezione.
BHItalia® comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione
della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del sinistro, il luogo in cui
effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il
procedimento di accesso deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione
dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all’accesso ai singoli dati personali
dal D.Lgs. N° 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali (Privacy).
16.
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Reclami - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Come previsto dal Regolamento ISVAP N° 24 del 19 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali reclami
riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a BHItalia®, che darà riscontro al
reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami nei confronti di BHItalia® possono essere presentati da persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti e, in generale, da soggetti portatori di interessi collettivi.
I reclami devono essere inviati tramite posta, fax, e-mail oppure compilando l’apposito modulo sul sito internet di
BHItalia®, indirizzandoli alla seguente funzione aziendale, utilizzando i recapiti relativi alla modalità di presentazione
prescelta:
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Reclami
Foro Buonaparte, 20
20121 Milano (MI)
Fax: +39 02 49524987
Indirizzo e-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com.
Qualora l’esponente, che abbia presentato reclamo con le modalità descritte in precedenza direttamente a BHItalia®, non abbia
ricevuto risposta entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte di BHItalia®, oppure abbia
ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, potrà rivolgere il reclamo all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 ROMA, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione,
nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis del D. Lgs. N° 206 del 6 Settembre 2005, relative alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione, possono essere
presentati direttamente all’ IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Nei casi descritti nei paragrafi precedenti, in alternativa alla presentazione a BHItalia®, i reclami possono essere presentati alla
Sede Legale di Berkshire Hathaway International Insurance Limited nel REGNO UNITO, London Underwriting Centre, 6th
Floor, 3 Minster Court, Mincing Lane London EC3R 7DD, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora nei casi descritti nei paragrafi precedenti fosse prevista la presentazione dei reclami direttamente all’IVASS, in alternativa i
reclami possono essere presentati all’Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Financial Conduct Authority (FCA), 25 The North
Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 12 di 20
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Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
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Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
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Per la risoluzione delle liti transfrontaliere di cui sia parte, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS
oppure direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente
è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.
In tutti i casi, i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere le seguenti informazioni e la relativa documentazione:
(a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
(b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
(c) breve descrizione del motivo di lamentela;
(d) copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, qualora
l’esponente abbia presentato reclamo con gli esiti descritti in precedenza direttamente a BHItalia®;
(e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In mancanza di una delle indicazioni previste ai precedenti punti (a), (b) e (c), l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine
di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui al precedente
punto (a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare i
reclami in merito al contratto o ai sinistri sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta; in tal caso l’IVASS faciliterà
le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria - nel qual caso, come previsto dal Regolamento ISVAP N° 24 del 19 Maggio
2008 e successive modifiche ed integrazioni, i reclami non rientrano nella competenza dell’IVASS - oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti (quali la procedura extra-giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno aderito l’ANIA e le principali
Associazioni dei Consumatori, e le procedure previste dall’Art. 141 del D. Lgs. N° 206 del 6 Settembre 2005 “Codice del Consumo”
e successive modifiche ed integrazioni).
17.
Arbitrato - Danni materiali e diretti
AVVERTENZA
Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l’arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi
all’Autorità giudiziaria.
Il Contraente può prendere visione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative direttamente sul
sito internet di BHItalia® (www.bh-italia.com).
Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, è responsabile della veridicità e
della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Rappresentante Legale
Carlo Faina
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Date: 2013.11.27 19:01:45 CET
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Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
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Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
Numero
3230337 VAT: 777925370
GLOSSARIO
Accessori:
Elementi o dispositivi che si aggiungono alla dotazione di base dei Veicoli.
Agenzia:
L’Intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari),
abilitato a offrire e stipulare polizze di una o più Compagnie, con cui ha un contratto di
mandato.
Aree Aeroportuali:
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Aggravamento del Rischio:
Modifica delle caratteristiche iniziali del Rischio con aumento della probabilità del verificarsi del
Danno su cui si basa il calcolo del Premio; in questo caso la compagnia di assicurazione può
richiedere l’adeguamento del Premio o recedere dal Contratto.
