007 c delibera CdA del 29_01_2015-cif

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007 c delibera CdA del 29_01_2015-cif
deliberazione n. 7
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO:
Approvazione schema di fideiussione pro quota a garanzia della prima rata di finanziamento al
Consorzio Innovazione e Frutta Soc. consortile a r. l. da parte della Provincia Autonoma di
Trento del progetto “Apple&Berry”.
Il giorno 29 gennaio 2016 ad ore 14:40, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare
convocazione, si è riunito
I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E
sotto la presidenza del presidente:
PRESIDENTE
ANDREA SEGRE’
VICEPRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
GABRIELE CALLIARI
REVISORE
REVISORE
REVISORE
MARIA TERESA BERNELLI
ADRIANO DI PAOLO
LAURA PEDRON
Presenti:
DIEGO COLLER
BENIAMINO FRANCH
MICHELE ODORIZZI
MAURIZIO PETROLLI
FLAVIO PEZZI
VIGILIO PINAMONTI
VACANTE
LUCA RIGOTTI
ANGELO ROSSI
ORESTE TAMANINI
Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
1
assente
assente
assente
assente
PREMESSE:
-
la società consortile Consorzio innovazione e frutta (CIF) è stata costituita in data 22 luglio
2008 dai soci Fondazione Mach (FEM), Associazione produttori ortofrutticoli trentini
(APOT) e Consorzio vivaisti frutticoli trentini (COVIFT);
-
preso atto che il Consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2015 ha autorizzato
l’acquisizione da parte della FEM del 7,26% (portando al 32,26% la quota attuale di
partecipazione) delle quote di partecipazione del socio COVIFT nell’ambito del CIF;
-
visto il successivo atto di cessione datato 5 maggio 2015;
-
visto pertanto che le quote di partecipazione al capitale sociale del CIF risultano come di
seguito specificato:
- 32,26% a carico di FEM;
- 67,74% a carico di APOT;
-
visto il progetto denominato “Apple&Berry” dal costo complessivo di Euro
3.866.400,00.= che il CIF ha presentato per il finanziamento sulla legge provinciale n.
6/1999;
-
visto l’accordo negoziale tra l’Assessore allo sviluppo economico e lavoro, le
organizzazioni sindacali e il CIF, sottoscritto in data 3 dicembre 2015 e approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2340 di data 18 dicembre 2015;
-
vista la determinazione dell’Agenzia provinciale per la incentivazione delle attività
economiche n. 940 del 22 dicembre 2015 che concede al CIF il contributo complessivo in
valore attuale di Euro 2.513.160,00.=, erogabile in cinque rate annuali di Euro
514.392,79.= ciascuna, con decorrenza dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2019,
capitalizzate al tasso del 1,17% per un totale di Euro 2.571.963,95.=;
-
visto che il CIF può presentare richiesta di anticipo fino alla terza rata presentando idonea
garanzia il cui valore dovrà essere pari all’importo richiesto a titolo di anticipo aumentato
del 20%;
-
visto che il CIF ha richiesto, come da lettera ns. prot n. 639 del 28 gennaio 2016 e come
deliberato dal proprio Consiglio di amministrazione di data odierna, la stipula di apposita
fideiussione pro quota nei confronti della Cassa Rurale di Lavis che a sua volta procederà
all’emissione di una fideiussione bancaria a favore della Provincia Autonoma di Trento;
-
visto l’allegato schema di fideiussione pro quota a favore della Cassa Rurale di Lavis
dell’importo complessivo di Euro 617.271,35.= che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Tutto ciò premesso:
a maggioranza dei voti legalmente espressi, due consiglieri astenuti
delibera
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1) di approvare l’allegato schema di fideiussione specifica pro quota a favore della Cassa
Rurale di Lavis, autorizzando il Direttore generale alla relativa stipula.
