provvedimenti disciplinari
Transcript
provvedimenti disciplinari
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 01.12.2011 LUTTO =========== E’ mancato ENZO ALBERTINI L’intera struttura della Federcalcio Regionale ricorda l’amico Enzo per tanti anni riferimento discreto ed insostituibile del nostro movimento nella molteplicità dei ruoli da lui ricoperti sempre con competenza ed affidabilità. Alla famiglia le condoglianze più sentite. ********** 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1.1. Comunicato Ufficiale n. 42/CDN Trascriviamo qui di seguito stralcio del C.U. n. 42 della Commissione Disciplinare Nazionale: COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CDN (2011/2012) La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente, dal Prof. Claudio Franchini, Vice Presidente Vicario, dall’Avv. Gianfranco Tobia, dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Luca Giraldi, Componenti; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra, Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 25 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni: …omissis… (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO DI LENA (all’epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Mobilieri Sutrio), DINO LODOLO (all’epoca dei fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), Società ASD MOBILERI SUTRIO e US TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°. 1689/538 pf 10-11/AM/ma del 23.9.2011). Il deferimento Con provvedimento del 23.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Carlo Di Lena, Presidente della Società sportiva ASD Mobilieri Sutrio, Dino Lodolo, dirigente dell’Unione Sportiva Triestina Calcio Spa, nonché le Società Mobilieri Sutrio ASD e Triestina Calcio Spa, per rispondere: i Signori Di Lena e Lodolo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 32.8 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dell’art. 30 della Lega Nazionale Dilettanti, dell’art. 63 della NOIF per aver organizzato e disputato una gara amichevole non autorizzata e diretta da una terna arbitrale non appartenente all’AIA; le Società Mobilieri Sutrio e Triestina per rispondere rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva e diretta delle violazioni ascritte ai loro legali rappresentanti ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS. - 46/ 2 Segue Comunicato Ufficiale n. 42/CDN Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, preliminarmente, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, Commissione disciplinare nazionale rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Dino Lodolo, sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Triestina Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.300,00 (€ milletrecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, stante l’intervenuto patteggiamento del Sig. Dino Lodolo e della Società Triestina Calcio, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Carlo Di Lena: mesi 1 (uni) di inibizione; - per la Società Mobilieri Sutrio ASD: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda. I motivi della decisione Il deferimento - che prende le mosse dalla nota del 23.11.10, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia denunciava l’accaduto alla Procura Federale – non pare fondato e va dunque rigettato. Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni rese a verbale dei tesserati ascoltati dal collaboratore della Procura federale e dalla complessiva documentazione in atti - che le Soc. Unione Sportiva Triestina Calcio Spa e Società Mobilieri Sutrio ASD e, per loro, i su citati dirigenti, hanno effettivamente organizzato e disputato fra di loro, in data 27 luglio 2010, secondo le loro intenzioni dichiarate, una gara di allenamento, come tale non necessitante delle preventive autorizzazioni dagli Organi Federali preposti. In effetti la partita in questione fra le due squadre si è disputata non rivestendo i connotati della gara amichevole, dunque necessitante delle previste preventive autorizzazioni. Infatti l’incontro si è svolto a porte aperte, con l’utilizzo di arbitri dilettanti e, soprattutto, con l’affluenza di circa 150 persone non paganti, con tempi di gioco ridotti e - secondo quanto dichiarato dai dirigenti della due compagini - anche con continui cambi di calciatori, che entravano e uscivano senza formalità dal rettangolo di gioco e, addirittura con i portieri che, nel secondo tempo, si erano schierati a squadre invertite a difesa delle opposte porte. Tutto ciò consente di affermare che la partita potesse essere senz’altro configurabile come Commissione disciplinare nazionalesemplice allenamento, come sostenuto dai dirigenti delle due compagini interrogati sul punto; infatti l’art. 32.8 del regolamento della Lega Nazionale Professionisti di Serie B stabilisce che le gare di allenamento si devono svolgere a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l’osservanza di tempi regolamentari. - 46/ 3 Segue Comunicato Ufficiale n. 42/CDN A nulla rileva, secondo questa Commissione, la circostanza che sul sito internet della Triestina (www.triestinacalcio.it), nell’imminenza della gara, sia comparsa la dicitura, riferita all’incontro in questione, di gara amichevole. Ciò, infatti, può facilmente essere avvenuto, eventualmente anche con la non corretta dicitura di “partita amichevole”, solo per pubblicizzare la gara - che di fatto si è poi rivelata, per le modalità di gioco, essere effettivamente di allenamento - e consentire alla gente di intervenire con ingresso gratuito. Da tutto quanto su esposto deriva la non affermazione di responsabilità dei deferiti. Il dispositivo In merito al su citato intervenuto patteggiamento, la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di giorni 20 per il Sig. Dino Lodolo; • ammenda di € 1.300,00 (€ milletrecento/00) per la Società Triestina Calcio Spa. Per i su spiegati motivi, la Commissione delibera inoltre di prosciogliere dai rispettivi addebiti i soggetti deferiti Sig. Carlo Di Lena e ASD Mobilieri Sutrio. (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO VIDONI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società SS Vesna), DINO LODOLO (all’epoca dei fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), CARLO POSTIGLIONE e MASSIMO TREVISINI (Arbitri effettivi della Sezione AIA di Trieste), Società SS VESNA e US TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°.1690/537 pf 10-11/AM/ma del 23.9.2011). Il deferimento Con provvedimento del 23.9.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Roberto Vidoni, Presidente della Società sportiva Vesna ASD, Dino Lodolo, dirigente dell’Unione Sportiva Triestina Calcio Spa, Carlo Postiglione, arbitro effettivo della sezione di Trieste, Massimo Trevisini, arbitro effettivo della sezione di Trieste, nonché le Società Vesna ASD e Triestina Calcio Spa, per rispondere: i Signori Vidoni e Lodolo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 32.8 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dell’art. 30 della Lega Nazionale Dilettanti, dell’art. 63 della NOIF per aver organizzato e disputato una gara amichevole non autorizzata e diretta da una terna arbitrale di cui due appartenenti all’AIA privi di autorizzazione; le Società Vesna e Triestina per rispondere rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni ascritte ai loro legali rappresentanti ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS; i Signori Postiglione e Trevisini della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 40 c. 4 lettera a) Regolamento AIA, per aver arbitrato una gara amichevole senza la preventiva autorizzazione AIA. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, preliminarmente, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: Commissione disciplinare nazionale “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Dino Lodolo, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società US Triestina Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - 46/ 4 Segue Comunicato Ufficiale n. 42/CDN rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite. Il Sig. Vidoni, in persona e nella qualità di Presidente della Vesna ASD, ha fatto pervenire una richiesta di rinvio della discussione per la propria dichiarata impossibilità a comparire per improrogabili impegni di lavoro. La Commissione, sul punto, ritiene di non poter accogliere la richiesta del medesimo che, non costituito nel presente procedimento, richiede un differimento sulla base di un generico e non provato impedimento lavorativo. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, stante l’intervenuto patteggiamento del Sig. Dino Lodolo e della Triestina Calcio Spa, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Roberto Vidoni: mesi 3 (tre) di inibizione; - per la Società Sportiva Vesna ASD: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda; - per il Sig. Carlo Postiglione: mesi 3 (tre) di sospensione; - per il Sig. Massimo Trevisini: mesi 3 (tre) di sospensione. I motivi della decisione Il deferimento - che prende le mosse dalla nota del 23.11.10, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia denunciava l’accaduto alla Procura Federale - è fondato e va accolto. Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni rese a verbale dei tesserati ascoltati dal collaboratore della Procura Federale e dalla complessiva documentazione in atti - che le Soc. Unione Sportiva Triestina Calcio Spa e Società Sportiva Vesna ASD e, per loro, i su citati dirigenti, hanno effettivamente organizzato e disputato fra di loro, in data 11 agosto 2010 alle ore 18, una gara amichevole non autorizzata dagli Organi Federali preposti (mai Commissione disciplinare nazionale avvisati dalle due Società della disputa gara) e diretta da una terna arbitrale, di cui due appartenenti all’AIA, anch’essi privi di autorizzazione alla partecipazione. In effetti la partita in questione fra le due squadre si è disputata rivestendo senz’altro i connotati della gara amichevole, dunque necessitante delle previste preventive autorizzazioni, nel caso di specie mai richieste. Infatti l’incontro si è svolto a porte aperte, con l’utilizzo di due arbitri AIA in perfetta divisa e, soprattutto, con l’affluenza di circa 500 persone paganti (sia pure, eventualmente, un prezzo simbolico, come affermato dal Sig. Kosuta, dirigente della Società Vesna) sul campo di gioco di Santa Croce ad Aurisina. Tutto ciò porta ad affermare che la partita non potesse essere configurabile come semplice allenamento, come sostenuto dai dirigenti delle due compagini interrogati sul punto; infatti l’art. 32.8 del regolamento della Lega Nazionale Professionisti di Serie B stabilisce che le gare di allenamento si devono svolgere a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l’osservanza di tempi regolamentari. Stabilito dunque che il su citato incontro di calcio è configurabile come una vera e propria gara amichevole non autorizzata, da ciò consegue che anche i due arbitri AIA avrebbero dovuto richiedere preventiva autorizzazione alla loro Associazione prima di potervi prendere parte attiva. A nulla rilevano le dichiarazioni di tutti i protagonisti dell’incontro ascoltati che hanno tutti riferito di aver ritenuto (evidentemente in maniera gravemente erronea) la partita un mero allenamento e, pertanto, non necessitante di particolari formalità organizzative. Anche gli arbitri devono essere considerati soggetti alla pronuncia di questa Commissione posto che, come anche rilevato dalla Corte di Giustizia Sezioni Unite (Com. Uff. n. 44 CGF del 9.8.10), “all’ordinamento generale compete individuare i profili delle condotte di singoli arbitri suscettibili di scuotere lo stesso ordinamento e perseguirle secondo gli ordinari criteri di giustizia federale, indipendentemente dai possibili procedimenti endosettoriali”. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità oggettiva e diretta, quella della Società. - 46/ 5 Segue Comunicato Ufficiale n. 42/CDN Il dispositivo In merito al su citato intervenuto patteggiamento, la Commissione l’applicazione delle seguenti sanzioni: disciplinare nazionale dispone • inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Dino Lodolo; • ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Triestina Calcio Spa. Per i su spiegati motivi, la Commissione inoltre delibera di infliggere al Sig. Roberto Vidoni la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre); alla Società Sportiva Vesna ASD l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); al Sig. Carlo Postiglione la sospensione per mesi 3 (tre); al Sig. Massimo Trevisini la sospensione per mesi 3 (tre). Il Presidente della CDN Avv. Sergio Artico PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2011 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete 1.2. Proroga Tessere Federali per l’Anno 2011 Si rende noto che la F.I.G.C. con nota del 30/11/2011 ha comunicato che il termine di validità delle tessere nominative rilasciate dalla Federazione Italiana Giuco Calcio per l’anno 2011, scadenti il 31 dicembre 2011, è stato prorogato sino al 31 maggio 2012. 1.3. Comunicato Ufficiale n. 90/A della F.I.G.C. Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 90/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva delle ultime 4giornate Serie A - A2 - B U21 di Calcio a 5. 1.4. Comunicato Ufficiale n. 91/A della F.I.G.C. Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 91/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dei Play off Campione D'Italia e U 21 di Calcio a 5. 1.5. Comunicato Ufficiale n. 92/A della F.I.G.C. Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 92/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva delle Fasi finali della Coppa Italia Serie A-A2-B - U21 di Calcio a 5 1.6. Comunicato Ufficiale n. 93/A della F.I.G.C. Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 93/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva delle gare della prima fase della Coppa Italia Serie B di Calcio a 5 1.7. Comunicato Ufficiale n. 94/A della F.I.G.C. Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 94/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dello Spareggio Promozione Femminile di Calcio a 5 - 46/ 6 - 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2.1. Comunicato Ufficiale n. 86 della L.N.D. Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 89 della L.N.D.: COMUNICATO UFFICIALE N. 86 ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA L.N.D. L’Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2011 presso l’Hilton Rome Airport di Roma - Fiumicino in Via Arturo Ferrarin n. 124, alle ore 14.00 in prima convocazione ed alle ore 14.30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Verifica poteri; 2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 3. Elezione del Consigliere Federale della L.N.D. ex art, 8, lett. d), delle Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2008-2012; 4. Varie ed eventuali. L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea a partire dalle ore 10.30 del giorno 19 Dicembre 2011. Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari. PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2011 IL SEGRETARIO Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio 2.2. Circolare n. 24 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari Alleghiamo al presente C.U. la Circolare n. 24 della L.N.D. dd. 25 novembre 2011 riportante copia della Circolare n. 9 -2011 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 23 novembre 2011. - 46/ 7 - 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Segreteria 3.1.1. COPPA REGIONE DI PRIMA CATEGORIA 2011/2012 Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, si sono qualificate per le semifinali le Società: ARTENIESE, MONTEREALE VALCELLINA, PRIMOREC e TERZO Qui di seguito pubblichiamo gli accoppiamenti delle gare di semifinale: TERZO – PRIMOREC MONTEREALE VALCELLINA – ARTENIESE Per determinare le squadre che giocheranno in casa, come da regolamento pubblicato sul C.U. n. 11 dd. 12.08.2011, verrà effettuato un sorteggio, alla presenza dei dirigenti delle Società interessate, presso lo scrivente Comitato Regionale (Via Milano, 15 – Trieste) in data mercoledì 07 dicembre p.v. alle ore 15.00. Le gare saranno ad eliminazione diretta, le due squadre vincenti accederanno alla finale. 3.1.2. COPPA REGIONE DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012 Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, si sono qualificate per le semifinali le Società: GRAVIS, MARIANO, PORPETTO e S.CANZIAN D ISONZO. Qui di seguito pubblichiamo gli accoppiamenti delle gare di semifinale: GRAVIS – MARIANO S.CANZIAN D ISONZO – PORPETTO Per determinare le squadre che giocheranno in casa, come da regolamento pubblicato sul C.U. n. 11 dd. 12.08.2011, verrà effettuato un sorteggio, alla presenza dei dirigenti delle Società interessate, presso lo scrivente Comitato Regionale (Via Milano, 15 – Trieste) in data mercoledì 07 dicembre p.v. alle ore 15.30. Le gare saranno ad eliminazione diretta, le due squadre vincenti accederanno alla finale. 3.1.3. COPPA REGIONE DI TERZA CATEGORIA 2011/2012 Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, si sono qualificate per le semifinali le Società: MORARO, RAGOGNA, REAL CASTELLANA e TIEZZO 1954. Qui di seguito pubblichiamo gli accoppiamenti delle gare di semifinale: TIEZZO 1954 – RAGOGNA REAL CASTELLANA – MORARO Per determinare le squadre che giocheranno in casa, come da regolamento pubblicato sul C.U. n. 11 dd. 12.08.2011, verrà effettuato un sorteggio, alla presenza dei dirigenti delle Società interessate, presso lo scrivente Comitato Regionale (Via Milano, 15 – Trieste) in data mercoledì 07 dicembre p.v. alle ore 16.00. Le gare saranno ad eliminazione diretta, le due squadre vincenti accederanno alla finale. - 46/ 8 - 3.1.4. CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sergio Vriz, i sotto segnati calciatori sono convocati il giorno Mercoledì 07 Dicembre 2011 alle ore 14.30 presso il Campo Sportivo di Via Dante Alighieri, Visco (UD), per una seduta di allenamento: AZZANESE BUTTRIO FLUMIGNANO FONTANAFREDDA GEMONESE LIGNANO MANZANESE MUGGIA N.K. KRAS REPEN PRO CERVIGNANO MUSCOLI SAN DANIELE SAN LUIGI CALCIO SPAL CORDOVADO TOLMEZZO CARNIA TORVISCOSA TRIESTE CALCIO U.FINCANTIERI MONFALCONE UNION 91 VIRTUS CORNO De Carlo Alex, Pilosio Eddy Meroi Lorenzo Cossettini Alessandro Belgrado Elvis, Grotto Davide, Pitton Mattia, Rubin William, Salvador Nicola Cargnelutti Igor, Casarsa Matteo Mauro Jacopo Filopati Jurgi, Miano Riccardo, Osso Armellino Andrea, Petranca Matteo Rihter Martin, Male Riccardo Carli Luca De Crescenzo Gioacchino, Zwolf Davide Masotti Andrea Stipancich Manuel, Zugan Davide Bianco Luca, Odorico Matteo Micelli Alessandro Romano Gianmarco, Roman Matteo Dalesio Antonino Alessandria Stefano, Dallan Gabriele Amankwaa Godfred Beltrame Matteo, Codromaz Nicola, Pines Scarel Marco, Polo Jordi I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo (compreso Tuta e Giaccone) e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ. In caso di indisponibilità dei calciatori convocati le Società sono obbligate a darne immediata comunicazione telefonica al Consigliere Regionale Sig. DIONISIO ZORAT 349/ 8119197 oppure al Selezionatore Sig. SERGIO VRIZ 348/4422372 e inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della Societa’, al Comitato Regionale, motivando l’assenza e allegando il certificato medico con la specifica della durata della malatia,ricordando, altresì, che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica. 3.1.5. UFFICIO TESSERAMENTO – ORARIO TELEFONICO Si ricorda che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia osserverà il sottosegnato orario telefonico di apertura al pubblico: nella giornata del Giovedì nella giornata del Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - 46/ 9 - 3.1.6. SVINCOLI CAMPIONATO CARNICO Trascriviamo qui di seguito l’elenco dei calciatori svincolati in base all’art. 32/bis delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico: Matricola Cognome e Nome 4631398 3475960 6665088 2056708 4648805 3586312 7055249 3475360 3727280 3568495 5641621 3321677 3573358 5639610 3362249 3562255 4914099 3697669 3583653 3174912 3575938 3584392 3675245 3569631 3474381 6702636 3580201 2888182 3565535 4230302 2229931 3575978 3738969 3077056 DEANTONI Alessandro BUTTOLO Alessio CALVANESE Raffaele CANDOTTI Romano CAPPELLARI Matteo CAPPELLARO Matteo CHIONNA Antonio Daniele CONTE Andrea CORADAZZI Rudi CREA Giulio DEMONTE Lorenzo DELLAPIETRA Aldo DELLAPIETRA Daniele FADINI Cristian GUSETTI Michele LESSANUTTI Denny MATTIA Erick MATIZ Marwin MEREU Mauro MISSON Nicola MORO Adriano MUSSONI Davide NODALE Gabriele NODALE Lorenzo PASCHINI Giulio PISCOPO Angelo PASCHINI Valentino RADINA Vincenzo ROMANO Michele RUPIL Rudy TIMEUS Renzo TOSONI Marco VUERICH Fabrizio ZARABARA Giacomino Data di nascita 19.06.1986 18.07.1983 02.06.1981 05.01.1971 07.06.1985 12.06.1985 23.05.1983 20.06.1985 07.04.1985 16.12.1985 27.05.1982 25.01.1981 12.02.1986 08.11.1985 28.11.1981 30.03.1985 14.05.1985 29.06.1986 06.08.1983 17.07.1982 01.04.1985 27.09.1985 04.07.1985 01.04.1985 20.07.1985 16.06.1983 09.04.1986 15.04.1978 13.05.1985 19.05.1985 25.06.1972 25.05.1986 04.10.1985 14.09.1979 Società A.S.D. A.S.D. U.S.D. POL. S.S. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. S.S. A.S.D. A.S.D. Val Resia Val Fella Ampezzo Audax Pontebbana Val Fella Edera Enemonzo Ovarese Campagnola Val Fella Enal Ardita Val Fella Comeglians Arta Terme Enal Real Imponzo Cadunea Mobilieri Sutrio Verzegnis Il Castello di Gemona Val Fella Mobilieri Sutrio Arta Terme Folgore Val Fella Verzegnis Campagnola Edera Enemonzo Ovarese Ovarese Folgore Pontebbana Enal Val Resia 4. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 4.1. Spostamento Gare Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare: 03/12/2011 PR 04/12/2011 PR 17/12/2011 PR REANESE-UNION MARTIGNACCO POZZUOLO DEL FRIULI-SA PORCIA CHIONS-CJARLINS MUZANE 14.30 14.30 Via Failutti, Zugliano 14.30 10/12/2011 1C 17/12/2011 1C MANIAGO-CASARSA BUIESE ARTENIESE 14.30 14.30 03/12/2011 2C 03/12/2011 2C RIVIERA-OSOPPO AZZURRA PREMARIACCO-TRIVIGNANO 14.30 14.30 - 46/ 10 Segue Spostamento Gare 03/12/2011 03/12/2011 05/12/2011 05/12/2011 10/12/2011 RJ RJ RJ RJ RJ Rec PRO CERVIGNANO MUSCOLI-RONCHI CALCIO RIVIGNANO-NUOVA AC SANDANIELESE PRO ROMANS-ZAULE RABUIESE MUGGIA-COSTALUNGA RIVIGNANO-FONTANAFREDDA 17.30 Via dei Platani, Muscoli 17.30 Via Falduz, Rivignano 18.30 19.00 17.30 Via Falduz, Rivignano 01/12/2011 CI C5 STAR FIVE-CALCIO A 5 PALMANOVA 21.00 03/12/2011 C5 C1 06/12/2011 C5 C1 15/12/2011 C5 C1 BRN LAUZACCO CALCIO A 5-I BRASILIANO CALCETTO LIGNANO-ADVS GRAVO BRN LAUZACCO CALCIO A 5-CJARLINS MUZANE 14.30 20.45 20.45 10/12/2011 C5 C2 PORCIA C5-LA TANA C5 20.30 04/12/2011 AR 04/12/2011 AR 11/12/2011 AR UNION 91-TRIESTE CALCIO SACILESE CALCIO-RONCHI CALCIO SANVITESE-ANCONA 10.30 Piazza della Vittoria, Percoto 10.30 Via XXV Aprile, Sarone di Caneva 10.30 Via Gazziola, Savorgnano 03/12/2011 GR 04/12/2011 GR 11/12/2011 GR NUOVA AC SANDANIELESE-CORDENONS UNION 91-FONTANAFREDDA SANVITESE-PONZIANA 17.30 10.30 Via Carnia, Lauzacco 10.30 Via dello Sport, S.Vito al Tagli.to 11/12/2011 GS 14/12/2011 GS SESTO BAGNAROLA-ANCONA SAN LUIGI CALCIO-PONZIANA 10.30 Via Piemonte, Udine 17.30 Via Felluga, Trieste 5. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 5.1. Convocazione Rappresentativa Regionale Allievi Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Gabriele Pecile, i sotto segnati calciatori sono convocati il giorno Martedì 06 Dicembre 2011 alle ore 14.30 presso il campo sportivo di Via Cavour, Flaibano (UD) per una seduta di allenamento: ANCONA BEARZI BUIESE DONATELLO CALCIO MANZANESE RANGERS SEVEGLIANO TOLMEZZO CARNIA VIRTUS CORNO Craviari Mattia, Danelutti Samuel, Politti Nicola, Romanello Gabriele Colavizza Daniele, Guarnieri Nicolas Cadò Ruben Bardus Sebastian, Codromaz Roberto, Grion Jacopo, Moro Nicholas, Vukovic Filip Gosgnach Gabriele, Zufferli Marco Cancian Ludovico Tortolo Alessandro Faleschini Gabriele Caucig Jacopo,Gallo Matteo, Guerrero Manfut Francesco Carlo, Pividori Matteo I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo (compreso Tuta e Giaccone) e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ. In caso di indisponibilità dei calciatori convocati le Società sono obbligate a darne immediata comunicazione telefonica al Consigliere Regionale Sig. DIONISIO ZORAT 349/ 8119197 oppure al Selezionatore Sig. GABRIELE PECILE 338/8010381 e inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della Societa’, al Comitato Regionale, motivando l’assenza e allegando il certificato medico con la specifica della durata della malatia,ricordando, altresì, che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica. - 46/ 11 - 5.2. Convocazione Rappresentativa Regionale Giovanissimi Su segnalazione del Selezionatore Regionale, Sig. Andrea Petric, i sotto segnati calciatori sono convocati il giorno Lunedì 05 Dicembre alle ore 14.30 presso il campo sportivo di Via Boito, Monfalcone (GO) per una seduta di allenamento: ANCONA DONATELLO CALCIO I.S.M. GRADISCA N.K. KRAS REPEN PRO GORIZIA PRO ROMANS RONCHI CALCIO SANT’ANDREA SAN VITO S.CANZIAN D ISONZO S.GIOVANNI SAN LUIGI CALCIO SISTIANA DUINO AURISINA TRIESTE CALCIO U.FINCANTIERI MONFALCONE VIRTUS CORNO Baldan Filippo, Scrazzolo Nicola Azzano Nicola Spanghero Davide Kosuta Jan Aciole Freire Pedro Vinicius Lupo Michael Zampa Esteban Pischianz Davide, Ruaro Marco Giacomo Bertugno Luigi, Ciarabellini Andrea Calvino Federico, Zazzaron Giovanni, Caretto Alessandro Fontana Marco, Grando Francesco, Gridel Alessandro, Nait Martin Colja David Muccio Crasso Patrik, Paliaga David, Santoro Federico, Vascotto Cristiano Battaglini Luca, Codra Riccardo, Petriccione Salvatore, Pruonto Federico Buiatti Matteo, Campo Davide I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo (compreso Tuta e Giaccone) e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ. In caso di indisponibilità dei calciatori convocati le Società sono obbligate a darne immediata comunicazione telefonica al Consigliere Regionale Sig. DIONISIO ZORAT 349/ 8119197 oppure al Selezionatore Sig. ANDREA PETRIC 348/4012980 e inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della Societa’, al Comitato Regionale, motivando l’assenza e allegando il certificato medico con la specifica della durata della malatia,ricordando, altresì, che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica. 5.3. Incontri Informativi Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina: Genitori Informa e Progetto Equilibrista, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia e con il CONI di Pordenone, organizzano il seguente incontro informativo aperto a tutti gli interessati: Titolo: “SPORT A PATTO CHE… EDUCHIAMO. Sinergie tra giovani, famiglie e società sportive”. Relatori: Dan Peterson (Allenatore di Pallacanestro, giornalista e telecronista sportivo) dott.ssa Laura Bortoli (Ricercatrice, Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria, Università degli Studi di Chieti) Data e ora: venerdì 2 dicembre 2011 ore 20.45 Luogo: Teatro Comunale Marcello Mascherini, Azzano X (PN) In allegato al presente C.U., alleghiamo la locandina del sopracitato Incontro Informativo. - 46/ 12 Segue Incontri Infomativi La ASD PASIANESE CALCIO, in ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2011/2012, organizza i seguenti incontri informativi rivolti ai giovani calciatori, allenatori, dirigenti e genitori: Titolo: “Principi metodologici attività calcistica giovanile” Relatori: Prof. Stefano Florit Data e ora: martedì 6 dicembre 2011, ore 20.00 Luogo: Pasian di Prato (UD), Via Selvis, polisportivo comunale Titolo: “Regole di gioco e di comportamento” Relatori: Franco Pittia (Presidente Sezione Aia Udine) Data e ora: lunedì 12 dicembre 2011, ore 20.00 Luogo: Pasian di Prato (UD), Via Selvis, polisportivo comunale La ASD PONZIANA, in ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2011/2012, organizza i seguenti incontri informativi rivolti ai giovani calciatori delle categorie pulcini, esordienti e giovanissimi sperimentali, allenatori e dirigenti: Titolo: “Aspetti psicomotori nei bambini in età 8/10 e fasi sensibili” Relatori: Prof. Ernesto Mari, Dott.ssa Michela Gabas (psicologa) Data e ora: giovedì 1 dicembre 2011, ore 18.30 Luogo: Trieste, campo Sportivo Ferrini, p.le Puglie 1 Destinatari: genitori della categoria Pulcini Titolo: “Le dinamiche del gruppo e la formazione della personalità negli adolescenti” Relatori: Prof. Ernesto Mari, Dott.ssa Michela Gabas (psicologa) Data e ora: mercoledì 7 dicembre 2011, ore 18.30 Luogo: Trieste, campo Sportivo Ferrini, p.le Puglie 1 Destinatari: genitori della categoria Esordienti, genitori e giovani calciatori della categoria Giovanissimi Sperimentali Titolo: “Le capacità di gestione dei gruppi e le tematiche relative all’aspetto della crescita psicomotoria rispetto all’età ” Relatori: Prof. Ernesto Mari, Dott.ssa Michela Gabas (psicologa) Data e ora: mercoledì 14 dicembre 2011, ore 18.30 Luogo: Trieste, campo Sportivo Ferrini, p.le Puglie 1 Destinatari: allenatori e dirigenti La ASD COMUNALE FIUME V.BANNIA, in ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2011/2012, organizza i seguenti incontri informativi rivolti ai genitori, tecnici e dirigenti interessati: Titolo: Favorire un ascolto più attento e rispettoso dei figli e di se stessi. Acquisire informazioni con riguardo alle caratteristiche evolutive ed ai bisogni dei bambini. Confrontarsi e potenziare le proprie competenze comunicative e di cura. Relatore: Dott.ssa Mara Corallini (pedagogista) Data e ora: mercoledì 30 novembre e mercoledì 7 dicembre 2011, ore 17.30 Luogo: Bannia di Fiume Veneto (Pordenone), campo sportivo, via Sauro - 46/ 13 Segue Incontri Infomativi La ASRD LIBERO ATLETICO RIZZI, in ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2011/2012, organizza il seguente incontro informativo rivolto a tecnici, dirigenti, giovani calciatori e genitori interessati. Titolo: “L’arbitro ed i regolamenti: conosciamoli” Relatore: Alberto Zanardo (rappresentante Sezione Aia Udine) Data e ora: lunedì 12 dicembre 2010 ore 18.30 Luogo: Udine, via delle Scuole 15 (sede della società) 6. RISULTATI GARE COPPA REGIONE – SOCIETA’ DI TERZA CATEGORIA Gara del 16/11/2011 (Quarti di Finale) TIEZZO 1954 - BRUGNERA 2- 1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gare del 26 e 27/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A AZZANESE BUTTRIO LIGNANO MUGGIA N.K. KRAS REPEN PRO CERVIGNANO M. SAN LUIGI CALCIO VIRTUS CORNO - TOLMEZZO CARNIA MANZANESE TORVISCOSA SAN DANIELE GEMONESE FONTANAFREDDA S.P.A.L.CORDOVADO 3012002U.FINCANTIERI MONFALCONE 1 - 1 1 0 3 0 1 2 2 CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gare del 26 e 27/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A CJARLINS MUZANE CORDENONS FLUMIGNANO RIVIGNANO S.A. PORCIA SANGIORGINA VARMO VIGONOVO RANZANO - GIRONE B CALCIO PRATA POZZUOLO DEL FRIULI MARANESE MARUZZELLA SEVEGLIANO PERTEGADA CALCIO TORRE CHIONS VIRTUS ROVEREDO 12122011- 0 0 3 0 0 0 1 0 CAPORIACCO FLAIBANO LUMIGNACCO PRO FAGAGNA PRO ROMANS TRICESIMO TRIESTE CALCIO UNION MARTIGNACCO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara del 30/11/2011 (Recupero 11^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A LAVARIAN MORTEAN - MONTEREALE VALCELLINA npr - UNION 91 VALNATISONE VESNA COSTALUNGA REANESE ZAULE RABUIESE PONZIANA JUVENTINA S.ANDREA 00022221- 0 0 1 1 2 1 2 3 - 46/ 14 Segue Risultati Gare – Campionato di Prima Categoria Gare del 26 e 27/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A CANEVA LATISANA RICREATORIO MANIAGO MONTEREALE VALCELLINA PRAVISDOMINI PRO AVIANO S.E. S.QUIRINO SESTO BAGNAROLA - GIRONE B VALLENONCELLO POLISPORTIVA CODROIPO EDMONDO BRIAN CAMINO LAVARIAN MORTEAN VIVAI COOPERATIVI RAUSC CASARSA COM. FIUME V. BANNIA 01300410- 0 1 1 1 0 3 1 1 01011111- 2 2 1 0 1 2 1 1 ANCONA AQUILEIA ARTENIESE AURORA BUONACQUISTO BUIESE COMUNALE GONARS TORREANESE TREPPO GRANDE - SANTAMARIA GRADESE CALCIO FULGOR RISANESE OL3 PASIANESE CALCIO TERZO TARCENTINA 11000130- GIRONE C CALCIO STARANZANO ISONTINA PIERIS PRO GORIZIA S.GIOVANNI SISTIANA DUIN0 AURISINA SOVODNJE VILLESSE CALCIO - ISONZO RONCHI CALCIO PRIMOREC AZZURRA DOMIO CORMONESE MEDEA ESPERIA ANTHARES CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gare del 20/11/2011 (11^ Giornata Girone di Andata) GIRONE B RIVIERA GIRONE D - CASSACCO 2- 2 ROMANA MONFALCONE - PIEDIMONTE Gara del 30/11/2011 (Recupero 11^ Giornata Girone di Andata) 3- 2 GIRONE C PORPETTO - MOIMACCO npr Gare del 26 e 27/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A CALCIO BANNIA CEOLINI DORIA ZOPPOLA GS FALCHI VIS PAS POLCENIGO BUDOIA SANGIOVANNESE UNION PASIANO VALVASONE ARZENE S.M. - AURORA PORDENONE CORVA MANIAGO LIBERO TILAVENTINA GRAVIS AVIANESE LIVENTINA VIBATE GIRONE B 2- 1 0- 1 0- 0 2- 1 3- 1 1- 0 2- 0 npr CASSACCO CISERIIS DIANA GRAPHIST. TAVAGNACCO LIBERO ATLETICO RIZZI OSOPPO SPILIMBERGO TAGLIAMENTO GIRONE C AIELLO BERTIOLO CALCIO COM. BASILIANO CASTIONS MALISANA MOIMACCO RIVOLTO TRIVIGNANO - PORPETTO SEDEGLIANO AZZURRA PREMARIACCO SERENISSIMA PRADAMANO BEARZI TALMASSONS CHIAVRIS CALCIO TEOR - RIVE D ARCANO COSEANO VENZONE MAJANESE RIVIERA SPECIAL SALD PAGNACCO CAR CICONICCO VALERIANO PINZANO 10622022- 1 2 1 2 