L`ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRINCIPI CONTABILI

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L`ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRINCIPI CONTABILI
FRANCESCO BAVAGNOLI
Ricercatore in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia di Novara
dell’Università del Piemonte Orientale
L’ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRINCIPI
CONTABILI E IL VALORE INFORMATIVO DEI COMPONENTI
STRAORDINARI DI REDDITO1
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La ristretta nozione di straordinarietà accolta nei principi
contabili internazionali - 3. La definizione dei componenti straordinari in ambito italiano:
dalle anodine parole della relazione al D.Lgs. 127/91 alla tassonomia proposta nel principio
contabile n. 12 e nel documento interpretativo. n. 1- 4. L’utilità dei componenti straordinari
di reddito per valutare l’operato degli amministratori e apprezzare la capacità reddituale
dell’impresa - 5. Conclusioni.
1. Introduzione
Sia i principi contabili internazionali IAS che la IV direttiva
europea sui conti annuali delle società prevedono l’evidenziazione in
una voce distinta del Conto Economico dei componenti straordinari di
reddito.
I principi IAS e la IV direttiva non condividono, tuttavia, una
comune nozione di straordinarietà.
La IV Direttiva europea - mediante una definizione piuttosto vaga ha lasciato ampia discrezionalità ai singoli Stati membri nell’adottare
una nozione più o meno estesa di straordinarietà, cosicché in alcun
contesti (Regno Unito) l’area straordinaria è sostanzialmente
inesistente, mentre in altri (Francia, Italia, Spagna) è una parte
rilevante del Conto Economico.
I principi IAS - per contro - definiscono in termini virtualmente
onnicomprensivi l’attività ordinaria limitando a casi eccezionali
(terremoti, disastri naturali, espropriazioni) le fattispecie di natura
straordinaria.
Gli extraordinary items dovrebbero, inoltre, essere aboliti tout
court secondo una recente proposta, formulata originariamente dal
1
Il presente lavoro costituisce uno sviluppo del paper Defining the extraordinary,
presentato al Congresso annuale della European Accounting Association tenutosi a
Coopenaghen dal 25 al 27 Aprile 2002.
1
G4+1 group of accounting standard setters2 e abbracciata
successivamente dallo Iasc Steering Committe nell’ambito del
progetto Reporting performance, nonché recepita nell’Exposure Draft
dello IASB del Maggio 2002.
Tale proposta ha trovato in ambito italiano l’avallo del Comitato
Affari Esteri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
Ragionieri pur a fronte della risalente dottrina economico-aziendale
che sottolinea l’importanza e l’utilità dei componenti straordinari di
reddito3.
L’evoluzione in atto nell’elaborazione dei principi contabili
internazionali assume particolare rilevanza tenuto conto che i principi
IAS dovranno essere adottati a partire dal 2005 per la redazione del
bilancio consolidato delle società quotate europee4 ed in
considerazione del fatto che l’applicazione degli IAS potrebbe essere
estesa ulteriormente ai bilanci d’esercizio delle società quotate e ai
bilanci consolidati e di esercizio delle non quotate per ragioni di
semplicità e per favorire la comparabilità dei bilanci tramite
l’adozione di un unico set di standard contabili.
A fronte del quadro di riferimento sopra delineato il presente studio
si propone di ribadire l’utilità della separata evidenziazione dei
componenti straordinari di reddito - segnatamente secondo le modalità
di identificazione degli stessi prescritte dalla migliore prassi contabile
codificata nei principi contabili nazionali - in relazione a due degli
obiettivi cardine delle sintesi di esercizio ovvero:
- la valutazione dell’operato degli amministratori;
- l’apprezzamento della capacità reddituale dell’impresa.
In tale prospettiva l’abolizione degli extraordinary items dai
prospetti di sintesi redatti in conformità agli IAS - destinata a
2
Organismo composto da rappresentanti degli organismi preposti all’emanazione dei
principi contabili di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.
3
ZAPPA G., Il reddito di impresa, Milano, 1950, p. 303; FERRERO G., Il calcolo
economico del reddito d’esercizio e del capitale di bilancio, Milano, 1981, p.238; CODA
V., in BRUNETTI G., CODA V., FAVOTTO F., Analisi, previsioni, simulazioni
economico-finanziarie d’impresa, Etaslibri, 1990, p.17, GUATRI L., L’inettitudine dei
risultati contabili a esprimere la performance dell’impresa: dall’utile di bilancio al
risultato economico integrato, in La valutazione delle aziende, n. 2, 1996, p.4.
4
Secondo quanto previsto dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo
(PE-CONS 3626/02) approvato il 7 giugno 2002.
2
riflettersi quantomeno sui bilanci consolidati delle società quotate
italiane dal 2005 - comporterebbe una sensibile perdita di valore
informativo degli stessi e in particolare una diminuzione dell’utilità
del bilancio d’esercizio rispetto ai fini sopra delineati.
L’esposizione degli argomenti sopra richiamati procederà
nell’ordine di seguito delineato. Si richiameranno in prima analisi
(par. 2) le previsioni degli IAS sugli extraordinary items e la proposta
di abolire l’area straordinaria del profit and loss account.
Si ripercorrerà poi (par. 3) il processo di definizione dell’area
straordinaria in ambito italiano attraverso le fonti normative e i
principi contabili (di cui uno - il Doc. n. 29 - di recente emanazione)
che hanno cristalizzato le proposizioni elaborate in puncto dalla
risalente dottrina economico-aziendale.
Alla luce di tale disamina si metterà in luce (par. 4) la duplice
valenza informativa dell’area straordinaria del Conto economico, così
come definita dai principi contabili italiani, in relazione a due degli
obiettivi cardine delle sintesi di esercizio: la valutazione dell’operato
degli amministratori e l’apprezzamento della capacità reddituale
dell’impresa.
Da ultimo (par. 5) si prospetteranno alcune ulteriori argomentazioni
che suggeriscono di mantenere la distinzione tra componenti ordinari
e straordinari nel Conto Economico.
2. La ristretta nozione di straordinarietà accolta nei principi
contabili internazionali
Le previsioni degli IAS5 sugli extraordinary items appaiono
principalmente rivolte a limitare la discrezionalità dei redattori del
bilancio in relazione a voci facilmente oggetto di politiche di bilancio
o di operazioni di creative accounting6.
5
Contenute nello International Accounting Standard IAS 8 (revised 1993), Net Profit or
Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies.
6
La tendenza degli IAS a privilegiare regole semplici che limitino la discrezionalità dei
redattori del bilancio risulta, peraltro, essere un tratto distintivo degli stessi secondo
FRATTINI G., Contabilità e bilancio. Principi economici, disciplina giuridica e normativa
fiscale, Milano, 2000, p. 378. Sui componenti straordinari di reddito come oggetto abituale
delle politiche di bilancio si veda ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T., Elementi
straordinari, elementi relativi ad esercizi precedenti, variazioni delle politiche contabili e
3
Recita lo IAS 8: “Extraordinary items are income or expenses that
arise from events or transactions that are clearly distinct from the
ordinary activities of the enterprise and therefore are not expected to
recur frequently or regularly”.
Elemento qualificante di questi componenti reddituali è, dunque,
oltre alla infrequenza, la chiara distinzione rispetto all’attività
ordinaria7, definita in termini talmente ampi da risultare virtualmente
onnicomprensiva. Secondo lo IAS 8: “Ordinary activities are any
activities which are undertaken by an enterprise as part of its business
and such related activities in which the enterprise engages in
furtherance of, incidental to, or arising from these activities”.
L’estensione quasi illimitata dell’area ordinaria del profit and loss
account è, del resto, confermata apertis verbis dallo IAS 8:
- in primo luogo dove si precisa che “virtualmente” tutti i
componenti positivi e negativi di reddito inclusi nel conto economico
hanno natura ordinaria8;
- in secondo luogo dove si qualificano espressamente come
ordinarie determinate voci di costo e di ricavo, richiedendo
unicamente che nell’allegato sia data evidenza della loro natura e del
loro ammontare9.
delle stime: il loro riflesso sul conto economico, in Rivista dei Dottori Commercialisti,
1991, p. 511.
