L`ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRINCIPI CONTABILI
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L`ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRINCIPI CONTABILI
FRANCESCO BAVAGNOLI Ricercatore in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia di Novara dell’Università del Piemonte Orientale L’ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRINCIPI CONTABILI E IL VALORE INFORMATIVO DEI COMPONENTI STRAORDINARI DI REDDITO1 SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La ristretta nozione di straordinarietà accolta nei principi contabili internazionali - 3. La definizione dei componenti straordinari in ambito italiano: dalle anodine parole della relazione al D.Lgs. 127/91 alla tassonomia proposta nel principio contabile n. 12 e nel documento interpretativo. n. 1- 4. L’utilità dei componenti straordinari di reddito per valutare l’operato degli amministratori e apprezzare la capacità reddituale dell’impresa - 5. Conclusioni. 1. Introduzione Sia i principi contabili internazionali IAS che la IV direttiva europea sui conti annuali delle società prevedono l’evidenziazione in una voce distinta del Conto Economico dei componenti straordinari di reddito. I principi IAS e la IV direttiva non condividono, tuttavia, una comune nozione di straordinarietà. La IV Direttiva europea - mediante una definizione piuttosto vaga ha lasciato ampia discrezionalità ai singoli Stati membri nell’adottare una nozione più o meno estesa di straordinarietà, cosicché in alcun contesti (Regno Unito) l’area straordinaria è sostanzialmente inesistente, mentre in altri (Francia, Italia, Spagna) è una parte rilevante del Conto Economico. I principi IAS - per contro - definiscono in termini virtualmente onnicomprensivi l’attività ordinaria limitando a casi eccezionali (terremoti, disastri naturali, espropriazioni) le fattispecie di natura straordinaria. Gli extraordinary items dovrebbero, inoltre, essere aboliti tout court secondo una recente proposta, formulata originariamente dal 1 Il presente lavoro costituisce uno sviluppo del paper Defining the extraordinary, presentato al Congresso annuale della European Accounting Association tenutosi a Coopenaghen dal 25 al 27 Aprile 2002. 1 G4+1 group of accounting standard setters2 e abbracciata successivamente dallo Iasc Steering Committe nell’ambito del progetto Reporting performance, nonché recepita nell’Exposure Draft dello IASB del Maggio 2002. Tale proposta ha trovato in ambito italiano l’avallo del Comitato Affari Esteri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri pur a fronte della risalente dottrina economico-aziendale che sottolinea l’importanza e l’utilità dei componenti straordinari di reddito3. L’evoluzione in atto nell’elaborazione dei principi contabili internazionali assume particolare rilevanza tenuto conto che i principi IAS dovranno essere adottati a partire dal 2005 per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate europee4 ed in considerazione del fatto che l’applicazione degli IAS potrebbe essere estesa ulteriormente ai bilanci d’esercizio delle società quotate e ai bilanci consolidati e di esercizio delle non quotate per ragioni di semplicità e per favorire la comparabilità dei bilanci tramite l’adozione di un unico set di standard contabili. A fronte del quadro di riferimento sopra delineato il presente studio si propone di ribadire l’utilità della separata evidenziazione dei componenti straordinari di reddito - segnatamente secondo le modalità di identificazione degli stessi prescritte dalla migliore prassi contabile codificata nei principi contabili nazionali - in relazione a due degli obiettivi cardine delle sintesi di esercizio ovvero: - la valutazione dell’operato degli amministratori; - l’apprezzamento della capacità reddituale dell’impresa. In tale prospettiva l’abolizione degli extraordinary items dai prospetti di sintesi redatti in conformità agli IAS - destinata a 2 Organismo composto da rappresentanti degli organismi preposti all’emanazione dei principi contabili di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. 3 ZAPPA G., Il reddito di impresa, Milano, 1950, p. 303; FERRERO G., Il calcolo economico del reddito d’esercizio e del capitale di bilancio, Milano, 1981, p.238; CODA V., in BRUNETTI G., CODA V., FAVOTTO F., Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, Etaslibri, 1990, p.17, GUATRI L., L’inettitudine dei risultati contabili a esprimere la performance dell’impresa: dall’utile di bilancio al risultato economico integrato, in La valutazione delle aziende, n. 2, 1996, p.4. 4 Secondo quanto previsto dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo (PE-CONS 3626/02) approvato il 7 giugno 2002. 2 riflettersi quantomeno sui bilanci consolidati delle società quotate italiane dal 2005 - comporterebbe una sensibile perdita di valore informativo degli stessi e in particolare una diminuzione dell’utilità del bilancio d’esercizio rispetto ai fini sopra delineati. L’esposizione degli argomenti sopra richiamati procederà nell’ordine di seguito delineato. Si richiameranno in prima analisi (par. 2) le previsioni degli IAS sugli extraordinary items e la proposta di abolire l’area straordinaria del profit and loss account. Si ripercorrerà poi (par. 3) il processo di definizione dell’area straordinaria in ambito italiano attraverso le fonti normative e i principi contabili (di cui uno - il Doc. n. 29 - di recente emanazione) che hanno cristalizzato le proposizioni elaborate in puncto dalla risalente dottrina economico-aziendale. Alla luce di tale disamina si metterà in luce (par. 4) la duplice valenza informativa dell’area straordinaria del Conto economico, così come definita dai principi contabili italiani, in relazione a due degli obiettivi cardine delle sintesi di esercizio: la valutazione dell’operato degli amministratori e l’apprezzamento della capacità reddituale dell’impresa. Da ultimo (par. 5) si prospetteranno alcune ulteriori argomentazioni che suggeriscono di mantenere la distinzione tra componenti ordinari e straordinari nel Conto Economico. 2. La ristretta nozione di straordinarietà accolta nei principi contabili internazionali Le previsioni degli IAS5 sugli extraordinary items appaiono principalmente rivolte a limitare la discrezionalità dei redattori del bilancio in relazione a voci facilmente oggetto di politiche di bilancio o di operazioni di creative accounting6. 5 Contenute nello International Accounting Standard IAS 8 (revised 1993), Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies. 6 La tendenza degli IAS a privilegiare regole semplici che limitino la discrezionalità dei redattori del bilancio risulta, peraltro, essere un tratto distintivo degli stessi secondo FRATTINI G., Contabilità e bilancio. Principi economici, disciplina giuridica e normativa fiscale, Milano, 2000, p. 378. Sui componenti straordinari di reddito come oggetto abituale delle politiche di bilancio si veda ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T., Elementi straordinari, elementi relativi ad esercizi precedenti, variazioni delle politiche contabili e 3 Recita lo IAS 8: “Extraordinary items are income or expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise and therefore are not expected to recur frequently or regularly”. Elemento qualificante di questi componenti reddituali è, dunque, oltre alla infrequenza, la chiara distinzione rispetto all’attività ordinaria7, definita in termini talmente ampi da risultare virtualmente onnicomprensiva. Secondo lo IAS 8: “Ordinary activities are any activities which are undertaken by an enterprise as part of its business and such related activities in which the enterprise engages in furtherance of, incidental to, or arising from these activities”. L’estensione quasi illimitata dell’area ordinaria del profit and loss account è, del resto, confermata apertis verbis dallo IAS 8: - in primo luogo dove si precisa che “virtualmente” tutti i componenti positivi e negativi di reddito inclusi nel conto economico hanno natura ordinaria8; - in secondo luogo dove si qualificano espressamente come ordinarie determinate voci di costo e di ricavo, richiedendo unicamente che nell’allegato sia data evidenza della loro natura e del loro ammontare9. delle stime: il loro riflesso sul conto economico, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1991, p. 511. 