CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN
CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale della polizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate sono da considerarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute dal libretto Mod. 1987 (pubblicato sul sito istituzionale di AXA Assicurazioni S.p.A.) visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Premessa Le condizioni di questa convenzione sono riservate agli utenti muniti di un antifurto convenzionato con la AXA Assicurazioni S.p.A. e riportato nell’apposito elenco disponibile c/o le agenzie dell’Impresa. Art.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Art.2) Estensione territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e dei Paesi dell’Unione Europea, nonché per i Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”. Art.3) Pagamento del premio Il premio annuale risulta essere pagato, in una unica soluzione, alla sottoscrizione del Contratto di Assicurazione; le rate successive saranno pagate alle previste scadenze del Contratto di Assicurazione contro rilascio di quietanza emessa dalla società AXA ASSICURAZIONI S.p.A.. Art.4) Valore assicurato Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto di Assicurazione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, come risultante dalla fattura d’acquisto. Art.5) Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri di Incendio e Furto devono essere denunciati alla AXA ASSICURAZIONI S.P.A. – Agenzia di Avellino C.so V. Emanuele, 36 – 83100 Avellino (AV) pena la decadenza dall’indennizzo, entro tre giorni dalla data di accadimento ovvero da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere: - l’entità almeno approssimativa del danno; - la data ed il luogo del sinistro; - le modalità e gli eventuali testimoni; - copia della denuncia corredata dal visto dell’Autorità che l’ha ricevuta. - Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero, la denuncia presentata localmente dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana. - Certificato di acquisto e collaudo dell’antifurto installato sull’autovettura oggetto dell’assicurazione. - Per le vetture munite di sistema di localizzazione e/o sorveglianza satellitare satellitare copia del Contratto di Abbonamento al un servizio di sorveglianza erogato dalla Centrale Operativa debitamente autorizzata e la documentazione che comprovi il collaudo e l’attivazione del servizio erogato dalla Centrale Operativa; - Per le vetture munite di sistema di localizzazione e/o sorveglianza satellitare satellitare dichiarazione liberatoria ai sensi della Legge 675/96 (“Legge Dati”) che autorizzi la Centrale Operativa Autorizzata a fornire all’impresa le registrazioni dell’eventoe le documentazioni relative al sinistro. Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto cronologico”, “Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della Società assicuratrice”, “Chiusa Istruttoria” e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utile alla definizione della pratica. Art.6) Determinazione dell’ammontare del danno: In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore assicurato, con il limite del prezzo al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista QUATTRORUOTE al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico. Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri con l’applicazione degli scoperti e franchigie previste dalla presente convenzione in base alla tipologia di antifurto istallato a bordo del veicolo. Art.7) Calcolo del rimborso a) Per PERDITA TOTALE di autovettura munita di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE convenzionato dall’Impresa il rimborso sarà pari al valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista “QUATTRORUOTE” al momento del sinistro edita nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del valore assicurato) al netto di uno scoperto e franchigia così definiti: b) Perdita totale conseguente a FURTO o RAPINA sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano: rimborso al netto di una franchigia di € 250,00. - Perdita totale conseguente a FURTO o RAPINA sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”: rimborso al netto di uno scoperto del 15%. c) FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI su autovettura munita di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE convenzionato dall’Impresa. - Rimborso pari al valore del danno accertato dal perito fiduciario AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di una franchigia di € 250,00. d) Per PERDITA TOTALE di autovettura munita di SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE convenzionato dall’Impresa il rimborso sarà pari al valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista “QUATTRORUOTE” al momento del sinistro edita nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del valore assicurato) al netto di uno scoperto e franchigia così definiti: e) Perdita totale conseguente a FURTO o RAPINA sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano: rimborso al netto di una franchigia di € 750,00. - Perdita totale conseguente a FURTO o RAPINA sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”: rimborso al netto di uno scoperto del 15%. f) FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI su autovettura munita di SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE convenzionato dall’Impresa. - Rimborso pari al valore del danno accertato dal perito fiduciario AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di una franchigia di € 750,00. g) Per PERDITA TOTALE di autovettura munita di ANTIFURTO MECCANICO O ANTIRAPINA convenzionato dall’Impresa il rimborso sarà pari al valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista “QUATTRORUOTE” al momento del sinistro edita nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del valore assicurato) al netto di uno scoperto così definito: 1) Perdita totale conseguente a furto sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano: a) scoperto 10% minimo € 1.000,00 (autovetture immatricolate nelle province di CT-BA-BR-CE-FG-LE-NA-TA), b) scoperto 10% minimo € 500,00 (autovetture immatricolate nelle province di SALERNO e ROMA), c) scoperto 5% minimo € 300,00 (tutte le altre Province). 