2 2 1 1 GIRONE D 1- 2 npr 0- 0 1- 2 0- 2 0- 2 1- 2 2- 0 BREG CENTRO SEDIA CALCIO FO.RE. TURRIACO MARIANO PIEDIMONTE ROIANESE ROMANA MONFALCONE S.CANZIAN D ISONZO - MUGLIA F. PRIMORJE BEGLIANO MOSSA OPICINA MONTEBELLO DON BOSCO VILLANOVA ZARJA A.S.D. 2- 3 npr 1- 1 1- 1 4- 0 1- 2 4- 1 2- 0 4 4 1 1 1 0 1 2 - 46/ 15 - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gare del 26 e 28/11/2011 (12^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A CALCIO PRATA CHIONS FONTANAFREDDA NUOVA A.C. SANDANIELESE POLISPORTIVA CODROIPO VARMO VIRTUS ROVEREDO - GIRONE B RIVIGNANO FLAIBANO CORDENONS AZZANESE LIGNANO TORRE S.A. PORCIA 1021301- 1 1 0 0 3 0 0 43U.FINCANTIERI MONFALCONE 2 MUGGIA 2TRIESTE CALCIO 1PRO ROMANS 1PRO CERVIGNANO M. 3- 1 2 1 0 2 4 0 CJARLINS MUZANE MANZANESE PRO FAGAGNA REANESE SEVEGLIANO TOLMEZZO CARNIA VALNATISONE - GEMONESE BUTTRIO SANGIORGINA FLUMIGNANO TRICESIMO UNION MARTIGNACCO FORUM JULII GIRONE C AUDAX SANROCCHESE COSTALUNGA PONZIANA RONCHI CALCIO SAN LUIGI CALCIO VESNA ZAULE RABUIESE - N.K. KRAS REPEN SANT ANDREA SAN VITO CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1 Gare del 19/11/2011 (7^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A STAR FIVE - CJARLINS MUZANE 3- 3 Gare del 25 e 26/11/2011 (8^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A CALCETTO LIGNANO CALCETTO MANZANO CALCIO A 5 ADRIATICA CJARLINS MUZANE FUTSAL UDINESE I BRASILIANO PARTENOPE - TORRIANA GOLD FEET BRN CALCIO A 5 LAUZACCO ADVS GRAVO STAR FIVE CALCIO A 5 PALMANOVA MANIAGO 6- 4 3- 0 npr npr 2- 2 2- 8 2- 2 CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 Gare del 25 e 26/11/2011 (5^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A C.B. TERGESTEO GRADO CALCETTO CLARK UDINE FUTSAL TEAM GEKO PENTALCOR GRADO C5 - LA TANA CALCIO A 5 A.S.D. TEAM RONCHI F.C. FUTSAL UDINESE/B PORCIA CALCIO A 5 1522- 4 4 5 1 1424243- 1 1 1 1 1 2 1 - 46/ 16 - CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gare del 20 e 24/11/2011 (4^ Giornata di Ritorno) GIRONE B S.CANZIAN D ISONZO GIRONE E - MANZANESE npr VIRTUS CORNO Gare del 26 e 27/11/2011 (5^ Giornata di Ritorno) GIRONE A 9- 0 GIRONE B BRUGNERA - MOIMACCO PORDENONE CALCIO - SANGIORGINA TORRE - RIVIGNANO Rip.: SPECIAL SALD PAGNACCO 2- 0 1- 2 1- 4 AUDAX SANROCCHESE FONTANAFREDDA MANZANESE VIRTUS ROVEREDO GIRONE C DONATELLO CALCIO SERENISSIMA PRADAMANO TRIESTE CALCIO Rip.: UNION 91 - MAJANESE - RANGERS NUOVA A.C. SANDANIELESE FUTURO GIOVANI S.CANZIAN D ISONZO 3- 2 npr 5- 0 2- 0 GIRONE D - MUGGIA - POL. CODROIPO - S.GIOVANNI 4- 2 1- 0 0- 3 PONZIANA SAN LUIGI CALCIO SANVITESE Rip.: ANCONA - CORMOR - PRO GORIZIA - CORDENONS 1- 2 0- 0 2- 2 GIRONE E BEARZI MAJANESE RONCHI CALCIO Rip.: VALNATISONE - TOLMEZZO CARNIA - SACILESE CALCIO - VIRTUS CORNO npr 1- 2 3- 3 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gare del 20/11/2011 (4^ Giornata di Ritorno) GIRONE A PONZIANA GIRONE B - POLISPORTIVA CODROIPO 2 - 3 DONATELLO CALCIO - FUTURO GIOVANI 4- 1 GIRONE E GS FALCHI VIS PAS - NUOVA A.C. SANDANIELESE 1 - 0 Gare del 27/11/2011 (5^ Giornata di Ritorno) GIRONE A CASARSA SANVITESE VIRTUS CORNO Rip.: POL. CODROIPO - TRIESTE CALCIO - RIVIGNANO - PONZIANA GIRONE B 2- 3 1- 2 7- 0 CORMOR FUTURO GIOVANI S.CANZIAN D ISONZO SACILESE CALCIO GIRONE C ESPERIA 97 FORUM JULII PRO GORIZIA TOLMEZZO CARNIA - RONCHI CALCIO MANZANESE OL3 BEARZI - GS FALCHI VIS PAS PORDENONE CALCIO UNION 91 FONTANAFREDDA DONATELLO CALCIO SESTO BAGNAROLA SANGIORGINA U.FINCANTIERI MONFALCONE 0121- 7 5 2 2 GIRONE D 4- 3 0- 4 2- 1 npr GIRONE E CORDENONS MOIMACCO NUOVA A.C. SANDANIELESE UDINESE CALCIO/B - 1121- 9 8 1 0 COM. FIUME V. BANNIA MUGGIA S.GIOVANNI Rip.: RANGERS - SAN LUIGI CALCIO - AZZANESE - ANCONA npr npr 1- 5 - 46/ 17 - TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI – FASCIA B Gare del 13 e 24/11/2011 (3^ Giornata di Ritorno) GIRONE E AQUILEIA MANZANESE - SANT ANDREA SAN VITO npr - VIRTUS CORNO 1- 1 Gare del 20/11/2011 (4^ Giornata di Ritorno) GIRONE A COM. FIUME V. BANNIA GIRONE B - CORDENONS 0- 4 SESTO BAGNAROLA - GRAVIS 5- 4 GIRONE C CJARLINS MUZANE - DONATELLO CALCIO/B 0- 2 Gare del 27 e 30/11/2011 (5^ Giornata di Ritorno) GIRONE A AZZANESE CORDENONS GS FALCHI VIS PAS Rip.: FONTANAFREDDA GIRONE B - CAVOLANO - PORDENONE CALCIO - COM. FIUME V. BANNIA npr 0 - 14 npr GRAVIS - ANCONA NUOVA A.C. SANDANIELESE - SESTO BAGNAROLA SPILIMBERGO - SANVITESE Rip.: SACILESE CALCIO GIRONE C RANGERS RIVIGNANO SANGIORGINA Rip.: DONATELLO CALCIO/B GIRONE D - POLISPORTIVA CODROIPO 0 - 1 - CJARLINS MUZANE 3- 1 - PASIANESE CALCIO 1- 1 LIBERO ATLETICO RIZZI TRICESIMO UNION 91 Rip.: OL3 GIRONE E AQUILEIA SANT ANDREA SAN VITO UDINESE CALCIO Rip.: MANZANESE 2- 2 npr 4- 3 - TOLMEZZO CARNIA - DONATELLO CALCIO - UNION MARTIGNACCO 0- 1 0 - 10 2- 2 GIRONE F - VIRTUS CORNO - TRIESTE CALCIO - S.GIOVANNI 0- 6 1- 3 7- 0 PONZIANA TRIESTINA CALCIO - PRO ROMANS - SAN LUIGI CALCIO U.FINCANTIERI MONFALCONE - ARIS SAN POLO CALCIO Rip.: MUGGIA npr 1- 2 6- 0 7. GIUSTIZIA SPORTIVA 7.1. Decisioni del Giudice Sportivo I Giudici Sportivi Territoriali, Cav. Livio Lupetin (effettivo), Avv. Antonio Florean, Dott. Roberto Gruden, e Dott. Aldo Zanini (sostituti), assistiti dal rappresentante dell’A.I.A., Avv. Davor Blaskovic, nelle sedute del 29,30/11 e 01/12/2011 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 7.1.1. COPPA REGIONE DI TERZA CATEGORIA GARE DEL 16/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI MASSAGGIATORI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 09/12/2011 al Sig. BALOCCO GIAN PIETRO (TIEZZO 1954) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per aver pesantemente protestato nei confronti dell’arbitro. - 46/ 18 Segue Coppa Regione di Terza Categoria A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 09/12/2011 al Sig. SATTO LORIS (TIEZZO 1954) Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per ripetute proteste nei confronti dell’arbitro. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA CORAZZA DIEGO (BRUGNERA) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) FRACAS MAURO (BRUGNERA) MASSARUTTO MICHAEL (BRUGNERA) 7.1.2. CAMPIONATO DI ECCELLENZA GARE DEL 26/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE SANNINO FRANCESCO (TORVISCOSA) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Perché, dopo essere stato espulso a seguito di doppia ammonizione, proferiva espressione ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, nel mentre usciva dal terreno di gioco. SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE PUJATTI DAVIDE (TORVISCOSA) NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) FAGGIANI FABIO (LIGNANO) CARPIN NICOLA (TORVISCOSA) PANFILI ALBERTO (LIGNANO) GARE DEL 27/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 09/12/2011 al Sig. ZUPICHINI FRANCO (PRO CERVIGNANO MUSCOLI) Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 45’ del secondo tempo per reiterate proteste nei confronti dell’arbitro. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA BENVENUTO MARCO (MUGGIA) - 46/ 19 Segue Campionato di Eccellenza – Provvedimenti a Carico di Calciatori NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) DAZZI LUCA (AZZANESE) DEL DEGAN MASSIMO (SPAL CORDOVADO) GERBINI NICOLO (SAN LUIGI CALCIO) DA ROS FABIO (FONTANAFREDDA) FIORIDO MAICOL (SPAL CORDOVADO) TRANGONI FABIO (TOLMEZZO CARNIA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR) PIZZINI DAVIDE (NK KRAS REPEN) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) CIMBARO DAVIDE (GEMONESE) FURLAN MICHELE (SAN LUIGI CALCIO) BASSO SIMONE (VIRTUS CORNO) CERNE DANJEL (VIRTUS CORNO) PITTILINO FABIO (GEMONESE) DALLAN GABRIELE (U.FINCANTIERI CALCIO) BELTRAME MATTEO (VIRTUS CORNO) 7.1.3. CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARE DEL 26/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 09/12/2011 al Sig. RAVALICO DAVIDE (PONZIANA) Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per comportamento irriguardoso verso l’arbitro. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE GODAS FEDERICO (TRIESTE CALCIO) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Per essere stato espulso a seguito di doppia ammonizione; perché, dopo l’espulsione, a seguito della richiesta di un suo compagno di cedergli la fascia di capitano, urlava frase irriguardosa verso l’arbitro e lanciava nella direzione di quest’ultimo la fascia stessa, che cadeva a terra a circa tre metri di distanza dal direttore di gara, senza quindi colpirlo; la sanzione è aggravata in quanto capitano della squadra (art. 73 delle N.O.I.F.). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA CIRIGLIANO DEVIN GIUST CARLO (PONZIANA) (VIRTUS ROVEREDO) NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) ZAMARO DANIELE (MARANESE MARUZZELLA) MIOT ALESSANDRO (TRIESTE CALCIO) GARE DEL 27/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI MASSAGGIATORI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 20/12/2011 al Sig. ASQUINI STEFANO (VARMO) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 22’ del secondo tempo perché, mentre protestava reiteratamente, proferiva ripetute frasi blasfeme. - 46/ 20 Segue Campionato di Promozione A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE MORO ALBERTO (VARMO) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Per essere stato espulso al 22’ del secondo tempo perché, dopo essersi alzato da terra a seguito di un contrasto di gioco, protestava nei confronti dell’arbitro e, appoggiato il proprio petto su quello del direttore di gara, gli inferiva una leggera spinta, facendolo indietreggiare di un passo senza causargli alcuna conseguenza; nella circostanza proferiva espressioni blasfeme; perché, nell’allontanarsi dal terreno di gioco, persisteva con le proteste e con le frasi blasfeme. SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE GIARRUSSO VINCENZO COSTANTINI BORIS (CJARLINS MUZANE) (PRO ROMANS) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA GUERNIER DENNIS CONCINA SIMONE KERPAN GORAN (S.A. PORCIA) (TRICESIMO) (VESNA) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR) CANDUSSI LUCA (PRO ROMANS) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) CAIFFA THOMAS (COSTALUNGA) BLASINA SEBASTIANO (LUMIGNACCO) TOSATO ALESSANDRO (SANGIORGINA) MICHELINI MATTEO (UNION 91) MORSUT EMANUEL (JUVENTINA S.ANDREA) NARDELLA MICHELE (LUMIGNACCO) BARBERA GIANLUCA (TRICESIMO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) COVACEVIC GABRIELE (COSTALUNGA) TRANGONI NICOLA (JUVENTINA S.ANDREA) RIZZI FRANCESCO (PERTEGADA CALCIO) CARACCIOLO RAFFAELE (S.A. PORCIA) GIACOMINI FEDERICO (TRICESIMO) MARZARI FABIO (ZAULE RABUIESE) REBBELATO ANDREA (FLAIBANO) PRATAVIERA MATTIA (PERTEGADA CALCIO) NEGRO DANIELE (PRO ROMANS) BARONE FEDERICO (TRICESIMO) MARTURANO FRANCESCO (ZAULE RABUIESE) 7.1.4. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARE DEL 26/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino 09/12/2011 al Sig. SELLAN MARCO (MEDEA) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. In quanto allontanato dal terreno di gioco per aver protestato nei confronti dell’operato dell’arbitro. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE COSTANTINI RICCARDO (FULGOR) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA VISINTIN DAVIDE (MEDEA) - 46/ 21 Segue Campionato di Prima Categoria – Provvedimenti a Carico di Calciatori NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) FURLAN MARCO (AQUILEIA) MORANDINI MANUEL (FULGOR) LEPRE IVAN (AQUILEIA) GAGGIOLI CARLO (PRO GORIZIA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) PERSELLO GIULIO (ARTENIESE) SCARAMUZZA VITTORIO (GRADESE CALCIO) FAVARO GIANLUCA (PRO GORIZIA) MILOCCO DAVIDE (AZZURRA) ESPOSITO MICHELE (PRO GORIZIA) GARE DEL 27/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 09/12/2011 ai Sigg. COMISSO ROMEO (AURORA BUONACQUISTO) MARINO (SISTIANA DUINO AURISINA) Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. In quanto allontanati dal terreno di gioco per aver protestato nei confronti dell’operato dell’arbitro. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE CIPOLLARI MARCO (CALCIO STARANZANO) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Per essere stato espulso al 43’ del secondo tempo a seguito di seconda ammonizione; perché, dopo l’espulsione, ingiuriava gravemente ed insistentemente l’arbitro con espressioni e gesti volgari. SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE GIACOMAZZI FEDERICO (COM. FIUME V.BANNIA) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. In quanto allontanato dal terreno di gioco per aver proferito degli epiteti ingiuriosi nei confronti del direttore di gara; dopo il provvedimento continuava ad insultare l’arbitro, dirigendosi verso gli spogliatoi. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PIANI FRANCESCO SPADARO MASSIMILIANO PITTIA THOMAS ZADRO MATTEO MATTIUSSI RAFFAELE TAMPIERI MARCO MARCHINA MARCO NARDIN MARCO (CASARSA) (ESPERIA ANTHARES) (ISONTINA) (PRAVISDOMINI) (RISANESE) (S.GIOVANNI) (TORREANESE) (VIVAI COOPERATIVI RAUSC) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) JORGIC MILAN (CALCIO STARANZANO) LOSETTI MATTEO (CORMONESE) MARANI SANDRO (LATISANA RICREATORIO) PELOSIN LORENZO (PIERIS) SANTORO WALTER (PRIMOREC) BIBALO ANDREA (RONCHI CALCIO) COSTA MATTEO (S.GIOVANNI) COMUZZI GIACOMO (TREPPO GRANDE) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR) PENTIMA GABRIELE (OL3) TOSONE FLAVIO (CAMINO) GOBBATO LUCA (EDMONDO BRIAN) MOSSENTA DAVIDE (LAVARIAN MORTEAN) SCHIOZZI ANDREA (PIERIS) DAL MAS DANIEL (PRO AVIANO S.E.) MALESEVIC DALIBOR (RONCHI CALCIO) DALLA NORA MATTEO (SESTO BAGNAROLA) - 46/ 22 Segue Campionato di Prima Categoria – Provvedimenti a Carico di Calciatori AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) MODESTO ANDREA (ANCONA) BRUSATIN MICHELE (AURORA BUONACQUISTO) NUZZO MATTEO (AURORA BUONACQUISTO) BERTOLO MARCO (CANEVA) RIGONAT RICCARDO (CORMONESE) ZONTA MASSIMO (ISONZO) VICARIO MATTEO (LAVARIAN MORTEAN) PELLEGRINI PAOLO (POL. CODROIPO) ZANON STEFANO (PRAVISDOMINI) GRIZZO GIUSEPPE (S.QUIRINO) LEGHISSA MATTEO (SISTIANA DUINO AURISINA) MOSCA LUCA (TERZO) SANTAROSSA LUCA (VALLENONCELLO) PLAZZOTTA AMEDEO (ANCONA) MOSCHIONE DARIO (AURORA BUONACQUISTO) PASSARO GABRIELE (CALCIO STARANZANO) GOZ DAVID (COM. FIUME V.BANNIA) GERMINARIO MICHELE (ISONTINA) ZANUTTA GIORGIO (LATISANA RICREATORIO) CROVATTO ANDREA (MANIAGO) GURIZZAN GABRIELE (PRAVISDOMINI) DEL TEDESCO FABIO (S.QUIRINO) MALISAN EMANUEL (SANTAMARIA) CECCONI MATTEO (TARCENTINA) MOSCHETTA MARCO (VALLENONCELLO) 7.1.5. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARE DEL 20/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) SIMONE ALEX (PIEDIMONTE) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR) VALENZUELA MAXIMILIANO MAR (CASSACCO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) BIANCHIN MARCO (CASSACCO) GAMBINO ADRIANO (PIEDIMONTE) BREGANT GABRIELE (PIEDIMONTE) GARE DEL 26/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino 13/12/2011 al Sig. FANTINI LORENZO (AIELLO) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 48’ del primo tempo perché, nel mentre espletava le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della propria società e dopo essere entrato sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore della propria squadra, lanciava, da circa sette-otto metri, una bottiglietta di plastica piena d’acqua in direzione di un calciatore avversario senza colpirlo. A CARICO DI ASSISTENTE ARBITRO Squalifica fino al 13/12/2011 al Sig. BEARZOT LORENZO (AIELLO) Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Perché, nel mentre espletava le funzioni di assistente di parte dell’arbitro, veniva allontanato al 48’ del primo tempo dal recinto di gioco per animate e reiterate proteste nei confronti del direttore di gara. - 46/ 23 Segue Campionato di Seconda Categoria A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ACAMPORA GIUSEPPE (TAGLIAMENTO) PAGANI DIEGO dalla panchina (LIBERO ATLETICO RIZZI) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PAVIOT FRANCESCO KAPIDANI ANDI VENDRAMIN ANDREA BOTTOS WALTER (AIELLO) (CEOLINI) (CEOLINI) (CORVA) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) CONTE MARCO (AURORA PORDENONE) BALLARIN MARCO (CEOLINI) BIANCHINI STEFANO (PORPETTO) DE NARDIN MICHELE (TAGLIAMENTO) MUZZIN IVAN (CALCIO BANNIA) STRAMBI CORRADO (CEOLINI) PAPINUTTO FRANCESCO (RIVIERA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) VIOLIN IRWIN (AIELLO) BORTOLUS MATTEO (MARIANO) PASCUT PIERLUIGI (PORPETTO) COMMESSATTI MANUEL (TAGLIAMENTO) PIVETTA LORIS (CALCIO BANNIA) SORGE ALBERTO (MOSSA) GARDELLIANO DAVID (RIVIERA) NICOLARDI ALESSANDRO (VALERIANO PINZANO) GARE DEL 27/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDE € 100,00 BREG Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 3, del C.G.S. Per ripetuti insulti rivolti all’arbitro da parte di una decina di propri sostenitori a fine gara (responsabilità oggettiva). A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 13/12/2011 al Sig. BANDI MARKO (BREG) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. Perché, a fine gara, rivolgeva una frase ingiuriosa all’arbitro. Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 09/12/2011 al Sig. CANCELLI STEFANO (AZZURRA PREMARIACCO) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per ripetute proteste nei confronti dell’arbitro. A CARICO DI MASSAGGIATORI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 29/12/2011 al Sig. FOSCHIA LUCIANO (CISERIIS) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per eccessive proteste nei confronti dell’arbitro ed, entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione, rivolgeva diverse frasi irriguardose all’arbitro; usciva solo dopo l’intervento del proprio capitano. - 46/ 24 Segue Campionato di Seconda Categoria A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 13/12/2011 al Sig. TRACANELLI MASSIMO (TILAVENTINA) Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per ripetute proteste con espressioni blasfeme. A CARICO DI ASSISTENTE ARBITRO Squalifica fino al 29/12/2011 al Sig. VISANO ALESSANDRO (CALCIO COM. BASILIANO) Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per aver rivolto all’arbitro, a fine gara, avendo svolto le funzioni di assistente di parte dell’arbitro, una serie di frasi gravemente ingiuriose ed irriguardose. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE ZORZETTO ROBERTO (OPICINA) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Per essere stato espulso al 9’ del secondo tempo perché, dopo la convalida di una rete della squadra avversaria da parte dell’arbitro e non condividendo tale decisione arbitrale, si avvicinava a quest’ultimo, gli appoggiava la mano, a palmo aperto, sulla faccia (all’altezza della guancia e del mento), costringendolo ad indietreggiare di due-tre passi, senza procurargli alcun dolore né alcuna conseguenza lesiva. Dopo l’espulsione, abbandonava subito il terreno di gioco; la sanzione viene aggravata in quanto lo Zorzetto era il capitano della sua squadra (art. 73 delle N.O.I.F.). SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE LOSZACH LUCA MINI DARIO ZOLLINO ROBERTO FABBRO CRISTIANO (AZZURRA PREMARIACCO) (CISERIIS) (CISERIIS) (RIVE D ARCANO) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PARISI STEFANO FURLANI ANDREA ZIRALDO PAOLO TSIBLIKAKIS FILIPPO LENARDUZZI GUIDO RUZZIER MATTEO NONIS JACOPO MINATO THOMAS (AVIANESE) (CALCIO COM. BASILIANO) (CAR CICONICCO) (CHIAVRIS) (GRAVIS) (MONTEBELLO DON BOSCO) (MUGLIA F.) (RIVOLTO) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE STEFFE GIANLUCA (BREG) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Dopo essere stato sostituito, si posizionava all’esterno del terreno di gioco rivolgendo all’arbitro delle frasi irriguardose ed ingiuriose per la durata di circa dieci minuti. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) BARBESIN ALESSANDRO (AVIANESE) SGUBIN ALESSANDRO (AZZURRA PREMARIACCO) STEFFE GIANLUCA (BREG) ZUCCOLO SIMONE (CHIAVRIS) PATAT MAICOL (COSEANO) VIDOTTO LORENZO (LIVENTINA) SFILIGOI FEDERICO (MOIMACCO) ZORZETTO ROBERTO (OPICINA) SARTORI VITTORIO (POLCENIGO BUDOIA) MILOJEVIC MLADJAN (ROIANESE) GARGALONI MATTEO (VILLANOVA) CASERTA FRANCESCO (ZARJA A.S.D.) BRAIDA LUCA (AZZURRA PREMARIACCO) GRGIC MAKSIMILIJAN (BREG) VIRILI ANTONIO (CASSACCO) ZOLLINO ROBERTO (CISERIIS) ORTOLAN DANIELE (DORIA ZOPPOLA) BARTOLONI ALESSANDRO (MANIAGO LIBERO) RUSHITI HENRI (MUGLIA F.) BREGANT GABRIELE (PIEDIMONTE) FERRARA EMANUELE (RIVOLTO) LANCISI PIETRO (ROMANA MONFALCONE) SUERZ LUCA (VILLANOVA) - 46/ 25 Segue Campionato di Seconda Categoria – Provvedimenti a Carico di Calciatori – Non espulsi dal campo AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) DEGRASSI LORENZO (BREG) DREOLINI FABIO (CALCIO COM. BASILIANO) VACCA FABRIZIO (CALCIO TEOR) NICOLOSO MARCO (CASSACCO) COMISSO CRISTIAN (COSEANO) DEGAN LUCA (GRAVIS) PUZZO STEFANO (MOIMACCO) FRANGELLA MARTIN ANTONIO (POLCENIGO BUDOIA) LUJIC DARIJAN (POLCENIGO BUDOIA) BUSLETTA GABRIELE (ROIANESE) NARDINI MANUEL (ROIANESE) GALBUSERA LUCA (SPILIMBERGO) GASPARINI FABIO (TILAVENTINA) GHEZZO IGOR (ZARJA A.S.D.) DOSSO IVAN (CALCIO COM. BASILIANO) PONTONI NICHOLAS (CALCIO COM. BASILIANO) MUSER RAFFAELLO (CASSACCO) BULFONE MICHELE (CAR CICONICCO) CIFARELLI GIOVANNI (GRAPH. TAVAGNACCO) VETTORELLO MASSIMO (GS FALCHI VIS PAS) INFULATI MARCO (OSOPPO) GARDENAL ALESSANDRO (POLCENIGO BUDOIA) BUONO MARIO (ROIANESE) GURTNER DANIELE (ROIANESE) CARGNEL MARCO (S.CANZIAN D ISONZO) PITUELLO ALBERTO (TALMASSONS) ODORICO ALESSANDRO (TILAVENTINA) 7.1.6. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARE DEL 26/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDE € 100,00 SANGIORGINA Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 3 del C.G.S. Per comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro nella fase finale della gara e dopo la fine della stessa (responsabilità oggettiva). A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 09/12/2011 al Sig. MORETTIN LUCIANO (SANGIORGINA) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 43’ del secondo tempo per reiterate proteste nei confronti dell’arbitro. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE STELLITA JODI (SANGIORGINA) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Per essere stato espulso al 35’ del primo tempo perché, dopo essere stato ammonito, si rivolgeva all’arbitro con frase blasfema; perché, durante il secondo tempo e fino alla conclusione della gara, dall’esterno del recinto di gioco insultava l’arbitro, aggrappandosi alla rete di recinzione. SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE RIITTO DANIEL (SANGIORGINA) ROSSO MARCO (SANGIORGINA) TUFA ESAT (SANGIORGINA) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Per essere stato espulso al 50’ del secondo tempo perché, dopo essere stato ammonito, insultava l’arbitro; perché dopo la notifica dell’espulsione minacciava verbalmente il direttore di gara e persisteva con gli insulti nei suoi confronti. Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Perché, dopo essere stato espulso al 46’ del secondo tempo a seguito di doppia ammonizione, nell’uscire dal terreno di gioco, rivolgeva espressioni ingiuriose verso il direttore di gara. Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Per essere stato espulso al 47’ del secondo tempo per aver applaudito ironicamente l’arbitro; perché, dopo l’espulsione, nell’uscire dal terreno di gioco, rivolgeva espressioni ingiuriose verso l’arbitro. - 46/ 26 Segue Campionato Regionale Juniores – Provvedimenti a Carico di Calciatori – Espulso dal campo SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE SIMEONI STEFANO PAULON FILIPPO (NK KRAS REPEN) (NUOVA AC SANDANIELESE) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA TURCO GIANLUCA SCROSOPPI LEO TOMASIN LUCA CHIABAI MASSIMO (FLUMIGNANO) (POL. CODROIPO) (PRO CERVIGNANO MUSCOLI) (VALNATISONE) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) TESOLIN ALBERTO (AZZANESE) PLOS KEVEN (PRO FAGAGNA) CANCIAN MASSIMO (VIRTUS ROVEREDO) FRANCESCHIN ANDREA (PONZIANA) MENEGHIN MANUEL (RIVIGNANO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR) SOMMA ANDREA (PONZIANA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) DE PICCOLI MICHAEL (CHIONS) ZIVOJINOVIC ALEKSANDAR (COSTALUNGA) GALLO ANTONIO (GEMONESE) MORETTI ALESSANDRO (SEVEGLIANO) MADOTTO MARCO (VESNA) VICENZINO LUCA (CJARLINS MUZANE) TURCO GIANLUCA (FLUMIGNANO) RIITTO CHRISTIAN (SANGIORGINA) GARIUP GABRIELE (VALNATISONE) GUTA SHPAT (ZAULE RABUIESE) GARE DEL 28/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDE € 50,00 RONCHI CALCIO Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S. Per mancata presentazione all’arbitro della richiesta di forza pubblica inoltrata all’autorità competente. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA RIHTER MARTIN (MUGGIA) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) MILANOVIC EMILIO (MUGGIA) SIMEONE LUIGI (RONCHI CALCIO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) MILANESE FEDERICO (MUGGIA) DE MARCO GABRIELE (TRIESTE CALCIO) - 46/ 27 - 7.1.1. CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C1 GARE DEL 19/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) PERSELLO EMANUELE (CJARLINS MUZANE) GARE DEL 24/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) SICA MASSIMO (CALCETTO LIGNANO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) PICCOLO VINCENZO (CALCETTO LIGNANO) GARE DEL 26/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) TIRELLI GIUSEPPE (PARTENOPE) 7.1.2. CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C2 GARE DEL 26/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 09/12/2011 al Sig. SIMON FRANKLIN (FUTSAL UDINESE/B) Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco per continue proteste nei confronti dell’arbitro. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE VERRILLI WALTER (PORCIA CALCIO A 5) NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) TOMADA ANDREA (FUTSAL TEAM GEKO) MARCUZ ANDREA (PORCIA CALCIO A 5) BRANCA SIMONE (PENTALCOR GRADO C5) - 46/ 28 - 7.1.3. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARE DEL 20/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) ANDREUTTI LUCA (MAJANESE) GARE DEL 26/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA SCANDINO ALEX (MOIMACCO) NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) FRANZOI ANDREA (BRUGNERA) MARCHIORO MATTIA (MOIMACCO) GARE DEL 27/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DEL PIERO DARE GUSTAVO (RANGERS) Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Per essere stato espulso per aver rivolto all’arbitro una frase ingiuriosa, lo insultava prima di abbandonare il terreno di gioco, scaraventando infine a terra un grosso cestino che si trovava all’entrata del tunnel degli spogliatoi. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DEL MORO ALESSANDRO (TRIESTE CALCIO) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) PITACCO SWAN (MUGGIA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) ISUFI AURELIO (AUDAX SANROCCHESE) JOGNA PRAT ENRICO (RANGERS) GOAT GIANLUCA (SAN LUIGI CALCIO) CAPUANO MAURIZIO (VIRTUS CORNO) TACOLI ALESSANDRO (DONATELLO CALCIO) CAVAGNERI LUIS ANDREA (S.GIOVANNI) DEDEJ YMER (SANVITESE) - 46/ 29 - 7.1.4. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARE DEL 20/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA LAHOZ MATTIA (POL. CODROIPO) NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) ZANET RUBEN (POL. CODROIPO) GENCHI DANIEL (PONZIANA) GARE DEL 27/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 20/12/2011 al Sig. NASCIMBENI GIORGIO (UNION 91) Ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. Per essere stato allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto continue proteste ed espressioni altamente offensive all’arbitro, comportamento reiterato anche a fine gara. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA CARVELLO FRANCESCO (CORDENONS) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR) LUPIERI ELIA (CORDENONS) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) ACIOLE FREIRE PEDRO VINICIUS (PRO GORIZIA) NIN FRANCESCO (UNION 91) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) SIONI LUCA (ESPERIA 97) PERIN ALESSIO (GS FALCHI VIS PAS) BIANCO ELIA (SACILESE CALCIO) MASSARINI PAOLO (UNION 91) PAVAN TOMMASO (GS FALCHI VIS PAS) CONZATTI DANIEL (NUOVA AC SANDANIELESE) PIGATTI ANDREA (SACILESE CALCIO) 7.1.5. TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI – FASCIA B GARE DEL 24/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDE € 50,00 MANZANESE Ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S. Per aver causato un ritardo di 20 minuti all’inizio della gara per ritardata presentazione della documentazione. - 46/ 30 Segue Torneo Giovanissimi Sperimentali – Fascia B GARE DEL 27/11/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI DIRIGENTI Ammonizione e Diffida alle Sigg.re CHERMAZ DONATELLA (SAN LUIGI CALCIO) IACONCIG STEFANIA (VIRTUS CORNO) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. b) C.G.S. Perché, in qualità di Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, non hanno indicato nella lista di gara i dati anagrafici dell’assistente di parte dell’arbitro. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE CANCIANI MICHELE (LIBERO ATLETICO RIZZI) NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) ZANIN MARVIN (POL. CODROIPO) SAGGIN ELIA (U.FINCANTIERI MONFALCONE) 7.2. Delibere della Commissione Disciplinare La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall’avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), dall’avv. Luca De Pauli (componente effettivo), dal dott. Alessandro Benzoni e dall’avv. Daniele Pezzetta (componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 24.11.2011 ha assunto la seguente decisione: RECLAMO della A.S. CALCETTO LIGNANO (Coppa Italia Calcio a 5) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. MANIAGO – A.S. CALCETTO LIGNANO, disputata il 01.10.2011 a carico di SICA Francesco (in C.U. n. 29 del 06.10.2011) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 29 dd 06.10.2011, il G.S.T. infliggeva a SICA Francesco, tesserato della A.S. CALCETTO LIGNANO, la squalifica sino al 4 gennaio 2012 ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S., perché, al 20’ del secondo tempo, dopo essere stato ammonito dall’arbitro per proteste a seguito della quinta rete messa a segno dalla squadra avversaria, all’esibizione del cartellino giallo proferiva grave espressione ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara e, dopo aver abbassato la testa, si avvicinava all’Arbitro stesso con l’intento di colpirlo con la fronte sul volto; il Direttore di Gara, accortosi delle intenzioni del SICA, indietreggiava repentinamente di un metro e mezzo ed evitava il contatto; a questo punto, il SICA rialzava lo sguardo e continuava ad avvicinarsi all’Arbitro con atteggiamento provocatorio e, con la spalla destra, urtava volontariamente e con energia la spalla destra del Direttore di Gara, facendolo arretrare di un passo, ma senza arrecargli conseguenze; il predetto calciatore usciva dal recinto di gioco, salvo poi ritornarvi immediatamente prima della ripresa del gioco per chiedere la chiave dello spogliatoio ai compagni di squadra; anche in tale occasione rivolgeva a gran voce grave ingiuria e minaccia nei confronti dell’Arbitro. La sanzione veniva aggravata, in quanto il SICA era il capitano della propria squadra (art. 73 N.O.I.F.). Avverso le decisioni del G.S.T., con immediato reclamo del 06.10.2011 veniva proposto ricorso dallo stesso SICA Francesco, nella sua veste di presidente della A.S. CALCETTO LIGNANO, fornendo una diversa ricostruzione dell’occorso. - 46/ 31 Segue Delibere della Commissione Disciplinare – RECLAMO A.S. CALCETTO LIGNANO In particolare, sulla premessa che anche in una gara svoltasi nel corso della precedente annata sportiva c’era già stata animosità con il medesimo Direttore di Gara, che anche in quella occasione aveva assunto severi provvedimenti disciplinari nei confronti di calciatori della A.S. CALCETTO LIGNANO, si evidenziava l’assenza di qualsiasi volontà di tentare di colpire l’Arbitro. Alla luce di un tanto, ritenendo che la descrizione della dinamica dell’espulsione riportata nel comunicato non corrispondesse a quella effettiva, veniva richiesto il riesame della vicenda ed in conseguenza una congrua riduzione della squalifica a tempo comminata dal G.S.T. Esaminati gli atti alla riunione del 24.11.2011, la C.D.T. ritiene di dover integralmente confermare il provvedimento disciplinare oggetto di reclamo. In premessa, va doverosamente rammentato che, in ragione dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’Arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione – ovvero alternativa reinterpretazione di parte – dei fatti verificatisi durante la gara ed al termine della stessa, resa dal reclamante. Nella fattispecie, il referto arbitrale è chiaro, coerente ed assai dettagliato nel ricostruire la dinamica degli eventi, che poi hanno portato alla adozione dei provvedimenti assunti dal G.S.T., tenendo pur conto del fatto che lo stesso G.S.T. aveva altresì, in vista della adozione degli atti di sua competenza, provveduto a chiedere chiarimenti al Direttore di Gara, chiarimenti poi resi ed integralmente confermativi dei contenuti del referto. La dinamica dei