7 Nella versione italiana dei Principi IAS, IASC, Principi contabili internazionali IAS 2000, Milano, 2000, p. 123, ordinary activities è tradotto con attività caratteristica. Pare tuttavia più corretta la traduzione attività ordinaria riportata in PRICE WATERHOUSE COOPERS, Principi contabili internazionali. Interpretazioni e confronti, IPSOA, 2001, p. 92, in considerazione del carattere virtualmente onnicomprensivo dell’attività ordinaria così come definita dallo IAS 8 (cfr. infra nel presente paragrafo) e per evitare fraintendimenti circa possibili equivalenze tra l’attività ordinaria e l’attività caratteristica. In altre parole, a parere di chi scrive, per ordinary activities nei principi IAS si intenderebbe l’attività ordinaria, ricomprendente tutte le attività intraprese da un’impresa nell’ambito della sua normale attività e tutte le attività connesse svolte dall’impresa, a sostegno dell’attività normalmente svolta, incidentalmente a tale attività, o derivanti da tale attività. 8 IAS 8, par. 12: “Virtually all items of income and expense included in the determination of net profit or loss for the period arise in the course of the ordinary activities of the enterprise. Therefore only on rare occasions does an event or transactions give rise to an extraordinary item”. 9 Tali componenti reddituali - alcuni dei quali considerati straordinari secondo i principi contabili italiani, cfr. infra nel par. 3 - sono (IAS 8, par. 18): “a) la svalutazione di rimanenze al valore netto realizzabile o di immobili, impianti e macchinari all’ammontare recuperabile, come pure lo storno di tali svalutazioni; 4 Viceversa, gli esempi proposti nello IAS di fatti o operazioni che generalmente danno origine a componenti straordinari di reddito per la maggior parte delle imprese sono: a) l’esproprio di beni; b) un terremoto o altro disastro naturale10; Si tratta, dunque, di fattispecie del tutto residuali, che si caratterizzano per la gravità o rilevanza e per la collocazione al di fuori del controllo della direzione aziendale11. La non imputabilità al management è inoltre utilizzata nello IAS 35 in un ragionamento che, a contrario, esclude la natura straordinaria dei componenti reddituali legati alle discontinuing operations12. Dal quadro così delineato discende una nozione di straordinarietà assai restrittiva. Così restrittiva che, secondo alcuni, i componenti b) una riorganizzazione delle attività di un’impresa e lo storno di eventuali accantonamenti per i costi di riorganizzazione; c) cessione di elementi di immobili, impianti e macchinari; d) cessioni di investimenti finanziari a lungo termine; e) cessazione di attività; f) transazioni di controversie; e g) altri storni di accantonamenti”. 10 La straordinarietà dell’evento o dell’operazione deve, comunque, essere giudicata in relazione alla particolare natura dell’attività dell’impresa osservata. In particolare (par. 13): “perdite sostenute in seguito a un terremoto possono essere considerate componenti straordinari per molte imprese. Reclami di assicurati in seguito a un terremoto non si qualificano, però, come elemento straordinario per un’impresa di assicurazioni che assicuri contro tali rischi” (IASC, Principi contabili internazionali IAS 2000, op. cit., p. 124). 11 Secondo POZZOLI M., Elementi di international accounting. Tratti evolutivi, approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili, Milano, 2001, p. 155, sulla base degli esempi riportati si evince come “il fatto che determina l’inserimento delle poste tra gli elementi straordinari deve essere alquanto grave per determinare tale imputazione e sempre estraneo al controllo aziendale”. Sulla nozione di rilevanza o significatività sia consentito rimandare a quanto argomentato in BAVAGNOLI F., Riflessioni economico-aziendali sull’introduzione del requisito della rilevanza (significatività) nel reato di falso in bilancio, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2001, p. 539 ss.. 12 Il ragionamento è il seguente: i componenti di reddito derivanti da discontinuing operations (o attività destinate a cessare) devono essere inclusi nel risultato della gestione ordinaria dal momento che la cessazione di un’attività deriva da una decisione del management e, quindi, non può collocarsi al di fuori del controllo della direzione aziendale (IAS 35, Attività destinate a cessare, par. 42). 5 straordinari sarebbero sostanzialmente proibiti dallo IASC13, in armonia con l’orientamento della dottrina britannica che vede, in particolare negli oneri straordinari, un “refugium peccatorum” per voci di costo difficili da giustificare e di cui si vorrebbe garantire la natura non ricorrente proprio tramite la qualifica di straordinari14. A fronte di una definizione che, quindi, quasi esclude l’esistenza di un utile o perdita di carattere straordinario, vi è, peraltro, da riscontrare una certa reticenza, da parte delle imprese che affermano di redigere il bilancio secondo i principi IAS, a contenere l’area straordinaria entro i limiti dagli stessi dettati. Tale reticenza è, in molti casi, imputabile alla maggiore ampiezza dell’area straordinaria negli standard locali, rispetto a quanto previsto dallo IAS 815. Forse anche alla luce di tali difficoltà nel far rispettare una nozione di straordinarietà così restrittiva, si sta progressivamente affermando 13 Secondo il G4+1 group of accounting standard-setters (Position Paper. Reporting Financial Performance: proposals for change, 1999, Cap 5, par. 1) “Extraordinary items are also virtually prohibited by IASC”. 14 Così POZZOLI M., op. cit., 2001, p. 155. Si noti, a tal proposito, come il principio contabile inglese, FRS 3, sia altrettanto se non ancora più restrittivo (tanto da non fornire alcun esempio concreto della fattispecie in oggetto), nella parte relativa ai componenti straordinari, di seguito riportata: “Extraordinary items: Material items possessing a high degree of abnormality which arise from events or transactions that fall outside the ordinary activities of the reporting entity and which are not expected to recur. They do not include exceptional items nor they include prior period items merely because they relate to a prior period. Ordinary activities: Any activities which are undertaken by a reporting entity as part of its business and such related activities in which the reporting entity engages in furtherance of, incidental to, or arising from, these activities. Ordinary activities include the effects on the reporting entity of any event in the various environments in which it operates, including the political, regulatory, economic and geographical environments, irrespective of the frequency or unusual nature of the events. In view of the extreme rarity of such items no examples are provided”. 15 Questo è quanto emerge da uno studio effettuato sui bilanci del 1996 di 49 imprese che hanno affermato di aver redatto tali bilanci secondo i principi IAS (STREET D.L., GRAY S.J., BRYANT S.M., Acceptance and Observance of International Accounting Standards: An Empirical Study of Companies Claiming to Comply with IASs , in The International Journal of Accounting, 1999, Vol. 34, No. 1, p. 11-48). Nello studio l’area degli extraordinary items è indicata tra le “main area of non compliance”, in quanto il 20% del campione osservato viola “the IASC’s strict guidelines on extraordinary items”. Per quanto riguarda le imprese italiane osservate, risulta che queste abbiano violato lo IAS 8 per aver inserito tra gli extraordinary items plusvalenze e minusvalenze da alienazione cespiti, espressamente qualificate come ordinarie dal principio internazionale (par. 18). 