provvedimenti disciplinari

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provvedimenti disciplinari
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 01.12.2011
LUTTO
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E’ mancato
ENZO ALBERTINI
L’intera struttura della Federcalcio Regionale ricorda l’amico Enzo per tanti anni riferimento discreto ed
insostituibile del nostro movimento nella molteplicità dei ruoli da lui ricoperti sempre con competenza ed
affidabilità.
Alla famiglia le condoglianze più sentite.
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n. 42/CDN
Trascriviamo qui di seguito stralcio del C.U. n. 42 della Commissione Disciplinare Nazionale:
COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CDN
(2011/2012)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente, dal Prof. Claudio
Franchini, Vice Presidente Vicario, dall’Avv. Gianfranco Tobia, dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv.
Luca Giraldi, Componenti; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e del
Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra, Salvatore Floriddia e
Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 25 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:
…omissis…
(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO DI LENA
(all’epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Mobilieri Sutrio), DINO LODOLO (all’epoca dei
fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), Società ASD MOBILERI SUTRIO e US
TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°. 1689/538 pf 10-11/AM/ma del 23.9.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 23.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i
Signori Carlo Di Lena, Presidente della Società sportiva ASD Mobilieri Sutrio, Dino Lodolo, dirigente
dell’Unione Sportiva Triestina Calcio Spa, nonché le Società Mobilieri Sutrio ASD e Triestina Calcio Spa,
per rispondere: i Signori Di Lena e Lodolo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art.
32.8 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dell’art. 30 della Lega Nazionale
Dilettanti, dell’art. 63 della NOIF per aver organizzato e disputato una gara amichevole non autorizzata e
diretta da una terna arbitrale non appartenente all’AIA; le Società Mobilieri Sutrio e Triestina per
rispondere rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva e diretta delle violazioni ascritte ai loro
legali rappresentanti ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS.
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Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, preliminarmente, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il
loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, Commissione disciplinare nazionale rilevato che, prima
dell’inizio del dibattimento, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro
difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base
per il Sig. Dino Lodolo, sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a
giorni 20 (venti); pena base per la Società US Triestina Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di €
2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.300,00 (€ milletrecento/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi
con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo
giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione
dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con
ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le
sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, stante l’intervenuto patteggiamento del Sig. Dino Lodolo e
della Società Triestina Calcio, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Carlo Di Lena: mesi 1 (uni) di inibizione;
- per la Società Mobilieri Sutrio ASD: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
I motivi della decisione
Il deferimento - che prende le mosse dalla nota del 23.11.10, con la quale il Presidente del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia denunciava l’accaduto alla Procura Federale – non pare fondato e va
dunque rigettato.
Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni rese a verbale dei tesserati ascoltati dal collaboratore della
Procura federale e dalla complessiva documentazione in atti - che le Soc. Unione Sportiva Triestina
Calcio Spa e Società Mobilieri Sutrio ASD e, per loro, i su citati dirigenti, hanno effettivamente
organizzato e disputato fra di loro, in data 27 luglio 2010, secondo le loro intenzioni dichiarate, una gara
di allenamento, come tale non necessitante delle preventive autorizzazioni dagli Organi Federali
preposti.
In effetti la partita in questione fra le due squadre si è disputata non rivestendo i connotati della gara
amichevole, dunque necessitante delle previste preventive autorizzazioni.
Infatti l’incontro si è svolto a porte aperte, con l’utilizzo di arbitri dilettanti e, soprattutto, con l’affluenza di
circa 150 persone non paganti, con tempi di gioco ridotti e - secondo quanto dichiarato dai dirigenti della
due compagini - anche con continui cambi di calciatori, che entravano e uscivano senza formalità dal
rettangolo di gioco e, addirittura con i portieri che, nel secondo tempo, si erano schierati a squadre
invertite a difesa delle opposte porte.
Tutto ciò consente di affermare che la partita potesse essere senz’altro configurabile come
Commissione disciplinare nazionalesemplice allenamento, come sostenuto dai dirigenti delle due
compagini interrogati sul punto; infatti l’art. 32.8 del regolamento della Lega Nazionale Professionisti di
Serie B stabilisce che le gare di allenamento si devono svolgere a porte chiuse o con ingresso gratuito,
anche senza l’osservanza di tempi regolamentari.
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A nulla rileva, secondo questa Commissione, la circostanza che sul sito internet della Triestina
(www.triestinacalcio.it), nell’imminenza della gara, sia comparsa la dicitura, riferita all’incontro in
questione, di gara amichevole. Ciò, infatti, può facilmente essere avvenuto, eventualmente anche con
la non corretta dicitura di “partita amichevole”, solo per pubblicizzare la gara - che di fatto si è poi
rivelata, per le modalità di gioco, essere effettivamente di allenamento - e consentire alla gente di
intervenire con ingresso gratuito.
Da tutto quanto su esposto deriva la non affermazione di responsabilità dei deferiti.
Il dispositivo
In merito al su citato intervenuto patteggiamento, la Commissione disciplinare nazionale dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• inibizione di giorni 20 per il Sig. Dino Lodolo;
• ammenda di € 1.300,00 (€ milletrecento/00) per la Società Triestina Calcio Spa.
Per i su spiegati motivi, la Commissione delibera inoltre di prosciogliere dai rispettivi addebiti i soggetti
deferiti Sig. Carlo Di Lena e ASD Mobilieri Sutrio.
(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO VIDONI
(all’epoca dei fatti, Presidente della Società SS Vesna), DINO LODOLO (all’epoca dei fatti,
dirigente della Società Triestina Calcio Spa), CARLO POSTIGLIONE e MASSIMO TREVISINI
(Arbitri effettivi della Sezione AIA di Trieste), Società SS VESNA e US TRIESTINA CALCIO Spa •
(nota n°.1690/537 pf 10-11/AM/ma del 23.9.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 23.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i
Signori Roberto Vidoni, Presidente della Società sportiva Vesna ASD, Dino Lodolo, dirigente dell’Unione
Sportiva Triestina Calcio Spa, Carlo Postiglione, arbitro effettivo della sezione di Trieste, Massimo
Trevisini, arbitro effettivo della sezione di Trieste, nonché le Società Vesna ASD e Triestina Calcio Spa,
per rispondere: i Signori Vidoni e Lodolo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art.
32.8 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dell’art. 30 della Lega Nazionale
Dilettanti, dell’art. 63 della NOIF per aver organizzato e disputato una gara amichevole non autorizzata
e diretta da una terna arbitrale di cui due appartenenti all’AIA privi di autorizzazione; le Società Vesna e
Triestina per rispondere rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni
ascritte ai loro legali rappresentanti ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS; i Signori Postiglione e Trevisini della
violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 40 c. 4 lettera a) Regolamento AIA, per aver
arbitrato una gara amichevole senza la preventiva autorizzazione AIA.
Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, preliminarmente, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il
loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: Commissione disciplinare nazionale
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Dino
Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di
applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Dino Lodolo, sanzione
dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società
US Triestina Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art.
23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi
con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo
giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione
dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con
ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
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rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le
sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite.
Il Sig. Vidoni, in persona e nella qualità di Presidente della Vesna ASD, ha fatto pervenire una richiesta
di rinvio della discussione per la propria dichiarata impossibilità a comparire per improrogabili impegni di
lavoro. La Commissione, sul punto, ritiene di non poter accogliere la richiesta del medesimo che, non
costituito nel presente procedimento, richiede un differimento sulla base di un generico e non provato
impedimento lavorativo.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, stante l’intervenuto patteggiamento del Sig. Dino Lodolo e
della Triestina Calcio Spa, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Roberto Vidoni: mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la Società Sportiva Vesna ASD: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
- per il Sig. Carlo Postiglione: mesi 3 (tre) di sospensione;
- per il Sig. Massimo Trevisini: mesi 3 (tre) di sospensione.
I motivi della decisione
Il deferimento - che prende le mosse dalla nota del 23.11.10, con la quale il Presidente del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia denunciava l’accaduto alla Procura Federale - è fondato e va accolto.
Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni rese a verbale dei tesserati ascoltati dal collaboratore della
Procura Federale e dalla complessiva documentazione in atti - che le Soc. Unione Sportiva Triestina
Calcio Spa e Società Sportiva Vesna ASD e, per loro, i su citati dirigenti, hanno effettivamente
organizzato e disputato fra di loro, in data 11 agosto 2010 alle ore 18, una gara amichevole non
autorizzata dagli Organi Federali preposti (mai Commissione disciplinare nazionale avvisati dalle due
Società della disputa gara) e diretta da una terna arbitrale, di cui due appartenenti all’AIA, anch’essi privi
di autorizzazione alla partecipazione.
In effetti la partita in questione fra le due squadre si è disputata rivestendo senz’altro i connotati della
gara amichevole, dunque necessitante delle previste preventive autorizzazioni, nel caso di specie mai
richieste. Infatti l’incontro si è svolto a porte aperte, con l’utilizzo di due arbitri AIA in perfetta divisa e,
soprattutto, con l’affluenza di circa 500 persone paganti (sia pure, eventualmente, un prezzo simbolico,
come affermato dal Sig. Kosuta, dirigente della Società Vesna) sul campo di gioco di Santa Croce ad
Aurisina.
Tutto ciò porta ad affermare che la partita non potesse essere configurabile come semplice
allenamento, come sostenuto dai dirigenti delle due compagini interrogati sul punto; infatti l’art. 32.8 del
regolamento della Lega Nazionale Professionisti di Serie B stabilisce che le gare di allenamento si
devono svolgere a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l’osservanza di tempi
regolamentari.
Stabilito dunque che il su citato incontro di calcio è configurabile come una vera e propria gara
amichevole non autorizzata, da ciò consegue che anche i due arbitri AIA avrebbero dovuto richiedere
preventiva autorizzazione alla loro Associazione prima di potervi prendere parte attiva.
A nulla rilevano le dichiarazioni di tutti i protagonisti dell’incontro ascoltati che hanno tutti riferito di aver
ritenuto (evidentemente in maniera gravemente erronea) la partita un mero allenamento e, pertanto, non
necessitante di particolari formalità organizzative.
Anche gli arbitri devono essere considerati soggetti alla pronuncia di questa Commissione posto che,
come anche rilevato dalla Corte di Giustizia Sezioni Unite (Com. Uff. n. 44 CGF del 9.8.10),
“all’ordinamento generale compete individuare i profili delle condotte di singoli arbitri suscettibili di
scuotere lo stesso ordinamento e perseguirle secondo gli ordinari criteri di giustizia federale,
indipendentemente dai possibili procedimenti endosettoriali”.
Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per
responsabilità oggettiva e diretta, quella della Società.
- 46/ 5 Segue Comunicato Ufficiale n. 42/CDN
Il dispositivo
In merito al su citato intervenuto patteggiamento, la Commissione
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
disciplinare nazionale dispone
• inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Dino Lodolo;
• ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Triestina Calcio Spa.
Per i su spiegati motivi, la Commissione inoltre delibera di infliggere al Sig. Roberto Vidoni la sanzione
dell’inibizione per mesi 3 (tre); alla Società Sportiva Vesna ASD l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); al
Sig. Carlo Postiglione la sospensione per mesi 3 (tre); al Sig. Massimo Trevisini la sospensione per
mesi 3 (tre).
Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2011
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete
1.2. Proroga Tessere Federali per l’Anno 2011
Si rende noto che la F.I.G.C. con nota del 30/11/2011 ha comunicato che il termine di validità delle
tessere nominative rilasciate dalla Federazione Italiana Giuco Calcio per l’anno 2011, scadenti il 31
dicembre 2011, è stato prorogato sino al 31 maggio 2012.
1.3. Comunicato Ufficiale n. 90/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 90/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei
termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva delle ultime 4giornate Serie A - A2 - B U21 di Calcio a 5.
1.4. Comunicato Ufficiale n. 91/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 91/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei
termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dei Play off Campione D'Italia e U 21 di
Calcio a 5.