Alienante:
Soggetto che trasferisce a qualsiasi titolo la proprietà del Veicolo; come nel caso di vendita,
permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Alienazione:
Trasferimento.
Antifurto:
Impianto di protezione contro il Furto del Veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature
elettroniche o meccaniche.
Apparecchi Audio-fono-visivi:
Apparecchi radio, lettori di CD / DVD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse
acustiche, Sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi.
Assicurato:
La persona fisica o giuridica destinataria delle prestazioni assicurative.
Assicuratore:
La Compagnia di assicurazione; per questo Contratto, l’Assicuratore è BHItalia®, Sede
Secondaria italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited, con Sede
Principale a Londra, Regno Unito, con la quale viene stipulato il Contratto di Assicurazione.
Assicurazione:
Le garanzie prestate all’Assicurato tramite la Polizza.
Assistenza Stragiudiziale:
L’attività svolta al fine di comporre eventuali vertenze prima del ricorso al giudice, e/o per
evitarlo.
Attestazione sullo Stato del Rischio:
Il documento che la compagnia di assicurazione è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi del
Regolamento ISVAP N° 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale
sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato, ed i cui dati consentono di ricostruire la
rischiosità della Polizza in base ai sinistri provocati dall’Assicurato.
Atto Vandalico:
Atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere un bene materiale.
BHItalia®:
La Sede Secondaria Italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited, con
Sede Principale a Londra, Regno Unito, con la quale viene stipulato il Contratto di
Assicurazione.
Bonus / Malus Moto:
Formula tariffaria che prevede 18 (diciotto) classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di
premio crescenti, dalla classe “1” alla quale corrisponde il premio minimo, fino alla classe “18”
alla quale corrisponde il premio massimo; il posizionamento del Contraente nella nuova classe
di appartenenza, e la conseguente riduzione o maggiorazione del premio, avviene a seconda
dell’assenza o presenza di sinistri avvenuti nel periodo di osservazione.
Bonus / Malus Moto con Franchigia
Fissa ed Assoluta:
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Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
Formula tariffaria analoga alla “Bonus / Malus Moto” che però prevede l’applicazione di una
Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro, dell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono quindi tenuti in solido a rimborsare a BHItalia® l’importo del
Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 14 di 20
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Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
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Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
Numero
3230337 VAT: 777925370
Carrelli:
Veicoli definiti dall’Art. 58 punto 2. lettera c) del Codice della Strada.
Carta Verde:
Il Certificato Internazionale di Assicurazione, che attesta l’estensione dell’efficacia
dell’Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla Circolazione del Veicolo indicato in
Polizza in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde.
La Carta Verde non è necessaria per la Circolazione dei Veicoli nei paesi dello Spazio
Economico Europeo, in quanto il Contratto RC Auto, già di per sé, ha efficacia sull’intero
territorio dello Spazio Economico Europeo.
Cedente:
Persona che trasferisce ad altra la titolarità del Contratto di Assicurazione.
Certificato di Assicurazione:
Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del Premio o della rata di
Premio, che riporta gli estremi del Contratto di assicurazione per la Responsabilità civile Auto;
insieme al contrassegno fornisce la prova dell’esistenza del Contratto.
Cessionario:
Persona fisica o giuridica che acquista dal Cedente la titolarità del Contratto di Assicurazione.
Circolazione:
Il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
Classe di Merito di Compagnia:
È la classe di merito ”Bonus / Malus” assegnata al contratto dalla compagnia di assicurazione
e risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciato dalla compagnia, o dal
precedente assicuratore, in occasione di ogni scadenza contrattuale.
Classe di Merito di
Conversione Universale (CU):
È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste
dall’Allegato 2 al Regolamento ISVAP N° 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed
integrazioni nonché dal Provvedimento ISVAP N° 2590 dell’8 Febbraio 2008. La classe CU,
risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla compagnia di assicurazione in
occasione di ogni scadenza annuale, è il meccanismo con regole di assegnazione ed
evoluzione per rappresentare la storicità del rischio del Veicolo indicato in Polizza, che
consente alle eventuali classi di merito delle varie compagnie di assicurazione di essere fra
loro comparabili, in modo da facilitare i passaggi da un assicuratore all’altro.
