Guida Artigianato - Camere di Commercio

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Guida Artigianato - Camere di Commercio
GUIDA REGIONALE SULL’ARTIGIANATO
AVVERTENZE GENERALI
1. Requisiti impresa artigiana
A) È imprenditore artigiano colui che, nell'impresa artigiana comunque costituita, sia in forma
individuale che societaria:
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esercita personalmente e professionalmente l’attività;
si assume i rischi e gli oneri relativi alla direzione e gestione dell'impresa;
svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nell'attività dell'impresa;
è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle Leggi statali, quando eserciti
una particolare attività che richieda una specifica preparazione o implichi responsabilità a
tutela e garanzia degli utenti.
B) L'impresa è artigiana se:
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viene esercitata dall'imprenditore artigiano come sopra definito;
rientra nei limiti dimensionali indicati nell'art. 4 della Legge 443/1985;
ha per scopo prevalente l’esercizio di un'attività di:
o produzione di beni, anche semilavorati;
o prestazione di servizi, con esclusione delle attività agricole, delle prestazioni di
servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo il caso
che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
In caso di società, l’impresa è artigiana quando:
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è svolta nella forma della società in nome collettivo o società cooperativa a patto che la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nell'attività, e che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale;
è svolta da società a responsabilità limitata con unico socio purché lo stesso sia in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L. 443/'85 e non sia socio accomandatario di una
società in accomandita semplice né unico socio di altre società a responsabilità limitata e
che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
è svolta da società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L. 443/'85 e siano partecipanti alle lavorazioni e
non siano soci unici in una società a responsabilità limitata né soci accomandatari in altra
società in accomandita semplice e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul
capitale.
C) L'attività artigiana è svolta:
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in luogo fisso;
presso l'abitazione del titolare o di uno dei soci;
in appositi locali;
in una sede designata dal committente il lavoro;
in forma ambulante;
in posteggio.
L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
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D) Limiti dimensionali
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la partecipazione d'opera di personale dipendente
diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi determinati
limiti dimensionali.
I limiti dimensionali variano a seconda del comparto di attività e vengono rispettivamente previsti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti
in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22
a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti (rientrano in tale ambito anche le
imprese di installazione e riparazione di impianti elettrici, etc.);
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un
massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali
e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40
a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14
a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei suddetti limiti dimensionali:
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non si computa il titolare;
non si computano , per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica e
mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
non si computano i lavoratori a domicilio, a patto che non superino un terzo dei dipendenti
non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
non si computano i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
si computano i collaboratori familiari dell'imprenditore;
si computano, tranne uno, i soci che svolgono prevalentemente il lavoro personale
nell'impresa artigiana;
si computano i dipendenti qualunque sia la mansione svolta
E) Specifica lavorazioni non in serie – in serie, purché con lavorazione non del tutto
automatizzata
In premessa va precisato che la natura di un processo di lavorazione in serie non discende
necessariamente dalla presenza di un livello elevato di meccanizzazione o dalla semplice
presenza di lavorazioni automatizzate nell'ambito del processo produttivo dell'azienda con
l'impiego di attrezzature e strumentazioni tecnologicamente avanzate, ma dipende da un
complesso di elementi e di circostanze che devono concorrere nell'ambito del singolo processo
produttivo preso in esame. La giurisprudenza ha stabilito, pertanto, che la definizione di
lavorazione in serie va inteso non con riferimento alle caratteristiche del prodotto, ma con
riferimento al sistema di produzione, nel senso che si ha prodotto in serie quando sia determinante
l'uso della macchina e minimo l'intervento dell'uomo.