7
Nella versione italiana dei Principi IAS, IASC, Principi contabili internazionali IAS
2000, Milano, 2000, p. 123, ordinary activities è tradotto con attività caratteristica. Pare
tuttavia più corretta la traduzione attività ordinaria riportata in PRICE WATERHOUSE
COOPERS, Principi contabili internazionali. Interpretazioni e confronti, IPSOA, 2001, p.
92, in considerazione del carattere virtualmente onnicomprensivo dell’attività ordinaria così
come definita dallo IAS 8 (cfr. infra nel presente paragrafo) e per evitare fraintendimenti
circa possibili equivalenze tra l’attività ordinaria e l’attività caratteristica. In altre parole, a
parere di chi scrive, per ordinary activities nei principi IAS si intenderebbe l’attività
ordinaria, ricomprendente tutte le attività intraprese da un’impresa nell’ambito della sua
normale attività e tutte le attività connesse svolte dall’impresa, a sostegno dell’attività
normalmente svolta, incidentalmente a tale attività, o derivanti da tale attività.
8
IAS 8, par. 12: “Virtually all items of income and expense included in the
determination of net profit or loss for the period arise in the course of the ordinary
activities of the enterprise. Therefore only on rare occasions does an event or transactions
give rise to an extraordinary item”.
9
Tali componenti reddituali - alcuni dei quali considerati straordinari secondo i principi
contabili italiani, cfr. infra nel par. 3 - sono (IAS 8, par. 18):
“a) la svalutazione di rimanenze al valore netto realizzabile o di immobili, impianti e
macchinari all’ammontare recuperabile, come pure lo storno di tali svalutazioni;
4
Viceversa, gli esempi proposti nello IAS di fatti o operazioni che
generalmente danno origine a componenti straordinari di reddito per la
maggior parte delle imprese sono:
a) l’esproprio di beni;
b) un terremoto o altro disastro naturale10;
Si tratta, dunque, di fattispecie del tutto residuali, che si
caratterizzano per la gravità o rilevanza e per la collocazione al di
fuori del controllo della direzione aziendale11.
La non imputabilità al management è inoltre utilizzata nello IAS 35
in un ragionamento che, a contrario, esclude la natura straordinaria
dei componenti reddituali legati alle discontinuing operations12.
Dal quadro così delineato discende una nozione di straordinarietà
assai restrittiva. Così restrittiva che, secondo alcuni, i componenti
b) una riorganizzazione delle attività di un’impresa e lo storno di eventuali
accantonamenti per i costi di riorganizzazione;
c) cessione di elementi di immobili, impianti e macchinari;
d) cessioni di investimenti finanziari a lungo termine;
e) cessazione di attività;
f) transazioni di controversie; e
g) altri storni di accantonamenti”.
10
La straordinarietà dell’evento o dell’operazione deve, comunque, essere giudicata in
relazione alla particolare natura dell’attività dell’impresa osservata. In particolare (par. 13):
“perdite sostenute in seguito a un terremoto possono essere considerate componenti
straordinari per molte imprese. Reclami di assicurati in seguito a un terremoto non si
qualificano, però, come elemento straordinario per un’impresa di assicurazioni che
assicuri contro tali rischi” (IASC, Principi contabili internazionali IAS 2000, op. cit., p.
124).
11
Secondo POZZOLI M., Elementi di international accounting. Tratti evolutivi,
approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili, Milano, 2001, p. 155, sulla base degli esempi
riportati si evince come “il fatto che determina l’inserimento delle poste tra gli elementi
straordinari deve essere alquanto grave per determinare tale imputazione e sempre
estraneo al controllo aziendale”.
Sulla nozione di rilevanza o significatività sia consentito rimandare a quanto
argomentato in BAVAGNOLI F., Riflessioni economico-aziendali sull’introduzione del
requisito della rilevanza (significatività) nel reato di falso in bilancio, in Rivista dei Dottori
Commercialisti, 2001, p. 539 ss..
12
Il ragionamento è il seguente: i componenti di reddito derivanti da discontinuing
operations (o attività destinate a cessare) devono essere inclusi nel risultato della gestione
ordinaria dal momento che la cessazione di un’attività deriva da una decisione del
management e, quindi, non può collocarsi al di fuori del controllo della direzione aziendale
(IAS 35, Attività destinate a cessare, par. 42).
5
straordinari sarebbero sostanzialmente proibiti dallo IASC13, in
armonia con l’orientamento della dottrina britannica che vede, in
particolare negli oneri straordinari, un “refugium peccatorum” per
voci di costo difficili da giustificare e di cui si vorrebbe garantire la
natura non ricorrente proprio tramite la qualifica di straordinari14.
A fronte di una definizione che, quindi, quasi esclude l’esistenza di
un utile o perdita di carattere straordinario, vi è, peraltro, da
riscontrare una certa reticenza, da parte delle imprese che affermano di
redigere il bilancio secondo i principi IAS, a contenere l’area
straordinaria entro i limiti dagli stessi dettati. Tale reticenza è, in molti
casi, imputabile alla maggiore ampiezza dell’area straordinaria negli
standard locali, rispetto a quanto previsto dallo IAS 815.
Forse anche alla luce di tali difficoltà nel far rispettare una nozione
di straordinarietà così restrittiva, si sta progressivamente affermando
13
Secondo il G4+1 group of accounting standard-setters (Position Paper. Reporting
Financial Performance: proposals for change, 1999, Cap 5, par. 1) “Extraordinary items
are also virtually prohibited by IASC”.
14
Così POZZOLI M., op. cit., 2001, p. 155. Si noti, a tal proposito, come il principio
contabile inglese, FRS 3, sia altrettanto se non ancora più restrittivo (tanto da non fornire
alcun esempio concreto della fattispecie in oggetto), nella parte relativa ai componenti
straordinari, di seguito riportata:
“Extraordinary items: Material items possessing a high degree of abnormality which
arise from events or transactions that fall outside the ordinary activities of the reporting
entity and which are not expected to recur. They do not include exceptional items nor they
include prior period items merely because they relate to a prior period.
Ordinary activities: Any activities which are undertaken by a reporting entity as part of
its business and such related activities in which the reporting entity engages in furtherance
of, incidental to, or arising from, these activities.
Ordinary activities include the effects on the reporting entity of any event in the various
environments in which it operates, including the political, regulatory, economic and
geographical environments, irrespective of the frequency or unusual nature of the events.
In view of the extreme rarity of such items no examples are provided”.
15
Questo è quanto emerge da uno studio effettuato sui bilanci del 1996 di 49 imprese
che hanno affermato di aver redatto tali bilanci secondo i principi IAS (STREET D.L.,
GRAY S.J., BRYANT S.M., Acceptance and Observance of International Accounting
Standards: An Empirical Study of Companies Claiming to Comply with IASs , in The
International Journal of Accounting, 1999, Vol. 34, No. 1, p. 11-48). Nello studio l’area
degli extraordinary items è indicata tra le “main area of non compliance”, in quanto il 20%
del campione osservato viola “the IASC’s strict guidelines on extraordinary items”. Per
quanto riguarda le imprese italiane osservate, risulta che queste abbiano violato lo IAS 8
per aver inserito tra gli extraordinary items plusvalenze e minusvalenze da alienazione
cespiti, espressamente qualificate come ordinarie dal principio internazionale (par. 18).
6
l’idea di abolire tout court i componenti straordinari di reddito. Tale
idea è stata inizialmente promossa dal G4+1 group of accounting
standard-setters, nel documento Reporting Financial Performance:
proposals for change, (1999), dove si propone una tripartizione delle
voci reddituali in:
- results of operating (or trading) activities;
- results of financing and other treasury activities;
- other gains and losses,
prescindendo, dunque, dalla distinzione tra ordinario e
straordinario.
