CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN

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CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN
CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO
Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale della polizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate
sono da considerarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute dal libretto Mod. 1987 (pubblicato sul sito istituzionale di AXA
Assicurazioni S.p.A.) visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Premessa
Le condizioni di questa convenzione sono riservate agli utenti muniti di un antifurto convenzionato con la AXA Assicurazioni S.p.A. e
riportato nell’apposito elenco disponibile c/o le agenzie dell’Impresa.
Art.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento
del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c. nel
caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al
momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata
comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti
aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del
proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione
delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è
dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il
premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art.2) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino e dei Paesi dell’Unione
Europea, nonché per i Paesi facenti parte del Sistema della “Carta
Verde”.
Art.3) Pagamento del premio
Il premio annuale risulta essere pagato, in una unica soluzione, alla
sottoscrizione del Contratto di Assicurazione; le rate successive saranno
pagate alle previste scadenze del Contratto di Assicurazione contro
rilascio di quietanza emessa dalla società AXA ASSICURAZIONI S.p.A..
Art.4) Valore assicurato
Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto di
Assicurazione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori
stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo
inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato,
come risultante dalla fattura d’acquisto.
Art.5) Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri di Incendio e Furto devono essere denunciati alla AXA
ASSICURAZIONI S.P.A. – Agenzia di Avellino C.so V. Emanuele, 36 –
83100 Avellino (AV) pena la decadenza dall’indennizzo, entro tre giorni
dalla data di accadimento ovvero da quando l’Assicurato ne sia venuto a
conoscenza.
La denuncia deve contenere:
- l’entità almeno approssimativa del danno;
- la data ed il luogo del sinistro;
- le modalità e gli eventuali testimoni;
- copia della denuncia corredata dal visto dell’Autorità che l’ha
ricevuta.
- Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero, la denuncia
presentata localmente dovrà essere ripetuta all’Autorità
italiana.
- Certificato di acquisto e collaudo dell’antifurto installato
sull’autovettura oggetto dell’assicurazione.
- Per le vetture munite di sistema di localizzazione e/o
sorveglianza satellitare satellitare copia del Contratto di
Abbonamento al un servizio di sorveglianza erogato dalla
Centrale
Operativa
debitamente
autorizzata
e
la
documentazione che comprovi il collaudo e l’attivazione del
servizio erogato dalla Centrale Operativa;
- Per le vetture munite di sistema di localizzazione e/o
sorveglianza satellitare satellitare dichiarazione liberatoria ai
sensi della Legge 675/96 (“Legge Dati”) che autorizzi la
Centrale Operativa Autorizzata a fornire all’impresa le
registrazioni dell’eventoe le documentazioni relative al
sinistro.
Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto
cronologico”, “Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della
Società assicuratrice”, “Chiusa Istruttoria” e ogni altro documento
richiesto dalla Società ritenuto utile alla definizione della pratica.
Art.6) Determinazione dell’ammontare del danno:
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato,
l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore assicurato,
con il limite del prezzo al valore commerciale del veicolo stesso al
momento del sinistro, determinato in base alle quotazioni indicate nella
rivista QUATTRORUOTE al momento del sinistro.
Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si
farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e
prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per
interesse storico o collezionistico.
Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri con l’applicazione degli
scoperti e franchigie previste dalla presente convenzione in base alla
tipologia di antifurto istallato a bordo del veicolo.
Art.7) Calcolo del rimborso
a) Per PERDITA TOTALE di autovettura munita di SISTEMA DI
SORVEGLIANZA SATELLITARE convenzionato dall’Impresa il rimborso
sarà pari al valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione
del veicolo, anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle
quotazioni indicate nella rivista “QUATTRORUOTE” al momento del
sinistro edita nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del
valore assicurato) al netto di uno scoperto e franchigia così definiti:
b) Perdita totale conseguente a FURTO o RAPINA sul territorio Italiano,
Repubblica di San Marino e Stato Vaticano: rimborso al netto di una
franchigia di € 250,00.
- Perdita totale conseguente a FURTO o RAPINA sugli altri territori
dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte
del Sistema della “Carta Verde”: rimborso al netto di uno
scoperto del 15%.
c) FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI su autovettura
munita di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE convenzionato
dall’Impresa.