1.5. Comunicato Ufficiale n. 92/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 92/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei
termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva delle Fasi finali della Coppa Italia Serie
A-A2-B - U21 di Calcio a 5
1.6. Comunicato Ufficiale n. 93/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 93/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei
termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva delle gare della prima fase della Coppa
Italia Serie B di Calcio a 5
1.7. Comunicato Ufficiale n. 94/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 94/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei
termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dello Spareggio Promozione Femminile
di Calcio a 5
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicato Ufficiale n. 86 della L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 89 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 86
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA L.N.D.
L’Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per
LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2011
presso l’Hilton Rome Airport di Roma - Fiumicino in Via Arturo Ferrarin n. 124, alle ore 14.00 in prima
convocazione ed alle ore 14.30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in
merito agli argomenti contenuti nel seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3. Elezione del Consigliere Federale della L.N.D. ex art, 8, lett. d), delle Norme Procedurali per le
Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2008-2012;
4. Varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare
Nazionale della F.I.G.C. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea a partire
dalle ore 10.30 del giorno 19 Dicembre 2011.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli aventi diritto, ai sensi delle
vigenti norme regolamentari.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2011
IL SEGRETARIO
Massimo Ciaccolini
IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
2.2. Circolare n. 24 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
Alleghiamo al presente C.U. la Circolare n. 24 della L.N.D. dd. 25 novembre 2011 riportante copia della
Circolare n. 9 -2011 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 23 novembre 2011.
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Segreteria
3.1.1. COPPA REGIONE DI PRIMA CATEGORIA 2011/2012
Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, si sono qualificate per le semifinali le
Società:
ARTENIESE, MONTEREALE VALCELLINA, PRIMOREC e TERZO
Qui di seguito pubblichiamo gli accoppiamenti delle gare di semifinale:
TERZO – PRIMOREC
MONTEREALE VALCELLINA – ARTENIESE
Per determinare le squadre che giocheranno in casa, come da regolamento pubblicato sul C.U. n. 11
dd. 12.08.2011, verrà effettuato un sorteggio, alla presenza dei dirigenti delle Società interessate,
presso lo scrivente Comitato Regionale (Via Milano, 15 – Trieste) in data mercoledì 07 dicembre p.v.
alle ore 15.00.
Le gare saranno ad eliminazione diretta, le due squadre vincenti accederanno alla finale.
3.1.2. COPPA REGIONE DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012
Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, si sono qualificate per le semifinali le
Società:
GRAVIS, MARIANO, PORPETTO e S.CANZIAN D ISONZO.
Qui di seguito pubblichiamo gli accoppiamenti delle gare di semifinale:
GRAVIS – MARIANO
S.CANZIAN D ISONZO – PORPETTO
Per determinare le squadre che giocheranno in casa, come da regolamento pubblicato sul C.U. n. 11
dd. 12.08.2011, verrà effettuato un sorteggio, alla presenza dei dirigenti delle Società interessate,
presso lo scrivente Comitato Regionale (Via Milano, 15 – Trieste) in data mercoledì 07 dicembre p.v.
alle ore 15.30.
Le gare saranno ad eliminazione diretta, le due squadre vincenti accederanno alla finale.
3.1.3. COPPA REGIONE DI TERZA CATEGORIA 2011/2012
Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, si sono qualificate per le semifinali le
Società:
MORARO, RAGOGNA, REAL CASTELLANA e TIEZZO 1954.
Qui di seguito pubblichiamo gli accoppiamenti delle gare di semifinale:
TIEZZO 1954 – RAGOGNA
REAL CASTELLANA – MORARO
Per determinare le squadre che giocheranno in casa, come da regolamento pubblicato sul C.U. n. 11
dd. 12.08.2011, verrà effettuato un sorteggio, alla presenza dei dirigenti delle Società interessate,
presso lo scrivente Comitato Regionale (Via Milano, 15 – Trieste) in data mercoledì 07 dicembre p.v.
alle ore 16.00.
Le gare saranno ad eliminazione diretta, le due squadre vincenti accederanno alla finale.
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3.1.4. CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES
Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sergio Vriz, i sotto segnati calciatori sono convocati il
giorno Mercoledì 07 Dicembre 2011 alle ore 14.30 presso il Campo Sportivo di Via Dante Alighieri,
Visco (UD), per una seduta di allenamento:
AZZANESE
BUTTRIO
FLUMIGNANO
FONTANAFREDDA
GEMONESE
LIGNANO
MANZANESE
MUGGIA
N.K. KRAS REPEN
PRO CERVIGNANO MUSCOLI
SAN DANIELE
SAN LUIGI CALCIO
SPAL CORDOVADO
TOLMEZZO CARNIA
TORVISCOSA
TRIESTE CALCIO
U.FINCANTIERI MONFALCONE
UNION 91
VIRTUS CORNO
De Carlo Alex, Pilosio Eddy
Meroi Lorenzo
Cossettini Alessandro
Belgrado Elvis, Grotto Davide, Pitton Mattia, Rubin William,
Salvador Nicola
Cargnelutti Igor, Casarsa Matteo
Mauro Jacopo
Filopati Jurgi, Miano Riccardo, Osso Armellino Andrea,
Petranca Matteo
Rihter Martin, Male Riccardo
Carli Luca
De Crescenzo Gioacchino, Zwolf Davide
Masotti Andrea
Stipancich Manuel, Zugan Davide
Bianco Luca, Odorico Matteo
Micelli Alessandro
Romano Gianmarco, Roman Matteo
Dalesio Antonino
Alessandria Stefano, Dallan Gabriele
Amankwaa Godfred
Beltrame Matteo, Codromaz Nicola, Pines Scarel Marco, Polo Jordi
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo (compreso Tuta e Giaccone) e di un
documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante
l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in
mancanza di tale certificazione. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ.
In caso di indisponibilità dei calciatori convocati le Società sono obbligate a darne immediata
comunicazione telefonica al Consigliere Regionale Sig. DIONISIO ZORAT 349/ 8119197 oppure al
Selezionatore Sig. SERGIO VRIZ 348/4422372 e inviando nel contempo una comunicazione
scritta, su carta intestata della Societa’, al Comitato Regionale, motivando l’assenza e allegando
il certificato medico con la specifica della durata della malatia,ricordando, altresì, che secondo le
norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato
legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra
Rappresentativa Regionale, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e
saranno passibili di squalifica.
3.1.5. UFFICIO TESSERAMENTO – ORARIO TELEFONICO
Si ricorda che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia osserverà il
sottosegnato orario telefonico di apertura al pubblico:
nella giornata del Giovedì
nella giornata del Venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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3.1.6. SVINCOLI CAMPIONATO CARNICO
Trascriviamo qui di seguito l’elenco dei calciatori svincolati in base all’art. 32/bis delle N.O.I.F. e relativi
al Campionato Carnico:
Matricola Cognome e Nome
4631398
3475960
6665088
2056708
4648805
3586312
7055249
3475360
3727280
3568495
5641621
3321677
3573358
5639610
3362249
3562255
4914099
3697669
3583653
3174912
3575938
3584392
3675245
3569631
3474381
6702636
3580201
2888182
3565535
4230302
2229931
3575978
3738969
3077056
DEANTONI Alessandro
BUTTOLO Alessio
CALVANESE Raffaele
CANDOTTI Romano
CAPPELLARI Matteo
CAPPELLARO Matteo
CHIONNA Antonio Daniele
CONTE Andrea
CORADAZZI Rudi
CREA Giulio
DEMONTE Lorenzo
DELLAPIETRA Aldo
DELLAPIETRA Daniele
FADINI Cristian
GUSETTI Michele
LESSANUTTI Denny
MATTIA Erick
MATIZ Marwin
MEREU Mauro
MISSON Nicola
MORO Adriano
MUSSONI Davide
NODALE Gabriele
NODALE Lorenzo
PASCHINI Giulio
PISCOPO Angelo
PASCHINI Valentino
RADINA Vincenzo
ROMANO Michele
RUPIL Rudy
TIMEUS Renzo
TOSONI Marco
VUERICH Fabrizio
ZARABARA Giacomino
Data di nascita
19.06.1986
18.07.1983
02.06.1981
05.01.1971
07.06.1985
12.06.1985
23.05.1983
20.06.1985
07.04.1985
16.12.1985
27.05.1982
25.01.1981
12.02.1986
08.11.1985
28.11.1981
30.03.1985
14.05.1985
29.06.1986
06.08.1983
17.07.1982
01.04.1985
27.09.1985
04.07.1985
01.04.1985
20.07.1985
16.06.1983
09.04.1986
15.04.1978
13.05.1985
19.05.1985
25.06.1972
25.05.1986
04.10.1985
14.09.1979
Società
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
POL.
S.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
S.S.
A.S.D.
A.S.D.
Val Resia
Val Fella
Ampezzo
Audax
Pontebbana
Val Fella
Edera Enemonzo
Ovarese
Campagnola
Val Fella
Enal
Ardita
Val Fella
Comeglians
Arta Terme
Enal
Real Imponzo Cadunea
Mobilieri Sutrio
Verzegnis
Il Castello di Gemona
Val Fella
Mobilieri Sutrio
Arta Terme
Folgore
Val Fella
Verzegnis
Campagnola
Edera Enemonzo
Ovarese
Ovarese
Folgore
Pontebbana
Enal
Val Resia
4. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
4.1. Spostamento Gare
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:
03/12/2011 PR
04/12/2011 PR
17/12/2011 PR
REANESE-UNION MARTIGNACCO
POZZUOLO DEL FRIULI-SA PORCIA
CHIONS-CJARLINS MUZANE
14.30
14.30 Via Failutti, Zugliano
14.30
10/12/2011 1C
17/12/2011 1C
MANIAGO-CASARSA
BUIESE ARTENIESE
14.30
14.30
03/12/2011 2C
03/12/2011 2C
RIVIERA-OSOPPO
AZZURRA PREMARIACCO-TRIVIGNANO
14.30
14.30
- 46/ 10 Segue Spostamento Gare
03/12/2011
03/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
10/12/2011
RJ
RJ
RJ
RJ
RJ Rec
PRO CERVIGNANO MUSCOLI-RONCHI CALCIO
RIVIGNANO-NUOVA AC SANDANIELESE
PRO ROMANS-ZAULE RABUIESE
MUGGIA-COSTALUNGA
RIVIGNANO-FONTANAFREDDA
17.30 Via dei Platani, Muscoli
17.30 Via Falduz, Rivignano
18.30
19.00
17.30 Via Falduz, Rivignano
01/12/2011 CI C5
STAR FIVE-CALCIO A 5 PALMANOVA
21.00
03/12/2011 C5 C1
06/12/2011 C5 C1
15/12/2011 C5 C1
BRN LAUZACCO CALCIO A 5-I BRASILIANO
CALCETTO LIGNANO-ADVS GRAVO
BRN LAUZACCO CALCIO A 5-CJARLINS MUZANE
14.30
20.45
20.45
10/12/2011 C5 C2
PORCIA C5-LA TANA C5
20.30
04/12/2011 AR
04/12/2011 AR
11/12/2011 AR
UNION 91-TRIESTE CALCIO
SACILESE CALCIO-RONCHI CALCIO
SANVITESE-ANCONA
10.30 Piazza della Vittoria, Percoto
10.30 Via XXV Aprile, Sarone di Caneva
10.30 Via Gazziola, Savorgnano
03/12/2011 GR
04/12/2011 GR
11/12/2011 GR
NUOVA AC SANDANIELESE-CORDENONS
UNION 91-FONTANAFREDDA
SANVITESE-PONZIANA
17.30
10.30 Via Carnia, Lauzacco
10.30 Via dello Sport, S.Vito al Tagli.to
11/12/2011 GS
14/12/2011 GS
SESTO BAGNAROLA-ANCONA
SAN LUIGI CALCIO-PONZIANA
10.30 Via Piemonte, Udine
17.30 Via Felluga, Trieste
5. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
5.1. Convocazione Rappresentativa Regionale Allievi
Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Gabriele Pecile, i sotto segnati calciatori sono
convocati il giorno Martedì 06 Dicembre 2011 alle ore 14.30 presso il campo sportivo di Via
Cavour, Flaibano (UD) per una seduta di allenamento:
ANCONA
BEARZI
BUIESE
DONATELLO CALCIO
MANZANESE
RANGERS
SEVEGLIANO
TOLMEZZO CARNIA
VIRTUS CORNO
Craviari Mattia, Danelutti Samuel, Politti Nicola, Romanello Gabriele
Colavizza Daniele, Guarnieri Nicolas
Cadò Ruben
Bardus Sebastian, Codromaz Roberto, Grion Jacopo, Moro Nicholas,
Vukovic Filip
Gosgnach Gabriele, Zufferli Marco
Cancian Ludovico
Tortolo Alessandro
Faleschini Gabriele
Caucig Jacopo,Gallo Matteo, Guerrero Manfut Francesco Carlo,
Pividori Matteo
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo (compreso Tuta e Giaccone) e di un
documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante
l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in
mancanza di tale certificazione. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ.