6 l’idea di abolire tout court i componenti straordinari di reddito. Tale idea è stata inizialmente promossa dal G4+1 group of accounting standard-setters, nel documento Reporting Financial Performance: proposals for change, (1999), dove si propone una tripartizione delle voci reddituali in: - results of operating (or trading) activities; - results of financing and other treasury activities; - other gains and losses, prescindendo, dunque, dalla distinzione tra ordinario e straordinario. Lo IASB ha a tal proposito richiesto i commenti degli operatori interessati, tra i quali si segnala l’intervento della Commissione Internazionale del CNDCR16 che ha condiviso l’opportunità dell’abolizione della categoria degli extraordinary item, in favore di una semplice evidenziazione degli abnormal/exceptional items come sottovoce della categoria di pertinenza, accompagnata dall’indicazione della composizione degli abnormal/exceptional items nell’allegato. La proposta del G4+1 è stata successivamente abbracciata dallo IASC Steering Committe, nell’ambito del progetto in corso presso lo IASB volto a ridefinire le modalità di rappresentazione della performance aziendale17. Nel Report presentato recentemente dallo Iasc Steering Committe18 si sottolinea, in particolare, come i componenti reddituali qualificati correntemente come straordinari rientrino nel normale rischio di impresa e come, pertanto, tali componenti non debbano essere aggregati ed esposti in un’area separata del conto economico. Ancora secondo lo Iasc Steering Committee, la natura - e non la grandezza o frequenza - dell’operazione o dell’evento dovrebbe determinare le modalità di esposizione nel conto economico dei costi e dei ricavi correlati all’evento o operazione. Se il management ritiene che un evento o un’operazione non è destinato a ripetersi 16 MESSINA G., Reporting Financial Performance, disponibile presso http://www.iasc.org.uk. 17 Sullo stato avanzamento lavori del progetto in parola sono disponibili degli aggiornamenti sul sito www.iasc.org.uk. 18 IASC Steering Committee Report, Reporting performance, Report from the IASC Steering Committee on Reporting financial performance. Draft statement of principles. Reporting Recognised income and expense, 2001, disponibile presso www.iasc.org.uk. 7 frequentemente o regolarmente dovrebbe semplicemente esplicitarlo nella nota integrativa. Da ultimo, l’abolizione degli extraordinary items è stata recepita nel Exposure Draft emanato dallo IASB nel Maggio del 200219 nel quale si riprendono le considerazioni già esposte nel Report dello Iasc Steering Committee e si propone la conseguente riformulazione dello IAS 1, dello IAS 8 e di tutti gli altri principi IAS dove si fa riferimento alla nozione di componenti straordinari di reddito. 3. La definizione dei componenti straordinari in ambito italiano: dalle anodine parole della relazione al D.Lgs. 127/91 alla tassonomia proposta nel principio contabile n. 12 e nel documento interpretativo n. 1 La prospettiva di abolire i componenti straordinari di reddito contrasta con la risalente dottrina economico - aziendale italiana e con gli stessi principi contabili nazionali che attribuiscono all’area straordinaria del conto economico particolare valenza informativa20 oltre a fornire utili indicazioni alla prassi applicativa per discernere tra ordinario e straordinario. Di tali indicazioni si occupa il presente paragrafo che prende le mosse dalla dottrina antecedente all’emanazione del D.Lgs. 127/91, per mettere in luce come le proposizioni elaborate da tale dottrina siano state sostanzialmente recepite dai principi contabili nazionali che hanno integrato ed interpretato lo scarno dettato normativo del 19 IASB Exposure Draft of Proposed Improvements to International Accounting Standards, Maggio 2002, disponibile al sito www.iasb.org.uk. 20 Sull’utilità della distinzione tra componenti ordinari e straordinari di reddito si veda ZAPPA G., Il reddito di impresa, Milano, 1950, p. 303, e successivamente, tra gli altri, FERRERO G., Il calcolo economico del reddito d’esercizio e del capitale di bilancio, Milano, 1981, p.238, CODA V., in BRUNETTI G., CODA V., FAVOTTO F., Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, Etaslibri, 1990, p.17, GUATRI L., L’inettitudine dei risultati contabili a esprimere la performance dell’impresa: dall’utile di bilancio al risultato economico integrato, in La valutazione delle aziende, n. 2, 1996, p.4. Tale impostazione è condivisa dai principi contabili. In particolare, nel CNDCR, Doc. n. 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, gennaio 1994 (di seguito Doc. n.12) si evidenzia come “il conto economico dovrebbe evidenziare risultati intermedi significativi atti ad assicurare l’obiettivo dell’organica conoscenza della gestione ordinaria e straordinaria”. 8 D.Lgs. 127/91, che prevede, in conformità alla IV direttiva europea, le voci E. 20 e E. 21 oneri e proventi straordinari. Si osserva in primo luogo a tal proposito come autorevole dottrina21 abbia definito ordinario “il reddito che risulta dalle operazioni nelle quali abitualmente, secondo l’ordine consueto e duraturo delle cose, si svolge l’attività lucrativa dell’azienda”, mentre “straordinari sono […] i componenti del reddito essenzialmente mutevoli, occasionali, non destinati a rinnovarsi, ché sporadiche e non ricorrenti sono le circostanze dalle quali derivano”22. Riconosciuto che “le condizioni dell’assegnazione dei componenti del reddito all’una o all’altra delle categorie accennate, difficilmente si possono enunciare in modo generico, con parole meno imprecise”23, è ancora la stessa dottrina a individuare le seguenti cinque classi di componenti di reddito di natura straordinaria: “a) le variazioni che derivano da un eccezionale ordine di attività da parte dell’amministrazione, o da singole inconsuete operazioni di gestione; b) le variazioni fortuite dovute al caso od alla congiuntura […]; c) le variazioni rettificative di costi, ricavi, perdite o profitti, rilevati in passati esercizi […]; d) le variazioni, che […] rilevano differenze tra i valori di conto già attribuibili a determinate immobilizzazioni, ed il ricavo effettivo che dalla loro vendita si è ritratto […]; 21 ZAPPA G., op. cit., 1950, p. 304. Tale dottrina è riconosciuta, oltreché in ambito economico-aziendale (si veda infra nel presente paragrafo), anche in ambito giuridico. Si veda, ad esempio, QUATRARO B., D’AMORA S., Il bilancio d’esercizio e consolidato delle imprese ordinarie, bancarie, finanziarie, sportive ed assicurative. Problematiche civili, penali e tributarie, Milano, Tomo I, 1998, p. 238. 22 In maniera non dissimile da ZAPPA G., cit., ONIDA P., Il bilancio d’esercizio nelle imprese, Milano, Giuffrè, 1974, p. 50, definisce straordinari quei componenti di reddito “che non derivano dall’attività consueta o tipica dell’impresa o che non si ripetono periodicamente, con regolarità, o che appaiono imprevedibili”. Assume come criterio distintivo il concetto di periodicità DE DOMINICIS U., Lezioni di ragioneria generale, vol. 3, Bologna, 1966, p. 279. 23 ZAPPA G, op. cit., 1950, p. 304, il quale precisa come “solo una fondata e concreta conoscenza dell’intimo svolgersi della gestione nelle singole imprese potrebbe essere una valida guida allo scopo”. Sulle difficoltà insite nella definizione dei componenti straordinari di reddito si veda anche ONIDA P., op. cit., 1974, p. 50. 