Lo IASB ha a tal proposito richiesto i commenti degli operatori
interessati, tra i quali si segnala l’intervento della Commissione
Internazionale del CNDCR16 che ha condiviso l’opportunità
dell’abolizione della categoria degli extraordinary item, in favore di
una semplice evidenziazione degli abnormal/exceptional items come
sottovoce della categoria di pertinenza, accompagnata dall’indicazione
della composizione degli abnormal/exceptional items nell’allegato.
La proposta del G4+1 è stata successivamente abbracciata dallo
IASC Steering Committe, nell’ambito del progetto in corso presso lo
IASB volto a ridefinire le modalità di rappresentazione della
performance aziendale17.
Nel Report presentato recentemente dallo Iasc Steering Committe18
si sottolinea, in particolare, come i componenti reddituali qualificati
correntemente come straordinari rientrino nel normale rischio di
impresa e come, pertanto, tali componenti non debbano essere
aggregati ed esposti in un’area separata del conto economico.
Ancora secondo lo Iasc Steering Committee, la natura - e non la
grandezza o frequenza - dell’operazione o dell’evento dovrebbe
determinare le modalità di esposizione nel conto economico dei costi e
dei ricavi correlati all’evento o operazione. Se il management ritiene
che un evento o un’operazione non è destinato a ripetersi
16
MESSINA G., Reporting Financial Performance, disponibile presso
http://www.iasc.org.uk.
17
Sullo stato avanzamento lavori del progetto in parola sono disponibili degli
aggiornamenti sul sito www.iasc.org.uk.
18
IASC Steering Committee Report, Reporting performance, Report from the IASC
Steering Committee on Reporting financial performance. Draft statement of principles.
Reporting Recognised income and expense, 2001, disponibile presso www.iasc.org.uk.
7
frequentemente o regolarmente dovrebbe semplicemente esplicitarlo
nella nota integrativa.
Da ultimo, l’abolizione degli extraordinary items è stata recepita
nel Exposure Draft emanato dallo IASB nel Maggio del 200219 nel
quale si riprendono le considerazioni già esposte nel Report dello Iasc
Steering Committee e si propone la conseguente riformulazione dello
IAS 1, dello IAS 8 e di tutti gli altri principi IAS dove si fa riferimento
alla nozione di componenti straordinari di reddito.
3. La definizione dei componenti straordinari in ambito italiano:
dalle anodine parole della relazione al D.Lgs. 127/91 alla tassonomia
proposta nel principio contabile n. 12 e nel documento interpretativo
n. 1
La prospettiva di abolire i componenti straordinari di reddito
contrasta con la risalente dottrina economico - aziendale italiana e con
gli stessi principi contabili nazionali che attribuiscono all’area
straordinaria del conto economico particolare valenza informativa20
oltre a fornire utili indicazioni alla prassi applicativa per discernere tra
ordinario e straordinario.
Di tali indicazioni si occupa il presente paragrafo che prende le
mosse dalla dottrina antecedente all’emanazione del D.Lgs. 127/91,
per mettere in luce come le proposizioni elaborate da tale dottrina
siano state sostanzialmente recepite dai principi contabili nazionali
che hanno integrato ed interpretato lo scarno dettato normativo del
19
IASB Exposure Draft of Proposed Improvements to International Accounting
Standards, Maggio 2002, disponibile al sito www.iasb.org.uk.
20
Sull’utilità della distinzione tra componenti ordinari e straordinari di reddito si veda
ZAPPA G., Il reddito di impresa, Milano, 1950, p. 303, e successivamente, tra gli altri,
FERRERO G., Il calcolo economico del reddito d’esercizio e del capitale di bilancio,
Milano, 1981, p.238, CODA V., in BRUNETTI G., CODA V., FAVOTTO F., Analisi,
previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, Etaslibri, 1990, p.17, GUATRI
L., L’inettitudine dei risultati contabili a esprimere la performance dell’impresa: dall’utile
di bilancio al risultato economico integrato, in La valutazione delle aziende, n. 2, 1996,
p.4.
Tale impostazione è condivisa dai principi contabili. In particolare, nel CNDCR, Doc. n.
12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di
servizi, gennaio 1994 (di seguito Doc. n.12) si evidenzia come “il conto economico
dovrebbe evidenziare risultati intermedi significativi atti ad assicurare l’obiettivo
dell’organica conoscenza della gestione ordinaria e straordinaria”.
8
D.Lgs. 127/91, che prevede, in conformità alla IV direttiva europea, le
voci E. 20 e E. 21 oneri e proventi straordinari.
Si osserva in primo luogo a tal proposito come autorevole dottrina21
abbia definito ordinario “il reddito che risulta dalle operazioni nelle
quali abitualmente, secondo l’ordine consueto e duraturo delle cose,
si svolge l’attività lucrativa dell’azienda”, mentre “straordinari sono
[…] i componenti del reddito essenzialmente mutevoli, occasionali,
non destinati a rinnovarsi, ché sporadiche e non ricorrenti sono le
circostanze dalle quali derivano”22.
Riconosciuto che “le condizioni dell’assegnazione dei componenti
del reddito all’una o all’altra delle categorie accennate, difficilmente
si possono enunciare in modo generico, con parole meno
imprecise”23, è ancora la stessa dottrina a individuare le seguenti
cinque classi di componenti di reddito di natura straordinaria:
“a) le variazioni che derivano da un eccezionale ordine di attività
da parte dell’amministrazione, o da singole inconsuete operazioni di
gestione;
b) le variazioni fortuite dovute al caso od alla congiuntura […];
c) le variazioni rettificative di costi, ricavi, perdite o profitti,
rilevati in passati esercizi […];
d) le variazioni, che […] rilevano differenze tra i valori di conto
già attribuibili a determinate immobilizzazioni, ed il ricavo effettivo
che dalla loro vendita si è ritratto […];
21
ZAPPA G., op. cit., 1950, p. 304. Tale dottrina è riconosciuta, oltreché in ambito
economico-aziendale (si veda infra nel presente paragrafo), anche in ambito giuridico. Si
veda, ad esempio, QUATRARO B., D’AMORA S., Il bilancio d’esercizio e consolidato
delle imprese ordinarie, bancarie, finanziarie, sportive ed assicurative. Problematiche
civili, penali e tributarie, Milano, Tomo I, 1998, p. 238.
22
In maniera non dissimile da ZAPPA G., cit., ONIDA P., Il bilancio d’esercizio nelle
imprese, Milano, Giuffrè, 1974, p. 50, definisce straordinari quei componenti di reddito
“che non derivano dall’attività consueta o tipica dell’impresa o che non si ripetono
periodicamente, con regolarità, o che appaiono imprevedibili”.
Assume come criterio distintivo il concetto di periodicità DE DOMINICIS U., Lezioni
di ragioneria generale, vol. 3, Bologna, 1966, p. 279.
23
ZAPPA G, op. cit., 1950, p. 304, il quale precisa come “solo una fondata e concreta
conoscenza dell’intimo svolgersi della gestione nelle singole imprese potrebbe essere una
valida guida allo scopo”. Sulle difficoltà insite nella definizione dei componenti
straordinari di reddito si veda anche ONIDA P., op. cit., 1974, p. 50.
9
e) le variazioni che derivano da mutamento nei criteri applicati
alla valutazione degli elementi patrimoniali”24.
Tale impostazione, in particolare la tassonomia sopra evidenziata,
influenza largamente la dottrina successiva25.
La distinzione tra componenti ordinari e straordinari di reddito
acquista poi particolare rilevanza a seguito del recepimento nel nostro
ordinamento, avvenuto con il D.Lgs. 9 aprile 1991 n.127, della IV
direttiva CEE sugli schemi di bilancio.