In caso di indisponibilità dei calciatori convocati le Società sono obbligate a darne immediata
comunicazione telefonica al Consigliere Regionale Sig. DIONISIO ZORAT 349/ 8119197 oppure al
Selezionatore Sig. GABRIELE PECILE 338/8010381 e inviando nel contempo una comunicazione
scritta, su carta intestata della Societa’, al Comitato Regionale, motivando l’assenza e allegando
il certificato medico con la specifica della durata della malatia,ricordando, altresì, che secondo le
norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato
legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra
Rappresentativa Regionale, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e
saranno passibili di squalifica.
- 46/ 11 -
5.2. Convocazione Rappresentativa Regionale Giovanissimi
Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Andrea Petric, i sotto segnati calciatori sono
convocati il giorno Lunedì 05 Dicembre alle ore 14.30 presso il campo sportivo di Via Boito,
Monfalcone (GO) per una seduta di allenamento:
ANCONA
DONATELLO CALCIO
I.S.M. GRADISCA
N.K. KRAS REPEN
PRO GORIZIA
PRO ROMANS
RONCHI CALCIO
SANT’ANDREA SAN VITO
S.CANZIAN D ISONZO
S.GIOVANNI
SAN LUIGI CALCIO
SISTIANA DUINO AURISINA
TRIESTE CALCIO
U.FINCANTIERI MONFALCONE
VIRTUS CORNO
Baldan Filippo, Scrazzolo Nicola
Azzano Nicola
Spanghero Davide
Kosuta Jan
Aciole Freire Pedro Vinicius
Lupo Michael
Zampa Esteban
Pischianz Davide, Ruaro Marco Giacomo
Bertugno Luigi, Ciarabellini Andrea
Calvino Federico, Zazzaron Giovanni, Caretto Alessandro
Fontana Marco, Grando Francesco, Gridel Alessandro,
Nait Martin
Colja David
Muccio Crasso Patrik, Paliaga David, Santoro Federico,
Vascotto Cristiano
Battaglini Luca, Codra Riccardo, Petriccione Salvatore,
Pruonto Federico
Buiatti Matteo, Campo Davide
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo (compreso Tuta e Giaccone) e di un
documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante
l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in
mancanza di tale certificazione. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ.
In caso di indisponibilità dei calciatori convocati le Società sono obbligate a darne immediata
comunicazione telefonica al Consigliere Regionale Sig. DIONISIO ZORAT 349/ 8119197 oppure al
Selezionatore Sig. ANDREA PETRIC 348/4012980 e inviando nel contempo una comunicazione
scritta, su carta intestata della Societa’, al Comitato Regionale, motivando l’assenza e allegando
il certificato medico con la specifica della durata della malatia,ricordando, altresì, che secondo le
norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato
legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra
Rappresentativa Regionale, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e
saranno passibili di squalifica.
5.3. Incontri Informativi
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina:
Genitori Informa e Progetto Equilibrista, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia e con il CONI di Pordenone, organizzano il seguente incontro informativo aperto a tutti gli
interessati:
Titolo: “SPORT A PATTO CHE… EDUCHIAMO. Sinergie tra giovani, famiglie e società sportive”.
Relatori:
Dan Peterson (Allenatore di Pallacanestro, giornalista e telecronista sportivo)
dott.ssa Laura Bortoli (Ricercatrice, Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria, Università degli Studi di
Chieti)
Data e ora: venerdì 2 dicembre 2011 ore 20.45
Luogo: Teatro Comunale Marcello Mascherini, Azzano X (PN)
In allegato al presente C.U., alleghiamo la locandina del sopracitato Incontro Informativo.
- 46/ 12 Segue Incontri Infomativi
La ASD PASIANESE CALCIO, in ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s.
2011/2012, organizza i seguenti incontri informativi rivolti ai giovani calciatori, allenatori, dirigenti e
genitori:
Titolo: “Principi metodologici attività calcistica giovanile”
Relatori: Prof. Stefano Florit
Data e ora: martedì 6 dicembre 2011, ore 20.00
Luogo: Pasian di Prato (UD), Via Selvis, polisportivo comunale
Titolo: “Regole di gioco e di comportamento”
Relatori: Franco Pittia (Presidente Sezione Aia Udine)
Data e ora: lunedì 12 dicembre 2011, ore 20.00
Luogo: Pasian di Prato (UD), Via Selvis, polisportivo comunale
La ASD PONZIANA, in ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s.
2011/2012, organizza i seguenti incontri informativi rivolti ai giovani calciatori delle categorie pulcini,
esordienti e giovanissimi sperimentali, allenatori e dirigenti:
Titolo: “Aspetti psicomotori nei bambini in età 8/10 e fasi sensibili”
Relatori: Prof. Ernesto Mari, Dott.ssa Michela Gabas (psicologa)
Data e ora: giovedì 1 dicembre 2011, ore 18.30
Luogo: Trieste, campo Sportivo Ferrini, p.le Puglie 1
Destinatari: genitori della categoria Pulcini
Titolo: “Le dinamiche del gruppo e la formazione della personalità negli adolescenti”
Relatori: Prof. Ernesto Mari, Dott.ssa Michela Gabas (psicologa)
Data e ora: mercoledì 7 dicembre 2011, ore 18.30
Luogo: Trieste, campo Sportivo Ferrini, p.le Puglie 1
Destinatari: genitori della categoria Esordienti, genitori e giovani calciatori della categoria Giovanissimi
Sperimentali
Titolo: “Le capacità di gestione dei gruppi e le tematiche relative all’aspetto della crescita psicomotoria
rispetto all’età ”
Relatori: Prof. Ernesto Mari, Dott.ssa Michela Gabas (psicologa)
Data e ora: mercoledì 14 dicembre 2011, ore 18.30
Luogo: Trieste, campo Sportivo Ferrini, p.le Puglie 1
Destinatari: allenatori e dirigenti
La ASD COMUNALE FIUME V.BANNIA, in ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico
per la s.s. 2011/2012, organizza i seguenti incontri informativi rivolti ai genitori, tecnici e dirigenti
interessati:
Titolo: Favorire un ascolto più attento e rispettoso dei figli e di se stessi. Acquisire informazioni con
riguardo alle caratteristiche evolutive ed ai bisogni dei bambini. Confrontarsi e potenziare le proprie
competenze comunicative e di cura.
Relatore: Dott.ssa Mara Corallini (pedagogista)
Data e ora: mercoledì 30 novembre e mercoledì 7 dicembre 2011, ore 17.30
Luogo: Bannia di Fiume Veneto (Pordenone), campo sportivo, via Sauro
- 46/ 13 Segue Incontri Infomativi
La ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI, in ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per
la s.s. 2011/2012, organizza il seguente incontro informativo rivolto a tecnici, dirigenti, giovani calciatori
e genitori interessati.
Titolo: “L’arbitro ed i regolamenti: conosciamoli”
Relatore: Alberto Zanardo (rappresentante Sezione Aia Udine)
Data e ora: lunedì 12 dicembre 2010 ore 18.30
Luogo: Udine, via delle Scuole 15 (sede della società)
6. RISULTATI GARE
COPPA REGIONE – SOCIETA’ DI TERZA CATEGORIA
Gara del 16/11/2011 (Quarti di Finale)
TIEZZO 1954
- BRUGNERA
2- 1
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gare del 26 e 27/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A
AZZANESE
BUTTRIO
LIGNANO
MUGGIA
N.K. KRAS REPEN
PRO CERVIGNANO M.
SAN LUIGI CALCIO
VIRTUS CORNO
-
TOLMEZZO CARNIA
MANZANESE
TORVISCOSA
SAN DANIELE
GEMONESE
FONTANAFREDDA
S.P.A.L.CORDOVADO
3012002U.FINCANTIERI MONFALCONE 1 -
1
1
0
3
0
1
2
2
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gare del 26 e 27/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A
CJARLINS MUZANE
CORDENONS
FLUMIGNANO
RIVIGNANO
S.A. PORCIA
SANGIORGINA
VARMO
VIGONOVO RANZANO
-
GIRONE B
CALCIO PRATA
POZZUOLO DEL FRIULI
MARANESE MARUZZELLA
SEVEGLIANO
PERTEGADA CALCIO
TORRE
CHIONS
VIRTUS ROVEREDO
12122011-
0
0
3
0
0
0
1
0
CAPORIACCO
FLAIBANO
LUMIGNACCO
PRO FAGAGNA
PRO ROMANS
TRICESIMO
TRIESTE CALCIO
UNION MARTIGNACCO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara del 30/11/2011 (Recupero 11^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A
LAVARIAN MORTEAN
- MONTEREALE VALCELLINA
npr
-
UNION 91
VALNATISONE
VESNA
COSTALUNGA
REANESE
ZAULE RABUIESE
PONZIANA
JUVENTINA S.ANDREA
00022221-
0
0
1
1
2
1
2
3
- 46/ 14 Segue Risultati Gare – Campionato di Prima Categoria
Gare del 26 e 27/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A
CANEVA
LATISANA RICREATORIO
MANIAGO
MONTEREALE VALCELLINA
PRAVISDOMINI
PRO AVIANO S.E.
S.QUIRINO
SESTO BAGNAROLA
-
GIRONE B
VALLENONCELLO
POLISPORTIVA CODROIPO
EDMONDO BRIAN
CAMINO
LAVARIAN MORTEAN
VIVAI COOPERATIVI RAUSC
CASARSA
COM. FIUME V. BANNIA
01300410-
0
1
1
1
0
3
1
1
01011111-
2
2
1
0
1
2
1
1
ANCONA
AQUILEIA
ARTENIESE
AURORA BUONACQUISTO
BUIESE
COMUNALE GONARS
TORREANESE
TREPPO GRANDE
-
SANTAMARIA
GRADESE CALCIO
FULGOR
RISANESE
OL3
PASIANESE CALCIO
TERZO
TARCENTINA
11000130-
GIRONE C
CALCIO STARANZANO
ISONTINA
PIERIS
PRO GORIZIA
S.GIOVANNI
SISTIANA DUIN0 AURISINA
SOVODNJE
VILLESSE CALCIO
-
ISONZO
RONCHI CALCIO
PRIMOREC
AZZURRA
DOMIO
CORMONESE
MEDEA
ESPERIA ANTHARES
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gare del 20/11/2011 (11^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE B
RIVIERA
GIRONE D
- CASSACCO
2- 2
ROMANA MONFALCONE
- PIEDIMONTE
Gara del 30/11/2011 (Recupero 11^ Giornata Girone di Andata)
3- 2
GIRONE C
PORPETTO
- MOIMACCO
npr
Gare del 26 e 27/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A
CALCIO BANNIA
CEOLINI
DORIA ZOPPOLA
GS FALCHI VIS PAS
POLCENIGO BUDOIA
SANGIOVANNESE
UNION PASIANO
VALVASONE ARZENE S.M.
