Assunzione di prove in caso di difetti dell`opera
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Assunzione di prove in caso di difetti dell`opera
IMMOBILIENBERUF SVIT TICINO Assunzione di prove in caso di difetti Che cosa bisogna fare quando alla consegna di un’opera il committente riscontra dei difetti, che l’impresa non reputa tali? L’assunzione di prove a titolo cautelare secondo il nuovo Codice di Procedura Civile svizzero. tente solo un buon mezzo per ottenere un quadro chiaro sullo stato delle cose. In particolare, per i committenti non esperti questo è spesso l’unico modo per determinare l’effettiva esistenza di un difetto. La constatazione della presenza o meno di un difetto è naturalmente di fondamentale importanza per poter valutare le opportunità e i rischi di un eventuale processo. ACCERTAMENTO DEI FATTI SECONDO L’ART. Assunzione di prove a titolo cautelare necessaria. (Foto: kallejipp / photocase.com). URBAN HULLIGER* PERIZIA PRIVATA. Naturalmente, per fugare PREMESSA. Irene e Werner K. sono molto i propri dubbi, i coniugi K. potrebbero incaricare un esperto di eseguire una perizia sulle cause della macchia di umidità. Una perizia privata però, oltre a comportare un costo cospicuo a seconda del caso, presenta anche lo svantaggio che non costituisce un mezzo di prova per un eventuale processo, ma ha solo la valenza di una tesi di parte, sostenuta da un esperto. Nell’ambito di un procedimento legale, una perizia di questo tipo viene regolarmente respinta dalla controparte come «perizia di compiacenza». Di norma, in un procedimento successivo il giudice richiederà pertanto una perizia «neutrale», con conseguenti costi aggiuntivi elevati. Il valore di prova di una perizia neutrale è maggiore, in quan- contenti: hanno appena saputo dall’impresa generale che la loro casa monofamiliare di nuova costruzione è pronta e la consegna potrà avvenire entro breve. Il giorno concordato visitano l’edificio, stanza per stanza, assieme al direttore dei lavori responsabile. Sul rivestimento del pavimento e sulla parete esterna di una cantina in calcestruzzo è presente una grande macchia scura dovuta chiaramente all’umidità. Il sig. K. fa notare la macchia con una certa preoccupazione al responsabile dell’impresa generale, ma questi lo rassicura subito: «Si tratta di un fenomeno frequente nelle nuove costruzioni ma sparirà presto con l’asciugatura. Non si deve preoccupare.» Irene e Werner K. sono alquanto perplessi. Nella stanza in questione avevano pensato di sistemare, tra le altre cose, i loro abiti invernali, le valige e l’attrezzatura da golf. Per questo motivo vogliono scoprire rapidamente se l’umidità ancora presente è davvero un fenomeno temporaneo di poco conto o se invece si tratta di difetto dell’opera da prendere sul serio. Tuttavia, la questione è impossibile da valutare senza il supporto di un esperto. Che cosa possono fare Irene e Werner K. per far luce sulla situazione e – in presenza di un difetto – per far valere i loro diritti (in particolare a migliorie o alla riduzione del compenso)? 42 | immobilia Oktober 2011 367 cpv. 2 CO in combinato disposto con l’art. 250 CPC. L’intervento di un perito privato va distinto dall’accertamento dei fatti ordinato dalle autorità secondo l’art. 367 cpv. 2 CO1. Questa disposizione concede il diritto a ciascuno dei contraenti di «chiedere a sue spese la verifica dell’opera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo». La nomina del perito avviene pertanto non appena una parte la richiede. Non è necessario invocare il pericolo per i mezzi di prova, la probabilità di un difetto o simili. L’attività del perito ufficiale mira ad