I requisiti per la concessione AEO

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I requisiti per la concessione AEO
I requisiti per la concessione AEO
La nascita del concetto di «operatore economico autorizzato» (AEO) si ricollega
al programma C-TPAT (Customs Trade Partership Against Terrorism), condotto
dall’Agenzia delle dogane statunitense per migliorare le catene di
approvvigionamento delle imprese americane, attribuendo a queste determinate
agevolazioni doganali. Tale progetto si ispira alla Convenzione Internazionale di
Kyoto sulla semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, che ha
previsto la possibilità per le Dogane di concedere, a soggetti da esse
preventivamente autorizzati, particolari facilitazioni.
La prima vera e propria definizione di AEO, però, si rinviene nel Framework of
Standards to Secure and Facilitate Global Trade (S.A.F.E.), il quale, estendendo
l’impegno all’attuazione della figura dell’operatore economico autorizzato a tutti
i Paesi membri dell’Organizzazione mondiale delle dogane, lo ha definito come
«un soggetto che interviene a qualunque titolo nella circolazione internazionale
delle merci, il quale è riconosciuto da o per conto di un’amministrazione
doganale nazionale, conforme agli standard di sicurezza dell’OMD o ad altri
standard equivalenti in materia di sicurezza della catena logistica».
A livello europeo, la concessione dello status di operatore economico autorizzato
a soggetti affidabili, stabiliti nel territorio comunitario, è stata introdotta, a partire
dal 1° gennaio 2008, dal regolamento (CE) 13 aprile 2005, n. 648, che ha
modificato il codice doganale comunitario (c.d.c.).
In Italia, a ridosso dell’entrata in vigore di tale istituto, l’Autorità doganale ha
diramato la circo-lare 28 dicembre 2007, n. 36/D, con la quale ha risposto a due
esigenze: da un lato, far conoscere i vantaggi del nuovo regime e, dall’altro,
illustrare la procedura e i requisiti richiesti per l’ottenimento del certificato.
E invero, il crescente bisogno di sicurezza nelle transazioni internazionali ha
determinato la necessità di uniformare il concetto di affidabilità, concedendo
alcuni benefici agli operatori che rispettino gli standard di solidità economica,
professionalità e correttezza e che possano, dunque, essere considerati
interlocutori privilegiati nel rapporto con le Dogane.
Chi ottiene lo status di AEO acquista, pertanto, una posizione ben determinata
nella catena logistica del commercio internazionale, giacché viene riconosciuto
come partner affidabile e/o sicuro dalle Dogane, a seconda della tipologia di
certificato richiesto e rilasciato.
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Con le circolari 30 dicembre 2011, n. 40/D e 11 maggio 2012, n. 10/D, l’Agenzia
delle dogane è intervenuta, modificando la procedura di rilascio del certificato
AEO e limitando le condizioni per ottenere tale status.
I certificati AEO e i benefici connessi
Com’è noto, l’operatore economico autorizzato, ai sensi dell’art. 1, punto 12,
regolamento (CEE) n. 2454 del 1993 (d.a.c.), è «una persona che, nel corso delle
sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla
regolamentazione doganale».
In particolare, l’operatore economico autorizzato è, secondo l’art. 5, par. 1, c.d.c.,
un soggetto, stabilito nel territorio doganale della Comunità europea, che
beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di
sicurezza e/o di semplificazioni disciplinati dalla normativa doganale.
Per ottenere tali agevolazioni, l’operatore deve presentare istanza all’Autorità
doganale e avviare una procedura di audit con i funzionari dell’Agenzia, volta a
verificare il possesso dei requisiti per la concessione dello status di AEO.
Prima di presentare l’istanza, perché la fase di audit si possa svolgere in
condizioni di efficienza, è opportuno che il richiedente si affidi a un
professionista che abbia specifiche competenze in ambito doganale, il quale
procederà a effettuare un check up preventivo delle procedure interne aziendali,
per accertare la presenza dei presupposti richiesti e apportare eventuali
miglioramenti all’organizzazione della società.
Terminata la fase di audit e accertata la presenza dei requisiti, l’Agenzia delle
dogane può concedere tre diverse tipologie di certificati:
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AEO - Semplificazioni doganali (AEOC)
AEO - Sicurezza (AEOS)
AEO - Semplificazioni doganali/Sicurezza (AEOF).