Ciò in quanto né il legislatore comunitario, né quello italiano,
forniscono indicazioni univoche in merito ai criteri con cui
discriminare componenti straordinari e ordinari di reddito, pur
prevedendo esplicitamente tale distinzione nello schema di Conto
Economico.
Sul punto, il legislatore comunitario si limita a prevedere (all’art.
29.1 della IV direttiva):
- l’inclusione nella voce proventi e oneri straordinari dei “proventi
e [degli] oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società”;
- l’indicazione (all’art. 29.2) nell’allegato della natura e importo di
tali componenti straordinari, qualora ciò sia significativo ai fini
dell’apprezzamento del risultato di esercizio.
Con formulazione non esente da ambiguità, il legislatore
comunitario richiede, inoltre, che sia fornito lo stesso dettaglio
nell’allegato per i proventi e gli oneri “imputabili ad altro esercizio”26.
24
ZAPPA G, op. cit., 1950, p. 305.
Per delle esemplificazioni simili a quelle enunciate da ZAPPA G. si veda DEZZANI
F., La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo il progetto di
legge delegata per il recepimento della IV direttiva CEE, in Studi in onore di Ubaldo de
Dominicis, Trieste, 1991, 1394, VIVARELLI A., Un principio contabile da puntualizzare:
la distinzione fra componenti ordinari e straordinari del reddito, in Studi in onore di
Ubaldo de Dominicis, Trieste, 1991, p. 1465, GABROVEC MEI O., Sistemi contabili e
strutture del conto del risultato economico, Padova, 1995, p. 157.
26
Sul punto VIVARELLI A., op. cit., 1991, p. 1462, COLOMBO G.E., in COLOMBO
G.E., PORTALE G.B., Trattato sulle società per azioni. Bilancio d’esercizio e consolidato,
Torino, 1994, p. 122. Sulla definizione offerta dalla IV direttiva per le attività di natura
straordinaria, giudicata “eccessivamente generica e completamente priva di specificazioni”,
SUPERTI FURGA F., Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea,
Milano, 1997, p. 77. La genericità delle previsioni della direttiva risulta, inoltre, confermata
dalle differenze emerse negli Stati membri, nel dare attuazione alle previsioni dell’art. 29,
dando luogo a definizioni più o meno restrittive dei componenti straordinari di reddito (a
titolo esemplificativo più restrittive nel Regno Unito e meno in Italia). Sul punto
25
10
Recependo il disposto normativo comunitario, il legislatore italiano,
nel novato art. 2425 c.c., senza chiarire quale sia il tratto caratteristico
dell’area straordinaria, ha previsto la Voce:
• E) Proventi e oneri straordinari
composta dalle seguenti sottovoci:
• 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze i cui
ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
• 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e
delle imposte relative a esercizi precedenti27.
Né un contributo decisivo alla definizione dei limiti dell’area
contraddistinta dalla lettera E) è provenuto dalla relazione
accompagnatoria al D.Lgs. 127/91, che rimanda al requisito della
estraneità alla gestione ordinaria, piuttosto vago e di dubbia
interpretazione in assenza di una chiara definizione dell’estensione e
dei confini dell’attività ordinaria28.
Per dare contenuto alle voci reddituali afferenti la gestione
straordinaria è stato, quindi, naturale riferirsi a fonti extranormative
MOSCONI M., Il bilancio di esercizio in Italia, Francia, Germania e Regno Unito: un
‘analisi comparativa, in VIGANO’ A (a cura di), Elementi di ragioneria internazionale,
Milano, 1997, p. 369-373. Per un’analisi degli schemi di bilancio di alcuni Paesi europei
con vari dettagli sulla composizione dell’area straordinaria del conto economico si veda
CAMPRA M., Il bilancio. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia, Milano, 1998.
27
In conformità alla normativa comunitaria all’art. 2426 n. 13), si prevede, inoltre, che
in Nota Integrativa sia esposta “la composizione delle voci ‘proventi straordinari’ e ‘oneri
straordinari’ del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile”.
28
Di seguito si riporta il brano della Relazione ministeriale di accompagnamento al
D.Lgs. 9 aprile 1991 n.127: “L’aggettivo straordinari, riferito a proventi e oneri, non
allude all’eccezionalità o anormalità dell’evento (…) bensì all’estraneità, della fonte del
provento e dell’onere, all’attività ordinaria”.
Ampia parte della dottrina concorda su come la Relazione non dia un contributo decisivo al
processo ermeneutico di identificazione dei componenti straordinari di reddito. In tal senso
FRATTINI G., op. cit., 2000, p. 429, PALMA A., PIRONDINI T., in Il bilancio
d’esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano,
1992, p. 116, CERIANI G., Le strutture obbligatorie del bilancio di esercizio, in AA.VV.,
L’impresa. Economia - controllo - bilancio – gestione straordinaria. Vol. III, Il bilancio di
esercizio, Milano, 1991, p. 217, MIO C., I bilanci delle società dopo il D.L. 127/91:
un’indagine empirica, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1995, p. 1184.
11
ed, in particolare, alla dottrina economico-aziendale di tradizione
risalente29.
Ulteriore avallo in tal senso è poi provenuto dai principi contabili
nazionali, in particolare dal Documento n. 12 e dalla successiva
elaborazione del Documento Interpretativo n. 130, dove si riporta la
seguente dettagliata tassonomia di componenti straordinari di reddito:
a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con
rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda;
b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di
immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva e non
afferenti la gestione finanziaria;
c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di
natura straordinaria;
d) Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da
fatti estranei alla gestione dell'impresa;
e) Componenti di reddito relativi a esercizi precedenti;
f) Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei Principi
contabili adottati;
g) Imposte relative a esercizi precedenti31.
Si perviene, dunque, ad una riconciliazione con la dottrina
economico - aziendale anche se incompleta, per il differente
trattamento delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione di cespiti
ammortizzabili, sempre straordinarie per la dottrina risalente e
considerate tali dal Doc. Int. n. 1 solo qualora riconducibili alle
fattispecie sub a), b) e c)32.
29
Si vedano i contributi di POZZA L., L’attuazione della IV direttiva CEE: i
componenti straordinari di reddito nel nuovo schema di conto economico”, in Rivista dei
Dottori Commercialisti, 1992, p. 91 e ss., e di COLOMBO G.E., in COLOMBO G.E.,
PORTALE G.B., op. cit., 1994, p. 125.
30
CNDCR, Serie interpretazioni, Doc. n. 1, Classificazione nel conto economico dei
costi e ricavi secondo corretti principi contabili – Documento interpretativo del principio
contabile n. 12, marzo 1998, di seguito Doc. Int. n. 1.
31
Il Documento Interpretativo n. 1 fornisce, inoltre, numerose esemplificazioni di
ciascuna delle categorie sopra menzionate.
32
Si veda sul punto CODA V., Il concetto di reddito operativo nella riclassificazione
del conto economico, in BRUNETTI G., CODA V., FAVOTTO F., op. cit., 1990, p. 14,
GUATRI L., op. cit., 1996, p.4, COMOLI M., in COMOLI M., PINI M., Introduzione al
bilancio, Etaslibri, 1991, p. 86, nonché POZZA L., op. cit., p. 99.
12
Risulta, tuttavia, arduo rinvenire il tratto comune e distintivo per le
fattispecie qualificate come straordinarie nell’estraneità alla gestione
ordinaria di cui alla relazione accompagnatoria al D.Lgs. 127/9133.
La mancanza di questo comune denominatore della categoria ha
fatto sì, inoltre, che la prassi applicativa abbia interpretato in modo
disomogeneo - a scapito della comparabilità dei diversi bilanci di
esercizio pubblicati - il carattere di straordinarietà delle voci di conto
economico, in particolare con riferimento a determinate aree “di
confine” quali le plusvalenze e minusvalenze da alienazione cespiti34.
