Detrazioni per familiari a carico e operazioni di conguaglio
Transcript
Detrazioni per familiari a carico e operazioni di conguaglio
Paghe Correzioni in corso d’anno Detrazioni per familiari a carico e operazioni di conguaglio Angela Fusco - Commercialista, Consulente del lavoro e Revisore legale in Roma L’art. 12 del Tuir riconosce il diritto a particolari detrazioni per quei contribuenti che abbiano dei familiari fiscalmente a carico, la cui quantificazione varia in funzione di diversi fattori, quali, tra gli altri, il grado di parentela e l’ammontare del reddito posseduto. In base alla situazione reddituale, le detrazioni per familiari a carico possono spettare per intero, in parte o non spettare. Tali detrazioni possono essere riconosciute dal sostituto d’imposta direttamente in busta paga, a condizione che il lavoratore dichiari formalmente di avervi diritto e indichi le condizioni di spettanza. Solo in fase di conguaglio, dunque a fine anno, ovvero alla conclusione del rapporto di lavoro se precedente, sarà noto al datore di lavoro il reddito sul quale determinare le detrazioni, pertanto, mensilmente il sostituto d’imposta dovrà effettuare una stima del reddito complessivo del lavoratore, incrementato, eventualmente, degli ulteriori redditi indicati dal soggetto sostituito, e in sede di conguaglio riconoscere le detrazioni effettivamente spettanti. Nel presente intervento, dopo aver brevemente richiamato le disposizioni normative che disciplinano il regime delle detrazioni per familiari a carico nel nostro ordinamento, con particolare attenzione ai casi di lavoro transnazionale, si procederà ad analizzare due casi: il superamento in corso d’anno dei limiti stabiliti dalla normativa per considerare un familiare fiscalmente a carico e la conclusione del rapporto di lavoro, sempre in corso d’anno, con il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di effettiva durata del rapporto. Soggetti beneficiari e condizioni Soggetti fiscalmente residenti in Italia Familiari a carico Il nostro ordinamento tributario riconosce ai soggetti fiscalmente residenti in Italia la possibilità di detrarre dall’imposta lorda le detrazioni per carichi di famiglia, riducendo, cosı̀, l’Irpef dovuta. Si ricorda che sono fiscalmente residenti in Italia coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta (dunque per più di 183 giorni nell’arco di un anno solare), rispettino almeno uno dei seguenti requisiti: sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile, ovvero hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile. Nel 2013 possono beneficiare di tali detrazioni anche i soggetti non residenti fiscali, ma nel rispetto di determinate condizioni. I familiari fiscalmente a carico per i quali può maturare il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, sono: a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, b) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età, c) gli altri familiari di cui all’art. 433 c.c. (coniuge legalmente ed effettivamente separato; Guida alle Paghe 434 8/2013 Paghe Correzioni in corso d’anno Limiti reddituali discendenti dei figli; genitori, compresi i naturali e adottivi; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle, anche unilaterali; nonni e nonne, compresi quelli naturali), a condizione che posseggano un reddito complessivo non superiore a E 2.840,51, salvo specifiche eccezioni previste per gli sportivi dilettanti, ovvero per le borse di studio. Se nei casi a) e b) non è necessaria la convivenza e il familiare può risultare anche residente all’estero, nell’ipotesi c) è richiesta anche la convivenza con il contribuente o il percepimento di assegni alimentari non dipendenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il limite di E 2.840,51 è riferito all’intero periodo di imposta; il superamento del limite in corso d’anno non consente la fruizione della detrazione per il solo periodo in cui il familiare è risultato a carico, in quanto privo di redditi, o con redditi inferiori a E 2.840,51. L’importo di E 2.840,51 è da intendersi al lordo degli oneri deducibili e comprensivo: delle retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica; della quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da soggetti residenti nel territorio dello Stato (E 6.700,00 per il 2013); del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive; dei redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni; dell’abitazione principale e delle proprie pertinenze. Detrazioni