Cos`è il Patronato INAS CISL

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Cos`è il Patronato INAS CISL
Cos'è il Patronato INAS CISL
L'INAS è il Patronato di emanazione
sindacale, che da più di 50 anni svolge una
intensa attività di tutela socio-previdenziale,
gratuita, a favore di tutti i lavoratori, pensionati e cittadini.
L'INAS opera ogni giorno per garantire
opportunità, diritti e per assicurare tutela.
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Cos'è il Patronato INAS CISL
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L'Inas con le sue strutture, i suoi operatori e i suoi mezzi
capillarmente diffusi, è a disposizione di quanti hanno
necessità di una prestazione personalizzata e vogliono
un'assistenza competente in materia socio - previdenziale,
infortuni sul lavoro e malattie professionali.
L'Inas garantisce -gratuitamente com'è previsto dalla legge- la
sua esperienza, le conoscenze e la professionalità dei suoi
operatori e l'efficienza della sua organizzazione.
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Cos'è il Patronato INAS CISL
Gli sportelli Inas offrono consulenza tecnica, medica e legale per
ogni tipo di prestazione previdenziale, assistenziale ed
infortunistica.
In particolare:
· Pensione anticipata (ex pensione anzianità) , vecchiaia,
supplementari e superstiti,
. Previdenza complementare
· Assegno di invalidità e pensione di inabilità,
. Ricostituzioni di pensione per supplementi e/o contributi
pregressi
· Assegno sociale,
· Tutela infortuni sul lavoro e malattie professionali,
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Cos'è il Patronato INAS CISL
. Assegni al nucleo familiare,
· Versamenti volontari,
· Indennità di mobilità e malattia,
· Tutela della maternità e malattia,
· Tutela lavoratori immigrati e emigrati (permessi di soggiorno,
ricongiungimenti fam.)
· Invalidità civile: pensione e indennità di accompagnamento,
· Disoccupazione,
· Controllo e regolarizzazione posizione assicurativa.
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Cos'è il Patronato INAS CISL


L'attività dell'INAS si compone oggi soprattutto di consulenze
personalizzate sui prodotti elencati al fine di valutare, nel caso
specifico, le opportunità migliori per i propri assistiti in relazione
alle normative attualmente in vigore.
L'attività del Patronato segue l'iter delle pratiche non solo in
fase amministrativa ma si impegna fino all'eventuale
contenzioso legale e/o medico-legale grazie a consulenti
convenzionati a livello nazionale.
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Cos'è il Patronato INAS CISL

I nostri operatori in Italia sono circa 1.100.
A questi si aggiungono più di 300 consulenti medico-legali.


Le nostre sedi sono sparse su tutto il territorio nazionale: 1 sede
centrale, 21 regionali, 116 territoriali, 650 zonali.
Forte anche la nostra presenza all’estero con 80 uffici in cui
lavorano più di 130 operatori
Siamo presenti in Europa in tutti i maggiori paesi di emigrazione
italiana: in Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo,
Svizzera, Gran Bretagna, Slovenia, Spagna e Romania.
Nei Paesi d'oltreoceano i nostri uffici sono in Argentina, Australia,
Brasile, Canada, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela e Cile.
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Il Patronato INAS CISL nel dettaglio
Di seguito una veloce panoramica delle ns. competenze:

CONTRIBUZIONE

PENSIONI

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

ASSICURAZIONE INAIL
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La contribuzione
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Le settimane contributive
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La contribuzione agricola
I lavoratori agricoli sono assicurati presso il fondo pensioni
lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, i lavoratori agricoli
dipendenti con qualifica di operai a tempo determinato (Otd) e
operai a tempo indeterminato (Oti).
Anche per loro il datore di lavoro effettua la ritenuta contributiva
direttamente sulla retribuzione del lavoratore, per poi versarla
all'Inps.
I dati contributivi devono essere trasmessi telematicamente all'Inps
ogni 3 mesi dalle aziende (procedura Dmagr).
La retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi non può
essere inferiore alla retribuzione stabilita dai contratti provinciali
di categoria o, se superiori, da contratti individuali
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La contribuzione obbligatoria
E’ dovuta per il lavoro retribuito alle dipendenze di terzi
l’adempimento è a carico del datore di lavoro (anche
per la quota del dipendente)
è proporzionale alla retribuzione = 33.00%
quota datore lavoro
23.81 %
quota lavoratore
9.19 %
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Prescrizione dei contributi
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto qualora non lo si eserciti entro un
determinato periodo di tempo
Prescrizione contributiva
Il termine decorre dal giorno in cui i ctb dovevano essere versati
(es: i ctb dovuti a gennaio ’03 vanno versati entro 16.2.03)
Dall’ 1.1.96 la contribuzione si prescrive nel termine di 5 anni
La denuncia oltre i 5 anni non può “far rivivere” un credito già
prescritto per il decorso del termine
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La contribuzione volontaria
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La contribuzione figurativa
Sono contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per i periodi
durante i quali non c'è stata attività di lavoro e di conseguenza
non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori

servizio militare

malattia / infortunio

maternità

DS indennizzata

CIG

indennità di mobilita’