Di recente, inoltre, il processo ermeneutico di definizione in termini
generali della categoria in oggetto è stato alimentato dal principio
CNDCR n. 29 il cui obiettivo è “definire i criteri di rilevazione e
rappresentazione […] relativamente a taluni fatti e partite i quali […]
hanno caratteristiche di straordinarietà e/o non riferibilità all’attività
ordinaria svolta dall’impresa nell’esercizio in cui sono rilevati in
bilancio”35.
Oggetto del Doc. 29 - oltre ai cambiamenti di stime contabili e agli
eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio36 - è dunque la
voce E) del Conto Economico ex art. 2425 c.c., nella quale “sono
iscritti, oltre che gli effetti delle operazioni ed eventi straordinari […],
anche altre fattispecie quali: gli effetti di cambiamenti di principi
contabili […] le correzioni di errori [… e] le imposte relative ad
esercizi precedenti, anche se non derivanti da operazioni ed eventi
straordinari”37.
33
Sul punto concordano i commentatori più recenti: FRANCIA L., I componenti
straordinari di reddito: un tentativo di confronto e coordinamento fra i principi contabili
italiani e gli international accounting standards, in Rivista Italiana di Ragioneria ed
Economia Aziendale, 2001, p. 238 e POZZOLI M., Elementi di international accounting.
Tratti evolutivi, approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili, Milano, 2001, p. 201.
34
Ciò è quanto emerge dalle due ricerche empiriche effettuate da e MIO C., op. cit.,
1995, p. 1186 e CORSI K., I componenti straordinari di reddito, in MARCHI L. (a cura di)
L’applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese. Best practices della
comunicazione economico-finanziaria, Milano, 2000, p. 344 e 347.
35
CNDCR, Documento n. 29, Cambiamenti di principi contabili. Cambiamenti di stime
contabili. Correzione di errori. Eventi e operazioni straordinari. Fatti intervenuti dopo la
data di chiusura dell’esercizio, febbraio 2001, paragrafo Scopo e contenuto di questo
documento.
36
I quali, in armonia con il principio IAS 8, non danno origine a componenti
straordinari di reddito.
37
Doc. n. 29, par. D.III).
13
Qualora tale suddivisione fosse di carattere esaustivo - come pare si distinguerebbe, quindi, nell’ambito dei componenti straordinari tra:
a) eventi e operazioni straordinari;
b) effetti di cambiamenti di principi contabili;
c) correzioni di errori;
d) imposte relative ad esercizi precedenti.
Potrebbe, pertanto, esservi il dubbio che non fossero più da
considerare straordinarie talune fattispecie non facilmente
riconducibili alle quattro categorie sopra richiamate, alla luce dagli
ulteriori elementi che sono forniti ancora nel Doc. n. 29 per dare un
contenuto alla categoria sub a).
A tale riguardo, precisa il Doc. n. 29 che: “sono da considerarsi
straordinari gli eventi o le operazioni quando ricorrono entrambe le
seguenti condizioni:
a) Gli eventi sono casuali e accidentali e le operazioni, connesse o
meno a tali eventi, sono estranee all’attività ordinaria dell’impresa
[…]
b) Gli eventi o le operazioni sono infrequenti”.
In altri termini, gli eventi sono straordinari quando sono:
- casuali,
- accidentali e
- infrequenti.
Le operazioni sono, invece, straordinarie quando sono:
- estranee alla attività ordinaria dell’impresa e
- infrequenti.
In altri termini, non si supera, quantomeno per le operazioni
straordinarie, il riferimento di dubbia interpretazione alla estraneità
alla gestione ordinaria dell’impresa, mentre si aggiunge la
caratterizzazione in termini di infrequenza sia per gli eventi che per le
operazioni straordinari.
Si potrebbe, dunque, ritenere che le rettifiche a costi e ricavi di
esercizi precedenti in conseguenza di sconti, premi o resi,
espressamente qualificate come straordinarie dal Doc. Int. n. 1 non
siano più da considerarsi straordinarie, in quanto prive del requisito
della infrequenza per essere qualificate come evento o operazione
14
straordinaria e non appartenenti alle altre categorie previste dal Doc.
n. 2938.
A fugare i dubbi in proposito - lasciando spazio, tuttavia, a qualche
incogruenza sistematica - è lo stesso Doc. n. 29 che riafferma
espressamente la validità della tassonomia dei componenti reddituali
di cui al Doc. Int. n. 1, riconoscendo, peraltro, come nessuno dei
componenti reddituali ivi indicati come straordinari sarebbe
considerato tale anche dagli IAS, fatti salvi gli oneri derivanti da
disastri naturali.
La ristretta nozione di straordinarietà accolta dai principi contabili
internazionali non trova, quindi, ancora spazio nella migliore prassi
contabile codificata italiana, sebbene qualche punto in comune con tali
principi emerga, nel Doc. n. 29, in particolare dove:
- si precisa come la straordinarietà dell’evento o dell’operazione sia
un concetto relativo, da determinarsi in funzione della natura degli
eventi e operazioni, considerati “in relazione alla normale attività
dell’impresa”39;
- si esclude l’equiparazione di attività caratteristica e attività
ordinaria dell’impresa40;
- si elenca una serie di fattispecie espressamente escluse dall’area
straordinaria41.
38
Cfr. lettere b), c) e d) supra.
Analogamente a quanto previsto dallo IAS 8 (cfr. supra par. 2). In tal senso, prosegue
il Doc. n. 29 (Par. D.II), “restano conseguentemente esclusi gli eventi che, pur accidentali e
non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare, siano connessi alla normale
attività (così per esempio il crollo accidentale di uno stabilimento costituisce evento
straordinario per un impresa industriale, mentre non è tale per l’impresa assicuratrice che
lo abbia assicurato anche se i suoi effetti siano di estrema rilevanza per l’impresa stessa)”.
40
Nelle parole del Doc. n. 29 (Par. D.II): “non si deve confondere l’attività ordinaria
dell’impresa con l’attività caratteristica della stessa. Infatti possono spesso configurarsi
attività accessorie svolte ordinariamente dall’impresa per integrarne i redditi o perché
connesse a vario titolo all’attività principale dell’impresa stessa. Gli effetti economici delle
attività accessorie e non caratteristiche vanno rilevati, a seconda della loro natura, tra il
valore ed i costi della produzione ovvero tra i proventi ed oneri finanziari”.
41
Si tratta di (Par. D.III):
“- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
- utili o perdite derivanti da variazioni dei cambi;
- perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
- definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti alla ordinaria
gestione dell’impresa”.
39
15
In conclusione, quindi:
- il Doc. n. 29 non dà un contributo decisivo alla connotazione
dell’area straordinaria di cui alla Voce E del Conto Economico ex art.
2425 c.c., pur fornendo alcune specificazioni circa il contenuto
dell’attività ordinaria ed alcune linee guida per valutare la
straordinarietà di una particolare specie di oneri e proventi
straordinari, quali quelli derivanti da operazioni e eventi straordinari;
- ne deriva un’area straordinaria che continua a presentarsi come:
a) eterogenea, se osservata sulla base del criterio distintivo
dell’estraneità alla gestione ordinaria di cui alla Relazione al D.Lgs.
127/91;
b) incompatibile, perché notevolmente più estesa, con i principi
IAS.
4. L’utilità dei componenti straordinari di reddito per valutare
l’operato degli amministratori e apprezzare la capacità reddituale
dell’impresa
Delineato lo scenario di riferimento si affronta nel presente
paragrafo la ricerca, partendo dalla tassonomia di componenti
reddituali di natura straordinaria di cui al Doc. Int. n. 1, di un comune
denominatore o di una finalità informativa che giustifichi la separata
evidenziazione di tali componenti reddituali.
In particolare si vorrebbe enucleare un tratto caratteristico di
maggiore valore esplicativo della semplice “estraneità alla gestione
ordinaria” di cui alla Relazione Ministeriale al D.Lgs. 127/91.