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Ciò specificato, si ha lavorazione non in serie, quando:
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Esiste una prevalenza tecnico-funzionale del lavoro degli addetti rispetto ai macchinari e alle
attrezzature
Il processo produttivo risulta sottoposto a normali e ricorrenti variazioni a causa della modifica
delle commesse o della tipologia delle materie da usare
I macchinari possono essere utilizzati in modo differenziato e variare anche in senso alternativo fra
loro in funzione del risultato produttivo da realizzare
Le mansioni tecniche affidate agli addetti possono essere modificate in funzione del risultato da
perseguire
Nella variazione delle commesse e delle mansioni si può verificare una utilizzazione alternata della
manodopera in relazione alle mansioni tecniche e in rapporto all'utilizzo dei macchinari
Non sussiste una scomposizione rigida e permanente del processo produttivo in una serie di fasi di
lavorazioni
In sostanza viene a risultare prevalente, in senso tecnico e funzionale la partecipazione ed il lavoro
degli addetti rispetto alle attrezzature ed alle strumentazioni, anche in presenza di macchinari
tecnologicamente avanzati, con elevati gradi di meccanizzazione e automazione. Viene quindi
considerata la centralità della risorsa umana.
Si ha, invece, lavorazione in serie purché non del tutto automatizzata, quando sussistono i
seguenti criteri concorrenti e non alternativi:
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Deve sussistere una successione ordinata e continua di fasi nel processo produttivo, tecnicamente
autonome, ma legate tra di loro, in funzione di un risultato produttivo conforme ad un modello;
Il processo produttivo deve essere scomponibile in una successione permanente di fasi di
lavorazione tecnicamente autonome, effettuate mediante macchine ed operai diversi, ma
funzionalmente legate fra di loro e deve essere ricomponibile alla conclusione del ciclo per la
produzione del prodotto finito;
Le medesime circostanze di lavoro, (tempo, ambiente e modalità tecniche, compreso l'uso dei
macchinari ed attrezzature) devono essere predisposte stabilmente in una successione ordinata e
continua di identiche operazioni.
F) Requisiti per l’iscrizione delle s.r.l. pluripersonali
L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei
limiti dimensionali di cui all'art. 4 e con gli scopi di cui al primo comma dell'art. 3, presenta
domanda alla Commissione Provinciale, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana con
conseguente iscrizione nell'Albo Provinciale, purché la maggioranza dei soci, uno nel caso di due,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la
maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
2. Soggetti legittimati
Per le imprese individuali l’imprenditore artigiano; per le imprese esercitate in forma di società il
legale rappresentante e gli amministratori. E’ sempre ammessa la presentazione della denuncia
all’Albo delle Imprese Artigiani per il procuratore speciale/generale munito di procura notarile
depositata (da depositarsi) presso la Camera di Commercio in cui ha sede l’impresa.
Specificità:
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C.C.I.A.A. Prato – ritiene legittimato anche il notaio quando la presentazione della
domanda di iscrizione all’Albo è contestuale alla richiesta di iscrizione della società al
Registro delle Imprese in via telematica o su supporto informatico. Sono inoltre legittimati
alla presentazione delle istanze in via telematica o su supporto informatico, i dottori
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commercialisti ed esperti contabili, iscritti all’Albo unico, previa dichiarazione nel modello
Note degli estremi di iscrizione e dell’incarico da parte dell’impresa;
C.C.I.A.A. Firenze – le denunce artigiane, presentate su supporto informatico o per via
telematica, contestuali a denunce Registro Imprese, possono essere presentate anche da
Dottori Commercialisti ed esperti contabili, iscritti all’Albo, previa dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (da allegare alla pratica informatica), ad eccezione delle denunce collegate al
contenuto di un atto per la cui redazione è richiesta la presenza del notaio. Sono escluse:
1. le pratiche artigiane cartacee – sia contestuali o meno al RI;
2. le denunce artigiane informatiche o telematiche non contestuali a denunce RI o
REA;
3. le denunce artigiane collegate al contenuto di un atto per la cui redazione è richiesta
la presenza di un notaio.
3. Modalità di sottoscrizione
I soggetti obbligati alla presentazione della domanda devono sempre allegare la fotocopia di un
valido documento di identità – artt. 1 e 38 del DPR 445/2000. Nel caso in cui la denuncia venisse
presentata dall'interessato direttamente allo sportello accettazione della Camera di Commercio,
l'impiegato addetto potrà procedere all'accertamento dell'identità chiedendo l'esibizione di un
valido documento di identità ed apponendo gli estremi nello spazio dedicato della modulistica
presentata
Nel caso di presentazione di pratica telematica o su supporto informatico i soggetti
obbligati/legittimati sottoscrivono digitalmente la distinta utilizzando il proprio dispositivo di firma
digitale.