9 e) le variazioni che derivano da mutamento nei criteri applicati alla valutazione degli elementi patrimoniali”24. Tale impostazione, in particolare la tassonomia sopra evidenziata, influenza largamente la dottrina successiva25. La distinzione tra componenti ordinari e straordinari di reddito acquista poi particolare rilevanza a seguito del recepimento nel nostro ordinamento, avvenuto con il D.Lgs. 9 aprile 1991 n.127, della IV direttiva CEE sugli schemi di bilancio. Ciò in quanto né il legislatore comunitario, né quello italiano, forniscono indicazioni univoche in merito ai criteri con cui discriminare componenti straordinari e ordinari di reddito, pur prevedendo esplicitamente tale distinzione nello schema di Conto Economico. Sul punto, il legislatore comunitario si limita a prevedere (all’art. 29.1 della IV direttiva): - l’inclusione nella voce proventi e oneri straordinari dei “proventi e [degli] oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società”; - l’indicazione (all’art. 29.2) nell’allegato della natura e importo di tali componenti straordinari, qualora ciò sia significativo ai fini dell’apprezzamento del risultato di esercizio. Con formulazione non esente da ambiguità, il legislatore comunitario richiede, inoltre, che sia fornito lo stesso dettaglio nell’allegato per i proventi e gli oneri “imputabili ad altro esercizio”26. 24 ZAPPA G, op. cit., 1950, p. 305. Per delle esemplificazioni simili a quelle enunciate da ZAPPA G. si veda DEZZANI F., La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo il progetto di legge delegata per il recepimento della IV direttiva CEE, in Studi in onore di Ubaldo de Dominicis, Trieste, 1991, 1394, VIVARELLI A., Un principio contabile da puntualizzare: la distinzione fra componenti ordinari e straordinari del reddito, in Studi in onore di Ubaldo de Dominicis, Trieste, 1991, p. 1465, GABROVEC MEI O., Sistemi contabili e strutture del conto del risultato economico, Padova, 1995, p. 157. 26 Sul punto VIVARELLI A., op. cit., 1991, p. 1462, COLOMBO G.E., in COLOMBO G.E., PORTALE G.B., Trattato sulle società per azioni. Bilancio d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 122. Sulla definizione offerta dalla IV direttiva per le attività di natura straordinaria, giudicata “eccessivamente generica e completamente priva di specificazioni”, SUPERTI FURGA F., Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, Milano, 1997, p. 77. La genericità delle previsioni della direttiva risulta, inoltre, confermata dalle differenze emerse negli Stati membri, nel dare attuazione alle previsioni dell’art. 29, dando luogo a definizioni più o meno restrittive dei componenti straordinari di reddito (a titolo esemplificativo più restrittive nel Regno Unito e meno in Italia). Sul punto 25 10 Recependo il disposto normativo comunitario, il legislatore italiano, nel novato art. 2425 c.c., senza chiarire quale sia il tratto caratteristico dell’area straordinaria, ha previsto la Voce: • E) Proventi e oneri straordinari composta dalle seguenti sottovoci: • 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5; • 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti27. Né un contributo decisivo alla definizione dei limiti dell’area contraddistinta dalla lettera E) è provenuto dalla relazione accompagnatoria al D.Lgs. 127/91, che rimanda al requisito della estraneità alla gestione ordinaria, piuttosto vago e di dubbia interpretazione in assenza di una chiara definizione dell’estensione e dei confini dell’attività ordinaria28. Per dare contenuto alle voci reddituali afferenti la gestione straordinaria è stato, quindi, naturale riferirsi a fonti extranormative MOSCONI M., Il bilancio di esercizio in Italia, Francia, Germania e Regno Unito: un ‘analisi comparativa, in VIGANO’ A (a cura di), Elementi di ragioneria internazionale, Milano, 1997, p. 369-373. Per un’analisi degli schemi di bilancio di alcuni Paesi europei con vari dettagli sulla composizione dell’area straordinaria del conto economico si veda CAMPRA M., Il bilancio. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia, Milano, 1998. 27 In conformità alla normativa comunitaria all’art. 2426 n. 13), si prevede, inoltre, che in Nota Integrativa sia esposta “la composizione delle voci ‘proventi straordinari’ e ‘oneri straordinari’ del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile”. 28 Di seguito si riporta il brano della Relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 9 aprile 1991 n.127: “L’aggettivo straordinari, riferito a proventi e oneri, non allude all’eccezionalità o anormalità dell’evento (…) bensì all’estraneità, della fonte del provento e dell’onere, all’attività ordinaria”. Ampia parte della dottrina concorda su come la Relazione non dia un contributo decisivo al processo ermeneutico di identificazione dei componenti straordinari di reddito. In tal senso FRATTINI G., op. cit., 2000, p. 429, PALMA A., PIRONDINI T., in Il bilancio d’esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano, 1992, p. 116, CERIANI G., Le strutture obbligatorie del bilancio di esercizio, in AA.VV., L’impresa. Economia - controllo - bilancio – gestione straordinaria. Vol. III, Il bilancio di esercizio, Milano, 1991, p. 217, MIO C., I bilanci delle società dopo il D.L. 127/91: un’indagine empirica, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1995, p. 1184. 11 ed, in particolare, alla dottrina economico-aziendale di tradizione risalente29. Ulteriore avallo in tal senso è poi provenuto dai principi contabili nazionali, in particolare dal Documento n. 12 e dalla successiva elaborazione del Documento Interpretativo n. 130, dove si riporta la seguente dettagliata tassonomia di componenti straordinari di reddito: a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda; b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria; c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria; d) Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa; e) Componenti di reddito relativi a esercizi precedenti; f) Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei Principi contabili adottati; g) Imposte relative a esercizi precedenti31. Si perviene, dunque, ad una riconciliazione con la dottrina economico - aziendale anche se incompleta, per il differente trattamento delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione di cespiti ammortizzabili, sempre straordinarie per la dottrina risalente e considerate tali dal Doc. Int. n. 1 solo qualora riconducibili alle fattispecie sub a), b) e c)32. 29 Si vedano i contributi di POZZA L., L’attuazione della IV direttiva CEE: i componenti straordinari di reddito nel nuovo schema di conto economico”, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1992, p. 91 e ss., e di COLOMBO G.E., in COLOMBO G.E., PORTALE G.B., op. cit., 1994, p. 125. 30 CNDCR, Serie interpretazioni, Doc. n. 1, Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi secondo corretti principi contabili – Documento interpretativo del principio contabile n. 12, marzo 1998, di seguito Doc. Int. n. 1. 31 Il Documento Interpretativo n. 1 fornisce, inoltre, numerose esemplificazioni di ciascuna delle categorie sopra menzionate. 32 Si veda sul punto CODA V., Il concetto di reddito operativo nella riclassificazione del conto economico, in BRUNETTI G., CODA V., FAVOTTO F., op. cit., 1990, p. 14, GUATRI L., op. cit., 1996, p.4, COMOLI M., in COMOLI M., PINI M., Introduzione al bilancio, Etaslibri, 1991, p. 86, nonché POZZA L., op. cit., p. 99. 12 Risulta, tuttavia, arduo rinvenire il tratto comune e distintivo per le fattispecie qualificate come straordinarie nell’estraneità alla gestione ordinaria di cui alla relazione accompagnatoria al D.Lgs. 127/9133. La mancanza di questo comune denominatore della categoria ha fatto sì, inoltre, che la prassi applicativa abbia interpretato in modo disomogeneo - a scapito della comparabilità dei diversi bilanci di esercizio pubblicati - il carattere di straordinarietà delle voci di conto economico, in particolare con riferimento a determinate aree “di confine” quali le plusvalenze e minusvalenze da alienazione cespiti34. Di recente, inoltre, il processo ermeneutico di definizione in termini generali della categoria in oggetto è stato alimentato dal principio CNDCR n. 29 il cui obiettivo è “definire i criteri di rilevazione e rappresentazione […] relativamente a taluni fatti e partite i quali […] hanno caratteristiche di straordinarietà e/o non riferibilità all’attività ordinaria svolta dall’impresa nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio”35. Oggetto del Doc. 29 - oltre ai cambiamenti di stime contabili e agli eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio36 - è dunque la voce E) del Conto Economico ex art. 2425 c.c., nella quale “sono iscritti, oltre che gli effetti delle operazioni ed eventi straordinari […], anche altre fattispecie quali: gli effetti di cambiamenti di principi contabili […] le correzioni di errori [… e] le imposte relative ad esercizi precedenti, anche se non derivanti da operazioni ed eventi straordinari”37. 