fatti, pertanto, sulla scorta delle acquisizioni processuali, utilizzabili per l’adozione della decisione della C.D.T., risulta non suscettibile di essere messa in discussione. Segnatamente, risulta che dopo la notifica di una ammonizione, comminata per avere protestato nei confronti di una decisione dell’Arbitro, il sig. Francesco SICA ha rivolto grave espressione ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, tentando poi di colpirlo non riuscendo nell’intento per il repentino indietreggiare dell’Arbitro; successivamente, lo stesso SICA urtava volontariamente e con energia la spalla del direttore di gara, facendolo indietreggiare di un passo. Anche dopo la notifica dell’espulsione, il SICA proseguiva ad ingiuriare e minacciare l’Arbitro; va infine aggiunto che, pur avendo le funzioni di accompagnatore della propria squadra, all’atto di sottoscrivere il rapportino di fine gara il SICA nemmeno si scusava nei confronti del Direttore di Gara. La C.D.T., preso atto di quanto sopra, ritiene pertanto di dover confermare integralmente i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. ritenendoli assolutamente congrui, condivisibili e pienamente coerenti con i connotati delle condotte sopra descritte, tenendo conto altresì del ruolo di SICA, capitano della propria squadra (art. 73 N.O.I.F., il cui quarto comma stabilisce che «è dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico»). P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - respinge il reclamo proposto dal sig. Francesco SICA, quale presidente di A.S. CALCETTO LIGNANO - conferma la squalifica sino al 4 gennaio 2012, irrogata dal G.S.T. al calciatore Francesco SICA; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo. - 46/ 32 Segue Delibere della Commissione Disciplinare La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente) dall’avv. Severino Lodolo (Vicepresidente) e dall'avv. Daniele Pezzetta (componente effettivo) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 24.11.2011 ha assunto la seguente decisione: RECLAMO dell'A.S.D. I BRASILIANO (campionato di Calcio a 5 - Serie C 1) in merito alla sanzione della squalifica per 6 giornate del proprio calciatore MAREGA Alessio (in C.U. n° 39 del 10.11.2001). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 dd. 10.11.2011 il G.S.T. infliggeva al calciatore MAREGA ALESSIO la squalifica per sei giornate “per essere stato espulso al 6' del 2° tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il gioco in svolgimento ma senza possibilità di giocare il pallone, da terra e da tergo, inferiva violentemente e volontariamente un forte calcio al predetto calciatore colpendolo sulla parte bassa delle gambe; il calciatore colpito cadeva a terra dolorante e, poco dopo, riprendeva il gioco senza accusare conseguenze; perché, alla notifica dell'espulsione, protestava nei confronti di entrambi gli arbitri urlando e proferiva plateali bestemmie nei loro confronti; perché persisteva in tale comportamento anche nel mentre abbandonava lentamente il terreno di gioco; perché, successivamente, si posizionava sulla tribuna riservata agli spettatori, nei pressi della panchina riservata alla sua squadra, e da lì persisteva nell'urlare bestemmie e nel protestare verso gli arbitri”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. I BRASILIANO impugnava tale decisione, chiedendo una riduzione della sanzione. A sostegno della propria richiesta la reclamante, pur non contestando il referto arbitrale, esponeva che la condotta violenta del MAREGA era stata determinata non dalla intenzione di ledere il calciatore avversario, ma esclusivamente dalla volontà di fermare l'azione di contropiede che quest'ultimo stava sviluppando. Precisava inoltre che, dopo la notifica dell'espulsione, il proprio tesserato si posizionava in tribuna in quanto, ricoprendo l'incarico anche di allenatore, aveva interesse ad osservare il prosieguo della gara. Rileva la C.D.T. che il reclamo è infondato, in quanto la parziale giustificazione che la reclamante dà del comportamento del proprio tesserato è inidonea a determinare una diminuzione della pena. La condotta violenta del MAREGA nei confronti dell'avversario è infatti certa, in quanto attestata compiutamente dall’arbitro; mentre la reclamante non ne ha contestato la dinamica (oggettiva) ma le motivazioni (soggettive) che l'hanno contraddistinta. Così come sono incontestate le plateali proteste e le bestemmie proferite al momento della notifica dell'espulsione e più volte reiterate successivamente. Il fatto che il MAREGA, dopo essere stato espulso, si sia posizionato sulle tribune in ragione del suo ruolo di allenatore, se possibile (ma sia detto solo per permettere al lettore di meglio apprezzare i valori che reggono lo spirito del gioco), lungi dal costituire scusante, potrebbe in ipotesi rappresentare una ulteriore violazione, giacché denota che il tesserato, da espulso, ha inteso continuare imperterrito (almeno parzialmente, quale allenatore) nelle sue funzioni che stava svolgendo in campo, così aggirando il provvedimento sanzionatorio che in quel momento era totale, tant’è che prevedeva il suo allontanamento fisico dal campo di gioco per una sanzione disciplinare. Peraltro, ciò facendo, il MAREGA ha perseverato nell'urlare bestemmie e nel mantenere un contegno irriguardoso nei confronti degli arbitri anche dagli spalti. La condotta posta in essere dall'incolpato, caratterizzata da una pluralità di comportamenti disciplinarmente rilevanti, è pertanto idonea ad integrare più fattispecie sanzionatorie, segnatamente: - l’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S., che prevede come sanzione minima la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori (...)”.; - l'art. 19, punto 4, lett. a) C.G.S., che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate “in caso di condotta (... ) ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”; - l'art. 19, punto 3.bis, lett. a, che in caso di utilizzo di espressione blasfeme, in occasione o durante la gara, prevede per i tecnici e calciatori la sanzione minima della squalifica di una giornata. Già l'applicazione delle citate disposizioni, nella loro misura minima, consente pertanto di sommare a sei le giornate di squalifica inflitte dal G.S.T., sanzione che appare equa e giusta in relazione ai fatti ascritti all'incolpato. P. Q. M. La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone di addebitare la relativa tassa. - 46/ 33 Segue Delibere della Commissione Disciplinare La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), dagli avv. Luca De Pauli e Daniele Pezzetta (componenti effettivi) e dal dr. Alessandro Benzoni (componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 24.11.2011 ha assunto le seguenti decisioni: DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giuseppe LISTUZZI dirigente dell’A.S.D. UNION 91, nonché dell’ A.S.D. UNION 91. Con raccomandata dd. 05.07.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig. Giuseppe LISTUZZI dirigente dell’A.S.D. UNION 91, per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1, e 5 commi 1 e 4 del C.G.S. per avere “…in due distinte occasioni, dapprima rivolto sferzanti critiche all’operato dell’arbitro …. ed alle decisioni assunte dal G.S.T. Udine in relazione all’andamento della gara (del campionato Giovanissimi Regionali – ndr) Rivignano/Union 91 del 23.1.2011, sull’indirizzo personale di posta elettronica attivato (dal direttore di gara - ndr) su Facebook e successivamente pubblicamente espresso, sul sito del Social Network “Netlog”, indiscriminatamente accessibile agli utenti della Rete, un commento lesivo della reputazione dello stesso… (direttore di gara – n.d.r)”; • la A.S.D. UNION 91 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. quale conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato. Il dibattimento. Convocate le parti per la riunione del 27.10.2011 la stessa, non avendo i deferiti potuto tempestivamente disporre della copia degli atti riguardanti il procedimento a loro carico, veniva rinviata al 24.11.2011 in occasione della quale dinnanzi all’intestata Commissione comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Giuseppe LISTUZZI ed il sig. Massimiliano TURCO nella sua qualità di Presidente della ASD UNION 91.- Tanto il LISTUZZI che l’ASD UNION 91 venivano assistiti in udienza dal legale al quale gli stessi avevano affidato la propria difesa illustrata in due distinte memorie precedentemente fatte pervenire ai sensi dell’art. 41 CGS.- All’esito della discussione le parti concludevano come in appresso. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, contestata la tesi opposta circa la non ravvisabilità di un nesso tra le frasi comparse sui siti e l’evento sportivo, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi ascritte e per la loro conseguente condanna degli stessi alle seguenti sanzioni: - quanto a Giuseppe LISTUZZI inibizione per mesi 6; - quanto alla A.S.D. UNION 91 € 300,00- di ammenda. Da parte sua il legale delle parti deferite, richiamate le proprie memorie e dando atto che i propri assistiti non erano interessati al patteggiamento, così concludeva: - quanto a Giuseppe LISTUZZI, neo-dirigente dell’UNION 91 (esclusa per il principio di specialità la possibilità di applicazione alternativa dell’art. 1 e dell’art. 5 del CGS al quale ultimo dovrebbe conseguentemente farsi esclusivo riferimento per stabilire la sussistenza o meno dell’illecito contestato) proscioglimento da ogni addebito o, in estremo subordine, applicazione del minimo della pena tenuto conto da un lato del carattere strettamente privato del messaggio inviato all’arbitro sulla sua pagina Facebook, dall’altro dell’assenza di ogni portata lesiva dell’espressione “gay”; - quanto alla ASD UNION 91 – richiamato un precedente relativo ad altra diversa vicenda e contestata l’operatività, nello specifico, della responsabilità oggettiva sia per l’asserita estraneità ad una competizione sportiva delle espressioni usate che per l’impossibilità del sodalizio di dissociarsi dalla condotta del proprio tesserato o di porre in essere iniziative volte ad escludere o limitare la propria responsabilità – proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, minimo della pena.La motivazione: la vicenda di cui è chiamata ad occuparsi la CDT trae origine dalla denuncia dd 30.01.2011 con la quale il direttore di gara della partita Rivignano/Union 91 (valevole per il campionato regionale Giovanissimi e disputatasi il 23.01.11) aveva lamentato di essere stato denigrato, nella sua qualità di arbitro federale, dal sig. Giuseppe LISTUZZI (dirigente dell’UNION 91 e massaggiatore della propria squadra in occasione dell’incontro su indicato) dal quale aveva ricevuto le due seguenti comunicazioni: • - 46/ 34 Segue Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTO a carico del Sig. Giuseppe Listuzzi e dell’A.S.D. UNION 91 a) un messaggio inviato il 29.11.11 sulla sua casella di posta personale su Facebook del seguente tenore ”Non ci era mai capitata una domenica del genere in due campionati regionali, mai un espulso durante le gare …. sempre corretti e