4. Permesso di soggiorno (T.U. 286/1998)
Tutti coloro che intendono iniziare un’attività di lavoro autonomo, sia in qualità di imprenditore
individuale che come socio o amministratore nell’ambito di società di persone o di capitali, nonché
collaborare in un’impresa artigiana, nel caso in cui siano residenti in Italia, dovranno essere in
possesso di un permesso di soggiorno valido ai fini del lavoro autonomo.
I permessi di soggiorno validi a tal fine sono:
permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
Permesso di soggiorno per motivi familiari (con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare);
Permesso di soggiorno per motivi familiari (con visto d’ingresso al seguito del proprio
familiare);
Permesso di soggiorno per “assistenza minore”;
Permesso di soggiorno per asilo;
Permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.
Si segnala che gli aggiornamenti in materia di cittadini extracomunitari sono reperibili all’indirizzo
web: www.immigrazione.regione.toscana.it
5. Ricorsi e impugnative
L’art. 42 della Legge Regionale 29/1988, modificata dalla Legge Regionale 10/1999, dispone che
avverso le deliberazioni delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato in materia di iscrizione,
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modificazioni e cancellazioni dagli Albi provinciali delle imprese artigiane, è ammesso ricorso in via
amministrativa alla Commissione Regionale per l’Artigianato. Il ricorso è esperibile entro 60 gg
dalla notificazione della delibera, da parte degli interessati nonché dagli organismi indicati all’art.
33, 3° c e da eventuali terzi interessati. Il ricor so contro le delibere di cancellazione ha effetti
sospensivi.
6. Denunce di cancellazione
La Camera di Commercio di Prato con Regolamento inerente “La disciplina delle funzioni delegate
dalla Regione Toscana in materia di Albo delle Imprese Artigiane”, indica, all’art. 5 comma n. 4:
“ (...) non si dà luogo a presentazione di domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese
Artigiane nel caso che venga richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese o denunciata la
cessazione dell’attività al Repertorio Economico Amministrativo, purché i requisiti di iscrivibilità
nell’Albo delle Imprese Artigiane siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto od evento”.
La Camera di Commercio di Arezzo non considera obbligatoria la presentazione della domanda di
cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane quando venga richiesta la cancellazione dal
Registro delle Imprese o denunciata la cessazione delle attività al REA, purché i requisiti di
iscrivibilità nell’albo delle Imprese Artigiane siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o
evento.
7. Comunicazione Unica per l’avvio dell’impresa
A partire dal 19 Febbraio 2008 trova applicazione in via sperimentale la disciplina dell’art. 9
del D.L. 7/2007, convertito dalla L.. 40/2007, relativamente alla “Comunicazione unica per la
nascita dell’impresa”.
Da tale data, ferma restando per i successivi sei mesi la facoltà da parte degli interessati di
procedere secondo la normativa previgente, le imprese presentano all’Ufficio del Registro delle
Imprese, per via telematica o su supporto informatico, una comunicazione unica, firmata
digitalmente, per gli adempimenti amministrativi ai fini pubblicitari e previdenziali e relativi
all’attribuzione del numero di codice fiscale e della partita IVA. Tale procedura trova applicazione
anche per le istanze diretta all’Albo delle Imprese Artigiane.
Conseguentemente le denunce dovranno essere presentate per via telematica o su
supporto informatico anche per le imprese individuali, utilizzando esclusivamente la modulistica
Fedra e il modello ComUnica.
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1. ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 8/8/1985 n. 443, come modificata dalle legge 133/1997
e 57/2001 LR.T. 23/04/1988, n. 29 come modificata dalla L.R.T.
3/03/1999, n. 10, D.L. 7/2007, convertito dalla L.40/2007 (art.9)
SOGGETTI OBBLIGATI:
il titolare dell’impresa individuale
Il legale rappresentante, amministratore di società
eventuali procuratori generali o speciali.
TERMINI:
30 giorni dalla data di inizio attività o dall’acquisizione dei requisiti
artigiani.
1.1 Presentazione della domanda di iscrizione con modalità cartacea
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: allo sportello o per posta
MODULISTICA:
Modello ART 1
ALLEGATI:
copia del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, lavoro
subordinato o famiglia solo per eventuali collaboratori extracomunitari .
DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 31,00.
(I diritti di segreteria non sono dovuti nel caso di presentazione contestuale
della domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane e di iscrizione al
Registro imprese o denuncia di inizio attività al REA; in tal caso infatti,
dovranno essere pagati SOLO i diritti di segreteria per il Registro Imprese e il
REA)
IMPOSTA DI BOLLO:
Euro 14,62
1.2 Presentazione della domanda di iscrizione in via telematica o su supporto
informatico
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: in via telematica o presentazione su supporto informatico allo
sportello o per posta
MODULISTICA ComUnica
MODULISTICA FEDRA 6.0 (pratica telematica o su supporto informatico)
Modello intercalare AA, allegato necessariamente ad un modello base del Registro Imprese che
potrà essere S5, I1, I2 o UL. Quando la pratica è esclusivamente artigiana il modello base dovrà
essere compilato solo nel riquadro DATI INTESTAZIONE DELLA PRATICA.
Le dichiarazioni presenti nella parte delle GENERALITA’ artigiane devono essere tutte valorizzate
con il relativo flag.
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L’utente dovrà inoltre compilare obbligatoriamente il riquadro 1/ sede dell’attività, 2/ attività, ed i
riquadri 3/ maestranze occupate, 4/ attrezzature e macchinari, 6/ dati integrativi nel quale va
indicata la data di inizio attività artigiana ed eventuali ulteriori dati utili.
Eventuale Modello intercalare P, per indicare il nominativo dei soci (compresi i soci partecipanti di
srl) e degli eventuali collaboratori familiari dei soci. L’Int. P dovrà essere inserito come “nuova
persona” e compilato nei dati generali e nel riquadro AA/dati artigiani inserendo il flag nella
casella “partecipazione al lavoro” e la data di inizio della partecipazione al lavoro che dovrà essere
uguale a quella di inizio dell’attività artigiana.
Si segnala la possibilità che per le funzioni di accertamento e controllo le Camere di Commercio
possano avvalersi di Enti terzi, sulla base di specifici accordi.
ALLEGATI:
copia del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, lavoro
subordinato o famiglia per eventuali collaboratori extracomunitari.
DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 15,00 in modalità telematica 21,00 su supporto informatico.
(I diritti di segreteria non sono dovuti nel caso di presentazione contestuale
della domanda all’albo e di domanda al Registro Imprese e/o di denuncia di
inizio attività al REA; in tal caso infatti, dovranno essere pagati SOLO i diritti
di segreteria per il Registro Imprese e il REA)
IMPOSTA DI BOLLO:
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2. MODIFICHE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
2.1 Ammissione nuovi soci partecipanti
RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 8/8/1985 n. 443, come modificata dalle legge 133/1997
e 57/2001 L.R.T. 23/04/1988, n. 29 come modificata dalla L.R.T.
3/03/1999, n. 10, D.L. 7/2007, convertito dalla L.40/2007 (art.9)
SOGGETTI OBBLIGATI:
Il legale rappresentante o amministratore di società
eventuali procuratori speciali o generali.
TERMINI:
30 giorni dalla data dell’evento o fatto che determina la modificazione
2.1.1 Presentazione con modalità cartacea:
MODULISTICA:
Modello ART 2 allo sportello o per posta
DIRITTI DI SEGRETERIA:
Euro 10,00
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 14,62
2.1.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico
MODULISTICA ComUnica
MODULISTICA Fedra 6.0:
Modello S5 (o UL)
Modello Intercalare AA
Modelli Intercalari P per i nuovi soci
DIRITTI DI SEGRETERIA:
Euro 5,00 in via telematica - 8,00 su supporto informatico
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 14,62
2.2 Recesso soci partecipanti
RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 8/8/1985 n. 443, come modificata dalle legge 133/1997
e 57/2001 L.R.T. 23/04/1988, n. 29 come modificata dalla L.R.T.
3/03/1999, n. 10, D.L. 7/2007, convertito dalla L.40/2007 (art.9)
SOGGETTI OBBLIGATI:
Il legale rappresentante, amministratore di società
eventuali procuratori speciali o generali.