-
AURORA PORDENONE
CORVA
MANIAGO LIBERO
TILAVENTINA
GRAVIS
AVIANESE
LIVENTINA
VIBATE
GIRONE B
2- 1
0- 1
0- 0
2- 1
3- 1
1- 0
2- 0
npr
CASSACCO
CISERIIS
DIANA
GRAPHIST. TAVAGNACCO
LIBERO ATLETICO RIZZI
OSOPPO
SPILIMBERGO
TAGLIAMENTO
GIRONE C
AIELLO
BERTIOLO
CALCIO COM. BASILIANO
CASTIONS
MALISANA
MOIMACCO
RIVOLTO
TRIVIGNANO
-
PORPETTO
SEDEGLIANO
AZZURRA PREMARIACCO
SERENISSIMA PRADAMANO
BEARZI
TALMASSONS
CHIAVRIS
CALCIO TEOR
-
RIVE D ARCANO
COSEANO
VENZONE
MAJANESE
RIVIERA
SPECIAL SALD PAGNACCO
CAR CICONICCO
VALERIANO PINZANO
10622022-
1
2
1
2
2
2
1
1
GIRONE D
1- 2
npr
0- 0
1- 2
0- 2
0- 2
1- 2
2- 0
BREG
CENTRO SEDIA CALCIO
FO.RE. TURRIACO
MARIANO
PIEDIMONTE
ROIANESE
ROMANA MONFALCONE
S.CANZIAN D ISONZO
-
MUGLIA F.
PRIMORJE
BEGLIANO
MOSSA
OPICINA
MONTEBELLO DON BOSCO
VILLANOVA
ZARJA A.S.D.
2- 3
npr
1- 1
1- 1
4- 0
1- 2
4- 1
2- 0
4
4
1
1
1
0
1
2
- 46/ 15 -
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Gare del 26 e 28/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A
CALCIO PRATA
CHIONS
FONTANAFREDDA
NUOVA A.C. SANDANIELESE
POLISPORTIVA CODROIPO
VARMO
VIRTUS ROVEREDO
-
GIRONE B
RIVIGNANO
FLAIBANO
CORDENONS
AZZANESE
LIGNANO
TORRE
S.A. PORCIA
1021301-
1
1
0
0
3
0
0
43U.FINCANTIERI MONFALCONE 2 MUGGIA
2TRIESTE CALCIO
1PRO ROMANS
1PRO CERVIGNANO M.
3-
1
2
1
0
2
4
0
CJARLINS MUZANE
MANZANESE
PRO FAGAGNA
REANESE
SEVEGLIANO
TOLMEZZO CARNIA
VALNATISONE
-
GEMONESE
BUTTRIO
SANGIORGINA
FLUMIGNANO
TRICESIMO
UNION MARTIGNACCO
FORUM JULII
GIRONE C
AUDAX SANROCCHESE
COSTALUNGA
PONZIANA
RONCHI CALCIO
SAN LUIGI CALCIO
VESNA
ZAULE RABUIESE
-
N.K. KRAS REPEN
SANT ANDREA SAN VITO
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1
Gare del 19/11/2011 (7^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A
STAR FIVE
- CJARLINS MUZANE
3- 3
Gare del 25 e 26/11/2011 (8^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A
CALCETTO LIGNANO
CALCETTO MANZANO
CALCIO A 5 ADRIATICA
CJARLINS MUZANE
FUTSAL UDINESE
I BRASILIANO
PARTENOPE
-
TORRIANA
GOLD FEET
BRN CALCIO A 5 LAUZACCO
ADVS GRAVO
STAR FIVE
CALCIO A 5 PALMANOVA
MANIAGO
6- 4
3- 0
npr
npr
2- 2
2- 8
2- 2
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2
Gare del 25 e 26/11/2011 (5^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A
C.B. TERGESTEO GRADO
CALCETTO CLARK UDINE
FUTSAL TEAM GEKO
PENTALCOR GRADO C5
-
LA TANA CALCIO A 5 A.S.D.
TEAM RONCHI F.C.
FUTSAL UDINESE/B
PORCIA CALCIO A 5
1522-
4
4
5
1
1424243-
1
1
1
1
1
2
1
- 46/ 16 -
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gare del 20 e 24/11/2011 (4^ Giornata di Ritorno)
GIRONE B
S.CANZIAN D ISONZO
GIRONE E
- MANZANESE
npr
VIRTUS CORNO
Gare del 26 e 27/11/2011 (5^ Giornata di Ritorno)
GIRONE A
9- 0
GIRONE B
BRUGNERA
- MOIMACCO
PORDENONE CALCIO
- SANGIORGINA
TORRE
- RIVIGNANO
Rip.: SPECIAL SALD PAGNACCO
2- 0
1- 2
1- 4
AUDAX SANROCCHESE
FONTANAFREDDA
MANZANESE
VIRTUS ROVEREDO
GIRONE C
DONATELLO CALCIO
SERENISSIMA PRADAMANO
TRIESTE CALCIO
Rip.: UNION 91
- MAJANESE
-
RANGERS
NUOVA A.C. SANDANIELESE
FUTURO GIOVANI
S.CANZIAN D ISONZO
3- 2
npr
5- 0
2- 0
GIRONE D
- MUGGIA
- POL. CODROIPO
- S.GIOVANNI
4- 2
1- 0
0- 3
PONZIANA
SAN LUIGI CALCIO
SANVITESE
Rip.: ANCONA
- CORMOR
- PRO GORIZIA
- CORDENONS
1- 2
0- 0
2- 2
GIRONE E
BEARZI
MAJANESE
RONCHI CALCIO
Rip.: VALNATISONE
- TOLMEZZO CARNIA
- SACILESE CALCIO
- VIRTUS CORNO
npr
1- 2
3- 3
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gare del 20/11/2011 (4^ Giornata di Ritorno)
GIRONE A
PONZIANA
GIRONE B
- POLISPORTIVA CODROIPO 2 - 3
DONATELLO CALCIO
- FUTURO GIOVANI
4- 1
GIRONE E
GS FALCHI VIS PAS
- NUOVA A.C. SANDANIELESE 1 - 0
Gare del 27/11/2011 (5^ Giornata di Ritorno)
GIRONE A
CASARSA
SANVITESE
VIRTUS CORNO
Rip.: POL. CODROIPO
- TRIESTE CALCIO
- RIVIGNANO
- PONZIANA
GIRONE B
2- 3
1- 2
7- 0
CORMOR
FUTURO GIOVANI
S.CANZIAN D ISONZO
SACILESE CALCIO
GIRONE C
ESPERIA 97
FORUM JULII
PRO GORIZIA
TOLMEZZO CARNIA
-
RONCHI CALCIO
MANZANESE
OL3
BEARZI
-
GS FALCHI VIS PAS
PORDENONE CALCIO
UNION 91
FONTANAFREDDA
DONATELLO CALCIO
SESTO BAGNAROLA
SANGIORGINA
U.FINCANTIERI MONFALCONE
0121-
7
5
2
2
GIRONE D
4- 3
0- 4
2- 1
npr
GIRONE E
CORDENONS
MOIMACCO
NUOVA A.C. SANDANIELESE
UDINESE CALCIO/B
-
1121-
9
8
1
0
COM. FIUME V. BANNIA
MUGGIA
S.GIOVANNI
Rip.: RANGERS
- SAN LUIGI CALCIO
- AZZANESE
- ANCONA
npr
npr
1- 5
- 46/ 17 -
TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI – FASCIA B
Gare del 13 e 24/11/2011 (3^ Giornata di Ritorno)
GIRONE E
AQUILEIA
MANZANESE
- SANT ANDREA SAN VITO
npr
- VIRTUS CORNO
1- 1
Gare del 20/11/2011 (4^ Giornata di Ritorno)
GIRONE A
COM. FIUME V. BANNIA
GIRONE B
- CORDENONS
0- 4
SESTO BAGNAROLA
- GRAVIS
5- 4
GIRONE C
CJARLINS MUZANE
- DONATELLO CALCIO/B
0- 2
Gare del 27 e 30/11/2011 (5^ Giornata di Ritorno)
GIRONE A
AZZANESE
CORDENONS
GS FALCHI VIS PAS
Rip.: FONTANAFREDDA
GIRONE B
- CAVOLANO
- PORDENONE CALCIO
- COM. FIUME V. BANNIA
npr
0 - 14
npr
GRAVIS
- ANCONA
NUOVA A.C. SANDANIELESE - SESTO BAGNAROLA
SPILIMBERGO
- SANVITESE
Rip.: SACILESE CALCIO
GIRONE C
RANGERS
RIVIGNANO
SANGIORGINA
Rip.: DONATELLO CALCIO/B
GIRONE D
- POLISPORTIVA CODROIPO 0 - 1
- CJARLINS MUZANE
3- 1
- PASIANESE CALCIO
1- 1
LIBERO ATLETICO RIZZI
TRICESIMO
UNION 91
Rip.: OL3
GIRONE E
AQUILEIA
SANT ANDREA SAN VITO
UDINESE CALCIO
Rip.: MANZANESE
2- 2
npr
4- 3
- TOLMEZZO CARNIA
- DONATELLO CALCIO
- UNION MARTIGNACCO
0- 1
0 - 10
2- 2
GIRONE F
- VIRTUS CORNO
- TRIESTE CALCIO
- S.GIOVANNI
0- 6
1- 3
7- 0
PONZIANA
TRIESTINA CALCIO
- PRO ROMANS
- SAN LUIGI CALCIO
U.FINCANTIERI MONFALCONE - ARIS SAN POLO CALCIO
Rip.: MUGGIA
npr
1- 2
6- 0
7. GIUSTIZIA SPORTIVA
7.1. Decisioni del Giudice Sportivo
I Giudici Sportivi Territoriali, Cav. Livio Lupetin (effettivo), Avv. Antonio Florean, Dott. Roberto Gruden, e
Dott. Aldo Zanini (sostituti), assistiti dal rappresentante dell’A.I.A., Avv. Davor Blaskovic, nelle sedute del
29,30/11 e 01/12/2011 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
7.1.1. COPPA REGIONE DI TERZA CATEGORIA
GARE DEL 16/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 09/12/2011
al Sig. BALOCCO GIAN PIETRO (TIEZZO 1954)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per aver pesantemente protestato nei confronti
dell’arbitro.
- 46/ 18 Segue Coppa Regione di Terza Categoria
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 09/12/2011 al Sig. SATTO LORIS (TIEZZO 1954)
Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per ripetute proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORAZZA DIEGO
(BRUGNERA)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
FRACAS MAURO (BRUGNERA)
MASSARUTTO MICHAEL (BRUGNERA)
7.1.2. CAMPIONATO DI ECCELLENZA
GARE DEL 26/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SANNINO FRANCESCO
(TORVISCOSA)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Perché, dopo essere stato espulso a seguito di doppia ammonizione, proferiva espressione ingiuriosa nei
confronti dell’arbitro, nel mentre usciva dal terreno di gioco.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PUJATTI DAVIDE
(TORVISCOSA)
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
FAGGIANI FABIO (LIGNANO)
CARPIN NICOLA (TORVISCOSA)
PANFILI ALBERTO (LIGNANO)
GARE DEL 27/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 09/12/2011 al Sig. ZUPICHINI FRANCO (PRO CERVIGNANO MUSCOLI)
Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 45’ del secondo tempo per reiterate proteste nei
confronti dell’arbitro.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BENVENUTO MARCO
(MUGGIA)
- 46/ 19 Segue Campionato di Eccellenza – Provvedimenti a Carico di Calciatori
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
DAZZI LUCA (AZZANESE)
DEL DEGAN MASSIMO (SPAL CORDOVADO)
GERBINI NICOLO (SAN LUIGI CALCIO)
DA ROS FABIO (FONTANAFREDDA)
FIORIDO MAICOL (SPAL CORDOVADO)
TRANGONI FABIO (TOLMEZZO CARNIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
PIZZINI DAVIDE (NK KRAS REPEN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
CIMBARO DAVIDE (GEMONESE)
FURLAN MICHELE (SAN LUIGI CALCIO)
BASSO SIMONE (VIRTUS CORNO)
CERNE DANJEL (VIRTUS CORNO)
PITTILINO FABIO (GEMONESE)
DALLAN GABRIELE (U.FINCANTIERI CALCIO)
BELTRAME MATTEO (VIRTUS CORNO)
7.1.3. CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARE DEL 26/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 09/12/2011 al Sig. RAVALICO DAVIDE (PONZIANA)
Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per comportamento irriguardoso verso l’arbitro.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GODAS FEDERICO
(TRIESTE CALCIO)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso a seguito di doppia ammonizione; perché, dopo l’espulsione, a seguito della richiesta di un suo
compagno di cedergli la fascia di capitano, urlava frase irriguardosa verso l’arbitro e lanciava nella direzione di quest’ultimo
la fascia stessa, che cadeva a terra a circa tre metri di distanza dal direttore di gara, senza quindi colpirlo; la sanzione è
aggravata in quanto capitano della squadra (art. 73 delle N.O.I.F.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CIRIGLIANO DEVIN
GIUST CARLO
(PONZIANA)
(VIRTUS ROVEREDO)
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
ZAMARO DANIELE (MARANESE MARUZZELLA)
MIOT ALESSANDRO (TRIESTE CALCIO)
GARE DEL 27/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 20/12/2011
al Sig. ASQUINI STEFANO (VARMO)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 22’ del secondo tempo perché, mentre protestava
reiteratamente, proferiva ripetute frasi blasfeme.