33 Sul punto concordano i commentatori più recenti: FRANCIA L., I componenti straordinari di reddito: un tentativo di confronto e coordinamento fra i principi contabili italiani e gli international accounting standards, in Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, 2001, p. 238 e POZZOLI M., Elementi di international accounting. Tratti evolutivi, approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili, Milano, 2001, p. 201. 34 Ciò è quanto emerge dalle due ricerche empiriche effettuate da e MIO C., op. cit., 1995, p. 1186 e CORSI K., I componenti straordinari di reddito, in MARCHI L. (a cura di) L’applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese. Best practices della comunicazione economico-finanziaria, Milano, 2000, p. 344 e 347. 35 CNDCR, Documento n. 29, Cambiamenti di principi contabili. Cambiamenti di stime contabili. Correzione di errori. Eventi e operazioni straordinari. Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio, febbraio 2001, paragrafo Scopo e contenuto di questo documento. 36 I quali, in armonia con il principio IAS 8, non danno origine a componenti straordinari di reddito. 37 Doc. n. 29, par. D.III). 13 Qualora tale suddivisione fosse di carattere esaustivo - come pare si distinguerebbe, quindi, nell’ambito dei componenti straordinari tra: a) eventi e operazioni straordinari; b) effetti di cambiamenti di principi contabili; c) correzioni di errori; d) imposte relative ad esercizi precedenti. Potrebbe, pertanto, esservi il dubbio che non fossero più da considerare straordinarie talune fattispecie non facilmente riconducibili alle quattro categorie sopra richiamate, alla luce dagli ulteriori elementi che sono forniti ancora nel Doc. n. 29 per dare un contenuto alla categoria sub a). A tale riguardo, precisa il Doc. n. 29 che: “sono da considerarsi straordinari gli eventi o le operazioni quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) Gli eventi sono casuali e accidentali e le operazioni, connesse o meno a tali eventi, sono estranee all’attività ordinaria dell’impresa […] b) Gli eventi o le operazioni sono infrequenti”. In altri termini, gli eventi sono straordinari quando sono: - casuali, - accidentali e - infrequenti. Le operazioni sono, invece, straordinarie quando sono: - estranee alla attività ordinaria dell’impresa e - infrequenti. In altri termini, non si supera, quantomeno per le operazioni straordinarie, il riferimento di dubbia interpretazione alla estraneità alla gestione ordinaria dell’impresa, mentre si aggiunge la caratterizzazione in termini di infrequenza sia per gli eventi che per le operazioni straordinari. Si potrebbe, dunque, ritenere che le rettifiche a costi e ricavi di esercizi precedenti in conseguenza di sconti, premi o resi, espressamente qualificate come straordinarie dal Doc. Int. n. 1 non siano più da considerarsi straordinarie, in quanto prive del requisito della infrequenza per essere qualificate come evento o operazione 14 straordinaria e non appartenenti alle altre categorie previste dal Doc. n. 2938. A fugare i dubbi in proposito - lasciando spazio, tuttavia, a qualche incogruenza sistematica - è lo stesso Doc. n. 29 che riafferma espressamente la validità della tassonomia dei componenti reddituali di cui al Doc. Int. n. 1, riconoscendo, peraltro, come nessuno dei componenti reddituali ivi indicati come straordinari sarebbe considerato tale anche dagli IAS, fatti salvi gli oneri derivanti da disastri naturali. La ristretta nozione di straordinarietà accolta dai principi contabili internazionali non trova, quindi, ancora spazio nella migliore prassi contabile codificata italiana, sebbene qualche punto in comune con tali principi emerga, nel Doc. n. 29, in particolare dove: - si precisa come la straordinarietà dell’evento o dell’operazione sia un concetto relativo, da determinarsi in funzione della natura degli eventi e operazioni, considerati “in relazione alla normale attività dell’impresa”39; - si esclude l’equiparazione di attività caratteristica e attività ordinaria dell’impresa40; - si elenca una serie di fattispecie espressamente escluse dall’area straordinaria41. 38 Cfr. lettere b), c) e d) supra. Analogamente a quanto previsto dallo IAS 8 (cfr. supra par. 2). In tal senso, prosegue il Doc. n. 29 (Par. D.II), “restano conseguentemente esclusi gli eventi che, pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare, siano connessi alla normale attività (così per esempio il crollo accidentale di uno stabilimento costituisce evento straordinario per un impresa industriale, mentre non è tale per l’impresa assicuratrice che lo abbia assicurato anche se i suoi effetti siano di estrema rilevanza per l’impresa stessa)”. 40 Nelle parole del Doc. n. 29 (Par. D.II): “non si deve confondere l’attività ordinaria dell’impresa con l’attività caratteristica della stessa. Infatti possono spesso configurarsi attività accessorie svolte ordinariamente dall’impresa per integrarne i redditi o perché connesse a vario titolo all’attività principale dell’impresa stessa. Gli effetti economici delle attività accessorie e non caratteristiche vanno rilevati, a seconda della loro natura, tra il valore ed i costi della produzione ovvero tra i proventi ed oneri finanziari”. 41 Si tratta di (Par. D.III): “- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa; - utili o perdite derivanti da variazioni dei cambi; - perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore); - definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti alla ordinaria gestione dell’impresa”. 39 15 In conclusione, quindi: - il Doc. n. 29 non dà un contributo decisivo alla connotazione dell’area straordinaria di cui alla Voce E del Conto Economico ex art. 2425 c.c., pur fornendo alcune specificazioni circa il contenuto dell’attività ordinaria ed alcune linee guida per valutare la straordinarietà di una particolare specie di oneri e proventi straordinari, quali quelli derivanti da operazioni e eventi straordinari; - ne deriva un’area straordinaria che continua a presentarsi come: a) eterogenea, se osservata sulla base del criterio distintivo dell’estraneità alla gestione ordinaria di cui alla Relazione al D.Lgs. 127/91; b) incompatibile, perché notevolmente più estesa, con i principi IAS. 4. L’utilità dei componenti straordinari di reddito per valutare l’operato degli amministratori e apprezzare la capacità reddituale dell’impresa Delineato lo scenario di riferimento si affronta nel presente paragrafo la ricerca, partendo dalla tassonomia di componenti reddituali di natura straordinaria di cui al Doc. Int. n. 1, di un comune denominatore o di una finalità informativa che giustifichi la separata evidenziazione di tali componenti reddituali. In particolare si vorrebbe enucleare un tratto caratteristico di maggiore valore esplicativo della semplice “estraneità alla gestione ordinaria” di cui alla Relazione Ministeriale al D.Lgs. 127/91. Pare possibile affrontare il percorso ermeneutico in parola avvalendosi di alcuni contributi di studiosi di Economia Aziendale che hanno rilevato come: - l’attività straordinaria, così come intesa dal Legislatore, presupponga il principio della competenza economica42; - la nozione di straordinarietà sia legata alla non imputabilità degli effetti di determinati accadimenti agli amministratori43; 42 POZZA L., op. cit., 1992, p. 101. MANNI F., I componenti straordinari nel bilancio di esercizio, in Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, 1997, p. 67; BOCCHINO U., La capacità informativa 43 16 - l’individuazione dei componenti straordinari di reddito sia indispensabile per misurare la performance in senso economico dell’impresa44 