TERMINI:
30 giorni dalla data dell’evento o fatto che determina la modificazione
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2.2.1 Presentazione con modalità cartacea:
MODULISTICA:
Modello ART 2 allo sportello o per posta
DIRITTI DI SEGRETERIA:
Euro 10,00
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 14,62
2.2.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico
MODULISTICA ComUnica
MODULISTICA Fedra 6.0:
Modello S5 (o UL)
Modello Intercalare AA
Modelli Intercalari P per i soci receduti
DIRITTI DI SEGRETERIA:
Euro 5,00 in via telematica - 8,00 su supporto informatico
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 14,62
2.3 Modifica partecipazione manuale e professionale dei soci
RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 8/8/1985 n. 443, come modificata dalle legge 133/1997
e 57/2001 L.R.T. 23/04/1988, n. 29 come modificata dalla L.R.T.
3/03/1999, n. 10, D.L. 7/2007, convertito dalla L.40/2007 (art.9)
SOGGETTI OBBLIGATI:
Il legale rappresentante, amministratore di società
eventuali procuratori speciali o generali.
TERMINI:
30 giorni dalla data dell’evento o fatto che determina la modificazione
2.3.1 Presentazione con modalità cartacea:
MODULISTICA:
Modello ART 2 allo sportello o per posta
DIRITTI DI SEGRETERIA:
Euro 10,00
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 14,62
2.3.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico
MODULISTICA ComUnica
MODULISTICA Fedra 6.0:
Modello S5 (o UL)
Modello Intercalare AA
Modelli Intercalari P per modifiche relative ai soci
DIRITTI DI SEGRETERIA:
Euro 5,00 in via telematica - 8,00 su supporto informatico
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2.4 Facoltà di conservare l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane da parte degli
eredi
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 5, comma 4 della legge 443/1985
SOGGETTI OBBLIGATI:
coniuge, figli, tutore dei figli minori dell’imprenditore invalido,
deceduto, interdetto o inabilitato
TERMINI:
nessuno
ALLEGATI:
dichiarazione sostitutiva resa a sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
resa dal soggetto obbligato e attestante il decesso e la qualità di
erede
2.4.1 Presentazione con modalità cartacea:
MODULISTICA:
Modello ART 2 allo sportello o per posta
DIRITTI DI SEGRETERIA:
Euro 10,00
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 14,62
2.4.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico
MODULISTICA ComUnica
MODULISTICA Fedra 6.0:
Modello S5 (o UL)
Modello Intercalare AA
Modelli Intercalari P per gli eredi
DIRITTI DI SEGRETERIA:
Euro 5,00 in via telematica - 8,00 su supporto informatico
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 14,62
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3. CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 8/8/1985 n. 443, come modificata dalle legge 133/1997
e 57/2001 L.R.T. 23/04/1988, n. 29 come modificata dalla L.R.T.
3/03/1999, n. 10, D.L. 7/2007, convertito dalla L.40/2007 (art.9)
SOGGETTI OBBLIGATI:
il titolare, il legale rappresentante o amministratore di società
eventuali procuratori speciali o generali.
TERMINI:
30 giorni dalla data dell’evento o fatto che determina la perdita dei
requisiti di iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane
3.1 Presentazione con modalità cartacea:
MODULISTICA:
Modello ART 3 allo sportello o per posta
DIRITTI DI SEGRETERIA:
nessuno
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 14,62
3.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico
MODULISTICA ComUnica
MODULISTICA Fedra 6.0:
Modello S5 (o UL)
Modello Intercalare AA
DIRITTI DI SEGRETERIA:
nessuno
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 14,62
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4. COLLABORATORE FAMILIARE DELL’IMPRESA ARTIGIANA
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 04/07/1959 N. 463 “Estensione dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
artigiani ed ai loro familiari”. D.L. 7/2007, convertito dalla
L.40/2007 (art.9). Art. 44, comma 8 D.L. 269/2003, convertito
dalla L. 326/2003
SOGGETTI OBBLIGATI
Il titolare dell’impresa individuale artigiana
Il socio partecipante all’attività artigiana che iscrive il proprio
familiare quale collaboratore.