- Rimborso pari al valore del danno accertato dal perito fiduciario
AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di una franchigia di € 250,00.
d) Per PERDITA TOTALE di autovettura munita di SISTEMA DI
LOCALIZZAZIONE SATELLITARE convenzionato dall’Impresa il rimborso
sarà pari al valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione
del veicolo, anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle
quotazioni indicate nella rivista “QUATTRORUOTE” al momento del
sinistro edita nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del
valore assicurato) al netto di uno scoperto e franchigia così definiti:
e) Perdita totale conseguente a FURTO o RAPINA sul territorio Italiano,
Repubblica di San Marino e Stato Vaticano: rimborso al netto di una
franchigia di € 750,00.
- Perdita totale conseguente a FURTO o RAPINA sugli altri territori
dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte
del Sistema della “Carta Verde”: rimborso al netto di uno
scoperto del 15%.
f) FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI su autovettura
munita di SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE convenzionato
dall’Impresa.
- Rimborso pari al valore del danno accertato dal perito fiduciario
AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di una franchigia di € 750,00.
g) Per PERDITA TOTALE di autovettura munita di ANTIFURTO MECCANICO
O ANTIRAPINA convenzionato dall’Impresa il rimborso sarà pari al
valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione del veicolo,
anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle quotazioni
indicate nella rivista “QUATTRORUOTE” al momento del sinistro edita
nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del valore assicurato)
al netto di uno scoperto così definito:
1) Perdita totale conseguente a furto sul territorio Italiano,
Repubblica di San Marino e Stato Vaticano:
a) scoperto 10% minimo € 1.000,00 (autovetture immatricolate
nelle province di CT-BA-BR-CE-FG-LE-NA-TA),
b) scoperto 10% minimo € 500,00 (autovetture immatricolate
nelle province di SALERNO e ROMA),
c) scoperto 5% minimo € 300,00 (tutte le altre Province).
2) Perdita totale conseguente a FURTO sugli altri territori dei
Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del
Sistema della “Carta Verde”: Scoperto del 15% minimo €
1.000,00 sul valore assicurato.
3) Perdita totale conseguente a RAPINA su tutti i territori dei
Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del
Sistema della “Carta Verde”: Scoperto del 30% minimo €
1.000,00 sul valore assicurato.
ALLEGATO CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO pagina 1 di 4
4)
FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI su
autovettura munita di ANTIFURTO MECCANICO O ANTIRAPINA
convenzionato dall’Impresa:
a) rimborso pari al valore del danno accertato dal perito
fiduciario AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di scoperto e
minimo coma al precedente punto 1) lettere a), b) e c).
h) Per PERDITA TOTALE di autovettura munita di ANTIFURTO MECCANICO
E ANTIRAPINA convenzionato dall’Impresa il rimborso sarà pari al
valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione del veicolo,
anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle quotazioni
indicate nella rivista “QUATTRORUOTE” al momento del sinistro edita
nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del valore assicurato)
al netto di uno scoperto così definito:
1) Perdita totale conseguente a furto sul territorio Italiano,
Repubblica di San Marino e Stato Vaticano:
a) scoperto 10% minimo € 500,00 (autovetture immatricolate
nelle province di CT-BA-BR-CE-FG-LE-NA-TA),
b) scoperto 10% minimo € 250,00 (autovetture immatricolate
nelle province di SALERNO e ROMA),
c) scoperto 5% minimo € 150,00 (tutte le altre Province).
2) Perdita totale conseguente a FURTO sugli altri territori dei
Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del
Sistema della “Carta Verde”: Scoperto del 15% minimo €
1.000,00 sul valore assicurato.
3) FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI su
autovettura munita di ANTIFURTO MECCANICO E ANTIRAPINA
convenzionato dall’Impresa:
a) rimborso pari al valore del danno accertato dal perito
fiduciario AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di scoperto e
minimo coma al precedente punto 1) lettere a), b) e c).