- 46/ 20 Segue Campionato di Promozione
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MORO ALBERTO
(VARMO)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso al 22’ del secondo tempo perché, dopo essersi alzato da terra a seguito di un contrasto
di gioco, protestava nei confronti dell’arbitro e, appoggiato il proprio petto su quello del direttore di gara, gli
inferiva una leggera spinta, facendolo indietreggiare di un passo senza causargli alcuna conseguenza; nella
circostanza proferiva espressioni blasfeme; perché, nell’allontanarsi dal terreno di gioco, persisteva con le
proteste e con le frasi blasfeme.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GIARRUSSO VINCENZO
COSTANTINI BORIS
(CJARLINS MUZANE)
(PRO ROMANS)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUERNIER DENNIS
CONCINA SIMONE
KERPAN GORAN
(S.A. PORCIA)
(TRICESIMO)
(VESNA)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
CANDUSSI LUCA (PRO ROMANS)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
CAIFFA THOMAS (COSTALUNGA)
BLASINA SEBASTIANO (LUMIGNACCO)
TOSATO ALESSANDRO (SANGIORGINA)
MICHELINI MATTEO (UNION 91)
MORSUT EMANUEL (JUVENTINA S.ANDREA)
NARDELLA MICHELE (LUMIGNACCO)
BARBERA GIANLUCA (TRICESIMO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
COVACEVIC GABRIELE (COSTALUNGA)
TRANGONI NICOLA (JUVENTINA S.ANDREA)
RIZZI FRANCESCO (PERTEGADA CALCIO)
CARACCIOLO RAFFAELE (S.A. PORCIA)
GIACOMINI FEDERICO (TRICESIMO)
MARZARI FABIO (ZAULE RABUIESE)
REBBELATO ANDREA (FLAIBANO)
PRATAVIERA MATTIA (PERTEGADA CALCIO)
NEGRO DANIELE (PRO ROMANS)
BARONE FEDERICO (TRICESIMO)
MARTURANO FRANCESCO (ZAULE RABUIESE)
7.1.4. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 26/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino 09/12/2011
al Sig. SELLAN MARCO (MEDEA)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
In quanto allontanato dal terreno di gioco per aver protestato nei confronti dell’operato dell’arbitro.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COSTANTINI RICCARDO
(FULGOR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VISINTIN DAVIDE
(MEDEA)
- 46/ 21 Segue Campionato di Prima Categoria – Provvedimenti a Carico di Calciatori
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
FURLAN MARCO (AQUILEIA)
MORANDINI MANUEL (FULGOR)
LEPRE IVAN (AQUILEIA)
GAGGIOLI CARLO (PRO GORIZIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
PERSELLO GIULIO (ARTENIESE)
SCARAMUZZA VITTORIO (GRADESE CALCIO)
FAVARO GIANLUCA (PRO GORIZIA)
MILOCCO DAVIDE (AZZURRA)
ESPOSITO MICHELE (PRO GORIZIA)
GARE DEL 27/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 09/12/2011 ai Sigg.
COMISSO ROMEO (AURORA BUONACQUISTO)
MARINO (SISTIANA DUINO AURISINA)
Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S.
In quanto allontanati dal terreno di gioco per aver protestato nei confronti dell’operato dell’arbitro.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CIPOLLARI MARCO
(CALCIO STARANZANO)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso al 43’ del secondo tempo a seguito di seconda ammonizione; perché, dopo
l’espulsione, ingiuriava gravemente ed insistentemente l’arbitro con espressioni e gesti volgari.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GIACOMAZZI FEDERICO
(COM. FIUME V.BANNIA)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
In quanto allontanato dal terreno di gioco per aver proferito degli epiteti ingiuriosi nei confronti del direttore di
gara; dopo il provvedimento continuava ad insultare l’arbitro, dirigendosi verso gli spogliatoi.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIANI FRANCESCO
SPADARO MASSIMILIANO
PITTIA THOMAS
ZADRO MATTEO
MATTIUSSI RAFFAELE
TAMPIERI MARCO
MARCHINA MARCO
NARDIN MARCO
(CASARSA)
(ESPERIA ANTHARES)
(ISONTINA)
(PRAVISDOMINI)
(RISANESE)
(S.GIOVANNI)
(TORREANESE)
(VIVAI COOPERATIVI RAUSC)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
JORGIC MILAN (CALCIO STARANZANO)
LOSETTI MATTEO (CORMONESE)
MARANI SANDRO (LATISANA RICREATORIO)
PELOSIN LORENZO (PIERIS)
SANTORO WALTER (PRIMOREC)
BIBALO ANDREA (RONCHI CALCIO)
COSTA MATTEO (S.GIOVANNI)
COMUZZI GIACOMO (TREPPO GRANDE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
PENTIMA GABRIELE (OL3)
TOSONE FLAVIO (CAMINO)
GOBBATO LUCA (EDMONDO BRIAN)
MOSSENTA DAVIDE (LAVARIAN MORTEAN)
SCHIOZZI ANDREA (PIERIS)
DAL MAS DANIEL (PRO AVIANO S.E.)
MALESEVIC DALIBOR (RONCHI CALCIO)
DALLA NORA MATTEO (SESTO BAGNAROLA)
- 46/ 22 Segue Campionato di Prima Categoria – Provvedimenti a Carico di Calciatori
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
MODESTO ANDREA (ANCONA)
BRUSATIN MICHELE (AURORA BUONACQUISTO)
NUZZO MATTEO (AURORA BUONACQUISTO)
BERTOLO MARCO (CANEVA)
RIGONAT RICCARDO (CORMONESE)
ZONTA MASSIMO (ISONZO)
VICARIO MATTEO (LAVARIAN MORTEAN)
PELLEGRINI PAOLO (POL. CODROIPO)
ZANON STEFANO (PRAVISDOMINI)
GRIZZO GIUSEPPE (S.QUIRINO)
LEGHISSA MATTEO (SISTIANA DUINO AURISINA)
MOSCA LUCA (TERZO)
SANTAROSSA LUCA (VALLENONCELLO)
PLAZZOTTA AMEDEO (ANCONA)
MOSCHIONE DARIO (AURORA BUONACQUISTO)
PASSARO GABRIELE (CALCIO STARANZANO)
GOZ DAVID (COM. FIUME V.BANNIA)
GERMINARIO MICHELE (ISONTINA)
ZANUTTA GIORGIO (LATISANA RICREATORIO)
CROVATTO ANDREA (MANIAGO)
GURIZZAN GABRIELE (PRAVISDOMINI)
DEL TEDESCO FABIO (S.QUIRINO)
MALISAN EMANUEL (SANTAMARIA)
CECCONI MATTEO (TARCENTINA)
MOSCHETTA MARCO (VALLENONCELLO)
7.1.5. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 20/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
SIMONE ALEX (PIEDIMONTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
VALENZUELA MAXIMILIANO MAR (CASSACCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
BIANCHIN MARCO (CASSACCO)
GAMBINO ADRIANO (PIEDIMONTE)
BREGANT GABRIELE (PIEDIMONTE)
GARE DEL 26/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino 13/12/2011
al Sig. FANTINI LORENZO (AIELLO)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 48’ del primo tempo perché, nel mentre espletava
le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della propria società e dopo essere entrato sul
terreno di gioco per soccorrere un calciatore della propria squadra, lanciava, da circa sette-otto metri,
una bottiglietta di plastica piena d’acqua in direzione di un calciatore avversario senza colpirlo.
A CARICO DI ASSISTENTE ARBITRO
Squalifica fino al 13/12/2011 al Sig. BEARZOT LORENZO (AIELLO)
Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S.
Perché, nel mentre espletava le funzioni di assistente di parte dell’arbitro, veniva allontanato al 48’
del primo tempo dal recinto di gioco per animate e reiterate proteste nei confronti del direttore di
gara.
- 46/ 23 Segue Campionato di Seconda Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ACAMPORA GIUSEPPE
(TAGLIAMENTO)
PAGANI DIEGO
dalla panchina
(LIBERO ATLETICO RIZZI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAVIOT FRANCESCO
KAPIDANI ANDI
VENDRAMIN ANDREA
BOTTOS WALTER
(AIELLO)
(CEOLINI)
(CEOLINI)
(CORVA)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
CONTE MARCO (AURORA PORDENONE)
BALLARIN MARCO (CEOLINI)
BIANCHINI STEFANO (PORPETTO)
DE NARDIN MICHELE (TAGLIAMENTO)
MUZZIN IVAN (CALCIO BANNIA)
STRAMBI CORRADO (CEOLINI)
PAPINUTTO FRANCESCO (RIVIERA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
VIOLIN IRWIN (AIELLO)
BORTOLUS MATTEO (MARIANO)
PASCUT PIERLUIGI (PORPETTO)
COMMESSATTI MANUEL (TAGLIAMENTO)
PIVETTA LORIS (CALCIO BANNIA)
SORGE ALBERTO (MOSSA)
GARDELLIANO DAVID (RIVIERA)
NICOLARDI ALESSANDRO (VALERIANO PINZANO)
GARE DEL 27/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€
100,00
BREG
Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 3, del C.G.S.
Per ripetuti insulti rivolti all’arbitro da parte di una decina di propri sostenitori a fine gara
(responsabilità oggettiva).
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 13/12/2011
al Sig. BANDI MARKO (BREG)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
Perché, a fine gara, rivolgeva una frase ingiuriosa all’arbitro.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 09/12/2011
al Sig. CANCELLI STEFANO (AZZURRA PREMARIACCO)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per ripetute proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 29/12/2011
al Sig. FOSCHIA LUCIANO (CISERIIS)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per eccessive proteste nei confronti dell’arbitro ed,
entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione, rivolgeva diverse frasi irriguardose all’arbitro;
usciva solo dopo l’intervento del proprio capitano.
- 46/ 24 Segue Campionato di Seconda Categoria
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 13/12/2011 al Sig. TRACANELLI MASSIMO (TILAVENTINA)
Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per ripetute proteste con espressioni blasfeme.
A CARICO DI ASSISTENTE ARBITRO
Squalifica fino al 29/12/2011 al Sig. VISANO ALESSANDRO (CALCIO COM. BASILIANO)
Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S.
Per aver rivolto all’arbitro, a fine gara, avendo svolto le funzioni di assistente di parte dell’arbitro, una
serie di frasi gravemente ingiuriose ed irriguardose.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
ZORZETTO ROBERTO
(OPICINA)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso al 9’ del secondo tempo perché, dopo la convalida di una rete della squadra avversaria
da parte dell’arbitro e non condividendo tale decisione arbitrale, si avvicinava a quest’ultimo, gli appoggiava la
mano, a palmo aperto, sulla faccia (all’altezza della guancia e del mento), costringendolo ad indietreggiare di
due-tre passi, senza procurargli alcun dolore né alcuna conseguenza lesiva. Dopo l’espulsione, abbandonava
subito il terreno di gioco; la sanzione viene aggravata in quanto lo Zorzetto era il capitano della sua squadra (art.
73 delle N.O.I.F.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LOSZACH LUCA
MINI DARIO
ZOLLINO ROBERTO
FABBRO CRISTIANO
(AZZURRA PREMARIACCO)
(CISERIIS)
(CISERIIS)
(RIVE D ARCANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PARISI STEFANO
FURLANI ANDREA
ZIRALDO PAOLO
TSIBLIKAKIS FILIPPO
LENARDUZZI GUIDO
RUZZIER MATTEO
NONIS JACOPO
MINATO THOMAS
(AVIANESE)
(CALCIO COM. BASILIANO)
(CAR CICONICCO)
(CHIAVRIS)
(GRAVIS)
(MONTEBELLO DON BOSCO)
(MUGLIA F.)