=== o O o ===
Adunanza chiusa ad ore 17:40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
AB/f.to Alessandro Barbera
SM/f.to Sergio Menapace
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott. Sergio Menapace f.to Menapace
IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Segrè f.to Segrè
3
(Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 di data 29
gennaio 2016 composto di n. 4 facciate)
Mod. 2308
FIDEIUSSIONE SPECIFICA PRO QUOTA
Ed. 09/2013
Spett.le
CASSA RURALE LAVIS –
VALLE DI CEMBRA
Banca Di Credito Cooperativo
Via Rosmini 61
38015 LAVIS (TN)
In relazione alla concessione di un credito di firma a/f della Provincia Autonoma di Trento per l’importo di Euro 617.271,35
(seicentodiciassettemiladuecentosettantuno/35) con validità fino a svincolo da parte della P.A.T., da Voi stessi concessa o
che Vi siete dichiarati disposti a concedere a CONSORZIO INNOVAZIONE FRUTTA SOC. CONSORTILE A R.L.,
con sede a San Michele all’Adige (TN), via Edmondo Mach n. 1, P. Iva 02084930227, i legali rappresentanti delle
sottofirmate:
−
−
FONDAZIONE EDMUND MACH, con sede a San Michele all’Adige, Via Mach n. 1, P.Iva 02038410227
APOT SOC. COOP. AGRICOLA, con sede a Trento, Via del Brennero n. 322, P.Iva 01386220220
con la presente Vi comunicano di costituirsi fideiussori, in proporzione delle seguenti quote:
a) FONDAZIONE EDMUND MACH
b) APOT SOC. COOP. AGRICOLA
quota 32,26%
quota 67,74%
fino all’ammontare complessivo di Euro 617.271,35 (seicentodiciassettemiladuecentosettantuno/35) comprensivo degli
eventuali sconfinamenti concessi. Oltre alla somma di cui sopra la fideiussione si estende ad interessi, commissioni, spese
ed accessori dovuti dal nominativo suddetto e dai suoi successori o aventi causa per l'adempimento di qualsiasi obbligazione
derivante dalla predetta operazione.
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni.
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni
spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.
Art. 2 - Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti
Ciascun fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi
altro motivo.
Art. 3 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni
Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Art. 4 - Recesso dalla garanzia
Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, ciascun fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca
con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e
diviene efficace trascorsi 3 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione.
Ciascun fideiussore può recedere senza che la Banca sia tenuta ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il
fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire, nei limiti della propria quota, il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è
divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in
circolazione.
Art. 5 - Proroghe, dilazioni di pagamento e rinnovi dell'operazione garantita
Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo determinato, nessun fideiussore può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che
rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell' obbligazione garantita.
La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi totali o parziali dell'operazione a condizione che l'intenzione
di concedere il rinnovo sia stata comunicata dalla Banca a ciascun fideiussore e quest'ultimo abbia manifestato la propria volontà di
garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi.
(Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 di data 29
gennaio 2016 composto di n. 4 facciate)
Art. 6 - Informazioni sull'andamento del rapporto garantito
Ciascun fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo
stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.
La Banca è comunque tenuta, a richiesta di ciascun fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante
al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori
informazioni concernenti l'esposizione stessa.
Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la Banca è tenuta a comunicare annualmente a ciascun fideiussore le
informazioni relative al rapporto garantito previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria.
Art. 7 - Responsabilità del fideiussore
I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa
sia tenuta ad escutere il debitore o uno dei fideiussori pro quota o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall' art.
1957 cod. civ., che si intende derogato.
Art. 8 - Pagamento del fideiussore
Ciascun fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi,
spese, tasse ed ogni altro accessorio nei limiti della propria quota.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle
stesse condizioni previste a carico del debitore.
L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa a ciascun fideiussore. Dell'avvenuta
decadenza la Banca dà tempestiva comunicazione ai fideiussori.
Art. 9 - Invalidità dell'obbligazione garantita
Nell' ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di
restituzione delle somme comunque erogate.