o, in altri termini, per valutare la capacità reddituale dell’impresa considerata45. Tenuto conto dei citati contributi si propone un modello interpretativo che si snoda nelle tre proposizioni di seguito riportate: 1) i componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti sono componenti straordinari; 2) i componenti di reddito che scaturiscono da accadimenti i cui effetti non sono imputabili agli amministratori o da accadimenti relativamente a quali gli amministratori devono essere valutati in una prospettiva più ampia di quella del singolo esercizio sono componenti straordinari; 3) i componenti di reddito che non sono espressione della capacità reddituale dell’impresa sono straordinari. La nozione di straordinarietà si lega così al principio cardine della competenza economica ed a due delle finalità del bilancio di esercizio riconosciute da dottrina e prassi contabile, ovvero: - la valutazione dell’operato degli amministratori; - l’apprezzamento della capacità reddituale dell’impresa46. del conto economico nel sistema di bilancio, in Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, 1995, p. 244. Come argomentato supra par. 2, inoltre, anche nei principi IAS 8 e IAS 35 si intravede un legame tra straordinarietà e collocazione al di fuori della sfera di controllo della direzione aziendale. 44 GUATRI L., L’inettitudine dei risultati contabili a esprimere la performance dell’impresa: dall’utile di bilancio al risultato economico integrato, in La valutazione delle aziende, n. 2, 1996, p.4. 45 Sull’utilità delle sintesi di esercizio così come disciplinate dal D.lgs. 127/91 e in particolare della separazione dei componenti reddituali ordinari e straordinari di reddito per esprimere un giudizio sull’economicità dell’impresa ovvero per la valutazione della capacità reddituale della stessa si veda POZZA L., La scomposizione dell’unitaria gestione economica d’impresa nella nuova tavola di sintesi reddituale: alcune riflessioni su finalità, implicazioni e significatività, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1993, p. 1077. Sulla nozione di capacità reddituale, intesa come “attitudine [dell’impresa] a rimunerare in modo congruo nel lungo periodo tutti i fattori da essa impiegati” si veda VIGANO’ A., Le immobilizzazioni tecniche investigate nella dinamica economica d’impresa. Principi e concetti, Milano, 1979, in particolare p. 32 e ss.. 46 In relazione alla enunciazione tra le finalità proprie delle sintesi d’esercizio della valutazione dell’operato degli amministratori e della capacità reddituale dell’impresa si veda IASC, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, par. 17 E’ chiaro, peraltro, che tra le due enunciate finalità conoscitive e il principio di competenza economica, nonché tra le due finalità conoscitive medesime vi sono intense relazioni che sono esplicitate nella figura 1. In particolare: a) la valutazione dell’operato degli amministratori non può prescindere dall’attribuzione ai diversi esercizi dei componenti reddituali secondo il principio della competenza economica, ovvero l’operato degli amministratori è valutato con riferimento ai diversi esercizi in cui l’unitaria gestione aziendale è suddivisa a fini conoscitivi47; b) analogamente la capacità reddituale, evolvendosi nel tempo ed essendo legata alla nozione di reddito di esercizio, è valutabile solo mediante la correlazione - secondo il principio della competenza economica - dei diversi componenti reddituali all’esercizio di riferimento; Fig. 1 Principi e finalità informative su ci si fonda la nozione di straordinarietà dei componenti reddituali Principio della competenza economica economicaeconomicaeconomica a) b) c) Valutazione dell’operato degli amministratori Valutazione della capacità reddituale dell’impresa 14 e 17, e CNDCR, Principi contabili, Doc. n. 11, Bilancio d'esercizio - finalità e postulati, gennaio 1994, par. Identificazione e definizione delle finalità del bilancio d’esercizio e par. Utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione. 47 Spesso, inoltre, gli amministratori sono nominati o confermati in sede di approvazione del bilancio e la deliberazione dell’assemblea concernente l’azione di responsabilità nei confronti degli stessi – ai sensi dell’art. 2393 del codice civile - può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare. 18 c) da ultimo l’operato degli amministratori influenza la capacità reddituale dell’impresa e, di converso, la valutazione della capacità reddituale dell’impresa è altamente rilevante nella valutazione dell’operato degli amministratori dal momento che questi sono, di norma, i responsabili ultimi dell’andamento dell’impresa e del suo perdurare in condizioni di economicità. Ciò premesso è possibile analizzare nuovamente le diverse categorie di componenti reddituali qualificate come straordinarie dal Doc. Int. n. 1, alla luce delle proposizioni sopra riportate. La prima proposizione per cui i componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti sono componenti straordinari giustifica l’inclusione nell’aggregato contraddistinto dalla lettera E) del Conto Economico ex art. 2425 del c.c. dei seguenti componenti reddituali: e) Componenti di reddito relativi a esercizi precedenti48; f) Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei Principi contabili adottati49; 48 Un punto di potenziale contrasto con la dottrina economico-aziendale risalente sussiste a proposito del trattamento delle plusvalenze e minusvalenze emergenti a seguito dell’alienazione di cespiti ammortizzabili. Tali plus e minus valori sono considerati sempre straordinari dalla dottrina in quanto costituiscono una rettifica degli ammortamenti operati negli esercizi precedenti (cfr. supra par. 3). Tali plus e minusvalenze sono, invece, considerate straordinarie dal Doc. Int. n. 1 solo se connesse ad operazioni aventi un rilevante effetto sulla struttura d’azienda. Una possibile spiegazione di tale esclusione dal novero dei componenti straordinari potrebbe essere il collegamento tra l’emersione delle plus o minusvalenze in parola e la formulazione di stime rivelatesi errate sulla vita utile e sul valore di realizzo dei cespiti ammortizzati. La revisione delle stime è, infatti, considerata dal Doc. n. 29 (par. B.III) e dallo Ias 8 (cfr. par. 23) un fenomeno ordinario che non dà origine a componenti straordinari di reddito. Analogamente, la verifica della correttezza delle stime, ovvero l’emersione di quantità certe (la vita utile effettiva e il valore di effettivo realizzo del cespite) e la scomparsa delle correlate quantità stimate (la vita utile stimata e il valore di presunto realizzo del cespite) potrebbe essere considerata di natura ordinaria dal Doc. Int. n. 1, così come, secondo quanto previsto nel Doc. n. 29, le perdite su crediti, derivanti dalla discrepanza tra il valore stimato di realizzo del credito e il valore effettivamente incassato, sono sempre di natura ordinaria. 