(RIVOLTO)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
STEFFE GIANLUCA (BREG)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Dopo essere stato sostituito, si posizionava all’esterno del terreno di gioco rivolgendo all’arbitro delle frasi
irriguardose ed ingiuriose per la durata di circa dieci minuti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
BARBESIN ALESSANDRO (AVIANESE)
SGUBIN ALESSANDRO (AZZURRA PREMARIACCO)
STEFFE GIANLUCA (BREG)
ZUCCOLO SIMONE (CHIAVRIS)
PATAT MAICOL (COSEANO)
VIDOTTO LORENZO (LIVENTINA)
SFILIGOI FEDERICO (MOIMACCO)
ZORZETTO ROBERTO (OPICINA)
SARTORI VITTORIO (POLCENIGO BUDOIA)
MILOJEVIC MLADJAN (ROIANESE)
GARGALONI MATTEO (VILLANOVA)
CASERTA FRANCESCO (ZARJA A.S.D.)
BRAIDA LUCA (AZZURRA PREMARIACCO)
GRGIC MAKSIMILIJAN (BREG)
VIRILI ANTONIO (CASSACCO)
ZOLLINO ROBERTO (CISERIIS)
ORTOLAN DANIELE (DORIA ZOPPOLA)
BARTOLONI ALESSANDRO (MANIAGO LIBERO)
RUSHITI HENRI (MUGLIA F.)
BREGANT GABRIELE (PIEDIMONTE)
FERRARA EMANUELE (RIVOLTO)
LANCISI PIETRO (ROMANA MONFALCONE)
SUERZ LUCA (VILLANOVA)
- 46/ 25 Segue Campionato di Seconda Categoria – Provvedimenti a Carico di Calciatori – Non espulsi dal campo
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
DEGRASSI LORENZO (BREG)
DREOLINI FABIO (CALCIO COM. BASILIANO)
VACCA FABRIZIO (CALCIO TEOR)
NICOLOSO MARCO (CASSACCO)
COMISSO CRISTIAN (COSEANO)
DEGAN LUCA (GRAVIS)
PUZZO STEFANO (MOIMACCO)
FRANGELLA MARTIN ANTONIO (POLCENIGO BUDOIA)
LUJIC DARIJAN (POLCENIGO BUDOIA)
BUSLETTA GABRIELE (ROIANESE)
NARDINI MANUEL (ROIANESE)
GALBUSERA LUCA (SPILIMBERGO)
GASPARINI FABIO (TILAVENTINA)
GHEZZO IGOR (ZARJA A.S.D.)
DOSSO IVAN (CALCIO COM. BASILIANO)
PONTONI NICHOLAS (CALCIO COM. BASILIANO)
MUSER RAFFAELLO (CASSACCO)
BULFONE MICHELE (CAR CICONICCO)
CIFARELLI GIOVANNI (GRAPH. TAVAGNACCO)
VETTORELLO MASSIMO (GS FALCHI VIS PAS)
INFULATI MARCO (OSOPPO)
GARDENAL ALESSANDRO (POLCENIGO BUDOIA)
BUONO MARIO (ROIANESE)
GURTNER DANIELE (ROIANESE)
CARGNEL MARCO (S.CANZIAN D ISONZO)
PITUELLO ALBERTO (TALMASSONS)
ODORICO ALESSANDRO (TILAVENTINA)
7.1.6. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARE DEL 26/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€
100,00
SANGIORGINA
Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 3 del C.G.S.
Per comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro nella fase
finale della gara e dopo la fine della stessa (responsabilità oggettiva).
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 09/12/2011
al Sig. MORETTIN LUCIANO (SANGIORGINA)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 43’ del secondo tempo per reiterate proteste nei
confronti dell’arbitro.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
STELLITA JODI
(SANGIORGINA)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso al 35’ del primo tempo perché, dopo essere stato ammonito, si rivolgeva all’arbitro con frase
blasfema; perché, durante il secondo tempo e fino alla conclusione della gara, dall’esterno del recinto di gioco
insultava l’arbitro, aggrappandosi alla rete di recinzione.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RIITTO DANIEL
(SANGIORGINA)
ROSSO MARCO
(SANGIORGINA)
TUFA ESAT
(SANGIORGINA)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso al 50’ del secondo tempo perché, dopo essere stato ammonito, insultava l’arbitro; perché
dopo la notifica dell’espulsione minacciava verbalmente il direttore di gara e persisteva con gli insulti nei suoi
confronti.
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Perché, dopo essere stato espulso al 46’ del secondo tempo a seguito di doppia ammonizione, nell’uscire dal terreno
di gioco, rivolgeva espressioni ingiuriose verso il direttore di gara.
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso al 47’ del secondo tempo per aver applaudito ironicamente l’arbitro; perché, dopo
l’espulsione, nell’uscire dal terreno di gioco, rivolgeva espressioni ingiuriose verso l’arbitro.
- 46/ 26 Segue Campionato Regionale Juniores – Provvedimenti a Carico di Calciatori – Espulso dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SIMEONI STEFANO
PAULON FILIPPO
(NK KRAS REPEN)
(NUOVA AC SANDANIELESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TURCO GIANLUCA
SCROSOPPI LEO
TOMASIN LUCA
CHIABAI MASSIMO
(FLUMIGNANO)
(POL. CODROIPO)
(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)
(VALNATISONE)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
TESOLIN ALBERTO (AZZANESE)
PLOS KEVEN (PRO FAGAGNA)
CANCIAN MASSIMO (VIRTUS ROVEREDO)
FRANCESCHIN ANDREA (PONZIANA)
MENEGHIN MANUEL (RIVIGNANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
SOMMA ANDREA (PONZIANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
DE PICCOLI MICHAEL (CHIONS)
ZIVOJINOVIC ALEKSANDAR (COSTALUNGA)
GALLO ANTONIO (GEMONESE)
MORETTI ALESSANDRO (SEVEGLIANO)
MADOTTO MARCO (VESNA)
VICENZINO LUCA (CJARLINS MUZANE)
TURCO GIANLUCA (FLUMIGNANO)
RIITTO CHRISTIAN (SANGIORGINA)
GARIUP GABRIELE (VALNATISONE)
GUTA SHPAT (ZAULE RABUIESE)
GARE DEL 28/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€
50,00
RONCHI CALCIO
Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.
Per mancata presentazione all’arbitro della richiesta di forza pubblica inoltrata
all’autorità competente.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RIHTER MARTIN
(MUGGIA)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
MILANOVIC EMILIO (MUGGIA)
SIMEONE LUIGI (RONCHI CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
MILANESE FEDERICO (MUGGIA)
DE MARCO GABRIELE (TRIESTE CALCIO)
- 46/ 27 -
7.1.1. CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C1
GARE DEL 19/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
PERSELLO EMANUELE (CJARLINS MUZANE)
GARE DEL 24/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
SICA MASSIMO (CALCETTO LIGNANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
PICCOLO VINCENZO (CALCETTO LIGNANO)
GARE DEL 26/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
TIRELLI GIUSEPPE (PARTENOPE)
7.1.2. CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C2
GARE DEL 26/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 09/12/2011 al Sig. SIMON FRANKLIN (FUTSAL UDINESE/B)
Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per continue proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VERRILLI WALTER
(PORCIA CALCIO A 5)
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
TOMADA ANDREA (FUTSAL TEAM GEKO)
MARCUZ ANDREA (PORCIA CALCIO A 5)
BRANCA SIMONE (PENTALCOR GRADO C5)
- 46/ 28 -
7.1.3. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARE DEL 20/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
ANDREUTTI LUCA (MAJANESE)
GARE DEL 26/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCANDINO ALEX
(MOIMACCO)
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
FRANZOI ANDREA (BRUGNERA)
MARCHIORO MATTIA (MOIMACCO)
GARE DEL 27/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DEL PIERO DARE GUSTAVO
(RANGERS)
Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S.
Per essere stato espulso per aver rivolto all’arbitro una frase ingiuriosa, lo insultava prima di abbandonare il terreno di
gioco, scaraventando infine a terra un grosso cestino che si trovava all’entrata del tunnel degli spogliatoi.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DEL MORO ALESSANDRO
(TRIESTE CALCIO)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
PITACCO SWAN (MUGGIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
ISUFI AURELIO (AUDAX SANROCCHESE)
JOGNA PRAT ENRICO (RANGERS)
GOAT GIANLUCA (SAN LUIGI CALCIO)
CAPUANO MAURIZIO (VIRTUS CORNO)
TACOLI ALESSANDRO (DONATELLO CALCIO)
CAVAGNERI LUIS ANDREA (S.GIOVANNI)
DEDEJ YMER (SANVITESE)
- 46/ 29 -
7.1.4. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
GARE DEL 20/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAHOZ MATTIA
(POL. CODROIPO)
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
ZANET RUBEN (POL. CODROIPO)
GENCHI DANIEL (PONZIANA)
GARE DEL 27/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 20/12/2011 al Sig. NASCIMBENI GIORGIO (UNION 91)
Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto continue proteste ed espressioni
altamente offensive all’arbitro, comportamento reiterato anche a fine gara.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CARVELLO FRANCESCO
(CORDENONS)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
LUPIERI ELIA (CORDENONS)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
ACIOLE FREIRE PEDRO VINICIUS (PRO GORIZIA)
NIN FRANCESCO (UNION 91)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
SIONI LUCA (ESPERIA 97)
PERIN ALESSIO (GS FALCHI VIS PAS)
BIANCO ELIA (SACILESE CALCIO)
MASSARINI PAOLO (UNION 91)
PAVAN TOMMASO (GS FALCHI VIS PAS)
CONZATTI DANIEL (NUOVA AC SANDANIELESE)
PIGATTI ANDREA (SACILESE CALCIO)
7.1.5. TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI – FASCIA B
GARE DEL 24/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€
50,00
MANZANESE
Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.
Per aver causato un ritardo di 20 minuti all’inizio della gara per ritardata presentazione
della documentazione.
- 46/ 30 Segue Torneo Giovanissimi Sperimentali – Fascia B
GARE DEL 27/11/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI DIRIGENTI
Ammonizione e Diffida
alle Sigg.re
CHERMAZ DONATELLA (SAN LUIGI CALCIO)
IACONCIG STEFANIA (VIRTUS CORNO)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. b) C.G.S.
Perché, in qualità di Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, non hanno indicato nella lista di gara i dati
anagrafici dell’assistente di parte dell’arbitro.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CANCIANI MICHELE
(LIBERO ATLETICO RIZZI)
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
ZANIN MARVIN (POL. CODROIPO)
SAGGIN ELIA (U.FINCANTIERI MONFALCONE)
7.2. Delibere della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente),
dall’avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), dall’avv. Luca De Pauli (componente effettivo), dal dott.
Alessandro Benzoni e dall’avv. Daniele Pezzetta (componenti supplenti) e con la partecipazione, con
funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano,
nel corso della riunione del 24.11.2011 ha assunto la seguente decisione:
RECLAMO della A.S. CALCETTO LIGNANO (Coppa Italia Calcio a 5) in merito al provvedimento
disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. MANIAGO – A.S. CALCETTO LIGNANO,
disputata il 01.10.2011 a carico di SICA Francesco (in C.U. n. 29 del 06.10.2011)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 29 dd 06.10.2011, il G.S.T. infliggeva a SICA Francesco,
tesserato della A.S. CALCETTO LIGNANO, la squalifica sino al 4 gennaio 2012 ai sensi dell’art. 19,
punto 1, lett. f) C.G.S., perché, al 20’ del secondo tempo, dopo essere stato ammonito dall’arbitro per
proteste a seguito della quinta rete messa a segno dalla squadra avversaria, all’esibizione del cartellino
giallo proferiva grave espressione ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara e, dopo aver abbassato
la testa, si avvicinava all’Arbitro stesso con l’intento di colpirlo con la fronte sul volto; il Direttore di Gara,
accortosi delle intenzioni del SICA, indietreggiava repentinamente di un metro e mezzo ed evitava il
contatto; a questo punto, il SICA rialzava lo sguardo e continuava ad avvicinarsi all’Arbitro con
atteggiamento provocatorio e, con la spalla destra, urtava volontariamente e con energia la spalla destra
del Direttore di Gara, facendolo arretrare di un passo, ma senza arrecargli conseguenze; il predetto
calciatore usciva dal recinto di gioco, salvo poi ritornarvi immediatamente prima della ripresa del gioco
per chiedere la chiave dello spogliatoio ai compagni di squadra; anche in tale occasione rivolgeva a gran
voce grave ingiuria e minaccia nei confronti dell’Arbitro.
