Regolamento sul controllo delle società ed enti

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Regolamento sul controllo delle società ed enti
REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI DAL
COMUNE DI BRINDISI.
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo del Comune di Brindisi (d’ora
innanzi denominato Comune) nei confronti delle società ed enti partecipati, secondo quanto previsto
dall’ordinamento giuridico.
Art. 2 – Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti di:
a) tutti gli enti e le società partecipate e controllate dal Comune così come costituite e
operanti alla data di approvazione del regolamento medesimo;
b) tutte le nuove società in cui il Comune avrà una partecipazione, seppur minoritaria.
Art. 3 – Il sistema di controllo
L’amministrazione organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti
finanziari tra l’ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle
società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di
finanza pubblica.
Sulla base di quanto previsto al precedente comma 1, l’Amministrazione effettua il monitoraggio
periodico sull’andamento delle partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati
e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.
Art. 4 – Tipologie dei controlli
Le tipologie dei controlli sono le seguenti:
a) controllo societario che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti,
nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto
societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di
nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
b) controllo economico/finanziario: attraverso il monitoraggio ex ante, orientato all'analisi del piano
industriale e del budget; concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di
attuazione del budget; ex post attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio;
c) controllo di efficienza/efficacia per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
dell'amministrazione. Si realizza mediante un'attività di monitoraggio: ex ante esercitata in sede di
definizione dei contratti di servizio, della carta dei servizi e dell'analisi dei piani industriali;
concomitante tramite report periodici sul livello di perseguimento degli obiettivi previsti nei
contratti di servizio e nei piani industriali; ex post attraverso la valutazione degli standard qualiquantitativi, l’analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, misurazione dell'outcome;
d) controllo sulle modalità di gestione delle società controllate attraverso gli schemi di regolamenti
di cui le società e gli enti controllati si devono dotare in materia di assunzioni, esecuzione di lavori
1 in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali; il Consiglio Comunale verificherà il
rispetto dei regolamenti anche attraverso richieste di dati e informazioni.
Art. 5 – Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo societario
1. Il Comune di Brindisi definisce gli indirizzi programmatici per l’attività degli enti e società
partecipate nell’ambito della Relazione previsionale e programmatica e provvede agli
aggiornamenti con successivi, specifici atti.
Per le società ed enti controllati, tali indirizzi programmatici sono ripresi nel budget annuale e/o
nel Piano industriale pluriennale; per gli altri organismi partecipati costituiscono, per i
rappresentanti del Comune, la base di negoziazione nella definizione dei rispettivi programmi
all’interno degli organi sociali.
2. Il Consiglio Comunale esprime il proprio indirizzo ed esercita la funzione di controllo di cui
alle lett. a) e b) dell’art. 4 del presente regolamento mediante l’approvazione dei seguenti atti
fondamentali, esemplificativi e non esaustivi, degli enti e delle società partecipate:
a) approvazione del budget di previsione e di ogni altra azione strategica all’atto
dell’approvazione del bilancio preventivo comunale e successivo aggiornamento, e/o
verifica di tali strumenti, almeno al momento del provvedimento comunale di
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
b) approvazione dei bilanci comunali comprendenti le risultanze economiche degli enti e
delle società esterne;
c) esame successivo del bilancio d’esercizio societario e di tutti gli atti collegati, delle
società in house e di quelle partecipate;
d) acquisizione e alienazione di beni immobili;
e) approvazione degli atti di partecipazione a società di capitali e di amministrazione
straordinaria degli enti e società partecipate;
f) affidamento diretto di lavori, forniture e servizi a società house providing, secondo la
competenza consiliare e quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
g) approvazione degli schemi di contratti di servizio, secondo la competenza consiliare;
h) approvazione di ogni eventuale costituzione di nuova società da parte dei sodalizi
partecipati;
i) approvazione degli indirizzi per le nomine da parte del Sindaco;
j) esercizio in via generale delle funzioni di controllo politico-amministrativo;
k) esamina i regolamenti di cui le società e gli enti controllati si devono dotare in materia di
assunzioni, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi
professionali. Le relative risultanze rappresentano indirizzo vincolante per gli enti e
società ove difformi;
l) esamina il modello di organizzazione, gestione e controllo della società per prevenire la
realizzazione di illeciti penali, nonché il connesso codice etico. Le relative risultanze
rappresentano indirizzo vincolante per gli enti e società ove difformi;
m) esercizio e/o approvazione di quant’altro previsto in materia dall’ordinamento degli enti
locali e dalle altre leggi e disposizioni.