Inoltre, occorre ricordare che la nota dell’Agenzia delle dogane 22 giugno 2012, n.
78736/D, ha previsto un ulteriore beneficio per tutti quei soggetti che sono già
titolari della certificazione AEO, ossia è stata concessa a costoro la possibilità di
effettuare, a partire dal 3 luglio 2012, tutti i giorni, 24 ore su 24, lo sdoganamento
telematico in procedura domiciliata per le operazioni di esportazione e di
esportazione abbinata a transito.
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Si tratta, in sostanza, di una misura premiale, sebbene solo in export, concessa a
quegli operatori che rispettano gli standard di affidabilità, sicurezza e solidità
economica.
Lo scopo di tale agevolazione consiste nella possibilità di far dichiarare
liberamente agli AEO le merci in dogana, lasciando nei luoghi autorizzati
soltanto quei beni selezionati dal sistema informatizzato per il controllo come
“non svincolabili”, che non potranno essere mobilitati sino all’intervento del
funzionario doganale.
AEO - Semplificazioni doganali
Il certificato AEO - Semplificazioni doganali è rilasciato agli operatori economici
stabiliti nella Comunità che hanno soddisfatto, negli ultimi tre anni, gli standard
relativi agli obblighi doganali, al sistema contabile e alla solvibilità finanziaria.
Per solvibilità finanziaria, ai sensi dell’art. 14 undecies, par. 1, secondo comma,
d.a.c., si intende una situazione contabile sana e sufficiente per permettere al
richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto
delle caratteristiche del tipo di attività svolta.
AEO - Sicurezza
Il certificato AEO - Sicurezza, invece, è rilasciato a quegli operatori economici che
non soltanto rispettano i criteri sopra indicati, ma soddisfano altresì l’ulteriore
requisito dell’adeguata e comprovata osservanza degli obblighi doganali e
dispongono di idonee misure di sicurezza.
La circolare 30 dicembre 2011, n. 41/D, chiarisce che il requisito della comprovata
osservanza degli obblighi doganali deve essere rispettato, con specifico
riferimento alle persone giuridiche, da tutti i soggetti muniti di deleghe di
responsabilità generale e particolare nella società, ossia dai legali rappresentanti,
dagli amministratori e anche da coloro che sono nominati espressamente per
gestire ogni rapporto con l’Amministrazione doganale.
AEO - Semplificazioni doganali/Sicurezza
Da ultimo, il certificato AEO - Semplificazioni doganali/Sicurezza è rilasciato
agli operatori economici che rispettato tutti i requisiti illustrati e che manifestano,
in più, l’intenzione di voler fruire di tutte le agevolazioni cui dà diritto lo status
AEO.
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Alcuni vantaggi, sia diretti che indiretti, sono comuni a tutti gli AEO, a
prescindere dal tipo di certificato conseguito. E invero, tra le agevolazioni dirette
si possono annoverare la possibilità di sottostare a controlli fisici e documentali
più ridotti, di godere di un trattamento prioritario in caso di verifiche fiscali e di
chiedere che tali controlli avvengano in un luogo a scelta dell’operatore.
Vantaggi indiretti
Per quanto attiene i vantaggi indiretti, la certificazione AEO è un marchio di
qualità riconoscibile da clienti e partner commerciali in tutto il territo-rio
comunitario. Tale status, infatti, comporta, da un lato, il miglioramento della
pianificazione doganale grazie a una maggior celerità delle pratiche di
sdoganamento e dei controlli e, dall’altro, un minor ritardo nelle spedizioni e il
rafforzamento dell’immagine dell’operatore AEO sul mercato mondiale.
Altre agevolazioni, invece, si riflettono diretta-mente in capo al singolo operatore
e riguardano soltanto la specifica tipologia di certificato AEO richiesto.
E invero, AEO - Semplificazioni doganali consente al titolare di ottenere più
facilmente le semplificazioni doganali, tra cui la possibilità di fare la
dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le
merci sono presentate in dogana ovvero la facoltà di utilizzare la procedura di
dichiarazione semplificata ai sensi dell’art. 272 d.a.c.
Diversamente, infine, il certificato AEO/Sicurezza permette all’operatore di
presentare un numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie e di ricevere
la notifica preventiva ex art. 14-ter, par. 2, d.a.c., ossia il competente ufficio
doganale può comunicare all’operatore economico autorizzato, prima
dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, che, in esito a
un’analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere
sottoposta a un controllo fisico complementare.