aspettativa L. 300/70

periodi di fruizione pensione di inabilita’ revocata per recupero
psico-fisico
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La contribuzione da riscatto
I contributi da riscatto servono a coprire, a proprie spese, alcuni
periodi, espressamente previsti dalla legge, per i quali non
esiste un obbligo assicurativo.
Ai fini pensionistici i contributi sono utili sia per il diritto sia per la
misura della pensione
 Corso legale di laurea
 Contribuzione omessa e prescritta
 Lavoro svolto all’estero in paesi non convenzionati con l’Italia
 Interruzione del rapporto di lavoro o sospensione per
formazione professionale (titoli o competenze)
 Congedo parentale extra lavoro
 Corsi diversi dalla laurea
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La ricongiunzione
E' l'istituto che permettere a tutti i lavoratori che abbiano una
carriera con vari “spezzoni di contributi” versati in vari Enti
Previdenziali di ricongiungere presso un’unica “gestione
assicurativa” tutta la contribuzione al fine di avere un unico
trattamento pensionistico. La ricongiunzione potrebbe essere
onerosa.
L'Istituto della ricongiunzione non deve essere confuso con la
totalizzazione che permette di totalizzare i “vari spezzoni di
contributi” al fine di ottenere una pensione unica senza però
l'effettivo spostamento delle somme da un Ente all'altro.
I due istituti sono incompatibili!
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Le prestazioni pensionistiche e
a sostegno del reddito
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La pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i
requisiti di età, che dal 2012 (Riforma Monti) sono:
Donne iscritte all'AGO a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62
anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi
parità tra uomini e donne.
Donne autonome e le iscritte alla Gestione Separata, l’età pensionabile
è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.
Mentre gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già
dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.
Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20
anni.
Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012
potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.
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La pensione di anzianità
Dal 1° gennaio 2012 (Riforma Monti) la pensione di anzianità
non esiste più. E’ stata sostituita dalla pensione anticipata.
Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41
e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la
finestra di scorrimento di 12/18 mesi di attesa (finestra mobile).
La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla
maturazione dei requisiti.
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La pensione di anzianità
La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e
l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:
ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31
dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del
31 dicembre 2011;
alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di
un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e
di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti
e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via
sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del
trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo
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La pensione di inabilità
E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi
affetti da un'infermità fisica o mentale che possono far valere
determinati requisiti contributivi.
Requisiti:
· l'infermità fisica o mentale deve essere tale da provocare una
assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
· l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni
di assicurazione , dei quali almeno 3 anni versati nei cinque anni
precedenti la domanda di pensione di inabilità.
Chi fa domanda di pensione di inabilità non può:
· svolgere un'attività lavorativa dipendente/autonomo
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Assegno Ordinario di Invalidità
E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi,
affetti da un'infermità fisica o mentale parziale, che possono far
valere determinati requisiti contributivi.
I REQUISITI
· l'infermità fisica o mentale deve essere tale da provocare una
riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in
occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
· l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni
di assicurazione, dei quali almeno 3 anni versati nel quinquennio
precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità;
· l'assicurazione presso l'Inps da almeno 5 anni.
E' compatibile con l'attività lavorativa.
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La pensione ai superstiti
E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o
pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.
Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona
deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o
inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi
oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati
nel quinquennio precedente la data di morte.
Quote di pensione spettanti ai superstiti dell'assicurato o del
pensionato deceduto:
60% al coniuge
80% al coniuge con un figlio
100% al coniuge con due figli
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Assegno Sociale
L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata
ai cittadini italiani, o equiparati, che hanno 65 anni di età,
risiedono stabilmente in Italia e che hanno redditi inferiori ai
limiti previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale
ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad
essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto
domanda entro il 31 dicembre 1995.
Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l’ulteriore requisito
costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno
dieci anni in Italia.
L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.
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Inv. civile e accompagnamento
Dal 1° gennaio 2010, la procedura relativa alla domanda per
l'invalidità civile, è cambiata radicalmente.
Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità dovranno
essere presentate per via telematica all’Inps.
L’istituto provvederà, poi, all’invio, sempre per via telematica,
all’Asl di competenza.
I cittadini potranno rivolgersi al Patronato INAS per essere assistiti
al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità e
delle prestazioni economiche collegate, a partire dall’inoltro
telematico della domanda fino all’eventuale ricorso giudiziario.
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Inv. civile e accompagnamento
La nuova procedura prevede che la certificazione medica,
necessaria per la presentazione della domanda, debba
essere in versione digitale .
Inoltre, la data per la vista medica – che dovrebbe avvenire entro
30 giorni (15 giorni per patologie ontologiche) dalla
presentazione della domanda completa di ogni documento –
sarà fissata compatibilmente con le esigenze del richiedente.
Ai fini degli accertamenti sanitari, le commissioni mediche delle Asl
saranno integrate da un medico dell’Inps.
Attraverso l‘introduzione di queste novità, l’Inps ha stimato che la
durata media dell’iter, dalla domanda all’erogazione, si ridurrà a
120 giorni.
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La disoccupazione ordinaria
E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la
disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Non è più
riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente
(fanno eccezione le lavoratrici in maternità).L'indennità è
riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa
(mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali,
