Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 1259 del
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Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 1259 del
Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 1259 del 2016 (dep. 25/1/2016) SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - DOVERI CONIUGALI – ADDEBITO RECIPROCO Quando il tradimento è reciproco l’addebito scatta a carico sia della moglie che del marito poiché entrambi hanno contribuito a rendere intollerabile la loro convivenza a nulla rilevando che le infedeltà reciproche si collocano più o meno nello stesso periodo né chi per primo abbia violato il vincolo. Il giudice dovrà tenere conto dei complessivi comportamenti dei coniugi gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio. La circostanza di una maggiore o minore contemporaneità fra le condotte fedifraghe dei coniugi appare irrilevante alla luce della reciproca deduzione della responsabilità della rottura del matrimonio per infedeltà. Con l’addebito “reciproco”, ai sensi dell’art. 156 c.c., il giudice non dispone alcun mantenimento a favore dei coniugi: ciò non significa che una tale disposizione leda i diritti del coniuge economicamente più debole. Infatti la norma in questione "colpisce" con la medesima "sanzione" entrambi i coniugi responsabili della violazione dei doveri coniugali e della crisi definitiva del matrimonio. Per quanto riguarda le conseguenze più sfavorevoli derivanti a carico del coniuge economicamente più debole, nell'ipotesi di addebito “reciproco”, va rilevato che il legislatore ha inteso sanzionare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) e rafforzare il vincolo matrimoniale riconducendo a tale violazione, che si riveli produttiva della rottura dell'unione, la perdita di quel dovere di assistenza che sopravvive alla separazione. Non è però privato completamente di tutela il coniuge economicamente più debole cui è garantito comunque il diritto agli alimenti (ex art. 433 c.c.) e, in caso di morte del coniuge, il diritto a un assegno vitalizio, in sostituzione della quota di riserva (ex art. 548 c.c.). SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS) che, unitamente all'avv. (OMISSIS), la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la p.e.c. (OMISSIS); - ricorrente nei confronti di: (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS) ((OMISSIS) p.e.c.) che, unitamente all'avv. (OMISSIS) ((OMISSIS) p.e.c.), lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente avverso la sentenza n. 3158/13 della Corte d'appello di Milano, emessa in data 12 giugno 2013 e depositata il 17 luglio 2013 R.G. n. 3691/12; sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. CERONI Francesca che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita' o, in subordine, il rigetto di entrambi i ricorsi. FATTO E DIRITTO Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9014/12, ha pronunciato la separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) con addebito della separazione ad entrambi i coniugi; ha disposto l'affido condiviso delle figlie minorenni, fissando la loro residenza presso la madre cui ha assegnato l'abitazione familiare; ha posto a carico del (OMISSIS) un assegno mensile di 8.000 euro a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e l'obbligo di sostenere le spese straordinarie e il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione familiare; ha respinto la richiesta di un assegno di mantenimento proposta dalla (OMISSIS). 2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 3158/13, ha confermato la decisione di primo grado. 3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a otto motivi di impugnazione. 4. Si difende con controricorso (OMISSIS) e propone a sua volta ricorso incidentale fondato su tre motivi di impugnazione. Ritenuto che: 5. Con il primo motivo di ricorso si deduce "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, ossia l'inesistenza di una asserita infedelta' in relazione all'addebito". 6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5: i testi assunti hanno escluso l'inesistenza di una infedelta' coniugale". 7. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione fattuale e giuridica. La ricorrente fa riferimento all'articolo 360, n. 5 che nella sua nuova formulazione prevede esclusivamente il ricorso per cassazione per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sezioni unite, n. 3053 del 7 aprile 2014) il motivo di ricorso per cassazione, che denuncia la violazione del nuovo testo dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita', fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 8. Nessuna di queste prescrizioni e' stata adempiuta dalla ricorrente che ha indicato nel primo motivo non un fatto ma l'esito auspicato della istruttoria sulla domanda di addebito e specificamente nel secondo motivo l'esito della prova per testi. Va dichiarata pertanto l'inammissibilita' dei due motivi di ricorso. 9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, ossia la mancanza di contemporaneita' tra le asserite infedelta' coniugali in relazione alla pronuncia dell'addebito reciproco della separazione". 10. Anche questo motivo e' inammissibile stante la evidente non qualificabilita' della asserita non contemporaneita' della violazione del dovere di fedelta' come un fatto suscettibile di omesso esame. La circostanza di una maggiore o minore contemporaneita' fra le condotte dei coniugi appare irrilevante alla luce della reciproca deduzione della responsabilita' della rottura del matrimonio per infedelta'. Ma in ogni caso la Corte di appello ha esplicitamente ritenuto coeve la relazione fra la (OMISSIS) e il (OMISSIS) definita come particolarmente intensa negli anni 20052006 e quella fra il (OMISSIS) e la badante sudamericana del padre che ha datato nello stesso periodo. 11. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la "violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3 degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 2697 c.c. nonche' in relazione agli articoli 244 e 253 c.p.c. e articoli 2727 e 2729 c.c., in relazione alla prova della asserita infedelta' coniugale e agli altri mezzi di prova assunti nonche' al nesso di causalita' con l'intollerabilita' della convivenza". 