49 In caso di applicazione retrospettiva e all’inizio dell’esercizio, trattamento contabile di riferimento previsto dal Doc. n. 29 (par. A.III.b), il cambiamento dei criteri contabili comporta, infatti, la rilevazione di un componente straordinario di reddito che rappresenta 19 g) Imposte relative a esercizi precedenti. Si consideri a tal proposito che l’esclusione dal reddito ordinario dei componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti si giustifica anche alla luce delle richiamate finalità di valutazione dell’operato degli amministratori e della capacità reddituale dell’impresa, in quanto - come già si è detto – tali processi valutativi non possono prescindere dalla suddivisione dell’unitario svolgimento della gestione nei diversi esercizi. A sostegno di quanto si afferma si consideri come nel valutare l’operato degli amministratori nel periodo amministrativo di riferimento - ovvero la capacità reddituale dell’impresa espressa nell’esercizio - pare corretto prescindere da sopravvenienze passive o da oneri e proventi non contabilizzati per errore negli esercizi precedenti, ovvero dalla contabilizzazione dell’effetto cumulato, di competenza degli esercizi precedenti, dell’applicazione di un criterio contabile ritenuto corretto in precedenza non applicato. Tali componenti reddituali dovrebbero invece essere considerati nel valutare l’operato degli amministratori o la capacità reddituale dell’impresa con riferimento all’esercizio cui sono correlati secondo il principio della competenza economica. In tal senso i principi IAS sono più radicali dei principi italiani, in quanto, applicando il benchmark treatment previsto dallo Ias 8, la correzione di errori e i cambiamenti dei principi contabili adottati non influenzerebbero in alcun modo il Conto Economico dando origine, invece, ad una rettifica degli utili portati a nuovo dei precedenti esercizi50. Secondo gli IAS, dunque, la correzione di errori e i cambiamenti nei principi contabili adottati non influenzano la misura della performance - né ordinaria né straordinaria - dell’impresa considerata51. l’effetto cumulato, di competenza degli esercizi precedenti, dell’applicazione del criterio contabile ritenuto corretto. Nel reddito ordinario confluisce, invece, il risultato dell’applicazione del corretto criterio contabile all’esercizio corrente. 50 Si noti, inoltre, come il benchmark treatment previsto dallo IAS 8 dovrebbe diventare l’unico consentito secondo le proposte di emendamento allo IAS 8 contenute nel citato Exposure Draft emanato dallo IASB nel Maggio 2002. 51 Sull’impostazione dello IAS 8 si veda ROSCINI VITALI F., Guida operativa ai principi contabili, Milano, 2000, p. 392. Sull’incompatibilità della stessa con il nostro 20 La seconda proposizione precedentemente enunciata riguarda la straordinarietà dei componenti di reddito che scaturiscono da accadimenti i cui effetti non sono imputabili agli amministratori o da accadimenti relativamente a quali gli amministratori devono essere valutati in una prospettiva più ampia di quella del singolo esercizio. Tale proposizione giustifica l’inclusione nel novero dei proventi ed oneri straordinari degli altri componenti reddituali qualificati come tali dal Doc. Int. n. 1 dovendosi distinguere tra: 1) componenti reddituali non imputabili in senso assoluto all’operato agli amministratori; 2) componenti reddituali da valutare in una prospettiva più ampia di quella del singolo esercizio. Nel primo caso ci si riferisce ai componenti reddituali derivanti da eventi casuali, accidentali ed infrequenti. In tal caso si tratta di non imputabilità in senso assoluto per cui sono considerate straordinarie le seguenti fattispecie: b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria52; c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria53; ordinamento si è espressa la Consob nella Comunicazione n. DAC/99016997 dell'11-31999 e in dottrina ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T., op. cit., 1991, p. 530. 52 Tali plus o minusvalenze non dovrebbero, infatti, essere considerate straordinarie in quanto tali, ma solo se derivanti da attività svolte con carattere di occasionalità, essendo in tal senso qualificabili come oneri e proventi fortuiti. Ove l’attività di compravendita di immobili civili o di altri beni non strumentali all’attività produttiva fosse di carattere abituale si potrebbero fare rientrare a pieno titolo le plusvalenze e minusvalenze in discorso nell’attività ordinaria dell’impresa, dal momento che - come si è già avuto modo di chiarire - non vi è alcuna coincidenza tra attività ordinaria e attività caratteristica dell’impresa. 53 Tale fattispecie, di cui il Doc. Int. 1 non fornisce alcuna esemplificazione, pare invero, riguardare accadimenti residuali, riconducibili, comunque, al criterio della non imputabilità agli amministratori. Si consideri a tale riguardo che le svalutazioni eccezionali delle immobilizzazioni confluiscono nella Voce B 10 c) e che le rivalutazioni o svalutazioni delle partecipazioni iscritte in conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo del patrimonio netto vanno rilevate alla voce D18. Per dare contenuto alla fattispecie in discorso rimangono, dunque, solo alcuni casi residuali riconducibili alle proposizioni precedentemente enunciate. 21 d) Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa54. Per quel che riguarda i componenti reddituali derivanti da accadimenti relativamente a quali gli amministratori devono essere valutati in una prospettiva più ampia di quella del singolo esercizio, occorre riferirsi al principio della rilevanza nonché alla scissione del reddito globale dell’impresa nel reddito dei singoli esercizi55. Si considerano, quindi, straordinari quei componenti reddituali originatisi in conseguenza di operazioni di tale rilevanza56 da giustificare la separata evidenziazione nel Conto Economico, stante Ad esempio, secondo POZZOLI M., I componenti straordinari di reddito. Normativa civilistica e prassi contabile, Milano, 2001, P. 41, straordinarie sarebbero le svalutazioni “dovute a fatti normalmente non compresi nell’ambito dell’attività imprenditoriale e non prevedibili al momento dell’iscrizione del bene in bilancio”, mentre nelle rivalutazioni straordinarie potrebbero essere ricomprese quelle derivanti dal venir meno delle cause che hanno determinato una precedente svalutazione di carattere straordinario. 54 La non imputabilità agli amministratori emerge con riferimento a numerose delle esemplificazioni contenute nel Doc. Int. n. 1 quali: - furti e ammanchi di beni (salvo che siano di natura ricorrente o connaturati alla tipologia di attività svolta, dovendosi, in tal caso, presupporre la responsabilità della direzione nel rafforzare il sistema di controllo interno); - oneri derivanti da eventi naturali straordinari; - liberalità ricevute; - multe ammende e penalità originate da eventi eccezionali, imprevedibili e occasionali. Per le altre fattispecie incluse nella categoria dal Doc. Int. n. 1 quali: - la “perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre”, da includere nella Voce E qualora “abbiano natura straordinaria”; - le “indennità varie per rotture di contratti”; - gli “oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell’impresa”, la straordinarietà può essere di volta in volta correlata alla non imputabilità in senso assoluto degli oneri e proventi in discorso agli amministratori ovvero alla connessione dei componenti reddituali con operazioni di grande rilevanza, da cui discende – cfr. infra nel presente paragrafo – una diversa e più ampia prospettiva da adottare per valutare gli amministratori medesimi. 55 Così come descritta in FRATTINI G., op. cit., 2000, p. 23. Il concetto di reddito globale dell’impresa è utilizzato, peraltro, da VIVARELLI A., op. cit., 1991, p. 1465, con segnato riferimento all’individuazione dei componenti reddituali straordinari, giungendo a distinguere tra componenti di reddito straordinari rispetto al reddito globale dell’impresa e componenti di reddito straordinari rispetto al reddito d’esercizio. 56 Si tratta di quelle operazioni che “accompagnano rilevanti mutamenti degli assetti istituzionali dell’impresa o assecondano interventi innovativi degli orientamenti strategici delle combinazioni produttive aziendali” (PROVASOLI A., prefazione a GAREGNANI G.M., PEROTTA R., Le operazioni di gestione straordinaria, Milano, 1999, p. XV). 22 l’intima connessione di tali operazioni sia con la gestione passata che con la gestione futura, risultando invece i confini del singolo esercizio troppo angusti per accogliere in via ordinaria tali componenti reddituali. Ci si riferisce in particolare a: a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda. In altre parole, con riferimento ad accadimenti quali ristrutturazioni, fusioni, scissioni, riconversioni produttive57 o, in generale, ad accadimenti che incidono in maniera rilevante sulla struttura dell’azienda, il giudizio sull’operato degli amministratori dovrebbe essere fornito in un’ottica più ampia di quella del singolo periodo amministrativo. Si giustifica così l’inclusione, tra i proventi e oneri straordinari, dei componenti reddituali derivanti dalle operazioni in discorso, dal momento che tali operazioni dovrebbero essere valutate con particolare riguardo al loro impatto sulla gestione futura, nonché tenendo conto del retaggio della gestione passata58. 