riviera - Liguria Assicurazioni
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C O N T R AT T O D I AS S I C U R AZ I O N E G L O B AL E A B I T AZ I O N E RIVIERA Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Mod. RA02N Ed. 06-2011 (Fascicolo Informativo Polizza) NOTA INFORMATIVA PRODOTTO RIVIERA ASSICURAZIONE GLOBALE PER L’ABITAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): 20161 – Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02 6402.1 Sito Internet: www.liguriassicurazioni.it, E-mail: [email protected] La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112), è iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00009 e appartiene al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 65.448.285 con capitale sociale pari ad € 36.800.000 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 28.648.285. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 118,97%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriassicurazioni.it. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: ABITAZIONE ISOLATA Villa singola o casa, isolata e separata da altri fabbricati. ABITAZIONE NON ISOLATA Appartamento, porzione di villa plurifamiliare, villa schiera. ABITAZIONE PRINCIPALE LA dimora principale dell’Assicurato indicata in polizza, dove egli abita per la maggior parte dell’anno. ABITAZIONE SECONDARIA La dimora dell’Assicurato, posta in territorio italiano, ove lo stesso non dimora abitualmente. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE Macchine ed apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; personal computers ed elaboratori elettronici; macchine per ufficio; fatturatrici, pese e registratori di cassa; macchine ed impianti di segnalazione e di allarme; apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati. Sono esclusi, se non espressamente precisati: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portadati esterni quali schede, dischi, software. ARCHIVI Documenti, registri, disegni; microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici. Mod. RA02N – Ed. 06-2011 (Nota Informativa) pag. 1 di 8 ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di copertura in cui la somma assicurata, qualora la stessa non corrisponda all'intero valore delle cose assicurate, ne costituisce il limite massimo di indennizzo, senza applicazione dell' art. 1907 C.C. ASSICURAZIONE A VALORE INTERO Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, con applicazione dell'art. 1907 C.C. in caso di assicurazione parziale. ATTI VANDALICI E DOLOSI Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno. ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO Mobilio ed arredamento, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, modelli e simili, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche. CASSAFORTE Mezzo di custodia metallico, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non iferiore a kg. 75, salvo il caso di cassaforte incassata ed ancorata nel muro, in modo tale da non poter essere avulsa dal muro senza la demolizione dello stesso. COLLABORATORI FAMILIARI Addetti ai servizi domestici, “baby sitters”, persone “alla pari” altro personale anche non iscritto a libro paga, per fatti inerenti lo svolgimento delle loro mansioni domestiche o familiari. CONTENUTO Mobilio ed arredamento in genere, per abitazione ed eventuale studio privato, nonché tutto uanto serve per uso domestico e personale, anche se di proprietà di terzi. Sono compresi denaro, gioielli, oggetti preziosi e valori entro i limiti indicati in polizza, mentre sono esclusi veicoli a motori, natanti e loro parti. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'assicurazione. EFFETTI PERSONALI Capi di vestiario ed oggetti personali, compresi preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e portati indosso secondo le rispettive destinazioni, articoli da viaggio, bagagli e loro contenuto, macchine ed apparecchi cine-foto-ottici, documenti personali.. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. ESPLODENTI Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) gli esplosivi considerati tali dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. FABBRICATO La costruzione edile o i locali costituenti l’abitazione dichiarata in polizza (compresa la pertinente quota di proprietà comune se si tratta di un condominio), comprese le opere di fondazione o interrate, ma esclusa l’area. Sono Compresi: Mod. RA02N – Ed. 06-2011 (Nota Informativa) pag. 2 di 8 - - Impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, impianti elettrici fissi, di segnalazione e di comunicazione, antenne, ascensori, montacarichi come pure altri impianti ed instalalzioni considerati immobili per natura e per destinazione; Migliorie ed addizioni, moquette, tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico; Recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato e negli spazi ad esso adiacenti, anche non comunicanti con l’abitazione assicurata), pertinenze (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti ad orto , giardino o frutteto, compresi alberi di alto fusto e le strade private), nonché le attrezzature sportive e per giochi (escluse le piscine). FAMILIARI CONVIVENTI Coloro che compongono il nucleo familiare dell’Assicurato, quale risulta dal suo stato di famiglia, nonché minori in affidamento temporaneo ad altre persone stabilmente con lui conviventi. FENOMENO ELETTRICO Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico. FRANCHIGIA La parte del danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato . FURTO Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. IMPLOSIONE Repentino cedere di contenitori o tubazioni per difetto di pressione. INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILI Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall'Assicurato. INFIAMMABILI Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. LASTRE Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell’Azienda, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo. MASSIMALE La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta all'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 C.C.. Mod. RA02N – Ed. 06-2011 (Nota Informativa) pag. 3 di 8 POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RAPINA Impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene o facendosela consegnare da chi la detiene. RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall'Assicurato. SCASSO Forzamento, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. SCIPPO Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona. SCOPERTO La parte del danno liquidato a termini di polizza che, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, rimane a carico dell'Assicurato. SCOPPIO Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio. SERRAMENTI I manufatti in metallo o materiali rigidi e non forzabili, costituiti e da una parte mobile che consenta il transito di persone e di cose dall’esterno all’interno del fabbricato e viceversa, oppure costituiti da parti fisse , grate, inferriate e vetrate, per consentire l’irraggiamento solare e la ventilazione all’interno dei fabbricati. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETÀ La Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. STAMPI E SIMILI Stampi, modelli, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. STRUTTURE PORTANTI Gli elementi costruttivi di un fabbricato che ne assicurano la stabilità, destinati ad accogliere le coperture del tetto, i tamponamenti laterali di muri e pareti o serramenti e vetrate. VALORE A NUOVO O COSTO DI RIMPIAZZO Per il fabbricato: il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante. Per il contenuto: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento . VALORE ALLO STATO D’USO La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Mod. RA02N – Ed. 06-2011 (Nota Informativa) pag. 4 di 8 VALORE COMMERCIALE (vedasi VALORE ALL STATO D’USO). VALORE INTERO Forma di copertura che comporta, in caso di sinistro, l’applicazione della regola proporzionale a carico dell’Assicurato (art. 1907 C.C.) , qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo della cose assicurate. VALORI Denaro, carte valori, titoli di credito in genere. VETRO ANTISFONDAMENTO Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1.6 delle Condizioni Comuni. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Incendio e altri danni materiali. Garantisce il fabbricato in cui si svolge l’attività e ciò che contiene contro il rischio di incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico e rottura accidentale di lastre, oltre ad altri eventi, secondo le caratteristiche del rischio assicurato e nei limiti di quanto indicato alla SEZIONE INCENDIO della SCHEDA DI POLIZZA; - Furto e rapina. Garantisce gli oggetti domestici contenuti nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato contro il rischio di furto e rapina, secondo e nei limiti di quanto indicato alla SEZIONE FURTO della SCHEDA di POLIZZA; - Responsabilità civile. Garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell’attività della vita privata propria e dei familiari, secondo e nei limiti di quanto indicato alla SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE della SCHEDA di POLIZZA; - Tutela legale. Garantisce il rimborso delle spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie nell’ambito della vita privata propria e dei familiari, secondo e nei limiti di quanto indicato alla TUTELA GIUDIZIARIA della SCHEDA di POLIZZA; Assistenza. Garantisce prestazioni per interventi di emergenza a tutela dei locali indicati come abitazione dell’Assicurato, . AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all’interno delle schede o frontespizi di polizza. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati Limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all’interno delle singole Sezioni e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di Franchigia: Il danno ai Beni assicurati, stimato in sede di perizia, è pari a € 500,00; Franchigia è pari a € 200,00: Indennizzo Corrisposto = € 300,00 . Mod. RA02N – Ed. 06-2011 (Nota Informativa) pag. 5 di 8 Esempio di Scoperto senza minimo: Il danno ai Beni assicurati stimato in sede di perizia è pari a € 500,00; Scoperto 20% (pari a €100,00): Indennizzo Corrisposto = € 400,00. Esempio di Scoperto con minimo: Il danno ai Beni assicurati stimato in sede di perizia è pari a € 500,00 ; Scoperto 20% con il minimo Euro 200: Indennizzo Corrisposto = Euro 300,00. Esempio di Limite di Indennizzo o di Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto Il danno ai Beni assicurati stimato in sede di perizia è pari a € 12.000,00; Limite di indennizzo previsto in polizza € 10.000,00: Indennizzo Corrisposto = € 10.000,00. Esempio di Massimale Risarcimento richiesto da terzi per danni loro cagionati: € 110.000,00; Massimale indicato in polizza € 100.000,00: Importo dovuto dalla Società a titolo di risarcimento: € 100.000,00. N.B. - Nella garanzia “Incendio e altri danni materiali”, quando la Somma Assicurata è espressa secondo il Valore intero, può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art 2.6.5 “Assicurazione Parziale – Deroga Alla Proporzionale” delle CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO . 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1.1 “Dichiarazioni del Contraente – Buona Fede” delle CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il /Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio una variazione delle caratteristiche costruttive o dell’utilizzo del fabbricato, rispetto a quanto previsto ai punti 2.2 e 3.4 “Condizioni di assicurabilità”. Costituisce invece diminuzione del rischio furto per esempio l’installazione di un impianto di allarme con le caratteristiche di cui al punto 3.4.3. 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali; la Società si riserva la possibilità di concedere frazionamenti diversi, comunque non inferiori a tre mesi ed in tal caso può richiedere un aumento del premio, non superiore al 2,50% . L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza. I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. AVVERTENZA: Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (1° comma art. 1899 Codice Civile, come modificato dall’art. 21 Legge n°99/2009). Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto, l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Mod. RA02N – Ed. 06-2011 (Nota Informativa) pag. 6 di 8 7. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 Codice Civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate al punto 2.5.5 della SEZIONE INCENDIO . 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 1.5 delle Condizioni Comuni. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899 1° comma, del codice civile). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. LIGURIA Società di Assicurazioni SpA propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all’intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca e la valutazione del danno nella SEZIONE INCENDIO e nella SEZIONE FURTO sono ripartite in base al disposto degli art. 2.6.3 e 3.5.3 . AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri della SEZIONE ASSISTENZA la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione (punto 6.4). 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, al seguente indirizzo: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa – Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/2 20161 MILANO (MI) Telefax: 02.6402.8105 E-Mail: [email protected] Mod. RA02N – Ed. 06-2011 (Nota Informativa) pag. 7 di 8 Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzioni di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato Per la soluzione di controversie nascenti dal contratto, la polizza prevede la possibilità di demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura stabilita nella Sezione Incendio al punto 2.6.3, nella Sezione Furto al punto 3.5.3 e nella Sezione Tutela Giudiziaria al punto 5.4.2, fermo restando il diritto dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Nelle rimanenti Sezioni non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di tali controversie. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dott. Marco Fusciani Mod. RA02N – Ed. 06-2011 (Nota Informativa) pag. 8 di 8