Coassicurazione:
Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico
contratto di assicurazione, senza vincolo di solidarietà tra le compagnie.
Codice della Strada:
Il “Nuovo Codice della Strada” approvato con D. Lgs. N° 285 del 30 Aprile 1992, aggiornato
con le modifiche apportate dalla Legge N° 120 del 29 Luglio 2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
Codice delle Assicurazioni:
Il “Codice delle Assicurazioni Private” approvato con D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
Colpa:
Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza, imprudenza,
imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito
non intenzionale, dato che l'intenzionalità del soggetto agente verte solo sull'azione e non
anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile.
Colpa Grave:
È la Colpa macroscopica. Nelle assicurazioni diverse da quelle di R.C., solleva l'Assicuratore
dall'obbligo di eseguire la sua prestazione, salvo patto contrario.
Concorrenza
(“fino alla Concorrenza”):
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Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
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Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
Raggiungimento.
CONSAP:
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in via Yser, 14 - 00198 Roma
- www.consap.it).
Contraente:
La persona fisica o giuridica - anche diversa dall’Assicurato - che stipula il Contratto di
Assicurazione e per la quale hanno effetto gli obblighi contrattuali, compreso il pagamento del
Premio.
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Contrassegno:
Il tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa
del Veicolo e rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio.
Contratto:
Il Contratto di Assicurazione.
Danno:
Ingiusto pregiudizio subito dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di
un Sinistro, tale da causare modifica in senso peggiorativo a persone e/o a cose che sia
valutabile in denaro.
Degrado / Deprezzamento:
Diminuzione del valore di un bene o di sue parti, dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere
del tempo; se espresso in forma percentuale si intende rapportato, al momento del Sinistro, al
Valore a nuovo del bene stesso.
Demolizione:
Messa fuori uso di un Veicolo mediante rottamazione.
Denuncia:
Avviso dell’avvenuto accadimento di un Sinistro, comunicato dall’Assicurato entro i termini
previsti alla compagnia di assicurazione o all’Intermediario incaricato dalla compagnia.
Disdetta:
Atto con cui il Contraente e/o la compagnia di assicurazione comunicano la volontà di far
cessare il Contratto assicurativo.
Distruzione:
Danni ad un bene di entità tale da renderlo del tutto inutilizzabile allo scopo per il quale era
stato costruito.
Esclusioni (di Garanzia):
Situazioni, specificamente richiamate nel Contratto di Assicurazione, che la compagnia di
assicurazione dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Esplosione:
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si
auto-propaga con elevata velocità.
Eurotax:
Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti,
autosaloni e compagnie di assicurazione. Tale pubblicazione si articola in “Eurotax blu” (valore
di acquisto del Veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) ed “Eurotax giallo”
(valore di vendita del Veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) riportanti le
valutazioni dei Veicoli usati basate su indagini di mercato.
Familiare Convivente:
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti
legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti, purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
Fascicolo Informativo:
Il documento predisposto dalla compagnia di assicurazione ai sensi del Regolamento ISVAP
N° 35 del 26 Maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni. È costituito dalla Nota
Informativa completa di Glossario e dalle Condizioni di Assicurazione (Generali, Aggiuntive e
Particolari) applicabili al Contratto. Esso è consegnato al Contraente prima della sottoscrizione
della Polizza.
Fenomeno Elettrico:
Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Franchigia:
La parte del Danno risarcibile, concordata con l’Assicurato in forma di importo fisso, che per
ogni singolo Sinistro rimane a carico dell’Assicurato stesso, e per il quale la compagnia di
assicurazione non riconosce l’Indennizzo.
Furto:
Il Reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi di cose
mobili altrui o di parti di esse, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per
sé o per altri.
Incendio:
Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che
può auto estendersi ed auto propagarsi.
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Indennizzo / Indennità
o Risarcimento:
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La somma dovuta dalla compagnia di assicurazione in caso di Sinistro, liquidabile secondo i
termini di Polizza.
Infortunio:
Evento derivante da una causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, oppure la morte, in connessione con la circolazione del Veicolo.
Intermediario:
La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l’attività
di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma www.ivass.it).