per carichi di famiglia Familiare Condizioni Coniuge non legalmente ed effettiva- Possesso di un reddito non superiore a E 2.840,51 mente separato Figli, compresi i figli naturali riconosciu- Possesso di un reddito non superiore a E 2.840,51 ti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati Altri familiari di cui all’art. 433 c.c. Richiesta delle detrazioni Soggetti non residenti fiscali in Italia Possesso di un reddito non superiore a E 2.840,51, e convivenza con il contribuente o percepimento di assegni alimentari non dipendenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria Le detrazioni per carichi di famiglia, individuate su base annuale e decrescenti al crescere del reddito complessivo, sono rapportate a mese: competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste, sino a quello in cui le stesse sono cessate, mentre risulta irrilevante il giorno in cui si verifica l’evento. Al lavoratore è lasciata la scelta di richiedere il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico al proprio sostituto d’imposta, o direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, mediante la presentazione del modello 730 o del modello Unico. La disciplina generale prevede che le detrazioni per carichi di famiglia non competano ai soggetti qualificati come non residenti fiscali in Italia (art. 24, c. 3 del Tuir). In deroga alla suddetta disciplina l’art. 1, c. 1324 della legge n. 296/2006, cosı̀ come modificato dall’art. 1, c. 526 della legge n. 228/2012, stabilisce che, nel rispetto di determinate condizioni, anche per l’anno 2013 possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia i soggetti non residenti fiscali. In particolare il contribuente deve dimostrare che i familiari cui si riferiscono le detrazioni: non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al Guida alle Paghe 8/2013 435 Paghe Correzioni in corso d’anno previsto limite di E 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano; non godano, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. A tal fine, il contribuente deve produrre idonea documentazione, individuata con il D.M. n. 149/2007, differente sia per gli Stati comunitari e per gli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), che per gli altri Stati. Comunicazioni al sostituto d’imposta Termini Adempimenti del datore Cittadini extracomunitari Nel caso in cui il lavoratore chieda al proprio datore di lavoro il riconoscimento delle detrazioni per carichi familiari direttamente in busta paga è essenziale la presentazione di un apposito modulo, di durata annuale, nel quale lo stesso indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni (art. 23, c. 2, D.P.R. n. 600/1973); l’attestazione dei familiari a carico, e dunque del limite del reddito annuale complessivo inferiore a E 2.840,51, avviene esclusivamente sotto la responsabilità del contribuente. Al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sui contribuenti, l’art. 7, c. 1, lett. b), D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, ha disposto l’abolizione dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico per lavoratori dipendenti e pensionati. Tale obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati. La mancata presentazione della comunicazione entro i termini stabiliti dal datore di lavoro comporterà il mancato riconoscimento delle detrazioni a partire dal mese successivo e il recupero di quelle indebitamente inserite in busta paga. Il datore di lavoro, acquisita la documentazione, deve dunque procedere ad una stima dei valori che corrisponderà in corso d’anno al lavoratore, considerando anche gli ulteriori redditi eventualmente indicati dal lavoratore, riconoscendo il rateo delle detrazioni spettanti. A conguaglio, individuate le somme effettivamente corrisposte, il datore di lavoro rideterminerà le detrazioni effettivamente spettanti, indicandole nel modello Cud e nel modello 770 semplificato. Nel particolare caso di cittadini extracomunitari, che richiedano il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia al proprio datore di lavoro, la documentazione attestante lo status di familiare a carico può essere costituita da (art. 1, c. 1325, legge n. 296/2006): documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine. Per gli anni successivi a quello di prima presentazione la richiesta di detrazione deve essere accompagnata da una apposita dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati, da una nuova documentazione. Per documentare il legame