Art.8) Esclusioni e riduzioni del rimborso
a) Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni
o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
b) L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
• i danni avvenuti in conseguenza di :
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;
- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane
e smottamenti;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto,
controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
• i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o
dall’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro
dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,
riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio,
radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori,
registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché
stabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece
compresi “apparecchi audiofonovisivi” integrati nella plancia
dell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo
inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo
assicurato.
c) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo,
l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore
assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del
sinistro.
d) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE
o SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE nel caso in cui il sinistro
si verifichi fuori dalla copertura territoriale del servizio di sorveglianza
sottoscritto, nonché nei casi di mancata applicazione delle procedure
richieste, per l’erogazione del servizio fuori dal territorio italiano, da
parte della centrale operativa di sorveglianza, l’Impresa applicherà un
ulteriore scoperto del 25%.
e) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE
o SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE se l’apparato satellitare
risulta in manutenzione, e quindi inattivo al momento del sinistro,
l’Impresa applicherà uno scoperto pari al 30% sul valore assicurato.
f) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE
o SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE se l’autovettura è
sprovvista dell’apparato satellitare, in quanto acquistata presso un
concessionario non autorizzato all’installazione di apparati
convenzionati, l’assicurazione vale dal momento del ritiro
dell’autovettura sino all’installazione dell’apparato presso un Centro
Convenzionato e comunque non oltre 3 (tre) giorni dal ritiro
dell’autovettura stessa. In tale periodo, l’assicurazione è prestata con
uno scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistri indennizzabili ai
sensi della presente polizza.
g) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE
nel caso in cui l’impianto satellitare non sia in grado di inviare
autonomamente un segnale di allarme alla Centrale Operativa
Autorizzata preposta alla sorveglianza del mezzo, l’impresa effettuerà
il risarcimento del danno con l’applicazione di uno scoperto pari al
25% del valore commerciale.
h) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE
o SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE l’Impresa non darà
luogo ad alcun rimborso nel caso di mancato funzionamento
dell’apparato satellitare derivante da guasto e/o avaria dell’apparato
medesimo.
i) L’impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa grave
dell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave quei
comportamenti dell’assicurato che, senza giustificato motivo,
favoriscono la perdita del veicolo, o ne impediscano i tempestivi
tentativi di recupero, esempio dei quali sono la mancata tempestiva
denuncia del sinistro o la mancata attivazione del sistema di antifurto
o dei sistemi di chiusura del veicolo. In particolare per le autovetture
munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE o SISTEMA DI
LOCALIZZAZIONE SATELLITARE sono considerati casi di colpa grave
del contraente:
• La mancata tempestiva denuncia del sinistro alla centrale
operativa preposta alla sorveglianza del mezzo, nonché il
tardivo ripristino dell’apparato antifurto che dovesse risultare
in avaria.
• Particolare caso di colpa grave, per cui l’impresa non darà
luogo ad alcun rimborso, è considerato l’inefficacia
dell’apparato satellitare dotato di carta SIM telefonica GSM
del tipo “prepagata”, che al momento del sinistro dovesse
risultare scaduta, o priva di credito sufficiente ad inviare
l’allarme alla centrale operativa. Analogamente l’impresa
considera colpa grave dell’assicurato allorché lo stesso,
recandosi
all’estero,
non
provveda
ad
abilitare
preventivamente la carta SIM telefonica GSM dell’apparato
satellitare alla comunicazione dall’estero verso la centrale
operativa preposta alla sorveglianza del mezzo, nonché della
mancata applicazione delle procedure indicate dalla centrale
operativa, che consentano alla stessa di programmare
l’apparato per la corretta comunicazione telefonica a tutela
dell’efficacia del sistema.
Art.9) Adeguamento del premio
Qualora l’impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le
condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle
precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo
premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Art.10) Decorrenza copertura assicurativa
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato
corrisposto all’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico
bancario oppure quietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato
dall’Impresa.
Art.11) Trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato il Contraente
può chiedere che l’assicurazione stipulata per il veicolo venduto sia resa
valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.
L’Impresa prende atto della variazione e procede all’eventuale
conguaglio del premio.
Art.12) Adeguamento del valore assicurato
L’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su
specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo
assicurato al valore commerciale, determinato in base al valore indicato
sulla rivista automobilistica “QUATTRORUOTE” e, conseguentemente, a
procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente
comunicato.
Per tutto quanto non previsto dal presente allegato valgono le Condizioni Generali di Assicurazione Mod. 19 87 denominato “Protezione al Volante”
(pubblicato sul sito istituzionale di AXA Assicurazioni S.p.A.).