La sanzione veniva aggravata, in quanto il SICA era il capitano della propria squadra (art. 73 N.O.I.F.).
Avverso le decisioni del G.S.T., con immediato reclamo del 06.10.2011 veniva proposto ricorso dallo
stesso SICA Francesco, nella sua veste di presidente della A.S. CALCETTO LIGNANO, fornendo una
diversa ricostruzione dell’occorso.
- 46/ 31 Segue Delibere della Commissione Disciplinare – RECLAMO A.S. CALCETTO LIGNANO
In particolare, sulla premessa che anche in una gara svoltasi nel corso della precedente annata sportiva
c’era già stata animosità con il medesimo Direttore di Gara, che anche in quella occasione aveva
assunto severi provvedimenti disciplinari nei confronti di calciatori della A.S. CALCETTO LIGNANO, si
evidenziava l’assenza di qualsiasi volontà di tentare di colpire l’Arbitro.
Alla luce di un tanto, ritenendo che la descrizione della dinamica dell’espulsione riportata nel comunicato
non corrispondesse a quella effettiva, veniva richiesto il riesame della vicenda ed in conseguenza una
congrua riduzione della squalifica a tempo comminata dal G.S.T.
Esaminati gli atti alla riunione del 24.11.2011, la C.D.T. ritiene di dover integralmente confermare il
provvedimento disciplinare oggetto di reclamo.
In premessa, va doverosamente rammentato che, in ragione dei regolamenti processuali (Art. 35, co.
1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’Arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione – ovvero alternativa
reinterpretazione di parte – dei fatti verificatisi durante la gara ed al termine della stessa, resa dal
reclamante.
Nella fattispecie, il referto arbitrale è chiaro, coerente ed assai dettagliato nel ricostruire la dinamica
degli eventi, che poi hanno portato alla adozione dei provvedimenti assunti dal G.S.T., tenendo pur
conto del fatto che lo stesso G.S.T. aveva altresì, in vista della adozione degli atti di sua competenza,
provveduto a chiedere chiarimenti al Direttore di Gara, chiarimenti poi resi ed integralmente confermativi
dei contenuti del referto.
La dinamica dei fatti, pertanto, sulla scorta delle acquisizioni processuali, utilizzabili per l’adozione della
decisione della C.D.T., risulta non suscettibile di essere messa in discussione.
Segnatamente, risulta che dopo la notifica di una ammonizione, comminata per avere protestato nei
confronti di una decisione dell’Arbitro, il sig. Francesco SICA ha rivolto grave espressione ingiuriosa nei
confronti del direttore di gara, tentando poi di colpirlo non riuscendo nell’intento per il repentino
indietreggiare dell’Arbitro; successivamente, lo stesso SICA urtava volontariamente e con energia la
spalla del direttore di gara, facendolo indietreggiare di un passo. Anche dopo la notifica dell’espulsione,
il SICA proseguiva ad ingiuriare e minacciare l’Arbitro; va infine aggiunto che, pur avendo le funzioni di
accompagnatore della propria squadra, all’atto di sottoscrivere il rapportino di fine gara il SICA
nemmeno si scusava nei confronti del Direttore di Gara.
La C.D.T., preso atto di quanto sopra, ritiene pertanto di dover confermare integralmente i
provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. ritenendoli assolutamente congrui, condivisibili e
pienamente coerenti con i connotati delle condotte sopra descritte, tenendo conto altresì del ruolo di
SICA, capitano della propria squadra (art. 73 N.O.I.F., il cui quarto comma stabilisce che «è dovere del
Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a
reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal
Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo
carico»).
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG così decide:
- respinge il reclamo proposto dal sig. Francesco SICA, quale presidente di A.S. CALCETTO LIGNANO
- conferma la squalifica sino al 4 gennaio 2012, irrogata dal G.S.T. al calciatore Francesco SICA;
- dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
- 46/ 32 Segue Delibere della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente)
dall’avv. Severino Lodolo (Vicepresidente) e dall'avv. Daniele Pezzetta (componente effettivo) con la
partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig.
Adriano Giordano, nel corso della riunione del 24.11.2011 ha assunto la seguente decisione:
RECLAMO dell'A.S.D. I BRASILIANO (campionato di Calcio a 5 - Serie C 1) in merito alla
sanzione della squalifica per 6 giornate del proprio calciatore MAREGA Alessio (in C.U. n° 39 del
10.11.2001).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 dd. 10.11.2011 il G.S.T. infliggeva al calciatore MAREGA
ALESSIO la squalifica per sei giornate “per essere stato espulso al 6' del 2° tempo per condotta violenta
nei confronti di un avversario in quanto, con il gioco in svolgimento ma senza possibilità di giocare il
pallone, da terra e da tergo, inferiva violentemente e volontariamente un forte calcio al predetto
calciatore colpendolo sulla parte bassa delle gambe; il calciatore colpito cadeva a terra dolorante e,
poco dopo, riprendeva il gioco senza accusare conseguenze; perché, alla notifica dell'espulsione,
protestava nei confronti di entrambi gli arbitri urlando e proferiva plateali bestemmie nei loro confronti;
perché persisteva in tale comportamento anche nel mentre abbandonava lentamente il terreno di gioco;
perché, successivamente, si posizionava sulla tribuna riservata agli spettatori, nei pressi della panchina
riservata alla sua squadra, e da lì persisteva nell'urlare bestemmie e nel protestare verso gli arbitri”.
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. I BRASILIANO impugnava tale decisione, chiedendo una riduzione
della sanzione. A sostegno della propria richiesta la reclamante, pur non contestando il referto arbitrale,
esponeva che la condotta violenta del MAREGA era stata determinata non dalla intenzione di ledere il
calciatore avversario, ma esclusivamente dalla volontà di fermare l'azione di contropiede che
quest'ultimo stava sviluppando. Precisava inoltre che, dopo la notifica dell'espulsione, il proprio
tesserato si posizionava in tribuna in quanto, ricoprendo l'incarico anche di allenatore, aveva interesse
ad osservare il prosieguo della gara.
Rileva la C.D.T. che il reclamo è infondato, in quanto la parziale giustificazione che la reclamante dà del
comportamento del proprio tesserato è inidonea a determinare una diminuzione della pena.
La condotta violenta del MAREGA nei confronti dell'avversario è infatti certa, in quanto attestata
compiutamente dall’arbitro; mentre la reclamante non ne ha contestato la dinamica (oggettiva) ma le
motivazioni (soggettive) che l'hanno contraddistinta. Così come sono incontestate le plateali proteste e
le bestemmie proferite al momento della notifica dell'espulsione e più volte reiterate successivamente.
Il fatto che il MAREGA, dopo essere stato espulso, si sia posizionato sulle tribune in ragione del suo
ruolo di allenatore, se possibile (ma sia detto solo per permettere al lettore di meglio apprezzare i valori
che reggono lo spirito del gioco), lungi dal costituire scusante, potrebbe in ipotesi rappresentare una
ulteriore violazione, giacché denota che il tesserato, da espulso, ha inteso continuare imperterrito
(almeno parzialmente, quale allenatore) nelle sue funzioni che stava svolgendo in campo, così
aggirando il provvedimento sanzionatorio che in quel momento era totale, tant’è che prevedeva il suo
allontanamento fisico dal campo di gioco per una sanzione disciplinare.
Peraltro, ciò facendo, il MAREGA ha perseverato nell'urlare bestemmie e nel mantenere un contegno
irriguardoso nei confronti degli arbitri anche dagli spalti.
La condotta posta in essere dall'incolpato, caratterizzata da una pluralità di comportamenti
disciplinarmente rilevanti, è pertanto idonea ad integrare più fattispecie sanzionatorie, segnatamente:
- l’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S., che prevede come sanzione minima la squalifica “per tre giornate o a
tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori (...)”.;
- l'art. 19, punto 4, lett. a) C.G.S., che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate “in
caso di condotta (... ) ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”;
- l'art. 19, punto 3.bis, lett. a, che in caso di utilizzo di espressione blasfeme, in occasione o durante la
gara, prevede per i tecnici e calciatori la sanzione minima della squalifica di una giornata.
Già l'applicazione delle citate disposizioni, nella loro misura minima, consente pertanto di sommare a sei
le giornate di squalifica inflitte dal G.S.T., sanzione che appare equa e giusta in relazione ai fatti ascritti
all'incolpato.
P. Q. M.
La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone di
addebitare la relativa tassa.
- 46/ 33 Segue Delibere della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Severino Lodolo (Vice Presidente),
dagli avv. Luca De Pauli e Daniele Pezzetta (componenti effettivi) e dal dr. Alessandro Benzoni
(componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del
rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 24.11.2011 ha assunto le
seguenti decisioni:
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giuseppe LISTUZZI
dirigente dell’A.S.D. UNION 91, nonché dell’ A.S.D. UNION 91.
Con raccomandata dd. 05.07.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
il sig. Giuseppe LISTUZZI dirigente dell’A.S.D. UNION 91, per rispondere della violazione degli artt.
1 comma 1, e 5 commi 1 e 4 del C.G.S. per avere “…in due distinte occasioni, dapprima rivolto
sferzanti critiche all’operato dell’arbitro …. ed alle decisioni assunte dal G.S.T. Udine in relazione
all’andamento della gara (del campionato Giovanissimi Regionali – ndr) Rivignano/Union 91 del
23.1.2011, sull’indirizzo personale di posta elettronica attivato (dal direttore di gara - ndr) su
Facebook e successivamente pubblicamente espresso, sul sito del Social Network “Netlog”,
indiscriminatamente accessibile agli utenti della Rete, un commento lesivo della reputazione dello
stesso… (direttore di gara – n.d.r)”;
• la A.S.D. UNION 91 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. quale conseguenza
delle violazioni ascritte al proprio tesserato.
Il dibattimento. Convocate le parti per la riunione del 27.10.2011 la stessa, non avendo i deferiti potuto
tempestivamente disporre della copia degli atti riguardanti il procedimento a loro carico, veniva rinviata
al 24.11.2011 in occasione della quale dinnanzi all’intestata Commissione comparivano la Procura
Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Giuseppe
LISTUZZI ed il sig. Massimiliano TURCO nella sua qualità di Presidente della ASD UNION 91.- Tanto il
LISTUZZI che l’ASD UNION 91 venivano assistiti in udienza dal legale al quale gli stessi avevano
affidato la propria difesa illustrata in due distinte memorie precedentemente fatte pervenire ai sensi
dell’art. 41 CGS.- All’esito della discussione le parti concludevano come in appresso.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, contestata la tesi opposta circa la non ravvisabilità di
un nesso tra le frasi comparse sui siti e l’evento sportivo, concludeva per l'affermazione di responsabilità
dei deferiti per le violazioni ad essi ascritte e per la loro conseguente condanna degli stessi alle seguenti
sanzioni:
- quanto a Giuseppe LISTUZZI inibizione per mesi 6;
- quanto alla A.S.D. UNION 91 € 300,00- di ammenda.