I requisiti AEO
La circolare 41/D del 2011 modifica le con-dizioni per richiedere il certificato
AEO e godere, di conseguenza, dei benefici previsti dalla normativa doganale.
Innanzitutto, i soggetti che possono presentare l’istanza sono le persone, fisiche o
giuridiche, stabilite nel territorio della Comunità europea.
Al riguardo, però, occorre fare due precisazioni.
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La prima riguarda le imprese multinazionali extracomunitarie o, comunque, solo
fiscalmente rappresentate all’interno dell’Unione europea. Tali società, infatti,
possono richiedere la certificazione AEO, ma con alcuni limiti specificati
nell’Annex 1 alle Linee guida AEO comunitarie, intitolato «Guidelines on eligibility
conditions for an AEO and the procedure to be followed in case of multinational
companies and large businesses».
In particolare, se la domanda per ottenere il certi-ficato AEO può essere
formulata solo da singole entità legali, una società multinazionale che ha più sedi
nel territorio comunitario deve richiedere tanti certificati quante sono le sue sedi
identificate fisicamente nei vari Stati membri.
In altri termini, nel caso in cui una società madre e una società figlia fossero
stabilite in due territori comunitari distinti e volessero entrambe godere delle
agevolazioni AEO, ciascuna si dovrà rivolgere all’Autorità doganale competente
del proprio Stato, giacché il rilascio del certificato a una sola società del gruppo
non si estende automaticamente anche all’altra.
La seconda precisazione, invece, riguarda le imprese non residenti, le quali
possono richiedere la certificazione AEO soltanto se dispongono di una stabile
organizzazione nel territorio comunitario.
In tale circostanza, la domanda per ottenere la certificazione deve essere
presentata all’Autorità doganale dello Stato membro in cui è tenuta o è
accessibile la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale
interessato e in cui sono effettuate le operazioni doganali.
Se, tuttavia, non fosse possibile determinare il Paese nel quale sono soddisfatti
tali criteri, la richiesta deve essere presentata allo Stato membro dove è tenuta o è
accessibile la contabilità principale relativa al regime doganale interessato.
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, invece, l’operatore economico deve
possedere, da un lato, soddisfacenti norme di sicurezza e un efficace sistema di
gestione e, dall’altro, deve essersi mostrato, negli ultimi tre anni,
finanziariamente solvibile e osservante degli obblighi doganali.
La circolare 41/D del 2011 modifica il criterio della comprovata osservanza degli
obblighi doganali, ampliando la nozione di grave infrazione.
Questa, infatti, a seguito della novella, consiste nella condanna, anche a titolo non
definitivo, per un reato previsto dalla normativa doganale o fi-scale, che impatti
sulla competenza e sulla operatività correlata all’attività economica del
richiedente o per uno dei reati non colposi previsti dal codice penale, nonché
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nell’irrogazione a titolo definitivo della sanzione amministrativa prevista per le
violazioni di lieve entità, ai sensi dell’art. 295 bis, d.p.r. 43 del 1973.
La versione precedente della circolare 36/D del 2007 faceva riferimento ai
«delitti» e non ai «reati». Tale modifica è intervenuta per allineare la definizione
di «infrazione grave» alle norme comunitarie. E invero, la circolare 41/D del 2011
precisa, da un lato, che, ai fini dell’istruttoria che precede il rilascio dello status
AEO, il codice doganale comunitario non conosce la distinzione tra «delitti» e
«contravvenzioni» e, dall’altro, che il termine «reati», sotto un profilo formale,
deve essere interpretato sulla base delle disposizioni comunitarie, ossia come
fatto umano al quale la legge ricollega una sanzione penale.
Nell’ordinamento nazionale, com’è noto, l’art. 39 c.p. distingue i reati in delitti e
contravvenzioni in relazione al tipo di pena comminata dalla legge.
L’Agenzia delle dogane, tuttavia, chiarisce che tale differenziazione non
comporta, in automatico, una maggior gravità del delitto rispetto alla
contravvenzione, giacché l’ordinamento punisce anche come contravvenzioni
fatti che comportano una lesione o la messa in pericolo di beni giuridici di
notevole rilevanza.