TARGA AUTOVETTURA ………………………………………
CONTRAENTE …………………………………………………………………….
ALLEGATO CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO pagina 2 di 4
CONDIZIONI INTEGRATIVE DI ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE CON UN SERVIZIO SATELLITARE
(Convenzione Congegni Satellitari R0260 - AUTOCARRI)
Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale della polizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso
riportate sono da considerarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute dal libretto Mod. 1997 (pubblicato sul sito
istituzionale di AXA Assicurazioni S.p.A.) visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Premessa:
Le condizioni di questa convenzione sono riservate agli utenti di un servizio di localizzazione satellitare, erogato da una Centrale Operativa
debitamente autorizzata, e che abbiano altresì installato e collaudato a bordo del veicolo oggetto dell’assicurazione un apparato di localizzazione
GPS.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento
della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni
variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario
in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in
proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e dei Paesi dell’Unione
Europea, nonché per i Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”.
Pagamento del premio
Il premio annuale risulta essere pagato, in una unica soluzione, alla sottoscrizione del Contratto di Assicurazione; le rate successive saranno pagate
alle previste scadenze del Contratto di Assicurazione contro rilascio di quietanza emessa dalla società AXA ASSICURAZIONI S.p.A..
Valore assicurato
Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto di Assicurazione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente
fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, come risultante
dalla fattura d’acquisto.
Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri di Incendio e Furto devono essere denunciati alla AXA ASSICURAZIONI S.P.A. – Agenzia di Avellino C.so V. Emanuele, 36 – 83100 Avellino
(AV) pena la decadenza dall’indennizzo, entro tre giorni dalla data di accadimento ovvero da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere:
- l’entità almeno approssimativa del danno;
- la data ed il luogo del sinistro;
- le modalità e gli eventuali testimoni;
- copia della denuncia corredata dal visto dell’Autorità che l’ha ricevuta.
- Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero, la denuncia presentata localmente dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana.
- copia del Contratto di Abbonamento al un servizio di sorveglianza erogato dalla Centrale Operativa debitamente autorizzata;
- documentazione che comprovi il collaudo e l’attivazione del servizio erogato dalla Centrale Operativa;
- dichiarazione liberatoria ai sensi della Legge 675/96 (“Legge Dati”) che autorizzi la Centrale Operativa Autorizzata a fornire all’impresa le
registrazioni
e le documentazioni relative al sinistro.
Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto cronologico”, “Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della Società
assicuratrice”, “Chiusa Istruttoria” e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utile alla definizione della pratica.
Determinazione dell’ammontare del danno:
FURTO TOTALE O RAPINA
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore assicurato, con
il limite del prezzo al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista
quattroruote al momento del sinistro.
Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e
prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri:
Perdita totale sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano: franchigia € 750,00.
Perdita totale sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”: Scoperto del 15% sul
valore assicurato.
Calcolo del rimborso
-Furto totale o rapina
Rimborso pari al valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle
quotazioni indicate nella rivista quattroruote al momento del sinistro edita nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del valore assicurato) al
netto di una franchigia di € 750,00.
FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI
In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, sempre che sia comprovata l’operatività del servizio di sorveglianza, l’Impresa determina il
loro ammontare in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione mod. 1997.
Calcolo del rimborso
-Furto parziale o danni cagionati da ladri.
Rimborso pari al valore del danno accertato dal perito fiduciario AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di una franchigia di € 750,00.
Esclusioni e riduzioni del rimborso
__ Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
__ L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
a) i danni avvenuti in conseguenza di :
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;
- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
b) i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o dall’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone
da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
c) il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori, registratori ed altre
apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi “apparecchi audiofonovisivi” integrati nella
plancia dell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.
__ Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e
il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
__ Nel caso in cui il sinistro si verifichi fuori dalla copertura territoriale del servizio di sorveglianza sottoscritto, nonché nei casi di mancata
ALLEGATO CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO pagina 3 di 4
applicazione delle procedure richieste, per l’erogazione del servizio fuori dal territorio italiano, da parte della centrale operativa, l’impresa applicherà
un ulteriore scoperto del 25%.