modifica delle mansioni, mobbing).
L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:
· almeno 2 anni di assicurazione per la ds. involontaria;
· almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data
di cessazione del rapporto di lavoro.
L'indennità viene corrisposta per per 8 mesi, ma può durare fino
a dodici mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.
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La disoccupazione req. ridotti
I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali
negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 gg.
nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di
disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più
riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma
soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici
in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni
derivano da giusta causa (mancato pagamento della
retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni,
mobbing).
L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:
· un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due
anni
· almeno 78 gg di lavoro nell'anno
precedente.
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La disoccupazione agricola
Spetta agli operai agricoli (sia a tempo indeterminato che
determinato), assicurati contro la disoccupazione, che sono stati
licenziati.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, dal 1° gennaio 2009
l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e i trattamenti di
disoccupazione speciale agricola sono unificati nell’unica
prestazione di disoccupazione agricola.
L’indennità è corrisposta nella misura del 40% della retribuzione.
La domanda deve essere presentata alla competente sede INPS,
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è
verificata la disoccupazione.
Grazie ad un apposito protocollo tali domande sono presentate
telematicamente ogni anno agli Istituti di Previdenza.
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La disoccupazione agricola
L’indennità agricola è liquidata qualora siano maturati i seguenti
requisiti:
- iscrizione degli operai agricoli a tempo determinato negli elenchi
anagrafici nell’anno per il quale è richiesta l’indennità.
- almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione
involontaria.
- almeno 102 contributi giornalieri, nel biennio formato dall’anno al
quale l’indennità si riferisce e dall’anno precedente. E’ possibile
cumulare lavoro dipendente agricolo e lavoro dipendente non
agricolo purché vi sia prevalenza di attività agricola subordinata
nell’anno di riferimento o nel biennio.
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La mobilità
E' una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati
in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
· esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
· licenz. per riduzione di personale o trasformazione di attività.
· licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.
Il lavoratore ne ha diritto quando:
· è iscritto nelle liste di mobilità dei Centri per l'impiego;
· ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
· può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro
La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del
licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.
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Assegni per il nucleo familiare
E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui
nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi
siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno
dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori
parasubordinati
Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare
non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla
legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte
le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del
nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della
concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30
giugno dell'anno successivo.
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INAIL: infortunio sul lavoro
I lavoratori sono spesso vittime di infortuni sul posto di lavoro, o
possono contrarre una malattia nello svolgimento della propria
attività.
L’Inail gestisce l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali. Le norme su tale materia sono molto complesse,
in costante aggiornamento e non sempre conosciute.
Non sempre gli eventi denunciati all’Istituto assicuratore sono
riconosciuti e conseguentemente indennizzati.
L’infortunio sul lavoro è l’incidente avvenuto per causa
violenta, ovvero per un'azione traumatica, in occasione
di lavoro, durante cioè l'espletamento dell'attività
lavorativa, in grado di provocare un danno. Può essere
conseguito anche in itinere, ossia nel percorso casalavoro.
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INAIL: infortunio sul lavoro
La causa violenta è quindi ogni fatto esterno, di forza efficiente,
che agisce rapidamente e imprevedibilmente sull’organismo
umano provocando una lesione. Ad esempio:
* energia meccanica: cadute, lesioni prodotte da macchine
* energia elettrica ed elettromagnetica: corrente elettrica,
fulmine
* psichica: improvvisa e forte emozione con turbamento psichico
* tossica: assorbimento di sostanze in forma solida o gassosa
L'occasione di lavoro si realizza quando esiste un collegamento
tra l’incidente e l’attività lavorativa effettuata. Il danno è la
lesione certificata dal medico di pronto soccorso con diagnosi di
assenza dal lavoro.
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INAIL: malattie professionali
La malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae a
causa del lavoro svolto.
Si differenzia dall'infortunio in quanto è caratterizzata da una
graduale, progressiva, lenta azione di fattori presenti
nell'ambiente di lavoro che possono compromettere la salute del
lavoratore.
Le malattie professionali si distinguono in:
tabellate: elencate nel testo normativo e comprendono 85 malattie
professionali per l'industria e 24 per l'agricoltura, cui vanno aggiunte la
silicosi e l'asbestosi.
non tabellate: non indicate nelle tabelle di legge. A tale proposito, per farsi
riconoscere la malattia il lavoratore deve dimostrarne l'origine professionale
e che, la patologia di cui è affetto, è stata contratta a causa dell'attività
lavorativa espletata.
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Immigrati
Il Patronato INAS assiste gli stranieri per l'invio telematico delle
domande di rilascio o rinnovo dei vari titoli di soggiorno e per
le pratiche di ricongiungimento fam.
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Il Patronato INAS CISL
Grazie ad appositi protocolli nazionali il Patronato INAS CISL
presenta agli Istituti la maggior parte dei prodotti di questa
presentazione in via telematica.
Ogni ns. operatore si può autenticare presso gli
Istituti Previdenzali per verificare l'iter delle pratiche patrocinate,
scaricare gli estratti contributivi dei lavoratori
e i CUD- ObisM dei pensionati.
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Dove trovarci:
Sede Provinciale di Milano
VIA BENEDETTO MARCELLO 18 Tel: 02/29525021
20124 MILANO MI Fax: 02/29526846 E-Mail: [email protected] Sito: www.inas.it
Sedi zonali
PIAZZA MINNITI 8 Tel: 02/69006178
20159 MILANO MI Fax: 02/69005737
02/6122951
VIA DANTE 4 Tel: 02/20525446
20092 CINISELLO BALSAMO MI Fax:
VIA GARIBALDI 27 Tel: 02/20525473
20094 CORSICO MI Fax: 02/4474124
02/95302774
VIA IV NOVEMBRE, 5 Tel: 02/20525507
20064 GORGONZOLA MI Fax:
VIA CASTELLINI 28 Tel: 02/20525524
20077 MELEGNANO MI Fax: 02/9839299
VIA DEL MAINO 4 Tel: 02/20525571
20017 RHO MI Fax: 02/93503639
VIA FIORANI,89 Tel: 02/20525615
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI Fax: 02/22470659
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