12.Con il quinto motivo di ricorso si deduce "omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia sull'assenza di un nesso di causalita' tra la pretesa condotta infedele e la intollerabilita' dalla convivenza". 13. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la "violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3 degli articoli 143 e 151 c.c., in relazione alla pronuncia di addebito e alla mancanza di un nesso di causalita' tra la pretesa condotta infedele e l'intollerabilita' della convivenza". 14. I tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro sostanziale identicita' sono palesemente inammissibili perche' consistono in una chiara richiesta di riedizione del giudizio di merito gia' compiuto dalla Corte di appello milanese, sull'oggetto delle reciproche domande di addebito, con esauriente analisi del materiale probatorio. In particolare la deposizione (OMISSIS) e' stata discussa e valutata per la sua caratteristica di deposizione su una dichiarazione diretta e specifica della (OMISSIS) al teste circa il carattere della relazione con il (OMISSIS). Per quanto riguarda la prova del nesso causale fra le condotte delle parti e il dissolvimento dell'affectio coniugalis la Corte di appello ha esplicitamente affermato che la sentenza impugnata ha condivisibilmente colto in modo puntuale il clima dell'unione matrimoniale delle parti e il contemporaneo disinteresse che ciascuna di esse ha dimostrato per l'altro coniuge e per il dovere di fedelta' coniugale, atteggiamento di entrambi che ha determinato la frattura dell'unione. 15. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la "illegittimita' costituzionale dell'articolo 156 c.c., comma 1, e dell'articolo 548 c.c. per contrarieta' all'articolo 3 Cost. nonche' all'articolo 29 Cost." nella parte in cui tali norme, nel caso dell'addebito della separazione a entrambi i coniugi, escludono il diritto all'assegno di mantenimento (articolo 156, comma 1) e i diritti ereditari (articolo 548 c.c.) colpendo esclusivamente il coniuge economicamente piu' debole. 16. L'eccezione e' manifestamente irrilevante in riferimento all'articolo 548 c.c. perche' di tale norma non deve farsi applicazione nel presente giudizio. La stessa eccezione e' manifestamente infondata se riferita all'articolo 156 c.c.. In primo luogo deve osservarsi come la norma in questione "colpisce" con la stessa "sanzione" entrambi i coniugi responsabili della violazione dei doveri coniugali e della crisi definitiva del matrimonio in applicazione del principio di uguaglianza giuridica dei coniugi (articoli 3 e 29 Cost.). Per quanto riguarda le conseguenze piu' sfavorevoli derivanti a carico del coniuge economicamente piu' debole, nell'ipotesi di addebito "reciproco", va rilevato che il legislatore, esercitando un legittimo apprezzamento discrezionale, ha inteso sanzionare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (articolo 143 c.c.) e rafforzare il vincolo matrimoniale riconducendo a tale violazione, che si riveli produttiva della rottura dell'unione, la perdita di quel dovere di assistenza che sopravvive alla separazione. Non ha pero' privato completamente di tutela il coniuge economicamente piu' debole garantendogli comunque il diritto agli alimenti (articolo 433 c.c.) e, in caso di morte del coniuge, il diritto a un assegno vitalizio, in sostituzione della quota di riserva (articolo 548 c.c.). 17. Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce "omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia le richieste istruttorie disattese nonche' violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli articoli 101, 112 e 115 c.p.c. nonche' 111 Cost. per illegittima compressione del diritto alla prova". 18. Il motivo e' inammissibile alla stregua della giurisprudenza di legittimita' secondo cui il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non puo' essere sindacato in sede di legittimita', al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'articolo 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass. civ. sez. 3, n. 1754 dell'8 febbraio 2012). La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, e' tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti (Cass. civ. sez. 1, n. 17399 del 1 settembre 2015). Va ribadito altresi' che la consulenza tecnica d'ufficio non e' mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalita' di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto il suddetto mezzo di indagine non puo' essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed e' quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al divieto di compiere indagini esplorative e' consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (Cass. civ. sez. 3 n. 9060 del 6 giugno 2003). 19. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la "violazione di legge con riferimento alla deduzione e valutazione delle prove di cui agli articoli 116, 244 e 253 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)". 20. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce "omesso esame di fatti che sono stati oggetto di discussione (articolo 360 c.p.c., n. 5): le complessive e ulteriori condotte della moglie e l'assenza di inadempienze da parte del marito". 21. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la "violazione di legge con riferimento al mancato assolvimento dell'onere della prova sia riguardo ai fatti da cui deriverebbe l'addebito sia riguardo al necessario nesso causale, ex articolo 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c.)". 22. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perche' strettamente legati nella comune e inammissibile contestazione di merito alla decisione circa l'addebito della separazione a carico del (OMISSIS) deciso dalla Corte milanese a seguito di un analitico esame delle risultanze istruttorie circa il comportamento dei coniugi nel corso del matrimonio e di una coerente valutazione discrezionale circa l'efficienza causale di tale comportamento sulla crisi irreversibile del rapporto coniugale. 23. Per le ragioni suesposte vanno dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi e compensate le spese del giudizio di cassazione in considerazione della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'articolo 13, comma 1 bis.