leali verso tutti, ma tante falsità nel referto arbitrale non ce le immaginavamo….un mister che cerca di far capire che si sta commettendo uno scambio di persona e viene punito con 4 giornate è assurdo….il n.5; 2 gare per molto molto di più qualcuno di altre società, in questa settimana si è beccato solo 2 giornate, …. comunque grazie mille per averci prima fatto perdere la partita con un arbitraggio nel 2° t. a senso unico e per le espulsioni che ci danneggiano nel prosieguo di questo campionato che stavamo disputando ad alto livello…. è meglio stare in discoteca a sballarsi e non a rovinare le domeniche di chi vuol divertirsi giocando a calcio”; b) le parole “quanti gay….” a commento di una foto che lo ritraeva (esso arbitro) in compagnia di due suoi amici e pubblicata sulla pagina del Social Network “Netlog”.Avviata l’attività di indagine e completata l’istruttoria con l’acquisizione dei documenti agli atti e l’audizione di diversi tesserati presenti o comunque informati di quanto avvenuto durante l’incontro di cui trattasi, la Procura Federale deferiva al giudizio della CDT il sig. Giuseppe LISTUZZI e la ASD UNION 91 per rispondere delle violazioni ad essi rispettivamente ascritte secondo quanto già sopra si è detto.Tanto premesso ritiene la CDT che non sussistano dubbi sul contenuto offensivo delle espressioni usate dal LISTUZZI in entrambe le occasioni nelle quali egli si è rivolto all’arbitro commentando i profili dello stesso sui Social Network: la prima volta screditandolo e accusandolo di essere stato parziale (assumendo nel corso della gara da lui diretta decisioni che avrebbero alterato il risultato) e di aver commesso delle falsità nel redigere il suo referto dal quale erano poi asseritamente discesi i gravi (o almeno ritenuti tali) provvedimenti sanzionatori adottati dal giudice sportivo nei confronti dei calciatori dell’UNION 91; la seconda volta per averlo additato come “gay” usando quindi un termine che se in genere non riveste di per sé connotazioni offensive, nella fattispecie è stato utilizzato per qualificare negativamente l’arbitro come elemento di diversità, di distacco, di emarginazione, per esprimere riprovazione e colpirlo su un dato sensibile nell’ambito di una vicenda caratterizzata da un’aspra contrapposizione tra i protagonisti e con riferimento ad un preciso episodio (nello specifico la qualità di arbitro del destinatario e la direzione della gara di cui trattasi).Il contenuto ed il senso dei commenti formulati ed il contesto anche temporale nel quale gli stessi sono stati manifestati (e cioè subito dopo la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal giudice sportivo nei confronti dei giovani calciatori dell’UNION 91) sono a loro volta significativi della precisa volontà del LISTUZZI di rinfacciare all’arbitro, in maniera chiaramente censurabile, il comportamento da lui tenuto durante e dopo la gara.Dal che si deduce anche lo stretto collegamento esistente tra le esternazioni del LISTUZZI e l’evento sportivo (diversamente la condotta dello stesso non troverebbe alcuna spiegazione sul piano logico e razionale).Il fatto poi che il primo dei messaggi inoltrati dal LISTUZZI (quello inviato a mezzo del sistema Facebook) potesse essere letto dal solo destinatario (essendo invece quello trasmesso via “Netlog” accessibile a tutti gli utenti della rete e dunque pubblico) non esclude la sussistenza dell’illecito siccome contestato sotto forma di violazione dell’art. 1/1 del CGS .Infatti, se è vero che la comunicazione privata avente carattere lesivo non integra la violazione dell’art. 5 del CGS (il cui richiamo è sicuramente corretto con riferimento alla seconda esternazione del LISTUZZI), è altrettanto vero che a norma dell’art. 1/1 del CGS tutti i soggetti considerati dall’ordinamento sportivo (ivi compresi gli ufficiali di gara) “devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.A tali principi, per le ragioni già illustrate, non si è sicuramente uniformato il LISTUZZI nell’esprimere quei commenti diretti a screditare persone od organi operanti nell’ambito della Federazione.Da ultimo si osserva che l’ulteriore argomento addotto a giustificazione della propria condotta dal LISTUZZI, neo-dirigente come tale dichiaratamente non avvezzo ai regolamenti federali, non depone certamente a suo favore dal momento che lo stesso, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto agire con tutta la prudenza e la cautela del caso, evitando di prendere iniziative della cui correttezza (per il significato delle parole ed i toni usati) chiunque avrebbe avuto motivo di dubitare in termini assoluti.Relativamente invece al deferimento dell’ASD UNION 91 si rileva che la CDT è perfettamente consapevole delle diverse prese di posizione contrarie alla responsabilità oggettiva ritenuta da più parti incompatibile con i fondamenti stessi dell’Ordinamento Generale. - 46/ 35 Segue Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTO a carico del Sig. Giuseppe Listuzzi e dell’A.S.D. UNION 91 Tuttavia il collegio ritiene di non discostarsi da quell’orientamento che giustifica l’applicazione dell’istituto in virtù dell’autonomia che caratterizza l’Ordinamento Sportivo rispetto a quello Statale e che legittima la sua ragion d’essere con l’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva; il che pare effettivamente possibile solo attraverso il coinvolgimento disciplinare delle Società anche per fatti ad esse non direttamente attribuibili onde garantire il loro impegno ed il loro sforzo nel prevenire quei fenomeni che sempre più spesso turbano lo svolgimento degli eventi sportivi.Nello specifico non è neppur vero che l’UNION 91, come si vuol far credere, fosse del tutto all’oscuro di quanto compiuto dal LISTUZZI (di cui sarebbe venuta a conoscenza solamente nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale) e nulla potesse quindi fare per prendere le distanze dal suo tesserato dal quale sarebbe stata in definitiva danneggiata.Risulta per vero agli atti del procedimento che in società erano circolate voci sull’iniziativa intrapresa dall’odierno deferito ma che i dirigenti che ne avevano avuto contezza (cfr. verb. audizione del sig. Corrado Lestuzzi) anzicchè controllare l’operato di chi da poco tempo aveva assunto cariche dirigenziali in ambito societario si erano accontentati delle assicurazioni fornite dal protagonista circa l’inoffensività dei suoi commenti.Conclusivamente la CDT ritiene fondato il deferimento formulato nei confronti di Giuseppe LISTUZZI e della ASD UNION 91 e giudica eque e proporzionate rispetto ai fatti contestati le sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale nel tipo e nella misura da esso indicate P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide: - di inibire il Dirigente Giuseppe LISTUZZI per mesi 6 (sei); - di comminare alla società A.S.D. UNION 91 l’ammenda di € 300,00 (trecento). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (presidente) dall’avv. Severino Lodolo e dall’avv. Luca De Pauli (componenti effettivi), nonché dal dott. Alessandro Benzoni e dall’avv. Daniele Pezzetta (componenti supplenti) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 24.11.2011 ha assunto la seguente decisione: DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del sig. GianPiero BERTOLINI e della ASD VIGONOVO-RANZANO. Con raccomandata 30 agosto 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32/4 C.G.S., deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. GianPiero BERTOLINI e la stessa ASD VIGONOVORANZANO, contestando loro, rispettivamente: quanto al sig. BERTOLINI, la violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. in relazione all’art. 38 delle NOIF per aver consentito al Sig. Giuliano Gava di svolgere l’attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società ASD VIGONOVO-RANZANO”; quanto alla Società, la responsabilità diretta ex art. 4/1 C.G.S. in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente. Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 24.11.2011, alla presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota, compariva il sig. BERTOLINI personalmente e quale presidente della Società, assistito da due dirigenti societari; lo stesso BERTOLINI; quale presidente della ASD VIGONOVO-RANZANO, aveva inviato tempestiva memoria difensiva. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: - 46/ 36 Segue Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTO a carico del Sig. Gianpiero BERTOLINI e dell’ASD VIGONOVO RANZANO Quanto al presidente GianPiero BERTOLINI la inibizione per TRE mesi; Quanto alla ASD VIGONOVO-RANZANO: € 500 (cinquecento) di ammenda. L’incolpato ha concluso per sé e per la Società chiedendo il proscioglimento, dopo aver escluso il proprio interesse a patteggiare la sanzione ex art. 23 C.G.S.. Motivi della decisione: la C.D.T. reputa infondato il deferimento. Nel fascicolo c’è la comunicazione 17.05.2011 con cui il Collegio Arbitrale presso la LND ha rimesso alla Procura Federale gli atti del procedimento instaurato dall’allenatore per ottenere il pagamento del proprio premio tesseramento. Interessa in questa sede il provvedimento, non appellabile, assunto dal Collegio Arbitrale e pubblicato in c.u.177 del 16/05/2011 LND. In particolare, interessa l’espresso presupposto su cui si fonda la pronuncia del Collegio Arbitrale, per cui “…l’allenatore dilettante Giuliano Gava, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, adiva questo Collegio…”. A sensi dell’art. 38 NOIF, “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.” Letteralmente, la richiesta di tesseramento è attività riservata al tecnico, intuitivamente esclusa al governo da parte della società, la quale una volta verificato che quel nominativo sia effettivamente inserito nel ruolo tenuto dal Settore Tecnico, deve presumere che il tecnico esegua (o abbia eseguito) quegli adempimenti verso la Federazione che sono di sua propria esclusiva competenza. Atteso che l’art. 3 C.G.S. dispone che “Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione”, non essendoci in proposito alcuna “diversa disposizione”, la C.D.T. ritiene di poter escludere che il presidente abbia agito anche con una colpa minima. Né dagli atti emerge un qualsiasi elemento che deponga in capo al presidente per una coscienza della antigiuridicità del fatto di cui è stato incolpato. Al contrario, tutti gli elementi, inclusa la condotta processuale assunta avanti al Collegio Arbitrale depongono in senso opposto. È evidente infatti che, convenuta avanti al Collegio Arbitrale per il pagamento del premio concordato, la Società avrebbe ben potuto fondatamente difendersi affermando che il tecnico era inadempiente per non aver regolarizzato il proprio tesseramento. Non lo ha fatto: evidentemente non ne era al corrente. Per accertare il vizio di tesseramento del tecnico, avrebbe dovuto compiere uno sforzo investigativo non richiestole dalla normale diligenza occorrente. P.Q.M. La C.D.T. FVG, rigetta il deferimento perché infondato. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 01.12.2011. Il Segretario (M.Maddalena Maicus) Il Presidente (Renzo Burelli)