__ Se l’apparato satellitare risulta in manutenzione, e quindi inattivo al momento del sinistro, l’Impresa applicherà uno scoperto pari al 30% sul
valore assicurato.
__ Se l’autovettura è sprovvista dell’apparato satellitare, in quanto acquistata presso un concessionario non autorizzato all’installazione di apparati
convenzionati, l’assicurazione vale dal momento del ritiro dell’autovettura sino all’installazione dell’apparato presso un Centro Convenzionato e
comunque non oltre 3 (tre) giorni dal ritiro dell’autovettura stessa. In tale periodo, l’assicurazione è prestata con uno scoperto del 30% da applicarsi
a tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente polizza.
_ L’impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa grave dell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave quei comportamenti
dell’assicurato che, senza giustificato motivo, favoriscono la perdita del veicolo, o ne impediscano i tempestivi tentativi di recupero, esempio dei
quali sono la mancata tempestiva denuncia del sinistro alla centrale operativa preposta alla sorveglianza del mezzo, nonché il tardivo ripristino
dell’apparato antifurto che dovesse risultare in avaria.
_ Particolare caso di colpa grave, per cui l’impresa non darà luogo ad alcun rimborso, è considerato l’inefficacia dell’apparato satellitare dotato di
carta SIM telefonica GSM del tipo “prepagata”, che al momento del sinistro dovesse risultare scaduta, o priva di credito sufficiente ad inviare
l’allarme alla centrale operativa. Analogamente l’impresa considera colpa grave dell’assicurato allorché lo stesso, recandosi all’estero, non provveda
ad abilitare preventivamente la carta SIM telefonica GSM dell’apparato satellitare alla comunicazione dall’estero verso la centrale operativa preposta
alla sorveglianza del mezzo, nonché della mancata applicazione delle procedure indicate dalla centrale operativa, che consentano alla stessa di
programmare l’apparato per la corretta comunicazione telefonica a tutela dell’efficacia del sistema.
___ Altresì l’Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nel caso di mancato funzionamento dell’apparato satellitare derivante da guasto e/o avaria
dell’apparato medesimo.
Adeguamento del premio
__ Qualora l’impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle
precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Decorrenza copertura assicurativa
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrisposto all’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario
oppure quietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall’Impresa, sempre che siano state perfezionate le procedure di collaudo
dell’apparato satellitare di nuova installazione e di conseguenza il servizio di sorveglianza sia attivato ed operativo.
Trasferimento della proprietà del veicolo
__ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per il veicolo venduto sia resa
valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.
__ L’Impresa prende atto della variazione e procede all’eventuale conguaglio del premio.
Adeguamento del valore assicurato
L’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al
valore commerciale,determinato in base al valore indicato sulla rivista automobilistica “Quattroruote” e, conseguentemente, a procedere alla
modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato.
Contratto pluriennale
Qualora il contratto venga stipulato con durata pluriennale ed il premio venga pagato in unica soluzione, il capitale assunto a riferimento per il
calcolo del corrispettivo di rischio verrà ridotto per vetustà del veicolo in ragione di ciascun anno successivo al primo secondo i seguenti parametri:
1^ anno - 100% del valore dichiarato; 2^ anno - riduzione del 15% del valore dichiarato; 3^ anno - riduzione del 10% del valore del 2^ anno.
Tutela dei Dati personali :
Il Cliente è informato, ai sensi della Legge 675/96 (“Legge Dati”) che i propri dati personali saranno trattati dall’Impresa, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto, per lo svolgimento di attività
promozionali e/o statistiche proprie dell’Impresa.
Il Cliente è consapevole che il conferimento dei Dati è necessario per la sottoscrizione del presente contratto e che un eventuale rifiuto di fornire i
medesimi determina l’impossibilità di attivare i Servizi.
Il Cliente ha inoltre il diritto di essere informato su quanto indicato dalla Legge Dati e di ottenere, a cura dell’Impresa, la conferma dell’esistenza o
meno di Dati, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni.
Per tutto quanto non previsto dal presente allegato valgono le Condizioni Generali di Assicurazione Mod. 1 9 9 7 (pubblicato sul sito
istituzionale di AXA Assicurazioni S.p.A.)
ALLEGATO CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO pagina 4 di 4