Leasing:
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di
un canone periodico.
Locatario:
L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di
circolazione.
Massimale:
Limite economico massimo che la compagnia di assicurazione può essere chiamata a
liquidare a titolo di risarcimento del Danno.
Norme Tariffarie:
Le norme e regole della compagnia di assicurazione, che indicano le modalità ed i criteri di
applicazione della Tariffa, compresi gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi
particolari.
Nucleo Familiare:
Il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.
Parti:
Il Contraente e l’Assicuratore.
P.R.A.:
Pubblico Registro Automobilistico.
Periodo di Assicurazione:
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con
modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, il contratto di assicurazione obbligatoria
della Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha
durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve
automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in
deroga all’Art.1899, primo e secondo comma, del Codice Civile.
Periodo di Osservazione:
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione
nell’Attestazione sullo Stato del Rischio dei sinistri provocati. Come previsto dal Regolamento
ISVAP N° 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’applicazione
delle regole evolutive previste da BHItalia® in caso di Veicolo indicato in Polizza per la prima
annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura
assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.
Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza
contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.
Periodo di Tolleranza:
Periodo di 15 (quindici) giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento delle
rate di Premio successive alla prima rata stabilita dal Contratto, entro il quale, ai sensi dell’Art.
1901, comma 2, del Codice Civile, l’Assicurazione resta valida ed operante anche se non è
stato versato il Premio dovuto alla scadenza di rata.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con
modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell’ambito
dell’assicurazione Responsabilità civile, BHItalia® è tenuta a mantenere operante la garanzia
prestata con il precedente contratto assicurativo successivamente alla scadenza contrattuale e
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Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
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fino all’effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15° (quindicesimo) giorno
successivo alla scadenza del contratto.
Per le garanzie prestate nell’ambito dell’assicurazione Danni materiali e diretti, in caso
di Contratto assicurativo stipulato senza tacito rinnovo il Periodo di Tolleranza sarà
applicabile solamente alle eventuali rate di frazionamento del Premio, pertanto la
garanzia assicurativa non sarà operante nei 15 (quindici) giorni successivi alla
scadenza contrattuale.
Polizza:
Il documento sottoscritto dal Contraente e dalla compagnia di assicurazione con il quale la
compagnia presta la copertura per le garanzie sottoscritte, che prova l’esistenza del Contratto
di Assicurazione e ne regola i termini e le condizioni.
Polizza “Libro Matricola”:
La Polizza di Assicurazione che ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i Veicoli da
coprire inizialmente e successivamente.
Procedimento Penale:
E’ il procedimento che ha inizio con la contestazione di presunte violazioni di norme previste
dal Codice Penale, che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia.
Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo, doloso,
preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza è essenziale la contestazione
iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Premio:
Il corrispettivo economico pagato dal Contraente alla compagnia di assicurazione per ottenere
da quest’ultima, in caso di Sinistro, l’impegno a risarcire il Danno entro i termini ed i limiti
convenuti, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la Polizza.
Proporzionale (Regola
Proporzionale):
Se la somma assicurata in Polizza per un determinato bene risulta inferiore rispetto al valore
effettivo del bene stesso al momento del Sinistro (il bene è cioè sottoassicurato), l’indennizzo
spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in
proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore del bene al momento del sinistro.
Proprietario del Veicolo:
La persona fisica o giuridica che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo
(intestatario al P.R.A.), risultante dalla carta di circolazione.
Quietanza:
Ricevuta di avvenuto pagamento del Premio emessa dalla compagnia di assicurazione.
R.C.A. (Responsabilità Civile
Automobilistica):
R.U.I. (Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi
e Riassicurativi):
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Codice IVASS Impresa: D893R
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Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
Responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un Veicolo a motore per i
danni causati a persone o a cose. La Legge stabilisce che tutti i Veicoli a motore (nonché i
natanti e le imbarcazioni) debbano essere assicurati per danni che possano derivare dalla loro
Circolazione (Assicurazione obbligatoria); con questa forma assicurativa la compagnia di
assicurazione si sostituisce all’Assicurato nel risarcimento dei danni che egli procuri ad altri.