Art. 10 - Recesso dal rapporto garantito
Nessuna eccezione può essere opposta dai fideiussori riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti
col debitore.
Art. 11 - Luogo del pagamento
I pagamenti sono eseguiti presso la sede legale della Banca.
Art. 12 - Efficacia della fideiussione
La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a
favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo.
Nel caso di insolvenza di uno o più fideiussori, i restanti fideiussori, anche in deroga all’art. 1947, comma 2 cod. civ., risponderanno nei
confronti della Banca anche per la quota dell’insolvente che verrà tra gli stessi ripartita integralmente ed in proporzione alle quote
rispettivamente garantite. E’ insolvente il fideiussore che- richiesto del pagamento ai sensi dell’art. 8– non vi abbia provveduto.
Il secondo comma non si applica nel caso di fideiussione prestata da un consumatore ai sensi del successivo art. 15. Il fideiussore rimane
pertanto obbligato unicamente in forza dell’art. 1947, comma 2 cod. civ.
Art. 13 - Invio della corrispondenza
L'invio al fideiussore di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della banca è effettuato con pieno effetto in
forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal fideiussore nel documento di sintesi. In ogni momento il fideiussore ha il
diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
Art. 14 - Segnalazione della garanzia
Ciascun fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata
dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.
Art. 15 - Clausole non applicabili ai consumatori
Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell' art. 3 D.lgs. 206/2005 a favore di un soggetto
che rivesta la medesima qualità – fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso- non si applica quanto previsto
dagli artt. 2, 7, 8, comma 1, e 9.
Art. 16 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela
1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive
integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il fidejussore e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il
fidejussore - prima di adire l’autorità giudiziaria – è tenuto ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento
di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
(Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 di data 29
gennaio 2016 composto di n. 4 facciate)
3. Il fidejussore può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato
nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca risponde entro 30 giorni. Se il fidejussore non è soddisfatto o non ha
ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
4. Il fidejussore può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del fidejussore di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque
momento all’autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il fidejussore ha comunque la
possibilità -prima di adire l'Autorità Giudiziaria- di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3
e 4.
La Banca è inoltre autorizzata a presentare il suddetto modulo presso l’ufficio postale, al fine di acquisire l’apposizione del
timbro per la data certa.
Luogo e data di nascita
Indirizzo
codice fiscale
Firma
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Luogo e data di nascita
Indirizzo
codice fiscale
Firma
Luogo e data di nascita
Indirizzo
codice fiscale
Firma
Luogo e data di nascita
Indirizzo
codice fiscale
Firma
Dichiariamo altresì di essere in possesso di un esemplare del presente atto e di approvare specificamente, ai sensi dell’art.
1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti pattuizioni:
Art. 2 - (reviviscenza della fideiussione)
Art. 4 - (recesso dalla garanzia)
Art. 7 - (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.)
Art. 8 - primo comma (pagamento a semplice richiesta)
Art. 9 - (invalidità dell'obbligazione garantita)
Art. l0 - (rinuncia ad opporre eccezioni)
Art. 12 - secondo comma (insolvenza di uno o più fideiussori – estensione della quota)
Art. 15 – (organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)
Luogo e data
Firme
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(Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 di data 29
gennaio 2016 composto di n. 4 facciate)
ATTESTAZIONE DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE:
(barrare la casella)
dichiariamo di
aver inteso
non aver inteso avvalerci del diritto di ottenere copia del testo contrattuale prima della
conclusione del presente contratto.
Firme
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Si richiede l’apposizione del timbro postale per la data certa”.
MITTENTI:
FONDAZIONE EDMUND MACH,
APOT SOC. COOP. AGRICOLA
Spett.le
CASSA RURALE LAVIS –
VALLE DI CEMBRA BCC
VIA ROSMINI, 61
38015 LAVIS TN
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott. Sergio Menapace f.to Menapace
IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Segrè f.to Segrè