Il legale rappresentante, amministratore di società
eventuali procuratori speciali o generali
TERMINI
30 giorni dall’inizio della partecipazione del collaboratore
all’impresa artigiana. L’iscrizione del collaboratore può avvenire
anche contestualmente alla presentazione della domanda di
iscrizione dell’impresa all’Albo delle Imprese Artigiane. In tal
caso occorre compilare anche la prescritta modulistica.
REQUISITI
E’ collaboratore familiare, il familiare dell’impresa individuale
artigiana o del socio partecipante all’attività, che lavori abitualmente e
prevalentemente nell’impresa artigiana.
Sono considerati quali familiari:
il coniuge
i parenti entro il 3° grado:
- discendenti (figlio, nipote, pronipote)
- ascendenti (genitore, nonno, bisavolo)
- collaterali (fratello, sorella, nipote - solo se figlio di sorella
o fratello, zio).
affini entro il 2° grado:
- genero/nuora
- coniuge del figlio del figlio (nipote)
- coniuge del genitore (quando non sia anch’egli genitore)
- cognati
- figlio solo del coniuge e figlio del figlio (nipote solo del
coniuge)
- i genitori, i nonni e i fratelli del coniuge.
Collaboratore familiare di società artigiane
Società in nome collettivo, si iscrive il collaboratore familiare del
socio artigiano lavoratore;
Società in accomandita semplice, si iscrive il collaboratore familiare
del socio accomandatario; in questo tipo di società tutti gli accomandatari
devono prestare attività lavorativa, mentre gli accomandanti possono
prestarla solo in qualità di collaboratore dell’accomandatario, se familiare
dello stesso.
Srl Unipersonale, si iscrive il collaboratore familiare del socio unico;
Srl Pluripersonali si iscrive il collaboratore familiare del socio
artigiano lavoratore.
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4.1 Presentazione con modalità cartacea:
MODULISTICA:
Modello “Inclusione/Cancellazione Collaboratore familiare” allo
sportello o per posta
ALLEGATI
eventuale permesso di soggiorno (se extracomunitari) del
Collaboratore.
DIRITTI DI SEGRETERIA:
nessuno
IMPOSTA DI BOLLO
esente
4.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico:
MODULISTICA ComUnica
MODULISTICA Fedra 6.0:
Modello base I2 per le imprese individuali con compilazione del solo
riquadro AB – Dati artigiani
Modello Int P con compilazione dei riquadri 1-2 – Dati generali e AB
– Dati artigiani, in caso di società
ALLEGATI
eventuale permesso di soggiorno (se extracomunitari) del
Collaboratore.
DIRITTI DI SEGRETERIA:
nessuno
IMPOSTA DI BOLLO
esente
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AVVERTENZE GENERALI.................................................................................................. 1
1.
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE.......................................................... 6
1.1 Presentazione della domanda di iscrizione con modalità cartacea ........................................ 6
1.2 Presentazione della domanda di iscrizione in via telematica o su supporto informatico ......... 6
2. MODIFICHE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE .......................................................... 8
2.1 Ammissione nuovi soci partecipanti....................................................................................... 8
2.1.1 Presentazione con modalità cartacea:............................................................................. 8
2.1.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico .................................. 8
2.2 Recesso soci partecipanti...................................................................................................... 8
2.2.1 Presentazione con modalità cartacea:............................................................................. 9
2.2.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico .................................. 9
2.3 Modifica partecipazione manuale e professionale dei soci..................................................... 9
2.3.1 Presentazione con modalità cartacea:............................................................................. 9
2.3.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico .................................. 9
2.4 Facoltà di conservare l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane da parte degli eredi ........ 10
2.4.1 Presentazione con modalità cartacea:........................................................................... 10
2.4.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico ................................ 10
3. CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE ............................................ 11
3.1 Presentazione con modalità cartacea: ............................................................................. 11
3.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico ................................... 11
4. COLLABORATORE FAMILIARE DELL’IMPRESA ARTIGIANA ................................................ 12
4.1 Presentazione con modalità cartacea: ............................................................................. 13
4.2 Presentazione con modalità telematica o su supporto informatico: .................................. 13
Guida albo artigiani
settembre 2008
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