assicurare le prove della presenza o assenza di difetti al momento della consegna dell’opera da parte di un’impresa.3 Questo accertamento presenta anche un vantaggio sostanziale rispetto alla perizia privata poiché quest’ultima, come già menzionato, nel processo ha solo il valore di una tesi di parte. Per quanto concerne i costi, vale però lo stesso principio: il committente che ha richiesto un accertamento dei fatti conformemente all’art. 367 cpv. 1 CO deve assumersi i rispettivi costi. La nomina del perito avviene secondo l’art. 250 lett. b. cifra 4 CPC in procedura sommaria. La competenza locale è definita dalle regole generali. In linea di principio, è competente il giudice del domicilio L’assunzione di prove a titolo cautelare consente una valutazione realistica delle prospettive processuali.» to è fornita sotto comminatoria di sanzione penale per falsa perizia secondo l’art. 307 CP e poiché ad entrambe le parti viene fornita l’opportunità durante il procedimento di porre domande integrative al perito e di commentare la perizia. La perizia privata rappresenta quindi per il commit- del convenuto oppure il giudice del luogo «in cui deve essere eseguita la prestazione caratteristica» (art. 31 CPC). Le proroghe di foro sono considerevoli. La competenza per materia è disciplinata dal diritto cantonale. Spesso è competente il giudice unico in procedura sommaria.4 dell’opera ASSUNZIONE DI PROVE A TITOLO CAUTELARE in combinato disposto con l’art. 158 CPC. Si parla di assunzione di prove a titolo cautelare quando l’assunzione delle prove non avviene, come di solito, solo dopo la conclusione della procedura principale, ovvero terminate le arringhe, bensì già a uno stadio precedente, talvolta persino prima della litispendenza di un processo.5 I precedenti codici di procedura cantonali presentavano in parte notevoli differenze per quanto concerne i requisiti e le procedure dell’assunzione di prove a titolo cautelare. Dal 1º gennaio 2011 l’assunzione di prove a titolo cautelare è disciplinata dall’art. 158 CPC. L’assunzione di prove a titolo cautelare ai sensi del CPC non è solo te- sa ad assicurare le prove, bensì anche a chiarire le prospettive sull’esito del processo e sui mezzi di prova. Mediante un’assunzione delle prove a titolo cautelare, le parti devono quindi essere messe nella condizione di poter valutare in particolare i rischi di un processo, per evitare così processi con scarse possibilità di riuscita.5 Ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. a e b CPC, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla, la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo o che sussista un interesse degno di protezione. L’assunzione di prove a titolo cautelare per il chiarimento delle prospettive processuali riveste una notevole importanza soprattutto nel diritto in materia di contratto d’appalto, poiché spesso è impossibile valutare in modo affidabile il possibile esito del processo, in particolare per i committenti non esperti. Mentre finora – come menzionato – si dovevano richiedere perizie private senza alcun valore probatorio, adesso si ha una perizia di piena prova legale in giudizio se si ricorre a un parere tecnico nel procedimento conformemente all’art. 158 CPC. Va aggiunto inoltre che una tale perizia giudiziaria può rappresentare una solida base non solo per un’azione legale, ma anche per i colloqui tra le parti. Una volta chiarita la questione relativa ad un presunto difetto, in particolare ANZEIGE FINANZIEREN IONEN ZU TOP-KONDIT 1% Zins Baukredite und Hypotheken ab h www.wirbank.c 7 947 Telefon 0848 94 immobilia Oktober 2011 | 43 IMMOBILIENBERUF JUS-NEWS all’effettiva