3. La Giunta comunale è di supporto al Sindaco o all’Assessore delegato nei rapporti fra il
Comune e gli enti o società partecipate. In particolare:
a) propone al Consiglio Comunale l’adozione di delibere di competenza consiliare;
b) nell’ambito del Peg, definisce il Piano degli obiettivi per i quali è prevista la realizzazione
mediante l’apporto di società ed enti partecipati;
2 c) ove richiesta dal Sindaco, definisce gli indirizzi per la partecipazione alle Assemblee
degli enti e delle società partecipate, ove non sussista la competenza consiliare a norma
del precedente art.4.
Art. 6 – Il controllo economico-finanziario
Le società ed enti partecipati devono consentire al Comune l'esercizio del controllo
economico/finanziario attraverso il monitoraggio:
a) Preventivo orientato all'analisi del piano industriale e del budget. La Giunta Comunale
effettua l’analisi sui documenti e su ogni altro atto di carattere programmatico, per la
successiva proposta al Consiglio Comunale.
b) Concomitante, esercitato attraverso l'analisi dei report periodici da parte della Struttura di
Governance di cui al successivo art. 16. A tal fine l’organo societario deputato, nel corso
dell'esercizio provvede a predisporre: a) relazioni trimestrali, entro la fine del mese
successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato d'attuazione degli
obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale, vengono rilevate e analizzate le cause
degli scostamenti rispetto al budget; b) relazione semestrale sull'andamento della situazione
economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni
anno, certificata dal Collegio Sindacale e dal soggetto comunale deputato all'esercizio del
Controllo Contabile;
c) Consuntivo attraverso l'analisi delle proposte dei bilanci di esercizio da parte della Struttura
di Governance, per il successivo esame degli organi a mente dell’art. 5. Le società ed enti
partecipati devono, inoltre, nel contesto, illustrare il grado di attuazione degli obiettivi
indicati nel budget e nel piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione
prevista nell' art. 2428 c.c.
Art. 7 – Rispetto degli indirizzi.
Le Società ed enti che si trovino nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e
nel piano industriale, adottano motivato atto e lo sottopongono entro 10 giorni alla Struttura di
Governance per gli eventuali adempimenti di competenza comunale.
Art. 8 – Sanzioni
Il mancato adempimento di quanto ai precedenti artt. 6 e 7, tale da inficiare l’esercizio delle
competenze comunali, comporta l'applicazione di sanzioni per l’organo deputato della società o
ente controllati dal Comune come segue:
a) mancato rispetto di una scadenza riduzione del 10% del compenso annuo previsto;
b) mancato rispetto di due scadenze riduzione del 20 % del compenso annuo previsto;
c) mancato rispetto di tre o più scadenze riduzione del 40% del compenso annuo previsto;
Il compenso annuo di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è ridotto di un
importo pari al 30% nel caso in cui la società od ente controllato non raggiunga un risultato
economico positivo.
Art. 9 – Il controllo di efficienza ed efficacia
L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia è attuato attraverso monitoraggio:
3 a) preventivo, in sede di definizione dei contratti di servizio, della carta dei servizi e attraverso
l'analisi dei piani industriali;
b) concomitante, con report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei
contratti di servizio e nei piani industriali;
c) consuntivo, attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi e le analisi del grado
di soddisfazione dell'utenza.
Art. 10 – Il contratto di servizio
È approvato con atto, secondo la competenza degli organi e uffici comunali, e rappresenta lo
strumento di regolazione dei rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori
che erogano i pubblici servizi o servizi strumentali.
Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards
qualitativi e tecnici che la controparte si impegna a garantire nella gestione, nonché modalità e
termini della loro misurazione. Potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute idonee al fine del
conseguimento degli obiettivi connessi alla pubblica funzione, comprese eventuali «clausole
penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non
contrarie a norme di legge, dello statuto comunale o del presente Regolamento.