Il registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, previsto dall’Art. 109 del Codice delle
Assicurazioni e disciplinato dal Regolamento ISVAP N° 5 del 16 Ottobre 2006 e rispettive
successive modifiche ed integrazioni.
Rapina:
Il Reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi di cose
mobili altrui o di parti di esse, sottraendole mediante violenza alla persona o minaccia a chi le
detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Reato:
Violazione di norma del Codice Penale.
Regole Evolutive:
Modalità stabilite dalla compagnia di assicurazione, nel rispetto del Regolamento ISVAP N° 4
del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché del Provvedimento ISVAP
N° 2590 dell’8 Febbraio 2008, relative alla variazione nel tempo della classe di merito.
Relitto:
Ciò che resta di un bene mobile in seguito ad incendio, furto o distruzione dello stesso.
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Responsabilità Paritaria:
La responsabilità da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei Veicoli coinvolti nel
sinistro.
Responsabilità Principale:
Nel caso in cui il sinistro coinvolge due Veicoli la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei
conducenti, mentre per i sinistri con più di due Veicoli coinvolti la responsabilità del conducente
al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri
conducenti.
Degenza comportante pernottamento in Istituto di cura autorizzato all’erogazione
dell’assistenza ospedaliera.
Ricovero:
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Risarcimento:
Somma dovuta dalla compagnia di assicurazione quale compensazione monetaria al terzo
danneggiato in caso di sinistro, ai sensi dell’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni e
successive modifiche e integrazioni.
Rischio:
La probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o a cose.
Risoluzione:
Scioglimento anticipato di un Contratto per volontà delle parti o per Legge.
Rivalsa (Azione di Rivalsa):
L’azione con cui la compagnia di assicurazione richiede all’Assicurato (di norma
Contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in
solido con il conducente del Veicolo) il rimborso di quanto la compagnia abbia dovuto pagare
al terzo danneggiato, nei casi previsti da determinate pattuizioni contrattuali.
Scoperto:
La parte del Danno risarcibile concordata con l’Assicurato in forma percentuale (con eventuale
limite minimo espresso in valore assoluto), che per ogni singolo Sinistro rimane a carico
dell’Assicurato stesso, e per il quale la compagnia di assicurazione non riconosce l’Indennizzo.
Scoppio:
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad
Esplosione.
Sinistro:
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Surrogazione:
Principio previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile per il quale la compagnia di assicurazione che
ha pagato il danno si sostituisce fino all’importo che ha liquidato nei diritti dell’Assicurato verso i
terzi responsabili.
Sistema di Navigazione Satellitare:
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione
del Veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.
Tariffa:
La Tariffa della compagnia di assicurazione in vigore al momento della stipulazione, della
sostituzione o del rinnovo del Contratto.
Teloni:
Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.
Terzi:
Persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione, ad esclusione dei soggetti
definiti nell’Art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
Transazione:
Il contratto di cui all’Art. 1965 del Codice Civile, con il quale le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che potrà sorgere
tra di loro.
Valore a Nuovo:
Il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del Veicolo indicato in Polizza, e degli eventuali
optionals se assicurati, al momento del Sinistro, con il limite del Valore Assicurato.
Valore Assicurato:
Il valore del Veicolo dichiarato in Polizza, che deve corrispondere al Valore commerciale
oppure al Valore a nuovo al momento della stipulazione del Contratto assicurativo.
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Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
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Prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo un determinato Veicolo ad una certa data,
così come risultante dal corrispondente mercato dell’usato riportato dalla pubblicazione
“Eurotax giallo”.
Valore Intero:
Forma di Assicurazione contro i danni che prevede la copertura della totalità delle cose
assicurate, e quindi deve essere stipulata per l’intero loro valore; comporta l’applicazione della
Regola Proporzionale se le cose sono assicurate per un valore inferiore.
Veicolo:
Il mezzo così definito dall’Art. 46 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
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Date: 2013.11.27 19:02:29 CET
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Mod. 213 13 Nota Informativa RC CVT CM - Ed. 01.12.2013 - pagina 20 di 20
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