57 Di diversa natura, le plusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni, sono riconducibili alla logica della non imputabilità in senso assoluto alla direzione. 58 Tale ordine di argomentazioni pare assumere un certo rilievo anche in una recente Comunicazione della Consob (Comunicazione n. DAC/99008429 dell'8-2-1999), la quale, incentrata sulla negazione del carattere di utilità pluriennale di costi sostenuti per la risoluzione di un contratto di agenzia, qualifica tale onere come straordinario così argomentando: “Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che tra il costo sostenuto per la risoluzione del contratto di agenzia ed il previsto incremento degli utili conseguente all'utilizzo di una propria rete commerciale considerata più efficiente di quella dell'agente, non esistesse una precisa correlazione: l'onere in questione, piuttosto che "causa" del previsto incremento della produttività dell'impresa, costituisce una mera precondizione che permetterà alla "causa" (in questo caso rappresentata dall'utilizzo di una diversa rete commerciale) di produrre quei positivi effetti previsti nei budget dell'emittente. L'onere in esame pertanto è apparso più correttamente assimilabile ad un costo per eliminare delle diseconomie e far recuperare all'azienda competitività sul mercato. Quanto sopra presuppone una qualificazione dello stesso come componente negativo del reddito dell'esercizio, da imputarsi tra gli oneri <straordinari> del conto economico del periodo di riferimento”. Si evidenzia, quindi, l’intima connessione dell’onere in questione con la gestione passata, le cui diseconomie si vogliono eliminare, e con la gestione futura, per la quale l’onere si qualifica come una precondizione per produrre utili, una volta realizzato il 23 Considerazioni analoghe a quelle formulate riguardo alla valutazione dell’operato degli amministratori sono riconducibili alla terza proposizione per cui i componenti di reddito che non sono espressione della capacità reddituale dell’impresa sono considerati straordinari. I componenti reddituali derivanti da eventi casuali, accidentali ed infrequenti, così come non sono in via di principio imputabili agli amministratori, non sono neppure espressione della capacità reddituale dell’impresa, dati i loro intrinseci caratteri di infrequenza, non ripetitività, accidentalità e casualità. Così pure i componenti reddituali derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda non sono espressione della capacità reddituale dell’impresa, derivando invece da operazioni finalizzate ad incidere su tale capacità avendo con un impatto rilevante sulle condizioni di svolgimento della gestione aziendale. In altre parole con riferimento a tali componenti reddituali si inverte il nesso logico tra capacità reddituale e componenti di reddito. Nel caso di specie non è infatti la capacità di reddito che genera i componenti reddituali ma sono i componenti reddituali - ovvero le operazioni dalle quali tali componenti sono originati - che influiscono sulla capacità reddituale. Anche in tale prospettiva si giustifica così l’inserimento di tali proventi e oneri nella categoria dei componenti straordinari. 6. Conclusioni: un quadro ancora in evoluzione I principi contabili italiani e internazionali, nel trattare i componenti straordinari di reddito, pur partendo dalla comune definizione di straordinarietà come chiara distinzione o estraneità rispetto alla attività ordinaria, evidenziano marcate differenze applicative. In ambito italiano un insieme piuttosto ampio di voci reddituali è stato ricondotto alla categoria in oggetto. In ambito internazionale una definizione onnicomprensiva, nella sostanza, di attività ordinaria, ha portato a proibire di fatto - o mutamento nella struttura aziendale consistente nell’utilizzo di una struttura commerciale propria e nella risoluzione del contratto di agenzia. 24 quantomeno a limitare a fattispecie assai rare - i componenti straordinari. Nella prospettiva degli IAS, in particolare, la limitazione dell’area straordinaria è volta ad impedire politiche ai confini del lecito da parte dei redattori del bilancio che - attribuendo la qualifica di straordinari a determinati costi e oneri - vorrebbero deresponsabilizzarsi e garantire la natura non ricorrente e una tantum di voci scomode da giustificare agli occhi degli stakeholders. Recentemente, inoltre, lo IASB ha proposto l’abolizione tout court della categoria degli extraordinary items. Nel presente lavoro si è voluto, peraltro, ribadire come l’individuazione dei componenti straordinari risponda a precise finalità conoscitive - quali la valutazione dell’operato degli amministratori e della capacità reddituale dell’impresa - di primaria importanza per la redazione dei prospetti di sintesi di esercizio. Osservati in tale prospettiva, i recenti sviluppi volti ad eliminare l’area straordinaria del conto economico prefigurano un sensibile depauperamento dell’informativa del bilancio d’esercizio. Si configura una sorta di trade-off tra la limitazione dei margini di manovra a disposizione dei redattori di bilancio e il valore informativo del bilancio medesimo in cui parrebbe prevalere l’istanza di riduzione della discrezionalità tecnica a scapito dell’utilità delle sintesi d’esercizio. Un caveat a tale riguardo pare d’obbligo: nel momento in cui gli amministratori non avessero più a disposizione l’area straordinaria del Conto Economico per confinarvi voci di costo ad essi non imputabili o comunque non espressive della capacità reddituale dell’impresa si potrebbe assistere - con grande confusione dell’utente finale dell’informativa contabile - alla proliferazione di prospetti aggiuntivi pro-forma prodotti dalla direzione dell’impresa al fine di esporre un reddito depurato da proventi e oneri, appunto, straordinari59. 59 In merito alla proliferazione dei prospetti pro-forma si veda THE ECONOMIST, 9 febbraio 2002, The trouble with accounting, p. 64. 25 L’esperienza americana60 pare invece dimostrare come di fronte alla proliferazione di informative finanziarie pro-forma redatte secondo criteri definiti in piena autonomia e non standardizzati la risposta corretta debba essere – più che la riduzione della complessità della redazione del bilancio di esercizio – connaturata alla molteplicità dei fini conoscitivi e dei destinatari propri del documento – una rigorosa definizione dei criteri con cui redigere il bilancio medesimo ed in particolare dei criteri di calcolo degli aggregati intermedi o finali su cui si concentra l’attenzione dei destinatari dell’informativa contabile. 60 In quest’ottica si inquadra l’iniziativa di Standard’s & Poor di definire in maniera rigorosa i core earnings, quale misura del “earnings power of a company’s business”, delle società quotate di Wall Street. Sul punto si veda l’articolo di BYRNES N., DER HOVANESIAN M., Earnings: a cleaner look, Business Week, 27 May 2002, nonché il documento elaborato da Standard & Pooor’s, Measures of Corporate Earnings, 2002, disponibile presso il sito http://www.standardpoor.com 26 OPERE CITATE ALEXANDER D., NOBES.C, Financial accounting. An international introduction, Harlow, 2001. BAVAGNOLI F., Riflessioni economico-aziendali sull’introduzione del requisito della rilevanza (significatività) nel reato di falso in bilancio, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2001, p. 539. BOCCHINO U., La capacità informativa del conto economico nel sistema di bilancio, in Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, 1995, p. 231. BYRNES N., DER HOVANESIAN M., Business Week, 27 May 2002. CAMPRA M., Il bilancio. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia, Milano, 1998. 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