2) Perdita totale conseguente a FURTO sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”: Scoperto del 15% minimo € 1.000,00 sul valore assicurato. 3) Perdita totale conseguente a RAPINA su tutti i territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”: Scoperto del 30% minimo € 1.000,00 sul valore assicurato. ALLEGATO CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO pagina 1 di 4 4) FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI su autovettura munita di ANTIFURTO MECCANICO O ANTIRAPINA convenzionato dall’Impresa: a) rimborso pari al valore del danno accertato dal perito fiduciario AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di scoperto e minimo coma al precedente punto 1) lettere a), b) e c). h) Per PERDITA TOTALE di autovettura munita di ANTIFURTO MECCANICO E ANTIRAPINA convenzionato dall’Impresa il rimborso sarà pari al valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista “QUATTRORUOTE” al momento del sinistro edita nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del valore assicurato) al netto di uno scoperto così definito: 1) Perdita totale conseguente a furto sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano: a) scoperto 10% minimo € 500,00 (autovetture immatricolate nelle province di CT-BA-BR-CE-FG-LE-NA-TA), b) scoperto 10% minimo € 250,00 (autovetture immatricolate nelle province di SALERNO e ROMA), c) scoperto 5% minimo € 150,00 (tutte le altre Province). 2) Perdita totale conseguente a FURTO sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”: Scoperto del 15% minimo € 1.000,00 sul valore assicurato. 3) FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI su autovettura munita di ANTIFURTO MECCANICO E ANTIRAPINA convenzionato dall’Impresa: a) rimborso pari al valore del danno accertato dal perito fiduciario AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di scoperto e minimo coma al precedente punto 1) lettere a), b) e c). Art.8) Esclusioni e riduzioni del rimborso a) Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni. b) L’Impresa non indennizza l’Assicurato per: • i danni avvenuti in conseguenza di : - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse; - trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti; - eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; • i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o dall’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; • il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi “apparecchi audiofonovisivi” integrati nella plancia dell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato. c) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro. d) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE o SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE nel caso in cui il sinistro si verifichi fuori dalla copertura territoriale del servizio di sorveglianza sottoscritto, nonché nei casi di mancata applicazione delle procedure richieste, per l’erogazione del servizio fuori dal territorio italiano, da parte della centrale operativa di sorveglianza, l’Impresa applicherà un ulteriore scoperto del 25%. e) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE o SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE se l’apparato satellitare risulta in manutenzione, e quindi inattivo al momento del sinistro, l’Impresa applicherà uno scoperto pari al 30% sul valore assicurato. f) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE o SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE se l’autovettura è sprovvista dell’apparato satellitare, in quanto acquistata presso un concessionario non autorizzato all’installazione di apparati convenzionati, l’assicurazione vale dal momento del ritiro dell’autovettura sino all’installazione dell’apparato presso un Centro Convenzionato e comunque non oltre 3 (tre) giorni dal ritiro dell’autovettura stessa. In tale periodo, l’assicurazione è prestata con uno scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente polizza. g) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE nel caso in cui l’impianto satellitare non sia in grado di inviare autonomamente un segnale di allarme alla Centrale Operativa Autorizzata preposta alla sorveglianza del mezzo, l’impresa effettuerà il risarcimento del danno con l’applicazione di uno scoperto pari al 25% del valore commerciale. h) Per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE o SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE l’Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nel caso di mancato funzionamento dell’apparato satellitare derivante da guasto e/o avaria dell’apparato medesimo. i) L’impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa grave dell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave quei comportamenti dell’assicurato che, senza giustificato motivo, favoriscono la perdita del veicolo, o ne impediscano i tempestivi tentativi di recupero, esempio dei quali sono la mancata tempestiva denuncia del sinistro o la mancata attivazione del sistema di antifurto o dei sistemi di chiusura del veicolo. In particolare per le autovetture munite di SISTEMA DI SORVEGLIANZA SATELLITARE o SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE sono considerati casi di colpa grave del contraente: • La mancata tempestiva denuncia del sinistro alla centrale operativa preposta alla sorveglianza del mezzo, nonché il tardivo ripristino dell’apparato antifurto che dovesse risultare in avaria. • Particolare caso di colpa grave, per cui l’impresa non darà luogo ad alcun rimborso, è considerato l’inefficacia dell’apparato satellitare dotato di carta SIM telefonica GSM del tipo “prepagata”, che al momento del sinistro dovesse risultare