Art. 11 – La carta dei servizi
La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi
e degli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali e strumentali
esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel
rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della
partecipazione del cittadino-utente- al processo di erogazione del servizio pubblico.
La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle
previsioni contenute nel contratto di servizio. Il documento dovrà rispettare i principi codificati
nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o
regionali.
Una volta predisposta da parte del soggetto gestore, la carta dei servizi sarà trasmessa all’Ente per la
necessaria condivisione da parte della Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale Statuto
e Regolamento e la competente Commissione Consiliare Consultiva per materia, che potranno
richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal
caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel
termine massimo di 30 giorni.
Art. 12 – Report
La società o ente partecipato dovrà approntare, con cadenza trimestrale dal mese di febbraio, report
periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio secondo gli schemi tipo predisposti dai
Servizi tecnici del Comune competenti per materia.
Il Rappresentante legale della società o ente partecipato dovrà relazionare con cadenza semestrale,
alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, sull’andamento societario.
4 Art. 13 – Analisi di soddisfazione dell'utenza
La società o l'ente partecipato dovrà produrre con cadenza almeno biennale accurata analisi del
grado di soddisfazione dell'utenza e proporre le connesse necessarie revisioni degli standard qualiquantitativi garantiti.
Art. 14 – Competenza dei Settori operativi
I Settori competenti per materia, oltre a quelle tipiche connesse all’amministrazione attiva,
esercitano funzioni di controllo specifico dell’efficacia. In particolare:
a) Contratti di Servizio: analisi delle clausole definitrici dei rapporti contrattuali fra ente locale ed
ente gestore; individuazione e condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio
delle clausole stesse; verifica periodica.
b) Carta dei Servizi: analisi degli impegni assunti dall’Amministrazione e dall’Ente gestore nei
confronti dei cittadini; indicazione o condivisione di possibili indicatori che consentano il
monitoraggio degli impegni stessi; verifica periodica.
c) Customer satisfaction: supporto nell’indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio
da parte del gestore.
Art. 15 – Richiesta rapporti, dati e informazioni
Il Servizio Partecipazioni o il Settore competente per materia potrà richiedere la redazione di
specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali. La società o l’ente
partecipato dovrà fornire risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni
richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni in un termine concordato. Il termine
per il riscontro non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta
da parte dell'Ufficio richiedente.
Quanto sopra si applica anche alle interrogazioni ed alle richieste di accesso agli atti formulate dai
Consiglieri Comunali.
Art. 16 – Struttura di governance
E’ prevista la costituzione di un Comitato di governance delle società ed enti partecipati composto
come segue:
a) Sindaco o suo delegato (che convoca e presiede il Comitato);
b) Rappresentanza del Consiglio Comunale nella misura di 2 consiglieri, uno di maggioranza e
uno di minoranza, nominati dal Presidente del Consiglio Comunale su designazione della
Conferenza dei Capigruppo;
c) Segretario Generale;
d) Dirigente competente per il Servizio Partecipazioni;
e) Responsabili di settore, affidatari di servizi alle società partecipate e controllate dal Comune,
in relazione a competenze specifiche.
f) Dirigente Servizi Finanziari.
Al Comitato di governance sono attribuiti compiti di:
5 a) supervisione sulla programmazione economica-finanziaria delle società partecipate per il
relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell’Ente;
b) sviluppo e controllo dei servizi affidati alle società controllate e partecipate e monitoraggio
dell’attuazione dei contratti;
c) analisi della mission delle società ed enti partecipati;
d) individuazione di azioni straordinarie (liquidazioni, fusioni, accordi);
e) proposta di adeguamento del modello di governance per le società ed enti partecipati;
f) valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell’attività di monitoraggio;
g) individuazione ed esame di proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici;
h) analisi dei resoconti, con conseguente valutazione delle proposte di azioni da intraprendere;
i) analisi degli strumenti di cui al precedente art. 14 e relazione per il Consiglio Comunale con
cadenza almeno annuale;
j) esame preventivo del bilancio di esercizio e di tutti gli atti collegati delle società in house e
di quelle partecipate. Emissione di parere obbligatorio e non vincolante per il Sindaco o suo
delegato in funzione del voto assembleare societario. Relazione per il Consiglio Comunale
con cadenza almeno annuale.
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