Pare possibile affrontare il percorso ermeneutico in parola
avvalendosi di alcuni contributi di studiosi di Economia Aziendale che
hanno rilevato come:
- l’attività straordinaria, così come intesa dal Legislatore,
presupponga il principio della competenza economica42;
- la nozione di straordinarietà sia legata alla non imputabilità degli
effetti di determinati accadimenti agli amministratori43;
42
POZZA L., op. cit., 1992, p. 101.
MANNI F., I componenti straordinari nel bilancio di esercizio, in Rivista Italiana di
Ragioneria ed Economia Aziendale, 1997, p. 67; BOCCHINO U., La capacità informativa
43
16
- l’individuazione dei componenti straordinari di reddito sia
indispensabile per misurare la performance in senso economico
dell’impresa44 o, in altri termini, per valutare la capacità reddituale
dell’impresa considerata45.
Tenuto conto dei citati contributi si propone un modello
interpretativo che si snoda nelle tre proposizioni di seguito riportate:
1) i componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti
sono componenti straordinari;
2) i componenti di reddito che scaturiscono da accadimenti i cui
effetti non sono imputabili agli amministratori o da accadimenti
relativamente a quali gli amministratori devono essere valutati in una
prospettiva più ampia di quella del singolo esercizio sono componenti
straordinari;
3) i componenti di reddito che non sono espressione della capacità
reddituale dell’impresa sono straordinari.
La nozione di straordinarietà si lega così al principio cardine della
competenza economica ed a due delle finalità del bilancio di esercizio
riconosciute da dottrina e prassi contabile, ovvero:
- la valutazione dell’operato degli amministratori;
- l’apprezzamento della capacità reddituale dell’impresa46.
del conto economico nel sistema di bilancio, in Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia
Aziendale, 1995, p. 244.
Come argomentato supra par. 2, inoltre, anche nei principi IAS 8 e IAS 35 si intravede
un legame tra straordinarietà e collocazione al di fuori della sfera di controllo della
direzione aziendale.
44
GUATRI L., L’inettitudine dei risultati contabili a esprimere la performance
dell’impresa: dall’utile di bilancio al risultato economico integrato, in La valutazione delle
aziende, n. 2, 1996, p.4.
45
Sull’utilità delle sintesi di esercizio così come disciplinate dal D.lgs. 127/91 e in
particolare della separazione dei componenti reddituali ordinari e straordinari di reddito per
esprimere un giudizio sull’economicità dell’impresa ovvero per la valutazione della
capacità reddituale della stessa si veda POZZA L., La scomposizione dell’unitaria gestione
economica d’impresa nella nuova tavola di sintesi reddituale: alcune riflessioni su finalità,
implicazioni e significatività, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1993, p. 1077. Sulla
nozione di capacità reddituale, intesa come “attitudine [dell’impresa] a rimunerare in modo
congruo nel lungo periodo tutti i fattori da essa impiegati” si veda VIGANO’ A., Le
immobilizzazioni tecniche investigate nella dinamica economica d’impresa. Principi e
concetti, Milano, 1979, in particolare p. 32 e ss..
46
In relazione alla enunciazione tra le finalità proprie delle sintesi d’esercizio della
valutazione dell’operato degli amministratori e della capacità reddituale dell’impresa si
veda IASC, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, par.
17
E’ chiaro, peraltro, che tra le due enunciate finalità conoscitive e il
principio di competenza economica, nonché tra le due finalità
conoscitive medesime vi sono intense relazioni che sono esplicitate
nella figura 1. In particolare:
a) la valutazione dell’operato degli amministratori non può
prescindere dall’attribuzione ai diversi esercizi dei componenti
reddituali secondo il principio della competenza economica, ovvero
l’operato degli amministratori è valutato con riferimento ai diversi
esercizi in cui l’unitaria gestione aziendale è suddivisa a fini
conoscitivi47;
b) analogamente la capacità reddituale, evolvendosi nel tempo ed
essendo legata alla nozione di reddito di esercizio, è valutabile solo
mediante la correlazione - secondo il principio della competenza
economica - dei diversi componenti reddituali all’esercizio di
riferimento;
Fig. 1 Principi e finalità informative su ci si fonda la nozione di
straordinarietà dei componenti reddituali
Principio della competenza economica
economicaeconomicaeconomica
a)
b)
c)
Valutazione dell’operato
degli amministratori
Valutazione della capacità
reddituale dell’impresa
14 e 17, e CNDCR, Principi contabili, Doc. n. 11, Bilancio d'esercizio - finalità e postulati,
gennaio 1994, par. Identificazione e definizione delle finalità del bilancio d’esercizio e par.
Utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione.
47
Spesso, inoltre, gli amministratori sono nominati o confermati in sede di approvazione
del bilancio e la deliberazione dell’assemblea concernente l’azione di responsabilità nei
confronti degli stessi – ai sensi dell’art. 2393 del codice civile - può essere presa in
occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie
da trattare.
18
c) da ultimo l’operato degli amministratori influenza la capacità
reddituale dell’impresa e, di converso, la valutazione della capacità
reddituale dell’impresa è altamente rilevante nella valutazione
dell’operato degli amministratori dal momento che questi sono, di
norma, i responsabili ultimi dell’andamento dell’impresa e del suo
perdurare in condizioni di economicità.
Ciò premesso è possibile analizzare nuovamente le diverse
categorie di componenti reddituali qualificate come straordinarie dal
Doc. Int. n. 1, alla luce delle proposizioni sopra riportate.
La prima proposizione per cui i componenti di reddito di
competenza di esercizi precedenti sono componenti straordinari
giustifica l’inclusione nell’aggregato contraddistinto dalla lettera E)
del Conto Economico ex art. 2425 del c.c. dei seguenti componenti
reddituali:
e) Componenti di reddito relativi a esercizi precedenti48;
f) Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei Principi
contabili adottati49;
48
Un punto di potenziale contrasto con la dottrina economico-aziendale risalente
sussiste a proposito del trattamento delle plusvalenze e minusvalenze emergenti a seguito
dell’alienazione di cespiti ammortizzabili. Tali plus e minus valori sono considerati sempre
straordinari dalla dottrina in quanto costituiscono una rettifica degli ammortamenti operati
negli esercizi precedenti (cfr. supra par. 3).
Tali plus e minusvalenze sono, invece, considerate straordinarie dal Doc. Int. n. 1 solo
se connesse ad operazioni aventi un rilevante effetto sulla struttura d’azienda.
Una possibile spiegazione di tale esclusione dal novero dei componenti straordinari
potrebbe essere il collegamento tra l’emersione delle plus o minusvalenze in parola e la
formulazione di stime rivelatesi errate sulla vita utile e sul valore di realizzo dei cespiti
ammortizzati.
La revisione delle stime è, infatti, considerata dal Doc. n. 29 (par. B.III) e dallo Ias 8
(cfr. par. 23) un fenomeno ordinario che non dà origine a componenti straordinari di
reddito.
Analogamente, la verifica della correttezza delle stime, ovvero l’emersione di quantità
certe (la vita utile effettiva e il valore di effettivo realizzo del cespite) e la scomparsa delle
correlate quantità stimate (la vita utile stimata e il valore di presunto realizzo del cespite)
potrebbe essere considerata di natura ordinaria dal Doc. Int. n. 1, così come, secondo
quanto previsto nel Doc. n. 29, le perdite su crediti, derivanti dalla discrepanza tra il valore
stimato di realizzo del credito e il valore effettivamente incassato, sono sempre di natura
ordinaria.
49
In caso di applicazione retrospettiva e all’inizio dell’esercizio, trattamento contabile
di riferimento previsto dal Doc. n. 29 (par. A.III.b), il cambiamento dei criteri contabili
comporta, infatti, la rilevazione di un componente straordinario di reddito che rappresenta
19
g) Imposte relative a esercizi precedenti.