Da parte sua il legale delle parti deferite, richiamate le proprie memorie e dando atto che i propri assistiti
non erano interessati al patteggiamento, così concludeva:
- quanto a Giuseppe LISTUZZI, neo-dirigente dell’UNION 91 (esclusa per il principio di specialità la
possibilità di applicazione alternativa dell’art. 1 e dell’art. 5 del CGS al quale ultimo dovrebbe
conseguentemente farsi esclusivo riferimento per stabilire la sussistenza o meno dell’illecito
contestato) proscioglimento da ogni addebito o, in estremo subordine, applicazione del minimo della
pena tenuto conto da un lato del carattere strettamente privato del messaggio inviato all’arbitro sulla
sua pagina Facebook, dall’altro dell’assenza di ogni portata lesiva dell’espressione “gay”;
- quanto alla ASD UNION 91 – richiamato un precedente relativo ad altra diversa vicenda e contestata
l’operatività, nello specifico, della responsabilità oggettiva sia per l’asserita estraneità ad una
competizione sportiva delle espressioni usate che per l’impossibilità del sodalizio di dissociarsi dalla
condotta del proprio tesserato o di porre in essere iniziative volte ad escludere o limitare la propria
responsabilità – proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, minimo della pena.La motivazione: la vicenda di cui è chiamata ad occuparsi la CDT trae origine dalla denuncia dd
30.01.2011 con la quale il direttore di gara della partita Rivignano/Union 91 (valevole per il campionato
regionale Giovanissimi e disputatasi il 23.01.11) aveva lamentato di essere stato denigrato, nella sua
qualità di arbitro federale, dal sig. Giuseppe LISTUZZI (dirigente dell’UNION 91 e massaggiatore della
propria squadra in occasione dell’incontro su indicato) dal quale aveva ricevuto le due seguenti
comunicazioni:
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UNION 91
a) un messaggio inviato il 29.11.11 sulla sua casella di posta personale su Facebook del seguente
tenore ”Non ci era mai capitata una domenica del genere in due campionati regionali, mai un
espulso durante le gare …. sempre corretti e leali verso tutti, ma tante falsità nel referto arbitrale non
ce le immaginavamo….un mister che cerca di far capire che si sta commettendo uno scambio di
persona e viene punito con 4 giornate è assurdo….il n.5; 2 gare per molto molto di più qualcuno di
altre società, in questa settimana si è beccato solo 2 giornate, …. comunque grazie mille per averci
prima fatto perdere la partita con un arbitraggio nel 2° t. a senso unico e per le espulsioni che ci
danneggiano nel prosieguo di questo campionato che stavamo disputando ad alto livello…. è meglio
stare in discoteca a sballarsi e non a rovinare le domeniche di chi vuol divertirsi giocando a calcio”;
b) le parole “quanti gay….” a commento di una foto che lo ritraeva (esso arbitro) in compagnia di due
suoi amici e pubblicata sulla pagina del Social Network “Netlog”.Avviata l’attività di indagine e completata l’istruttoria con l’acquisizione dei documenti agli atti e
l’audizione di diversi tesserati presenti o comunque informati di quanto avvenuto durante l’incontro di cui
trattasi, la Procura Federale deferiva al giudizio della CDT il sig. Giuseppe LISTUZZI e la ASD UNION
91 per rispondere delle violazioni ad essi rispettivamente ascritte secondo quanto già sopra si è detto.Tanto premesso ritiene la CDT che non sussistano dubbi sul contenuto offensivo delle espressioni usate
dal LISTUZZI in entrambe le occasioni nelle quali egli si è rivolto all’arbitro commentando i profili dello
stesso sui Social Network: la prima volta screditandolo e accusandolo di essere stato parziale
(assumendo nel corso della gara da lui diretta decisioni che avrebbero alterato il risultato) e di aver
commesso delle falsità nel redigere il suo referto dal quale erano poi asseritamente discesi i gravi (o
almeno ritenuti tali) provvedimenti sanzionatori adottati dal giudice sportivo nei confronti dei calciatori
dell’UNION 91; la seconda volta per averlo additato come “gay” usando quindi un termine che se in
genere non riveste di per sé connotazioni offensive, nella fattispecie è stato utilizzato per qualificare
negativamente l’arbitro come elemento di diversità, di distacco, di emarginazione, per esprimere
riprovazione e colpirlo su un dato sensibile nell’ambito di una vicenda caratterizzata da un’aspra
contrapposizione tra i protagonisti e con riferimento ad un preciso episodio (nello specifico la qualità di
arbitro del destinatario e la direzione della gara di cui trattasi).Il contenuto ed il senso dei commenti formulati ed il contesto anche temporale nel quale gli stessi sono
stati manifestati (e cioè subito dopo la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal giudice
sportivo nei confronti dei giovani calciatori dell’UNION 91) sono a loro volta significativi della precisa
volontà del LISTUZZI di rinfacciare all’arbitro, in maniera chiaramente censurabile, il comportamento da
lui tenuto durante e dopo la gara.Dal che si deduce anche lo stretto collegamento esistente tra le esternazioni del LISTUZZI e l’evento
sportivo (diversamente la condotta dello stesso non troverebbe alcuna spiegazione sul piano logico e
razionale).Il fatto poi che il primo dei messaggi inoltrati dal LISTUZZI (quello inviato a mezzo del sistema
Facebook) potesse essere letto dal solo destinatario (essendo invece quello trasmesso via “Netlog”
accessibile a tutti gli utenti della rete e dunque pubblico) non esclude la sussistenza dell’illecito siccome
contestato sotto forma di violazione dell’art. 1/1 del CGS .Infatti, se è vero che la comunicazione privata avente carattere lesivo non integra la violazione dell’art. 5
del CGS (il cui richiamo è sicuramente corretto con riferimento alla seconda esternazione del
LISTUZZI), è altrettanto vero che a norma dell’art. 1/1 del CGS tutti i soggetti considerati
dall’ordinamento sportivo (ivi compresi gli ufficiali di gara) “devono comportarsi secondo i principi di
lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.A tali principi, per le ragioni già illustrate, non si è sicuramente uniformato il LISTUZZI nell’esprimere
quei commenti diretti a screditare persone od organi operanti nell’ambito della Federazione.Da ultimo si osserva che l’ulteriore argomento addotto a giustificazione della propria condotta dal
LISTUZZI, neo-dirigente come tale dichiaratamente non avvezzo ai regolamenti federali, non depone
certamente a suo favore dal momento che lo stesso, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto agire con
tutta la prudenza e la cautela del caso, evitando di prendere iniziative della cui correttezza (per il
significato delle parole ed i toni usati) chiunque avrebbe avuto motivo di dubitare in termini assoluti.Relativamente invece al deferimento dell’ASD UNION 91 si rileva che la CDT è perfettamente
consapevole delle diverse prese di posizione contrarie alla responsabilità oggettiva ritenuta da più parti
incompatibile con i fondamenti stessi dell’Ordinamento Generale.
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UNION 91
Tuttavia il collegio ritiene di non discostarsi da quell’orientamento che giustifica l’applicazione dell’istituto
in virtù dell’autonomia che caratterizza l’Ordinamento Sportivo rispetto a quello Statale e che legittima la
sua ragion d’essere con l’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva; il
che pare effettivamente possibile solo attraverso il coinvolgimento disciplinare delle Società anche per
fatti ad esse non direttamente attribuibili onde garantire il loro impegno ed il loro sforzo nel prevenire
quei fenomeni che sempre più spesso turbano lo svolgimento degli eventi sportivi.Nello specifico non è neppur vero che l’UNION 91, come si vuol far credere, fosse del tutto all’oscuro di
quanto compiuto dal LISTUZZI (di cui sarebbe venuta a conoscenza solamente nel corso delle indagini
svolte dalla Procura Federale) e nulla potesse quindi fare per prendere le distanze dal suo tesserato dal
quale sarebbe stata in definitiva danneggiata.Risulta per vero agli atti del procedimento che in società erano circolate voci sull’iniziativa intrapresa
dall’odierno deferito ma che i dirigenti che ne avevano avuto contezza (cfr. verb. audizione del sig.
Corrado Lestuzzi) anzicchè controllare l’operato di chi da poco tempo aveva assunto cariche dirigenziali
in ambito societario si erano accontentati delle assicurazioni fornite dal protagonista circa l’inoffensività
dei suoi commenti.Conclusivamente la CDT ritiene fondato il deferimento formulato nei confronti di Giuseppe LISTUZZI e
della ASD UNION 91 e giudica eque e proporzionate rispetto ai fatti contestati le sanzioni richieste dal
Sostituto Procuratore Federale nel tipo e nella misura da esso indicate
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG decide:
- di inibire il Dirigente Giuseppe LISTUZZI per mesi 6 (sei);
- di comminare alla società A.S.D. UNION 91 l’ammenda di € 300,00 (trecento).
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti
a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (presidente)
dall’avv. Severino Lodolo e dall’avv. Luca De Pauli (componenti effettivi), nonché dal dott. Alessandro
Benzoni e dall’avv. Daniele Pezzetta (componenti supplenti) con la partecipazione, con funzioni
consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso
della riunione del 24.11.2011 ha assunto la seguente decisione:
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del sig. GianPiero
BERTOLINI e della ASD VIGONOVO-RANZANO.
Con raccomandata 30 agosto 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32/4 C.G.S., deferiva a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. GianPiero BERTOLINI e la stessa ASD VIGONOVORANZANO, contestando loro, rispettivamente: quanto al sig. BERTOLINI, la violazione dell’art. 1 c. 1
C.G.S. in relazione all’art. 38 delle NOIF per aver consentito al Sig. Giuliano Gava di svolgere l’attività di
tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società ASD VIGONOVO-RANZANO”;
quanto alla Società, la responsabilità diretta ex art. 4/1 C.G.S. in relazione alla condotta
antiregolamentare ascritta al proprio presidente.
Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 24.11.2011, alla
presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota,
compariva il sig. BERTOLINI personalmente e quale presidente della Società, assistito da due dirigenti
societari; lo stesso BERTOLINI; quale presidente della ASD VIGONOVO-RANZANO, aveva inviato
tempestiva memoria difensiva.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità
degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle
seguenti sanzioni:
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VIGONOVO RANZANO
Quanto al presidente GianPiero BERTOLINI la inibizione per TRE mesi;
Quanto alla ASD VIGONOVO-RANZANO: € 500 (cinquecento) di ammenda.
L’incolpato ha concluso per sé e per la Società chiedendo il proscioglimento, dopo aver escluso il
proprio interesse a patteggiare la sanzione ex art. 23 C.G.S..
Motivi della decisione: la C.D.T. reputa infondato il deferimento.
Nel fascicolo c’è la comunicazione 17.05.2011 con cui il Collegio Arbitrale presso la LND ha rimesso alla
Procura Federale gli atti del procedimento instaurato dall’allenatore per ottenere il pagamento del
proprio premio tesseramento. Interessa in questa sede il provvedimento, non appellabile, assunto dal
Collegio Arbitrale e pubblicato in c.u.177 del 16/05/2011 LND.
In particolare, interessa l’espresso presupposto su cui si fonda la pronuncia del Collegio Arbitrale, per
cui “…l’allenatore dilettante Giuliano Gava, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della
FIGC, adiva questo Collegio…”.
A sensi dell’art. 38 NOIF, “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono
chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.” Letteralmente,
la richiesta di tesseramento è attività riservata al tecnico, intuitivamente esclusa al governo da parte
della società, la quale una volta verificato che quel nominativo sia effettivamente inserito nel ruolo tenuto
dal Settore Tecnico, deve presumere che il tecnico esegua (o abbia eseguito) quegli adempimenti verso
la Federazione che sono di sua propria esclusiva competenza.
Atteso che l’art. 3 C.G.S. dispone che “Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono
responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo
diversa disposizione”, non essendoci in proposito alcuna “diversa disposizione”, la C.D.T. ritiene di poter
escludere che il presidente abbia agito anche con una colpa minima.
Né dagli atti emerge un qualsiasi elemento che deponga in capo al presidente per una coscienza della
antigiuridicità del fatto di cui è stato incolpato. Al contrario, tutti gli elementi, inclusa la condotta
processuale assunta avanti al Collegio Arbitrale depongono in senso opposto. È evidente infatti che,
convenuta avanti al Collegio Arbitrale per il pagamento del premio concordato, la Società avrebbe ben
potuto fondatamente difendersi affermando che il tecnico era inadempiente per non aver regolarizzato il
proprio tesseramento. Non lo ha fatto: evidentemente non ne era al corrente. Per accertare il vizio di
tesseramento del tecnico, avrebbe dovuto compiere uno sforzo investigativo non richiestole dalla
normale diligenza occorrente.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG, rigetta il deferimento perché infondato.
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti
a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 01.12.2011.
Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
Il Presidente
(Renzo Burelli)