Si limitano così le condizioni per il rilascio del certificato AEO, in quanto anche
fatti ascrivibili alle contravvenzioni possono mettere in pericolo beni giuridici
tutelati dall’Autorità doganale.
E invero, la circostanza per cui un operatore economico, che manifesta
l’intenzione di divenire AEO, commetta o abbia commesso un’infrazione di tipo
contravvenzionale, consente alla Dogana di considerare tale violazione alla
stregua di un reato ostativo al riconoscimento della certifica-zione, sempreché
tale violazione abbia recato un pregiudizio alla regolamentazione doganale.
Oltre a restringere le condizioni per la concessione AEO, la circolare 41/D del
2011, precisa altre-sì che la valutazione della gravità dell’evento che impedisce il
rilascio dello status AEO non deve essere accertata in maniera formale in base al
tipo di pena comminata dalla legge, ma in maniera sostanziale, considerando
l’azione commessa, o presumibilmente commessa, insieme alla natura del bene
giuridico tutelato e alla pericolosità sociale determinata dalla condotta
dell’operatore.
L’esistenza di eventuali iscrizioni in capo al richiedente, infine, è accertata
dall’Agenzia delle dogane in sede di audit, la quale deve verificare il certificato
generale del casellario giudiziale per uso amministrativo e il certificato dei
carichi pendenti ai sensi dell’art. 60 c.p.p.
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La presentazione dell’istanza
La circolare 41/D del 2011 non limita soltanto la concessione dello status AEO,
ma dispone altresì alcune modifiche sulla presentazione della relati-va istanza.
Innanzitutto, il modello di istanza AEO si rinviene all’allegato 1 della circolare e
deve essere presentato in formato cartaceo all’Ufficio delle dogane competente, il
quale procede a verificare la sussistenza di tutti i requisiti.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, l’istanza deve essere compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente e, poiché nel
modello manca il riquadro relativo al rappresentante legale, le relative generalità
devo-no essere inserite nelle sezioni dedicate alle in-formazioni dell’impresa.
La circolare 41/D del 2011 interviene altresì sulle autodichiarazioni, ossia quei
documenti che si rinvengono agli allegati 3 (per le persone fisiche) e 3-bis (per le
persone giuridiche) della medesi-ma circolare, mediante i quali l’operatore
economico certifica di non aver subito condanne, di non aver commesso reati
connessi alla sua attività economica e di non avere in corso una procedura
concorsuale di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata o di liquidazione coatta amministrativa.
Tali dichiarazioni sostitutive, come precisato dalla circolare 10/D del 2012, sono
richieste al duplice fine di verificare, in capo all’operatore, la mancanza dei
motivi ostativi per la concessione del certificato AEO e di consentire un esame
preliminare, permettendo così di valutare le eventuali situazioni giuridiche in
capo al soggetto richiedente - persona fisica o rappresentanti della società - ai fini
della verifica, in sede di audit, del requisito dell’affidabilità doganale di cui
all’art. 14-nonies d.a.c.
L’Agenzia delle dogane deve procedere a tali controlli, che devono essere
effettuati prima dell’emissione del provvedimento finale, entro il termine di
durata della fase di audit, ossia ottanta giorni di calendario.
Se, a seguito delle verifiche dell’Ufficio, emerge la non veridicità del contenuto
dell’autocertificazione, il richiedente decade dai benefici eventualmente concessi
e gli verrà negato il certificato AEO a causa della mancanza dei requisiti.
Inoltre, in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci o atti falsi, il pubblico
ufficiale avrà l’onere di inoltrare immediatamente la notitia criminis alla
competente Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 76, primo comma, D.P.R. n.
445 del 2000.
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Tali autodichiarazioni, infine, hanno una durata limitata nel tempo, ossia
rimangono valide soltanto per i sei mesi successivi dalla data di rilascio. Al
riguardo, l’Agenzia delle dogane ha precisato che, considerata la validità
temporale della dichiarazione sostitutiva, gli uffici, trascorso il termine di ottanta
giorni per i controlli, provvederanno a effettuare «a campione» l’acquisizione
d’ufficio di informazioni relative ai carichi pendenti e al casellario giudiziale, per
verificare se il «nuovo» AEO ha mantenuto i requisiti precedentemente
autodichiarati.
Sara Armella
Lorenzo Ugolini
Dicembre 2012