Si consideri a tal proposito che l’esclusione dal reddito ordinario
dei componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti si
giustifica anche alla luce delle richiamate finalità di valutazione
dell’operato degli amministratori e della capacità reddituale
dell’impresa, in quanto - come già si è detto – tali processi valutativi
non possono prescindere dalla suddivisione dell’unitario svolgimento
della gestione nei diversi esercizi.
A sostegno di quanto si afferma si consideri come nel valutare
l’operato degli amministratori nel periodo amministrativo di
riferimento - ovvero la capacità reddituale dell’impresa espressa
nell’esercizio - pare corretto prescindere da sopravvenienze passive o
da oneri e proventi non contabilizzati per errore negli esercizi
precedenti, ovvero dalla contabilizzazione dell’effetto cumulato, di
competenza degli esercizi precedenti, dell’applicazione di un criterio
contabile ritenuto corretto in precedenza non applicato.
Tali componenti reddituali dovrebbero invece essere considerati nel
valutare l’operato degli amministratori o la capacità reddituale
dell’impresa con riferimento all’esercizio cui sono correlati secondo il
principio della competenza economica.
In tal senso i principi IAS sono più radicali dei principi italiani, in
quanto, applicando il benchmark treatment previsto dallo Ias 8, la
correzione di errori e i cambiamenti dei principi contabili adottati non
influenzerebbero in alcun modo il Conto Economico dando origine,
invece, ad una rettifica degli utili portati a nuovo dei precedenti
esercizi50. Secondo gli IAS, dunque, la correzione di errori e i
cambiamenti nei principi contabili adottati non influenzano la misura
della performance - né ordinaria né straordinaria - dell’impresa
considerata51.
l’effetto cumulato, di competenza degli esercizi precedenti, dell’applicazione del criterio
contabile ritenuto corretto.
Nel reddito ordinario confluisce, invece, il risultato dell’applicazione del corretto
criterio contabile all’esercizio corrente.
50
Si noti, inoltre, come il benchmark treatment previsto dallo IAS 8 dovrebbe diventare
l’unico consentito secondo le proposte di emendamento allo IAS 8 contenute nel citato
Exposure Draft emanato dallo IASB nel Maggio 2002.
51
Sull’impostazione dello IAS 8 si veda ROSCINI VITALI F., Guida operativa ai
principi contabili, Milano, 2000, p. 392. Sull’incompatibilità della stessa con il nostro
20
La seconda proposizione precedentemente enunciata riguarda la
straordinarietà dei componenti di reddito che scaturiscono da
accadimenti i cui effetti non sono imputabili agli amministratori o da
accadimenti relativamente a quali gli amministratori devono essere
valutati in una prospettiva più ampia di quella del singolo esercizio.
Tale proposizione giustifica l’inclusione nel novero dei proventi ed
oneri straordinari degli altri componenti reddituali qualificati come tali
dal Doc. Int. n. 1 dovendosi distinguere tra:
1) componenti reddituali non imputabili in senso assoluto
all’operato agli amministratori;
2) componenti reddituali da valutare in una prospettiva più ampia di
quella del singolo esercizio.
Nel primo caso ci si riferisce ai componenti reddituali derivanti da
eventi casuali, accidentali ed infrequenti. In tal caso si tratta di non
imputabilità in senso assoluto per cui sono considerate straordinarie le
seguenti fattispecie:
b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di
immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva e non
afferenti la gestione finanziaria52;
c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di
natura straordinaria53;
ordinamento si è espressa la Consob nella Comunicazione n. DAC/99016997 dell'11-31999 e in dottrina ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T., op. cit., 1991, p. 530.
52
Tali plus o minusvalenze non dovrebbero, infatti, essere considerate straordinarie in
quanto tali, ma solo se derivanti da attività svolte con carattere di occasionalità, essendo in
tal senso qualificabili come oneri e proventi fortuiti.
Ove l’attività di compravendita di immobili civili o di altri beni non strumentali
all’attività produttiva fosse di carattere abituale si potrebbero fare rientrare a pieno titolo le
plusvalenze e minusvalenze in discorso nell’attività ordinaria dell’impresa, dal momento
che - come si è già avuto modo di chiarire - non vi è alcuna coincidenza tra attività
ordinaria e attività caratteristica dell’impresa.
53
Tale fattispecie, di cui il Doc. Int. 1 non fornisce alcuna esemplificazione, pare
invero, riguardare accadimenti residuali, riconducibili, comunque, al criterio della non
imputabilità agli amministratori.
Si consideri a tale riguardo che le svalutazioni eccezionali delle immobilizzazioni
confluiscono nella Voce B 10 c) e che le rivalutazioni o svalutazioni delle partecipazioni
iscritte in conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo
del patrimonio netto vanno rilevate alla voce D18.
Per dare contenuto alla fattispecie in discorso rimangono, dunque, solo alcuni casi
residuali riconducibili alle proposizioni precedentemente enunciate.
21
d) Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da
fatti estranei alla gestione dell'impresa54.
Per quel che riguarda i componenti reddituali derivanti da
accadimenti relativamente a quali gli amministratori devono essere
valutati in una prospettiva più ampia di quella del singolo esercizio,
occorre riferirsi al principio della rilevanza nonché alla scissione del
reddito globale dell’impresa nel reddito dei singoli esercizi55.
Si considerano, quindi, straordinari quei componenti reddituali
originatisi in conseguenza di operazioni di tale rilevanza56 da
giustificare la separata evidenziazione nel Conto Economico, stante
Ad esempio, secondo POZZOLI M., I componenti straordinari di reddito. Normativa
civilistica e prassi contabile, Milano, 2001, P. 41, straordinarie sarebbero le svalutazioni
“dovute a fatti normalmente non compresi nell’ambito dell’attività imprenditoriale e non
prevedibili al momento dell’iscrizione del bene in bilancio”, mentre nelle rivalutazioni
straordinarie potrebbero essere ricomprese quelle derivanti dal venir meno delle cause che
hanno determinato una precedente svalutazione di carattere straordinario.
54
La non imputabilità agli amministratori emerge con riferimento a numerose delle
esemplificazioni contenute nel Doc. Int. n. 1 quali:
- furti e ammanchi di beni (salvo che siano di natura ricorrente o connaturati alla
tipologia di attività svolta, dovendosi, in tal caso, presupporre la responsabilità della
direzione nel rafforzare il sistema di controllo interno);
- oneri derivanti da eventi naturali straordinari;
- liberalità ricevute;
- multe ammende e penalità originate da eventi eccezionali, imprevedibili e occasionali.
Per le altre fattispecie incluse nella categoria dal Doc. Int. n. 1 quali:
- la “perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre”, da includere nella Voce E
qualora “abbiano natura straordinaria”;
- le “indennità varie per rotture di contratti”;
- gli “oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale
gestione dell’impresa”,
la straordinarietà può essere di volta in volta correlata alla non imputabilità in senso
assoluto degli oneri e proventi in discorso agli amministratori ovvero alla connessione dei
componenti reddituali con operazioni di grande rilevanza, da cui discende – cfr. infra nel
presente paragrafo – una diversa e più ampia prospettiva da adottare per valutare gli
amministratori medesimi.
55
Così come descritta in FRATTINI G., op. cit., 2000, p. 23. Il concetto di reddito
globale dell’impresa è utilizzato, peraltro, da VIVARELLI A., op. cit., 1991, p. 1465, con
segnato riferimento all’individuazione dei componenti reddituali straordinari, giungendo a
distinguere tra componenti di reddito straordinari rispetto al reddito globale dell’impresa e
componenti di reddito straordinari rispetto al reddito d’esercizio.