esistenza di tale difetto e alle cause che l’hanno provocato, sarà più semplice giungere a una soluzione extragiudiziale della controversia, evitando quindi processi lunghi e costosi. In definitiva, ciò è nell’interesse di tutte le parti coinvolte. All’assunzione di prove a titolo cautelare si applicano, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 158 cpv. 2 CPC, le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 261 ss. CPC), fermo restando che bisogna dimostrare solo il diritto legale risp. il pericolo per i mezzi di prova o l’interesse degno di protezione, e non la fondatezza della pretesa principale.7 Mentre la competenza per materia è disciplinata dal diritto cantonale, la competenza locale è definita dall’art. 13 CPC. Poi, salvo che la legge disponga altrimenti, è imperativo il foro competente per la causa principale o il foro del luogo dove il provvedimento ovvero l’assunzione di prove a titolo cautelare deve essere eseguita. MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO. Se, in sede di verifica dell’opera e dopo la sua consegna, il committente riscontra dei difetti, questi deve presentare immediatamente reclamo, dandone notizia all’impresa. Il reclamo deve essere presentato subito, ovvero immediatamente dopo la constatazione dei difetti. Non bisogna aspettare il risultato della perizia privata o dell’assunzione di prove a titolo cautelare. Per sicurezza, si consiglia di presentare tempestivamente i reclami anche in caso di nomina ufficiale di un perito (da parte del giudice) ai sensi dell’art. 367 cpv. 2 CO. CONCLUSIONE. Le disposizioni in materia di assunzione di prove a titolo cautelare contenute nel nuovo CPC valido per tutta la Svizzera offrono al committente di un’opera la possibilità di ottenere un quadro chiaro circa la presenza di difetti dell’opera prima di indire un processo. L’assunzione di prove a titolo cautelare consente una valutazione realistica delle prospettive proces- suali, permettendo quindi di evitare i processi con scarse possibilità di riuscita, e promuove la risoluzione extragiudiziale delle controversie. 1 cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, N 1516 segg. 2 cfr. Gauch, op. cit. n. 1517 seg.: Oster/Schönenberger, N7 sull’art. 367 CO con ulteriori indicazioni. 3 DTF 96 II 270. 4 cfr. per il cantone di Zurigo § 24 lett. c GOG (Legge sulle organizzazioni dei tribunali e delle autorità nei processi civili e penali). 5 cfr. Fellmann. in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenber¬ger, comm. CPC., art.158 N 5 seg. 6 cfr. Messaggio sul nuovo CPC, FF. 2006 pag. 7221 segg., pag. 7315. 7 cfr. Fellmann, in: Sutter-Somm /Hasenböhler/ Leuenber¬ger, comm. CPC, art. 158 N 23. *DR. IUR. URBAN HULLIGER L’autore è avvocato presso lo studio legale Rohrer Müller Partner di Zurigo. www.rmp.ch BZ]gDei^dcZcWZ^YZg>bbdW^a^ZcWZl^gihX]V[ijc\ LL>bbd>c[dgbVi^`6<^hiY^Z[]gZcYZHd[ilVgZVcW^ZiZg^c^b>bbdW^a^ZcWZl^gi" hX]V[ijc\hbVg`ijcYW^ZiZib^iG^bdG) jcY>bbdIde olZ^hiVg`Z7gVcX]Zcahjc\Zc jciZgZ^cZb9VX]#9^ZEgdYj`iZlZgYZckdcZ^\ZcZcHd[ilVgZ^c\Zc^ZjgZcVb=Vjei" h^io^c6[[daiZgcVb6aW^hlZ^iZgZcil^X`ZaijcYaVj[ZcYcZjZcBVg`i\Z\ZWZc]Z^iZc Vc\ZeVhhi#JchZgZ7ZgViZg^ccZcjcY7ZgViZgkZg[\ZcWZg7Zgj[hZg[V]gjc\^c>]gZb @Zgc\ZhX]~[ijcYWZ\aZ^iZcH^Zjb[VhhZcYjcYb^ik^Za;VX]`dbeZiZcoWZ^YZgLV]a jcY:^c[]gjc\YZg[gH^ZeVhhZcYZcHd[ilVgZahjc\# BZ]gWZgjchZgJciZgcZ]bZcjcYY^ZHi~g`ZckdcG^bdG) jcY>bbdIde ÒcYZcH^Z jciZglll#ll^bbd#X]#DYZggj[ZcH^ZjchZ^c[VX]Vc#L^gh^cY^c6[[daiZgcVb6aW^h dYZg^cjchZgZcGZ\^dcVaWgdh7ZgcjcYHi#<VaaZc[gH^ZYV# 44 | immobilia Oktober 2011 LL>bbd>c[dgbVi^`6< DW[ZaYZghigVhhZ(. -.&%6[[daiZgcVb6aW^hO= )&)),+''('( )&)),+''(.. lll#ll^bbd#X] ^c[d5ll^bbd#X]