familiare dei figli residenti in Italia è sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Ag. entrate, circ. n. 15/2007). In ogni caso, la fruizione delle detrazioni è subordinata alla preventiva attribuzione del codice fiscale per il familiare a carico. Guida alle Paghe 436 8/2013 Paghe Correzioni in corso d’anno Esempio Ipotizziamo il caso di un lavoratore con: un reddito mensile Irpef di E 1.670,53; diritto al 100% delle detrazioni per n. 1 figlio a carico inferiore a tre anni. Il reddito complessivo Irpef annuo è pari a E 23.387,48. Detrazioni per familiari a carico 2013 Detrazione Detrazione (variabile) (fissa) Figli e altri familiari a carico Coefficienti della formula Numeratore Denominatore Figli 950,00 95.000,00 95.000,00 Maggiorazione per figli di età inferiore ai 3 anni 270,00 95.000,00 95.000,00 - - 95.000,00 95.000,00 15.000,00 15.000,00 80.000,00 80.000,00 Detrazione in presenza di almeno 4 figli a carico 1.200,00 Maggiorazione per figli portatori di handicap 400,00 Maggiorazione per nuclei con più di 3 figli 200,00 Maggiorazione più di 1 figlio Altri familiari 750,00 Coniuge non legalmente ed effettivamente separato Detrazione Detrazione (variabile) (fissa) Coefficienti della formula Numeratore Denominatore Reddito complessivo fino a E 15.000 -110,00 800,00 - 15.000,00 Reddito complessivo fino a E 40.000 - 690,00 - - Reddito complessivo fino a E 80.000 690,00 - 80.000,00 40.000,00 Detrazione aggiuntiva RC da E 29.000 a E 29.200 - 10,00 - - Detrazione aggiuntiva RC da E 29.200 a E 34.700 - 20,00 - - Detrazione aggiuntiva RC da E 34.700 a E 35.000 - 30,00 - - Detrazione aggiuntiva RC da E 35.000 a E 35.100 - 20,00 - - Detrazione aggiuntiva RC da E 35.100 a E 35.200 - 10,00 - - Dalla tabella delle detrazioni per familiari a carico 2013 risulta come il lavoratore abbia diritto ad una detrazione annua, per figlio a carico, pari a E 919,64. E 950,00 Detrazione per figli E 270,00 Maggiorazione per figli inferiori ai 3 anni E 1.220,00 Totale detrazione per figli inferiori ai 3 anni E 23.387,48 Reddito complessivo Irpef (reddito mensile Irpef E 1.670,53 x 14 mensilità) (95.000-23.387,48) : 95.000 = 0,7538 coefficiente di calcolo (4 cifre decimali arrotondate con troncamento) E 1.220,00 x 0,7538 = E 919,64 Detrazione annua spettante per figli a carico inferiori a 3 anni E 919,64 / 12 = E 76,64 Detrazione mensile spettante per figli a carico inferiori a 3 anni Guida alle Paghe 8/2013 437 Paghe Correzioni in corso d’anno Superamento del limite di E 2.840,51 in corso d’anno da parte del figlio In riferimento all’esempio di cui sopra, nel caso in cui il figlio a carico abbia superato il limite di reddito di E 2.840,51 nel corso dell’anno e il lavoratore abbia comunicato tale circostanza al datore di lavoro nel mese di giugno, avremo la seguente situazione: E 76,64 Detrazioni spettanti mensilmente per figli fino a 3 anni a carico; E 383,20 Detrazioni per figli a carico usufruite per 5 mesi (da gennaio a maggio) Conguaglio di fine anno: E 23.387,48 Reddito complessivo annuo E 5.714,62 Irpef lorda annua E 1.067,42 Detrazioni annue spettanti per reddito da lavoro dipendente E 4.647,20 Irpef netta annua E 3.979,44 Irpef trattenuta nell’anno (al netto delle detrazioni per figli non spettanti) E 667,76 Conguaglio Irpef di fine anno L’importo del conguaglio Irpef di E 667,76 è comprensivo del recupero di E 383,20 per detrazioni non spettanti a causa del superamento di reddito di E 2.840,51 da parte del figlio, usufruite dal lavoratore nel corso dell’anno dal mese di gennaio al mese di maggio (nel mese di giugno il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro la variazione). Riparametrizzazione in sede di conguaglio di fine rapporto in corso d’anno Sempre in riferimento all’esempio sopra riportato, nel caso in cui il lavoratore dovesse cessare il rapporto di lavoro in data 31 maggio 2013, in fase di conguaglio fiscale di fine rapporto avrebbe diritto alla riparametrizzazione delle detrazioni per figli a carico, in base al minor reddito percepito, come segue: E 10.580,01 Reddito complessivo Irpef al 31 maggio 2013 (95.000 - 10.580,01) : 95.000 = 0,8886 Coefficiente di calcolo E 1.220,00 x 0,8886 = E 451,70 Detrazioni per figli a carico spettanti per 5 mesi Qualora il lavoratore dovesse percepire ulteriori redditi di lavoro dipendente nel corso dell’anno, le detrazioni per figli a carico dovrebbero essere ricalcolate in base al reddito complessivo Irpef percepito nell’anno dal lavoratore. Guida alle Paghe 438 8/2013