56
Si tratta di quelle operazioni che “accompagnano rilevanti mutamenti degli assetti
istituzionali dell’impresa o assecondano interventi innovativi degli orientamenti strategici
delle combinazioni produttive aziendali” (PROVASOLI A., prefazione a GAREGNANI
G.M., PEROTTA R., Le operazioni di gestione straordinaria, Milano, 1999, p. XV).
22
l’intima connessione di tali operazioni sia con la gestione passata che
con la gestione futura, risultando invece i confini del singolo esercizio
troppo angusti per accogliere in via ordinaria tali componenti
reddituali.
Ci si riferisce in particolare a:
a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con
rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda.
In altre parole, con riferimento ad accadimenti quali
ristrutturazioni, fusioni, scissioni, riconversioni produttive57 o, in
generale, ad accadimenti che incidono in maniera rilevante sulla
struttura dell’azienda, il giudizio sull’operato degli amministratori
dovrebbe essere fornito in un’ottica più ampia di quella del singolo
periodo amministrativo.
Si giustifica così l’inclusione, tra i proventi e oneri straordinari, dei
componenti reddituali derivanti dalle operazioni in discorso, dal
momento che tali operazioni dovrebbero essere valutate con
particolare riguardo al loro impatto sulla gestione futura, nonché
tenendo conto del retaggio della gestione passata58.
57
Di diversa natura, le plusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni,
sono riconducibili alla logica della non imputabilità in senso assoluto alla direzione.
58
Tale ordine di argomentazioni pare assumere un certo rilievo anche in una recente
Comunicazione della Consob (Comunicazione n. DAC/99008429 dell'8-2-1999), la quale,
incentrata sulla negazione del carattere di utilità pluriennale di costi sostenuti per la
risoluzione di un contratto di agenzia, qualifica tale onere come straordinario così
argomentando:
“Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che tra il costo sostenuto per la risoluzione
del contratto di agenzia ed il previsto incremento degli utili conseguente all'utilizzo di una
propria rete commerciale considerata più efficiente di quella dell'agente, non esistesse una
precisa correlazione: l'onere in questione, piuttosto che "causa" del previsto incremento
della produttività dell'impresa, costituisce una mera precondizione che permetterà alla
"causa" (in questo caso rappresentata dall'utilizzo di una diversa rete commerciale) di
produrre quei positivi effetti previsti nei budget dell'emittente.
L'onere in esame pertanto è apparso più correttamente assimilabile ad un costo per
eliminare delle diseconomie e far recuperare all'azienda competitività sul mercato. Quanto
sopra presuppone una qualificazione dello stesso come componente negativo del reddito
dell'esercizio, da imputarsi tra gli oneri <straordinari> del conto economico del periodo di
riferimento”.
Si evidenzia, quindi, l’intima connessione dell’onere in questione con la gestione
passata, le cui diseconomie si vogliono eliminare, e con la gestione futura, per la quale
l’onere si qualifica come una precondizione per produrre utili, una volta realizzato il
23
Considerazioni analoghe a quelle formulate riguardo alla
valutazione dell’operato degli amministratori sono riconducibili alla
terza proposizione per cui i componenti di reddito che non sono
espressione della capacità reddituale dell’impresa sono considerati
straordinari.
I componenti reddituali derivanti da eventi casuali, accidentali ed
infrequenti, così come non sono in via di principio imputabili agli
amministratori, non sono neppure espressione della capacità reddituale
dell’impresa, dati i loro intrinseci caratteri di infrequenza, non
ripetitività, accidentalità e casualità.
Così pure i componenti reddituali derivanti da operazioni con
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda non sono espressione della
capacità reddituale dell’impresa, derivando invece da operazioni
finalizzate ad incidere su tale capacità avendo con un impatto rilevante
sulle condizioni di svolgimento della gestione aziendale.
In altre parole con riferimento a tali componenti reddituali si
inverte il nesso logico tra capacità reddituale e componenti di reddito.
Nel caso di specie non è infatti la capacità di reddito che genera i
componenti reddituali ma sono i componenti reddituali - ovvero le
operazioni dalle quali tali componenti sono originati - che influiscono
sulla capacità reddituale.
Anche in tale prospettiva si giustifica così l’inserimento di tali
proventi e oneri nella categoria dei componenti straordinari.
6. Conclusioni: un quadro ancora in evoluzione
I principi contabili italiani e internazionali, nel trattare i componenti
straordinari di reddito, pur partendo dalla comune definizione di
straordinarietà come chiara distinzione o estraneità rispetto alla attività
ordinaria, evidenziano marcate differenze applicative.
In ambito italiano un insieme piuttosto ampio di voci reddituali è
stato ricondotto alla categoria in oggetto.
In ambito internazionale una definizione onnicomprensiva, nella
sostanza, di attività ordinaria, ha portato a proibire di fatto - o
mutamento nella struttura aziendale consistente nell’utilizzo di una struttura commerciale
propria e nella risoluzione del contratto di agenzia.
24
quantomeno a limitare a fattispecie assai rare - i componenti
straordinari.
Nella prospettiva degli IAS, in particolare, la limitazione dell’area
straordinaria è volta ad impedire politiche ai confini del lecito da parte
dei redattori del bilancio che - attribuendo la qualifica di straordinari a
determinati costi e oneri - vorrebbero deresponsabilizzarsi e garantire
la natura non ricorrente e una tantum di voci scomode da giustificare
agli occhi degli stakeholders.
Recentemente, inoltre, lo IASB ha proposto l’abolizione tout court
della categoria degli extraordinary items.
Nel presente lavoro si è voluto, peraltro, ribadire come
l’individuazione dei componenti straordinari risponda a precise
finalità conoscitive - quali la valutazione dell’operato degli
amministratori e della capacità reddituale dell’impresa - di primaria
importanza per la redazione dei prospetti di sintesi di esercizio.
Osservati in tale prospettiva, i recenti sviluppi volti ad eliminare
l’area straordinaria del conto economico prefigurano un sensibile
depauperamento dell’informativa del bilancio d’esercizio.
Si configura una sorta di trade-off tra la limitazione dei margini di
manovra a disposizione dei redattori di bilancio e il valore informativo
del bilancio medesimo in cui parrebbe prevalere l’istanza di riduzione
della discrezionalità tecnica a scapito dell’utilità delle sintesi
d’esercizio.
Un caveat a tale riguardo pare d’obbligo: nel momento in cui gli
amministratori non avessero più a disposizione l’area straordinaria del
Conto Economico per confinarvi voci di costo ad essi non imputabili o
comunque non espressive della capacità reddituale dell’impresa si
potrebbe assistere - con grande confusione dell’utente finale
dell’informativa contabile - alla proliferazione di prospetti aggiuntivi
pro-forma prodotti dalla direzione dell’impresa al fine di esporre un
reddito depurato da proventi e oneri, appunto, straordinari59.
59
In merito alla proliferazione dei prospetti pro-forma si veda THE ECONOMIST, 9
febbraio 2002, The trouble with accounting, p. 64.
25
L’esperienza americana60 pare invece dimostrare come di fronte
alla proliferazione di informative finanziarie pro-forma redatte
secondo criteri definiti in piena autonomia e non standardizzati la
risposta corretta debba essere – più che la riduzione della complessità
della redazione del bilancio di esercizio – connaturata alla molteplicità
dei fini conoscitivi e dei destinatari propri del documento – una
rigorosa definizione dei criteri con cui redigere il bilancio medesimo
ed in particolare dei criteri di calcolo degli aggregati intermedi o finali
su cui si concentra l’attenzione dei destinatari dell’informativa
contabile.
60
In quest’ottica si inquadra l’iniziativa di Standard’s & Poor di definire in maniera
rigorosa i core earnings, quale misura del “earnings power of a company’s business”, delle
società quotate di Wall Street. Sul punto si veda l’articolo di BYRNES N., DER
HOVANESIAN M., Earnings: a cleaner look, Business Week, 27 May 2002, nonché il
documento elaborato da Standard & Pooor’s, Measures of Corporate Earnings, 2002,
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