scaduta, o priva di credito sufficiente ad inviare l’allarme alla centrale operativa. Analogamente l’impresa considera colpa grave dell’assicurato allorché lo stesso, recandosi all’estero, non provveda ad abilitare preventivamente la carta SIM telefonica GSM dell’apparato satellitare alla comunicazione dall’estero verso la centrale operativa preposta alla sorveglianza del mezzo, nonché della mancata applicazione delle procedure indicate dalla centrale operativa, che consentano alla stessa di programmare l’apparato per la corretta comunicazione telefonica a tutela dell’efficacia del sistema. Art.9) Adeguamento del premio Qualora l’impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Art.10) Decorrenza copertura assicurativa L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrisposto all’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario oppure quietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall’Impresa. Art.11) Trasferimento della proprietà del veicolo Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per il veicolo venduto sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona. L’Impresa prende atto della variazione e procede all’eventuale conguaglio del premio. Art.12) Adeguamento del valore assicurato L’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale, determinato in base al valore indicato sulla rivista automobilistica “QUATTRORUOTE” e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato. Per tutto quanto non previsto dal presente allegato valgono le Condizioni Generali di Assicurazione Mod. 19 87 denominato “Protezione al Volante” (pubblicato sul sito istituzionale di AXA Assicurazioni S.p.A.). TARGA AUTOVETTURA ……………………………………… CONTRAENTE ……………………………………………………………………. ALLEGATO CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO pagina 2 di 4 CONDIZIONI INTEGRATIVE DI ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE CON UN SERVIZIO SATELLITARE (Convenzione Congegni Satellitari R0260 - AUTOCARRI) Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale della polizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate sono da considerarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute dal libretto Mod. 1997 (pubblicato sul sito istituzionale di AXA Assicurazioni S.p.A.) visionato dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Premessa: Le condizioni di questa convenzione sono riservate agli utenti di un servizio di localizzazione satellitare, erogato da una Centrale Operativa debitamente autorizzata, e che abbiano altresì installato e collaudato a bordo del veicolo oggetto dell’assicurazione un apparato di localizzazione GPS. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Estensione territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e dei Paesi dell’Unione Europea, nonché per i Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”. Pagamento del premio Il premio annuale risulta essere pagato, in una unica soluzione, alla sottoscrizione del Contratto di Assicurazione; le rate successive saranno pagate alle previste scadenze del Contratto di Assicurazione contro rilascio di quietanza emessa dalla società AXA ASSICURAZIONI S.p.A.. Valore assicurato Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto di Assicurazione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, come risultante dalla fattura d’acquisto. Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri di Incendio e Furto devono essere denunciati alla AXA ASSICURAZIONI S.P.A. – Agenzia di Avellino C.so V. Emanuele, 36 – 83100 Avellino (AV) pena la decadenza dall’indennizzo, entro tre giorni dalla data di accadimento ovvero da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere: - l’entità almeno approssimativa del danno; - la data ed il luogo del sinistro; - le modalità e gli eventuali testimoni; - copia della denuncia corredata dal visto dell’Autorità che l’ha ricevuta. - Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all’estero, la denuncia presentata localmente dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana. - copia del Contratto di Abbonamento al un servizio di sorveglianza erogato dalla Centrale Operativa debitamente autorizzata; - documentazione che comprovi il collaudo e l’attivazione del servizio erogato dalla Centrale Operativa; - dichiarazione liberatoria ai sensi della Legge 675/96 (“Legge Dati”) che autorizzi la Centrale Operativa Autorizzata a fornire all’impresa le registrazioni e le documentazioni relative al sinistro. Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: “Estratto cronologico”, “Perdita di possesso”, “Procura a vendere a favore della Società assicuratrice”, “Chiusa Istruttoria” e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utile alla definizione della pratica. Determinazione dell’ammontare del danno: FURTO TOTALE O RAPINA In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore assicurato, con il limite del prezzo al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista quattroruote al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico. Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri: Perdita totale sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano: franchigia € 750,00. Perdita totale sugli altri territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del Sistema della “Carta Verde”: Scoperto del 15% sul valore assicurato. Calcolo del rimborso -Furto totale o rapina Rimborso pari al valore commerciale, relativo all’anno di immatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’estero, (determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista quattroruote al momento del sinistro edita nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del valore assicurato) al netto di una franchigia di € 750,00. FURTO PARZIALE O DANNI CAGIONATI DA LADRI In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, sempre che sia comprovata l’operatività del servizio di sorveglianza, l’Impresa determina il loro ammontare in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione mod. 1997. Calcolo del rimborso -Furto parziale o danni cagionati da ladri. Rimborso pari al valore del danno accertato dal perito fiduciario AXA Assicurazioni S.p.A., al netto di una franchigia di € 750,00. Esclusioni e riduzioni del rimborso __ Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni. __ L’Impresa non indennizza l’Assicurato per: a) i danni avvenuti in conseguenza di : - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse; - trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti; - eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; b) i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o dall’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; c) il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi “apparecchi audiofonovisivi” integrati nella plancia dell’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato. __ Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro. __ Nel caso in cui il sinistro si verifichi fuori dalla copertura territoriale del servizio di sorveglianza sottoscritto, nonché nei casi di mancata ALLEGATO CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO pagina 3 di 4 applicazione delle procedure richieste, per l’erogazione del servizio fuori dal territorio italiano, da parte della centrale operativa, l’impresa applicherà un ulteriore scoperto del 25%. __ Se l’apparato satellitare risulta in manutenzione, e quindi inattivo al momento del sinistro, l’Impresa applicherà uno scoperto pari al 30% sul valore assicurato. __ Se l’autovettura è sprovvista dell’apparato satellitare, in quanto acquistata presso un concessionario non autorizzato all’installazione di apparati convenzionati, l’assicurazione vale dal momento del ritiro dell’autovettura sino all’installazione dell’apparato presso un Centro Convenzionato e comunque non oltre 3 (tre) giorni dal ritiro dell’autovettura stessa. In tale periodo, l’assicurazione è prestata con uno scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente polizza. _ L’impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa grave dell’assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave quei comportamenti dell’assicurato che, senza giustificato motivo, favoriscono la perdita del veicolo, o ne impediscano i tempestivi tentativi di recupero, esempio dei quali sono la mancata tempestiva denuncia del sinistro alla centrale operativa preposta alla sorveglianza del mezzo, nonché il tardivo ripristino dell’apparato antifurto che dovesse risultare in avaria. _ Particolare caso di colpa grave, per cui l’impresa non darà luogo ad alcun rimborso, è considerato l’inefficacia dell’apparato satellitare dotato di carta SIM telefonica GSM del tipo “prepagata”, che al momento del sinistro dovesse risultare scaduta, o priva di credito sufficiente ad inviare l’allarme alla centrale operativa. Analogamente l’impresa considera colpa grave dell’assicurato allorché lo stesso, recandosi all’estero, non provveda ad abilitare preventivamente la carta SIM telefonica GSM dell’apparato satellitare alla comunicazione dall’estero verso la centrale operativa preposta alla sorveglianza del mezzo, nonché della mancata applicazione delle procedure indicate dalla centrale operativa, che consentano alla stessa di programmare l’apparato per la corretta comunicazione telefonica a tutela dell’efficacia del sistema. ___ Altresì l’Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nel caso di mancato funzionamento dell’apparato satellitare derivante da guasto e/o avaria dell’apparato medesimo. Adeguamento del premio __ Qualora l’impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Decorrenza copertura assicurativa L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrisposto all’Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario oppure quietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall’Impresa, sempre che siano state perfezionate le procedure di collaudo dell’apparato satellitare di nuova installazione e di conseguenza il servizio di sorveglianza sia attivato ed operativo. Trasferimento della proprietà del veicolo __ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per il veicolo venduto sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona. __ L’Impresa prende atto della variazione e procede all’eventuale conguaglio del premio. Adeguamento del valore assicurato L’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale,determinato in base al valore indicato sulla rivista automobilistica “Quattroruote” e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato. Contratto pluriennale Qualora il contratto venga stipulato con durata pluriennale ed il premio venga pagato in unica soluzione, il capitale assunto a riferimento per il calcolo del corrispettivo di rischio verrà ridotto per vetustà del veicolo in ragione di ciascun anno successivo al primo secondo i seguenti parametri: 1^ anno - 100% del valore dichiarato; 2^ anno - riduzione del 15% del valore dichiarato; 3^ anno - riduzione del 10% del valore del 2^ anno. Tutela dei Dati personali : Il Cliente è informato, ai sensi della Legge 675/96 (“Legge Dati”) che i propri dati personali saranno trattati dall’Impresa, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto, per lo svolgimento di attività promozionali e/o statistiche proprie dell’Impresa. Il Cliente è consapevole che il conferimento dei Dati è necessario per la sottoscrizione del presente contratto e che un eventuale rifiuto di fornire i medesimi determina l’impossibilità di attivare i Servizi. Il Cliente ha inoltre il diritto di essere informato su quanto indicato dalla Legge Dati e di ottenere, a cura dell’Impresa, la conferma dell’esistenza o meno di Dati, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni. Per tutto quanto non previsto dal presente allegato valgono le Condizioni Generali di Assicurazione Mod. 1 9 9 7 (pubblicato sul sito istituzionale di AXA Assicurazioni S.p.A.) ALLEGATO CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON ANTIFURTO pagina 4 di 4